Archivi giornalieri: 27 ottobre 2013

Come ottenere un prestito con la pensione

ATTENZIONE!

 

I contenuti informativi presenti in questa Area sono in corso di aggiornamento.

 

Le principali novità normative previste dalla recente manovra legislativa sono pubblicate in una apposita sezione di questo portale.

Il legislatore ha esteso anche ai pensionati la possibilità di contrarre prestiti personali estinguibili con una trattenuta diretta sulla rata della pensione. Per offrire la massima tutela ai pensionati, l’Inps ha definito tutte le modalità e le condizioni necessarie per concedere tali prestiti.

 

Che cos’è

È un prestito che il pensionato può ottenere da un istituto di credito e rimborsare attraverso un addebito automatico che l’Inps effettua sulla sua pensione.
Il prelievo non può superare un quinto dell’importo mensile della pensione.

  • Informazioni dal sito Inps

Come funziona

Il pensionato deve richiedere il prestito alla Banca o all’Intermediario Finanziario. L’Inps provvede poi a versare la quota stabilita trattenendola direttamente dalla pensione. La durata del contratto di prestito non può superare i dieci anni.

 

Esclusioni

Il prestito si può chiedere con tutte le pensioni, ad eccezione di:

  • pensioni e assegni sociali;
  • invalidità civili;
  • assegni mensili per l’assistenza ai pensionati per inabilità;
  • assegni di sostegno al reddito;
  • pensioni del personale bancario;
  • assegni al nucleo familiare.

Cosa deve fare il pensionato

Per ottenere un prestito con cessione del quinto, il pensionato deve richiedere ad un ufficio Inps (o direttamente all’ente finanziario convenzionato con l’Istituto) la comunicazione di cedibilità: un documento in cui viene indicato l’importo massimo della rata del prestito. La stessa comunicazione va esibita anche alla banca o alla società finanziaria per stipulare il contratto di prestito.

 

Come si calcola la rata

Poiché il pensionato può cedere fino ad un quinto della propria pensione, la rata dipende dall’importo della pensione stessa. L’importo cedibile è calcolato al netto delle trattenute fiscali e previdenziali, e in modo da non intaccare l’importo della pensione minima (480,53 euro per il 2012). Per questo motivo i trattamenti pensionistici integrati al minimo non possono essere oggetto di cessione.

 

Esempi di calcolo della quota cedibile

 

Caso 1
pensione lorda 496,30
ritenute fiscali 0,00
pensione netta 496,30
pensione minima 480,53
quota cedibile 16,77
*con salvaguardia della pensione minima, inferiore in questo caso all’importo del quinto = 99,26
Caso 2
pensione lorda 1.200,00
ritenute fiscali 300,00
pensione netta 900,00
1/5 del netto 180,00
quota cedibile 180,00

*con salvaguardia della pensione minima (480,53). Nel caso si sia titolari di più pensioni cedibili, il calcolo si effettua sull’importo totale delle pensioni percepite

 

La tutela del pensionato

Prima di poter versare l’importo della rata alla banca o all’intermediario finanziario, l’Inps verifica la presenza di alcune condizioni a tutela del pensionato:

  • la Banca o la Finanziaria devono avere tutti i requisiti richiesti dalla legge per questo tipo di operazione;
  • il tasso applicato al prestito deve essere inferiore al “tasso soglia” anti-usura;
  • la rata prevista non deve superare un quinto dell’importo della pensione;
  • nel contratto devono essere indicate tutte le spese (istruttoria, estinzione anticipata, premio assicurativo per premorienza ove presente, tasso di interesse).

 

La convenzione Inps con le banche

Per contenere il livello dei tassi di interesse e tutelare i pensionati, l’Inps ha predisposto una Convenzione, sottoscritta da numerose banche e intermediari finanziari, che garantisce tassi più favorevoli rispetto a quelli di mercato. L’elenco delle banche e degli istituti convenzionati è disponibile sul portale www.inps.it, seguendo il seguente percorso: Servizi Online>Elenco di tutti i servizi>Cessione quinto>Gestione Enti Convenzionati

 

  • Notizie dal sito Inps
    • Testo della Convenzione (messaggio 23288 del 26 settembre 2007);
    • Variazione del tasso di riferimento (messaggio n. 21453 del 14 novembre 2011);
    • Circolare n. 91 del 31 maggio 2007: Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 313 del 27 dicembre 2006. Regolamento di attuazione dell’articolo 13-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n.35 convertito, con modificazioni, in legge 14 maggio 2005, n.80. Prestiti ai pensionati estinguibili con cessione fino ad un quinto della pensione.

 


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Fondi di solidarietà a sostegno del reddito

 

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Le principali novità normative previste dalla recente manovra legislativa sono pubblicate in una apposita sezione di questo portale.

Sono stati previsti per fronteggiare la ristrutturazione di enti pubblici e aziende private erogatori di servizi di pubblica utilità, affinché i soggetti esclusi dal sistema degli ammortizzatori sociali possano accedere a “misure per il perseguimento delle politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione”. Il fondo di solidarietà eroga in via straordinaria gli assegni straordinari per il sostegno del reddito. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono prestazioni temporanee (hanno un inizio-decorrenza e una fine-scadenza) finalizzate alla pensione e non sono a carico del sistema previdenziale obbligatorio.

A CHI SPETTA

L’assegno straordinario viene concesso dal Fondo su richiesta del datore di lavoro, fino alla maturazione del diritto alla pensione di anzianità o vecchiaia, a favore dei lavoratori che maturino i requisiti nel settore:

  • Credito e Credito Cooperativo (VOCRED e VOCOOP): entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
  • Esattoriali (VOESO) entro un periodo massimo di 96 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro; le domande possono essere presentate nel periodo dal 30 gennaio 2004 al 29 gennaio 2014.
  • Monopoli di Stato (VOESO): entro un periodo massimo di 84 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
  • Poste Italiane (VOCOOP): entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro. Il Fondo ha durata fino al 31 ottobre 2015.

I fondi di solidarietà hanno previsto in via straordinaria l’erogazione rateale di assegni straordinari per il sostegno del reddito riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruire delle agevolazioni all’esodo.

Per consentire al lavoratore di maturare la contribuzione necessaria per il diritto a pensione, durante il periodo di fruizione dell’assegno, il datore di lavoro versa la “CONTRIBUZIONE FIGURATIVA CORRELATA” fino alla maturazione dei requisiti di età e di contribuzione.

LA DOMANDA

Le domande di assegno straordinario devono essere presentate dall’azienda esodante.

QUANDO SPETTA

Gli assegni straordinari sono liquidati con decorrenza dal mese successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.

Gli assegni straordinari cessano di essere erogati alla scadenza e non è prevista la trasformazione automatica dell’assegno in pensione.

QUANTO SPETTA

L’importo della pensione viene determinato con il sistema di calcolo:

  • retributivo, se il lavoratore può far valere almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995;
  • misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo) se il lavoratore alla data del 31.12.1995 non può far valere 18 anni di contributi;
  • contributivo, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31.12.1995. lavorativa.

 

RUOLO DELL’INPS

L’istituto provvede a:

  • certificare il diritto alla futura prestazione pensionistica;
  • quantificare l’assegno straordinario per i lavoratori assicurati all’Inps;
  • quantificare mensilmente il costo per ciascuna azienda esodante e chiedere la provvista anticipata;
  • pagare mensilmente le prestazioni ai lavoratori;
  • effettuare e certificare le ritenute erariali.

Per i lavoratori assicurati presso un altro Ente previdenziale, la certificazione del diritto alla futura pensione e la quantificazione dell’assegno straordinario viene trasmesso all’Inps dall’altro Ente Previdenziale.


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Fondi pensione confluiti da altri enti

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La gestione di alcuni Fondi o Casse è stata trasferita all’Inps a seguito di specifiche disposizioni legislative.

Tali Fondi, pur mantenendo particolarità che li distinguono da tutti gli altri, hanno allineato, nella maggior parte dei casi, le specifiche norme che li regolamentavano con quelle applicate nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).

LAVORATORI ISCRITTI

Fondo Previdenza Marinara (PM)

Il fondo è stato istituito a tutela della gente di mare.

Nei confronti del personale marittimo – in quanto soggetto a discontinuità nei rapporti di lavoro – è stato introdotto l’istituto del prolungamento previsto dagli artt. 24 e 25 della legge n. 413/1984. Tale legge ha portato a compimento il riordino della previdenza marinara ed ha posto le basi per il definitivo passaggio dei marittimi nel sistema comune dell’AGO, grazie al quale le pensioni dei marittimi vengono liquidate come la generalità delle pensioni AGO.

 

Fondo Ferrovieri (FS)

Sono iscritti al Fondo speciale i dipendenti della Ferrovie dello Stato S.p.A. e gli ex dipendenti trasferiti ad altre amministrazioni che hanno optato per il mantenimento dell’ iscrizione al fondo.

I nuovi assunti dalle società del gruppo FS dal 1° aprile 2000 sono iscritti all’AGO.

 

Fondo Dirigenti di Azienda Industriali (DAI).

Istituito con il compito di gestire con proprie forme previdenziali i trattamenti pensionistici dei dirigenti industriali.

Dal 1° gennaio 2003, con la soppressione del fondo:

  • tutti i dirigenti sono iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
  • per l’accertamento dei requisiti per il diritto alla pensione deve essere utilizzata tutta la contribuzione assicurativa versata. I periodi di contribuzione accreditati nelle gestioni dei lavoratori autonomi, possono essere utilizzati per la liquidazione di un’unica pensione, il cui diritto deve essere accertato secondo la disciplina di predette gestioni.

Fondo Spedizionieri (SPED)

Il Fondo, soppresso dal 01° gennaio 1998, provvede alla liquidazione delle prestazioni pensionistiche e dei trattamenti di fine rapporto del personale iscritto all’Albo spedizionieri doganali.

 

Cassa di Previdenza per gli sportivi (SPORTASS)

I trattamenti pensionistici erogati sono riservati:

  • a tutti gli atleti, tecnici ed ausiliari sportivi che esercitano attività retribuita nell’ambito del Coni;  

Inoltre il “Fondo Sportass eroga forme capitalizzate ad Atleti del Club Olimpico, Medagliati Olimpici, in base a Convenzioni stabilite tra il CONI e la Sportass. Ai Tecnici della Federazione Giuoco Calcio dovrà essere erogato il T.F.R. , in base ad importi versati dalla F.I.G.C.

 

La competenza in merito a tutte le attività operative è demandata alla Direzione Centrale dell’Inps.

 

Fondo Minatori (MIN)

Sono iscritti al Fondo tutti i dipendenti di imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione in sotterraneo.

LE PRESTAZIONI

I fondi erogano tutte le prestazioni pensionistiche previste dall’Assicurazione Generale Obbligatoria con gli stessi requisiti e le stesse modalità.

Sono comunque rimaste in vigore alcune particolarità specifiche di ogni singolo fondo.

 

Fondo Previdenza Marinara (PM)

Nei confronti dei marittimi sono state conservate alcune prestazioni specifiche, connesse alla particolare attività svolta da questi assicurati:

  • la pensione di vecchiaia anticipata e la pensione di inabilità alla navigazione – perfezionate con la sola contribuzione marittima; 
  • la pensione ai superstiti del marittimo scomparso in mare. 

Fondo Ferrovieri (FS)

Nell’ordinamento del fondo speciale FS non è prevista l’erogazione dell’assegno ordinario di invalidità.
Peraltro, nello stesso Fondo sono previste:
la pensione di inidoneità al servizio ferroviario in genere per infermità dipendente da cause comuni;
la pensione privilegiata per inidoneità al servizio ferroviario in genere dipendente da cause di servizio.
Gli iscritti che rivestono un profilo professionale appartenente ai settori “macchina” e “viaggiante” hanno diritto ad un aumento di valutazione di 1/10 o di 1/12 a seconda del limite di età previsto per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

 

Fondo Spedizionieri (SPED)

Gli iscritti hanno diritto, al compimento dei 65 anni di età, sia uomo che donna, alla liquidazione della pensione di vecchiaia che non è soggetta alla nuova disciplina delle decorrenze.

L’importo annuo lordo della pensione spettante, riferito a 13 mensilità, è quello determinato dal Fondo all’atto della soppressione dello stesso.

 

Cassa di Previdenza per gli sportivi (SPORTASS)

La liquidazione delle nuove pensioni non prevede l’attribuzione: degli assegni al nucleo familiare, della maggiorazione sociale, dell’integrazione al trattamento minimo.

 

Fondo Minatori (MIN)

Il fondo prevede l’erogazione della pensione:

  • anticipata di vecchiaia, al compimento dei 55 anni di età con almeno 20 di contribuzione di cui 15 anni di attività in sottosuolo;
  • di anzianità, a qualsiasi età con almeno 30 anni di contribuzione, di cui 15 lavorati in sotterraneo.

 

LA DOMANDA

 

La domanda può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto, www.inps.it
  • telefono – contattando il contact center integrato, al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico
  • patronati e tutti gli intermediari dell’Istituto – usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi

 

QUANDO SPETTA

I lavoratori che raggiungono, nel rispettivo Fondo, i requisiti anagrafici e contributivi nel fondo per il diritto alle prestazioni possono accedere al pensionamento:

  • dal mese successivo alla presentazione della domanda 
  • nel rispetto delle finestre di accesso se perfezionati i requisiti entro il 31 dicembre 2010 
  • a partire dal 1° gennaio 2011 la prestazione può essere concessa con un “differimento” di 12 mesi dalla data di perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti.

QUANTO SPETTA

L’importo della pensione viene determinato con il sistema di calcolo:

  • retributivo, se il lavoratore può far valere almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995;
  • misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo), se il lavoratore alla data del 31.12.1995 non può far valere 18 anni di contributi;
  • contributivo, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31.12.1995.

Sono calcolate con norme particolari le pensioni a carico dei Fondi SPED e SPORTASS e FERROVIE.


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Fondo clero

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Il Fondo ha lo scopo di gestire gli obblighi contributivi e liquidare le prestazioni assicurando la tutela previdenziale strettamente connessa con lo status sacerdotale degli iscritti.

Ha una natura particolare in quanto è compatibile con l’assicurazione generale obbligatoria e con altre forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative di questa.

LAVORATORI ISCRITTI

Sono iscritti al fondo:

  • i sacerdoti secolari;
  • i ministri di culto delle confessioni diverse dalla religione cattolica.

Sono richieste la cittadinanza italiana e la residenza in Italia con eccezione per i sacerdoti italiani operanti in missione all’estero e per i sacerdoti stranieri con servizio pastorale in Italia.

LE PRESTAZIONI

L’età anagrafica richiesta agli iscritti al Fondo per il diritto a pensione di vecchiaia è di 68 anni, resta confermata l’età anagrafica di 65 anni per i soggetti che possono far valere un’anzianità contributiva pari o superiore ai 40 anni.

Il requisito contributivo minimo richiesto ai fini della pensione di vecchiaia è di 17 anni di contribuzione fino al 30 giugno 2010; dal 01° luglio 2010 al 31 dicembre 2011 sono necessari 18 anni.

La pensione di vecchiaia non è soggetta alla nuova disciplina delle decorrenze (c.d. “finestre di accesso”), in quanto le funzioni svolte dagli iscritti non risultano riconducibili né al lavoro dipendente né a quello autonomo

 

La pensione di invalidità è concessa se l’assicurato, oltre ai requisiti sanitari, può far valere 5 anni di contribuzione.

La pensione ai superstiti spetta, a domanda, ai familiari aventi diritto di pensionato o di iscritto che, al momento del decesso, possa far valere almeno cinque anni di contribuzione versata al Fondo stesso. La pensione è corrisposta agli aventi diritto secondo le aliquote percentuali previste dalle norme dell’AGO.

LA DOMANDA

La domanda può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto, www.inps.it
  • telefono – contattando il contact center integrato, al numero verde 803164 – gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico
  • patronati e tutti gli intermediari dell’Istituto – usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi

La sede Inps competente di tutte le attività operative è la Sede di Terni.

QUANDO SPETTA

La pensione decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda se soddisfatti i requisiti di età e di contribuzione.

QUANTO SPETTA

La pensione è costituita da una quota minima annua (di importo pari al trattamento minimo AGO) dovuta in relazione ai requisiti contributivi minimi richiesti per beneficiare della pensione di vecchiaia. A tale importo va aggiunta un’ulteriore quota annua, liquidata in relazione a ciascun anno di contribuzione eccedente il minimo contributivo.

La pensione a carico del Fondo è cumulabile con le pensioni a carico degli altri ordinamenti pensionistici limitatamente ai due terzi dell’importo. La riduzione di un terzo, trattenuto sulla pensione da liquidare a carico del Fondo, è devoluta a favore del Fondo stesso.


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Fondi pensione sostitutivi dell’AGO

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FONDI PENSIONI SOSTITUTIVI DELL’ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA

 

Sono Fondi Sostitutivi i fondi per i quali le modalità di gestione del conto, rendimento e calcolo sostituiscono completamente quelle in vigore per la generalità dei lavoratori dipendenti (AGO).

A seguito dei decreti di armonizzazione e della soppressione di alcuni fondi, le norme che li regolano si sono allineate a quelle applicate nell’Assicurazione Generale Obbligatoria.

LAVORATORI ISCRITTI

Fondo Trasporti (ET)

Erano iscritti:

  • tutti i dipendenti di ruolo, anche se in prova, delle aziende private esercenti l’attività nell’ambito di ferrovie, tramvie, autolinee, filovie, funivie assimilabili per atto di concessione alle ferrovie e linee di navigazione interna, tenute all’applicazione del R.D. n. 148/1931;
  • il personale, effettivo o adibito in modo continuativo ai pubblici servizi di trasporto, dipendente da aziende, non tenute all’applicazione del R.D. 148/1931;
  • il personale dipendenti da Comuni, Province e Regioni esercenti direttamente in economia il pubblico servizio di trasporto che è stato iscritto al Fondo sino al 30.9.1991.

Fondo Telefonici (TT)

Erano iscritti:

  • tutti i dipendenti delle società che avevano in concessione il pubblico servizio di telefonia;
  • i dirigenti non iscritti al Fondo ex INPDAI.

Fondo Elettrici (EL)

Erano iscritti:

  • i dipendenti dell’ENEL;
  • i dipendenti di aziende private che producono, trasformano, commercializzano l’energia elettrica, con almeno 15 dipendenti.

Fondo Dazio (DZ)

Era iscritto:

  • il personale con rapporto di lavoro di natura privatistica, già dipendente dagli appaltatori delle imposte di consumo ovvero dai Comuni che conducevano in economia il relativo servizio di riscossione.

A seguito dell’abolizione delle imposte comunali di consumo il personale, dal 1.1.1973, è transitato alle dipendenze dell’Amministrazione statale istituito presso il Ministero delle Finanze ovvero è stato mantenuto in servizio presso i Comuni dai quali dipendeva. Sono rimasti iscritti al Fondo coloro che hanno optato per il mantenimento dell’iscrizione.

 

Fondo Volo (VL)

Sono iscritti al Fondo i lavoratori che:

  • devono svolgere servizio prevalente a bordo dell’aeromobile;
  • hanno un’età inferiore a 60 anni;
  • sono iscritti agli albi e registri dell’Ente Nazionale della Gente dell’aria;
  • sono titolari di brevetto aeronautico;
  • sono dipendenti da aziende di navigazione aerea.

 

LE PRESTAZIONI

Il fondo eroga tutte le prestazioni pensionistiche previste dall’Assicurazione Generale Obbligatoria con gli stessi requisiti e le stesse modalità.

Erano previste pensioni concesse con norme specifiche ai singoli Fondi, alcune delle quali tuttora in vigore.

 

Fondo Trasporti (ET)

Eroga le seguenti prestazioni:

  • pensioni di vecchiaia, in favore del personale viaggiante;

Per tali lavoratori rimane cristallizzato il requisito dell’età di 60 anni, se uomini, e 55 anni se donne, previsto prima dell’entrata in vigore del Decreto 503/92.

  • pensione di invalidità specifica;

Gli iscritti al Fondo con rapporto di lavoro regolato dal R.D. 148/1931 possono ottenere la pensione di invalidità se:

  • è stato adottato, dall’Azienda di appartenenza, un formale provvedimento di esonero per inabilità alle mansioni della propria qualifica;
  • possono far valere almeno 10 anni di contribuzione (si deve tener conto della contribuzione versata al fondo comprensiva della contribuzione AGO successiva al 31.12.1995 ovvero della sola contribuzione AGO se assunti successivamente al 31.12.95);
  • sono riconosciuti invalidi in modo permanente ed assoluto alle funzioni proprie della qualifica di cui sono rivestiti;
  • non possono essere adibiti ad altri servizi dell’Azienda per incapacità fisica o per mancata disponibilità di posti. 

Fondo Elettrici (EL) e Fondo Telefonici (TT)

Il requisito contributivo, uniformato a quello previsto dall’AGO, deve essere perfezionato esclusivamente con contributi versati nel fondo.

 

Fondo Volo (VL)

Prevede la concessione della pensione di anzianità con i requisiti anagrafici e contributivi ridotti rispettando il requisito dei 20 anni di iscrizione al fondo o 15 anni se appartenenti alle categorie piloti o tecnici di volo.

LA DOMANDA

La domanda può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto, www.inps.it
  • telefono – contattando il contact center integrato, al numero verde 803164 – gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico
  • patronati e tutti gli intermediari dell’Istituto – usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi

 

QUANDO SPETTA

I lavoratori che raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi nel fondo per il diritto alle prestazioni possono accedere al pensionamento:

  • dal mese successivo alla presentazione della domanda;
  • nel rispetto delle finestre di accesso, se previste.

 

 

QUANTO SPETTA

L’importo della pensione viene determinato con il sistema di calcolo:

  • retributivo, se il lavoratore può far valere almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995;
  • misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo) se il lavoratore alla data del 31.12.1995 non può far valere 18 anni di contributi;
  • contributivo, se il lavoratore ha iniziato l’attività lavorativa dopo il 31.12.1995.

L’assicurato, iscritto Fondo Trasporti o Fondo Elettrici o Fondo Telefonici può chiedere, contestualmente alla domanda di pensione, la liquidazione nella gestione (Fondo o AGO) che eroga la pensione di importo più favorevole.


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Carta acquisti

TIPOLOGIE

La “Carta acquisti” è concessa a soggetti che versano in condizione di maggior disagio economico ed è finalizzata all’acquisto di beni e servizi
Attualmente coesistono due progetti di carta acquisti:
  • Carta acquisti ordinaria, in vigore da ottobre 2008. È rivolta a cittadini italiani di età pari o superiore a 65 anni o minori di 3 anni
  • Carta acquisti sperimentale. Si tratta di un progetto sperimentale tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno realizzato nei 12 Comuni con oltre 250.000 abitanti, volto a valutarne la possibile estensione sul territorio e la generalizzazione come strumento di contrasto alla povertà assoluta. La sperimentazione riguarda i seguenti Comuni: Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, Verona. Il progetto ha la durata di un anno solare dall’avvio della sperimentazione.

COSA E’

La Carta Acquisti è una carta di debito sulla quale vengono accreditate bimestralmente delle somme di denaro che possono essere utilizzate:
  • per la spesa alimentare negli esercizi convenzionati;
  • per il pagamento di utenze domestiche (gas ed elettricità) presso gli uffici postali.
 
La carta non è abilitata al prelievo di contanti.
I titolari di Carta Acquisti possono avere uno sconto del 5% nei negozi e nelle farmacie che aderiscono all’iniziativa.
Lo sconto è riconosciuto solo per acquisti effettuati esclusivamente mediante la Carta Acquisti e non è applicabile all’acquisto di specialità medicinali o per il pagamento di ticket sanitari.
 
Le farmacie, se attrezzate in tal senso, assicurano ai beneficiari della Carta Acquisti che effettuano un acquisto di qualsiasi importo mediante la Carta medesima, la misurazione gratuita della pressione arteriosa e/o del peso corporeo.
 
I negozi che aderiscono all’iniziativa espongono la seguente vetrofania:
 
 
 
 
Lo sconto è cumulabile con altre iniziative promozionali o sconti applicati in favore della generalità della clientela, nonché con quelle del medesimo genere garantite ai titolari di carte fedeltà rilasciate dai negozi stessi (es. dai supermercati).
I progetti Carta Acquisti prevedono la possibilità che gli Enti territoriali possano deliberare, in favore dei propri residenti, l’accredito sulla carta di ulteriori somme e, inoltre, dà la possibilità ad alcune aziende di prevedere sconti particolari sulla fornitura di beni di pubblica utilità.
È inoltre prevista la possibilità che soggetti privati possano effettuare versamenti a titolo spontaneo e solidale sul Fondo.

SMARRIMENTO O SOTTRAZIONE DELLA CARTA

Qualora si verificasse lo smarrimento, disattivazione, danneggiamento o la sottrazione della carta:
  • il titolare potrà chiedere il blocco immediato della stessa telefonando, 24 ore su 24, al numero verde 800 90 21 22. Nel corso della telefonata dovrà fornire il proprio nome, cognome, luogo, data di nascita e il giorno in cui si è verificato l’evento – l’operatore comunicherà il numero di blocco nel corso della telefonata;
  • il titolare dovrà confermare l’avvenuta richiesta di blocco a un Ufficio Postale.
In caso di smarrimento o sottrazione della carta, il titolare dovrà presentare apposita denuncia alle competenti autorità (autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza); copia della denuncia dovrà poi essere presentata all’Ente Poste per ottenere il duplicato della carta.
Anche in caso di smagnetizzazione o danneggiamento della carta, occorrerà rivolgersi all’Ente Poste in quanto erogatore del beneficio

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Pensioni e prestazioni invalidi civili

La Costituzione Italiana garantisce al cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere, il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. In tal modo intende tutelare la dignità umana nello spirito della solidarietà di tutti i cittadini verso coloro che, per minorazioni congenite o acquisite, siano incapaci di svolgere un lavoro proficuo.

 

Per gli invalidi sono previste prestazioni regolamentate da diverse normative che si sono succedute e aggiornate nel tempo. Le tre principali categorie (invalidi civili, ciechi civili e sordi) fanno capo a disposizioni comuni, pur caratterizzandosi secondo differenti peculiarità in quanto tutelate da leggi diverse.

 

Per l’assistenza sociale ai minorati civili, gli interventi consistono in provvidenze economiche erogate in forma di pensioni, assegni o indennità; e in provvidenze non economiche, quali assunzioni privilegiate presso enti pubblici o privati, assistenza sanitaria, agevolazioni per l’istruzione scolastica, addestramento e qualificazione professionale, eliminazione delle barriere architettoniche.

 

Le provvidenze economiche previste per gli invalidi civili sono:

e provvidenze economiche previste per i sordi sono:

 

Le provvidenze economiche previste per i ciechi civili assoluti sono:

  • la pensione;
  • l’indennità di accompagnamento.

 

Le provvidenze economiche previste per i ciechi civili parziali ”ventesimisti” sono:

  • la pensione;
  • l’indennità speciale.

È prevista infine la corresponsione di un’indennità annuale in favore dei lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) o drepanocitosi (anemia falciforme).

A CHI SPETTA

I destinatari sono i cittadini italiani residenti in Italia, i cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza e i cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato.

Una volta riconosciuto il requisito sanitario, le provvidenze economiche vengono erogate a seguito di ulteriori accertamenti cosiddetti socio-economici.

LA DOMANDA

Deve essere inoltrata alla sede Inps competente per residenza.

 

Dal 1° gennaio 2010 le domande, complete della certificazione medica, devono essere presentate all’Inps che provvederà all’invio telematico alle Aziende Sanitarie Locali di competenza.

 

La presentazione della domanda, a cura del cittadino o degli altri soggetti autorizzati (Patronati o Associazioni di Categoria a tutela della disabilità) si articola in due fasi:

  • compilazione del certificato medico (digitale) attestante la natura delle infermità invalidanti. Il certificato ha una validità di 90 giorni;
  • inoltro della domanda all’Inps, esclusivamente in via telematica.

 

QUANDO SPETTA

Le prestazioni agli invalidi civili decorrono dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e comunque, relativamente alle prestazioni economiche, in presenza di tutti i requisiti previsti per la concessione: età, cittadinanza, residenza effettiva e dimora abituale in Italia, requisiti reddituali, ricovero non gratuito, frequenza scolastica o di centri riabilitativi.

QUANTO SPETTA

Gli importi delle diverse provvidenze economiche sono determinati annualmente per legge.

 

Il diritto alle provvidenze economiche in favore dei minorati civili – con esclusione delle indennità di accompagnamento, di comunicazione e dell’indennità speciale ai ciechi parziali non legate a requisiti reddituali – si accerta con riferimento al solo reddito personale del minorato.


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Fondo casalinghe

È il Fondo di previdenza, istituito dal 1.1.1997, per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari.

CHI SI PUÒ ISCRIVERE

Possono iscriversi al nuovo fondo di previdenza, i soggetti di entrambi i sessi e di età compresa fra quella prevista dalle norme sull’avviamento al lavoro (15 anni) e i 65 anni di età se:

  • svolgono lavoro in famiglia non retribuito connesso con responsabilità familiari, senza vincoli di subordinazione;
  • non sono titolari di pensione diretta;
  • non prestano attività lavorativa dipendente o autonoma per la quale sussista l’obbligo di iscrizione ad altro ente o cassa previdenziale;
  • prestano attività lavorativa part-time se, in relazione all’orario e alla retribuzione percepita, si determina una contrazione delle settimane utili per il diritto a pensione.

 

COME ISCRIVERSI

La domanda di iscrizione può essere:

  • presentata alla sede Inps, direttamente o tramite uno degli enti di Patronato riconosciuti dalla legge che assistono gratuitamente i lavoratori;
  • inviata per posta, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;
  • trasmessa on-line, accedendo al sito www.inps.it.

La richiesta può essere effettuata per mezzo dell’apposito modulo a disposizione presso le sedi Inps ovvero in carta semplice.

DA QUANDO SI PUÒ ISCRIVERE

L’iscrizione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

 

Una volta effettuata conserva la sua validità anche se non sono stati eseguiti versamenti.

 

Coloro che erano iscritti alla Mutualità pensioni sono d’ufficio iscritti nel nuovo fondo e possono utilizzare i contributi versati come “premio unico d’ingresso”.

QUANTO SI PAGA

L’importo dei versamenti è libero, tuttavia, versando almeno 25,82, euro verrà accreditato un mese di contribuzione.

 

L’Inps accrediterà per ogni anno tanti mesi di contributi quanti ne risultano dividendo l’importo complessivo versato nell’anno per 25,82 euro (se si versano in un anno 110 euro, ad esempio, i mesi accreditati saranno 4).

 

Il versamento può essere effettuato in qualsiasi momento dell’anno con bollettini di conto corrente postale che l’Inps invia a casa insieme alla lettera di accoglimento dell’iscrizione.

 

I contributi versati sono interamente deducibili dal reddito imponibile Irpef del dichiarante, anche per i familiari fiscalmente a carico.

PRESTAZIONE E REQUISITI

Spettano, a carico dell’Inps, le seguenti prestazioni:

  • pensione di inabilità, con almeno 5 anni di contributi, a condizione che sia intervenuta l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa
  • vecchiaia, a partire dal 57° anno di età, a condizione che siano stati versati almeno 5 anni (60 mesi) di contributi.

La pensione di vecchiaia:

  • viene liquidata solo se l’importo maturato risulta almeno pari all’ammontare dell’assegno sociale maggiorato del 20% (1,2 volte l’assegno sociale);
  • si prescinde dall’importo al compimento del 65° anno di età.

Non è prevista la concessione della pensione ai superstiti.

LA DOMANDA

Le domande possono essere inviate attraverso i seguenti canali:

  • Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto, www.inps.it
  • telefono – contattando il contact center integrato, al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico
  • patronati e tutti gli intermediari dell’Istituto – usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi

 

QUANTO SPETTA

L’importo è determinato secondo il sistema di calcolo contributivo.

Le pensioni non sono integrabili al trattamento minimo.

ISCRIZIONE ALL’INAIL

Sono obbligati ad iscriversi i componenti del nucleo familiare, di età compresa fra i 18 e i 65 anni compiuti, che svolgono, in via esclusiva e non occasionale, attività in ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, per la cura del proprio nucleo familiare.

 


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Verifiche reddituali

 

I contenuti informativi presenti in questa Area sono in corso di aggiornamento.

 

Le principali novità normative previste dalla recente manovra legislativa sono pubblicate in una apposita sezione di questo portale.

LE VERIFICHE REDDITUALI

L’ordinamento pensionistico italiano prevede la concessione sia di prestazioni a carattere assistenziale sia di benefici economici sui trattamenti pensionistici il cui riconoscimento è subordinato all’importo dei redditi del titolare della prestazione, del coniuge e, in alcuni casi, anche dei figli.

 

L’art. 13, comma 2, della Legge 30 dicembre 1991, obbliga l’Inps:

  • alla verifica annuale delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sul diritto o sulla misura delle prestazioni pensionistiche;
  • al recupero, entro l’anno successivo, di quanto eventualmente pagato in eccedenza.

L’art. 49, comma 1, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 stabilisce che i redditi prodotti all’estero, comunque rilevanti per la verifica dei requisiti reddituali se fossero prodotti in Italia, devono essere accertati sulla base delle certificazioni rilasciate dalla competente autorità estera.

PRESTAZIONI INTERESSATE

Le prestazioni per le quali sono influenti i redditi del pensionato e dei familiari (coniuge e figli) sono state individuate con il termine di “rilevanze”.

 

Le “rilevanze ” costituiscono, in altre parole, i motivi per i quali, in riferimento alla prestazione collegata al reddito concessa o richiesta, sono influenti i redditi.

 

Per reddito “influente” si intende quel particolare tipo di reddito (es. reddito da lavoro, reddito da partecipazione, reddito della casa di abitazione, etc.) di cui la legge indica si debba tener conto in presenza di una determinata rilevanza.

 

Una stessa prestazione può essere soggetta a condizioni di reddito per motivi diversi: ad esempio una pensione ai superstiti integrata al minimo, su cui sono corrisposti maggiorazione sociale, incremento della maggiorazione sociale e trattamenti di famiglia. In questo caso si tratta di una prestazione interessata da più rilevanze.

 

Per ogni rilevanza è prevista la dichiarazione di determinate tipologie di reddito: alcune sono comuni a tutte le rilevanze, altre sono specifiche per una o più di esse (tipi di reddito).

REDDITO DA DICHIARARE

L’anno di reddito per la verifica del diritto e per la determinazione dell’importo di ciascuna prestazione può essere differente, se si tratta di prima concessione ovvero di verifica del diritto a una prestazione già corrisposta negli anni precedente.

REGOLE IN VIGORE FINO AL 31 MARZO 2009

Fino al 31 marzo 2009, il reddito da considerare per il diritto e la misura delle prestazioni collegate al reddito è quello dell’anno in corso (anno in cui viene valutata la prestazione).

Fanno eccezione le prestazioni erogate ai minorati civili, per le quali viene utilizzato il reddito dell’anno precedente.

I limiti di reddito sono stabiliti con riferimento all’anno di spettanza della prestazione.

L’arco di validità del reddito coincide con l’anno solare (I gennaio 31 – 31 dicembre di ciascun anno).

MODIFICHE INTRODOTTE DALL’ART. 35, COMMI 8 E 9, DELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 2009, N.14

L’art. 35, comma 8, della Legge 27 febbraio 2009, n. 14 modifica la previgente disciplina in merito al periodo di riferimento dei redditi d considerare e stabilisce che:

  • l’importo delle prestazioni assistenziali e previdenziali collegate al reddito è determinato dal 1° luglio di ciascun anno tenendo conto dei redditi percepiti nell’anno precedente;
  • i redditi hanno validità fino al 30 giugno dell’anno successivo.

La nuova disciplina prevede la “segmentazione” delle diverse prestazioni collegate al reddito in funzione della decorrenza della singola prestazione, anche se attribuite sulla medesima pensione.

La decorrenza della prestazione collegata al reddito opera, cioè, indipendentemente dalla decorrenza della pensione.

Per la verifica del diritto e della misura della prestazione si deve, pertanto, distinguere, tra:

  • l’anno di reddito da dichiarare;
  • l’anno di riferimento da considerare per stabilire i limiti di reddito.

Per le verifiche di prestazioni già in essere il reddito relativo ad un anno solare ha validità nei dodici mesi che decorrono dal 1° luglio dell’anno successivo.

Il limite reddituale di riferimento rimane quello dell’anno in corso, su base annua.

Nel caso di prima concessione di una prestazione collegata al reddito deve essere utilizzato il reddito presunto dell’anno in corso, dichiarato dell’interessato.

N.B.: La suddetta disciplina si applicava a tutti i trattamenti pensionistici, comprese le prestazioni economiche riconosciute agli invalidi civili, sordomuti e ciechi civili.

MODIFICHE INTRODOTTE DALL’ART. 13, COMMA 6, DELLA LEGGE 30 LUGLIO 2010, N. 122, DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 30 MAGGIO 2010 N. 78: LE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VERIFICA DEI DATI REDDITUALI PER I TITOLARI DI PRESTAZIONI COLLEGATE AL REDDITO

L’art. 13, comma 6 della legge 30 luglio n. 122, di conversione del decreto legge 30 maggio 2010 n. 78, ha modificato il comma 8 dell’art. 35 della legge 14/2009.

Il decreto non ha modificato le disposizioni relative alle prime concessioni delle prestazioni.
Per le verifiche del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito già in essere il reddito dell’anno precedente ha validità per l’anno solare successivo. I limiti di reddito rimangono quelli dell’anno in corso.

La norma ha inoltre diversificato l’anno reddito da utilizzare, sulla base di due tipologie: redditi da prestazioni e altri redditi.
I redditi da prestazioni sono quelli per cui sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, di cui al D.P.R. 1338/71 e succ. mod. e int. (di seguito denominato Casellario centrale dei pensionati).

Dal I luglio 2010 per tutte le prestazioni collegate al reddito occorre fare riferimento ai redditi da prestazione conseguiti nello stesso anno e ai redditi diversi conseguiti nell’anno precedente.

PRIME DOMANDE

Si deve tener conto del “reddito presuntivo” dell’anno in corso solo in caso:

  • di prima liquidazione di una “prestazione base” collegata al reddito (assegno sociale, invalidità civile);
  • di prima concessione di beneficio economico collegato ad una prestazione di base (integrazione al minimo, maggiorazione sociale, ecc…).

Per anno in corso deve intendersi l’anno di decorrenza della pensione o del beneficio.

Il reddito presuntivo dichiarato deve essere oggetto di verifica nell’anno successivo.

La decorrenza sia della “prestazione base” sia del beneficio economico è determinata in relazione alle disposizioni che disciplinano le singole prestazioni.

In caso di richiesta di ripristino di una prestazione revocata per motivi reddituali, il pensionato deve presentare il mod. RED attestante i “redditi effettivi” degli anni precedenti dai quali si possa rilevare il diritto alla prestazione.

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO

L’art. 15 della Legge 3 agosto 2009, n. 102 impone che vengano forniti all’Inps e agli altri Enti di Previdenza e assistenza obbligatori, i dati e ogni altra informazione, in possesso dell’Amministrazione finanziaria e di ogni altra Amministrazione pubblica, utili a determinare l’importo delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito.

Le informazioni presenti in tutte le banche dati a disposizioni delle predette Amministrazioni, relative ai titolari di prestazioni previdenziali ed assistenziali residenti in Italia, devono essere forniti:

  • in via telematica;
  • in forma disaggregata per singola tipologia di redditi;
  • nel rispetto della normativa in materia di dati personali.

L’Inps, inoltre, effettua annualmente la “verifica dei redditi” che permette:

  • l’erogazione di tutte le prestazioni nella misura esatta;
  • la costituzione di una banca dati centralizzata nella quale confluiscono, oltre ai dati già in possesso dell’Inps, anche quelli dichiarati dagli interessati (circ. 193 del 2.11.1999).

VERIFICA DEI REDDITI “ANNO 2010”

La “Campagna RED”, avviata nell’anno 2011, è stata indirizzata a tutti i titolari di prestazioni collegate al reddito (aventi fino a 80 anni di età compiuti nel 2011) in quanto non è possibile conoscere anticipatamente la situazione reddituale di ogni singolo pensionato.

Ai pensionati è stato inviato il plico (cosiddetto “bustone”) contenente la consueta documentazione relativa al trattamento pensionistico.

N.B.: Ai pensionati titolari di posta elettronica certificata (PEC) il bustone è stato spedito a mezzo posta elettronica.

L’invio è stato effettuato sia per i pensionati residenti in Italia sia ai pensionati residenti all’estero.

La comunicazione dei dati reddituali deve essere effettuata, se tenuti alla presentazione della dichiarazione, entro il 30 giugno 2011.

PENSIONATI RESIDENTI IN ITALIA

Il “bustone” contiene la consueta documentazione relativa al trattamento pensionistico in godimento:

  • il modello CUD;
  • il modello per la richiesta di applicazione delle detrazioni d’imposta;
  • i codici a barre da utilizzare per la gestione dei modelli inviati;
  • le istruzioni per la dichiarazione dei redditi (mod. RED);
  • la stringa per gestire la dichiarazione reddituale;
  • la lettera di comunicazione della prima parte del PIN (se il pensionato non ne era ancora in possesso al momento dell’invio);

IL MODELLO RICHIESTA RED

I pensionati interessati alla verifica ricevono una lettera personalizzata “RED – Richiesta dichiarazione redditi” sulla quale sono:

  • illustrati i motivi della richiesta;
  • indicate le pensioni interessate alla dichiarazione e il tipo di prestazione erogata che ha determinato la richiesta dei redditi;
  • precisati i familiari (indicando i relativi codici fiscali) per i quali il pensionato deve dichiarare i redditi perché influenti ai fini della concessione della prestazione;

Viene inviata, inoltre, una “stringa” contenente le informazioni necessarie alla gestione personalizzata delle dichiarazioni che viene riportata con codici a barre per consentirne la lettura ottica. Le informazioni contenute nella stringa forniscono alla procedura di acquisizione tutte le informazioni che consentono di facilitare l’immissione ed il controllo dei dati.

La stringa deve essere utilizzata per la trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi nel caso in cui il pensionato si rivolga ad un Centro di Assistenza fiscale o a un professionista abilitato.

CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

I pensionati devono presentare il mod. RED solo se in possesso di redditi che non devono essere dichiarati al fisco.

La presentazione del mod. RED, pertanto, è obbligatoria se:

  • il pensionato e/o i sui familiari sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi (mod. 730 o mod. UNICO);
  • hanno conseguito nell’anno 2010 redditi esenti dall’Irpef che non sono stati dichiarati con mod. 730 o mod. UNICO e che, però, sono rilevanti per stabilire il permanere del diritto ovvero stabilire l’esatto importo della prestazione riconosciuta dall’Inps.

N.B.: Non deve essere presentata nessuna dichiarazione se la situazione reddituale del pensionato e quella degli eventuali familiari, per i quali è richiesta la dichiarazione, è stata integralmente dichiarata al fisco mediante il mod. 730 o il mod. UNICO.

Modalità semplificate di dichiarazione sono previste per:

  • dichiarazione di espatrio
  • dichiarazione di decesso (può essere riferita solo al titolare)
  • dichiarazione di rinuncia (che comporta la revoca delle prestazioni collegate al reddito)
  • dichiarazione breve (opzione valida solo se il pensionato non possiede altri redditi oltre alle pensioni presenti nel Casellario e tutti i soggetti del nucleo non possiedono altri redditi oltre le eventuali pensioni).

COME SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE

L’acquisizione e la trasmissione delle dichiarazioni può avvenire:

  • tramite CAF, che assisterà gratuitamente il pensionato per la compilazione e per la trasmissione della dichiarazione reddituale, o tramite altri soggetti abilitati convenzionati;
  • con il servizio di acquisizione online accedendo all’apposita sezione “Servizi on line >> Al servizio del cittadino >> Acquisizione RED” presente sul sito www.inps.it e utilizzando il codice PIN.
  • direttamente presso la sede Inps che ha in carico il trattamento pensionsitico.

CAF E SOGGETTI ABILITATI

L’Inps ha l’onere di “aggregare” i redditi, comprensivi:

  • degli importi dei trattamenti pensionistici Inps e di altri Enti, memorizzati nel Casellario centrale delle pensioni;
  • dei redditi non pensionistici dichiarati dal pensionato in relazione alle diverse “rilevanze”.

Per tale operazione l’Istituto si avvale anche della collaborazione dei CAF e dei professionisti abilitati con i quali vengono stipulate apposite convenzioni.

CONVENZIONI

Le convenzioni per l’invio telematico dei modd. RED vengono sottoscritte con la Direzione Centrale dell’Inps dai CAF e da alcune associazioni professionali a livello nazionale, che si impegnano a trasmettere l’elenco dei propri iscritti per l’abilitazione.

Le associazioni professionali che hanno stipulato le convenzioni con la D.C. dell’Inps sono:

  • il Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro;
  • l’Istituto Nazionale Revisori Contabili;
  • l’Associazione Nazionale Commercialisti;
  • per i Consulenti Tributari: ANCIT – ANCOT – INT – LAPET.

I Direttori delle Sedi sono stati autorizzati a sottoscrivere, a livello periferico, le convenzioni con i professionisti abilitati alla certificazione delle dichiarazioni reddituali.

I professionisti, per l’inserimento del proprio nominativo nelle liste dei soggetti abilitati alla trasmissione dei modelli RED, possono:

  • prendere contatto con le rispettive associazioni di categoria;
  • stipulare convenzioni singole presso le Direzioni Provinciali o Subprovinciali dell’Inps, territorialmente competenti.

Il professionista, per poter stipulare la convenzione, deve essere in possesso di:

  • abilitazione alla certificazione del reddito;
  • iscrizione nel Registro delle chiavi pubbliche degli utenti del “fisco telematico” del Dipartimento delle Entrate del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
  • certificato digitale valido emesso dal Dipartimento delle Entrate del Ministero dell’Economia e delle Finanze ovvero, ai soli fini della trasmissione e firma digitale, da una delle seguenti Autorità di certificazione: “InfoCamere”, “Actalis”, “Postecom”, “CNIPA”.

Al momento della stipula della convenzione, deve essere dichiarato esclusivamente il certificato digitale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate (certificato “Entratel”).

Nel caso di più professionisti associati ad uno stesso studio, la convenzione deve essere stipulata dal rappresentante dello studio dichiarando il proprio certificato “Entratel”.

Gli associati possono chiedere, dichiarando i propri certificati “Entratel” l’aggiunta di autorizzazioni alla convenzione stipulata dal rappresentante dello studio.

La procedura prevede, confermati ovvero acquisiti e confermati i dati necessari alla stipula, la stampa personalizzata della convenzione che deve essere consegnata in copia al professionista firmatario.

Le modalità di accesso e firma sono reperibili sul sito Internet dell’Istituto:

http://www.inps.it/, sezione “Servizi Online”, sezione “Servizi in Convenzione”, sezione “Accesso ai Servizi in Convenzione”.

CONTROLLO E TRASMISSIONE

Le dichiarazioni reddituali devono pervenire all’Inps tramite i CAF o gli altri soggetti abilitati alla certificazione dei redditi.

L’assistenza è fornita gratuitamente sia dai CAF che dai professionisti convenzionati.

La dichiarazione deve essere resa unicamente dal titolare della pensione o delle pensioni interessate alla richiesta RED compilando:

  • il mod. CertRED T, con il quale dichiara i redditi personali, diversi da quelli delle pensioni indicate sulla richiesta;
  • il mod. CertRED C, con il quale dichiara i redditi del coniuge (se richiesti per la rilevanza) diversi da quelli delle pensioni indicate sulla richiesta;
  • il mod. CertRED F, relativo ai redditi dei figli (se richiesti per la rilevanza) diversi da quelli delle pensioni indicate sulla richiesta.

I CAF o gli altri soggetti convenzionati provvedono:

  • all’acquisizione delle dichiarazioni reddituali rese dai titolari delle prestazioni con autocertificazione riscontrando la corrispondenza dei dati dichiarati con i dati contenuti nella dichiarazione dei redditi o in altra documentazione fiscale in possesso dei pensionati;
  • alla stampa, in duplice copia, della dichiarazione reddituale ” Mod. CERT.RED” sulla quale sarà riportata apposita dicitura: “Redditi acquisiti sulla base del controllo della documentazione presentata dal pensionato” o “Redditi acquisiti sulla base dell’autocertificazione presentata dal pensionato”;
  • alla consegna al pensionato di una copia della dichiarazione ” Mod. CERT. RED”;
  • alla trasmissione all’Inps dei dati delle dichiarazioni rese dai pensionati;
  • alla custodia delle copie delle dichiarazioni ” Mod CERT. RED” per un periodo non inferiore a dieci anni (circ. 151 del 17.09.2003).

L’attestazione di conformità dei redditi dichiarati dal pensionato deve essere effettuata per mezzo della documentazione prevista dalle disposizioni fiscali (mod. CUD, mod. 730, mod. UNICO).

Per le prestazioni pensionistiche pagate da stati esteri devono essere considerati gli imponibili desunti dalla documentazione fiscale prevista e determinati secondo il tasso di cambio vigente.

I redditi esenti da Irpef o tassati alla fonte, per i quali non è prevista documentazione fiscale, possono essere autocertificati (msg. 18486 del 3.12.1999).

Se i CAF o i professionisti convenzionati rilevano:

  • discordanze tra i dati anagrafici riportati sulla richiesta RED e la documentazione prodotta dal pensionato, devono segnalare i dati corretti alla sede Inps per le opportune variazioni e procedere alla trasmissione in “via telematica” della dichiarazione reddituale;
  • variazione dello stato civile che incide sui redditi da dichiarare, non possono trasmettere la dichiarazione in “via telematica” e i dati reddituali dovranno essere comunicati alla sede Inps con le consuete modalità.

E’ importante ricordare che in fase di acquisizione nel caso in cui tra i componenti del nucleo da rilevare vi siano soggetti che non dichiarano integralmente la propria situazione al Fisco, i CAF e i professionisti convenzionati devono acquisire esclusivamente i redditi di coloro che non presentano la dichiarazione dei redditi al Fisco ovvero dichiarano solo una parte dei redditi di cui sono titolari.

La rettifica della dichiarazione presentata tramite CAF o professionista convenzionato è consentita solo se viene rilasciata nuova dichiarazione al CAF o al professionista da cui è stata trasmessa validamente la dichiarazione all’Inps.

Sarà presa in considerazione l’ultima dichiarazione presentata e validamente trasmessa all’Inps.

PENSIONATI RESIDENTI ALL’ESTERO

Ai pensionati in un unico plico viene inviato:

  • il modello CUD;
  • il modello per la richiesta di applicazione delle detrazioni d’imposta;
  • il mod. RED/EST 2011;
  • la lettera di comunicazione della prima parte del PIN (se il pensionato non ne era ancora in possesso al momento dell’invio).

Il Decreto Ministeriale del 12.5.2003 con il quale vengono fissate le norme di attuazione dell’art. 49 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 precisa in quale casi l’accertamento reddituale debba effettuarsi con l’acquisizione di certificazioni rilasciate dagli Organismi esteri ed in quali altri possa essere sufficiente l’autocertificazione.

REDDITI RILEVANTI

L’art. 1 del Decreto Ministeriale 12 maggio 2003 definisce le tipologie di reddito prodotti all’estero che sono rilevanti ai fini della verifica dei requisiti reddituali previsti per l’erogazione della prestazione.

La norma stabilisce, inoltre, che i redditi sono valutati dall’Ente erogatore sulla base di una comparazione con le disposizioni nazionali, riferendosi alle seguenti tipologie di reddito:

  • redditi previdenziali italiani e esteri;
  • redditi da lavoro;
  • redditi immobiliari con esclusione della casa di abitazione;
  • redditi a carattere assistenziale.

MODELLO RED/EST 2011

Il mod. RED/EST 2011 è parzialmente precompilato con i dati presenti negli archivi dell’Inps e si divide in quattro sezioni che contengono:

  • le istruzioni per la compilazione del modulo e i documenti da allegare;
  • i dati del titolare della pensione, del coniuge e dei familiari e l’apposito spazio da utilizzare per dichiarare i redditi;
  • la dichiarazione di responsabilità e l’informativa sul trattamento dei dati personali;
  • la delega al Patronato.

Il pensionato deve:

  • indicare i dati mancanti e rettificare quelli eventualmente inesatti per le operazioni di aggiornamento;
  • dichiarare il possesso della cittadinanza italiana;
  • comunicare i dati reddituali.

N.B.: Il pensionato può rinunciare espressamente alla dichiarazione barrando l’apposita casella.

QUALI REDDITI DICHIARARE

La seconda sezione del mod. RED/EST 2011 può essere utilizzata dal pensionato, compilando i righi in bianco, per dichiarare i redditi conseguiti nell’anno 2010 diversi da quelli già precompilati nella sezione.

REDDITI DA PENSIONE

Devono essere integrati solo per le ulteriori prestazioni estere eventualmente percepite dal pensionato nel corso del 2010.

Devono essere indicati per ogni trattamento pensionistico:

  • l’importo, al netto di eventuali arretrati corrisposti nell’anno ma di competenza degli anni precedenti, dei trattamenti di famiglia e degli eventuali contributi previdenziali;
  • il numero dei mesi di percezione della pensione;
  • lo Stato estero e l’Ente che eroga il trattamento pensionistico.

Gli importi delle pensioni devono essere esposte nella valuta del Paese che eroga il trattamento.

REDDITI NON PENSIONISTICI

Se il pensionato ha conseguito altri redditi, deve indicare i redditi conseguiti nell’anno 2010:

  • in paesi diversi dall’Italia, al lordo di eventuali ritenute fiscali ed espressi nella valuta dello Stato nel quale il pensionato risiede;
  • in Italia, al lordo di eventuali ritenute fiscali ed espressi in euro.

I redditi devono essere dichiarati distintamente per le seguenti tipologie:

  • da lavoro dipendente;
  • da lavoro autonomo, professionale e di partecipazione;
  • da immobili (esclusa la casa di abitazione);
  • da capitali;
  • arretrati riferiti ad anni precedenti (compresi eventuali arretrati di pensioni estere riferiti ad anni precedenti);
  • rendite vitalizie o a tempo determinato a titolo oneroso;
  • redditi assistenziali.

CONIUGE E FAMILIARI

Con le medesime modalità indicate per il titolare devono essere compilate le sezioni del mod. RED/EST 2011 relativi ai redditi del coniuge e dei familiari del titolare.

DOCUMENTAZIONE

L’art. 2 del Decreto Ministeriale 12 maggio 2003 stabilisce che il pensionato è tenuto a produrre, anche se negativa, una certificazione rilasciata dall’Organismo estero che, in ciascun Paese, eroga le prestazioni assistenziali ed è quindi legittimato a rilasciare la certificazione stessa.

Sono da ritenersi valide ai fini dell’accertamento reddituale:

  • la certificazione già in possesso del pensionato, assimilabile ai modd. ObisM e CUD;
  • la certificazione, rilasciata a richiesta dell’interessato, dalla quale risulti la titolarità della prestazione ed il relativo importo;
  • la ricevuta o avviso di pagamento, solo nel caso in cui sia evidenziato l’Organismo ordinante e si possa desumere l’importo complessivo annuo della pensione.

Il pensionato deve, inoltre, presentare:

  • copia della dichiarazione dei redditi dalla quale risulti la prova dell’avvenuta consegna o trasmissione all’autorità fiscale dello Stato di residenza, se residente in Paese estero individuato nella “tabella” allegata al Decreto Ministeriale di attuazione;
  • autocertificazione se, pur essendo residente in uno dei predetti Stati esteri, ha conseguito un reddito tale da essere esonerato dalla presentazione della dichiarazione all’Autorità fiscale in base alla normativa locale.;
  • autocertificazione dalla quale risultino gli eventuali redditi percepiti, se residente in Paese estero non individuato nella tabella allegata al Decreto Ministeriale.

L’autocertificazione deve essere resa all’autorità Consolare ovvero da uno degli Enti di Patronato che devono annotare l’avvenuto accertamento dell’identità personale del dichiarante.

COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE

Il mod. RED/EST 2011 deve essere presentato entro il 30 giugno 2011.

A tale scopo i pensionati possono:

  • chiedere assistenza per la compilazione ad uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge;
  • trasmettere la dichiarazione telematicamente all’Inps tramite l’Ente di Patronato ovvero il Consolato d’Italia;
  • spedire la dichiarazione direttamente all’Inps che ha in carico la pensione, debitamente compilata e sottoscritta unitamente alla documentazione richiesta e ad una fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Gli Enti di Patronato ed i Consolati devono:

  • accertare l’identità personale del dichiarante;
  • ricevere i mod. RED/EST 2011 opportunamente compilati e firmati;
  • verificare la conformità della documentazione presentata con i dati indicati nei modelli;
  • provvedere all’acquisizione dei dati attraverso il collegamento “via internet” con il sito web dell’Inps, secondo le indicazioni fornite nell’apposito manuale tecnico richiamabile attraverso la procedura di acquisizione.
 

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Totalizzazione dei periodi assicurativi

La totalizzazione consente l’acquisizione del diritto ad un’unica pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità o ai superstiti a quei lavoratori che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali e che altrimenti non avrebbero potuto utilizzare tutta o in parte la contribuzione versata.

 

Dal 1° gennaio 2012, è possibile cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, anche inferiori a tre anni, al fine del conseguimento di un’unica pensione.

 

CHI È INTERESSATO

 

Sono interessati i lavoratori che hanno versato contributi in casse o fondi pensionistici diversi e che non vogliono, perché troppo onerosa, o non possono, perché non prevista dalle norme vigenti, richiedere la ricongiunzione dei contributi in un unico fondo di previdenza.

 

La totalizzazione può essere utilizzata da tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti.

 

Possono esercitare la facoltà prevista e totalizzare i periodi assicurativi, per ottenere un’unica pensione, i lavoratori iscritti:

  • a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
  • alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria;
  • alle forme pensionistiche obbligatorie, agli appositi albi o elenchi gestiti dagli Enti previdenziali privatizzati;
  • alla gestione separata dei lavoratori parasubordinati;
  • al fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

Può essere liquidata anche una pensione in regime di totalizzazione con sola contribuzione Inps (ad es. con contribuzione da lavoro dipendente e/o da lavoro autonomo con versamento nella gestione separata).

 

La facoltà di totalizzazione può essere esercitata dai superstiti per la liquidazione della pensione ai superstiti di assicurato, anche se quest’ultimo sia deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

Ai fini del raggiungimento dell’anzianità contributiva necessaria per il diritto alla pensione in totalizzazione sono utili anche i periodi contributivi versati all’estero in Paesi comunitari e in Paesi legati all’Italia da convenzioni bilaterali di Sicurezza Sociale.

 

Resta la facoltà di richiedere l’applicazione delle disposizioni concernenti il cumulo dei contributi già previste dalle norme di legge in vigore, per le seguenti tipologie di lavoratori:

  • autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali), che possono ottenere la pensione sommando i contributi versati nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con quelli versati all’Inps nel fondo pensioni lavoratori dipendenti per attività lavorativa subordinata;
  • che hanno svolto attività all’estero (in paesi dell’Unione Europea o convenzionati) e che possono sommare, gratuitamente, i contributi versati all’estero con quelli accreditati all’Inps per perfezionare il diritto a pensione;
  • assunti dopo il 31.12.1995 (pensioni con sistema di calcolo contributivo) che possono sommare i versamenti effettuati all’Inps, in due o più gestioni;
  • titolari di posizione assicurativa all’Inpgi (giornalisti), all’Inps nella gestione lavoratori dello spettacolo o per altra attività lavorativa subordinata.

Esclusioni

 

La totalizzazione non può essere richiesta se il lavoratore:

  • è già titolare di una pensione diretta liquidata in uno dei fondi di previdenza dove ha versato i contributi;
  • ha richiesto e accettato la ricongiunzione dei periodi assicurativi (leggi 29/1979 e 45/1990) in data successiva al 3 marzo 2006.

La titolarità di pensione diretta a carico di una delle gestioni previdenziali in cui è stata versata contribuzione è causa ostativa anche se la richiesta di totalizzazione riguarda altre gestioni diverse da quella in cui stata concessa la prestazione.

 

PENSIONE DI VECCHIAIA IN REGIME DI TOTALIZZAZIONE

 

Il diritto alla pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione si matura al perfezionamento dei seguenti requisiti:

  • raggiungimento dei 65 anni di età, sia per gli uomini sia per le donne;
  • anzianità contributiva complessiva di almeno 20 anni (1040 contributi settimanali);
  • sussistenza degli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, eventualmente previsti dai singoli ordinamenti per l’accesso alla pensione di vecchiaia (cessazione del rapporto di lavoro, ecc.).

L’anzianità contributiva deve essere accertata sommando le settimane accreditate per periodi non coincidenti possedute in due o più forme assicurative di iscrizione.

 

I requisiti anagrafico (65 anni) e contributivo (20 anni) previsti per il riconoscimento del trattamento pensionistico di vecchiaia in regime di totalizzazione prescindono da eventuali diversi requisiti di età e di anzianità contributiva prescritti dagli ordinamenti di tutte le gestioni interessate per il diritto alla pensione di vecchiaia.

 

Il requisito anagrafico a decorrere dal 1° gennaio 2013 deve essere adeguato agli incrementi alla speranza di vita.

 

PENSIONE DI ANZIANITA’ IN REGIME DI TOTALIZZAZIONE

 

Il diritto alla pensione di anzianità in regime di totalizzazione si perfeziona:

  • con un’anzianità contributiva di almeno 40 anni di contributi (2080 contributi settimanali) sommando i periodi non coincidenti versati nelle diverse gestioni;
  • se sussistono gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, eventualmente previsti dai singoli ordinamenti per l’accesso alla pensione di vecchiaia (cessazione del rapporto di lavoro, ecc.).

Il requisito contributivo (40 anni) deve essere raggiunto escludendo i contributi figurativi accreditati per disoccupazione e per malattia.

 

Il requisito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 2013 deve essere adeguato agli incrementi alla speranza di vita.

 

PENSIONE DI INABILITA’ IN REGIME DI TOTALIZZAZIONE

 

La totalizzazione può essere richiesta dal lavoratore anche per ottenere un trattamento di inabilità assoluta e permanente se matura in totalizzazione i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nel fondo pensionistico in cui è iscritto al momento in cui si verifica lo stato di inabilità. Lo stesso fondo pensionistico accerterà anche la sussistenza del requisito sanitario.

 

Nel caso in cui il titolare di assegno ordinario di invalidità venga riconosciuto inabile, può richiedere la pensione di inabilità in totalizzazione.

 

Se la gestione che accerta il diritto a pensione e che coincide con quella in cui è iscritto il richiedente all’atto del verificarsi dello stato invalidante prevede nel proprio ordinamento la maggiorazione convenzionale dell’anzianità assicurativa della pensione di inabilità, la maggiorazione convenzionale dovrà essere ripartita tra tutte le gestioni incluse nella pensione in totalizzazione in proporzione all’anzianità assicurativa posseduta dall’assicurato al momento dell’evento inabilitante.

 

La totalizzazione resta invece preclusa, in caso di trasformazione dell’assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia.

 

PENSIONE AI SUPERSTITI IN REGIME DI TOTALIZZAZIONE

Il familiare superstite, avente diritto, può chiedere la pensione in regime di totalizzazione per i contributi versati dall’assicurato anche se deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione, se matura i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica in cui era iscritto il lavoratore al momento del decesso.

 

LA DOMANDA

 

Deve essere presentata, dal lavoratore o dal familiare superstite, all’ultimo Ente pensionistico presso il quale è iscritto o è stato iscritto in caso di pregressa cessazione dell’attività lavorativa.

 

Nella domanda devono essere indicati tutti gli Enti presso i quali il lavoratore ha contribuito. La sede che riceve la domanda dovrà attivarsi per avviare il procedimento con gli altri Enti interessati.

 

La domanda di pensione di reversibilità di pensione diretta liquidata con la totalizzazione deve essere presentata all’Inps che ne effettuerà il pagamento.

 

IMPORTO DELLA PENSIONE

 

Viene determinato in “pro–quota” da ciascuna gestione pensionistica interessata, in rapporto ai periodi di iscrizione maturati.

 

I periodi coincidenti con altri accreditati presso diverse gestioni non sono da considerare utili ai fini del diritto alla prestazione, ma solo per la misura.

 

I periodi di iscrizione nelle varie gestioni si convertono, ai fini della totalizzazione, nell’unità temporale prevista da ciascuna gestione sulla base dei seguenti parametri:

  • 6 giorni equivalgono ad una settimana e viceversa;
  • 26 giorni equivalgono ad un mese e viceversa;
  • 68 giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa;
  • 312 giorni equivalgono ad un anno e viceversa.

La misura del trattamento pensionistico è determinata secondo il sistema di calcolo contributivo

 

Nell’ambito della salvaguardia dei diritti acquisiti, qualora il lavoratore abbia già raggiunto in una gestione a carico degli enti previdenziali pubblici i requisiti minimi richiesti per il diritto ad autonoma pensione, tale “pro quota” sarà calcolato con il sistema di computo previsto dall’ordinamento della predetta gestione, vale a dire con il medesimo sistema di calcolo che sarebbe stato applicato qualora avesse richiesto la liquidazione del trattamento pensionistico nella sola gestione in cui era stato maturato il relativo diritto.

 

Pertanto se i requisiti per la pensione in totalizzazione sono perfezionati nel 2012 l’importo del “pro-rata” a carico dell’Inps potrà essere determinato con il sistema di calcolo retributivo o misto ove siano stati perfezionati i requisiti previsti dalla L. 214 /2011.

 

LA DECORRENZA

 

Le pensioni di vecchiaia e di anzianità in regime di totalizzazione

 

Ai trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione dei contributi si applicano le medesime decorrenze previste per le pensioni dei lavoratori autonomi e, pertanto, le prestazioni di vecchiaia e anzianità possono essere riconosciute con un “differimento” di 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi.

 

Al soggetto che presenta la domanda di pensione di vecchiaia in totalizzazione oltre il decorso dei 18 mesi successivi alla data di maturazione dei prescritti requisiti, il trattamento pensionistico è riconosciuto a far tempo dal 1° giorno del mese successivo al 18° mese. Resta ferma la possibilità per l’interessato di richiedere il trattamento pensionistico con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla domanda, sempre che siano decorsi 18 mesi dal perfezionamento dei prescritti requisiti.

 

Relativamente alla pensione di anzianità, qualora la domanda sia presentata oltre il decorso dei 18 mesi successivi alla data di maturazione dei prescritti requisiti, la decorrenza sarà attribuita dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

 

Per le pensioni di anzianità trova applicazione il posticipo della decorrenza previsto dalla L. 111/2011.

 

Pertanto se la data di perfezionamento del requisito è compreso tra il 1/1/2012 e il 31/12/2012 la pensione di anzianità in totalizzazione decorrerà trascorsi 19 mesi dalla data del perfezionamento del requisito.

 

Se la data di perfezionamento del requisito è compresa tra il 1/1/2013 e il 31/12/2013, la pensione di anzianità in totalizzazione decorrerà trascorsi 20 mesi dalla data del perfezionamento del requisito.

 

Se la data di perfezionamento del requisito è successiva al 1/1/2014, la pensione decorrerà trascorsi 21 mesi dalla data del perfezionamento del requisito.

 

Le pensioni di inabilità in regime di totalizzazione

 

Le pensioni di inabilità in regime di totalizzazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione, se risultano perfezionati tutti i requisiti previsti compreso il requisito sanitario.

 

Le pensioni ai superstiti in regime di totalizzazione

 

Le pensioni ai superstiti in regime di totalizzazione decorrono dal primo giorno del mese successivo al decesso dell’assicurato.

 

LE PARTICOLARITÀ

 

Sulle pensioni concesse a seguito di totalizzazione dei periodi contributivi:

  • è prevista la normale tassazione Irpef come per gli tutti gli altri trattamenti pensionistici derivanti da contributi;
  • si applicano gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica delle pensioni con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato, sulla base delle disposizioni di legge vigenti e con onere a carico delle gestioni interessate;
  • è prevista la concessione dei trattamenti di famiglia;
  • si applicano eventuali trattenute sindacali;
  • non si operano le trattenute per redditi da lavoro dipendente o autonomo;
  • in presenza delle richieste condizioni reddituali sono concesse le maggiorazioni sociali purché tra le “quote” che compongono la pensione ve ne sia almeno una a carico delle gestioni per le quali è previsto tale beneficio.

La pensione in totalizzazione non è integrabile al trattamento minimo.

 

La pensione in totalizzazione è reversibile ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione.

 

IL PAGAMENTO

L’importo complessivo del trattamento pensionistico derivante dalla totalizzazione è corrisposto dall’Inps, per conto anche degli altri Enti con i quali sono state stipulate apposite convenzioni.

 

L’Inps provvede al pagamento delle pensioni anche nei casi in cui non vi siano quote a suo carico.


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Pensione sociale

La pensione sociale è una prestazione strettamente assistenziale per la quale non sono richiesti requisiti assicurativi o contributivi.
È corrisposta a coloro che hanno presentato domanda e maturato i requisiti entro il 31.12.1995.

Dal 1.1.1996 è stata sostituita dall’assegno sociale

A CHI SPETTA

Il diritto alla pensione sociale era riconosciuto ai cittadini italiani e ai cittadini di Stati membri dell’Unione Europea di 65 anni di età, residenti abitualmente ed effettivamente in Italia, sprovvisti di reddito o in possesso di redditi di importo inferiore ai limiti stabiliti dalla legge.
La residenza e la cittadinanza erano condizioni per la concessione della pensione sociale e sono tuttora requisiti necessari per la conservazione del diritto.

 

QUANDO SPETTA

La pensione sociale decorreva dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge (età, cittadinanza, residenza effettiva e dimora abituale in Italia, requisiti reddituali).

 

QUANTO SPETTA

L’importo è determinato annualmente in relazione all’aumento percentuale delle pensioni, fissato con decreto ministeriale.
In relazione all’entità del reddito personale e/o coniugale, la pensione sociale può essere erogata in misura intera o ridotta.

 


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Assegno sociale

L’ assegno sociale è una prestazione di carattere assistenziale che prescinde del tutto dal versamento dei contributi e spetta ai cittadini che si trovino in condizioni economiche disagiate ed abbiano situazioni reddituali particolari previste dalla legge. Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al reddito cumulato con quello del coniuge, per i cittadini coniugati. 

 

L’assegno sociale è concesso con carattere di provvisorietà e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza  viene fatta annualmente.
L’assegno sociale non è soggetto a trattenute Irpef.
 
Non è reversibile ai familiari superstiti ed è inesportabile. Pertanto non può essere erogato all’estero. Il soggiorno all’estero del titolare, di durata superiore a 30 giorni, comporta  la sospensione dell’assegno fino al rientro in Italia.
 
L’Assegno sociale ha sostituito la Pensione sociale dall’1.1.1996.
 
A CHI SPETTA
Hanno diritto all’assegno sociale i cittadini italiani, comunitari e stranieri extracomunitari titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, i quali:
  • sono in possesso del requisito anagrafico previsto dalle norme attualmente in vigore (dall’1.1.2013 il requisito anagrafico di 65 anni è stato posticipato al compimento del 65°anno e tre mesi); 
  • risiedono effettivamente ed abitualmente in Italia;
  • sono sprovvisti di reddito, ovvero possiedono redditi di importo inferiore ai limiti stabiliti dalla legge.

 

Dal 1° gennaio 2009, per avere diritto all’assegno sociale, come ulteriore requisito occorre avere soggiornato legalmente ed in via continuativa in Italia per almeno 10 anni.
 
 

LA DOMANDA

La domanda può essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali:
  • web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto, www.inps.it;
  • telefono – chiamando il contact center integrato al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
  • patronati e intermediari dell’Istituto – usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

 

QUANDO SPETTA
L’assegno sociale decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge (età, cittadinanza, residenza effettiva e dimora abituale in Italia, requisiti reddituali).

 

 
QUANTO SPETTA
La misura massima dell’assegno spettante è determinata dalla differenza tra il limite di reddito previsto annualmente e il reddito dichiarato.
In relazione all’entità del reddito personale e/o coniugale, l’assegno sociale può essere liquidato in misura intera o ridotta.
L’importo mensile dell’assegno è dato dalla misura massima spettante, divisa per 13 mensilità.

 


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