Archivi giornalieri: 26 ottobre 2013
il Fatto Quotidiano
il manifesto
La Riforma delle Pensioni
Il coefficiente di trasformazione è stabilito in relazione all’età dell’assicurato alla data di decorrenza della pensione, a partire dall’età di 57 anni (Tabella A allegata alla legge n.335, allegato 1 e successive modificazioni).
Per i trattamenti di pensione liquidati a soggetti di età inferiore a 57 anni (assegno di invalidità, pensione ai superstiti di assicurato) deve essere applicato il coefficiente di trasformazione previsto per i soggetti che abbiano compiuto i 57 anni.
Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all’età dell’ assicurato alla decorrenza della pensione, o alla data di morte, il coefficiente di trasformazione deve essere incrementato di tanti dodicesimi della differenza tra il coefficiente previsto per l’età immediatamente superiore a quella dell’assicurato e il coefficiente previsto per l’età inferiore, per quanti sono i mesi interi trascorsi tra la data di compimento dell’età e la decorrenza della pensione (o la data di morte).
Ipotizzando, ad esempio, un assicurato di età pari a 58 anni e 6 mesi alla data di decorrenza della pensione, il coefficiente di trasformazione relativo all’età di 58 anni deve essere incrementato di 6/12 della differenza tra il coefficiente di trasformazione relativo all’età di 59 anni (5,006 per cento) e quello relativo all’età di 58 anni (4,860 per cento); il coefficiente di trasformazione da applicare sarà pertanto pari a 4,860 + (6/12 x 0,146) = 4,933 per cento.
Ai fini di cui sopra non si tiene conto delle frazioni di mese.
Per i trattamenti di pensione liquidati a soggetti di età inferiore a 57 anni (assegno di invalidità’, pensione ai superstiti di assicurato) deve essere applicato il coefficiente di trasformazione previsto per i soggetti che abbiano compiuto i 57 anni.
Calcolo contributivo. Nuovi coefficienti di trasformazione a decorrere dal 1° gennaio 2010
L’art. 1, comma 14 della Legge 24 dicembre 2007, n. 247, ha modificato i coefficienti di trasformazione da utilizzare per il calcolo delle pensioni contributive a decorrere dal 1° gennaio 2010.
La Tabella A, allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335 è stata pertanto sostituita dalla Tabella A contenuta nell’allegato 2 della legge 247 del 2007, con effetto dal 1º gennaio 2010.
Età | Divisori | Valori |
---|---|---|
57 | 22,627 | 4,419% |
58 | 22,035 | 4,538% |
59 | 21,441 | 4,664% |
60 | 20,843 | 4,798% |
61 | 20,241 | 4,940% |
62 | 19,635 | 5,093% |
63 | 19,024 | 5,257% |
64 | 18,409 | 5,432% |
65 | 17,792 | 5,620% |
tasso di sconto = 1,5% |
Coefficienti di trasformazione applicati dal 1° gennaio 2013
Coefficienti di trasformazione applicati a decorrere dal 1° gennaio 2013 (Decreto del ministero del lavoro 15 maggio 2012 sulla revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo). A decorrere dal 1 gennaio 2013 i divisori e i coefficienti di trasformazione, di cui alla tabella A dell’Allegato 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 247, sono stati rideterminati nella misura riportata nella tabella sottostante:
Età | Divisori | Valori |
---|---|---|
57 | 23,236 | 4,304% |
58 | 22,647 | 4,416% |
59 | 22,053 | 4,535% |
60 | 21,457 | 4,661% |
61 | 20,852 | 4,796% |
62 | 20,242 | 4,940% |
63 | 19,629 | 5,094% |
64 | 19,014 | 5,259% |
65 | 18,398 | 5,435% |
66 | 17,782 | 5,624% |
67 | 17,163 | 5,826% |
68 | 16,541 | 6,046% |
69 | 15,917 | 6,283% |
70 | 15,288 | 6,541% |
tasso di sconto = 1,5% |
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La Riforma delle Pensioni
Il montante individuale rappresenta il capitale che il lavoratore ha accumulato nel corso degli anni “lavorativi”.
Per determinare il montante individuale dei contributi occorre:
- individuare la base imponibile annua (cioè la retribuzione annua, per gli iscritti alle gestioni pensionistiche dei lavoratori dipendenti; il reddito annuo, per gli iscritti alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi) corrispondente ai periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto, da ricongiunzione) fatti valere dall’assicurato in ciascun anno;
- calcolare l’ammontare dei contributi di ciascun anno moltiplicando la base imponibile annua per l’aliquota di computo del 33 per cento, per i periodi di contribuzione da lavoratore dipendente, ovvero per l’aliquota di computo del 20 per cento, per i periodi di contribuzione da lavoratore autonomo; per i parasubordinati l’aliquota varia dal 17% al 27%.
- determinare il montante individuale dei contributi sommando l’ammontare dei contributi di ciascun anno, rivalutato annualmente sulla base del tasso annuo di capitalizzazione risultante dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale (PIL), appositamente calcolata dall’ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare.
L’importo così ottenuto costituisce la quota di montante individuale dei contributi per i periodi maturati successivamente al 31 dicembre 1995.
N.B.: La rivalutazione del montante contributivo su base composta deve essere operata al 31 dicembre di ciascun anno con esclusione della contribuzione dello stesso anno e ha effetto per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio dell’anno immediatamente successivo.
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La Riforma delle Pensioni
Per i lavoratori che non possono far valere 18 anni di contribuzione al 31/12/95, che ricadono nel sistema misto, o per coloro che sono iscritti dal 1° gennaio 1996 (data di entrata in vigore del sistema contributivo), l’importo annuo della pensione (o di una quota di pensione) viene calcolata col sistema contributivo.
Una volta raggiunti i requisiti per presentare la domanda di pensione fissati dalla riforma Monti-Fornero, il calcolo in questo sistema viene effettuato moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione relativo all’età del lavoratore alla data di decorrenza della pensione (o alla data del decesso, nel caso di pensione indiretta).
L’importo mensile della pensione si determina dividendo la pensione annua per 13 (tredici).
Ogni anno viene accantonato un ammontare di contributi pari al 33% della retribuzione imponibile per i dipendenti, tra il 20% e il 27,72% della retribuzione per i lavoratori iscritti alla gestione separata e pari al 20% della retribuzione per i lavoratori autonomi.
I contributi annui rivalutati formano il montante contributivo individuale.
Il montante contributivo individuale viene rivalutato al 31 dicembre di ogni anno su base composta, ad un tasso di capitalizzazione pari alla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, calcolata dall’Istat, cioè in base alla crescita della ricchezza nazionale.
Dalla rivalutazione viene esclusa la contribuzione dello stesso anno ed ha effetto per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio immediatamente successivo
Gli indici utilizzati per le rivalutazioni del montante contributivo sono pubblicati ogni anno nel portale Inps (sezione Circolari e Messaggi).
Raggiunti i requisiti per la pensione il montante contributivo accumulato e rivalutato annualmente va moltiplicato per il coefficiente di trasformazione relativo all’età del lavoratore alla data di decorrenza della pensione.
I coefficienti vengono rivisti periodicamente per assicurare sostenibilità al sistema pensionistico nazionale.
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La Riforma delle Pensioni
Il sistema contributivo è un sistema di calcolo della pensione che si basa su tutti i contributi versati durante l’intera vita assicurativa. Si distingue dal sistema di calcolo retributivo, che si basa sulla media delle retribuzioni percepite negli ultimi anni di vita lavorativa.
- i lavoratori (uomini e donne) che entro il 31 dicembre 2012 maturano 36 anni di contribuzione e 60 anni di età o 35 di contribuzione e 61 di età potranno andare in pensione al compimento dei 64 anni di età;
- le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2012 maturano almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un’età anagrafica di almeno 60 anni potranno andare in pensione di vecchiaia al compimento dei 64 anni di età.
Sistema misto con nuovi requisiti | Sistema contributivo con nuovi requisiti |
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Pensione di vecchiaia e pensione anticipata con nuovi requisiti:
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Pensione di vecchiaia e pensione anticipata:
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Sistema misto | Sistema contributivo con nuovi requisiti |
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Per tutti gli iscritti al Fondo Sportivi professionisti l’armonizzazione sarà effettuata con specifici regolamenti che saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia entro il 30 giugno 2012 con i quali saranno elevati i requisiti di accesso al sistema pensionistico tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività. In particolare, continuano a trovare applicazione sia i requisiti prescritti per il diritto a pensione, sia il regime delle decorrenze vigenti al 31 dicembre 2011 (c.d. “finestra mobile”).
ETA’: 47 DONNE 52 UOMINI N.B. I requisiti dovranno essere adeguati alla speranza di vita. |
Pensione di vecchiaia e pensione anticipata: Si applica la nuova disciplina a tutti gli iscritti al Fondo.
GLI SPORTIVI PROFESSIONISTI, NEL CONTRIBUTIVO, POSSONO SCONTARE 1 ANNO DI ETA’ OGNI 4 ANNI DI CONTRIBUZIONE FINO AD UN MASSIMO DI 5 ANNI. (ART. 3 COMMA 8 DEL D.LGS. 30 APRILE 1997 N. 166)
N.B. I requisiti dovranno essere adeguati alla speranza di vita |
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La Riforma delle Pensioni
Con l’entrata in vigore della riforma, la competenza in materia di tutela delle infermità dipendenti da causa di servizio è demandata, ove previsto, all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (gestita dall’INAIL).
Sono stati abrogati gli istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata.
Per il personale appartenente alle Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica), all’Arma dei Carabinieri, alle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di finanza), al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, il riconoscimento dell’equo indennizzo e della pensione di privilegio continuano ad essere disciplinati dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011 (6 dicembre 2011).
La normativa previgente continua ad esplicare i suoi effetti anche
- per i procedimenti di riconoscimento dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata già avviati alla data del 6 dicembre 2011;
- nei casi in cui non siano scaduti i termini per la domanda di prestazione; al riguardo si evidenzia che per le pensioni di privilegio tali termini sono:
a. per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG, cinque anni dalla cessazione dal servizio;
b. per gli iscritti alla CTPS, cinque anni dalla cessazione, elevati a dieci anni qualora l’infermità sia derivata da parkinsonismo; nell’ipotesi in cui vi sia stato il riconoscimento, per la medesima infermità, della causa di servizio in costanza di attività lavorativa non sussiste alcun termine (articolo 169 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092); sempre nei confronti degli iscritti alla Cassa Stato resta, in ogni caso, fermo quanto precisato nella nota operativa INPDAP n. 35 del 15 ottobre 2008;
- nelle ipotesi di procedimenti avviabili d’ufficio relativi ad eventi intervenuti anteriormente al 6 dicembre 2011.
Documentazione
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La Riforma delle Pensioni
Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale secondo le modalità previste dall’articolo 12 della legge n. 122/2010. A partire dalla medesima data i riferimenti al triennio, di cui al comma 12-ter del citato articolo, devono riferirsi al biennio
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La Riforma delle Pensioni
Per i soggetti che accedono al pensionamento con requisiti diversi da quelli previsti per la generalità dei lavoratori, a decorrere dal 1° gennaio 2012, sarà emanato, entro il 30 giugno 2012, un regolamento da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per l’adozione di misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività e dei rispettivi ordinamenti.
L’estensione del sistema contributivo pro rata a tutti gli iscritti alle casse pensioni gestite dall’ex Inpdap, a partire dal 1° gennaio 2012, trova applicazione anche nei confronti del personale delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica), dell’Arma dei Carabinieri, delle forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato, Polizia penitenziaria) e militare (Guardia di finanza) e Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
La norma viene applicata anche nei confronti dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età quali, ad esempio, gli appartenenti ai profili professionali (controllore del traffico aereo, pilota, operatore radiomisure, esperto di assistenza al volo e meteo).
Nei confronti del suddetto personale, continuano pertanto a trovare applicazione sia i requisiti prescritti per il diritto a pensione sia il regime delle decorrenze vigenti al 31 dicembre 2011, in quanto tale regime è disapplicato solo per coloro i quali accedono al pensionamento secondo le nuove disposizioni di legge.
L’armonizzazione riguarda esclusivamente i requisiti minimi di accesso al pensionamento.
Documentazione:
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La Riforma delle Pensioni
A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.
Nei confronti dei soggetti in possesso di almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, ferma restando la valutazione con il sistema retributivo delle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 2011, la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate a partire dal 1° gennaio 2012 è determinata con il sistema di calcolo contributivo.
Sono destinatari del nuovo sistema tutti gli iscritti alle casse gestite dall’ex Inpdap, ivi compresi quelli per i quali è prevista l’emanazione, entro il 30 giugno 2012, di un regolamento ai fini dell’armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento – personale delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica), dell’Arma dei Carabinieri, delle forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato, Polizia penitenziaria) e militare (Guardia di finanza) e Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché nei confronti dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età quali, ad esempio, gli appartenenti ai profili professionali come controllore del traffico aereo, pilota, operatore radiomisure, esperto di assistenza al volo e meteo.
L’introduzione del sistema contributivo pro-rata dal 1° gennaio 2012 comporta per il personale militare, delle forze di polizia civili e militari e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco il venir meno dell’ accesso al pensionamento con 53 anni di età e massima anzianità contributiva, salva l’ipotesi in cui detto personale abbia già raggiunto al 31 dicembre 2011 l’aliquota massima dell’ottanta per cento.
Nulla è innovato nei confronti dei soggetti già destinatari del così detto sistema di calcolo misto di pensione.
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La Riforma delle Pensioni
I lavoratori per i quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata, oltre ai casi previsti per la pensione anticipata (v. requisiti prescritti per la pensione anticipata) al compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a condizione che risultino in possesso di un’anzianità contributiva effettiva di almeno venti anni e che l’ammontare della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, quantificato per l’anno 2012, in misura pari a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale.
L’importo della rata mensile è annualmente rivalutata sulla base della variazione media quinquennale del PIL, appositamente calcolata dall’ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare; l’importo della rata mensile non può in ogni caso essere inferiore a 2,8 l’importo mensile dell’assegno sociale.
Anche per questa tipologia di pensione anticipata, vigente nel solo sistema contributivo, i requisiti anagrafici previsti sono adeguati agli incrementi della speranza di vita.
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