Archivi giornalieri: 26 ottobre 2013

La Riforma delle Pensioni

​I lavoratori che maturano entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente a tale data, conservano il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa sia ai fini del diritto che ai fini della relativa decorrenza.

Di conseguenza, i requisiti previsti dalla normativa vigente al 31 dicembre 2011 sia ai fini dei trattamenti pensionistici di anzianità (sistema delle quote o massima anzianità contributiva) sia ai fini delle pensioni di vecchiaia, sono salvaguardati anche nel caso di accesso al pensionamento in data successiva al 31 dicembre 2011, ferma restando l’applicazione della finestra mobile per pensione di vecchiaia e pensione di anzianità.
 
Gli iscritti in possesso dei requisiti prescritti per il diritto al trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2011, possono chiedere al proprio ente previdenziale di riferimento la certificazione di tale diritto, avente valore meramente dichiarativo, posto che il diritto risulta già acquisito in virtù dei requisiti anagrafici e contributivi posseduti anteriormente al 1° gennaio 2012. 

La predetta certificazione può essere rilasciata solamente agli iscritti che siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il diritto alla pensione al 31 dicembre 2011.

Per coloro che maturano i requisiti per il diritto a pensione a decorrere dal 1° gennaio 2012, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite dalle seguenti prestazioni:

  • pensione di vecchiaia (vedi pagina dedicata);
  • pensione anticipata (vedi pagina dedicata).

 

Documentazione


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La Riforma delle Pensioni

I soggetti che maturano i requisiti per l’accesso al pensionamento a partire dal 1° gennaio 2012, possono accedere alla pensione anticipata a condizione che risulti maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne.  Tali requisiti sono aumentati di un mese per l’anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dal 2014, fermi restando gli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013.

I requisiti prescritti a partire dal 1° gennaio 2012 per il diritto alla pensione anticipata, sia in un sistema di calcolo misto (contributivo pro-rata) sia contributivo, sono riportati nella tabella seguente.

Anzianità contributiva
Anno Uomini Donne
2012 42 anni e 1 mese 41 anni e 1 mese
2013 42 anni e 5 mesi 41 anni e 5 mesi
2014 42 anni e 6 mesi 41 anni e 6 mesi

Sulla quota retributiva del trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012 è applicata una riduzione pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni; tale riduzione è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni (ovvero rispetto ai 60 anni di età). Nel caso in cui l’età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero dei mesi.


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La Riforma delle Pensioni

Il requisito anagrafico richiesto per l’accesso alla pensione di vecchiaia, per gli iscritti alle forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, che maturano a decorrere dal 1° gennaio 2012 il diritto a pensione, è determinato in 66 anni con un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni.

Per i lavoratori il cui primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, fermi restando il limite anagrafico minimo pari a 66 anni e quello contributivo pari a 20, l’accesso al pensionamento è condizionato all’importo della pensione che deve risultare non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale; tale importo è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL nominale, appositamente calcolata dall’ISTAT, con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare. Il predetto importo non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 l’importo mensile dell’assegno sociale stabilito per il medesimo anno.

Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un’età anagrafica pari a settanta anni, ferma restando un’anzianità contributiva effettiva di cinque anni. Per “contribuzione effettiva” deve intendersi solo la contribuzione, sia obbligatoria che volontaria, effettivamente versata e accreditata con esclusione quindi di quella figurativa.

Considerato che i requisiti di accesso al sistema pensionistico devono essere adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e s.m.i., a decorrere dal 1° gennaio 2013 il requisito anagrafico di 66 anni e quello di 70 anni sono incrementati di 3 mesi.

I requisiti prescritti a partire dal 1° gennaio 2012 per il diritto alla pensione di vecchiaia, sia in un sistema di calcolo misto (contributivo pro-rata) sia contributivo*, sono riportati nella tabella seguente.

 
ANNO ETA’ ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA
2012 66 anni 20 anni
2013 66 anni e 3 mesi 20 anni

Per esplicita previsione normativa, i requisiti anagrafici descritti devono essere tali da garantire un’età minima di accesso al pensionamento non inferiore a 67 anni per coloro che maturano il diritto alla prima decorrenza utile al pensionamento dall’anno 2021;  qualora, per effetto dei predetti adeguamenti agli incrementi della speranza di vita, non sia assicurata l’età minima di 67 anni, con un decreto direttoriale sono ulteriormente incrementati i predetti requisiti anagrafici.


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La Riforma delle Pensioni

Iscritto Gestione ex Inpdap

Dal 2012 vengono introdotte importanti novità che riguardano le lavoratrici e i lavoratori dipendenti del settore pubblico, iscritti alla Gestione ex Inpdap.
Il nuovo sistema di calcolo della pensione, la pensione anticipata che sostituisce la pensione di anzianità, i requisiti richiesti per la pensione di vecchiaia, sono alcune delle novità  contenute nella riforma.

 


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La Riforma delle Pensioni

La riforma per i lavoratori non occupati

La riforma non si applica ad alcune categorie di lavoratori che si trovano in particolari situazioni di non occupazione, nei limiti delle risorse finanziarie stabilite.

 

Le modalità di applicazione della esenzione e i limiti numerici dei pensionamenti, al cui monitoraggio provvederanno gli enti previdenziali, saranno stabiliti con DECRETO che sarà adottato entro il 30 giugno 2012.

 

Le categorie interessate sono:

  • lavoratori che si trovano in situazioni di mobilità lunga in attesa che si perfezionino i requisiti per la pensione, oppure abbiano in corso l’esonero dal servizio o che abbiano risolto entro il 31 dicembre 2011 il rapporto di lavoro sulla base di accordi individuali, purché perfezionino i requisiti della pensione entro 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto legge 201/2011;
  • lavoratori che sono stati ammessi alla contribuzione volontaria prima del 4 dicembre 2011;
  • lavoratori che al 31 ottobre 2011 si trovavano in congedo straordinario per assistere i figli disabili gravi, che maturano il requisito dei 40 anni entro 24 mesi dall’inizio del congedo.

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La Riforma delle Pensioni

La disciplina per i lavoratori addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (lavori c.d. usuranti).

 

Lavoratori interessati

Fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e il regime di decorrenza del pensionamento in vigore al momento della maturazione dei requisiti agevolati, la domanda per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato può essere presentata da:

  • lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (lavori in galleria, cava o miniere); lavori in cassoni ad aria compressa; lavori svolti da palombari; lavori ad alte temperature; lavorazione del vetro cavo; lavori espletati in spazi ristretti; lavori di asportazione dell’amianto;
  • lavoratori notturni (lavoratori a turni che prestano la loro attività di notte per almeno 6 ore, comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per un numero minimo di 78 giorni l’anno per coloro che perfezionano i requisiti nel periodo tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009, e non inferiore a 64 giorni per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009; lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore tra la mezzanotte e le cinque del mattino per l’intero anno lavorativo);
  • lavoratori addetti alla c.d “linea catena”, impegnati all’interno di un processo produttivo in serie, con ritmo determinato da misurazione dei tempi di lavoro, sequenze di postazioni, ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale;
  • conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto collettivo, con un limite minimo di capienza del veicolo di nove posti compreso il posto riservato al conducente.

Condizioni per l’accesso accedere al trattamento pensionistico anticipato:

  • aver svolto una o più delle previste attività per un periodo di tempo pari ad almeno sette anni, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci anni di attività, per le pensioni con decorrenza entro il 31 dicembre 2017;
  • aver svolto una o più delle previste attività per un periodo di tempo pari ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2018.

Dal 1° gennaio 2012, i lavoratori dipendenti interessati conseguono il diritto alla pensione con i requisiti previsti dalla Tabella B allegata alla legge 247/2007.

 

La domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti può essere presentata anche da lavoratori dipendenti che abbiano svolto lavori faticosi e pesanti secondo quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 67 del 2011, e che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi.

 

In tali casi, il diritto è conseguito sulla base dei requisiti previsti dalla medesima Tabella B allegata alla legge n. 247/2007, per i lavoratori autonomi.

 

TABELLA B

 

REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI
PERIODO Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi
DAL AL Somma di età anagrafica e anzianità contributiva Età anagrafica minima per la maturazione del requisito Somma di età anagrafica e anzianità contributiva Età anagrafica minima per la maturazione del requisito
01/07/2009 31/12/2010 95 59 96 60
01/01/2011 31/12/2012 96 60 97 61
01/01/2013   97 61 98 62

Per i lavoratori a turni che prestano la loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore e per un numero di giorni lavorativi annui inferiore a 78 e che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella B:

  • sono incrementati rispettivamente di due anni e di due unità per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all’anno da 64 a 71;
  • sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unità per coloro che svolgono le predette attività lavorative per un numero di giorni lavorativi all’anno da 72 a 77.

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La Riforma delle Pensioni

DIPENDENTE PUBBLICO
Documento Formato PDF
Requisito anagrafico per l’accesso al pensionamento di vecchiaia ordinario Scarica “Vecchiaia pubblici” in formato PDF
Requisiti per l’accesso al pensionamento anticipato Scarica “Anticipata pubblici” in formato PDF

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DIPENDENTE PRIVATO
Documento Formato PDF
Requisito anagrafico per l’accesso al pensionamento di vecchiaia ordinario Scarica “Vecchiaia privati” in formato PDF
Requisiti per l’accesso al pensionamento anticipato Scarica “Vecchiaia privati” in formato PDF

 


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LAVORATORE AUTONOMO
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Requisito anagrafico per l’accesso al pensionamento di vecchiaia ordinario Scarica “Vecchiaia autonomi” in formato PDF
Requisiti per l’accesso al pensionamento anticipato Scarica “Anticipata autonomi” in formato PDF
Aliquote artigiani, commercianti Scarica “Aliquote commercianti” in formato PDF

 


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La Riforma delle Pensioni

Dal 2012 vengono introdotte importanti novità che riguardano le lavoratrici e i lavoratori  dipendenti del settore privato e le lavoratrici e i lavoratori autonomi.
Dal prossimo anno saranno a disposizione di questi lavoratori solo due tipi di pensione, la pensione di vecchiaia e quella anticipata.
Altra novità riguarda l’età pensionabile. Le differenze fra uomini e donne nel settore privato e quelle fra lavoratori dipendenti e autonomi saranno progressivamente eliminate, con meccanismi che porteranno alla completa equiparazione a partire dal 1° gennaio 2018.
Ulteriori innovazioni sono previste per il calcolo della pensione. Le quote di anzianità contributiva maturate dopo il 1° gennaio 2012 saranno tutte calcolate con il sistema contributivo, con effetti differenti a seconda delle diverse situazioni contributive.
Una importante novità riguarda inoltre i lavoratori autonomi, per i quali aumentano le aliquote contributive dell’1,3% nel 2012 e dello 0.45% per gli anni successivi, fino a raggiungere il livello del 24%.

PENSIONE DI VECCHIAIA

Per avere diritto alla pensione di vecchiaia occorre aver maturato una determinata età (la c.d. età pensionabile) ed un’anzianità contributiva di almeno 20 anni.

ETÀ PENSIONABILE
L’età pensionabile delle lavoratrici, attualmente più bassa di quella degli uomini nel settore privato sia per i lavoratori dipendenti, sia per quelli autonomi, verrà elevata secondo un meccanismo progressivo che partirà il 1° gennaio 2012  per arrivare nel 2018 alla completa equiparazione.
L’età pensionabile continua poi ad aumentare per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita.
Eccezioni sono previste per le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2012 abbiano almeno 20 anni di contribuzione e 60 anni di età, che potranno andare in pensione a 64 anni.

Inoltre, sono soggetti alla vecchia disciplina della pensione di vecchiaia anche i lavoratori addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (chi svolge lavori c.d. usuranti).

PENSIONE ANTICIPATA

La pensione anticipata, prestazione che è indipendente dall’età del richiedente, è concessa a chi ha un’anzianità contributiva di almeno 42 anni e 1 mese (uomini) o 41 anni e 1 mese (donne). I requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per il 2013 e per il 2014.
A questa anzianità occorre poi aggiungere l’ulteriore aumento determinato dall’adeguamento alla speranza di vita.
Eccezioni sono previste per i lavoratori che entro il 31 dicembre 2012 avrebbero maturato i requisiti previsti dalla normativa precedente per la pensione di anzianità,  che potranno avere la pensione anticipata a 64 anni.

Anche i lavoratori addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (lavori c.d. usuranti) sono esclusi dall’applicazione della nuova disciplina.

CALCOLO DELLA PENSIONE

Le anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 verranno calcolate per tutti i lavoratori e le lavoratrici con il sistema di calcolo contributivo.
Il sistema contributivo è un sistema di calcolo della pensione che si basa su tutti i contributi versati durante l’intera vita assicurativa.
Si distingue dal sistema di calcolo retributivo, che si basa sulla media delle retribuzioni percepite negli ultimi anni di vita lavorativa.
Fino al 1995 le pensioni erano interamente calcolate con il sistema retributivo. La legge di riforma del 1995 ha introdotto il sistema contributivo, creando 3 differenti situazioni:

  1. chi aveva almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 aveva la pensione interamente calcolata con il sistema retributivo;
  2. chi aveva meno di 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 aveva la pensione calcolata applicando il criterio del pro-rata: per le anzianità maturate fino al dicembre 1995 si applicava il sistema retributivo e per le anzianità maturate successivamente si applicava il sistema contributivo;
  3. chi iniziava a lavorare dopo il 31 dicembre 1995 aveva la pensione interamente liquidata con il sistema di calcolo contributivo.

L’estensione del sistema di calcolo contributivo dal gennaio 2012 ha effetti sul calcolo delle prestazioni rientranti nel primo caso, quello cioè di coloro che avevano 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, che avranno la pensione calcolata secondo il criterio del pro-rata, con applicazione del sistema retributivo alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 2011, e del sistema contributivo alle anzianità maturate successivamente.
Nulla cambia, invece, per coloro che sono compresi nelle altre due situazioni.

Anzianità contribuiva maturata al
31 dicembre 1995
Anzianità contributiva maturata fino al
31 dicembre 1995
Anzianità contributiva maturata dal  1° gennaio 1996
al 31 dicembre 2011
Anzianità contributiva maturata dal
1° gennaio 2012
18 anni o più Calcolo Retributivo Calcolo Retributivo Calcolo Contributivo
meno di 18 Calcolo Retributivo Calcolo Contributivo Calcolo Contributivo
nessuna anzianità contributiva   Calcolo Contributivo Calcolo Contributivo

PENSIONE CONTRIBUTIVA

Chi ha la contribuzione interamente versata nel sistema contributivo, quindi ha cominciato a lavorare dopo il 1° gennaio 1996, ed ha un’anzianità contributiva effettiva di almeno 20 anni potrà avere la pensione anticipata al compimento dei 63 anni a condizione che l’anzianità contributiva maturata sia di almeno 20 anni, e la pensione non sia inferiore di 2,8 volte all’ammontare dell’assegno sociale stabilito per quell’anno.
Anche in questo caso occorre aggiungere all’età iniziale di 63 anni l’ulteriore aumento determinato dall’adeguamento alla speranza di vita, secondo lo schema riportato.

  Lavoratori contribuenti dopo il 1° gennaio 1996
1° gennaio 2012 63 anni
1° gennaio 2013 63 anni e 3 mesi
1° gennaio 2014 63 anni e 3 mesi
1° gennaio 2015 63 anni e 6 mesi
1° gennaio 2016 63 anni e 7 mesi
1° gennaio 2017 63 anni e 7 mesi
1° gennaio 2018 63 anni e 7 mesi

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La Riforma delle Pensioni

La rivalutazione automatica trattamenti pensionistici

Per il 2012 e il 2013, l’adeguamento annuale al costo della vita è riconosciuto al 100% per le sole pensioni il cui importo non è superiore al triplo della pensione minima (per il 2011 pari 467,42 euro lordi).

 

Per le pensioni che sono comprese fra 1.402,26 euro (triplo della pensione minima) e l’importo risultante dall’adeguamento al costo della vita, la rivalutazione spetta comunque solo fino a tale limite.


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La Riforma delle Pensioni

l contributo di perequazione

Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 201/2011, le pensioni i cui importi complessivamente superino 90mila euro lordi annui, sono assoggettate ad un contributo di perequazione pari:

  • al 5% per la parte compresa fra i 90mila euro ed i 150mila euro;
  • al 10% per la parte compresa tra i 150mila euro ed i 200mila euro;
  • al 15% per la parte eccedente i 200mila euro.

Il contributo di solidarietà

Dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 è istituito un contributo di solidarietà a carico dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea. La misura del contributo è fissata in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l’armonizzazione conseguente alla legge 335/1995 e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell’assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse dal contributo le pensioni di importo pari o inferiore a cinque volte il trattamento minimo, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità.

 

Per le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea l’imponibile di riferimento è al lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del pensionamento.

Ex Fondi di previdenza Anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
Da 5 a 15 anni Oltre 15 fino a 25 anni Oltre 25 anni
Trasporti 0,3% 0,6% 1%
Elettrici 0,3% 0,6% 1%
Telefonici 0,3% 0,6% 1%
Inpdai 0,3% 0,6% 1%
Volo 0,3% 0,6% 1%

Al netto del contributo di solidarietà complessivo, il trattamento pensionistico non può essere comunque inferiore a cinque volte il trattamento minimo.


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La Riforma delle Pensioni

Le nuove regole che introducono requisiti differenti rispetto al passato per maturare il diritto alla pensione non valgono ovviamente per chi è già pensionato, che continua a percepire il trattamento pensionistico così come è stato liquidato.

 

Le vecchie regole sui requisiti per il pensionamento continuano a valere anche per chi matura i requisiti previsti dalla precedente normativa entro il 31 dicembre 2011.
Le uniche novità per i pensionati riguardano l’indicizzazione della pensione: l’aumento annuale collegato alla variazione del costo della vita viene garantito per le pensioni che non superano tre volte il trattamento minimo, mentre viene bloccato per 2 anni per le altre.

 

Inoltre, è previsto che i pensionati delle gestioni previdenziali gestite dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti (ex fondo trasporti, ex Inpdai, ex fondo telefonici, ecc.) debbano versare per 5 anni un contributo di solidarietà determinato in relazione alla anzianità contributiva posseduta. Sono escluse dall’assoggettamento al contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità

 

È inoltre previsto un contributo di solidarietà del 15% per le gli importi di pensione superiori a 200. 000 euro. Ai pensionati continua anche ad applicarsi il contributo di perequazione del 5%, previsto dalla precedente manovra finanziaria, sulle pensioni i cui importi sono compresi fra i 90.000 e i 150.000 euro, mentre per la parte di pensione eccedente i 150.000 euro il contributo sale al 10%.


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La Riforma delle Pensioni

Altre notizie, atti ufficiali e dati pubblicati sulle operazioni di salvaguardia

In questa sezione sono riportate le principali notizie di segnalazione di atti ufficiali e dati, pubblicate dall’Istituto tra agosto 2012 e giugno 2013 sulle operazioni di salvaguardia, connesse all’attuazione dell’ultima riforma delle pensioni (Riforma Monti-Fornero).
Tra gli atti ufficiali linkati alle notizie pubblicate si segnala in particolare il decreto interministeriale 1 giugno 2012 che ha dato il via alla prima operazione di salvaguardia e la circolare n. 76 che ricostruisce il quadro delle tre operazioni di salvaguardia gestite dall’Inps.

 

    • Salvaguardia prevista per altri 6500 – Data pubblicazione: 11/09/2013

      Il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2013), prevede ulteriori disposizioni di salvaguardia per 6500 soggetti che possono accedere alla pensione in base ai requisiti pensionistici in vigore prima dell’ultima riforma delle pensioni.

      In particolare, vengono inclusi tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio della salvaguardia anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto tra il 1° gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2011, in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, a condizione che – successivamente alla data di cessazione – abbiano conseguito un reddito annuo lordo non superiore a 7.500 euro, e siano in possesso di determinati requisiti anagrafici e contributivi descritti in dettaglio nel messaggio n. 14254 del 10 settembre 2013.

 

  • Salvaguardati: presentazione istanze – Data pubblicazione: 27/06/2013

    Salvaguardati: terzo contingente
    – Data pubblicazione: 31/05/2013
    I lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribupzione entro il 4 dicembre 2011 e i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla stessa data, che rientrano nel terzo contingente dei beneficiari della salvaguardia prevista dalla legge di stabilità 2013, devono presentare domanda all’Inps entro il 25 settembre 2013.

    Le istruzioni relative alle modalità di presentazione delle domande sono contenute nel messaggio n. 8824 del 30 maggio 2013.

    Istanze terza salvaguardia
    – Data pubblicazione: 14/06/2013
    È stata emanata il 5 giugno 2013 la circolare n. 19 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che regola le fasi e le modalità operative per la presentazione delle istanze di salvaguardia dei lavoratori, in possesso dei requisiti indicati all’art. 2 del decreto interministeriale del 22 aprile 2013, alle Direzioni territoriali del lavoro.

    La circolare rende operativo il decreto interministeriale, adottato dal Ministero in attuazione dell’articolo 1, commi 231-233, della legge n.228/2012, che stabilisce che le disposizioni previgenti alla legge di riforma delle pensioni continuino a trovare applicazione nei confronti di ulteriori categorie di lavoratori.
    In allegato la documentazione da utilizzare per presentare le istanze secondo le istruzioni fornite nella circolare suddetta.
    Modulo istanza salvaguardati
    Dichiarazione sostitutiva di certificazione lettera a
    Dichiarazione sostitutiva di certificazione lettera c
    Elenco degli indirizzi PEC/e-mail dedicati

  • Prosecutori volontari e salvaguardia – 28/06/2013
    Con il messaggio n. 10406 del 27 giugno 2013, vengono forniti chiarimenti relativi ad alcune richieste pervenute da prosecutori volontari destinatari delle disposizioni in materia di salvaguardia previste dal decreto legge 201/2011, convertito dalla legge 214/2011, e dal decreto legge 95/2012, convertito dalla legge 135/2012.
  • Stato operazioni c.d. “salvaguardia” – 8/05/2013
    Con la circolare n. 76 dell’8 maggio 2013 vengono riepilogate le disposizioni riguardanti le tre operazioni della cosiddetta “salvaguardia” (65mila – legge 214/2011, 55mila – legge 135/2012 e 10.130 – legge 228/2012) intervenute fino ad oggi, che consentono l’accesso alla pensione a determinate tipologie di lavoratori secondo le regole in vigore prima della riforma pensionistica. Nel documento, inoltre, sono illustrati gli aspetti più problematici emersi durante l’attuazione e lo stato di lavorazione delle relative attuazioni. Si può così vedere che è in fase di completamento l’invio a tutti i soggetti interessati della comunicazione attestante l’accesso alla salvaguardia “65mila”. Oltre a detta comunicazione, coloro la cui pensione avrà decorrenza entro luglio 2013, hanno già ricevuto o stanno ricevendo una seconda lettera con la data precisa di decorrenza e l’invito a presentare la relativa domanda.

    Le comunicazioni di accesso alla prima operazione di salvaguardia definite sono circa 62mila, mentre le pensioni liquidate alla data del 7 maggio 2013 sono 7.254.
  • Accesso salvaguardia 65mila e 55mila – 23/04/2013
    Con il messaggio n. 6645 del 22 aprile 2013, vengono diffuse ulteriori indicazioni in merito alle condizioni di accesso alla cosiddetta salvaguardia dei 65mila e dei 55mila.
    Si chiarisce, ad esempio, che le condizioni per accedere al pensionamento con le regole previgenti la legge 214/2011 devono permanere fino al momento di decorrenza della pensione, compreso il periodo necessario per l’apertura della c.d. finestra mobile.
    Nel messaggio, inoltre, vengono fornite precise istruzioni per la presentazione delle istanze per l’accesso alla salvaguardia dei 55mila.
  • Salvaguardia 55mila. Istruzioni dell’Inps – 19/03/2013
    Con il messaggio n. 4678 del 18 marzo 2013, l’Inps fornisce le prime istruzioni operative per la cosiddetta “salvaguardia dei 55mila”, in base alla quale continuano ad applicarsi a 55mila soggetti appartenenti alle categorie di lavoratori indicati nel messaggio stesso le disposizioni in materia di requisiti di accesso e del regime di decorrenze in vigore prima del 6 dicembre 2011. L’Istituto, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori che intendono avvalersi dei benefici in argomento. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico di 55mila richieste, non saranno pertanto prese in esame ulteriori domande di pensionamento.
  • Salvaguardia. Precisazioni – 5/03/2013
    Con il messaggio n. 3890 del 5 marzo 2013, vengono fornite ulteriori indicazioni alle strutture territoriali dell’Istituto in relazione alla gestione delle posizioni interessate dalla salvaguardia introdotta dal decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011. I chiarimenti riguardano, in modo particolare, i lavoratori in mobilità ordinaria e quelli cessati dal servizio per accordi individuali in base al Decreto Interministeriale 1° giugno 2012.
  • Monitoraggio salvaguardia assegni straordinari – 4/3/2013
    Dal monitoraggio effettuato per l’individuazione – tra i titolari di assegno straordinario alla data del 4 dicembre 2011 e tra i titolari di assegno straordinario da data successiva – dei destinatari della normativa in deroga, è risultato che il contingente numerico di coloro che potranno usufruire della normativa per l’accesso alla pensione in vigore prima della riforma, è da considerarsi esaurito con la decorrenza del 1° aprile 2013. Nel messaggio n. 3771 del 4 marzo 2013 vengono fornite maggiori informazioni in merito.
  • Comunicazione salvaguardia legge 214/2011 – 11/02/2013
    Sono state avviate le operazioni di inoltro delle comunicazioni ai soggetti interessati alla salvaguardia di cui all’articolo 24 della legge 214/2011.

    La comunicazione informa il lavoratore della possibilità di accedere alla pensione con il beneficio in argomento, sulla base della normativa in vigore prima della riforma, indicando la categoria di appartenenza, e con riserva di una successiva comunicazione con l’indicazione della decorrenza della pensione in salvaguardia, che sarà inviata in tempo utile per la presentazione della relativa domanda.
    Messaggio n. 2526 dell’8 febbraio 2013

     

     

  • Salvaguardati: la circolare del Ministero – 1/8/2012
    La Circolare n. 19/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dispone, in attuazione del decreto interministeriale Lavoro/Economia del 1° giugno 2012, fasi e modalità operative delle Commissioni per l’esame delle istanze di accesso ai benefici previsti per i lavoratori cosiddetti “salvaguardati”. Dette Commissioni, costituite presso le Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio, sono composte da due funzionari della competente Direzione territoriale del lavoro, di cui uno con funzioni di presidente, e da un funzionario dell’Inps designato dal Direttore provinciale dell’Istituto. Le domande di accesso al beneficio potranno essere trasmesse, dai lavoratori interessati o dai soggetti abilitati, alle competenti Direzioni territoriali del lavoro all’indirizzo di posta certificata delle medesime o all’indirizzo di posta elettronica dedicata o, in alternativa, inviate tramite raccomandata A/R.
    La relativa modulistica e il modello di istanza sono disponibili in formato pdf sui siti internet del Ministero (www.lavoro.gov.it) e su quello dell’Inps (www.inps.it).
    L’istanza dovrà contenere gli elementi identificativi del richiedente (dati anagrafici, codice fiscale), gli elementi identificativi dell’azienda presso la quale ha prestato l’ultimo servizio e l’esatta individuazione della tipologia/fattispecie giuridica in base alla quale si chiede l’accesso ai benefici. La domanda dovrà essere corredata, inoltre, da copia di un documento di identità.
    L’Inps, intanto, ha già dato il via al piano operativo per la verifica del diritto a pensione secondo le previgenti regole dei lavoratori “salvaguardati”, che si concluderà entro la fine del prossimo mese di settembre (messaggio n. 12196 del 20 luglio 2012).
  • Lavoratori salvaguardati. Piano operativo per la verifica del diritto a pensione – 20/07/2012
    Con il messaggio n. 12196 del 20 luglio 2012, l’Inps ha dato avvio al piano operativo per la verifica del diritto a pensione a favore dei lavoratori cosiddetti “salvaguardati”, i quali, in presenza di appositi requisiti, potranno essere ammessi ai trattamenti di pensione sulla base dei criteri di accesso previsti dalla precedente normativa. Il piano delle attività coinvolgerà sia le strutture centrali sia quelle territoriali dell’Istituto e si concluderà, entro la fine del prossimo mese di settembre, con la verifica nei confronti dei lavoratori salvaguardati del diritto a pensione secondo le previgenti regole. Nella prima fase del processo sarà inviata ai potenziali beneficiari una comunicazione, con la quale si invitano gli interessati a prendere visione del proprio estratto contributivo e a prenotare un appuntamento presso la struttura Inps competente per territorio nel caso vengano riscontrate carenze o inesattezze ed, inoltre, a dotarsi di PIN dispositivo per la presentazione a tempo debito della domanda di prestazione.

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