Il coefficiente di trasformazione è stabilito in relazione all’età dell’assicurato alla data di decorrenza della pensione, a partire dall’età di 57 anni (Tabella A allegata alla legge n.335, allegato 1 e successive modificazioni).
Per i trattamenti di pensione liquidati a soggetti di età inferiore a 57 anni (assegno di invalidità, pensione ai superstiti di assicurato) deve essere applicato il coefficiente di trasformazione previsto per i soggetti che abbiano compiuto i 57 anni.
Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all’età dell’ assicurato alla decorrenza della pensione, o alla data di morte, il coefficiente di trasformazione deve essere incrementato di tanti dodicesimi della differenza tra il coefficiente previsto per l’età immediatamente superiore a quella dell’assicurato e il coefficiente previsto per l’età inferiore, per quanti sono i mesi interi trascorsi tra la data di compimento dell’età e la decorrenza della pensione (o la data di morte).
Ipotizzando, ad esempio, un assicurato di età pari a 58 anni e 6 mesi alla data di decorrenza della pensione, il coefficiente di trasformazione relativo all’età di 58 anni deve essere incrementato di 6/12 della differenza tra il coefficiente di trasformazione relativo all’età di 59 anni (5,006 per cento) e quello relativo all’età di 58 anni (4,860 per cento); il coefficiente di trasformazione da applicare sarà pertanto pari a 4,860 + (6/12 x 0,146) = 4,933 per cento.
Ai fini di cui sopra non si tiene conto delle frazioni di mese.
Per i trattamenti di pensione liquidati a soggetti di età inferiore a 57 anni (assegno di invalidità’, pensione ai superstiti di assicurato) deve essere applicato il coefficiente di trasformazione previsto per i soggetti che abbiano compiuto i 57 anni.
Calcolo contributivo. Nuovi coefficienti di trasformazione a decorrere dal 1° gennaio 2010
L’art. 1, comma 14 della Legge 24 dicembre 2007, n. 247, ha modificato i coefficienti di trasformazione da utilizzare per il calcolo delle pensioni contributive a decorrere dal 1° gennaio 2010.
La Tabella A, allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335 è stata pertanto sostituita dalla Tabella A contenuta nell’allegato 2 della legge 247 del 2007, con effetto dal 1º gennaio 2010.
Età | Divisori | Valori |
---|---|---|
57 | 22,627 | 4,419% |
58 | 22,035 | 4,538% |
59 | 21,441 | 4,664% |
60 | 20,843 | 4,798% |
61 | 20,241 | 4,940% |
62 | 19,635 | 5,093% |
63 | 19,024 | 5,257% |
64 | 18,409 | 5,432% |
65 | 17,792 | 5,620% |
tasso di sconto = 1,5% |
Coefficienti di trasformazione applicati dal 1° gennaio 2013
Coefficienti di trasformazione applicati a decorrere dal 1° gennaio 2013 (Decreto del ministero del lavoro 15 maggio 2012 sulla revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo). A decorrere dal 1 gennaio 2013 i divisori e i coefficienti di trasformazione, di cui alla tabella A dell’Allegato 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 247, sono stati rideterminati nella misura riportata nella tabella sottostante:
Età | Divisori | Valori |
---|---|---|
57 | 23,236 | 4,304% |
58 | 22,647 | 4,416% |
59 | 22,053 | 4,535% |
60 | 21,457 | 4,661% |
61 | 20,852 | 4,796% |
62 | 20,242 | 4,940% |
63 | 19,629 | 5,094% |
64 | 19,014 | 5,259% |
65 | 18,398 | 5,435% |
66 | 17,782 | 5,624% |
67 | 17,163 | 5,826% |
68 | 16,541 | 6,046% |
69 | 15,917 | 6,283% |
70 | 15,288 | 6,541% |
tasso di sconto = 1,5% |
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