Interpretazione delle disposizioni dettate in materia di mobilità volontaria dei dipendenti pubblici dagli art. 30 del dlgs 165/2001 e del d.l. 80/2021 convertito con modificazioni dalla L. 113/2021 – Nota Circolare del 7 febbraio 2022

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Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Il Dipartimento della funzione pubblica si esprime in ordine alle modalità di applicazione della normativa vigente in materia di “mobilità volontaria o concordata, in particolare chiarisce come si supera l’apparente antinomia tra le previsioni vigenti in materia, in particolare, tra la possibilità offerta al dipendente, con almeno tre anni di servizio di utilizzare tale istituto prescindendo dall’assenso dell’amministrazione di appartenenza per il passaggio diretto ad altra amministrazione (ad eccezione di enti locali con meno di 100 dipendenti o aziende o enti del servizio sanitario nazionale), e l’obbligo riaffermato per i dipendenti degli enti locali di permanenza minima di cinque anni in caso di prima assegnazione. Il Dipartimento afferma che l’antinomia è solo apparente in quanto le disposizioni operano su piani distinti in quanto: “l’eliminazione dell’assenso dell’amministrazione di appartenenza costituisce , in coerenza con gli accordi europei, una forma di semplificazione e di incentivazione dei trasferimenti di personale in mobilità, mentre l’obbligo quinquennale di permanenza nella sede di prima destinazione che vige nell’ordinamento generale del lavoro pubblico e anche in quello degli enti locali, assicura che l’allocazione dei neo assunti sia effettivamente rispondente alle esigenze delle amministrazioni che hanno determinato la rilevazione del fabbisogno professionale da parte dell’amministrazione; ciò comunque, non osta a una diversa allocazione e distribuzione del personale, rispondente alle esigenze organizzative e funzionali proprie dell’amministrazione medesima, in questo senso la norma dispone che “in ogni caso la cessione del personale può essere differita a discrezione dell’amministrazione cedente, fino all’effettiva assunzione del personale cedente fino all’assunzione del personale assunto… comunque per un periodo non superiore a trenta giorni successivi a tale assunzione, ove sia necessario un periodo di affiancamento”.

ultima modifica: 2022-04-22T17:51:24+02:00da vitegabry
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