Imposta sui servizi digitali

Imposta sui servizi digitali: regole dichiarazione e modello digital tax

La dichiarazione per l’imposta sui servizi digitali o digital tax, va presentata entro il 30 aprile 2021; versamenti entro il 16 marzo.

Dopo la pubblicazione del provvedimento con il quale l’Agenzia delle entrate ha individuato le regole applicative per l’imposta sui servizi digitali, con un ulteriore provvedimento, è stato approvato il modello di dichiarazione annuale Digital tax.

La dichiarazione, anno solare 2020, deve essere presentata entro il 30 aprile 2021. La dichiarazione serve per dichiarare i ricavi ottenuti prestando servizi digitali; con la stessa dichiarazione si può richiedere il rimborso dell’imposta versata in eccesso o il riporto del credito all’anno successivo.

Imposta sui servizi digitali: cos’è e come funziona

La Legge n°145/2018, Legge di bilancio 2019,  ha istituito, l’imposta sui servizi digitali, c.d. digital tax. L’imposta è stata oggetto di profonde modifiche con la successiva Legge di bilancio 2020. Con effetti dal 1° gennaio 2020. Primo anno di effettiva entrata in vigore dell’imposta.

L’imposta colpisce le imprese che prestano servizi digitali e che presentano per l’anno precedente:

  1. un ammontare complessivo di ricavi, ovunque realizzati, non inferiore a 750.000.000 euro;
  2. un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali prestati in Italia non inferiore a 5.500.000 euro.

Detto ciò, è importante capire quali sono i servizi digitali oggetto di tassazione.

Quali sono i servizi tassati con la digital tax

Nello specifico, i servizi tassati sono quelli di:

  • veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
  • messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;
  • trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale.

Attenzione: i ricavi dei suddetti servizi sono assunti al lordo dei costi e al netto dell’Iva e di altre imposte indirette.

Il comma 40 delle Legge istitutiva della imposta sul digitale dispone che

un ricavo si considera tassabile in un determinato periodo d’imposta se l’utente di un servizio tassabile è localizzato nel territorio dello Stato in detto periodo.

Ad esempio, l’utente si considera localizzato in Italia se la pubblicità figura sul dispositivo dell’utente nel momento in cui il dispositivo è utilizzato nel territorio nello Stato, nell’anno solare, per accedere ad una interfaccia digitale. La localizzazione viene determinata sulla base dell’indirizzo IP del dispositivo.

La  legge di bilancio 2019 ha demandato a uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia la definizione delle modalità attuative dell’imposta.

Ad ogni modo, l’Agenzia delle entrate ha fornito le prime istruzioni operative  con il provvedimento del 15 gennaio 2021.

I servizi esclusi dalla Digital tax

Il provvedimento sopra citato ha individuato nello specifico anche i servizi digitali non soggetti alla digital tax.

In particolare, non sono tassate:

  • la fornitura diretta di beni e servizi, nell’ambito di un servizio di intermediazione digitale;
  • la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario;
  • la messa a disposizione di un’interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale, in termini di ricavi realizzati, è quello della fornitura agli utenti dell’interfaccia, da parte del soggetto che gestisce l’interfaccia stessa, di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;
  • lo svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati. ambientali e dei carburanti, nonché la trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attività connessa.

Ulteriori servizi esclusi dalla digital tax

Ancora, non è oggetto di imposta il servizio di messa a disposizione di un’interfaccia digitale utilizzata per gestire:

  1. i sistemi dei regolamenti interbancari previsti dal testo unico (d. lgs 385/93), o di regolamento o di consegna di strumenti finanziari;
  2. piattaforme di negoziazione o i sistemi di negoziazione degli internalizzatori sistematici;
  3. attività di consultazione di investimenti partecipativi e, se facilitano la concessione di prestiti, i servizi di intermediazione nel finanziamento partecipativo;
  4. sedi di negoziazione all’ingrosso;
  5. le controparti centrali;
  6. i depositari centrali;
  7. gli altri sistemi di collegamento la cui attività è soggetta ad autorizzazione e l’esecuzione delle prestazioni dei servizi soggetta alla sorveglianza di un’autorità di regolamentazione al fine di assicurare la sicurezza, la qualità e la trasparenza delle transazioni riguardanti strumenti finanziari, prodotti di risparmio o altre attività finanziarie.

Modello digital tax: gli adempimenti

La tassazione è pari al 3% sull’ammontare dei ricavi conseguiti nell’anno solare. Il versamento della digital tax in F24 (mancano ancora i codici tributo) è da effettuarsi entro il 16 febbraio dell’anno successivo a quello per il quale deve essere effettuato il versamento.

Oltre al versamento annuale, è necessario anche presentare apposita dichiarazione. La dichiarazione annuale deve tenere conto di tutti i servizi digitali prestati.  La dichiarazione dell’anno N va presentata entro il 31 marzo dell’anno N+1.

I non residenti che non dispongono di conto corrente presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento tramite modello F24, possono effettuare il versamento con bonifico in “EURO” a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1006 (codice IBAN IT43W0100003245348008100600), indicando quale causale del bonifico: il codice fiscale, il codice tributo e l’anno di riferimento.

Scadenze per l’anno 2020

Il D.L. 3/2021, oltre a prorogare la sospensione dell’attività di riscossione, ha anche prorogato i termini entro cui eseguire gli adempimenti della digital tax per l’anno 2020. Nello specifico: la “tassa sul digitale” dovrà essere versata entro il 16 marzo 2021 (anziché il 16 febbraio) e la dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2021 in luogo del 31 marzo.

La dichiarazione può essere trasmessa a partire dal 22 febbraio 2021.

La dichiarazione annuale

Con apposito provvedimento del 25 gennaio, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato il modello digital tax (dichiarazione annuale). Il modello si compone di sole tre pagine e può essere trasmesso direttamente dai soggetti abilitati a Entratel o Fisconline, ovvero tramite gli intermediari abilitati.

La trasmissione dei dati dovrà avvenire utilizzando le specifiche tecniche allegate allo stesso provvedimento. La dichiarazione serve per dichiarare i ricavi ottenuti prestando servizi digitali tassati con l’imposta sui servizi digitali. Con la stessa dichiarazione si può richiedere il rimborso dell’imposta versata in eccesso o il riporto del credito all’anno successivo.

Anche per la dichiarazione annuale per la tassazione del digitale valgono le regole ordinarie previste in materia di dichiarazione correttiva nei termini, integrativa e tardiva. Ad esempio per l’anno solare 2020, è considerata tardiva la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del 30 aprile 2021.

Imposta sui servizi digitaliultima modifica: 2021-01-30T19:13:49+01:00da vitegabry
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