Archivi giornalieri: 15 gennaio 2021

PENSIONI

Riforma pensioni dopo quota 100, ancora qualche mese per l’intesa

La ministra Catalfo garantisce riforma pensioni entro giugno 2021.

 

riforma pensioni

Le parole della ministra Nunzia Catalfo sono rassicuranti: ancora qualche mese di tempo per raggiungere l’intesa sulla riforma pensioni che possa garantire la flessibilità in uscita anche dopo la scadenza della quota 100.

Riforma pensioni dopo quota 100

Quindi è solo una questione di tempo e a breve si saprà quale sarà la misura che prenderà il posto della quota 100 in scadenza.  La misura, infatti, pur rimanendo attiva per tutto il 2021 non sarà rinnovata e per evitare lo scalone al suo termine si deve introdurre una misura che garantisca maggiore flessibilità in uscita.

 

L’intervento sarà di carattere urgente vista la necessità di sopperire alla scadenza della quota 100, ma non bisogna fronteggiare, però, solo la scadena della quota 100 ma anche dell’Ape sociale, rinnovata solo fino alla fine di quest’anno, e dell’opzione donna.

  Visto che i tavoli di confronto, a causa del COVID, si sono interrotti per quasi tutto il 2020, ora si deve fare presto anche se la via migliore sarebbe quella di trovare l’intesa su una misura strutturale che renda possibile superare in modo permanente le criticità della legge Fornero.

La Ministra Catalfo assicura che entro giugno 2021 ci sarà un’intesa che possa garantire una misura per il post quota 100. La misura più probabile al momento sembra essere la quota 102, ottenuta da somma di età e contributi ma con dei paletti: almeno 64 anni di età ed almeno 38 anni di contributi. Molto simile alla quota 100, certo, anche se richiede due anni in più. Ma molto probabilmente la misura porterà anche delle penalizzazioni per ogni anno di anticipo rispetto alla pensione di vecchiaia (che oggi richiede 67 anni). Il taglio potrebbe essere dal 2,5 al 3% per ogni anno di anticipo.

Cashback sulle bollette: come funziona e quando scatta. I dettagli

Cashback sulle bollette: come funziona e quando scatta. I dettagli

Il cashback sulle bollette segue lo stesso meccanismo del cashback di Stato, attivo dal primo gennaio. Quando si ha diritto al rimborso?
 

Cashback sulle bollette: è possibile ricevere il rimborso del 10%? Ne abbiamo già parlato poco tempo fa, occupandoci del cashback di Stato, ossia il rimborso in denaro previsto per chi fa acquisti in ‘negozi fisici’ e non online, utilizzando strumenti di pagamento elettronici e quindi tracciabili. Chiaro l’obiettivo: spingere verso l’uso di carte di credito e bancomat per contrastare maggiormente la sempre diffusa evasione fiscale.

Con l’inizio del 2021, il cashback è diventato una misura strutturale, e così sarà almeno fino al 2022; la sperimentazione – avvenuta non senza critiche – dell‘extra cashback di Natale, ha avuto dunque un seguito.

Forse però non tutti sono al corrente che esiste una specifica applicazione pratica del rimborso, ovvero il cashback sulle bollette, operativo dal primo gennaio. Vediamo più nel dettaglio come funziona.

Cashback sulle bollette: il meccanismo del rimborso

In linea generale, il meccanismo del cashback sarà stabilmente applicato per i prossimi mesi in modo esteso e riguarderà anche il pagamento delle bollette luce, acqua e gas. Prima di soffermarci sul cashback sulle bollette, per completezza, richiamiamo i tratti essenziali del cashback di Stato.

Il programma cashback, uno dei punti cardine della linea di intervento dell’Esecutivo giallo-rosso, comporta che ogni semestre, a partire da inizio 2021, se il privato consumatore compirà almeno 50 pagamenti con bancomat e carte di pagamento elettroniche, avrà diritto ad un rimborso corrispondente al 10% dell’importo pagato, ma entro un massimo di 150 euro totali.

Il rimborso massimo per ciascuna transazione sarà pari a 15 euro. Il piano cashback – cui si lega anche il cashback sulle bollette, che tra poco vedremo – permette altresì di concorrere all’estrazione dei premi legati al super cashback; ma anche di partecipare alla lotteria degli scontrini, la cui partenza è stata prorogata di qualche settimana.

Come funziona per le bollette luce, gas e acqua?

Ebbene, spiegare il funzionamento del cashback sulle bollette luce, gas e acqua, non è affatto complicato, se consideriamo che vale la stessa logica sopra richiamata.

Infatti, il meccanismo non cambia rispetto a quello applicato gli acquisti dei privati consumatori presso esercizi commerciali. L’utente potrà contare sul rimborso del 10% del costo delle bollette, esclusivamente in ipotesi nelle quali il versamento di quanto dovuto, sia compiuto presso un ‘luogo fisico’, ossia un esercizio convenzionato (ad es. tabaccheria) oppure il locale ufficio postale.

Cashback con App Io

Ovviamente, sarà necessario usare una delle carte indicate nell‘app Io. In termini pratici, ciò implica che restano fuori dall’ottenimento del cashback sulle bollette luce, gas e acqua alcune ormai diffusissime modalità di pagamento. Ci riferiamo, in particolare, alle transazioni online ed agli addebiti diretti su c/c.

Insomma, dipende dalle modalità con cui avviene la transazione; se si paga recandosi di persona allo sportello, tramite carta di credito, debito o prepagata, con piano cashback sulle bollette attivato, l’operazione sarà registrata e tracciata dall’app IO, facendo scattare il rimborso. In tutti gli altri casi, il rimborso non sarà accreditato.

D’altronde, il decreto attuativo sul cashback del MEF e le FAQ dell’app IO non lasciano dubbi: gli acquisti online non partecipano al rimborso del cashback sulle bollette.

Leggi anche: App Io cashback

Come ottenere in concreto il rimborso?

Abbiamo appena detto che, per ottenere il rimborso del 10% di cui al cashback sulle bollette, l’interessato deve utilizzare – e quindi previamente scaricare – l’app IO, oltre che, ovviamente, uno strumento di pagamento elettronico. Non solo: deve anche registrarsi al programma cashback.

Tuttavia, non si è costretti a scaricare per forza l’app legata alla Pubblica Amministrazione. Ricordiamo, tra l’altro, che per usarla, occorre il precedente passaggio dell’ottenimento dello Spid. Ci sono anche altre app per smartphone che possono essere usate per la stessa finalità, ovvero per incassare il cashback sulle bollette. Tra esse, menzioniamo qui Satispay ed Enel X Pay.

Insomma, le alternative non mancano, e sarà più agevole ottenere questa ‘boccata d’ossigeno’ per le molte famiglie in difficoltà economiche nell’ultimo periodo.

Contributi INPS sospesi per covid: prima rata prorogata al 31 gennaio

Contributi INPS sospesi per covid: prima rata prorogata al 31 gennaio

La scadenza della ripresa dei pagamenti dei contributi sospesi causa Covid-19 è stata prorogata 31 gennaio 2021.
 

Con il messaggio 102 del 13 gennaio l’INPS recepisce la proroga al 31 gennaio del termine di pagamento della prima rata dei contributi previdenziali INPS sospesi a causa del Covid-19. Si tratta, in particolare, del restante 50% delle somme dovute, mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo.

In precedenza, il versamento della prima rata doveva essere effettuato entro il 18 gennaio, primo giorno utile dopo il 16 che cade di sabato. Ora, considerata la situazione emergenziale in corso, è stato comunicato che il pagamento della prima rata potrà essere effettuato appunto entro il prossimo 31 gennaio. Si rammenta, al riguardo, che il predetto termine cade di domenica, pertanto la scadenza slitta al giorno successivo, ossia al 1° febbraio 2021.

Ecco i dettagli.

Contributi INPS sospesi per Covid: ripresa dei versamenti

Come noto, a causa delle norme emergenziali, il Governo ha deciso di sospendere il versamento dei contributi INPS.

Nello specifico, è stato previsto che il versamento potesse avvenire:

  • in unica soluzione, entro il 16 settembre 2020;
  • mediante rateizzazione in quattro rate mensili, a partire dal 16 settembre 2020.

Successivamente, l’art. 97 del D.L. n. 104/2020 (cd. “Decreto Agosto”) ha introdotto un’ulteriore modalità di rateizzazione dei versamenti sospesi. In particolare è stata prevista la possibilità per il contribuente di versare:

  • il 50% delle somme oggetto di sospensione, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili entro il 31 dicembre 2020;
  • il restante 50% delle somme dovute mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili con prima rata da versare entro il 16 gennaio 2021. In ogni caso, il contribuente ha la possibilità di effettuare il pagamento in unica soluzione anche della restante parte delle somme dovute.

Quando si dovranno pagare i contributi

Tuttavia, considerato il perdurare della situazione di emergenza, il versamento della prima rata del restante 50% può essere versato entro il 31 gennaio 2021.

A tal proposito, l’importo minimo di ognuna delle 24 rate non può essere inferiore a 50 euro. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporterà la decadenza dalla rateizzazione e sull’importo residuo saranno dovuti, con decorrenza 16 settembre 2020, gli interessi legali.

Laddove il debito residuo non venga regolarizzato, l’INPS procederà al trasferimento del credito all’Agente della Riscossione, con la formazione dell’Avviso di Addebito con valore di titolo esecutivo.

Chi riguarda la proroga

Le aziende con dipendenti possono effettuare il versamento delle ulteriori 24 rate mensili di pari importo, tramite modello “F24”. Nello specifico, deve essere compilata la “Sezione INPS”, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del credito.

Per il versamento delle rate gli artigiani e commercianti possono continuare ad utilizzare l’apposita codeline visualizzabile nel “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti” alla sezione” Posizione assicurativa – Dilazioni: “Mod. F24 Covid19”. In questa sezione è possibile scaricare anche il relativo modello “F24” precompilato.

Infine le aziende con i codici di autorizzazione relativi alle sospensioni da Covid-19 devono continuare ad utilizzare la codeline comunicata per il pagamento delle rate del primo 50% dell’importo.

I codici di autorizzazione interessati dal presente messaggio sono:

  • 7H – “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 D.L. n. 9/2020, art. 5”;
  • 7L – “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all’art. 61 comma 2 del D.L. 18/2020”;
  • 7Q – “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 18/2020, art. 62 comma 2”.

LEGGI, NORMATIVA E PRASSI

Assunzioni agevolate IO Lavoro: domanda in scadenza il 31 gennaio

In scadenza il 31 gennaio l’invio delle domande di bonus assunzioni IO Lavoro. Le assunzioni devono riferirsi alla scadenza del 31 dicembre
 

Rimangono ancora pochi giorni per poter inviare la domanda di fruizione del bonus previsto per le assunzioni agevolate IO Lavoro. Infatti, entro il 31 gennaio 2021, i datori di lavoro che assumono stabilmente giovani possono accedere cumulativamente agli incentivi contributivi per l’assunzione di under 35, inviando apposita istanza telematica sul sito dell’INPS.

A tal fine, si ricorda, che il bonus si riferisce a assunzioni effettuate nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020. Come di consueto, l’operatività dello sgravio contributivo è subordinato all’obbligo da parte del datore di lavoro di dover presentare domanda preliminare di ammissione all’INPS in modalità telematica.

Quanto alla fruizione del bonus, invece, i datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell’incentivo, dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza novembre 2020, i lavoratori per i quali spetta l’incentivo.

Si specifica, inoltre, che il conguaglio deve essere effettuato esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021.

Assunzioni agevolate IO Lavoro: datori di lavoro e lavoratori interessati

L’esonero contributivo riguarda i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che assumano lavoratori giovani disoccupati. In particolare:

  • se il lavoratore, alla data di assunzione, ha un’età compresa tra i 16 e i 24 anni, è sufficiente che lo stesso risulti disoccupato;
  • se il lavoratore, alla data di assunzione, ha già compiuto 25 anni di età, oltre ad essere disoccupato, deve risultare privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Leggi anche: Incentivo IO Lavoro al via: pronta la circolare INPS

Quali sono i rapporti di lavoro interessati

L’incentivo spetta soltanto per assunzioni di persone disoccupate tramite contratto:

  • a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione
  • di apprendistato professionalizzante
  • a tempo indeterminato per soci lavoratori di cooperative.

L’incentivo è riconosciuto anche per l’attivazione di contratti di lavoro a tempo parziale e per la trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

Leggi anche: Bonus e sgravi assunzioni, elenco aggiornato

Qual è il campo di applicazione

L’incentivo spetta laddove la sede di lavoro per la quale viene effettuata l’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato sia ubicata nelle Regioni:

  • “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);
  • “più sviluppate” (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Umbria, Marche e Lazio);
  • “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza del lavoratore.

Come funziona

Le aziende potranno avere l’incentivo, pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro (100%), con esclusione di premi e contributi Inail, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione. Il limite massimo è di 8.060 euro annui. Dunque, la soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è pari a 671,66 euro.

Quali sono le condizioni da rispettare

Per poter fruire dell’incentivo IO Lavoro è necessario:

  • essere in possesso di un DURC regolare;
  • non aver violato norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispettare accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle OO.SS dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • applicare i principi generali in materia di incentivi all’occupazione.

Come e quando inviare la domanda

Come anticipato in premessa, per poter accedere al bonus in commento occorre presentare domanda preliminare di ammissione all’INPS in modalità telematica.

Entro 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione INPS, il datore di lavoro dovrà effettuare l’assunzione e, successivamente, confermare la prenotazione del bonus. Si ricorda, al riguardo, che l’assunzione deve avvenire entro il 31 dicembre 2020.

L’incentivo sarà fruibile mediante conguaglio sulle denunce contributive Uniemens.

Riforma pensioni dopo quota 100, ancora qualche mese per l’intesa

Riforma pensioni dopo quota 100, ancora qualche mese per l’intesa

La ministra Catalfo garantisce riforma pensioni entro giugno 2021.

 

riforma pensioni

Le parole della ministra Nunzia Catalfo sono rassicuranti: ancora qualche mese di tempo per raggiungere l’intesa sulla riforma pensioni che possa garantire la flessibilità in uscita anche dopo la scadenza della quota 100.

Riforma pensioni dopo quota 100

Quindi è solo una questione di tempo e a breve si saprà quale sarà la misura che prenderà il posto della quota 100 in scadenza.  La misura, infatti, pur rimanendo attiva per tutto il 2021 non sarà rinnovata e per evitare lo scalone al suo termine si deve introdurre una misura che garantisca maggiore flessibilità in uscita.

 

L’intervento sarà di carattere urgente vista la necessità di sopperire alla scadenza della quota 100, ma non bisogna fronteggiare, però, solo la scadena della quota 100 ma anche dell’Ape sociale, rinnovata solo fino alla fine di quest’anno, e dell’opzione donna.

  Visto che i tavoli di confronto, a causa del COVID, si sono interrotti per quasi tutto il 2020, ora si deve fare presto anche se la via migliore sarebbe quella di trovare l’intesa su una misura strutturale che renda possibile superare in modo permanente le criticità della legge Fornero.

La Ministra Catalfo assicura che entro giugno 2021 ci sarà un’intesa che possa garantire una misura per il post quota 100. La misura più probabile al momento sembra essere la quota 102, ottenuta da somma di età e contributi ma con dei paletti: almeno 64 anni di età ed almeno 38 anni di contributi. Molto simile alla quota 100, certo, anche se richiede due anni in più. Ma molto probabilmente la misura porterà anche delle penalizzazioni per ogni anno di anticipo rispetto alla pensione di vecchiaia (che oggi richiede 67 anni). Il taglio potrebbe essere dal 2,5 al 3% per ogni anno di anticipo.

Bonus adeguamento ambienti di lavoro: codice tributo per il modello F24

Bonus adeguamento ambienti di lavoro: codice tributo per il modello F24

Bonus adeguamento ambienti di lavoro: l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in F24 del credito d’imposta.
 

L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione 2 dell’11 gennaio, ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del bonus per l’adeguamento degli ambienti di lavoro. La Legge di bilancio 2021 è intervenuta sulle tempistiche di utilizzo compensazione del credi d’imposta introdotto dal decreto Rilancio in considerazione dell’emergenza covid-19. In particolare, il credito è utilizzabile in compensazione entro il 30 giugno 2021 anziché entro il 31 dicembre 2021. Inoltre,  entro il mese di giugno è possibile optare per la cessione del bonus in favore di terzi.

L’istanza con la quale si comunicano al Fisco le spese sostenute deve essere presentata entro il 31 maggio 2021. Il bonus in parola premia le spese per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, ecc.

Vediamo in che modo la Manovra 2021 impatta sull’utilizzo del bonus e in seguito vediamo qual è il codice tributo da usare per la compensazione in F24.

Bonus per l’adeguamento degli ambienti di lavoro: cos’è e come funziona

Il protrarsi dell’emergenza economico-sanitaria legata al covid-19  ha portato il Governo a introdurre nuovi bonus o a rafforzare quelli già presenti all’inizio della pandemia.Un intervento di forza si è avuto con il D.L. 34/2020, decreto Rilancio, con il quale sono stati introdotti specifici bonus sia per le imprese che per i privati.

Si pensi ad esempio al superbonus 110% per gli interventi di risparmio energetico e di riduzione del rischio sismico effettuati sugli edifici residenziali. Sempre con il decreto Rilancio, è stato previsto il bonus per l’adeguamento degli ambienti di lavoro.

In particolare all’art.125 è disposto che:

al fine di sostenere ed incentivare l’adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, ai soggetti esercenti attivita’ d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell’allegato 2, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, e’ riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19,(..).

L’obiettivo del bonus è quello di limitare la diffusione del contagio anche all’interno degli ambienti ti di lavoro.

Quali sono le spese agevolabili

Ad ogni modo, il bonus premia le spese sostenute in osservanza delle prescrizioni sanitarie finalizzate al contenimento del covid-19.

Nello specifico sono agevolate le seguenti spese:

  1. per interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza;
  2. per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza.

Rientrano nel blocco di spese di cui al n° 1 gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell’attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica.

Come da circolare, Agenzia delle entrate, n°20/e 2020,

i suddetti interventi devono essere prescritti da norme o  linee guida per le riaperture delle attività. Linee guida elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali.

Oltre alle suddette spese, sono agevolati anche gli investimenti che permettono di acquisire strumenti o tecnologie che possono garantire lo svolgimento in sicurezza dell’attività lavorativa. Siano essi strumenti o tecnologie sviluppati internamente o acquisiti esternamente. Ad esempio, rientrano nell’agevolazione i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione ecc.

Chi sono i soggetti beneficiari

Rientrano tra i soggetti beneficiari  gli esercenti una delle attività aperte al pubblico, riportate nell’allegato 2 del D.L. Rilancio. Ad esempio  bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema. In particolare, deve trattarsi di:

  1. attività di impresa, arte o professione esercitata in luogo aperto al pubblico (ovvero in luogo al quale il pubblico possa liberamente accedere, senza limite o nei limiti della capienza, ma solo in certi momenti o alle condizioni poste da chi esercita un diritto sul luogo);
  2. associazioni, fondazioni e altri enti privati1, compresi gli enti del Terzo settore.

Il bonus è richiesto presentando apposta istanza all’Agenzia delle entrate entro il 30 novembre 2021.

L’intervento della Legge di bilancio modifica anche tali termini di presentazione. Infatti l’istanza deve essere presentata entro il 31 maggio 2021. Considerato che ora la compensazione o la cessione può avvenire entro il 30 giugno 2021 anziché entro il 31 dicembre 2021.

Quali sono le novità della Legge di bilancio 2021 sul credito d’imposta

La Legge n° 178/2020, Legge di bilancio 2021, ha modificato i termini entro i quale il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro può essere compensato in F24.

L’alternativa all’utilizzo in compensazione è rappresentata dalla possibilità di cedere il bonus a soggetti terzi, comprese le banche.

Nello specifico, con i commi 1098 e 1099, della legge di bilancio 2021,è disposto che:

  • il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione tramite modello F24 nel 2021 ossia entro il 30 giugno 2021, anziché entro il 31 dicembre 2021;
  • i soggetti beneficiari del credito possono optare per la cessione del credito stesso, ai sensi dell’articolo 122 del decreto “Rilancio”, fino al 30 giugno 2021, anziché fino al 31 dicembre 2021.

Le indicazioni dell’Agenzia delle entrate

Considerate le novità della Legge di bilancio 2021 l’Agenzia delle entrate è dovuta intervenire con un apposito provvedimento per modificare quello precedente del 10 luglio.

Tale ultimo provvedimento fissava:

  • i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta;
  • le modalità e i termini con i quali i beneficiari del suddetto credito,  possono optare per la cessione.

Con lo stesso provvedimento è stato approvato il modello di comunicazione delle spese sostenute, da presentare all’Agenzia delle entrate entro il 30 novembre 2021. Inoltre è stato previsto che il credito poteva essere compensato in F24 o ceduto a terzi entro il 31 dicembre 2021.

Da qui, con il provvedimento dell’8 gennaio 2021, l’Agenzia delle entrate ha aggiornato le condizioni di utilizzo del credito d’imposta. Sulla base delle novità di cui alla Legge di bilancio 2021.

Qual è il codice tributo da usare

L’Agenzia delle Entrate ha altresì istituito il codice tributo per effettuare la compensazione in F24:

  • 6918 – CREDITO D’IMPOSTA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO – articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

ARAN

Conto trimestrale delle amministrazioni pubbliche, reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società – III trimestre 2020

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Segnalazione da UO Studi e analisi compatibilità

Il Conto delle Amministrazioni pubbliche (AP) e le stime relative alle famiglie e alle società presentati in questo comunicato stampa sono parte dei Conti trimestrali dei settori istituzionali. Nel terzo trimestre 2020 l’indebitamento netto delle AP in rapporto al Pil è stato pari al 9,4%. Il saldo primario delle AP (indebitamento al netto degli interessi passivi) è risultato negativo, con un’incidenza sul Pil del -5,9% (+1,0% nel terzo trimestre del 2019). Il saldo corrente delle AP è stato anch’esso negativo, con un’incidenza sul Pil del -3,7% (+0,8% nel terzo trimestre del 2019). La pressione fiscale è stata pari al 39,3%, in riduzione di 0,4 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato del 6,3% rispetto al trimestre precedente, mentre la spesa per consumi finali delle famiglie è cresciuta del 12,1%. Di conseguenza, la propensione al risparmio delle famiglie consumatrici è stata pari al 14,6%, in diminuzione di 4,4 punti percentuali rispetto al trimestre precedente, ma in crescita di 6,5 punti rispetto al terzo trimestre del 2019.

Notiziario economico-finanziario – dicembre 2020

Notiziario economico-finanziario – dicembre 2020
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Segnalazione da UO Studi e analisi compatibilità

Il Notiziario Economico Finanziario fornisce dati e informazioni distinti in cinque sezioni: in prima pagina viene riportato un quadro informativo con i principali indicatori economico-finanziari; la seconda sezione “Servizio Bilancio” dà conto dei più recenti prodotti realizzati dal Servizio del Bilancio; la terza sezione elenca i principali documenti e comunicati pubblicati dalle “Istituzioni nazionali”; la quarta sezione “Istituzioni comunitarie e internazionali” riporta una selezione dei documenti di maggiore interesse pubblicati dalle istituzioni comunitarie e dalle istituzioni internazionali.

 

ARAN

Rapporto semestrale 1_2020_sito

Attività negoziale
Sottoscritta l’Ipotesi di CCNQ per la proroga del termine per l’opzione al TFR al 31 dicembre 2025
Oggi (14 gennaio 2021) l’ARAN e le Confederazioni Sindacali hanno sottoscritto l’Ipotesi di contratto collettivo nazionale quadro per la proroga del termine dell’art. 2, comma 3, dell’AQN 29 luglio 1999 in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici. La suddetta proroga, di un quinquennio, è finalizzata a consentire a chi si trova in regime di TFS di poter continuare ad esercitare l’opzione al TFR ed iscriversi ai fondi di previdenza complementare negoziali. Con l’Ipotesi di CCNQ sottoscritto oggi il termine previsto è quindi differito al 31 dicembre 2025.

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Pubblicazioni
“Rapporto semestrale Aran sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti” n. 1/2020
Il nuovo numero del “Rapporto semestrale Aran sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti” fornisce, a conclusione della stagione contrattuale 2016-2018, la sintesi sulla tempistica dei rinnovi con la specifica delle singole fasi e tappe procedurali (sia per le aree dirigenziali che per il personale dei comparti). Con la firma del contratto dell’Area dirigenziale delle Funzioni locali, avvenuta nel mese di dicembre del 2020, si è infatti sostanzialmente completato il percorso dei rinnovi 2016-2018, avviato nel luglio del 2017.

Sulla base dei dati di Contabilità Nazionale Istat, il Rapporto prosegue mostrando gli effetti di tali rinnovi contrattuali sulle retribuzioni di fatto, sia in una prospettiva temporale che di confronto con i settori privati. I dati evidenziano un tasso medio di crescita nel periodo 2015-2019 dell’1,5% a fronte dello 0,9% del settore privato. Nel quinquennio precedente, 2015-2010, le retribuzioni nel pubblico hanno avuto un arretramento dello 0,5%, a causa del blocco dei contratti, contro una crescita dell’1,4% nel privato. Guardando invece al ventennio 2000-2019, la crescita media nella PA è stata del 2% che si confronta con un 2,1% per il privato.

Spostando l’attenzione sui futuri rinnovi del periodo 2019-2021, viene inoltre aggiornato il quadro delle risorse finanziarie stanziate nelle ultime tre leggi di bilancio. Con la legge di bilancio del 2021, lo stanziamento complessivo a regime su tutta la PA ha raggiunto la cifra complessiva di 6,8 miliardi di Euro (nel precedente triennio 2016-2018 le risorse complessive per tutta la PA sono state pari a circa 5,4 miliardi di Euro), corrispondente a incrementi del 4,07% e ad incrementi complessivi medi mensili a regime di 107 euro per le amministrazioni statali.

Il Rapporto analizza anche il percorso seguito per quantificare le risorse destinate ai contratti collettivi. Come più volte sottolineato, il sistema attualmente non possiede una cornice di assetti contrattuali attorno alla quale predefinire un equilibrio negoziale. Sempre più si va affermando un modello nel quale Autorità di governo e OO.SS. negoziano direttamente un valore di incremento retributivo a regime, svincolato da riferimenti espliciti a grandezze macroeconomiche.

Un altro tema affrontato nel Rapporto è quello delle differenze di dinamica retributiva all’interno della PA, effetto soprattutto degli appostamenti finanziari specifici dedicati a singoli settori o comparti. Guardando alle ultime due leggi di bilancio, viene fornito un quadro sintetico di tali stanziamenti settoriali (che si aggiungono allo stanziamento generale dedicato ai rinnovi contrattuali), quantificandone l’importo complessivo in circa 1,3 miliardi di Euro.

L’ultima sezione, come di consueto, è dedicata ai dati, aggiornati a settembre 2020, sulle retribuzioni contrattuali mensili (cioè le componenti fisse della retribuzione, la cui dinamica risente in modo diretto degli incrementi definiti a livello di contratto nazionale). I valori registrati nella pubblica amministrazione desunti dai dati ISTAT dei primi nove mesi del 2020 sono confrontati con quelli del settore privato. Anche in questi dati, seppur con riferimento alle sole componenti fisse, si vede l’effetto dei rinnovi contrattuali del periodo 2016-2018 e, in particolare, di quelli che hanno interessato, a fine 2019 e nel corso del 2020, rispettivamente l’Area dirigenziale della Sanità e quella delle Funzioni centrali.

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