Archivi giornalieri: 13 gennaio 2021

Opzione donna 2021

Opzione donna 2021: proroga, requisiti e domanda per la pensione anticipata

Prorogata anche per il 2021 l’opzione donna, il meccanismo di pensionamento anticipato valido sia per dipendenti che per autonome.
 

Si amplia, anche per quest’anno, la possibilità di poter andare in pensione – in anticipo rispetto alle modalità ordinarie – con la cosiddetta opzione donna. Si tratta di una modalità di accesso alla pensione per le sole donne che hanno maturato determinati requisiti di età e numero di anni contributivi. La misura, che terminava al sua operatività il 31 dicembre 2020, è stata ora prorogata per un anno dalla Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020). All’art. 1, co. 336 della predetta legge è stata quindi disposto il differimento del predetto termine fino al 31 dicembre 2021.

Inoltre, il legislatore ha posticipato al 28 febbraio 2021 la data entro la quale il personale a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche e delle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall’inizio, rispettivamente, dell’anno scolastico o accademico.

Ma quali sono i requisiti da possedere per accedere ad opzione donna? Come funziona? E ancora, come fare domanda? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Opzione donna 2021: cos’è e come funziona

Innanzitutto, occorre specificare che si tratta di una misura rivolta esclusivamente alle donne e non consiste in un meccanismo nuovo nel sistema pensionistico italiano. Infatti, è stato introdotto per la prima volta con l’art. 1, co. 9 della L. n. 243/2004, denominata “Legge Maroni”.

Questo meccanismo consente alle lavoratrici, sia autonome che subordinate, di godere dell’assegno pensionistico in via anticipata rispetto alla pensione di vecchiaia piuttosto che alla pensione anticipata.

Come anticipato, la misura si rivolge alle sole donne che siano iscritte:

  • all’Ago (Assicurazione generale obbligatoria);
  • ai fondi ad essa sostitutivi od esclusivi (dipendenti del settore privato, pubblico impiego e lavoratrici autonome);

in possesso di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995.

Ciò significa che sono escluse da tale meccanismo tutte le lavoratrici che risultano iscritto alla Gestione separata INPS.

Quali sono i requisiti di età e contribuzione

L’accesso all’opzione donna è garantito esclusivamente a coloro che maturano determinati requisiti anagrafici e economici.

Per quanto riguarda le lavoratrici dipendenti, è necessario avere un’età anagrafica pari o superiore a 58, entro il 31 dicembre 2021. Mentre per le lavoratrici autonome, occorre essere in possesso di età pari o superiore a 59 anni.

Con riferimento ai contributi, invece, è necessario aver maturato almeno 35 anni di contributi, sempre entro il 31 dicembre 2021.

Qual è il sistema di calcolo

Uno dei punti penalizzanti dell’”opzione donna” è determinato dalla modalità di calcolo della pensione. Per il solo fatto di anticipare la pensione di qualche anno, l’INPS calcola i contributi maturati, quindi l’importo della pensione, secondo il sistema contributivo.

Si tratta di un sistema piuttosto penalizzante rispetto al sistema retributivo, in quanto la pensione viene calcolata sui contributi versati durante l’intera carriera lavorativa dell’interessato. Il sistema retributivo, diversamente, prende come riferimento la retribuzione degli ultimi 5 anni (che in genere sono più elevati).

Cos’è la finestra mobile

Altro punto da tenere in considerazione quando s’intende valutare l’accesso all’opzione donna è l’erogazione del primo assegno pensionistico. Infatti, l’opzione donna è soggetta alla cd. “finestra mobile”.

Si tratta di un meccanismo che differisce l’erogazione del primo assegno pensionistico di:

  • 12 mesi, se trattasi di una lavoratrice dipendente;
  • 18 mesi, se trattasi di una lavoratrice autonoma.

Come fare domanda

Per accedere all’opzione donna occorre fare domanda telematica all’INPS.

Ai fini del conseguimento della pensione è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non è invece richiesta la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratrice autonoma.

Nuovo Dpcm in vista il 16 gennaio

Nuovo Dpcm in vista il 16 gennaio: novità e misure previste

Il nuovo dpcm in vista per il 16 gennaio inasprisce le regole anti-contagio e introduce novità come le zone bianche. I dettagli.

Il nuovo Dpcm 16 gennaio prende forma: i numeri della pandemia anche in Italia non rassicurano di certo: 13,6% il tasso di positività riscontrato l’11 gennaio, non meno di 10mila casi e centinaia di decessi al giorno. Proprio come nella prima fase dello scorso marzo.

Insomma, i dati pubblicati dalla Protezione civile ci inducono a pensare, in modo fondato, che il quadro epidemiologico in Italia continui ad essere molto delicato e necessiti nuovi provvedimenti. Si discute infatti di un nuovo dpcm, al varo il 16 gennaio.

Ma cosa di fatto cambierebbe al fine di reagire all’ondata di casi di contagio e per evitarne una terza? Scopriamolo di seguito.

Nuovo Dpcm 16 gennaio: la suddivisione in zone non basta, servono nuove restrizioni

L’ultimo report dell’Istituto Superiore di Sanità segnala che più della metà delle Regioni italiane – ben 12 – sono a rischio alto in questi ultimi giorni; 8 a rischio moderato e soltanto una a basso rischio. E l’indice Rt, dopo sei settimane, è di nuovo superiore all’1 a livello nazionale.

E’ chiaro che, innanzi all’oggettività di questi numeri, anche il Ministero della Salute raccomanda cautela nei rapporti interpersonali e attenzione nei luoghi pubblici. Ma ciò non può bastare. Secondo quanto si apprende, il Governo pare seriamente intenzionato ad immettere ulteriori restrizioni e divieti. Lo scopo è semplice da intuire: frenare gli spostamenti delle persone che, con un minor numero di limitazioni – in questi giorni sono attive in Italia le ‘zone gialle’ tranne Calabria, Emilia-Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto che sono in arancione – escono maggiormente dalle proprie abitazioni e, a contatto con altre, fanno lievitare i casi.

Più nel dettaglio, al momento sono ancora chiuse palestre e piscine; ma anche luoghi come musei, cinema e teatri. Anche le scuole stanno subendo tuttora forti limitazioni. Per tutti, permane il divieto di spostamento tra regioni, tranne che per motivi di lavoro, salute o rientro nelle proprie abitazioni, domicili o residenze (zona gialla rafforzata).

Ma come detto, il nuovo dpcm è alle porte e, con tutta probabilità, gli ultimi giorni che ci separano dal 16 gennaio, sulla scorta delle ultime novità relative al monitoraggio della curva epidemiologica, condurranno a novità restrittive.

Due provvedimenti in arrivo: nuovo Dpcm e decreto legge Ristori

Come accennato, tutto fa pensare che il nuovo dpcm, in vigore dal 16 gennaio, si caratterizzerà per limitare ulteriormente le libertà personali. Con non soltanto la conferma dei divieti per le tre zone di colore diverso, in rapporto alla situazione epidemica locale, ma anche stabilendo regole supplementari.

Al momento, pare tuttavia esclusa l’ipotesi di fare tutta la penisola zona arancione il sabato e la domenica, come già successo il 9 e 10 gennaio, dando anzi l’ok alle Regioni, che hanno un rischio moderato, all’apertura (limitata) di bar e ristoranti, se in zona gialla.

Il ministro Francesco Boccia ha anticipato, in tema di nuovo dpcm, che saranno ribaditi i divieti tra le Regioni; evidenziando che potranno essere introdotti criteri più rigidi per la determinazione della zona. Ciò “per facilitare l’ingresso in arancione, provando a lavorare sull’indice di rischio e non sull’Rt”, le parole utilizzate dall’esponente del partito democratico in carica al ministero per gli affari regionali e le autonomie.

Ma attenzione: con tutta probabilità, in Parlamento saranno a breve presentati due distinti provvedimenti:

  • un nuovo Dpcm;
  • un decreto legge Ristori.

In particolare, quest’ultimo disporrà la proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile, secondo la logica di un allungamento (eventuale) di 3 mesi in 3 mesi, allo scopo sia di permettere di continuare con lo smart-working ove possibile, sia di agevolare la gestione della campagna vaccinale.

Nuovo Decreto Ristori

Il nuovo Dpcm si accompagnerà con ogni probabilità ad nuovo decreto Ristori per attenuare le difficoltà economiche per tutte quelle attività costrette alla chiusura causa restrizioni.

Zona rossa automatica: quando?

Tra le novità in arrivo con il nuovo dpcm, c’è la regola per cui, se in una certa regione, in una settimana ci saranno più di 250 contagi ogni 100.000 abitanti, scatterà automaticamente la zona rossa. E’ una idea dell’Istituto superiore di Sanità e approvata dal Comitato tecnico scientificoche molto probabilmente sarà introdotta con il nuovo dpcm 16 gennaio.

L’incidenza sarà, insomma, parametro essenziale per gli esperti; la soglia ottimale corrisponderà a soli 50 casi ogni 100mila abitanti, giacchè è l’unica che, secondo gli studi effettuati, garantisce il pieno ripristino sull’intero territorio nazionale del contact tracing.

Per quanto riguarda le attività sportive e motorie, nella bozza di nuovo dpcm sarebbe confermato che in zona rossa non potrà essere compiuta alcuna attività sportiva; esclusa quella individuale all’aperto (ad es. jogging). Invece, nelle aree arancioni e gialle saranno vietate tutte le attività sportive di contatto. 

La possibilità di istituire la zona bianca

In questi giorni di intensi contatti con le Regioni, si sta facendo largo anche l’idea di introdurre la zona bianca. Detta area scatterebbe in caso di Rt pari o inferiore a 0,50. Tuttavia, si stanno valutando vari criteri, onde evitare ogni possibile rischio di nuovi consistenti focolai, proprio in zone a rischio basso.

I luoghi inclusi nelle zone bianche potrebbero giovarsi di un numero ridotto di divieti, ed anzi i luoghi della cultura, come ad esempio, cinema, teatri e musei potrebbero ritornare a popolarsi di spettatori e visitatori. Inoltre, i bar e i ristoranti opererebbero senza restrizioni all’orario.  Ma non solo: anche piscine e palestre potrebbero nuovamente tornare operative come in situazione di normalità.

Anche in zona bianca permarrebbero però le regole fondamentali che ci hanno accompagnato fin dall’inizio dell’epidemia; ossia divieto di assembramento, mascherina obbligatoria e distanziamento.  Confermato anche il coprifuoco dalle 22 alle 5.

Inoltre, è confermato che non si potrà invitare nella propria abitazione più di 2 persone non conviventi. Ciò anche in zona gialla. Tuttavia l’Esecutivo deve stabilire, in questi giorni, se si tratterà di obbligo o forte raccomandazione.

Riaperture: novità per Bar, ristoranti ed impianti da sci

Per quanto riguarda bar e ristoranti, il Governo sembra ormai essersi orientato – in linea generale – all’inasprimento delle regole per questi locali. Infatti fuori da essi, anche in zona arancione – come emerge dalle recenti notizie di cronaca – tendono a formarsi gruppetti di persone.

Bar, pub e locali non solo chiuderanno sempre alle 18 in zona gialla, e a permanere chiusi in zona arancione e rossa; ma anche i servizi di asporto avranno uno stop anticipato in tutte le fasce, a partire dalle 18, e non dalle 22 come successo finora. Invariato invece l’asporto per i ristoranti, non essendovi alcun rischio di assembramento di persone.

Per quanto riguarda le piste da sci, si era pensato alla riapertura il 18 gennaio, ma sarà difficile che il nuovo dpcm la disponga davvero.

Concludendo, non resta che attendere ancora qualche giorno per vedere ‘ufficializzati’ i contenuti del nuovo dpcm, cui si accompagneranno con tutta probabilità anche nuovi ristori a favore delle attività lavorative che hanno dovuto chiudere per i divieti anti-contagio e che, dunque, hanno subito un consistete calo del fatturato.

Smart working

Smart working: contratto, retribuzione, tutele e diritti del lavoro da casa

Quali tutele e obblighi hanno i lavoratori in smart working? Analisi completa del lavoro agile: dalla retribuzione alle ferie ai buoni pasto
 

Nei periodi dell’emergenza COVID-19 tanto si parla di smart working, da intendersi come quella particolare modalità di svolgimento della prestazione, caratterizzata da una postazione di lavoro non fissa e senza precisi vincoli di orario. In realtà questa modalità di lavoro da casa è presente nel nostro ordinamento già da diversi anni, ovvero da quando la legge 81/2017 ha inteso disciplinare gli aspetti principali del lavoro agile, stabilendo soprattutto l’obbligo di redigere un apposito accordo scritto tra azienda e dipendente.

Con il manifestarsi dell’emergenza coronavirus, si è voluto incentivare il lavoro prestato da casa attraverso una semplificazione delle procedure, in primis esonerando le aziende dal dover stipulare l’accordo di smart working. L’aumento del lavoro agile nel corso dell’emergenza sanitaria pone l’accento su quelle che sono le caratteristiche di questo tipo di prestazione a distanza , in particolare orario di lavoro, retribuzione, buoni pasto e tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Nei paragrafi che seguono entreremo nel dettaglio i suoi aspetti operativi, ma prima riepiloghiamo in breve cos’è.

Cos’è lo Smart working

Il lavoro agile (disciplinato dalla Legge n. 81/2017) si qualifica come una particolare modalità di svolgimento del lavoro in cui datore di lavoro e dipendente siglano un accordo che preveda forme di organizzazione dell’attività secondo fasi, cicli e obiettivi. In quest’ottica, la prestazione lavorativa potrà svolgersi:

  • All’interno e all’esterno dell’azienda;
  • Senza precisi vincoli di orario o luogo di esecuzione dell’attività;
  • Di norma con l’utilizzo di strumenti tecnologici.

Di conseguenza lo smart working non è una tipologia contrattuale ad hoc, ma semplicemente una diversa modalità di esecuzione dell’attività lavorativa.

Com’è fatto e cosa contiene l’accordo di lavoro agile azienda-lavoratore

Eccezion fatta per le disposizioni normative eccezionali intervenute a seguito dell’emergenza COVID-19, per accedere al lavoro agile azienda e dipendente sono tenuti a siglare un apposito accordo scritto a tempo indeterminato o meno, che preveda:

  • Limiti e caratteristiche del potere di controllo e disciplinare esercitato dall’azienda;
  • Tempi di riposo del dipendente e diritto alla disconnessione;
  • Strumenti utilizzati per l’esecuzione dell’attività lavorativa;
  • Sanzioni disciplinari;
  • Diritto alla formazione e all’apprendimento.

Copia dell’accordo dev’essere trasmessa al Ministero del lavoro attraverso la piattaforma dedicata presente sul portale Cliclavoro (sezione “Aziende” sottosezione “Smart working”).

Quali sono le novità dovute all’emergenza COVID-19

Come anticipato sopra, in ragione dell’emergenza COVID-19, nell’ottica di limitare gli spostamenti dei lavoratori, la linea adottata dall’esecutivo Conte è stata quella di facilitare l’accesso al lavoro agile, così da permetterne l’accesso al maggior numero di persone.

In tal senso, sino al termine dello stato di emergenza attualmente previsto per il giorno 31 gennaio 2021, le aziende possono ricorrere allo smart working senza obbligatoriamente stipulare un apposito accordo scritto. Gli unici adempimenti richiesti sono:

  • Invio sulla piattaforma telematica dell’elenco dei lavoratori interessati, comprensivo dei dati anagrafici, periodo interessato dal lavoro agile, estremi della copertura assicurativa INAIL;
  • Consegnare ai lavoratori interessati e al Rappresentate dei lavoratori per la sicurezza l’informativa sui rischi per la salute e la sicurezza connessi allo smart working (dell’informativa dovrà esserne restituita copia firmata).

Leggi anche: Smart working covid-19: condizioni generali di accesso e deroghe

Qual è la retribuzione smart working

Ai lavoratori in smart working dev’essere garantito un trattamento economico non inferiore a quello riconosciuto ai lavoratori che svolgono la propria attività in azienda.

Significa che per i periodi di lavoro agile spetta la stessa retribuzione delle ore / giorni svolti in sede.

Cosa cambia per i buoni pasto

Il primo aspetto da chiarire, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di Cassazione, è il carattere non retributivo dei buoni pasto. Questi vengono infatti qualificati (sentenza Cassazione n. 31137/2019) come un’agevolazione di carattere assistenziale collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale.

Di conseguenza, i buoni pasto, non essendo un elemento della retribuzione come può esserlo, per intenderci, la paga base o gli scatti di anzianità, non devono essere obbligatoriamente riconosciuti ai lavoratori in smart working, in forza del principio di parità di trattamento con coloro che svolgono l’attività in sede.

Leggi anche: Buoni pasto 2021: novità, importi e tassazione

Sempre la Cassazione ha ribadito (sentenza n. 16135/2020) che, considerato il carattere non retributivo dei buoni pasto, questi possono essere unilateralmente revocati dall’azienda, quando sono frutto di prassi o regolamenti interni e non sono disciplinati da un accordo sindacale.

Per concludere, non esiste un principio di automatica erogazione dei buoni pasto ai lavoratori in smart working, a meno che non ve ne sia esplicita previsione all’interno di:

  • Accordo sindacale;
  • Accordo individuale per il lavoro agile.

Come funziona l’orario di lavoro

I giorni trascorsi in smart working sono a tutti gli effetti considerati lavoro ordinario. Il dipendente ha inoltre diritto ai consueti periodi di riposo giornaliero e settimanale. Particolare attenzione dev’essere riposta alla cosiddetta “disconnessione”, da intendersi come il tempo in cui il dipendente non utilizza gli strumenti di lavoro come pc o smartphone, garantendogli una totale estraneità al lavoro.

La disconnessione dev’essere prevista nell’accordo individuale di smart working oltre a eventuali misure ad hoc per quanto riguarda i riposi o l’orario di lavoro.

Cosa sapere su ferie e permessi

Ai lavoratori in smart working spettano le stesse ore o giorni di ferie dei colleghi che lavorano in sede. Non solo, i periodi di lavoro agile sono a tutti gli effetti considerati come utili alla maturazione delle ferie.

Identico discorso vale per le ore di permesso previste dal contratto collettivo applicato in azienda, siano esse permessi in sostituzione di ex-festività o per riduzione dell’orario di lavoro.

Cosa sapere sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

Il dipendente ha diritto alla tutela INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali anche nei periodi in cui presta l’attività al di fuori dell’azienda senza una postazione di lavoro fissa, leggasi smart working.

Le aziende non devono aprire un’apposita posizione assicurativa per i dipendenti in lavoro agile, a patto che questi prestino da casa le stesse mansioni che svolgono in sede.

In particolare, la tutela INAIL si estende anche ai cosiddetti infortuni “in itinere”; ovvero quelli occorsi cioè nel tragitto tra la casa di abitazione e il luogo prescelto per lo svolgimento della prestazione, a patto che la scelta dello stesso sia dettata da:

  • Esigenze connesse alla prestazione svolta;
  • In alternativa, per il bisogno di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative.

Salute e sicurezza sul lavoro

L’azienda, anche nei confronti dei lavoratori che svolgono l’attività in smart working, è tenuta a garantirne salute e sicurezza. Il datore è inoltre responsabile del buon funzionamento degli strumenti tecnologici affidati al lavoratore.

È fatto obbligo all’azienda di consegnare, al dipendente interessato e al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, un’informativa sui rischi connessi allo svolgimento dell’attività in regime di lavoro agile.

Copia firmata del documento dev’essere riconsegnata all’azienda.

Smart working e poteri disciplinari dell’azienda

Il datore può esercitare i suoi poteri di controllo e disciplinari anche nei confronti dei lavoratori in lavoro agile. Di norma, è l’accordo individuale o il regolamento aziendale a tracciare i limiti e le caratteristiche del controllo datoriale.

Non solo, eventuali condotte contrarie al regolamento disciplinare, possono esporre lo smart worker ad una serie di sanzioni; queste sono esposte secondo un ordine di gravità crescente, nello specifico:

  • Richiamo verbale;
  • Richiamo scritto;
  • Multa;
  • Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;
  • Licenziamento disciplinare

Sant’ Ilario di Poitiers

 

Sant’ Ilario di Poitiers


Nome: Sant’ Ilario di Poitiers
Titolo: Vescovo e dottore della Chiesa
Nascita: 310 circa, Poitiers, Francia
Morte: 368, Poitiers, Francia
Ricorrenza: 13 gennaio
Tipologia: Memoria facoltativa

Nacque Ilario a Poitiers, in seno al paganesimo, da una delle più illustri famiglie di Francia. Ecco come avvenne la sua conversione. Si pose un giorno a leggere la Sacra Bibbia, e giunto alle parole: « Ego sum qui sum: Io sono Colui che sono », ne fu fortemente impressionato. Continuò a leggere e illuminato sulla onnipotenza di Dio, piegò la mente ad adorarlo come suo Creatore e Signore. Essendo così disposto, ricevette il santo Battesimo. Modellò allora la sua vita secondo le massime del Vangelo, ed era così zelante nello spingere anche gli altri alla pratica delle virtù, che si sarebbe detto un sacerdote. Il popolo di Poitiers tanto lo ammirava, che unanimemente lo elesse proprio vescovo, nonostante tutte le sue rimostranze. Dopo la elezione, egli non si considerò più che come uomo di Dio, e predicava con zelo instancabile, muovendo i peccatori alla conversione.

Egli era pieno di riverenza per la verità, ed era pronto a tutto quando si trattava di prenderne la difesa. Avendo l’imperatore Costanzo radunato a Milano un concilio per la condanna di S. Atanasio, S. Ilario gli scrisse un libro in cui cercò di convincerlo a lasciar liberi i Cattolici di esercitare la religione cristiana coi loro vescovi, e per far meglio conoscere l’orrore in cui egli aveva l’eresia, si separò dalla comunione dei vescovi occidentali che avevano abbracciato l’Arianesimo. Costanzo lo fece esiliare in Frigia, ma i suoi fedeli non si staccarono da lui, ed egli continuò a governarli per mezzo dei sacerdoti. Nell’esilio il santo Vescovo non si lamentò mai dei nemici, anzi impiegò il tempo a scrivere varie opere dotte, tra le quali il Trattato della Trinità, in cui difende la consustanzialità del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo così bene da essere chiamato il Dottore della Trinità; dimostrando che la Chiesa è una, fa vedere come tutti gli eretici siano fuori di lei. Spiega inoltre come l’Arianesimo non sia la vera dottrina, perchè non fu rivelata a S. Pietro. Altra sua opera è il libro sui Sinodi, per spiegare i termini di cui si servivano gli Ariani, dimostrandone le contraddizioni.

Intanto si radunò in Seleucia un concilio di eretici per annullare i canoni di quello di Nicea. S. Ilario vi fu invitato, ed egli vi si recò per difendere la vera fede, ma poi udendo le orribile bestemmie che si dicevano contro la divinità di Gesù Cristo, si ritirò a Costantinopoli, chiedendo di tenere in pubblico delle conferenze con l’eretico Saturnino. Gli Ariani se ne intimorirono. e tacciandolo di imbroglione e perturbatore della pace, lo fecero rimandare a Poitiers, dove fu accolto colla più grande allegrezza. Riunì allora un concilio nelle Gallie, vi condannò gli atti del concilio di Rimini, e scomunicò Saturnino. Questo concilio portò i più benefici effetti: cessarono gli scandali, e la fede fu riconosciuta in tutta la sua purezza. Morì l’anno 368. Negli scritti che ci ha lasciati, vi si trova uno stile nobile, fiorito, sublime, ma più che tutto, un vero spirito di pietà; egli non ebbe altro fine che di far conoscere il nome santo di Dio, ed infuocare i cuori della sacra fiamma del suo amore.

PRATICA. L’esempio di questo grande Dottore ci stimoli a confessar la verità senz’alcun rispetto umano.

PREGHIERA. O Signore, che al popolo tuo desti per ministro di eterna salvezza il beato Ilario, deh! fa’ che come l’abbiamo avuto dottore sulla terra, così meritiamo di averlo intercessore in cielo.

MARTIROLOGIO ROMANO. A Poitiers, in Frància, il natale di sant’Ilario, Vescovo e Confessore, il quale, per aver difeso strenuamente la fede cattolica, fu relegato per quattro anni nella Frigia, e, fra gli altri miracoli, vi risuscitò un morto. Il Sommo Pontefice Pio nono lo dichiarò e confermò Dottore della Chiesa universale.

Legge di bilancio 2021 e disabilità

Legge di bilancio 2021 e disabilità

La legge di bilancio per il 2021, appena approvata dal Senato, è particolarmente densa di elementi di interesse, diretto o indiretto, per le persone con disabilità e per i loro familiari, investendo àmbiti molto differenti, dalla scuola, al lavoro, alla fiscalità, alla presa in carico e i relativi servizi. Ne offriamo una lettura con la nostra consueta modalità il più divulgativa possibile.

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Provvidenze economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordi: importi e limiti reddituali per il 2021

INPS ha emanato la consueta circolare che indica per il 2021 gli importi delle pensioni, assegni e indennità che vengono erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi e i relativi limiti reddituali previsti per alcune provvidenze economiche. Per il 2021 le variazioni sono minime e limitate alle sole indennità. Ne diamo conto nel nostro articolo.

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QR – Code e verbali di invalidità: luci e ombre

In queste settimane INPS ha rilasciato una nuova funzionalità del propri servizi online offrendo disponibilità del QR-Code per i verbali di invalidità civile e di handicap (legge 104/1992). Si tratta di una innovazione tecnologica che riserva luci e ombre.

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Decreto Ristori-bis: congedi e bonus baby sitting

Il cosiddetto decreto-legge Ristori bis contiene due disposizioni di interesse per le famiglie con minori o con persone con disabilità: una nuova forma di congedo straordinario per i genitori lavoratori dipendenti e il rinnovo del bonus baby sitting per le relative prestazioni ma con una platea più ristretta.

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Incremento delle pensioni: altre precisazioni di INPS

Ancora precisazioni da INPS sulle modalità di erogazione dell’incremento delle pensioni agli invalidi, ciechi civili e sordi che in questi giorni è iniziata comunicando l’aumento a gran parte degli interessati. Precisazioni interessanti per chi non ha ricevuto notizia dell’incremento pur avendone i requisiti. E rassicurazioni anche sugli arretrati.

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Fondo per i caregiver familiari: intesa sul decreto di riparto

Negli ultimi giorni, complici anche alcuni comunicati stampa istituzionali, sono pervenuti numerosi quesiti su ipotetiche nuove misure di sostegno per i caregiver familiari chiedendo conto sulla reale consistenza e soprattutto sulle modalità di accesso da parte dei potenziali interessati.

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Incremento delle pensioni: circolare applicativa di INPS

Dopo le analisi del caso INPS ha oggi emanato l’attesa circolare (n. 107) applicativa su quanto previsto dalla Sentenza della Corte Costituzionale 152/2020 e dal decreto legge “agosto” che dispongono una maggiorazione economica fino a 651,51 euro per le pensioni agli invalidi civili totali, ai ciechi assoluti e ai sordi.

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Decreto semplificazioni 2020, ombre e luci sulla disabilità

La Camera dei deputati ha convertito in legge il “decreto semplificazioni 2020” con due articoli che riguardano direttamente la disabilità. Mentre il primo (sussidi tecnici) lascia parecchie perplessità sostanziali e in termini di impatto, il secondo (riconoscimento disabilità) è piuttosto interessante in una prospettiva prima culturale e poi estremamente pratica.

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Incremento della pensione: ne ho diritto? e quanto mi spetta?

Il combinato della sentenza della Corte Costituzionale 152/2020 e del decreto legge “agosto” produce una serie di effetti per gli invalidi, i ciechi e i sordi aprendo alcune possibilità di incremento delle loro pensioni. Essendo complesso orientarsi correttamente HandyLex.org ha predisposto un semplice script che con pochi click fornisce una prima risposta. Testo aggiornato dopo la Circolare INPS n. 107/2020

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Decreto “agosto”: novità ulteriori sugli aumenti delle pensioni agli invalidi

Se verrà confermato il “decreto agosto”, sottoposto all’approvazione del Consiglio dei Ministri, vi sarebbero novità importanti relativamente dell’aumento delle pensioni di invalidità già disposta dalla Sentenza della Corte Costituzionale del 23 giugno scorso. Gli interessati sono i ciechi, i sordi e gli invalidi “previdenziali”.

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Incremento delle pensioni agli invalidi: la Sentenza della Corte Costituzionale

Nella Gazzetta Ufficiale del 22 luglio scorso è stata dunque pubblicata l’attesa Sentenza 152 con cui la Corte Costituzionale ha imposto l’incremento delle pensioni agli invalidi civili totali e innescato la revisione, per via legislativa o giurisprudenziale, di altri emolumenti assistenziali. Vediamone gli effetti pratici prevedibili notando poi che non è tutto oro ciò che luccica.

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Assenze dal lavoro equiparate al ricovero: Messaggio INPS

A distanza di oltre tre mesi dall’entrata in vigore del decreto “cura Italia” INPS provvede finalmente alla emanazione di una indicazione operativa che chiarisce i contorni applicativi dell’articolo che prevede l’equiparazione delle assenze al ricovero ospedaliero.

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Decreto “Rilancio”: le misure per la disabilità

Il decreto “Rilancio” è stato, dopo giorni di “decantazione”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale entrando quindi immediatamente in vigore con le sue novità positive e negative che tentiamo di illustrare nel nostro pezzo.

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Decreto “Cura Italia”: approvato con le lacune per i lavoratori con disabilità

La Camera ha approvato il decreto-legge “Cura Italia” con 229 sì, 123 no e 2 astenuti. Montecitorio ha confermato il testo approvato dal Senato che è dunque legge. incluso il “discusso” testo dell’articolo 26 nella versione emendata da Palazzo Madama.

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Congedo COVID-19: ancora chiarimenti INPS

INPS ha emanato un nuovo messaggio che propone chiarimenti e risposte alle numerose richieste di chiarimenti evidentemente pervenute all’Istituto. L’argomento centrale di questo messaggio il cosiddetto congedo COVID-19 per i dipendenti privati.

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“Cura Italia”: approvato l’emendamento sui lavoratori con disabilità

Il Senato approva in prima lettura il decreto-legge “Cura Italia” con un maxi-emendamento su cui il Governo ha posto la fiducia. L’emendamento che riguarda le agevolazioni lavorative per i lavoratori con disabilità o quadri cliici a rischia peggiora il già confuso articolo precedente.

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Agevolazioni lavorative per Coronavirus: Circolare Pubblica Amministrazione

Dopo la circolare dell’INPS (45/2020) si attendevano indicazioni applicative anche per i dipendenti pubblici. Giunge quindi una specifica circolare del Ministero per la Pubblica Amministrazioni a fornire orientamenti applicativi sul recente decreto legge “Cura Italia”.

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Agevolazioni lavorative per Coronavirus: Circolare INPS

Dopo la circolare di ieri del Ministero del lavoro, oggi INPS dirama la sua circolare che fornisce istruzioni operative su alcune agevolazioni operative previste dal recentissimo decreto-legge 18. Come era prevedibile INPS corregge le indicazioni restrittive proposte nel suo messaggio precedente.

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Agevolazioni lavorative per Coronavirus: Circolare del Ministero del Lavoro

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali interviene con una propria circolare che dirime alcuni dei dubbi interpretativi sulle più recenti agevolazioni per le persone con disabilità. Elemento importante: fornisce indicazioni più favorevoli di quelle iniziali pubblicate da INPS.

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Agevolazioni lavorative per Coronavirus: Messaggio INPS

INPS ha appena diramato il messaggio 1281 relativo al decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, che ha introdotto diverse misure alcune delle quali riguardano le persone con disabilità, i permessi e i congedi lavorativi.

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Coronavirus: decreto “Cura Italia” e disabilità

Come annunciato, il Consiglio dei Ministri nella seduta di oggi ha approvato un decreto-legge (definito “Cura Italia”) che contiene ulteriori misure straordinarie di sostegno all’economia e alle famiglie connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Fra queste ve ne se sono alcune che riguardano le persone con disabilità e i loro familiari. Il 17 marzo il decreto è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale.

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Legge di bilancio e collegato fiscale: novità sulla disabilità

La fine del 2019 ha rappresentato un momento di accelerazione nella produzione normativa. Oltre alla legge di bilancio il Parlamento ha approvato anche il “collegato fiscale”. L’analisi che proponiamo si concentra sulle novità relative alla disabilità.

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Deleghe in materia di ordinamento sportivo e persone con disabilità

Il Senato ha definitivamente le Deleghe al Governo in materia di ordinamento sportivo. Ci si sarebbe attesi un doveroso richiamo alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, atto che fornisce indicazioni anche su questi aspetti, vista la funzione inclusiva della pratica sportiva. Così non è stato.

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Reddito di cittadinanza: verso il ricorso collettivo

HandyLex.org ha dedicato ampio spazio all’analisi su pensione e reddito di cittadinanza in relazione alle persone con disabilità. Rispetto alle disparità sollevate si segnala la concreta iniziativa di ENIL Italia che sta raccogliendo adesioni per uno specifico ricorso collettivo.

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Videosorveglianza: il punto della situazione reale

L’approvazione al Senato di un emendamento sulla videosorveglianza nelle scuole di infanzia e nelle strutture per persone anziane o con disabilità ha innescato vari commenti inesatti o incompleti e informazioni distorsive. Tentiamo di riportare un po’ di chiarezza ricostruendo fatti e fonti.

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Congedi retribuiti ai figli: circolare INPS

C’è una novità nelle modalità previste per la concessione dei congedi biennali riconosciuti ai lavoratori che assistono le persone con disabilità. INPS recepisce una Sentenza della Corte Costituzionale relativa alla condizione di convivenza con i genitori con disabilità.

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Disabilità e Reddito di Cittadinanza: approvata la legge

Il Senato ha modificato e convertito in legge il decreto sul reddito di cittadinanza e pensione. Sul testo pubblicato in Gazzetta Ufficale e vigente, proponiamo l’analisi defintiva, cioè aggiornata dopo le modificazioni intervenute, sulle parti che riguardano le persone con disabilità e le loro famiglie.

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Disabilità e Reddito di Cittadinanza: emendamenti del Governo

Mentre procede l’esame alla Camera del decreto legge sul Reddito di Cittadinanza, il Governo sottopone propri emendamenti rivolti ai potenziali utenti con disabilità. Vediamo nel dettaglio quale reale impatto avrebbero in caso di definitiva approvazione e quali siano i nuclei effettivamente interessati.

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Invalidi e dichiarazioni di assenza di ricovero: convenzione INPS e Ministero della Salute

INPS e Ministero della Salute hanno sottoscritto una convenzione che potrebbe semplificare gli oneri amministrativi a carico di milioni di titolari di indennità di accompagnamento, frequenza, assegno sociale sostitutivo di invalidità. Il modello ICRIC, usato annualmente per dichiarare eventuali ricoveri a titolo gratuito, diverebbe in futuro superfluo: i dati di ricovero saranno forniti all’INPS direttamente dal Ministero della salute.

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Barriere architettoniche: arrivano davvero i contributi?

Circolano in questi giorni varie news secondo le quali sarebbe rifinanziato stao il “fondo” che consente di ottenere contributi per l’eliminazione delle barriere nelle abitazioni e nelle parti comuni dei condomini. Il che significherebbe che dopo 20 anni di “amnesie” il Legislatore avrebbe rifinanziato la vecchia legge 13/1989. Vediamo, al di là degli annunci alquanto enfatizzati, il quadro esatto della situazione, con i riferimenti, le fonti e alcune considerazioni.

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APPROFONDIMENTI

Convivenze e unioni civili: circolare INPS su permessi e congedi

Con propria circolare, l’INPS fornisce indicazioni operative in materia di permessi e congedi lavorativi nell’ambito delle unioni e civili e convivenze di fatto, applicando le più recenti disposizioni normative e una sentenza della Corte Costituzionale.

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La legge di bilancio 2018 e le persone con disabilità

Approvata il 22 dicembre, la legge di bilancio per il 2018 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre. Il testo risulta parecchio fragile in quanto a politiche ed innovazioni a favore delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Nella nostra analisi presentiamo i contenuti di principale interesse.

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Approvata la nuova legge sul “dopo di noi”: contenuti e analisi

Il Parlamento ha approvato la cosiddetta norma sul “dopo di noi”: la legge 22 giugno 2016, n. 112. Proponiamo una lettura ragionata dei contenuti della disposizione tenendo conto anche della discussione serrata nel Paese e nelle aule di Senato e Camera.

Bonus facciate, zona A o B: nuovi chiarimenti Agenzia delle Entrate

Bonus facciate, zona A o B: nuovi chiarimenti Agenzia delle Entrate
Il bonus facciate spetta a condizione che l’edificio oggetto dei lavori si trovi in zona A o B o in zone ad esse equiparabili.
 

Il bonus facciate spetta a condizione che l’edificio per il quale si richiede la detrazione si trovi nelle zone A o B o in zone ad esse equiparabili sulla base della normativa regionale o comunale, fermo restando i parametri fissati a livello nazionale. Ad esempio rientra nella zona A o in una zona ad essa equiparabile, le parti del territorio con agglomerati urbani di che rivestono carattere storico o artistico. L’equiparazione deve risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.

A tali condizioni, ossia in presenza delle certificazioni urbanistiche, è possibile richiedere il bonus per la ristrutturazione delle facciate degli edifici.

L’Agenzia delle entrate si è espressa in tal senso con la risposta ad interpello n° 23 dell’8 gennaio 2021 che trovate allegata a fondo pagina.

Bonus facciate: cos’è

Il  bonus facciate consiste in una detrazione Irpef delle spese sostenute per specifici lavori che interessano le pareti esterne dell’edificio. Grazie al bonus è possibile scaricare dalle “tasse” il 90% della spesa sostenuta. La detrazione del 90% spetta sull’intera spesa e non sono previsti limiti in tal senso.

In particolare, le spese devono essere sostenute per interventi di:

  • pulitura e tinteggiatura esterna delle pareti;
  • su balconi, ornamenti e fregi, anche di sola pulitura o tinteggiatura;
  • sulle strutture opache della facciata con miglioramenti dal punto di vista termico o che interessano il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva.

In sintesi è agevolato, il recupero o il restauro della facciata esterna dell’edificio.

Sono agevolate anche le spese direttamente o indirettamente connesse all’intervento per il quale si richiede la detrazione.

Si pensi ad esempio alle perizie, sopralluoghi effettuati dai geometri, architetti ecc. Anche l’installazione dei ponteggi, lo smaltimento dei materiali o ancora le spese per ottenere dal comune i titoli edilizi abilitativi per i lavori da eseguire. Certo ci sono alcuni lavori che rientrano nell’edilizia libera altri che invece richiedono autorizzazioni ad hoc.

Detrazione fiscale facciate: l’alternativa della cessione e dello sconto

Il bonus sfacciate deve essere indicato in dichiarazione dei redditi. Le spese sostenute nel 2020 andranno riportate nel 730/2021, quadro E o nel modello Redditi 2021, quadro RP. Sono agevolate anche le spese 2021. Ciò è possibile grazie all’intervento della Legge di bilancio 2021 che ha appunto prorogato la validità del bonus.

Naturalmente se anziché detrarre la spesa decido di cedere la detrazione o di richiedere lo sconto in fattura, in dichiarazione non dovrò indicare alcunché. La possibilità della cessione o dello sconto in fattura è stata ammessa dal D.L. 34/2020, decreto Rilancio.

Lo stesso decreto che ha introdotto il superbonus 110%.

La cessione può essere effettuata in favore di un soggetto terzo che non è per forza l’impresa che esegue i lavori. E’ possibile cedere la detrazione anche in favore di un’impresa che non ha nulla a che vedere con i lavori o verso banche e altri intermediari finanziari. La cessione può avvenire anche verso i propri familiari.

Ad ogni modo si sta creando un vero e proprio mercato delle varie detrazioni, superbonus 110%, ristrutturazione edilizia, bonus facciate ecc.

Chi accetta la cessione del credito lo utilizza per pagare tasse e contributi previdenziali in F24.

Requisiti degli edifici agevolati

La detrazione spetta a condizione che l’edificio sia collocato in precise zone del territorio comunale.

Infatti, la normativa di riferimento, Legge 160/2019, Legge di bilancio 2020, dispone al comma 219 che gli edifici devono essere situati:

in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

In particolare, in base all’articolo 2 del decreto citato, sono classificate «zone territoriali omogenee:

  1. le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi (zone A);
  2. le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 m3/m2» (zona B).

Di conseguenza, sono esclusi gli edifici che si trovano in zone diverse da quelle appena viste.

Ad esempio quelle rientranti nelle zone “D” ossia destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali.

Proprio sulle zone territoriali ammessa al bonus facciate si è espressa l’Agenzia delle entrate con la risposta n° 23 dell’8 gennaio 2021.

download   Interpello Ag. Entrate n. 23 dell’8 gennaio 2021
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Bonus facciate, zona A o B: nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

La risposta n° 23/E del 2021,  prende spunto da apposita istanza di interpello. Interpello di un contribuente che vuole ricorrere al bonus facciate per un immobile  situato in  parte in “zona di completamento B3” e per la restante superficie in zona “attività terziarie”. L’intero edificio, a parere dell’Istante, presenta le caratteristiche funzionali, tipologiche e d’uso di quelli presenti zona di completamento B3″.  Differendosi in tutto dagli immobili aventi le caratteristiche tipiche di quelli ad uso terziario.

Detto ciò, l’Agenzia ha ribadito che Il bonus facciate del 90% spetta a condizione che l’edificio per il quale si richiede la detrazione si trovi in zone “A” o “B” o in zone ad esse equiparabili sulla base della normativa regionale o comunale. L’equiparazione deve risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.

Da qui, il decreto che individua le varie zone “A”, “B” ecc, identificando “le dotazioni urbanistiche, i limiti di densità edilizia e le distanze tra edifici”, rappresenta un parametro di riferimento su tutto il territorio nazionale.

I comuni pur dovendo tenere conto dei sudditi limiti nazionali, possono non procedere con la suddivisione in zone e la conseguente denominazione fissata a livello nazionale. Fermo restando i parametri tecnici del decreto 1444/1968.

Di conseguenza, per ottenere il bonus facciate, gli edifici oggetto dei lavori devono trovarsi in zone che:

  • indipendentemente dalla loro denominazione,
  • siano riconducibili o comunque equipollenti alle zone territoriali “A” o “B” individuate dal citato decreto n. 1444 del 1968.

L’equipollenza deve risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate degli enti competenti.

In presenza di tale equipollenza è possibile ottenere il bonus facciate.

Locazioni brevi nella legge bilancio 2021: novità sulla tassazione degli affitti

Locazioni brevi nella legge bilancio 2021: novità sulla tassazione degli affitti
La disciplina fiscale sulle locazioni brevi è stata oggetto di rilevante modifica in legge di Bilancio 2021. Cosa cambia per il proprietario?
 

La legge di Bilancio 2021 introduce importanti novità in tema di locazioni brevi; come ogni anno la Manovra introduce novità importanti che interessano più di un settore socio-economico, l’ultima appena varata non fa eccezione. Infatti l’art. 1 comma 595 della legge n. 178 del 2020 ha disposto la modifica della disciplina delle locazioni brevi, dal lato fiscale.

Lo anticipiamo subito: la finalità di questa scelta di natura politica è da ricondurre alla necessità di tutelare i consumatori e la concorrenza.

Vediamo allora più nel dettaglio che cosa è recentemente cambiato con riferimento ai rapporti contrattuali tra proprietario di immobile ed inquilino.

Locazioni brevi cedolare secca: massimo 4 case affittate per periodo d’imposta

Lo abbiamo appena accennato: la novità è sicuramente significativa e riguarda in particolare i proprietari di diversi immobili; non colui che ha la mera disponibilità di una seconda casa e la vuole affittare a qualcuno per incassare qualcosa di più, oltre allo stipendio o alla pensione. Ma cosa cambia in concreto?

Ebbene, dal primo gennaio 2021, la disciplina fiscale delle locazioni brevi, che comporta una tassazione agevolata, è valevole esclusivamente se si tratta di locazione breve per non più di 4 appartamenti per periodo d’imposta, ovviamente riconducibili allo stesso proprietario.

Infatti in materia, il legislatore ha voluto inserire una presunzione legale assoluta – che dunque non ammette prova contraria – per la quale l’attività di locazione di unità abitative in numero al di sopra di 4, per uno stesso periodo d’imposta di riferimento, va inclusa tra quelle compiute in forma imprenditoriale ai sensi dell’art. 2082 Codice Civile. 

Riportiamo di seguito il testo della disposizione; ciò per completezza e per non rischiare di fraintendere in alcun modo quanto appena introdotto in tema di locazioni brevi dalla recente legge di Bilancio:

E’ imprenditore chi esercita professionalmente una attivita’ economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi“.

Non vi sono dubbi che la novità in questione interesserà non pochi proprietari di immobili, che si trovano ora di fronte ad una disciplina diversa e più rigida che in passato.

La novità dal punto di vista tecnico: la legge al posto del regolamento

Come detto sopra, il legislatore ha dunque caratterizzato l’esercizio dell’attività di locazione in forma imprenditoriale con la previsione di un requisito quantitativo, ovvero le 4 abitazioni nello stesso periodo d’imposta.

Dal punto di vista dell’evoluzione normativa, quanto previsto in Legge di Bilancio sulle locazioni brevi, di fatto, va oltre la previsione di cui all’articolo 4, comma 3-bis, decreto legge n. 50 del 2017. In esso era indicato che:

con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere definiti, ai fini del presente articolo, i criteri in base ai quali l’attività di locazione di cui al comma 1 del presente articolo si presume svolta in forma imprenditoriale, in coerenza con l’articolo 2082 del codice civile e con la disciplina sui redditi di impresa di cui al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 avuto anche riguardo al numero delle unità immobiliari locate e alla durata delle locazioni in un anno solare”.

Possiamo dunque dedurre che, alla luce della non-emanazione del regolamento di cui all’articolo appena citato, il legislatore ha optato per una soluzione diversa; ossia differente da quella prospettata in un primo tempo. Ricapitolando, in tema di locazioni brevi, nella legge di Bilancio 2021:

  • il legislatore ha inteso stabilire il numero massimo di abitazioni locate, superato il quale l’attività di locazione è da intendersi di natura imprenditoriale;
  • contestualmente ha abrogato l’art. 4 comma 3-bis, decreto legge n. 50 del 2017.

Arginati i rischi di contenzioso

Ma perchè proprio una legge e non un provvedimento differente? Ebbene, la motivazione è da rintracciarsi, con tutta probabilità nella volontà di definire i criteri entro cui si può parlare di locazioni brevi, attraverso un atto – la legge appunto – che permette di superare le possibili criticità. Ciò specialmente in ipotesi di contestazioni in tribunale – che sarebbero sorte se fosse stato usato un regolamento – come in un primo tempo previsto.

Tecnicamente infatti, sarebbe stato possibile contestare la violazione del principio di riserva di legge ex art. 23 Cost. In base ad esso “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”.

Locazioni brevi nella legge bilancio 2021: cosa cambia di fatto per il proprietario?

Dopo queste opportune considerazioni di ambito tecnico, vediamo cosa cambia per colui che è proprietario; ossia colui che si avvale di più locazioni brevi per incassare il canone. Ebbene, la tassazione agevolata per gli affitti o locazioni brevi nel corso dell’anno, pari alla cedolare secca del 21% vale solo per chi affitta non più di 4 appartamenti per periodo d’imposta, come suddetto.

Ne consegue che per chi affitta da 5 a più appartamenti, pur per breve periodo, scatta la presunzione di attività d’impresa. Perciò scatta l’obbligo di aprire la partita IVA. E’ chiaro che detta nuova disciplina sulle locazioni brevi avrà impatto soprattutto con riferimento agli affitti turistici.

Cedolare secca affitti brevi 2021

In altre parole, l’applicazione della cedolare secca del 21% viene limitata in modo chiaro; chi utilizza le locazioni brevi in numero superiore a 4, dovrà sostenere i maggiori costi della tassazione ordinaria Irpef.

Concludendo, quanto finora segnalato è indubbiamente rilevante, se pensiamo che soltanto qualche settimana fa l’Agenzia delle Entrate aveva ragionato ben diversamente. Infatti l’amministrazione finanziaria aveva precisato che il numero di appartamenti affittati non rileverebbe ai fini dell’esatto inquadramento fiscale. Il legislatore, come visto sopra, ha optato per una tesi ben diversa.

Inoltre, va rimarcato che le novità sulle locazioni brevi varranno anche con riferimento ai contratti stipulati attraverso intermediari o portali online, oggi molto in voga.