Archivi giornalieri: 20 gennaio 2021

Domanda di disoccupazione 2021: come fare e documenti necessari

Domanda di disoccupazione 2021: come fare e documenti necessari

Domanda di disoccupazione: come si fa? Ecco la nostra guida completa con le istruzioni passo passo e i documenti necessari da allegare.
 

Come fare domanda di disoccupazione? Ecco le istruzioni dettagliate alla domanda di NASpI sul sito, oppure tramite patronato o numero verde INPS, i requisiti da rispettare e i documenti necessari fra cui la DID e il Patto di servizio Personalizzato. Ultima novità riguarda l’abolizione del modello SR163 che non va più allegato alla domanda di assegno di disoccupazione.

Pubblichiamo questa guida per venire incontro alle esigenze di chi si trova a perdere involontariamente il lavoro, ossia nei casi in cui il lavoratore venga licenziato per riduzione di personale, per fine contratto o per qualsiasi altra motivazione. Allo stesso tempo questa guida vale anche per chi da le dimissioni per giusta causa.

Ma prima di vedere quali sono gli step per fare la domanda di sussidio di disoccupazione, vediamo in breve quali sono i requisiti per averne diritto.

Requisiti disoccupazione

Ricordiamo, come detto in premessa, che uno dei presupposti della disoccupazione NASpI è la perdita involontaria dell’occupazione; oltre a questo requisito inoltre il lavoratore deve rispettare:

  1. il requisito contributivo: il lavoratore deve poter far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione
  2. il requisito lavorativo: il lavoratore deve poter far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Detto ciò passiamo a vedere, una volta constatato di avere i requisiti necessari, come fare domanda di disoccupazione.

Domanda di disoccupazione: come fare

Verificate quindi le condizioni di cui sopra, per richiedere il sussidio di disoccupazione, si può optare per una di questa tre modalità:

  1. domanda di Naspi online direttamente dal sito www.inps.it se in possesso del PIN dispositivo INPS, oppure di SPID (o CNS o Carta d’identità elettronica);
  2. attraverso l’ausilio di un patronato;
  3. tramite Contact Center Multicanale INPS, chiamando da rete fissa il numero gratuito 803164 oppure da cellulare il numero 06164164 (sempre in possesso di PIN INPS).

Mentre la prima e la terza opzione sono completamente gratuite, nel caso di domanda tramite patronato questo non potrà richiedere alcun onorario in fase di invio della domanda, ma lo stesso ha la facoltà di trattenere una quota percentuale mensilmente su tutta la durata della disoccupazione.

Ecco perchè anche senza assistenza è molto meglio presentare la domanda autonomamente per risparmiare il più possibile. Nella seguente guida ci concentreremo quindi sulla domanda di NASpI online effettuata direttamente dal disoccupato.

Domanda di Naspi online

Nel caso in cui si decida di operare personalmente, l’unica via è quella di fare domanda di disoccupazione NASpI online.

Per prima cosa, se non già in possesso, è necessario richiedere il PIN INPS dispositivo. Dal 1° ottobre 2020 l’INPS non rilascia più il PIN, che viene sostituito progressivamente e definitivamente dallo SPID.

Ad oggi se si ha il PIN dispositivo oppure SPID si potrà operare direttamente sul sito. Si potrà comunque accedere all’area riservata e presentare la domanda autonomamente anche tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’identità elettronica.

Dove si trova il servizio

Essendo abilitati a procedere si deve eseguire il login nell’area dei Servizi online del sito INPS e seguire questo percorso:

  1. servizi per il cittadino;
  2. selezionare l’opzione “invio domande di prestazioni a sostegno del reddito”;
  3. cliccare sulla dicitura NASPI che comparirà sulla barra di sinistra, quindi nella sotto sezione “Indennità di NASPI” e compilare la domanda.

La domanda di disoccupazione NASpI online si compone di 6 sezioni e i dati da inserire sono ovviamente anagrafici e lavorativi. Viene caricata automaticamente la posizione contributiva del soggetto richiedente e nelle schermate successive bisogna indicare informazioni specifiche. Riferite ad esempio alla ricezione o meno del periodo di preavviso oppure a periodi di lavoro svolti all’estero.

Nella nuova schermata proposta è necessario dichiarare il possesso del requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro nei 12 mesi precedente. Contestualmente se si svolge attività lavorativa in forma autonoma dal quale derivi un reddito compatibile al mantenimento dello stato di disoccupazione (4.800 euro annui).

Gli ultimi passaggi riguardano la scelta di applicare le detrazioni familiari sull’importo derivante dall’assegno di NASPI e se si vogliono percepire gli assegni familiari.

Sussidio di disoccupazione e assegni familiari (ANF)

Non tutti sanno che anche durante la ricezione del sussidio di disoccupazione è possibile percepire gli assegni per il nucleo familiare (anche detti assegni familiari o ANF). In questo caso sarà direttamente l’INPS a erogarli insieme alla disoccupazione.

L’importante è compilare la domanda di ANF mentre si presenta la domanda di disoccupazione online. Anche se ci si dimentica di presentare la domanda di ANF contestualmente a quella di NASpI nulla andrà perduto, infatti si potrà aggiungere la richiesta anche in un secondo momento, e addirittura anche dopo che la NASpI è terminata e si avrà diritto agli arretrati (fino a 5 anni dopo il diritto).

Leggi anche: assegni familiari ANF su NASpI, ecco come funziona

NASpI e detrazioni da lavoro dipendente e per familiari a carico

Per ottenere una indennità di disoccupazione più alta altro aspetto da non dimenticare sono le detrazioni da lavoro dipendente e per familiari a carico. In fase di invio della domanda infatti la procedura chiederà se si ha diritto alle detrazioni fiscali; oltre alle detrazioni da lavoro dipendente si potranno ottenere:

  1. le detrazioni per figli a carico;
  2. detrazioni per moglie a carico.

Il modulo da compilare in questo caso si chiama modello MV10 e come nel caso degli ANF può essere presentato anche in fase successiva. Da notare inoltre che se non sono state richieste le detrazioni anche se spettanti, queste non vanno perse; infatti si potranno usare in fase di conguaglio nella dichiarazione dei redditi 730 dell’anno successivo.

Occhio comunque a questo aspetto: quando si termina un lavoro e in corso di anno si percepisce la NASpI è sempre obbligatorio l’anno successivo presentare la dichiarazione dei redditi, proprio perchè si sarà in presenza di due o più Certificazioni Uniche (ex CUD) e quindi i redditi e le detrazioni andranno necessariamente conguagliate.

NASPI e DID online

La domanda a questo punto è quasi compilata interamente, rimane solo la parte riguardante lo stato di disoccupazione: requisito fondamentale per poter accedere alla prestazione.

Nel caso in cui il disoccupato non si sia recato presso il centro per l’impiego per sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, questa può essere completata nella sezione 5/6 della domanda on-line di NASPI, velocizzando così i tempi.

Giunti all’ultima schermata, 6/6, non resta che impegnarsi a comunicare all’INPS una serie di dati richiesti che possano inficiare l’efficacia della domanda e dichiarare la veridicità dei dati inseriti, ricontrollare attentamente quanto inserito ed inviare.

Quali sono i documenti necessari

Vi è la possibilità di allegare documenti alla domanda di NASpI. Sebbene nelle istruzioni non venga riportato l’obbligo di alcun allegato, è consigliabile inviare l’Unilavchidendolo al datore di lavoro, evitando così eventuali ritardi dovuti a controlli legati alle motivazioni della richiesta di indennità di NASPI.

Avendo a questo punto terminato la compilazione della domanda, rimane un ultimo aspetto da analizzare: il pagamento del sussidio di disoccupazione.

Abolizione del modello SR163

Occhio al modello SR163. L’INPS ha chiarito che al fine di ricevere i pagamenti relativi alle prestazioni a sostegno del reddito, tra cui, come in questo caso la NASpI, non è più obbligatorio compilare e spedire il modulo SR163.

Il controllo sull’IBAN sarà effettuato autonomamente dall’INPS. Occhio però perchè il conto corrente deve essere obbligatoriamente intestato al richiedente dell’assegno di disoccupazione.

Leggi anche: soppressione del modello SR163

Quando si presenta la domanda di disoccupazione

È bene fare attenzione alle tempistiche nel caso di richiesta di assegno di disoccupazione NASPI.

Infatti la domanda deve essere presentata entro il termine di decadenza di 68 giorni che decorre:

  • data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro;
  • allorché nel corso dei sessantotto giorni si verifichi un evento di maternità, malattia o infortunio indennizzabile, il termine rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento e riprende a decorrere al termine dello stesso per la parte residua;
  • data di definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;
  • dalla data di fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
  • dal trentesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa.

Uniche eccezioni riguardano il periodo di emergenza da COVID-19. In questo periodo infatti i tempi per presentare la domanda sono variati: vi invitiamo a contattare un patronato o direttamente l’INPS per sapere le tempistiche attuali.

NASpI e Patto di servizio personalizzato

Entro 15 giorni dalla presentazione in via telematica della domanda di prestazione a sostegno del reddito, il disoccupato deve sottoscrivere presso il Centro per l’Impiego il “Patto di Servizio Personalizzato”.

Questa sorta di contratto serve quindi sia per ricevere il pagamento dell’indennità sia per far partecipare il disoccupato ad attività di politica attiva consistente in corsi di formazione e riqualificazione professionale al fine di ottenere un nuovo inserimento nel mondo del lavoro.

Infatti contiene la definizione del profilo personale di “occupabilità” del soggetto all’interno del mercato del lavoro, in secondo luogo individua un responsabile delle attività per la ricerca attiva di una posizione lavorativa nonché le tempistiche delle attività stesse.

Sanzioni disoccupati

Una volta sottoscritto il patto di servizio personalizzato il disoccupato deve rispettarne il contenuto e le tempistiche in quanto in caso contrario può incorrere in sanzioni.

Leggi anche: sanzioni disoccupati

Nello specifico le sanzioni si applicano nei casi di mancata:

  • presentazione alle convocazioni;
  • partecipazione alle iniziative promosse nel patto di servizio personalizzato;
  • partecipazione a corsi di formazione/riqualificazione.

Nei primi due casi, mancata partecipazione alle convocazioni e alle iniziative previste nel patto, la sanzione prevede la decurtazione di parte dell’indennità a seconda delle assenze.

Nel caso in cui il disoccupato sia convocato presso il Centro per l’impiego e senza una oggettiva giustificazione non si presenti, la sua indennità verrà decurtata di 1/4; se la situazione si replica una seconda volta allora si vedrà decurtato una intera mensilità, infine in caso di ulteriore recidiva decadrà dallo stato di disoccupazione perdendo così il diritto alla prestazione.

Infine nel terzo caso, invece, la sanzione è fin dalla prima assenza più pesante, prevedendo infatti la decurtazione di una intera mensilità e alla seconda assenza la decadenza dall’indennità e dallo stato di disoccupazione.

Quando arrivano i soldi della Naspi

Dopo aver presentato autonomamente la domanda di disoccupazione NASpI online dalla stessa area è anche possibile vedere quando arriva la NASpI. Non serve quindi rivolgersi all’INPS, anche se per ogni dubbio è bene consultare il contact center INPS numero verde ai numeri 803164 da fisso e 06164164 da mobile.

Su questo punto vi è stata di recente una ulteriore innovazione da parte dell’Istituto Previdenziale; infatti da metà settembre 2018 accedendo alla propria area riservata è possibile controllare:

  1. lo stato di lavorazione e di avanzamento della domanda di NASpI;
  2. il calendario dei pagamenti con importi e date di pagamento;
  3. la proiezione della NASpI con l’importo totale e tutte le prossime date e importi.

Leggi anche: Importo rata mensile NASpI: possibile la verifica online

Registratori di cassa telematici obbligatori dal 2021: come ottenere il Bonus

Registratori di cassa telematici obbligatori dal 2021: come ottenere il Bonus

Cos’è e come funziona il bonus registratori di cassa telematici 2021 per l’acquisto dei nuovi apparecchi obbligatori dal 1° gennaio.
 

Dal 1° gennaio 2021 i registratori di cassa telematici o digitali sono diventati obbligatori. Si tratta di strumenti che permettono di spedire, via web, all’Agenzia delle Entrate, i dati degli incassi giornalieri. Ciò sulla scorta della nuova procedura online dell’Amministrazione finanziaria, denominata: corrispettivi elettronici. La finalità, piuttosto evidente, è contribuire al contrasto dell’evasione fiscale.

Come appena accennato, dal primo gennaio gli esercizi commerciali debbono rispettare questo nuovo obbligo. In pratica, devono adoperarsi per adeguare i propri registratori di cassa ai nuovi parametri, o comunque debbono acquistarne uno nuovo e telematico. Il punto è che tale operazione rappresenta una ulteriore spesa per i commercianti e, in tempi di pandemia e restrizioni varie, ogni costo supplementare può essere un pesante onere per qualsiasi esercente.

Ecco allora che il Governo ha previsto il bonus registratori di cassa telematici per il 2021. Vediamo più nel dettaglio.

Bonus registratori di cassa telematici 2021: di che si tratta

Come dice la parola stessa, questa novità introdotta dall’attuale Esecutivo consiste in un’agevolazione o contributo che permette agli esercenti nell’ambito del commercio di scaricare una porzione del costo dell’adeguamento del dispositivo già presente; o dell’acquisto del nuovo dispositivo, direttamente al momento della prima liquidazione periodica IVA, successiva al mese nell’ambito del quale si è registrata la fattura di acquisto.

A scanso di possibili equivoci, va rimarcato che il bonus registratori di cassa telematici – dal punto di vista tecnico – è un credito d’imposta corrispondente al 50% della spesa compiuta, entro un tetto massimo.

Oggigiorno, gli esercenti attività commerciali non sono più tenuti ad emettere il tradizionale scontrino cartaceo, al momento della compravendita, bensì debbono rilasciare quello elettronico. Lo scopo è intuibile: da un lato digitalizzare in modo progressivo le operazioni commerciali; dall’altro contrastare la sempre diffusa evasione fiscale.

E’ chiaro che il negoziante, per emettere uno scontrino elettronico, ha bisogno di un registratore di cassa digitale o telematico. Come sopra accennato, per questa via il commerciante può inviare via web le informazioni utili all’Agenzia delle Entrate, in merito alle transazioni commerciali compiute. Al posto del registratore in oggetto, l’interessato può altresì fare affidamento all’iter telematico gratuito, previsto dall’Agenzia delle Entrate.

Chi sono i destinatari di questo bonus fiscale?

A questo punto, facciamo luce su chi sono i soggetti che sono tenuti ad emettere lo scontrino elettronico e quindi, di fatto, destinatari del bonus registratori di cassa telematici 2021.

Esso si applica a tutti i commercianti, vale a dire anche a quelli che hanno la p. Iva in regime forfettario. Come suddetto, questi debbono però o comprarne uno nuovo e telematico; oppure adeguare quello che hanno. La scelta dipende da loro, è discrezionale, ma comunque va fatta per poter incassare il credito d’imposta.

Sempre nell’ottica della digitalizzazione dei pagamenti e della lotta all’evasione fiscale, non deve stupire che l’acquisto o l’adeguamento del registratore di cassa, deve avvenire con spese effettuate tramite mezzi tracciabili, quali carte o bancomat. Sono esclusi dunque i contanti che, se usati, non faranno scattare il diritto al bonus registratori di cassa telematici 2021.

Qual è la misura del credito d’imposta?

Lo ribadiamo per chiarezza: l’intento del Governo, nel prevedere detto bonus fiscale, è quello di non gravare eccessivamente sulle finanze dei commercianti che devono effettuare la spesa per il registratore. Ben sappiamo, peraltro, quanto in questo periodo sia delicata la situazione economica per molti esercenti.

Alle condizioni viste poco sopra, dunque, il bonus registratori di cassa telematici 2021 viene accordato come credito d’imposta pari al 50% del costo sopportato, entro il tetto massimo pari a 250 euro se si tratta di acquisto di un dispositivo nuovo. Per fare un esempio pratico, se un negoziante spende 100 euro per sostituire il registratore di cassa, avrà diritto ad un beneficio fiscale pari a 50 euro.

Tuttavia, per poter sfruttare al massimo l’importo del credito d’imposta, il registratore dovrà costare almeno 500 euro. Per questa via, infatti, scatta la copertura massima di 250 euro. E’ chiaro però che si tratta di scelte discrezionali dell’interessato.

Differente il tetto massimo di spesa, in ipotesi di aggiornamento del registratore di cassa già presente in negozio; per renderlo utilizzabile ai fini della trasmissione dati al Fisco. Infatti, verso la spesa per l’adeguamento potrà essere adoperato un bonus registratori di cassa telematici sempre pari al 50%, ma con un tetto massimo del bonus, pari al 50 euro. E’ chiaro allora che comprarlo nuovo appare la scelta più conveniente.

Come ricevere in concreto il bonus?

Abbiamo visto finora come è articolato, sulla carta, il bonus registratori di cassa telematici. Ma come funziona in concreto? Ovvero, quali passi compiere per ottenere detto credito d’imposta? Ebbene, ricapitoliamo gli step da seguire per non perderlo:

  • effettuare il pagamento con mezzo tracciabile e non con banconote e monete;
  • custodire il documento che attesta il pagamento;

Di seguito, l’interessato potrà usufruire della copertura del 50% del costo alla prima liquidazione periodica Iva, successiva al mese nel quale è stata registrata la fattura di acquisto di riferimento. Attenzione al codice tributo sul modello F24: è ‘6899’.

In sede di dichiarazione dei redditi, il commerciante non deve poi dimenticare di inserire l’importo del credito d’imposta percepito, ossia il bonus registratori di cassa telematici.

Concludendo, ricordiamo ancora che con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, c’è ancora tempo fino al primo aprile 2021 per adeguare i registratori di cassa al nuovo tracciato telematico per la spedizione dei dati dei corrispettivi giornalieri. Si tratta di una proroga – cui si collega il bonus fiscale in oggetto – rispetto all’originaria  scadenza di fine dicembre 2020.

Visite Fiscali 2021: orari dipendenti privati e pubblici, fasce reperibilità

Visite Fiscali 2021: orari dipendenti privati e pubblici, fasce reperibilità

Visite Fiscali 2021: orari per dipendenti privati e pubblici. Regole, fasce di reperibilità , assenze alla visita di controllo ed esonero.
 

Visite Fiscali 2021: guida completa alla disciplina delle visite mediche di controllo per dipendenti pubblici e privati, con orari delle visite, fasce orarie di reperibilità, sanzioni per assenza alla visita di controllo, casi di esenzione e normativa di riferimento.

Sono ricominciate a tutti gli effetti dal mese di ottobre dell’anno scorso le visite fiscali da parte dell’INPS, che erano di fatto sospese a causa del coronavirus.

Ma andiamo con ordine e vediamo cos’è e come funziona il polo unico per poi passare a vedere orari e fasce di reperibilità.

Visite fiscali 2021

Dal 2017 è in funzione il Polo unico INPS per le visite fiscali e quindi le competenze relative alle visite mediche di controllo, ovvero ai controlli sulle assenze per malattia, passano dalle ASL all’INPS omologando il sistema pubblico a quello privato.

Restano invariate invece le fasce di reperibilità dei dipendenti pubblici; anche se in futuro potrebbero essere parificate a quelle dei dipendenti privati.

Orari reperibilità visite fiscali

In caso di malattia i lavoratori dipendenti sono soggetti a controlli da parte del medico dell’Inps.

Questi controlli, detti visite fiscali, si rendono necessari per verificare l’effettivo stato di malattia del lavoratore e per permettere pertanto di far rispettare le regole sulla malattia del lavoratore.

Orari Visite fiscali: dipendenti privati

Le fasce orarie di orarie di reperibilità per i dipendenti del settore privato vanno:

  • mattina: dalle ore 10.00 alle ore 12.00;
  • pomeriggio: dalle ore 17.00 alle ore 19.00.

I lavoratori dovranno trovarsi presso l’indirizzo di domicilio indicato nel certificato medico di malattia in queste fasce orarie per non risultare assenti alle visite fiscali.

Orari Visita fiscale: dipendenti pubblici

Il controllo malattia per gli statali è quindi ora a carico dell’INPS, anzichè delle ASL come avveniva in passato. Secondo le nuove regole queste le visite fiscali potranno essere svolte sistematicamente e anche in modo ripetitivo; anche nel corso della stessa malattia o della stessa giornata e anche in prossimità di giorni festivi o di riposo settimanale. Le fasce di reperibilità dei dipendenti pubblici vanno:

  • mattina: dalle 9.00 alle 13.00;
  • pomeriggio: dalle 15.00 alle 18.00.

La normativa comunque prevede alcune circostanze che danno diritto all’esonero dall’obbligo di reperibilità (Circolare INPS numero 95 del 7 giugno 2016).

Leggi anche: INPS: esenzione dalla reperibilità per malattia

Visite Fiscali INPS 2021: Forze Armate

Con il messaggio numero 2109 del 3 giugno l’INPS ha comunicato le nuove regole per i controlli anche per gli appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati dello Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Anche queste amministrazioni sono soggette al Polo Unico dell’INPS e seguiranno le stesse regole dei dipendenti pubblici. Rimangono per ora esclusi dall’obbligo del  certificato di malattia telematico.

Tabella orari mutua e fasce di reperibilità

Orari visite fiscali

Ecco un piccolo schema riassuntivo delle fasce orarie di reperibilità durante la malattia per i dipendenti pubblici e privati.

Come anticipato sopra i lavoratori in malattia dovranno trovarsi presso l’indirizzo di domicilio indicato nel certificato medico; in caso di assenza alla visita di controllo dell’INPS si potranno avere diverse sanzioni, come spiegheremo in seguito.

 

Orari visite fiscali: fasce di reperibilità
Settore privato
Settore pubblico (comprese forze armate)
Reperibilità 7 giorni su 7 compresi festivi Fasce orarie di reperibilità (7 gg su 7 compresi festivi)
Mattina Pomeriggio Mattina Pomeriggio
dalle 10.00 alle 12.00 dalle 17.00 alle 19.00 9.00 – 13.00; 15.00 – 18.00

Assenza alla visita fiscale

In caso di assenza alla visita fiscale INPS all’indirizzo stabilito nel certificato medico e negli orari inclusi nelle fasce di reperibilità sono previste sanzioni, pari al:

  • 100% dell’indennità di malattia percepibile per i primi 10 giorni di malattia in caso di 1^ assenza;
  • 50% del restante periodo per la 2^ assenza;
  • infine il 100% dell’intera indennità per irreperibilità alla 3^ visita.

Leggi anche: Assenza alla visita fiscale INPS: sanzioni economiche e disciplinari

Lettera giustificazione per assenza alla visita fiscale

In caso di assenza alla vista fiscale all’indirizzo indicato nel certificato medico, se non si tratta di una patologia esonerata come detto sopra, il lavoratore può comunque presentare, entro 15 giorni dalla sanzione notificata, una lettera di giustificazione per l’assenza alla visita fiscale.

Sia per i lavoratori dipendenti pubblici che privati le assenze possono essere giustificate in caso:

  • causa di forza maggiore;
  • situazioni che hanno reso necessaria l’immediata presenza del lavoratore altrove;
  • visite, prestazioni e accertamenti specialistici contemporanei alla visita fiscale.

In questi casi comunque il dipendente, può allontanarsi dall’indirizzo indicato nel  certificato medico, durante le fasce di reperibilità, ad esempio per effettuare una visita medica specialistica o per accertamenti specialistici o per altri motivi, sempre documentati.

Leggi anche: assenza giustificata alla visita fiscale

Assenza alla visita fiscale dipendente pubblico

Il dipendente pubblico può assentarsi in alcuni casi durante le fasce di reperibilità come detto sopra; ma è tenuto però a comunicare preventivamente l’assenza all’amministrazione pubblica presso la quale è impiegato che, a sua volta, comunicherà all’INPS.

La comunicazione da parte dell’amministrazione all’INPS può avvenire:

  • via email a medicolegale.nomesede@inps.it;
  • via fax indicato dalla struttura territoriale di riferimento;
  • tramite Contact center INPS.

Esonero vista fiscale

Cos’è e come funziona l’esonero dalla vista fiscale INPS e qual è la differenza con l’assenza giustificata negli orari di reperibilità.

Leggi anche: Esonero dalla visita fiscale: regole e differenza con l’assenza giustificata

Guida INPS su orari e regole Visita fiscale

Con il Messaggio n. 1399 l’INPS ha rilasciato anche un utile vademecum alla visita fiscale. Alleghiamo il messaggio INPS in oggetto per una completa lettura del documento di prassi.

download   Messaggio INPS numero 1399 del 29-03-2018
       » 183,8 KiB – 6.104 download

Polo unico visite fiscali INPS: a chi interessa

Ricordiamo come detto sopra che il nuovo polo unico delle visite di controllo della “mutua” avrà effetti solo per alcuni dipendenti pubblici, vale a dire:

  • tutte le amministrazioni dello Stato;
  • i dipendenti del settore pubblico non soggetti al regime previsto dal D.Lgs. n. 165/2001;
  • i dipendenti delle Autorità indipendenti, comprese la CONSOB e la Banca d’Italia, nonché il personale delle Università non statali legalmente riconosciute.

Restano invece esclusi:

  • i dipendenti degli Organi costituzionali, degli enti pubblici economici, degli enti morali, delle aziende speciali;
  • la Provincia autonoma di Trento e i relativi altri enti ad ordinamento provinciale.

Il personale delle Forze armate (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare), dei Corpi armati dello Stato (Guardia di Finanza e Carabinieri, Polizia dello Stato, Polizia Penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è da considerare assoggettato alla normativa sul Polo Unico della medicina fiscale. (messaggio INPS numero 2109 del 3 giugno 2019).

download   Messaggio INPS numero 2109 del 3 giugno 2019
       » 85,4 KiB – 1.683 download

Riforma Madia, norma Visite Fiscali Dipendenti Pubblici

Di seguito il testo della norma contenuta nella Riforma Madia sulle Visite Fiscali 2020 per i Dipendenti Pubblici.

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TARI e TEFA separati dal 2021: nuovi codici tributo ad hoc. Ecco i dettagli

TARI e TEFA separati dal 2021: nuovi codici tributo ad hoc. Ecco i dettagli

Dal 2021 i versamenti della TEFA in F24 sono separati da quelli della TARI, con propri codici tributo. Ecco i dettagli.
 

TARI e TEFA: con la risoluzione n° 5/e del 18 gennaio, l’Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo per il versamento del tributo sulla tutela ambientale che, a partire dal 2021, dovrà essere versato distintamente dalla TARI; finora infatti il versamento avveniva insieme alla tassa sui rifiuti.

Il tributo in parola è stato istituito con l’art. 19 del D.Lgs 504/1992. Sulle modalità di riscossione, la stessa legge disponeva che fosse riscossa insieme alla TARI. In F24, si utilizzavano gli stessi codici tributo, senza distinguere le due quote. La struttura di gestione nell’ambito dell’infrastruttura dei pagamenti in F24, provvedeva poi al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio “Al netto della commissione di cui al comma 5 dello stesso articolo 19 del D.Lgs 504/1992”.

Pertanto, al comune spettava una commissione, posta a carico della provincia impositrice, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse. Senza importi minimi e massimi. Per gli anni precedenti al 2020, è il comune che effettuava il riversamento della TEFA alle rispettive province o città metropolitane.

TARI e TEFA separati dal 2021

Con D.M. 1° luglio 2020 il Ministero dell’Economia e delle finanze dispone che dal 2021:

  • il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti,
  • secondo gli importi indicati dai comuni, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con apposita risoluzione dell’Agenzia delle entrate.

La Struttura di gestione provvede al riversamento codici tributo alla provincia o città metropolitana competente per territorio, in base al codice catastale del comune indicato nel modello F24.

Nuovo codice tributo Tefa 2021

In virtù delle novità appena citate era necessario istituire i codici tributo per il versamento della TEFA.

Da qui, per il versamento del TEFA tramite i modelli F24 e F24 “enti pubblici” (F24 EP) con la risoluzione n° 5/e del 18 gennaio, l’Agenzia ha istituito i seguenti codici tributo.

I codici tributi da utilizzare:

  • codice tributo “TEFA” denominato “TEFA – tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente”;
  • codice “TEFN” denominato “TEFA – tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente – interessi”;
  • “TEFZ” denominato “TEFA – tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente – sanzioni”.

Come compilare l’F24

In F24, i codici tributo sopra esposti vanno indicati nella sezione “Imu e altri tributi locali”, colonna importi a debito versati. Nello specifico vanno riportati i seguenti dati (fonte ris.5/2021):

  • nel campo “codice ente/codice comune” indicare il codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili;
  • barrare la casella “Ravv.” se il pagamento è effettuato a titolo di ravvedimento;
  • nel campo “Numero immobili” indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
  • “rateazione/mese rif” indicare il numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. Si precisa che, in caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”;
  • nel campo “Anno di riferimento” indicare l’anno d’imposta a cui si riferisce il pagamento, nel formato “AAAA”. Nel caso in cui sia barrata la casella “Ravv.” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.

Pagamento tramite modello F24 EP

Il pagamento può avvenire anche tramite L’F24 EP.

I codici tributo sono esposti nella sezione “TARES-TARI” (valore 5), in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, riportando i seguenti dati:

  • nel campo “codice”, il codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it;
  • “estremi identificativi”, nessun valore;
  • campo “riferimento A” (composto da sei caratteri), nei primi due caratteri, un valore a scelta tra “RA” (versamento a titolo di ravvedimento) e “00” (versamento ordinario); nei successivi quattro caratteri, l’anno di riferimento, nel formato “AAAA”;
  • campo “riferimento B” (composto da sei caratteri), nei primi due caratteri, il numero di rata in pagamento, nel formato “NN” e, nei successivi due caratteri, il numero di rate totali, nel formato “RR” (in caso di pagamento in un’unica soluzione indicare “0101”). Negli ultimi due caratteri indicare il numero degli immobili a cui si riferisce il versamento (da 01 a 99).

Dall’anno 2021, ” la struttura di gestione”,

effettua il riversamento delle somme riscosse a titolo di TARI (ovvero tariffa avente natura corrispettiva) e di TEFA, rispettivamente, al comune e alla corrispondente provincia o città metropolitana, secondo il codice tributo e il codice catastale indicati nel modello F24.

Il pagamento può avvenire anche tramite bollettino postale o con strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli Enti impositori(PagoPA).

Cos’è chi paga la TEFA

Il tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente è commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai comuni alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (ora TARI).

Sono tenuti al pagamento  gli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento della predetta tassa. Attenzione, il destinatario dei pagamenti non è il comune ma le province o le città metropolitane. Queste teoricamente dovrebbero svolgere una funzione di tutela dell’ambiente.

A decorrere dal 1° gennaio 2020, la TEFA è pari al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune (TARI). Salva diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana.

Tale deliberazione è comunicata:

  • solo per il 2020, all’Agenzia delle entrate e, per gli anni successivi,
  • ai comuni interessati.

Infine le comunicazioni  sono effettuate entro il 28 febbraio dell’anno di riferimento.

Santi Sebastiano e Fabiano

 

Santi Sebastiano e Fabiano


Nome: Santi Sebastiano e Fabiano
Titolo: Martiri
Ricorrenza: 20 gennaio
Tipologia: Memoria facoltativa

Gli antichi testi liturgici romani prevedevano che San Fabiano e San Sebastiano venivano venerati separatamente, più tardi vennero ricordati in un’unica celebrazione, ma il nuovo calendario, richiamandosi all’antico uso, prescrive due memorie facoltative separate, ciò dipende dal fatto che il corpo di Fabiano venne traslato nella basilica di San Sebastiano.

San Fabiano. Poco si legge nella storia di lui, ma è celebre per il modo con cui fu eletto a reggere la cattedra di S. Pietro. continua >>

San Sebastiano. Nacque a Narbona (Francia), ma fu educato a Milano, ricevendo una buona cultura. Egli apparteneva all’armata dell’imperatore, godeva uno dei primi posti ed era caro a tutti per le sue belle qualità; continua >>

PRATICA. Non lasciamoci mai allontanare dal ben per rispetto umano.

PREGHIERA. Riguarda, o Dio onnipotente, la nostra debolezza, e perché siamo aggravati dal peso delle nostre colpe, ci protegga la gloriosa intercessione de tuoi beati martiri Fabiano e Sebastiano.

MARTIROLOGIO ROMANO. ARoma il natale di san Fabiano, Papa e Martire, il quale, al tempo di Dècio, subì il martirio, e fu sepolto nel cimitero di Callisto. Così pure a Roma, alle Catacombe, san Sebastiano Martire, il quale, sotto l’Imperatore Diocleziano, avendo il comando della prima coorte, a motivo della fede cristiana fu fatto legare ad un palo in mezzo all’accampamento e saettare dai soldati, e finalmente percuotere con bastoni, finché non rese lo spirito.