Archivi giornalieri: 11 gennaio 2021

Isopensione 2021

Isopensione 2021: proroga e ultimi aggiornamenti dalla Legge di Bilancio

La Legge di Bilancio 2021 introduce la proroga, fino al 31 dicembre 2023, per poter andare in pensione con il meccanismo dell’isopensione
 

Isopensione fino al 31 dicembre 2023: è questa una delle novità più importanti previste dalla Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020) all’art. 1, co. 345 in tema di previdenza. Mediante tale strumento è possibile accedere al pensionamento anticipato qualora si raggiungano i requisiti minimi nei 7 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro. In altre parole è possibile pensionarsi con un anticipo di 7 anni. Si ricorda, al riguardo, che tale meccanismo è stato previsto, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, dalla cd. “Riforma Fornero”.

Quindi, la Legge di Bilancio 2021 proroga la misura di ulteriori tre anni consentendo ai lavoratori di imprese, con almeno 15 dipendenti, di poter accordarsi per l’isopensione e ritirarsi in anticipo, a 7 anni dalla pensione.

Ma come funzione del dettaglio? Chi può accedervi? È necessario fare apposita domanda? Chi paga la pensione? E ancora, a quanto ammonta il trattamento previdenziale?

Ecco tutto quello che c’è da sapere in materia di isopensione alla luce della Manovra 2021.

Isopensione: cos’è?

L’isopensione è un meccanismo di pensionamento anticipato per i lavoratori che sono prossimi al pensionamento. In pratica, entrambe le parti – lavoratore e datore di lavoro – possono di comune accorso decidere di chiudere il rapporto di lavoro anzitempo, in modo tale che il lavoratore possa godere di un importo “ponte” fino alla data di effettivo pensionamento.

Per accedere all’ispoensione è necessario soddisfare determinati requisiti soggettivi, tra cui l’organico minimo aziendale, il quale non deve essere pari o inferiore a 15 unità.

Tra l’altro, per il buon andamento dell’intesa occorre un cd. “accordo di esodo” trilaterale tra:

  • INPS;
  • azienda;
  • sindacati.

Isopensione 2021-2023: come funziona

Una volta compreso che l’isopensione non è altro che un meccanismo che permette al lavoratore di uscire anzitempo dal lavoro e collocarsi a riposo, pare opportuno osservare più da vicino come funziona.

Innanzitutto, si specifica l’arco temporale di anticipo del pensionamento. Inizialmente, la Riforma Fornero (L. n. 92/2012) prevedeva che il lavoratore potesse anticipare al massimo 4 anni. Quindi, era necessario che il lavoratore avesse almeno 63 anni per accedere alla pensione di vecchiaia (attualmente raggiungibile a 67 anni).

Successivamente, la Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017), estendo la misura fino al 31 dicembre 2020, aveva anche ampliato la misura fino a 7 anni di anticipo.

Ora, la Legge di Bilancio 2021 ha mantenuto l’anticipo di 7 anni, allargando la misura, in via sperimentale, fino al 2023

Ciò detto, per tutti i lavoratori che accedono all’isopensione è direttamente il datore di lavoro a versare la pensione al posto dell’INPS. Ma non solo, l’azienda dovrà anche farsi carico dei contributi figurativi. In questo modo i lavoratori non subiscono alcuna penalizzazione dal punto di vista previdenziale, garantendo continuità contributiva.

Isopensione 2021-2023: accordi di esodo

Come detto, per accedere all’isopensione c’è bisogno di un accordo di esodo tra: azienda, INPS e sindacati. In caso di accordo raggiunto, il lavoratore che ha fatto richiesta di ispensione viene informato circa la possibilità di aderire a tale istituto.

Il passaggio successivo consiste nella validazione dell’atto da parte dell’INPS, dopo avere verificato tutti i requisiti pensionistici dei lavoratori che intendo anticipare la pensione. L’Istituto Previdenziale, inoltre, deve:

  • calcolare la base di computo dell’organico aziendale che – come detto – deve essere mediamente superiore a 15 dipendenti;
  • emettere un provvedimento nel quale sono descritte le informazioni relative al costo complessivo del programma di esodo annuale che l’azienda deve sopportare.

A questo punto, il datore di lavoro viene informato circa i costi da sopportate. La comunicazione avviene via PEC.

L’assegno di esodo viene messo in pagamento a partire del mese successivo alla risoluzione del rapporto.

Isopensione 2021-2023: a quanto ammonta l’assegno

Infine, si rammenta a quanto ammonta l’assegno di esodo. A tal proposito, la norma dispone che esso è pari al trattamento pensionistico che spetterebbe al lavoratore al momento di accesso alla prestazione medesima.

Chiaramente, la pensione erogata con l’isopensione contiene alcune differenze rispetto alla normale pensione erogata dall’INPS, che si riepilogano di eseguito:

  • non esiste la perequazione automatica;
  • non esistono gli ANF;
  • non possono essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri.

Sconfinamento bancario 2021

Sconfinamento bancario 2021: regole più rigide e nuovi rischi per i clienti-debitori

Lo sconfinamento bancario segue nuove regole in vigore dal primo gennaio 2021, con aumento dei rischi per i clienti in debito con la banca.
 

Forse non tutti sanno che da inizio anno è entrata ufficialmente in vigore una nuova disciplina dello sconfinamento bancario e del default bancario, secondo le indicazioni di cui al regolamento UE sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento. Si fa riferimento, in particolare, all’art. 178 del Reg. UE n. 575 del 2013.

Il punto è interessante giacchè, se da un lato le novità in oggetto non cambiano sostanzialmente l’iter delle segnalazioni alla Centrale Rischi nell’ambito del processo di valutazione del merito creditizio dei clienti dell’istituto – in quanto come già in precedenza gli intermediari abilitati possono segnalare il cliente debitore esclusivamente se credono abbia una duratura difficoltà nel tempo a restituire quanto dovuto – dall’altro lato, le recenti norme influiscono sui requisiti patrimoniali minimi obbligatori per le banche e gli intermediari finanziari.

Facciamo dunque chiarezza e vediamo cosa è cambiato dal primo gennaio 2021 in tema di sconfinamento bancario.

Sconfinamento bancario: di che si tratta?

In effetti questa espressione potrebbe risultare di ardua interpretazione ai più, ma spiegare che cos’è lo sconfinamento bancario non è operazione così complicata. In buona sostanza, si intende un’azione comunissima tra i correntisti, ovvero i clienti delle banche.

Lo sconfinamento bancario infatti attiene ad una o più linee di fido ed è rappresentato da quella possibilità che l’istituto di credito dà al proprio cliente di spendere una somma superiore al reale ammontare dei risparmi posseduti. In altre parole, è quel che in gergo si chiama lo ‘scoperto di conto‘, ossia il denaro che la banca concede, tanto da poter così mettere in atto alcuni pagamenti, ma con il conto in rosso. 

Casi tipici di sconfinamento bancario sono quelli in cui il cliente è in una fase di temporanea difficoltà finanziaria. Ecco allora che detta misura opera come una sorta di salvagente per chi, ad esempio, sta aspettando che un committente finalmente lo paghi per la prestazione svolta; o per chi sta attendendo nuovi ordini di produzione. Ancora, lo sconfinamento bancario riguarda non di rado le aziende che, in un periodo di magra, con incassi che non arrivano e costi da sostenere, magari in concomitanza pausa estiva, si trovano con conti correnti aziendali in sofferenza.

Se l’esigenza di liquidità permane per un tempo limitato, sebbene l’interessato abbia dovuto sconfinare, non sussiste alcun problema; a patto appunto che il cliente rientri dal debito. Nel caso il conto in rosso permanga nel tempo, invece, la banca potrebbe rivelarsi ben presto insofferente verso il correntista. Ecco perchè si è ritenuto di intervenire con una nuova disciplina sullo sconfinamento bancario, con nuovi criteri più rigidi.

Leggi anche: Libretto Postale Smart: cos’è, come funziona e quali sono le caratteristiche

I criteri della nuova disciplina: quali sono?

Come appena accennato, il nuovo Regolamento UE sullo sconfinamento dei debiti bancari prevede soglie di rilevanza più stringenti. Infatti i debiti sono considerati deteriorati (default), se sussiste almeno una delle condizioni che seguono:

  • l’istituto di credito ritiene improbabile che il debitore adempia alla sua obbligazione, senza specifiche azioni come l’escussione delle garanzie (detto criterio era comunque già operativo);
  • il debitore è in arretrato da più di 90 giorni – per le PA 180 giorni –  nel pagamento di una obbligazione che abbia rilievo finanziario. Quest’ultimo sussiste se è in gioco un debito scaduto che oltrepassi 100 euro per le esposizioni al dettaglio; 500 euro per le esposizioni diverse (soglia assoluta); oppure l’1% dell’esposizione complessiva nei confronti di una controparte (soglia relativa).

In buona sostanza, con la nuova normativa sullo sconfinamento bancario, aumentano significativamente i rischi, per il cliente-debitore, di essere classificato in stato di default.

Parafrasando quanto appena riportato, occorre pertanto che lo sconfinamento bancario oltrepassi la cosiddetta soglia di rilevanza, ovvero che superi sia quella assoluta (100 o 500 euro), sia quella relativa (1% dell’esposizione) e che lo sconfinamento si protragga oltre il periodo consentito – come detto, 90  0 180 giorni consecutivi.

Stop alle compensazioni

In questa linea di maggior rigore, si inserisce anche l’addio alle compensazioni. Infatti, con le nuove regole in vigore dal primo gennaio, non è più possibile compensare gli importi scaduti con linee di credito aperte e non utilizzate. E’ doveroso dunque che il debitore si attivi, servendosi del margine disponibile per fronteggiare finalmente il pagamento ormai scaduto.

In altre parole, oltre all’irrigidimento delle soglie, le nuove regole europee non consentono spazi di manovra alle banche. Le precedenti regole permettevano invece agli istituti di credito di concedere ai clienti compensazioni tra distinte linee di credito.

Il rischio di diventare subito morosi è concreto

Alla luce della nuova normativa sullo sconfinamento bancario, il cliente che ha il conto corrente ‘scoperto’ e non riesce a sanare il debito tempestivamente, si troverà di fronte al rischio concreto di risultare rapidamente “moroso” verso vari soggetti, come l’Inps o le finanziarie.

E non soltanto: infatti, le nuove regole dispongono che per un mancato pagamento al di sopra dei 100 euro, protratto per 3 mesi, il cliente sia classificato come cattivo pagatore; conseguenza è la segnalazione alla Centrale Rischi. 

Con il nuovo sconfinamento bancario gli addebiti automatici non saranno più permessi, in caso di conti in rosso e insufficienza di liquidità.

Concludendo, il pericolo per non pochi clienti-debitori è anche quello di trovarsi innanzi al brusco stop dei pagamenti di utenze; rate di finanziamenti; contributi previdenziali; stipendi. Nuove regole che certamente non sono d’aiuto a chi già si trova in una delicata situazione finanziaria, ma che ciò nonostante sono in vigore da inizio anno.

Circolari ex Inpdad

Risultati per gestione dipendenti pubblici ex inpdap

Visualizzazione Griglia Lista
Circolari 12/12/2002

Circolare numero 178 del 12-12-2002

… quot;NUMERO DIPENDENTI “, ” … trasmissione circolare…
Circolari 16/01/2002

Circolare numero 17 del 16-1-2002

… modalità di gestione delle operazioni preordinate … inabilità…
Circolari 22/08/1996

Circolare numero 171 del 22-8-1996

… di iscrizione ai dipendenti interessati, assunti … integrativi degli…
Circolari 09/04/1998

Circolare numero 80 del 9-4-1998

… di reinserimento ex art.20, della … di reinserimento ex
Circolari 20/01/2000

Circolare numero 12 del 20-1-2000

… finanziamento della gestione relativa alle … trasmissione circolare…

Quota 102

Pensione con Quota 102 senza penalizzazione e anticipata senza scatti

La nuova riforma pensione sempre più orientata verso una Quota 102 per superare lo scalone dei cinque anni che lascia la Quota 100. L’economista Alberto Brambilla esprime il suo parere sulla riforma pensione e precisa che è necessario eliminare l’indicizzazione sulla pensione anticipata. Ipotizza una maggiore flessibilità con una misura come la Quota 102 con 64 anni di età e 37/38 anni di contributi. Inoltre, precisa che la Quota 102 non deve contenere meccanismi di penalizzazioni. Ecco una breve sintesi della possibile riforma pensione con Quota 102 senza penalizzazione e anticipata senza scatti.

 Riforma con Quota 102 e senza penalizzazione

La nuova ipotesi di riforma pensioni prevede una Quota 102 con 64 anni di età e un’anzianità contributiva di 37/38 anni. Inoltre, deve essere abolita l’adeguamento all’aspettativa di vita per la pensione anticipata introdotta dalla Riforma Fornero.

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Bisogna ricordare che la riforma Fornero ha dato vita agli “esodati” e per sanare questa situazione, nella Legge di Bilancio 2021, è stata emanata la nona salvaguardia, ma sembra che non sarà l’ultima.

La proposta della Quota 102 è senza penalizzazione, questo significa che non è calcolata interamente con il sistema contributivo che in alcuni casi può risultare molto sfavorevole.

Inoltre, bisogna agevolare al pensionamento i lavoratori svantaggiati con maggiori tutele attraverso il fondo esuberi.

Pensione con Quota 102 senza penalizzazione e anticipata senza scatti

Tanti dubbi sulla Quota 41 per tutti e la pensione anticipata Quota 102; entrambe le misure sono di difficile realizzazione. Anche se al momento entrambe le proposte sono sul tavolo tecnico.

Sicuramente il prossimo anno, sarà un anno di svolta per il nostro sistema previdenziale. Ed ecco perché quest’anno resta tutto invariato. Infatti, nella Legge di Bilancio 2021 sono state prorogate l’Ape Sociale e la pensione Opzione donna.

La prossima riforma si presenterà articolata e dovrà sistemare tutte le norme in atto con una serie di paletti che renderanno l’accesso difficile. Una giungla di misure che creerà solo confusione.

PARLAMENTO ITALIANO

Leggi per area tematica

Affari Costituzionali

Risultati 1 – 10 di 133 totali
Legge Costituzionale n. 1 del 19 Ottobre 2020

Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari

Pubblicazione:

G.U. n. 261 del 21 Ottobre 2020

Iter e lavori preparatori
07 febbraio 2019:
approvato in testo unificato
09 maggio 2019:
approvato
11 luglio 2019:
approvato
08 ottobre 2019:
approvato definitivamente. Legge
Legge 07 Agosto 2020 n. 98

Conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 2020, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario

Pubblicazione:

G.U. n. 198 del 08 Agosto 2020

Testo coordinato:

G.U. n. 198 del 08 Agosto 2020

Iter e lavori preparatori
04 agosto 2020:
approvato
06 agosto 2020:
approvato definitivamente. Legge
Legge 29 Luglio 2020 n. 107

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni in materia di diritto del minore ad una famiglia

Pubblicazione:

G.U. n. 214 del 28 Agosto 2020

Iter e lavori preparatori
01 agosto 2019:
approvato
21 luglio 2020:
approvato definitivamente. Legge
Legge 19 Giugno 2020 n. 59

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020

Pubblicazione:

G.U. n. 154 del 19 Giugno 2020

Testo coordinato:

G.U. n. 154 del 19 Giugno 2020

Iter e lavori preparatori
15 giugno 2020:
approvato
19 giugno 2020:
approvato definitivamente. Legge
Legge 18 Novembre 2019 n. 133

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

Pubblicazione:

G.U. n. 272 del 20 Novembre 2019

Testo coordinato:

G.U. n. 272 del 20 Novembre 2019

Iter e lavori preparatori
24 ottobre 2019:
approvato
07 novembre 2019:
approvato con modificazioni
13 novembre 2019:
approvato definitivamente. Legge
Legge 04 Ottobre 2019 n. 107

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64

Pubblicazione:

G.U. n. 234 del 05 Ottobre 2019

Testo coordinato:

G.U. n. 234 del 05 Ottobre 2019

Iter e lavori preparatori
24 settembre 2019:
approvato
02 ottobre 2019:
approvato definitivamente. Legge
Legge 27 Maggio 2019 n. 51

Disposizioni per assicurare l’applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari

Pubblicazione:

G.U. n. 135 del 11 Giugno 2019

Iter e lavori preparatori
19 febbraio 2019:
approvato
13 maggio 2019:
approvato definitivamente. Legge
Legge 26 Marzo 2019 n. 28

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario

Pubblicazione:

G.U. n. 77 del 01 Aprile 2019

Iter e lavori preparatori
07 novembre 2018:
approvato
26 febbraio 2019:
approvato definitivamente. Legge
Legge 08 Marzo 2019 n. 21

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità “Il Forteto”

Pubblicazione:

G.U. n. 71 del 25 Marzo 2019

Iter e lavori preparatori
11 settembre 2018:
approvato
27 febbraio 2019:
approvato definitivamente. Legge
Legge 09 Gennaio 2019 n. 3

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici

Pubblicazione:

G.U. n. 13 del 16 Gennaio 2019

Iter e lavori preparatori
22 novembre 2018:
approvato
13 dicembre 2018:
approvato con modificazioni
18 dicembre 2018:
approvato definitivamente. Legge