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Come si calcola la quota 100 per i dipendenti statali?

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Come si calcola la quota 100 per i dipendenti statali?

9 Gennaio 2021
 

Come si calcola la quota 100 per i dipendenti statali?

 
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Sono un dipendente dello Stato. Potrei andare in pensione con quota 100 in luglio 2021 con giusti 62 anni e 38 di contributi, però, ho capito che potrei usufruire della quota 100 anche negli anni futuri per la cristallizzazione del diritto. A questo punto, come verrebbe calcolata la mia pensione? Subirei meno penalizzazioni?

 

Come disposto dall’ articolo 14 DL 4/2019 e confermato dall’Inps (circ. 11/2019), il diritto alla quota 100 viene cristallizzato, una volta raggiunti i requisiti, purché questi risultino perfezionati entro il 31 dicembre 2021. A rilevare, per il diritto alla quota 100, risulta solo il perfezionamento dei requisiti e non la decorrenza della pensione. Pertanto, anche nell’ipotesi in cui, per effetto delle finestre, la pensione risulti liquidata nel 2022, sussiste sempre il diritto alla quota 100.

Qualora Lei decida di optare per la quota 100 negli anni a venire, il calcolo della pensione, stante l’attuale normativa, non cambia e si utilizza il metodo di calcolo:

 
  • retributivo, che si basa sui redditi più alti, o migliori (a seconda della gestione previdenziale di appartenenza); per i lavoratori iscritti presso Inps gestione dipendenti pubblici, cassa Stato (Ctps), il calcolo differisce notevolmente rispetto a quello applicato alla generalità degli iscritti presso il Fondo pensione lavoratori dipendenti dell’Inps Fpld ed è in parte differente anche rispetto al sistema applicato ai dipendenti degli enti locali;
  • contributivo, che si basa sui contributi accreditati e sull’età pensionabile;
  • misto, che comprende entrambi i sistemi.

Chi possiede almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 ha diritto al calcolo retributivo sino al 2011, poi al calcolo contributivo.

Chi possiede meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 ha diritto al calcolo retributivo sino al 1995, poi al calcolo contributivo: può però optare per il calcolo integralmente contributivo, avvalendosi dell’opzione contributiva; si tratta di una possibilità introdotta dalla legge Dini.

Chi non possiede contributi al 31 dicembre 1995 ha diritto al solo calcolo contributivo.

Nello specifico, per i dipendenti pubblici iscritti presso la Cassa Stato- Ctps, il sistema di calcolo della pensione si suddivide in tre quote, due retributive e una contributiva. Osserviamo le procedure di calcolo nel dettaglio.

 

Per calcolare la Quota A retributiva Ctps si fa riferimento al trattamento economico spettante alla cessazione dal servizio, considerato per 12 mensilità. Gli elementi da considerare sono quelli risultanti nell’ultima busta paga.

In particolare, ci si deve riferire ai seguenti elementi:

  • stipendio tabellare, scatti di anzianità (se previsti), maturato economico,
  • indennità integrativa speciale (o di contingenza) anche se conglobata nello stipendio.

In aggiunta, è considerato anche il valore corrispondente al 18% dello stipendio, degli scatti di anzianità e del maturato economico. Altri assegni o indennità non possono essere considerati se una disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile.

Si devono poi applicare alla base pensionabile delle aliquote di rendimento, che variano in base agli anni ed ai mesi di contribuzione posseduta.

Per calcolare la Quota B retributiva di pensione, la base pensionabile Ctps è costituita dalla media delle retribuzioni annue per 12 mensilità, percepite negli ultimi dieci anni precedenti la decorrenza della pensione (o sulle annualità sino alla pensione, per chi possiede meno di 15 anni di contributi al 31 dicembre 1992), e debitamente rivalutate.

 

Dal 1° gennaio 1996, la retribuzione imponibile è costituita da tutto ciò che il lavoratore riceve in dipendenza del rapporto di lavoro. Da tale data, sono considerati anche gli elementi “accessori” corrisposti. Per i dipendenti dello Stato, che nel calcolo hanno già conteggiato in più il valore virtuale del 18%, gli accessori sono considerati solo per l’eventuale quota superiore a tale valore.

Le retribuzioni, oggetto della media, sono attualizzate alla data della decorrenza della pensione, cioè sono incrementate in misura corrispondente alla variazione, tra l’anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione, dell’indice annuo dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’Istat. Ad esse, si applica altresì l’aumento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione.

In sostanza, le retribuzioni si rivalutano in base ai coefficienti validi per la quota B presso l’Assicurazione generale obbligatoria dell’Inps.

Alla base pensionabile si deve poi applicare il coefficiente di rendimento, che, per quanto concerne la quota B, è relativo agli anni posseduti dal 1° gennaio 1993 alla cessazione.

Per i dipendenti dello Stato, ogni anno di anzianità contributiva, o per meglio dire ogni mese, determina un aumento percentuale tale da raggiungere l’80% complessivo della retribuzione con 40 anni di servizio.

 

Con effetto dal 1° gennaio 1998, la legge (art. 59, comma 1 L.449/1997) stabilisce che alle anzianità contributive maturate dalla stessa data, anche per le forme di previdenza obbligatorie esclusive, sostitutive ed esonerative, si applicano le disposizioni in vigore nell’Assicurazione Generale Obbligatoria Inps (Ago), che riducono progressivamente le aliquote di rendimento sulle fasce di retribuzioni eccedenti il tetto pensionabile.

Per effetto di tale estensione, relativamente alle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 1998 e alle retribuzioni pensionabili eccedenti le fasce di reddito e, per ogni anno di servizio utile a pensione maturato dal 1° gennaio 1998 in poi, si applica l’integrale riduzione in vigore per l’Ago.

Per gli iscritti presso la gestione Inps dipendenti pubblici, il calcolo contributivo (introdotto dalla cd. Legge Dini, L. 335/1995) non si basa sulle retribuzioni percepite, come avviene per il sistema retributivo, ma sui contributi effettivamente versati nel corso dell’attività lavorativa, rivalutati e trasformati in rendita da un coefficiente che aumenta all’aumentare dell’età pensionabile.

Il sistema di calcolo contributivo si applica:

  • dal 2012 in poi, per chi possiede almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995;
  • dal 1996 in poi, per chi possiede almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995;
  • relativamente a tutte le annualità contribuite, per chi non possiede contribuzione anteriore al 1996, per chi opta per il ricalcolo interamente contributivo della pensione, per chi si pensiona con opzione Donna, utilizzando la totalizzazione (D.lgs. 42/2006) o il computo presso la gestione Separata (art.3 DM 282/1996).
 

Il calcolo contributivo in relazione alla totalità dei periodi contribuiti, quindi anche relativo ai contributi accreditati sino al 31 dicembre 1995, sussiste presso la gestione dipendenti pubblici solo in caso di pensione conseguita con opzione donna, opzione contributiva o nell’ipotesi di totalizzazione (in quest’ultima ipotesi, solo se non è stato raggiunto presso la gestione pubblica un autonomo diritto alla pensione).

Per ricavare l’assegno di pensione corrispondente alla quota successiva al 1996 (o al 2012 per gli assoggettati al calcolo retributivo sino al 31.12.2011) presso la gestione dipendenti pubblici, bisogna:

  • accantonare, per ogni anno, la contribuzione corrispondente all’applicazione dell’aliquota di computo specifica all’imponibile contributivo (il 33% per la generalità degli iscritti);
  • rivalutare i contributi accantonati ogni anno, in base alla media mobile quinquennale della crescita della ricchezza nazionale, ovvero all’incremento del Pil nominale, che comprende anche il tasso di inflazione che si registra anno per anno;
  • sommare i contributi rivalutati, ottenendo così il montante contributivo;
  • moltiplicare il montante contributivo per il coefficiente di trasformazione, una cifra espressa in percentuale che varia in base all’età, ottenendo così l’ammontare della quota di pensione.

Per quanto riguarda le penalizzazioni, in relazione alla quota 100 non si applicano: la pensione è calcolata sulla base dei sistemi di calcolo esposti, senza applicare tagli.

 

Si parla di tagli “di fatto”, in quanto anticipando il pensionamento risulta minore la contribuzione versata, in prospettiva, rispetto al trattamento spettante in caso di continuazione dell’attività lavorativa, sino alla maturazione dei requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia ordinaria.

In pratica, quale conseguenza del minor montante contributivo (cioè della somma dei contributi accantonati e rivalutati) risulta minore anche la quota contributiva della pensione.

Bisogna però considerare anche la quota retributiva della pensione: questa, basandosi, per i dipendenti dello Stato, sulle ultime retribuzioni, chiaramente può risultare più alta se la permanenza al lavoro determina un aumento delle voci di retribuzione. In pratica, il dipendente dello Stato che si pensiona con quota 100, anticipando il pensionamento ordinario:

  • versa, in prospettiva, meno contributi rispetto a quelli che sarebbero stati accreditati permanendo al lavoro;
  • non beneficia di eventuali futuri aumenti delle voci stipendiali, che influirebbero positivamente sulla quota retributiva di pensione.

Nel Suo caso, poiché Lei vorrebbe comunque ritardare l’accesso alla pensione quota 100, andrebbe a limitare notevolmente le conseguenze dell’anticipo, rendendo in pratica la Sua scelta equivalente rispetto alla scelta della pensione anticipata ordinaria.

 

Ricordi, però, che l’uscita con quota 100 comporta l’impossibilità di lavorare sino al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia ordinaria, attualmente pari a 67 anni.

Inoltre, qualora il sistema pensionistico crolli a causa dell’attuale crisi (come previsto dall’Ufficio Parlamentare di Bilancio nello studio 2/2020), non è esclusa l’applicazione di penalizzazioni ad oggi non previste ai nuovi pensionati: tuttavia, su questa eventualità non è al momento possibile fare alcuna previsione, posto che comunque, a parere della scrivente, l’applicazione di diversi sistemi di calcolo a chi ha acquisito il diritto alla pensione appare difficilmente percorribile, in quanto si tratta di diritti quesiti. La stessa legge Fornero di riforma delle pensioni (DL 201/2011) ha potuto disporre il calcolo della pensione solo a partire dal 2012 e non retroattivamente.

Pensione quota 100 entro fine 2021: come raggiungere i 38 anni di contributi

Pensione quota 100 entro fine 2021: come raggiungere i 38 anni di contributi

Come incrementare gli anni di contributi per raggiungere entro la fine del 2021 i 38 anni necessari per l’accesso alla quota 100?

 

opzione contributiva

E’ tassativo: per poter accedere alla quota 100 è necessario aver compiuto i 62 e aver raggiunto i 38 anni di contributi entro il 31 dicembre 2021. La quota 100, infatti, permette anche successivamente alla sua scadenza, la possibilità di pensionamento a tutti coloro che hanno raggiunto i requisiti di accesso entro il 31 dicembre 2021.

Ovviamente per chi entro tale data non riesce a soddisfare il requisito anagrafico c’è poco da fare. Per chi, invece, entro la fine dell’anno non raggiunge i 38 anni di contributi qualche movimento è possibile per riuscire a soddisfare il requisito richiesto.

 

Come raggiungere 38 anni di contributi entro la fine del 2021

Per chi compie prima della fine dell’anno i 62 anni diventa essenziale riuscire a raggiungere i 38 anni di contributi anche alla luce del fatto che dal 2022 dovrebbe essere introdotta una nuova misura che consenta flessibilità e che prenda il posto della quota 100 ma che quasi sicuramente prevederà penalizzazioni per chi sceglie la via dell’anticipo.

Molto meglio, quindi, per chi è vicino al requisito contributivo, cogliere al volo l’occasione di pensionamento con quota 100 e risparmiarsi, quindi, le penalizzazioni sulla pensione o la prospettiva di restare al lavoro per gli altri 5 anni necessari per centrare la pensione con al Legge Fornero.

Come incrementare i propri contributi per raggiungere i 38 anni entro la fine del 2021?

Innanzitutto per gli uomini che hanno svolto il servizio militare è bene sapere che per l’anno di leva, solo dietro specifica presentazione di domanda, viene riconosciuta contribuzione figurativa. E già così, quindi, si recupera un anno di contributi di cui, magari, non si era tenuto conto.

Per le donne, poi, è bene ricordare che è possibile chiedere gratuitamente il riscatto anche dei periodi di astensione obbligatoria per maternità (5 mesi per ogni figlio) al di fuori del contratto di lavoro: ci si può vedere, quindi, riconoscere contribuzione figurativa pari a 5 mesi per ogni figlio avuto e per il quale si è fruito della maternità al di fuori del rapporto di lavoro.

Se, invece, la maternità è stata indennizzata durante periodi di lavoro, i contributi sono stati già riconosciuti in via automatica.

I contributi che mancano per raggiungere i 38 anni necessari all’accesso alla quota 100, poi, possono anche essere riscattati in modo oneroso: in questo caso bisogna farsi due conti per vedere se l’onere richiesto sia conveniente o meno.

Possono essere, per esempio, riscattati i periodi di studio universitario che hanno portato al conseguimento della laurea (possono essere riscattati solo gli anni della durata legale del corso di studi). Appare ovvio che, seppur presenti solo 34 anni di contributi, il requisito di accesso per la quota 100 può essere raggiunto riscattando 4 anni di università. Se si provvede alla richiesta di riscatto entro il 31 dicembre 2021, tra l’altro, si può fruire anche del riscatto agevolato della laurea che prevede un costo di circa 5200 euro per ogni anno riscattato.

Sempre fino alla fine del 2021, poi, è possibile riscattare anche periodi di vuoto contributivo presenti tra un contratto di lavoro e l’altro ma solo se collocati successivamente al 1995.

Battesimo di Gesù

 

 

Battesimo di Gesù


Battesimo di Gesù

autore Paolo Veronese anno 1570-80 titolo Il Battesimo di Cristo
Nome: Battesimo di Gesù
Ricorrenza: 10 gennaio
Tipologia: Festa

Gesù Cristo giunto all’età di trent’anni, prima di andare nel deserto a passare quaranta giorni e quaranta notti continue in perfetto digiuno, si recò alla riva del fiume Giordano, ove si trovava S. Giovanni Battista, e là si fece da lui battezzare.

S. Giovanni Battista stava alla riva del fiume Giordano a predicare la penitenza al popolo, a battezzarlo in segno di tal penitenza, e così a disporlo alla venuta del Messia, che era Gesù Cristo istesso.

Intanto che Gesù Cristo usciva dall’acqua si aprirono i Cieli sopra di Lui, il Padre Eterno fece udire la sua voce, dicendo: Tu sei il Figlio mio prediletto, in te mi sono compiaciuto… ascoltatelo; e lo Spirito Santo discese, in forma di colomba sul Capo di Gesù Cristo, alla presenza di tutto il popolo; quindi si vennero a conoscere chiaramente le Tre Persone della SS. Trinità; imperocché nel Padre Eterno, che parlava, abbiamo la prima Persona; in Gesù Cristo che veniva battezzato, la seconda Persona e nello Spirito Santo che discendeva in forma di colomba, la terza Persona; quindi abbiamo un Dio solo in Tre Persone veramente distinte.

Gesù Cristo non aveva bisogno del Battesimo, perchè non aveva peccato, anzi ma l’isteessa Santità infinita: pure volle essere battezzato al fiume Giordano, per istituire il Sacramento del Battesimo santificando le acque, onde avessero la virtù dl santificare quelli che dovevano ricevere questo Sacramento.

PRATICA. Noi, con il Battesimo, veniamo immersi in quella sorgente inesauribile di vita che è la morte di Gesù, il più grande atto d’amore di tutta la storia; e grazie a questo amore possiamo vivere una vita nuova, non più in balìa del male, del peccato e della morte, ma nella comunione con Dio e con i fratelli. Oggi ricordate o ricercate la data del vostro Battesimo, sarà molto bello per ringraziare Dio del dono del Battesimo.

PREGHIERA. O Signore, quando fui battezzato ero un bambino inconsapevole. Ora però so la grandezza del dono che mi hai fatto: mi hai innestato in Cristo tuo figlio immergendomi nella sua morte e risurrezione e sono rinato tuo figlio. Mi hai inserito nella tua Chiesa, comunità di salvezza, come un membro attivo e responsabile, mi hai dato un futuro e una speranza nella fede e nell’amore. Grazie, Signore! Aiutami, ti prego, a essere coerente al mio Battesimo vivendo una vita d’amore per te e per i fratelli sull’esempio di Gesù. Amen.

Approfondimento

Oggi la Liturgia ricorda il Battesimo di Gesù: si tratta di un momento simbolico molto importante poiché apre la strada della nuova concezione dei cristiani quali figli di Dio. La celebrazione liturgica di oggi ci invita a riflettere sul nostro Battesimo, sul giorno della nostra rinascita come figli di Dio, come più volte ha ricordato Papa Francesco nel corso delle proprie catechesi e delle omelie in Casa Santa Marta.

Il Battesimo cristiano, istituito da Gesù, differisce da quello che veniva impartito da Giovanni Battista: l’ultimo dei Profeti del Vecchio Testamento, ovvero Giovanni Battista il Precursore, impartiva un Battesimo di purificazione, secondo quanto profetizzato da Ezechiele: «Le nazioni sapranno che io sono il Signore, quando mostrerò la mia santità in voi davanti a loro. Vi prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi aspergerò con acqua e sarete purificati; io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri idoli»

Lo spirito di purificazione è proprio al centro del Battesimo di Giovanni Battista: infatti, sempre secondo quanto spiegato dal profeta Ezechiele, Israele per vivere nuovamente in relazione con Dio e ricevere il suo Spirito, dopo il peccato verso Dio, che gli ha meritato l’esilio, doveva essere purificato, azione questa simboleggiata dell’acqua, «vi aspergerò con acqua e sarete purificati».
Per questo la folla dei penitenti che accorreva da Giovanni simboleggia il Popolo di Dio che si avviava al rito di purificazione di perdono. Tuttavia, a questi che vedevano in Giovanni il Messia, il Battista stesso precisava «Io vi battezzo con acqua; ma viene uno che è più forte di me, al quale io non sono degno di sciogliere neppure il legaccio dei sandali; costui vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco».
Così all’età di 30 anni anche Gesù, benché privo di ogni peccato, si presenta a Giovanni per solidarizzare con il Popolo penitente che cercava la salvezza dell’anima – rappresentando così la riconciliazione divina con il genere umano, dopo il peccato universale – e per santificare il Battesimo, che grazie alla sua presenza non sarà più un atto di sola purificazione, ma di rinascita in virtù della venuta in ognuno dello Spirito di Dio.

Il Battista, al vedere Gesù, riconosce in Lui il Messia e, secondo il Vangelo di Matteo (Mt 3,13-17) si ritrasse dicendo: «Io ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me?» al ché la risposta di Gesù fu «Lascia fare per ora, poiché conviene che così adempiamo ogni giustizia». Appena compiuto il Battesimo, Gesù uscì dall’acqua e «si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: “Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento”».

Con il Battesimo al Giordano inizia il cammino pubblico di Gesù, che avrà la sua conclusione in un altro Battesimo, il Battesimo nella Passione: in tal senso il rito penitenziale al Giordano viene considerato una prefigurazione della morte di Gesù sulla croce, compimento del progetto di salvezza di Dio.

La decisione di Gesù di farsi solidale coi peccatori, confondendosi con questi e chiedendo il Battesimo, esprime la sua volontà di redimere dal di dentro l’umanità con la sofferenza e l’offerta della propria vita. Tale scelta viene approvata da Dio ed è in tale chiave di lettura che va vista la manifestazione del Padre e dello Spirito che ha luogo al Giordano.
Infine la manifestazione della colomba esprime la particolare unzione dello Spirito Santo: non si pensi che nel Battesimo di Gesù vi sia un aumento della santità di Gesù. La santità in Gesù è perfetta e totale fin dal momento dell’unione del Verbo con la natura umana nel grembo di Maria, ma per mezzo della manifestazione della colomba viene rivelato pubblicamente la Sua qualità di consacrato a cui viene affidata la missione del Servo sofferente (cfr. Is 53).

MARTIROLOGIO ROMANO. Festa del Battesimo di nostro Signore Gesù Cristo, in cui egli mirabilmente è dichiarato Figlio di Dio, l’amato, le acque sono santificate, l’uomo è purificato e tutto il creato esulta.

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Naspi

Naspi gennaio 2021: quando arriva il pagamento Inps e a chi spetta

Si attende la prima indennità di disoccupazione del 2021, anche se non c’è una data unica per tutti: come sapere quando arriva (e quali sono i requisiti)

Il lavoratore dipendente o assimilato che perde involontariamente il proprio posto può richiedere l’indennità di disoccupazione Naspi, acronimo di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego. È entrata in vigore attraverso uno dei decreti attuativi del Jobs Act dedicato agli ammortizzatori sociali. Quali sono i requisiti per accedervi? Ma soprattutto, viste le difficoltà di impiego legate al Covid-19, quando arriva?

Naspi gennaio 2021: i requisiti per averla

I requisiti Naspi per il 2021 sono essenzialmente quattro:

  • perdita del lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore;
  • aver richiesto la disoccupazione;
  • aver versato almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti il licenziamento;
  • aver lavorato almeno 30 giorni nei 12 mesi precedenti l’inizio della disoccupazione.

Sono previste delle eccezioni che, comunque, permettono il riconoscimento della Naspi:

  • maternità;
  • licenziamento per giusta causa;
  • risoluzione consensuale se nell’ambito di una procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro;
  • licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione proposta dal datore di lavoro entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento;
  • licenziamento dopo il rifiuto del lavoratore a trasferirsi presso un’altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o raggiungibile in più di 80 minuti con mezzi di trasporto pubblici.

Quindi, la Naspi 2021 è rivolta alle seguenti categorie di lavoratori:

  • dipendenti;
  • apprendisti;
  • soci di cooperativa con un rapporto subordinato;
  • personale artistico con un rapporto subordinato;
  • dipendenti a tempo determinato della P.A.;
  • docenti precari e supplenti.

Sono esclusi i dipendenti della Pubblica Amministrazione a tempo indeterminato e gli operai agricoli.

Naspi gennaio 2021: quando arriva

La Naspi, solitamente, viene accreditata dal 10 del mese successivo. Ciò significa che il pagamento della Naspi di dicembre arriverà intorno al 10 gennaio, mentre la mensilità di gennaio arriverà a febbraio e così via.

Non c’è però una data fissa, dal momento che cambia da utente a utente, perché dipende per esempio:

  • da quando è stata presentata la domanda di disoccupazione all’Inps;
  • dal fatto di essere beneficiari che aspettano la ricezione del primo assegno della disoccupazione Naspi.

Per verificare il pagamento del mese di gennaio, ma non solo, basta controllare sul sito dell’Inps, recarsi sul proprio fascicolo previdenziale e inserire codice fiscale e pin online (o Spid).

Ci potrebbero essere dei rallentamenti, con lo slittamento di circa una settimana: la Naspi dovrebbe comunque arrivare entro il 18 gennaio.

Ape social

APE sociale 2021, INPS: riaperte le domande

Giuseppe GuarasciPensioni
 

APE sociale 2021, la Legge di Bilancio 2021 proroga la misura sperimentale e l’INPS riapre le domande. Come spiegato nel messaggio numero 62 dell’8 gennaio 2021, possono richiederla coloro i quali maturano i requisiti previsti in tutto il corso dell’anno.

 
9 gennaio 2021 APE sociale 2021, INPS: riaperte le domande
 
 

APE sociale 2021, la Legge di Bilancio proroga di un anno la misura sperimentale, spostando la scadenza al prossimo 31 dicembre.

Il messaggio INPS numero 62 dell’8 gennaio 2021 dà il via libera alla riapertura delle domande.

Le condizioni da rispettare per beneficiare dell’indennità sono quella di avere almeno 63 anni e non essere titolare di pensione diretta, in Italia o all’estero.

Tale indennità è prevista fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia o della pensione anticipata.

Possono fare domanda tutti coloro i quali maturano i requisiti previsti dalla legge nel corso dell’anno 2021, o negli anni precedenti.

APE sociale 2021, INPS: riaperte le domande

 

L’APE sociale è prorogata di un anno dalla Legge di Bilancio 2021, che sposta in avanti il termine del periodo di sperimentazione al 31 dicembre 2021.

Con il messaggio numero 62 dell’8 gennaio 2021, l’INPS riapre le domande.

INPS – Messaggio numero 163 del 17 gennaio 2020
Articolo 1, comma 473, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ss.mm.ii.

Si ripete quanto già accaduto lo scorso anno.

La Manovra, il cui testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2020 e è in vigore dal 1° gennaio 2021, ha messo a disposizione nuovi fondi fino al 2026.

Il comma 186 dell’articolo 1 aumenta le somme precedenti portandole ai seguenti importi:

  • 411,1 milioni di euro per l’anno 2021;
  • 285,1 milioni di euro per l’anno 2022;
  • 169,3 milioni di euro per l’anno 2023;
  • 119,9 milioni di euro per l’anno 2024;
  • 71,5 milioni di euro per l’anno 2025;
  • 8,9 milioni di euro per l’anno 2026.

Nel testo del messaggio viene sottolineato quanto segue:

“Al fine di dare attuazione alle previsioni di cui al citato articolo 1, commi 339 e 340, della legge di bilancio 2021, in attesa della pubblicazione della circolare illustrativa delle nuove disposizioni, con il presente messaggio si comunica la riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale.”

 

Dal 1° gennaio 2021, i soggetti che maturano i requisiti nel corso dell’anno possono presentare domanda per l’APE sociale.

Devono essere rispettati i requisiti richiesti dall’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232/2016, ovvero la Legge di Bilancio 2017.

Ape sociale 2021, requisiti e novità

L’APE sociale è un’indennità corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, alla quale possono accedere i lavoratori che hanno compiuto 63 anni di età ed hanno almeno 30 anni di contributi.

Tali soggetti non devono inoltre essere titolari di pensione diretta.

Una volta presentata la domanda all’INPS, se rispettati tutti i requisiti previsti dalla legge, i beneficiari hanno diritto ad un’indennità di accompagnamento alla pensione, riconosciuta fino al perfezionamento del requisito anagrafico richiesto per la pensione di vecchiaia.

Possono avere accesso alla misura sperimentale rinnovata anche i lavoratori invalidi, i caregiver o i disoccupati, così come i lavoratori gravosi con almeno 36 anni di contributi.

Gli importi che saranno erogati seguono le regole ordinarie: sono calcolati in base alla rata mensile della pensione spettante al momento dell’accesso alla prestazione.

Se inferiore a 1.500 euro, l’indennità corrisposta sarà pari all’importo di 1.500 euro.

In attesa della circolare illustrativa delle nuove disposizioni, l’INPS spiega che possono presentare domanda tutti coloro i quali hanno maturato i requisiti negli anni precedenti al 2021, se permangono.

 

Tali soggetti possono presentare la domanda se non lo hanno fatto in precedenza.

Il messaggio INPS sottolinea, infine, quanto segue:

Si ricorda infine che, per non perdere ratei di trattamento, i soggetti che al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio in argomento siano già in possesso di tutti i requisiti e le condizioni previste devono presentare contestualmente anche la domanda di APE sociale.