Archivi giornalieri: 12 gennaio 2021

Covi

 

Campagna vaccinazione anti Covid-19

Il 27 dicembre 2020, dopo l’approvazione da parte dell’EMA (European Medicines Agency), è partita in Italia e in Europa la campagna di vaccinazione anti Covid-19.

Dal 31 dicembre 2020 sono disponibili on line i dati aggiornati sulle somministrazioni vaccinali Anti COVID-19 sul territorio nazionale.

L’obiettivo della campagna di vaccinazione della popolazione è raggiungere al più presto l’immunità di gregge per il SARS-CoV2. Dopo una fase iniziale, che dovrà essere limitata, per il numero di dosi consegnate, essa si svilupperà in continuo crescendo. I vaccini saranno offerti gratuitamente a tutta la popolazione, secondo un ordine di priorità, che tiene conto del rischio di malattia, dei tipi di vaccino e della loro disponibilità.

 

Al fine di sfruttare l’effetto protettivo diretto dei vaccini, sono state identificate le seguenti categorie da vaccinare in via prioritaria nelle fasi iniziali:

  • Operatori sanitari e sociosanitari. Gli operatori sanitari e sociosanitari “in prima linea”, sia pubblici che privati accreditati, hanno un rischio più elevato di essere esposti all’infezione da COVID-19 e di trasmetterla a pazienti suscettibili e vulnerabili in contesti sanitari e sociali. Inoltre, è riconosciuto che la vaccinazione degli operatori sanitari e sociosanitari in prima linea aiuterà a mantenere la resilienza del servizio sanitario.
  • Residenti e personale dei presidi residenziali per anziani. Un’elevata percentuale di residenze sanitarie assistenziali (RSA) è stata gravemente colpita dal COVID-19. I residenti di tali strutture sono ad alto rischio di malattia grave, a causa dell’età avanzata, la presenza di molteplici comorbidità e la necessità di assistenza per alimentarsi e per le altre attività quotidiane.
  • Persone di età avanzata. Un programma vaccinale basato sull’età è generalmente più facile da attuare e consente di ottenere una maggiore copertura vaccinale. È anche evidente che un programma basato sull’età aumenti la copertura anche nelle persone con fattori di rischio clinici, visto che la prevalenza di comorbidità aumenta con l’età. Pertanto, considerata l’elevata probabilità di sviluppare una malattia grave e il conseguente ricorso a ricoveri in terapia intensiva o sub-intensiva, questo gruppo di popolazione rappresenta una priorità per la vaccinazione.

Le persone appartenenti a queste categorie non potranno presentarsi volontariamente a fare il vaccino, ma verranno contattate attraverso le strutture preposte. Sarà possibile vaccinarsi presso ospedali e ambulatori predefiniti. Sono state previste anche unità mobili destinate a chi non potrà raggiungere i centri di vaccinazione.

Naturalmente, con l’aumento delle dosi di vaccino si inizierà a sottoporre a vaccinazione le altre categorie di popolazione, fra le quali quelle appartenenti ai servizi essenziali, quali anzitutto gli insegnanti ed ii personale scolastico, le forze dell’ordine, il personale delle carceri e dei luoghi di comunità, etc.

Nel corso dell’epidemia si potrà attuare una strategia di tipo adattativo, qualora venissero identificate particolari categorie a rischio o gruppi di popolazione in grado di sostenere la trasmissione dell’infezione nella comunità, o nel caso in cui si sviluppassero focolai epidemici rilevanti in specifiche aree del Paese, destinando eventuali scorte di vaccino a strategie vaccinali di tipo “reattivo” (reactive vaccination).

 

Fonte: Piano strategico nazionale

Pubblicato il: 5 Gennaio 2021
Aggiornato il: 5 Gennaio 2021

Governo ItalianoPresidenza del Consiglio dei Ministri

104

Permessi lavorativi Legge 104

La norma originaria e principale in materia di permessi lavorativi retribuiti è la Legge quadro sull’handicap (Legge 5 febbraio 1992, n. 104) che all’articolo 33 prevede agevolazioni lavorative per i familiari che assistono persone con handicap e per gli stessi lavoratori con disabilità e che consistono in tre giorni di permesso mensile o, in alcuni casi, in due ore di permesso giornaliero.

Principalmente ad occuparsi dei permessi lavorativi previsti dall’articolo 33 della Legge 104/1992, sono stati gli enti previdenziali (INPS e INPDAP, solo per citare i principali) emanando circolari ora applicative ora esplicative. Non sempre le indicazioni fornite dai diversi enti sono fra loro omogenee.

Le condizioni e la documentazione necessaria per accedere ai permessi lavorativi sono diverse a seconda che a richiederli siano i genitori, i familiari o gli stessi lavoratori con handicap grave. Inoltre vi sono molti aspetti applicativi che si diversificano a seconda delle situazioni.

Nel nostro sito pubblichiamo schede specifiche per ciascun aspetto, oltre alla modulistica disponibile e alle disposizioni dei singoli enti previdenziali, che di seguito riassumiamo.

I permessi per i genitori e i familiari

I permessi per i lavoratori con handicap

Retribuzione e ferie

 

FOCUS

IN PROGRESS

FISH Calabria
HandyLex Calabria
in collaborazione con FISH Calabria
ABC
HandyLex Sicilia
in collaborazione con Coordinamento H
ABC
HandyLex Sardegna
in collaborazione con ABC Sardegna
Ledha
HandyLex Lombardia
in collaborazione con Ledha

Legge di bilancio 2021 e disabilità

Poche righe, volutamente asciutte, per congedarmi, assieme ai miei collaboratori, da chi negli anni ci ha seguito e apprezzato, o ha chiesto fiducioso il nostro supporto, che ci auguriamo di aver garantito al meglio. La stessa analisi della legge di bilancio – come quella che pubblichiamo di seguito – era un appuntamento ormai tradizionale dal 1997, in uno sforzo evidente di divulgazione, prima garanzia di democrazia e inclusione, e di consapevolezza.

Ma questa è l’ultima norma che commentiamo, relegando quella tensione ideale ad una stagione ormai chiusa.

La FISH, Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap, socio di maggioranza relativa dell’Agenzia E.Net, ha deliberato, assieme agli altri soci, di porre in liquidazione l’Agenzia stessa.
All’Agenzia afferiva il gruppo di lavoro (6 dipendenti incluso chi scrive) che ha finora assicurato il funzionamento di HandyLex (sito, sportello, monitoraggio), di Superando, di Condicio e di molte altre attività progettuali e di supporto tecnico alla Federazione e al movimento. I dipendenti conseguentemente sono licenziati e non ricollocabili. 

Questo è quanto: nessun intento polemico o recriminazione verso chi si assume la responsabilità politica di questa decisione, ma solo, davvero, il duplice desiderio di ringraziare chi nel nostro lavoro – che qui finisce –  ci ha creduto per davvero e di ricordare le due persone che maggiormente l’hanno animato, compreso, voluto e sostenuto: Franco Bomprezzi e Tino Chiandetti.

Un ringraziamento anche all’Editore, l’Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare che per anni ha sostenuto HandyLex di cui detiene il marchio che sta cedendo a FISH con l’impegno che quest’ultima assicuri, a favore della rete, la continuità e la qualità del servizio.

Addio e Buon 2021.

Carlo Giacobini

 

Il testo della legge di bilancio per il 2021 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) è stato dunque approvato in via definitiva dal Senato e ora attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. [Aggiornamento: la pubblicazione è avvenuta nel Supplemento Ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020. La norma è la legge 30 dicembre 2020, n. 178]

A causa del contesto generale e delle risorse da distribuire e da assegnare, la legge di bilancio reca numerosi elementi significativi in ambito sociale e, in varia misura, per le persone con disabilità. Ne esponiamo i contenuti raggruppando il più possibile i temi per ambiti di interesse.

 

Sommario dei contenuti

Inclusione scolastica, sostegno e sussidi

Le legge di bilancio n. 178/2020 (art. 1, commi 960-963) riserva attenzione anche all’inclusione scolastica, sia dal lato della formazione del personale, che da quello degli ausili e degli strumenti didattici. Ma anche rispetto agli insegnanti di sostegno di cui viene ridefinito l’incremento: 5.000 posti di sostegno in più dal prossimo anno scolastico, 11.000 posti dall’anno scolastico 2022/2023 e 9.000 posti di sostegno “a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024” [così nel testo, NdR].

Viene poi previsto l’incremento del fondo (ex cosiddetta “Buona scuola”) per 10 milioni di euro per il 2021 da destinare alla formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità. Tale formazione, precisa il Legislatore, “è finalizzata all’inclusione scolastica dell’alunno con disabilità e a garantire il principio di contitolarità nella presa in carico dell’alunno stesso”. Regole e limiti saranno fissati da un successivo decreto del Ministro dell’istruzione. Fra le condizioni indicate in norma, merita di essere evidenziata “la determinazione delle unità formative comunque non inferiori a 25 ore di impegno complessivo”. Da quanto si comprende questa formazione non dovrebbe interessare chi è già in possesso di specializzazione.

Il comma successivo stanzia, per ciascuno dei prossimi tre anni scolastici, 10 milioni di euro per l’acquisto e la manutenzione di attrezzature tecniche e di sussidi didattici utili agli alunni con disabilità, e per l’acquisizione di servizi necessari al loro miglior uso, destinati alle istituzioni scolastiche che accolgono alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 104/1992. Anche qui è previsto un decreto attuativo.

E con il comma ancora successivo il Legislatore, accogliendo alcune istanze, interviene con una precisazione che potrebbe avere ricadute rilevanti. Specifica, infatti, che Al fine di regolare l’assegnazione delle risorse professionali di sostegno didattico e di assistenza specialistica, agli alunni con disturbi specifici di apprendimento diagnosticati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, spettano esclusivamente le misure educative e didattiche di supporto di cui all’articolo 5” della stessa norma (misure compensative e dispensative), senza l’impiego delle risorse professionali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

In ambito di inclusione un comma specifico (art. 1, comma 514) interviene sul contributo alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, incrementando le risorse loro destinate per 70 milioni di euro per il 2021.

E un incremento pari ad un milione di euro (a decorrere dal 2021) è concesso anche alle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) con l’intendo di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti disabili di cui all’articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell’apprendimento”. Si prevede l’obbligo della presenza di una figura di tutor accademico esperto in didattica musicale inclusiva e appositamente formato.

 

Proroghe, conferme e incrementi di spesa

Opzione donna e Ape Sociale, due formule ormai previste da qualche anno che consentono in casi molto particolari una anticipazione pensionistica, sono state prorogate al 31 dicembre 2021 (art. 1, commi 336 e 339) con le relative coperture finanziarie.

Prorogato anche l’assegno di natalità, istituito già nel 2014, che sarà quindi riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 (comma 362). Così pure è esteso il congedo di paternità (comma 363) a tutto il 2021, la cui durata è elevata da 7 a 10 giorni.

Aumentato (commi 337 e 371) anche lo stanziamento per il reddito di cittadinanza, incrementato di 196,3 milioni di euro per l’anno 2021, e di circa 475 milioni per gli anni successivi.

Diviene strutturale, infine, il Fondo per l’assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica (comma 329) con 5 milioni di euro annui a partire dal 2021.

Contributo per le madri di disabili disoccupate o monoreddito

La legge di bilancio n. 178/2020 introduce (art. 1, commi 365-366) per i tre anni a venire (2021, 2022, 2023) un contributo che attirerà notevole attenzione e verosimilmente parecchie discussioni e malumori.

Leggiamo testualmente: “Alle madri disoccupate o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, è concesso un contributo mensile nella misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. A tale fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 che costituisce limite massimo di spesa.”

Nell’incerto fraseggio vi sono notevoli coni d’ombra.

Il primo: il termine “disoccupato” può conservare in sede applicativa sgradevoli risvolti in ispecie se non sovrapposto a condizioni di “inoccupazione”, tanto più che il testo non si riferisce alla condizione più a rischio (privo di reddito).

Il secondo: 500 euro al mese è la “misura massima”, il che significa che si dovrà indicare la modalità di graduazione di quell’importo, anche se il testo non prevede nessun limite di reddito. Ci si chiede anche come mai non ci si riferisca all’ISEE, come pure se vi siano incompatibilità con altre misure assistenziali (ad esempio il reddito di cittadinanza che dovrebbe già raggiungere questa platea).

Il terzo cono: 60% di invalidità. I minori, salvo casi particolari, non vengono percentualizzati, come non vengono percentualizzati i ciechi e i sordi.

Il quarto cono è un dubbio costituzionale: vengono immotivatamente esclusi i padri che siano disoccupati in nuclei monoparentali con figli a carico e con disabilità, oppure non vengono ammesse le sorelle disoccupate in nuclei orfanili con fratello disabile a carico. Ma di questo si occuperanno i costituzionalisti.

L’ultimo cono d’ombra riguarda la spesa; quella indicata è la massima ammessa: 5 milioni. Significa che quando si sono esauriti, le successive domande rimangono inevase (c.d. “chi primo arriva meglio alloggia”).

Va detto che alcuni coni d’ombra potranno forse essere risolti con l’apposito previsto decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. La legge di bilancio si limita ad anticipare, assai genericamente, che vi siano disciplinati i criteri per l’individuazione dei destinatari e le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso “anche al fine del rispetto del limite di spesa” fissato dalla norma. Nella sostanza il Parlamento ha rifilato al Ministero l’onere di restringere la platea.
Anticipando la domanda di molte Lettrici: no, per ora non è affatto chiaro nè quando, nè come, nè dove presentare la relativa richiesta. Nè chi ne ha effettivamente diritto, né a quanto ammonterà per ciscuna il relativo bonus.

Lavoratori fragili, tutele e smartworking

Della tutela dei cosiddetti “lavoratori fragili” HandyLex si è diffusamente occupato nei mesi scorsi, ad iniziare dal decreto “cura Italia” (d. legge 18/2020) che nelle prime fasi della pandemia aveva fissato anche alcune misure a protezione di chi era affetto da patologie o quadri clinici che li ponevano in una condizione di particolare rischio.

Oltre all’estensione dei permessi lavorativi (104), quel decreto all’articolo 26 prevedeva, pur in modo confuso e oggetto di successive precisazioni, l’equiparazione dell’assenza dei lavoratori fragili al ricovero ospedaliero. In tal modo il Legislatore voleva garantire in parte la retribuzione e al contempo l’allontanamento dalle situazioni di rischio. L’agevolazione, tuttavia, è “scaduta” a settembre.

La legge di bilancio (art. 1, commi 481/482) riprende quest’ultima agevolazione e la reintroduce per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

L’agevolazione vale per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità.

Come già in precedenza, questo periodo di assenza è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel certificato stesso.

Nonostante le varie richieste e appelli, nemmeno in questo caso viene precisato se queste assenze debbano o meno essere conteggiate nel periodo di comporto cioè il numero massimo di giorni di assenza – variabile a seconda del contratto collettivo – attribuito al lavoratore prima di poter essere licenziato, anche se alla Camera, in coda alla discussione sulla legge, è stato approvato un Ordine del Giorno che invita il Governo a valutare soluzioni per questo aspetto.

Tornando alla norma approvata, viene estesa fino a fine febbraio anche l’altra opportunità e cioè che i lavoratori fragili svolgano di norma la prestazione lavorativa in modalità agile ”anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”, come appunto già previsto dall’articolo 26 comma 2 bis del decreto legge “cura Italia” 17 marzo 2020, n. 18.

Rimangono in vigore, almeno fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, le altre norme in materia di lavoro agile anche a favore dei lavoratori dipendenti con grave disabilità o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave (art. 3, comma 3, legge 104/1992), previste dall’articolo 39 dello stesso decreto “cura Italia” e in disposizioni più recenti.

In legge di bilancio, lo precisiamo per scrupolo, non c’è invece nessun aumento dei permessi lavorativi (legge 104/1992).

Superbonus 110% su barriere architettoniche

La legge di bilancio (commi 66-74) proroga l’applicazione della detrazione al 110% (il cosiddetto superbonus) per gli interventi di efficienza energetica e antisismici effettuati sugli edifici dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2021). Il bonus è da ripartire (tra gli aventi diritto) in cinque quote annuali di pari importo.

Oltre ad alcune precisazioni sugli edifici e le opere ammesse alla detrazione, la legge introduce un’importante novità: la detrazione si applica anche agli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche e pure nel caso siano effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni.

Gli interventi che rientrano in questa agevolazione sono quelli “finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.” (art.16-bis, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

Anche gli istituti autonomi case popolari (IACP) possono usufruire dell’agevolazione per le spese sostenute. Sarà possibile fino al 31 dicembre 2022 e non più solamente fino al 30 giugno 2022 (per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo).

Fondo per i caregiver familiari

Mentre ancora langue al Senato la proposta di legge a favore dei caregiver familiari, norma già miseramente naufragata nella legislatura precedente, la legge di bilancio n. 178/2020 (re)istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Similmente a quello precedente, finito alla Regioni con un recente decreto di riparto, anche questo fondo sarebbe destinato alla “copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare, come definito dal comma 255 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205”.

Anche in questo caso, al momento e sempre in attesa di quegli interventi legislativi, di tale fondo nulla arriva alle famiglie e ai caregiver familiari (art. 1, comma 334).

Fondo per l’Alzheimer e le demenze

Lo scenario delle esigenze connesse al decadimento cognitivo e alle demenze, con l’impatto che esercita sulle persone e sulle famiglie, è tanto drammatico da rendere superflua qualsiasi premessa.

Il Piano nazionale per le demenze (PND) risale ad un accordo Governo Regioni già del 2014 che nel frattempo ha consentito la costituzione, presso il Ministero della salute, di un Tavolo di monitoraggio dell’implementazione del Piano stesso. E in questi ultimi tre anni quel Tavolo ha prodotto almeno tre pregevoli documenti di indirizzo e di linee guida: il primo sui Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) per le demenze; un secondo dedicato ad uniformare i sistemi informativi utili ad osservare e descrivere il fenomeno; fino all’ultimo, di quest’anno, che sono le “Linee di indirizzo nazionali per la costruzione di comunità amiche delle persone con demenza” di cui si consiglia la lettura.

Con la legge di bilancio il Legislatore (art. 1, commi 330-332), timidamente visti gli importi, sembra assumere coscienza che la gravità sociale del fenomeno, da un lato, e la serietà delle elaborazioni, dall’altro, hanno necessità di risorse per una svolta reale. Recita la norma: “Al fine di migliorare la protezione sociale delle persone affette da demenza e di garantire la diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva delle persone affette da malattia di Alzheimer, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo, denominato «Fondo per l’Alzheimer e le demenze», con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023”.

Vi si precisa che il nuovo fondo è destinato al finanziamento delle linee di azione del Piano nazionale demenze – strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze”. Il Fondo andrà al finanziamento di investimenti effettuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante l’acquisto di apparecchiature sanitarie, volti al potenziamento della diagnosi precoce, del trattamento e del monitoraggio dei pazienti con malattia di Alzheimer, al fine di migliorare il processo di presa in carico dei pazienti stessi”. Alla distribuzione fra le regioni provvederà un consueto decreto di riparto.

Nella sostanza – va ripetuto – alle famiglie e ai pazienti non giungeranno supporti diretti o indiretti, né contributi per la presa in carico che attualmente è pressoché a loro affidata.

 

Fondo per l’autismo

Dobbiamo fare un passo indietro per spiegare al meglio quale sia la novità in legge di bilancio (art. 1, commi 454-456).

La legge n. 134/2015 ha previsto interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l’inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico.

La legge di bilancio per il 2016 (legge n. 208/2015) ha conseguentemente disposto (commi 401/402) l’istituzione, presso il Ministero della salute, di un Fondo con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, poi aumentata a 10 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e da ultimo (c.d. Decreto Agosto, legge 126/2020) il Fondo è stato incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per il 2020.

Ora, la legge di bilancio prevede un nuovo incremento di 50 milioni per il 2021.

Ma non è tutto: la stessa norma prevede di innovare con decreto anche i criteri e le modalità per l’uso del Fondo autismo, e già in norma indica quali saranno le percentuali vincolate per i diversi settori di intervento:

a) una quota pari al 15% per lo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti le basi eziologiche, la conoscenza del disturbo dello spettro autistico, il trattamento e le buone pratiche terapeutiche ed educative;

b) una quota pari al 25% all’incremento del numero delle strutture semiresidenziali e residenziali pubbliche e private con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico in grado di effettuare il trattamento di soggetti minori, degli adolescenti e degli adulti, con contributo da erogare alle strutture private subordinatamente al conseguimento dell’accreditamento da parte del SSN;

c) una quota pari al 60% all’incremento del personale del SSN preposto alla prestazione delle terapie indicate nelle linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico adottate dall’Istituto Superiore di Sanità.

Anche per questo Fondo non sono previsti sostegni o contributi diretti per le famiglie.

Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere

La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011, ratificata anche dall’Italia nel 2013, trova finalmente riscontro anche in legge di bilancio (commi 1134-1139).

In modo espresso al fine di garantire le attività di promozione della libertà femminile e di genere e le attività di prevenzione e contrasto delle forme di violenza e discriminazione fondate sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità, viene istituito il «Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere» (2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023). Potranno accedervi (a regole da definirsi) le associazioni del terzo settore che rechino nello statuto finalità e obiettivi rivolti alla promozione della libertà femminile e di genere e alla prevenzione e al contrasto delle discriminazioni di genere, che svolgano la propria azione da almeno tre anni e che presentino un curriculum dal quale risultino attività documentate in attuazione delle finalità della norma. Il Fondo è destinato al sostegno delle spese di funzionamento e di gestione delle associazioni in parola, comprese le spese per il personale formato e qualificato, nonché al recupero e alla rieducazione dei soggetti maltrattanti.

Potenziamento del sistema dei servizi sociali territoriali

L’intervento notevole tratteggiato dalla legge di bilancio non coglie di sorpresa chi conosce altri strumenti di programmazione (e analisi) come il Piano Sociale Nazionale (2018-2020) che poneva come centrale il rafforzamento e anche la qualificazione dei servizi sociali, cioè del sistema senza il quale è difficile sostenere politiche di contrasto alla povertà, alla marginalità, all’esclusione sociale.

Per il cittadino, in particolare se vive una situazione di disagio, fa la differenza poter o meno contare su servizi di prossimità in grado di supportarlo.

Alcuni specifici commi della legge di bilancio (art. 1, 797-804) sono infatti finalizzati a potenziare il sistema dei servizi sociali comunali gestiti in forma singola o associata e, contestualmente, a rafforzare i servizi territoriali quali: segretariato sociale; servizio sociale professionale; tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione; sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale; assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità; sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare; servizio di mediazione culturale; servizio di pronto intervento sociale. La prospettiva – ambiziosa, va detto – è quella del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali. E ne vengono fissati i due indicatori:

– un rapporto fra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a un assistente sociale ogni 5 mila abitanti in ogni ambito territoriale;

– un rapporto fra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari ad almeno un assistente sociale ogni 4 mila abitanti.

Operativamente la legge di bilancio prevede che, per raggiungere quegli obiettivi, è riconosciuto, a favore degli ambiti territoriali, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:

a) un contributo pari a 40.000 euro per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini equivalenti a tempo pieno (misura corrispondente al carico di lavoro di un dipendente a tempo pieno) in numero eccedente il rapporto 1 a 6500 e fino al raggiungimento di un rapporto 1 a 5000;

b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall’ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini equivalenti a tempo pieno in un numero eccedente il rapporto 1 a 5000 e fino al raggiungimento di un rapporto 1 a 4000.

L’intera complessa operazione comporta un impegno in termini di stanziamenti, ma anche di verifiche e rilevazioni. Vi è anche un aspetto importante relativamente alle nuove assunzioni: la legge di bilancio infatti stabilisce il principio di deroga ai vincoli di contenimento della spesa del personale, in relazione alle assunzioni di assistenti sociali a tempo indeterminato da parte dei comuni, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio.

 

Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità e Osservatorio

Presso la Presidenza del Consiglio del Ministri è attivo dal 2019 l’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, ma anche l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, organismo previsto dalla legge di ratifica della nota Convenzione ONU.

Entrambi, per poter adeguatamente funzionare, necessitano di una segreteria tecnica, entità tutt’altro che strutturata tant’è che è necessario ricorrere in legge di bilancio ad una sua ennesima proroga, questa volta fino al 31 dicembre 2023.
La segreteria tecnica potrà essere composta da un numero massimo di dieci esperti, per un importo omnicomprensivo per ciascun anno di 700.000 euro (art. 1, commi 367/368).

Non è chiaro al momento come verranno individuati gli esperti e come verranno selezionati, anche se verosimilmente avverrà con garanzia di trasparenza amministrativa.

Parcheggi gratuiti per persone con disabilità e donne in gravidanza

Nella legge di bilancio 2021 vi sono anche un paio di commi che mostrano il pregevole intento di incentivare la gratuità dei parcheggi destinati ai veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità o donne incinte.

Oggi la situazione è assai variegata nel Paese: alcuni comuni hanno deliberato che i titolari di contrassegno possono sostare gratuitamente anche nei parcheggi delimitati da linea blu. In altri comuni invece pagano tutti, incluse le persone con disabilità con contrassegno.

La legge di bilancio stanzia 9 milioni per i prossimi due anni (3 + 6) a favore dei comuni che provvedano, con delibera entro fine giugno 2021, a istituire appunto “spazi riservati destinati alla sosta gratuita dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di contrassegno speciale ovvero delle donne in stato di gravidanza”. Uno specifico decreto fisserà i criteri per richiedere e ottenere quei contributi. Nella sostanza si può dire che lo Stato rimborsa i mancati introiti dei comuni finora meno virtuosi (art. 1, commi 819/820).

Misure per il sostegno alla partecipazione politica

Nell’epoca dello SPID (identità digitale) – su cui ci vengono segnalate difficoltà da parte di alcune persone con disabilità – il Parlamento ha pensato al loro coinvolgimento alla partecipazione politica, contemplando le difficoltà che possono incontrare nel sottoscrivere proposte di legge di iniziativa popolare o richieste di referendum (si badi bene, non altri atti).

E per rimuovere gli ostacoli che possono rendere difficoltosa la sottoscrizione dei relativi atti si prevede la realizzazione di una piattaforma di raccolta delle firme digitali da usare per gli adempimenti di cui abbiamo detto. Stanziamento: 100mila euro annui a decorrere dal 2021 (art. 1, commi 341/342).

Fondazione Libri italiani accessibili (LIA)

Al fine di garantire l’accesso e la fruizione dei prodotti editoriali a tutte le “categorie deboli”, in particolare alle persone con disabilità visiva, anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca sull’accessibilità digitale, corsi di formazione e attività di consulenza, è assegnato un contributo aggiuntivo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 in favore della Fondazione Libri italiani Accessibili (LIA). Dal 2023 alla Fondazione il contributo viene elevato a 300.000 euro annui (art. 1, comma 579).

 

Contributo alla FISH (e altri)

Pur senza citarla direttamente, la legge di bilancio 2021, riconosce nuovamente alla Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap un ruolo centrale nella garanzia delle attività di inclusione sociale delle “persone con differenti disabilità” [così nel testo, NdR] e ne aumenta il finanziamento già previsto con analoga norma dello scorso anno (legge 160/2019, art. 1, comma 337). Allora era stato autorizzato un contributo di 400 mila euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022. Era stato sostanzialmente rafforzato l’ancora precedente stanziamento sempre di 400 mila euro ma solo per l’anno 2019, fissato dall’articolo 1, comma 280, della legge 145/2018.

L’attuale legge di bilancio (art. 1, comma 156) incrementa, dunque, il contributo per il 2021 di ulteriori 400 mila euro, portandolo a 800 mila euro per l’anno che viene, e conferma i 400 mila euro per il 2022. Rispetto agli anni precedenti, in cui il finanziamento era genericamente orientato alle attività di inclusione sociale, non può sfuggire il nuovo importante aggancio, formalmente espresso dal Legislatore, “agli obiettivi e ai princìpi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità” che motiva meglio i 2 milioni di euro concessi dal 2019 al 2022 alla FISH.

La stessa legge di bilancio autorizza, per il solo 2021, un sostegno alle variegate attività dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (1 milione). Medesima cifra è concessa all’ENS cioè l’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei “sordomuti” [così nel testo, NdR] (art. 1, commi 369 e 370).

30 dicembre 2020

Carlo Giacobini

Direttore responsabile di HandyLex.org

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Fisco e Tasse

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Irpef 2021: scaglioni, aliquote e calcolo. Ecco una breve guida pratica.

Irpef 2021, scaglioni, aliquote e calcolo. Quali sono aliquote e scaglioni? Ecco la guida all’Imposta sul reddito delle persone fisiche.

Irpef 2021, scaglioni, aliquote e come fare il calcolo. L’ Irpef è un’imposta diretta, personale e progressiva ed è l’acronimo di Imposta sul Reddito Persone Fisiche. Partendo dalla definizione passiamo poi a vedere quali sono aliquote, scaglioni, calcolo e base imponibile IRPEF.

La definizione di Irpef su indicata ne sottintende altre, necessarie alla piena comprensione dell’argomento. Andando con ordine, un’imposta si definisce diretta quando colpisce, appunto, direttamente la ricchezza, quindi il reddito, ed è altresì personale essendo dovuta da tutti i soggetti (che producono reddito) residenti in Italia.

Ma la caratteristica che contraddistingue questa imposta è la progressività: la quota percentuale di reddito assorbita dall’imposta aumenta in proporzione al reddito stesso.

IRPEF 2021: il presupposto

Presupposto fondamentale perché si applichi il meccanismo dell’IRPEF è, però, che vi sia reddito, prodotti in una delle seguenti categorie:

  • redditi fondiari;
  • di capitale;
  • da lavoro dipendente;
  • redditi di lavoro autonomo;
  • di impresa;
  • redditi diversi.

Uniche possibilità perché non vi sia applicazione di IRPEF, ossia un valore di reddito al di sotto del quale la persona fisica è esente da imposizione fiscale è avere le caratteristiche dei cosiddetti incapienti ovvero per la “No Tax Area”:

  • pensionati al di sopra dei 75 anni che abbiano un reddito complessivo inferiore agli 8.000 euro;
  • lavoratori dipendenti con reddito complessivo inferiore agli 8.174 euro all’anno.

Leggi anche: Bonus Irpef 100 euro in busta paga da luglio 2020: ecco tutte le novità

L’azzeramento dell’Irpef porta con sé quello delle relative addizionali regionale e comunale.

Abbiamo a questo punto definito l’IRPEF, individuato i soggetti coinvolti ed esclusi e la tipologia di reddito, prima di analizzare il meccanismo dell’imposta è necessario fare un’ulteriore precisazione: il fisco, infatti, consente ai contribuenti di ottenere “sconti” sulle imposte.

Cosa sono le deduzioni e le detrazioni fiscali

Gli “sconti” sull’Irpef si dividono in due categorie:

  • deduzioni: abbattono la base imponibile, ovvero si sottraggono dal reddito lordo prima di calcolare l’imposta da pagare, diminuendo quindi la base imponibile su cui viene calcolata l’imposta;
  • detrazioni: le cosiddette detrazioni fiscali possono essere sottratte direttamente alle imposte da pagare, diminuendo così l’importo delle stesse.

Se stringiamo il campo al reddito da lavoro dipendente, possiamo semplificare il concetto per meglio comprendere la differenza tra le due categorie.

Cos’è e come si calcola l’imponibile IRPEF

Ipotizziamo un lavoratore dipendente con uno stipendio mensile di 2.000 euro:

  1. questo soggetto si vedrà calcolare l’imposta IRPEF al netto dei contributi previdenziali (corrispondenti al 9,19% del suo importo), quindi il suo imponibile fiscale sarà pari ad euro 1.816,20 (2.000 – 183,80);
  2. a questo punto si potrà procedere al calcolo dell’imposta su cui verranno applicate le detrazioni per lavoro dipendente; e se in possesso dei requisiti anche per coniuge e figli a carico.

scaglioni irpef

È evidente che se non fossero intervenuti questi “sconti” il nostro lavoratore dipendente avrebbe avuto una tassazione maggiore, in quanto avremmo considerato innanzitutto la sua base imponibile IRPEF di 2.000 euro.

A questo punto non resta che specificare il meccanismo proprio dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche, individuando gli scaglioni di reddito imponibile IRPEF e le relative aliquote di applicazione; ricordiamo che nulla è dovuto se il reddito è inferiore a euro 8.174.

Leggi anche: Conguaglio IRPEF di fine anno: occhio alla busta paga di dicembre

Scaglioni IRPEF 2021

Gli scaglioni IRPEF da applicare al reddito imponibile sono cinque:

  1. 1° scaglione: riguarda tutti i contribuenti che hanno un reddito compreso tra 0 e 15.000 euro;
  2. 2° scaglione: comprende tutti cittadini con reddito tra 15.001 e 28.000 euro;
  3. 3° scaglione: riguarda i redditi compresi tra 28.001 e 55.000 euro;
  4. 4° scaglione: coinvolge il reddito da 55.001 a 75.000 euro;
  5. 5° scaglione: interessa i soggetti con reddito oltre i 75.000 euro.

Aliquote IRPEF 2021

Le aliquote IRPEF da applicare agli scaglioni su indicati nello stesso ordine sono:

  1. aliquota Irpef 23%;
  2. in questo caso l’aliquota Irpef prevista è pari al 27%;
  3. aliquota Irpef è pari al 38% ;
  4. l’aliquota da corrispondere sulla parte eccedente la quota di 55.000 euro è pari al 41%;
  5. l’aliquota applicata è del 43%.

aliquote irpef

Va ricordato che a partire dal secondo scaglione Irpef in poi, ossia in caso di reddito superiore a quello con aliquota Irpef base, le aliquote successive vengono applicate solo per la parte di reddito eccedente.

Pubblichiamo una tabella aggiornata e molto chiara sulle aliquote e gli scaglioni di reddito imponibile IRPEF valide per il 2021.

Tabella aliquote, scaglioni e imposta dovuta IRPEF 2021

Scaglioni IRPEF Aliquota IRPEF Imposta dovuta
fino a 15.000,00 23% 23%
da 15.001,00 fino a 28.000,00 27% 3450 + 27% reddito eccedente i 15.000
da 28.001,00 fino a 55.000,00 38% 6960 + 38% reddito eccedente i 28.000
da 55.001,00 fino a 75.000,00 41% 17220 + 41% reddito eccedente i 55.000
da 75.001,00 43% 25.420 + 43% reddito eccedente i 75.000

Come si calcola l’IRPEF

Per fare un esempio di calcolo IRPEF: un soggetto con reddito pari a 20.000 euro dovrà corrispondere un’imposta pari a 3.450 euro (su 15.000 si applica l’aliquota del 23%) + il 27% della parte eccedente i 15.000 euro (in questo caso 1.350 euro ovvero il 27% di 5.000).


Leggi l’informativa privacy ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679

 

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San Bernardo da Corleone

 

San Bernardo da Corleone


Nome: San Bernardo da Corleone
Titolo: Religioso
Nascita: 6 febbraio 1605, Palermo
Morte: 12 febbraio 1667, Palermo
Ricorrenza: 12 gennaio
Tipologia: Commemorazione

Il suo vero nome era Filippo Latini, nacque a Corleone in Sicilia da una famiglia di calzolai molto religiosi, tanto che nel paese erano conosciuti come “la casa dei santi”. Lavorava come calzolaio ed era molto gentile con i poveri al punto da mendicare per loro.

In quei tempi la città era presieduta da una legione spagnola. Filippo considerato il miglior spadaccino della Sicilia fu eletto come ‘la migliore lama di Sicilia’. Così egli non indietreggiava quando doveva difendere dai soprusi qualche fanciulla angariata dai militari o dai signorotti, o i poveri mietitori depredati dei frutti del proprio lavoro. Un giorno per provare la sua abilità con la spada fu invitato ad uno stupido duello dove ferì gravemente alla mano il suo avversario, che lo aveva provocato. Aveva solo 19 anni e cercò rifugio in una chiesa, dove ebbe il tempo di meditare sulla sua vita, si scusò con il suo avversario, che diventò suo amico.

Nel 1631 fece domanda per entrare a far parte dei Cappuccini del convento di Caltanissetta, in Sicilia, e quando prese l’abito prese il nome di Bernardo. Con gli anni tutti impararono a chiamarlo ‘il frate buono’, padre dei miseri e di tutti coloro che avevano bisogno di spirituale conforto. La sua semplice vita si svolse in vari conventi della provincia: Bisacquino, Bivona, Castelvetrano, Burgio, Partinico Agrigento, Chiusa, Caltabellotta, Polizzi e infine a Palermo dove trascorse gli ultimi 15 anni della sua vita e dove morì.

Entrò in convento come fratello laico e fu cuoco, lavandaio e fece penitenze e mortificazioni molto forti e soprattutto carità vivente verso il prossimo e i fratelli della comunità. I suoi superiori per mitigare le sue penitenze lo nominarono sacrestano. Durante un terremoto a Palermo, aiutò i suoi concittadini con tutte le sue forze.

Visione di San Bernardo di Corleone

autore Fortunat Bergant anno sec. XVIII titolo Visione del Beato Bernardo di Corleone

Iniziato il processo di canonizzazione nel 1673, venne dichiarato beato solo il secolo successivo, nel 1768 da Clemente XIII e infine proclamato santo nel 2001 da Giovanni Paolo II.

Secondo una leggenda, durante il soggiorno a Bivona molti frati furono colpiti da un’epidemia di influenza. Quando anche Bernardo, che in quel momento rivestiva l’ufficio di infermiere, si ammalò riducendosi in fin di vita, staccò dal tabernacolo della chiesa la statuetta di san Francesco e la infilò nella manica del saio, rivolgendosi al santo con le seguenti parole:
« Serafico padre, tu lo sai che i tuoi frati di Bivona sono ammalati… chi si prenderà cura di essi? Ti avverto che non uscirai di qui se non quando mi avrai guarito »

Il giorno successivo, Bernardo tornò in salute e poté riprendere l’assistenza ai confratelli. Sempre a Bivona, a Bernardo un crocifisso avrebbe parlato dicendogli: “Non cercare tanti libri, ti bastano le mie piaghe per leggere e meditare”. Dopo quest’episodio il frate rinunciò al desiderio di imparare a leggere.

MARTIROLOGIO ROMANO. A Palermo, san Bernardo da Corleone, dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini, insigne per la mirabile carità e lo spirito di penitenza.