Maternità

Co.co.pro: per una tantum conta la maternità

 

Per il raggiungimento del requisito reddituale utile per accedere alla una tantum, prevista dalla riforma del mercato del lavoro a favore dei lavoratori atipici, valgono anche le prestazioni ottenute per  i periodi di maternità.

Inoltre, ai fini del richiesto requisito di un periodo ininterrotto di almeno due mesi di disoccupazione nell’anno precedente, questo deve intendersi al netto di periodi non coperti da indennità. 

Sono alcuni chiarimenti forniti dall’Inps contenuti nella circolare n. 16961/2013 sulla corretta applicazione dell’articolo 2, comma 51, della legge n. 92/2012.

La una tantum è una speciale indennità di disoccupazione che viene riconosciuta ai co.co.co. iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell’Inps, purché abbiano i seguenti requisiti: 

a) abbiano lavorato, nel corso dell’anno precedente, per un colo committente;  

b) abbiano avuto nell’anno precedente un reddito lordo complessivo non superiore a 20 mila euro (rivalutato annualmente)

c) nell’anno di riferimento abbia almeno una mensilità accreditata presso la gestione separata dell’Inps;

d) risulti disoccupato ininterrottamente da almeno due mesi, nell’anno precedente;

e) nell’anno precedente deve almeno 4 mensilità accreditate presso la gestione separata dell’Inps.

L’importo della una tantum è pari al 7 per cento (per il 2013-2015) del minimale annuo di reddito di artigiani e commercianti, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l’anno precedente e quelle non coperte da contribuzione.

Maternitàultima modifica: 2013-10-24T18:39:51+02:00da vitegabry
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