Inps: informazioni su ASpI e miniASpI
Nei giorni scorsi l’INPS ha emanato due circolari, n. 144/2013 e n. 145/2013, in cui fornisce istruzioni attuative rispettivamente del Decreto n. 71253 del 25 gennaio 2013 e del Decreto n. 73380 del 29 marzo 2013, entrambi emanati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
In particolare, il decreto interministeriale n. 71253 consente di attuare quella parte della legge n. 92/12, che dispone l’estensione della nuova assicurazione ASpI ad alcune tipologie di lavoratori non rientranti nel vecchio istituto dell’indennità di disoccupazione (gli apprendisti, i soci lavoratori delle cooperative e il personale artistico, teatrale e cinematografico con rapporto di lavoro subordinato) ed ha previsto, negli anni dal 2013 al 2017, un adeguamento graduale del contributo in modo da raggiungere l’aliquota contributiva ordinaria ASpI pari all’1,61% (1.31% + 0.30%). Vengono determinate, dunque, per l’anno 2013 le misure delle indennità AspI e mini ASpI a favore dei nuovi soggetti assicurati in relazione all’effettiva aliquota contributiva.
Con la circolare n. 145 l’INPS fornisce chiarimenti e istruzioni relative al Decreto interministeriale n. 73380 che, in via sperimentale, dall’anno 2013 all’anno 2015, per un limite massimo di spesa di 20 milioni di euro annui, prevede che i lavoratori aventi diritto all’indennità ASpI o mini ASpI possano richiedere la liquidazione in un’unica soluzione delle indennità spettanti ma non ancora percepite.
I destinatari sono i lavoratori che beneficiano delle indennità di ASpI e mini ASpI e che intendono:
– intraprendere un’attività di lavoro autonomo;
– avviare un’attività di auto impresa o di micro impresa;
– associarsi in cooperativa;
– sviluppare a tempo pieno un’attività autonoma già intrapresa durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato diritto all’indennità di ASpI o mini ASpI;
– intraprendere attività di collaborazione a progetto ovvero di co.co.co, svolta con committente diverso dal datore di lavoro ovvero diverso da eventuali società controllate o collegate, con cui è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto all’indennità.
Le sedi dell’Inca dislocate su tutto il territorio nazionale sono a disposizione per fornire informazioni più approfondite e procedere, se del caso, alla richiesta del sussidio all’Ente preposto.