Aiuti di stato Covid, obbligo di autodichiarazione in Gazzetta ufficiale

Aiuti di stato Covid, obbligo di autodichiarazione in Gazzetta ufficiale
Autodichiarazione Covid per Aiuti di Stato: norma in Gazzetta Ufficiale. Ecco chi deve presentarla per attestare il rispetto dei requisiti.
Aiuti di stato Covid

Sta per essere pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi  del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19”. Il riferimento è alle regole temporanee più vantaggiose sulla concessione degli Aiuti di Stato in favore di imprese e professionisti, a contrasto delle gravi conseguenze economiche legate al Covid-19.

Monitoraggio e controllo dei limiti fissati dall’Unione Europea, posti in essere con l’obbligo di autodichiarazione degli aiuti ricevuti in capo alle imprese.

Autodichiarazione Covid per Aiuti di Stato (credito d’imposta, contributi a fondo perduto e altri incentivi)

I soggetti beneficiari degli aiuti Covid-19, credito d’imposta, contributi a fondo perduto e altri incentivi, sono tenuti a presentare un’autodichiarazione all’Agenzia delle entrate. Obbligo introdotto con l’art.1, comma 14 D.L. 41/2021, decreto Sostegni. Gli aiuti specifici oggetto di autodichiarazione sono ben definiti dall’articolo 1 del decreto Mef 11 dicembre 2021 che sta per essere pubblicato in Gazzetta ufficiale. Con specifico riferimento alla normativa istitutiva.

Con l’autodichiarazione, le imprese devono attestare che l’importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali di cui alla Sezione 3.1 ovvero alla Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19”.

Ulteriori requisiti da attestare

L’attestazione riguarda anche il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni ossia:

  • che l’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi registrato nel periodo di riferimento rilevante per la spettanza della singola misura, a condizione che lo stesso sia compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ovvero in un periodo ammissibile di almeno un mese comunque compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31
    dicembre 2021, è inferiore di almeno il 30 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2019. In ogni caso tale periodo non può essere successivo alla data di presentazione dell’autodichiarazione;
  • che l’importo dell’agevolazione richiesto ai sensi della Sezione 3.12 non supera il 70 per cento dei costi fissi non coperti sostenuti nel periodo di cui alla lettera a), tranne che per le micro e piccole imprese, per le quali l’intensità dell’aiuto non supera il 90 per cento dei medesimi costi fissi non coperti.

E’ utile precisare che per costi fissi si intendono quelli sostenuti indipendentemente dal livello di produzione. Mentre per costi variabili si intendono quelli sostenuti in funzione del livello di produzione. Concetti ribaditi nella relazione illustrativa del decreto in commento.

Per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile che non sono coperti dai ricavi dello stesso periodo considerati al netto dei costi variabili e che non sono coperti da altre fonti quali assicurazioni, eventuali altri aiuti di Stato e altre misure di sostegno.

Superamento dei limiti Aiuti di Stato

In caso di superamento dei massimali  di aiuto ammessi durante la pandemia, l’importo dell’aiuto di Stato ricevuto per la parte che eccede il  massimale spettante deve essere spontaneamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli interessi di recupero; ma senza sanzioni.

In caso di mancata restituzione volontaria dell’aiuto il corrispondente importo è sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa. A tale ammontare dovranno essere sommati gli interessi di recupero. Maturati sino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto. In assenza di nuovi aiuti, l’importo dovrà essere riversato.

Attenzione, l’individuazione dei termini, delle modalità e del contenuto dell’autodichiarazione saranno definite con successivo provvedimento dell’Agenzia delle entrate.

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Aiuti di stato Covid, obbligo di autodichiarazione in Gazzetta ufficialeultima modifica: 2022-01-15T11:21:32+01:00da vitegabry
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