Archivi giornalieri: 19 gennaio 2022

Naspi 2022 requisiti, importo, durata e calcolo dell’indennità di disoccupazione INPS

Naspi 2022 requisiti, importo, durata e calcolo dell’indennità di disoccupazione INPS

Naspi 2022: guida aggiornata alla indennità di disoccupazione INPS. Cos’è, come funziona, requisiti, durata, quanto spetta.

NASpI 2022: ancora novità, questa volta arrivano direttamente dal Legislatore con l’approvazione definitiva della Legge di Bilancio. Partiamo col dire che la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (ex ASpI ed es disoccupazione ordinaria e con requisiti ridotti) è un sussidio, ovvero una prestazione INPS a sostegno del reddito dei lavoratori che hanno perso involontariamente il lavoro dal 1° maggio 2015. Nel caso in cui un lavoratore subordinato perda in modo involontario la propria occupazione, può contare su tale sussidio di disoccupazione in attesa di nuovo impiego.

Novità per il 2022:

  • sui requisiti di accesso alla disoccupazione. La Manovra proroga la novità sui requisiti di accesso alla NASpI: l’indennità potrà essere concessa a prescindere dal possesso di almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi antecedenti la cessazione del rapporto di lavoro.
  • sul meccanismo del décalage. La Legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) modifica altresì, il meccanismo del décalage: ovvero la riduzione dell’importo mensile NASpI in misura pari al 3% al mese.
  • per i destinatari della NASpI. Dal 2022 possono accedere alla NASpI anche gli operai agricoli a tempo indeterminato, alle dipendenze di cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.

In questa guida completa e aggiornata alle ultime novità, vedremo quindi a chi spetta, quali sono i requisiti, quanto dura, come si fa il calcolo e quanto spetta.

Naspi 2022, quali sono i requisiti e a chi spetta

I destinatari del sussidio di disoccupazione INPS sono lavoratori dipendenti, ricomprendendo in questa categoria anche gli apprendisti e i soci di cooperativa.

Questi ultimi, accanto al rapporto associativo devono aver instaurato anche un rapporto subordinato. Rimangono invece esclusi da questa disoccupazione i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e gli operai agricoli. Novità dal 2022, possono accedere alla NASpI anche gli operai agricoli a tempo indeterminato, alle dipendenze di cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.

Per accedere al pagamento dell’indennità di disoccupazione il lavoratore deve rispettare i seguenti requisiti di carattere oggettivo:

  • stato di disoccupazione intendendo la perdita del lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore;
  • requisito contributivo: tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
  • requisito lavorativo: trenta giorni di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l’inizio della disoccupazione.

Andiamo con ordine e vediamo nel dettaglio quali sono i requisiti obbligatori su elencati per accedere alla disoccupazione.

Stato di disoccupazione

Quale relazione c’è fra Naspi e stato di disoccupazione? Occorre precisare che devono essere soddisfatte due condizioni:

  • una ovvia, essere privi di occupazione (ovvero aver perso involontariamente la propria occupazione);
  • l’altra quella di aver dichiarato al centro per l’impiego la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e partecipare a misure di politica attiva del lavoro.

Vi sono comunque alcune ipotesi in cui è possibile percepire la disoccupazione pur lavorando (prestazioni occasionali); oppure questa si può sospendere per rioccupazioni di brevi periodi, ma affronteremo il discorso in seguito.

Leggi anche: stato di disoccupazione

Naspi e dimissioni

Nonostante la perdita del lavoro debba essere indipendente dalla volontà del lavoratore vi sono alcune eccezioni. E’ infatti possibile accedere al trattamento di disoccupazione dopo le dimissioni, quindi evento dipendente dalla volontà del lavoratore:

  • durante il periodo tutelato di maternità;
  • dimissioni per giusta causa, cioè quando si sia verificata una causa che non consente la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro. A titolo esemplificativo il non pagamento delle retribuzioni da parte del datore di lavoro.

Leggi anche: come prendere la disoccupazione se mi licenzio dal lavoro

L’ulteriore eccezione è il caso della risoluzione consensuale allorquando sia intervenuta nell’ambito della procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro. Oppure nell’ipotesi di licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione proposta dal datore di lavoro entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento.

Infine per dimissioni a seguito del rifiuto del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore. Lo stesso vale se la sede è mediamente raggiungibile in 80 minuti con mezzi di trasporto pubblici. Questa ultima ipotesi è stata confermata anche con Messaggio INPS n. 369 del 26 gennaio 2018.

Requisito contributivo

Anche per la Naspi 2022 INPS il requisito contributivo rimane invariato, le settimane di contribuzione utili sono tredici nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

Per “utili” si intendono, a titolo esemplificativo, anche i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria. Questo vale se all’inizio del periodo di astensione risulta già versata contribuzione. Stesso discorso per i periodi di congedo parentale, purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro. Oppure i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni di età, nel limite di cinque giorni lavorativi nell’anno solare.

Al contrario non sono considerati utili, anche se coperti da contribuzione figurativa i periodi di cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore. Oppure i periodi di assenza per permessi e congedi fruiti dal lavoratore per assistere un soggetto con handicap in situazione di gravità, che sia coniuge, genitore, figlio, fratello o sorella convivente.

Essendo periodi non utili al conteggio questi vengono “neutralizzati” ampliando il quadriennio di riferimento (ovvero gli ultimi 4 anni).

Requisito lavorativo

Per la disoccupazione Naspi 2022 vengono abolite al momento le trenta giornate di lavoro nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione. Per il calcolo di questo requisito le 30 giornate si intendono di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla loro durata oraria e si parla di giornate di calendario, quindi vale il periodo dal – al e non devono quindi essere giornate lavorate.

N.B. Come anticipato in premessa, fino al 31 dicembre 2021 questo requisito non era obbligatorio per l’ottenimento della NASpI (messaggio numero 1275/2021 a seguito del Dl Sostegni).

Come nel caso del requisito contributivo vi sono alcuni eventi che possono ampliare l’arco dei dodici mesi all’interno del quale ricercare il requisito.

Ecco un breve elenco indicativo:

  • malattia e infortunio sul lavoro;
  • cassa integrazione straordinaria ed ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore;
  • assenza per congedi e/o permessi fruiti dal lavoratore per assistere un soggetto con handicap in situazione di gravità, purché autorizzato;
  • congedo obbligatorio di maternità, purché all’inizio dell’astensione risulti già versata contribuzione;
  • congedo parentale, purché regolarmente indennizzati ed intervenuti in costanza di rapporto di lavoro.

Naspi quanto spetta? Calcolo importo mensile aggiornato al 2021

Ma come si calcola la Naspi e quanto spetta? Per calcolare l’importo dell’indennità di disoccupazione spettante è necessario munirsi di estratto conto previdenziale (reperibile anche tramite procedura telematica attraverso il sito INPS) e calcolatrice. A questo punto occorre sommare tutte le retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, ricevute negli ultimi 4 anni, e dividere il risultato per il numero di settimane di contribuzione, infine il quoziente ottenuto deve essere moltiplicato per il coefficiente 4,33.

NOTA BENE: questa guida sarà aggiornata non appena l’INPS rilascerà i nuovi importi aggiornati.

Se dal risultato di tale calcolo la retribuzione mensile è pari o inferiore al minimale mensile fissato dall’INPS annualmente di 1.227,55 euro (importo aggiornato al 2021), l’importo della NASPI è pari al 75% della suddetta retribuzione. Se è oltre a tale soglia, viene aggiunto al 75% un importo pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. In ogni caso, l’importo massimo dell’indennità non può superare i 1.335,40 euro al mese (importo aggiornato al 2021). Da considerare, inoltre, che a partire dal 91° giorno questo importo si riduce del 3% al mese.

Vediamo un esempio pratico con importi aggiornati alla circolare INPS numero 7 del 21/01/2021

  1. Imponibile previdenziale: 40.000€
  2. Settimane lavorate negli ultimi 4 anni: 104
  3. (Imponibile previdenziale / numero di settimane lavorate) * 4.33 (40.000 / 104) * 4.33 =
    1. 384.16 * 4.33 = 1.663,41
  4. Essendo la retribuzione mensile ottenuta superiore a 1.227,55 euro è necessario considerarne il 75% e aggiungere il 25% della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo.
    1. 1.227,55 * 75% = 920,66
    2. 1.663,41 – 1.227,55 = 435,86 * 25 % = 108,96
  5. L’importo mensile di NASPI spettante è pari ad euro:
    1. 1.029.62 = (920,66 + 108,96 = 1.029.62)

Riduzione NASpI 2022 o décalage

La Legge 234/2021 (articolo 1 comma 221 lettera c) modifica dal 1° gennaio 2022, il décalage; ovvero la riduzione dell’importo mensile NASpI in misura pari al 3% al mese.

  1. per gli eventi di disoccupazione involontaria interventi fino alla data del 31 dicembre 2021 la NASpI si riduce del 3% al mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione;
  2. per gli eventi di disoccupazione involontaria verificatisi a far data dal 1° gennaio 2022 si applica il nuovo sistema di décalage a partire dal sesto mese (151° giorno) o dall’ottavo mese (211° giorno) limitatamente ai beneficiari che abbiano compiuto i 55 anni di età.

N.B. come indicato in premessa la Legge di Bilancio 2022 ha ripristinato la decurtazione che era stata sospesa dal Decreto Sostegni bis.

Importo massimo NASpI per il 2021

Con circolare numero 7 del 21/01/2021 l’INPS ha rilasciato l’importo massimo del trattamento di disoccupazione NASpI 2021.

  • La retribuzione di riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione NASpI è pari ad euro 1.227,55 per il 2021.
  • L’importo massimo mensile della Naspi per il 2021 è fissato in euro 1.335,40.

Naspi 2022, quanto dura

Quanto dura la Naspi? La durata della disoccupazione varia in base alla storia contributiva di ogni soggetto: è corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, fino ad un massimo di 24 mesi.

Nonostante la previsione di riduzione della durata a 18 mesi con decorrenza 2017, è stata riconfermata la durata iniziale di 24. Questo in considerazione all’eliminazione dell’indennità di mobilità ed essendo quindi la NASPI dal 2017 la forma principale di sostegno al reddito. L’indennità tuttavia non rimane invariata per tutto il periodo, come detto in precedenza dal primo giorno del quarto mese di fruizione, l’indennità diminuisce del 3% per ciascun mese.

Una eccezione alla durata è la NASpI in periodo di Covid che in base ai vari decreti (Cura Italia, Rilancio, Ristori ecc.) è stata allungata di qualche mese.

NASpI stagionali

Unica deroga alla durata della NASpI normale è prevista per la cosiddetta Naspi stagionali. Per loro è prevista la disoccupazione per un periodo leggermente maggiorato. Questo è per far fronte alle problematiche relative a questi tipi di lavoro.

Pensiamo ad esempio ai lavoratori del settore turismo estivo e invernale. In questi settori si lavora per pochi mesi all’anno e quindi è difficile trovare poi un altro lavoro nell’immediato. Allora per loro si è pensato di far durare, a determinate condizioni, la disoccupazione un mese in più.

Calcolatore NASpI online

Calcolo NASPIPer quanto riguarda importo e durata della Naspi c’è una importante novità comunicata dall’Istituto. Infatti per conoscere con precisione l’importo delle rate della NASpI e la durata della disoccupazione è ora molto più facile.

Oltre al calcolo che abbiamo indicato in precedenza, il cittadino può accedere al sito INPS per conoscere con precisione tutti i dati. Si tratta quindi di un vero e proprio calcolatore NASpI online.

In particolare si può dirigere in “Tutti i servizi” – “Nuova Assicurazione sociale per l’impiego ( NASpI): consultazione domande” e inserire le proprie credenziali (PIN o SPID) e trovare tutte le informazioni necessarie relative all’ultima domanda di disoccupazione presentata.

Per maggiori approfondimenti vi lascio alla ns guida completa su questa novità, la trovate seguendo questo link.

Domanda Naspi: quando si presenta

Quando presentare la domanda di NASpI? Entro quanto tempo dalla perdita del lavoro si può richiedere la Disoccupazione? Al fine di ottenere la prestazione di disoccupazione Naspi 2022 è necessario presentare la domanda, a pena di decadenza, all’INPS, in modalità telematica, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

A seconda di quando viene presentata la domanda l’importo decorre da un termine differente:

  • dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno;
  • dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia presentata dopo l’ottavo giorno;
  • nel caso in cui vi sia un periodo di malattia, maternità o infortunio decorre dall’ottavo giorno successivo al termine dell’evento se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno;
  • dal giorno successivo alla presentazione della domanda se presentata successivamente all’ottavo giorno, rispettando comunque i termini di legge;
  • in caso di licenziamento per giusta causa la Naspi parte con un ritardo di 30 giorni rispetto alla normalità.

Unica eccezione a tale regola è la proroga della presentazione della domanda NASpI nel periodo di covid-19 (come descritto in seguito).

Come presentare la domanda di Naspi

La disoccupazione NASpI può essere richiesta tramite i consueti canali telematici:

  • tramite servizi online per il cittadino inps con accesso tramite PIN personale di tipo dispositivo (fino a che non avverrà lo switch off con lo SPID);
  • con l’ausilio di un patronato;
  • tramite contact center INPS numero verde 803164 gratuito da fisso e 06164164 da mobile a tariffazione al minuto;

Come fare domanda di disoccupazione NASpI online

Il metodo più semplice ed economico è sicuramente quello di fare domanda di disoccupazione online con il proprio PIN personale sul sito dell’Istituto. E’ il modo più economico in quanto bensì la domanda via patronato è gratuita in sede di presentazione, ai pagamenti sarà applicata una trattenuta mensile che servirà a pagare il patronato stesso. Anche il metodo tramite contact center è gratis, ma forse un tantino più complicato della domanda online.

Domanda Naspi Precompilata

Ulteriore recente novità sulla disoccupazione riguarda la domanda. Infatti in via sperimentale molti contribuenti troveranno la domanda di NASpI precompilata dall’INPS nella propria area riservata.

Presto il servizio sarà accessibile a tutti tramite l’accesso all’area riservata al cittadino sul portale tramite accesso con PIN personale (finchè non verrà disattivato) o SPID, CNS e CIE 3.0.

Abolizione del Modello SR163

Dal mese di aprile 2020 non è più necessario, durante la richiesta della NASpI, compilare e inviare all’INPS il modello SR163.

Il modulo INPS SR163 che serviva a documentare chi è il titolare del conto corrente sul quale avverranno i pagamenti NASpI è stato infatti abolito. Questo modello non deve più essere inviato online durante la domanda di Naspi telematica, oppure in forma cartacea direttamente allo sportello territoriale INPS di competenza.

L’INPS infatti prima del pagamento accede direttamente ad una apposita Banca Dati e verifica la regolarità e l’esattezza dei dati bancari inseriti in sede di domanda.

Leggi anche: Modello sr163 INPS: soppressione della certificazione del Conto Corrente

Quando arrivano i soldi della NASpI

Sicuramente è una delle domande più frequenti sulla Naspi è quando arrivano i soldi? Ovviamente è fra i dubbi più frequenti, visto che chi si trova in disoccupazione ha necessità di ricevere i pagamenti nel minor tempo possibile.

Purtroppo per questa domanda non esiste una risposta certa, cioè non c’è un vero e proprio calendario dei pagamenti NASpI INPS 2022. Infatti la data dipende per prima cosa da quando è stata presentata la domanda. Poi i tempi di pagamento variano da sede a sede, dai tempi di lavorazione delle domande e da tanti altri fattori. Partiamo comunque dal principio che bisogna attendere almeno un mese dalla domanda per il primo pagamento. Sempre che si siano seguiti alla lettera tutti i passi previsti dalla normativa.

In ogni caso la novità illustrata sopra relativa alle rate di disoccupazione già calcolate sul sito, probabilmente permetterà di visualizzare anche il calendario dei pagamenti Naspi aggiornato con le date dei pagamenti della disoccupazione.

DID Online

Una volta presentata la richiesta all’INPS e firmata la dichiarazione di immediata disponibilità presso il centro per l’impiego, questi dati vengono trasmessi all’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).

Dal 1° dicembre 2017 la dichiarazione di immediata disponibilità – DID per il riconoscimento dello status di disoccupato, potrà essere rilasciata solo online sul sito ANPAL. Tuttavia rimane confermato che i disoccupati che accedono alla NASpI o che beneficiano di una prestazione a sostegno al reddito non devono fare la DID online, in quanto la domanda di NASpI equivale a fare anche questa dichiarazione.

Sospensione, riduzione, decadenza dalla Naspi

Il D.Lgs. 150 del 14 settembre 2015 recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ha introdotto misure atte a rafforzare i meccanismi di condizionalità ai fini della fruizione delle prestazioni a sostegno del reddito.

Per questo motivo l’inosservanza degli obblighi del disoccupato portano ad alcune sanzioni che possono essere la completa o parziale decurtazione della NASPI, la sospensione o la decadenza dell’integrazione salariale.

La decadenza si ha quando il percettore della NASpI perde lo stato di disoccupazione, venendo a mancare uno dei requisiti per il suo ottenimento. In secondo luogo si perde nelle situazioni in cui non partecipi in modo attivo alle attività proposte nel patto di servizio. Oppure nel caso di mancata presentazione alla convocazione per gli appuntamenti con il tutor per la conferma dello stato di disoccupazione e la stipula del patto di servizio. Infine se rifiuta un’offerta di lavoro in linea con le caratteristiche professionali.

Riduzione e/o sospensione

Vi sono invece situazioni in cui la prestazione viene sospesa oppure ridotta. La sospensione opera nel caso in cui il disoccupato ottenga una rioccupazione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non superiore a sei mesi, per tale periodo l’indennità NASPI è sospesa riprendendo al termine del contratto per il periodo residuo spettante.

Il lavoratore non deve fornire alcuna comunicazione in quanto la sospensione opera d’ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie.

I casi della riduzione, invece, riguardano le situazioni di svolgimento da parte del beneficiario di attività lavorativa in forma autonoma o subordinata da cui, però, derivi un reddito inferiore al limite di conservazione dello stato di disoccupazione.

Il soggetto interessato deve obbligatoriamente comunicare all’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività lavorativa il reddito derivante dalla stessa e l’indennità viene ridotta di un importo pari all’80% dei redditi presunti, rapportati al tempo che intercorre tra le date di inizio e fine attività.

Cumulabilità NASpI con borse di studio, stage e tirocini e altre precisazioni

Con la Circolare INPS 174 del 2017 l’Istituto ha rilasciato importanti chiarimenti e precisazioni sulla compatibilità e cumulabilità della disoccupazione, pensiamo ad esempio a Naspi e Partita IVA. In particolare la Circolare fa riferimento alla compatibilità e cumulabilità della NASpI con:

  • redditi da nuovo lavoro subordinato;
  • caso di 2 lavori part-time (con cessazione di uno dei due);
  • lavoro autonomo preesistente e nuova attività;
  • lavoro di tipo accessorio (e altre forme di lavoro flessibile).

La circolare chiarisce inoltre la cumulabilità e compatitibilità del sussidio di disoccupazione con altri redditi quali:

  • borse di studi;
  • stage e tirocini professionali;
  • attività sportiva dilettantistica;

La circolare si sofferma infine sulle situazioni di compatibilità e cumulabilità della indennità di disoccupazione per:

  • gli iscritti ad albi professionali e liberi professionisti;
  • per i possessori di Partita IVA;
  • attività svolte in ambito societario, funzioni di Amministratore, Consigliere e Sindaco.

Leggi anche: disoccupazione cumulabilità e compatibilità

Contratto di lavoro part time e NASpI

Il lavoratore con contratto di lavoro part time ha diritto alla NASpI, ma per il calcolo bisogna tenere conto della percentuale di part-time e del minimale contributivo. A tal proposito abbiamo realizzato una guida proprio dedicata ai lavoratori a tempo parziale che perdono involontariamente il proprio lavoro.

Leggi anche: Contratto di lavoro part time e NASpI

Per i lavoratori con due o più contratti part-time che perdono involontariamente uno dei lavori inoltre vige la regola della cumulabilità e a talune condizioni possono continuare a lavorare e a percepire comunque l’indennità di disoccupazione.

Leggi anche: NASPI con due contratti part-time: le regole

NASpI e viaggi all’estero

Con la circolare INPS numero 177 del 28 novembre 2017, l’Istituto ha fornito importanti precisazioni sulle situazioni di concomitanza di NASPI e viaggi all’estero.

L’INPS ha di fatto esteso la possibilità di percepire la disoccupazione anche a coloro che si trovino all’estero, sia che si tratti di viaggi in cerca di nuova occupazione che per motivi diversi.

Leggi anche: disoccupazione e viaggi all’estero

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Esonero contributivo per aziende che non richiedono la CIG: chiarimenti

Esonero contributivo per aziende che non richiedono la CIG: chiarimenti

I datori di lavoro che non hanno richiesto la CIG, possono inviare specifica istanza all’INPS per usufruire dell’esonero contributivo.

I datori di lavoro che non richiedono la CIG, al fine di usufruire dell’esonero contributivo, di cui all’art. 1, co. da 306 a 308 la L. n. 178/2020, dovranno inoltrare specifica istanza all’INPS. In particolare, la domanda deve essere inviare tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, selezionando “Az. beneficiaria sgravio art.1 c. 306 L.178/2020”. L’invio dell’istanza dà diritto al codice di autorizzazione “2Q”.

In quest’istanza è necessario dichiarare:

  • dichiarare di avere usufruito, nel periodo maggio e/o giugno 2020, delle specifiche tutele di integrazione salariale con causale COVID-19;
  • indicare l’importo dell’esonero di cui intendono avvalersi.

A renderlo noto è l’INPS con il Messaggio n. 197 del 14 gennaio 2022.

Esonero contributivo per aziende che non richiedono la CIG: la disciplina

Al fine di garantire, a causa degli effetti sul piano occupazionale dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative per l’anno 2021, all’art. 1, co. da 306 a 308 la L. n. 178/2020 ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale.

In particolare, per i datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, che non richiedano i trattamenti integrativi, è previsto il riconoscimento dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e/o giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

Si evidenzia che i nuovi trattamenti di integrazione salariale spettano ai datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

A chi spetta l’esonero contributivo

Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione di quelli operanti nel settore agricolo. Ciò considerato, l’esonero contributivo in oggetto non si applica nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Possono accedere all’esonero in trattazione i suddetti datori di lavoro privati che abbiano già fruito, anche parzialmente, nei mesi di maggio e/o giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020, ossia dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga, riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Più in particolare, l’esonero può essere legittimamente fruito per le medesime posizioni aziendali (matricole INPS) per le quali, nelle suddette mensilità di maggio e/o giugno 2020, siano state fruite, anche parzialmente, le specifiche tutele di integrazione salariale.

Incentivo alternativo

Ai fini del legittimo riconoscimento dell’esonero, i datori di lavoro interessati non devono richiedere i nuovi trattamenti di cassa integrazione (ordinaria o in deroga) o di assegno ordinario. Al riguardo, l’INPS evidenzia che il riconoscimento dell’esonero trova la sua ratio ispiratrice in un regime di alternatività con i trattamenti di integrazione salariale in quanto la previsione ha il precipuo scopo di incentivare i datori di lavoro a non ricorrere ad ulteriori trattamenti di integrazione salariale.

Requisiti di accesso all’incentivo

Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto:

  • da un lato, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori;
  • dall’altro, da taluni presupposti specificamente previsti dalla L. n. 178/2020.

In particolare, per quanto riguarda il rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, l’esonero contributivo di cui si tratta, sostanziandosi in un beneficio contributivo, è subordinato al rispetto di quanto previsto dall’art. 1, co. 1175, della L. n. 296/2006, ossia:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Compilazione del flusso Uniemens

I datori di lavoro interessati, per esporre nel flusso Uniemens di competenza dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 le quote di sgravio spettanti, valorizzeranno all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>;

  • nell’elemento <CausaleACredito>, il nuovo codice causale “L906”, che assume il significato di “Conguagli Sgravio Art. 1, c. da 306 a 308 Legge n. 178/2020”;
  • nell’elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo.
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Bonus matrimonio 2022, decreto attuativo per i contributi a fondo perduto

Bonus matrimonio 2022, decreto attuativo per i contributi a fondo perduto

Bonus matrimonio, cos’è e a chi spetta? Il Mise ha pubblicato il decreto attuativo dell’agevolazione: accrediti diretti in conto corrente.

Bonus matrimonio 2022: pronto il decreto attuativo per i contributi a fondo perduto per 60 milioni di euro a favore delle imprese dei settori wedding, intrattenimento, organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell’Hotellerie-Restaurant-Catering (Ho.re.ca). Settori maggiormente colpiti dall’emergenza da Coronavirus.

Mise e MEF hanno approvato il decreto wedding, che rende finalmente operativa la misura prevista dal Dl 73/2021, decreto “Sostegni-bis”.

Il Mise comunica l’approvazione del decreto con un avviso pubblicato sul proprio portale.

Bonus matrimonio 2022

Il settore della ristorazione in generale, è fra i più colpiti dalle misure restrittive del Governo per contrastare il diffondersi del Coronavirus.

In considerazione di ciò, il D.L. 73/2021, c.d. decreto Sostegni-bis, ha previsto una misura di favore a sostegno delle imprese operanti nei seguenti settori:

  • wedding,
  • intrattenimento,
  • organizzazione di feste e cerimonie,
  • Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA).

Nello specifico, l’art.1-ter del decreto Sostegni-bis ha disposto che:

Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 alle imprese operanti nei settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell’Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA), sono erogati contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa. A valere sullo stanziamento di cui al primo periodo, un importo pari a 10 milioni di euro per l’anno 2021 è destinato alle imprese operanti nel settore dell’HORECA e un importo pari a 10 milioni di euro è destinato alle imprese operanti nel settore, diverso dal wedding, dell’intrattenimento e dell’organizzazione di feste e cerimonie.

Un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Sostegni-bis, avrebbe dovuto stabilire i criteri e le modalità di applicazione della misura agevolativa. Tenendo altresì conto della differenza tra il fatturato annuale del 2020 e il fatturato annuale del 2019.

Ebbene, seppur con forte ritardo, arriva il decreto che ora è prossimo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Bonus matrimonio 2022, decreto attuativo

Con un avviso pubblicato sul proprio portale, il MiSe ha comunicato l’approvazione del decreto che rende operativo il bonus wedding.

Il decreto dispone che potranno richiedere il contributo le imprese che nell’anno 2020 hanno subito una riduzione del fatturato non inferiore al 30% rispetto a quello del 2019.

Le risorse pari a 60 milioni di euro, destinate all’erogazione dei contributi a fondo perduto saranno così suddivise:

  • 40 milioni al settore del wedding;
  • 10 milioni al settore – diverso dal wedding – dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie;
  • 10 milioni al settore dell’hotellerie-restaurant-catering (Ho.Re.Ca.).

“Si tratta di un doveroso provvedimento di sostegno per tutte quelle imprese che svolgono attività, dalle cerimonie agli eventi, che sono state tra le più penalizzate durante l’emergenza Covid”, dichiara il ministro Giorgetti. “È giusto – aggiunge – che il Mise supporti con contributi a fondo perduto questi settori che negli anni hanno visto crescere nuove professionalità, in prevalenza tra le donne e i giovani, con un forte impatto sull’economia del territorio”.

Il decreto, firmato anche dal ministro dell’Economia e delle finanze, è stato inviato alla Corte dei Conti per la registrazione. A breve sarà pubblicato in Gazzetta ufficiale.

Le imprese interessate potranno presentare domanda direttamente all’Agenzia delle entrate. Con le modalità e nei termini che saranno stabiliti da un suo prossimo provvedimento.

I contributi verranno accreditati direttamente sul conto corrente indicato dal richiedente.

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Lavoratori Autonomi dello spettacolo, arriva l’indennità di disoccupazione ALAS

Lavoratori Autonomi dello spettacolo, arriva l’indennità di disoccupazione ALAS

I lavoratori autonomi dello spettacolo che perdono il lavoro dal 1° gennaio 2022, avranno diritto all’indennità di disoccupazione ALAS

Al via la nuova indennità di disoccupazione ALAS per i lavoratori autonomi dello spettacolo. L’indennità in particolare scatta per gli eventi di disoccupazione avvenuti a fare data dal 1° gennaio 2022 e viene erogata per un massimo di sei mesi per un importo pari, in linea di massima, al 75% del reddito percepito nell’anno precedente alla domanda.

Per fruire dell’indennità ALAS i potenziali beneficiari devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. A tal fine è possibile utilizzare i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato nel sito internet dell’INPS.

A specificarlo è l’INPS con la Circolare n. 8 del 14 gennaio 2022.

ALAS: la normativa

Il D.L. n. 73/2021 (cd. “Decreto Sostegni bis”), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 106/2021 23 luglio 2021, all’art. 66 ha introdotto una nuova indennità per la disoccupazione, denominata ALAS. Essa è rivolta ai lavoratori autonomi dello spettacolo per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2022.

A tal fine è dovuta un’aliquota contributiva pari al 2%. Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2022, i datori di lavoro/committenti, che instaurano rapporti di lavoro autonomo con i lavoratori come sopra individuati, sono tenuti a versare anche la contribuzione di finanziamento dell’indennità ALAS.

Leggi anche: NASpI 2022

Indennità di disoccupazione ALAS, a chi spetta

L’indennità di disoccupazione ALAS è destinata ai lavoratori autonomi dello spettacolo. Sono, pertanto, destinatari della nuova prestazione ALAS:

  • i lavoratori autonomi che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;
  • autonomi a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 2, co. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 182/1997;
  • autonomi “esercenti attività musicali”.

ALAS, quali sono i requisiti

L’indennità ALAS è riconosciuta ai lavoratori che possono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti:

  • non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
  • non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;
  • avere maturato, nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno 15 giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
  • non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza;
  • avere un reddito relativo all’anno civile precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro.

Quanto spetta e durata della ALAS

L’indennità ALAS è rapportata:

  • al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, relativo all’anno in cui si è concluso l’ultimo rapporto di lavoro autonomo e all’anno civile precedente;
  • diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazioni di essi, presenti nel medesimo periodo di osservazione.

Nell’ipotesi in cui la/il lavoratrice/lavoratore abbia beneficiato della relativa prestazione, quest’ultima concorre alla determinazione della base di calcolo per la definizione della misura dell’indennità ALAS.

L’indennità, rapportata al reddito medio mensile come sopra determinato, è pari al 75% del suddetto reddito medio mensile nel caso in cui tale reddito sia pari o inferiore, per l’anno 2021, all’importo di 1.227,55 euro. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo, la misura dell’ALAS è pari al 75% del predetto importo di 1.227,55 euro, incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo di 1.227,55 euro. L’indennità ALAS non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.335,40 euro nel 2021.

L’ALAS è quindi corrisposta mensilmente per un numero di giornate pari alla metà delle giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di conclusione del rapporto di lavoro medesimo

ALAS, decorrenza

L’indennità ALAS spetta a decorrere:

  • dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno;
  • dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda sia stata presentata successivamente all’ottavo giorno, ma entro il 68esimo;
  • dall’ottavo giorno successivo alle date di fine dei periodi di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale qualora la domanda sia stata presentata entro l’ottavo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora questa sia presentata successivamente all’ottavo giorno ma, comunque, nei termini di legge.

ALAS, decadenza

Il beneficiario dell’indennità ALAS decade dal diritto alla prestazione nei seguenti casi:

  • titolarità di trattamento pensionistico diretto;
  • essere beneficiario del Reddito di cittadinanza;
  • titolarità di altra prestazione di disoccupazione, quale NASpI, DIS-COLL;
  • infine nei casi di acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l’indennità ALAS.
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Mercato del lavoro in Italia: il nuovo report di Ministero del Lavoro, Banca d’Italia e Anpal

Mercato del lavoro in Italia: il nuovo report di Ministero del Lavoro, Banca d’Italia e Anpal

E’ da poco disponibile una interessante analisi sul mercato del lavoro in Italia, che da gennaio 2022 si avvale anche del contributo di Anpal

Il mercato del lavoro in Italia è sempre un argomento che stimola vivaci dibattiti e su cui si affacciano nuove proposte e iniziative, mirate a favorire le occasioni di occupazione. Ciò è ancor più essenziale in un periodo delicato come quello odierno, sia a livello interno, che internazionale. Proprio con riferimento al contesto del mondo del lavoro, pare che almeno per quest’anno a livello mondiale la disoccupazione resterà uno dei problemi maggiori. Infatti, secondo quanto riportato dall’Organizzazione internazionale del lavoro, le previsioni iniziali di ripresa nel corso del 2022 sono state riviste al ribasso. Insomma, è necessario attendere almeno il 2023 per ritornare ai numeri pre-pandemia.

E’ chiaro però che, nel dettaglio, ogni paese ha tassi di crescita differenti da quelli di altri paesi. I paesi più industrializzati ed evoluti, ossia fondamentalmente il continente europeo e il Nord America, stanno tornando ai livelli pre-coronavirus in modo più spedito che altre zone del pianeta. E gli osservatori notano che ciò è dovuto anche e soprattutto a fattori quali la distribuzione dei vaccini non omogenea e la differente capacità finanziaria e di stimolo alla crescita.

Ebbene, in questo complesso quadro in tema di mercato del lavoro, si inserisce la recente nota congiunta di gennaio 2022, consultabile online. Ad approntarla il Ministero del lavoro delle politiche sociali, la Banca d’Italia e da ora anche Anpal. Vediamo allora qualche utile dettaglio in proposito.

Mercato del lavoro in Italia: dati e analisi compiute da Ministero del Lavoro, Banca d’Italia e Anpal

La nota congiunta di gennaio 2022, recante il titolo “Il mercato del lavoro: dati e analisi“, è stata redatta sfruttando due fonti informative complete e tempestive. Ci si riferisce alle Comunicazioni obbligatorie e alle Dichiarazioni di Immediata Disponibilità al lavoro. In particolare – come specificato nel documento stesso – la prima base dati è aggiornata al 31 dicembre 2021, la seconda al 30 novembre 2021.

Nel documento emerge il recupero dell’occupazione dipendente, che di fatto prosegue nella ripresa già iniziata nei mesi precedenti. Non solo: nonostante la presenza della varianti del coronavirus e di una situazione ancora molto incerta sul fronte contagi, alla fine dell’anno si è rafforzata la crescita delle assunzioni a tempo indeterminato.

Ma all’interno della nota congiunta vi sono diverse interessanti informazioni che meritano di essere qui riportate.

Leggi anche: Assegno unico figli disabili, importo maggiorato e senza limiti di età

La ripresa varia in base al settore

All’interno della nota congiunta, gli autori hanno inteso altresì distinguere per settori e sul piano del divario di genere. Infatti, è segnalato che il settore delle costruzioni continua nella crescita; mentre nel turismo il recupero è ancora parziale ed è frenato dalle nuove misure anti-contagio, che di fatto hanno nuovamente limitato viaggi, spostamenti e consumi.

In particolare, nell’industria la sensibile accelerazione delle costruzioni ha, in qualche modo compensato il rallentamento della manifattura che, pur non presentando significative perdite occupazionali, non è ancora ritornata sull’identico percorso di crescita che aveva, in media, nei due anni prima della pandemia. E pur prendendo atto del recupero nei mesi primaverili ed estivi, sono tuttora ampi i margini di recupero nel turismo. Quest’ultimo è un settore assai cresciuto prima dell’emergenza sanitaria scaturita dalla diffusione del coronavirus.

Permane il divario di genere

Se è vero che la ripresa dell’anno appena terminato ha favorito l’occupazione maschile, che appare di nuovo in crescita come nel biennio 2018-2019, sono tuttora ampi i margini di recupero per l’occupazione femminile, il cui andamento presentava segnali
di una certa debolezza già in periodo pre-pandemia. In particolare, la nota sulla situazione del mercato del lavoro segnala che le lavoratrici continuano ad “essere penalizzate da una minore domanda di lavoro di tipo permanente. Nonostante rappresentino
circa il 42 per cento della forza lavoro, incidono solo per un terzo sul saldo delle posizioni a tempo indeterminato“.

Insomma, sul piano dell’oggettivo divario di genere tra uomini e donne, la nota congiunta sul mercato del lavoro indica che non si sono affatto riassorbiti i divari già sussistenti. E il periodo instabile e incerto della pandemia non ha certamente aiutato a superare questa differenza.

Mercato del lavoro: occupazione dipendente con segno più

Nel 2021 l’andamento delle posizioni di lavoro alle dipendenze si è rafforzato: da giugno il numero di contratti attivati è tornato sui livelli prevalenti prima dello scoppio della pandemia e, negli ultimi mesi dell’anno, ha quasi raggiunto il sentiero di crescita che si sarebbe registrato se l’evoluzione della domanda di lavoro si fosse mantenuta, anche durante l’emergenza sanitaria, sugli stessi ritmi del periodo 2018-19“. Con queste parole, nella nota congiunta sul mercato del lavoro, emerge che la crisi occupazionale in Italia non è di certo un problema risolto in modo complessivo; ma qualche passo avanti è stato pur fatto.

Nel complesso del biennio 2020-2021 sono stati infatti attivati, al netto delle cessazioni, circa 560.000 nuovi posti di lavoro alle dipendenze, rispetto ai 605.000 del biennio anteriore.

Ma è pur vero che nella nota si segnala che la dinamica positiva beneficia altresì del ridotto numero di cessazioni, a causa del ricorso diffuso agli strumenti emergenziali di integrazione salariale. Nel corso del 2021, la creazione di posti di lavoro è stata favorita in particolare dai contratti a tempo determinato (circa 365.000). Nella nota congiunta sul mercato del lavoro, gli autori evidenziano che anche il saldo delle posizioni permanenti è cresciuto, ma a ritmi meno spediti. In particolare, si rileva altresì che le assunzioni a tempo indeterminato sospingono l’occupazione soprattutto nel Centro Nord.

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Le differenze tra settentrione e Mezzogiorno restano nette

Nel documento in questione, Ministero del Lavoro; Banca d’Italia e Anpal sottolineano che nelle regioni centro-settentrionali l’occupazione alle dipendenze non ha ancora completamente “recuperato gli andamenti, sostenuti, del 2018-19. La ripresa si è tuttavia rafforzata nella seconda metà dell’anno quando è cresciuta la domanda di lavoro stabile“.

In termini di vitalità del mercato del lavoro, sono sempre marcate le differenze tra Nord e Sud. Se è vero che il Mezzogiorno ha risentito in misura più ridotta dell’emergenza sanitaria, tuttavia la nota fa una importante puntualizzazione. Infatti, nella media del periodo 2020-21, il Sud e le Isole hanno evidenziato tassi di crescita superiori a quelli, molto bassi, del biennio anteriore.

Ma di fatto il miglioramento rispecchia esclusivamente il calo delle cessazioni, causato dalle misure governative (blocco dei licenziamenti, estensione degli strumenti di integrazione salariale). Detti strumenti hanno prolungato la durata effettiva dei contratti, di solito inferiore nel meridione. Pertanto, non sorprende che le assunzioni a tempo indeterminato, pur crescenti, restino comunque caratterizzate da un trend meno favorevole rispetto a quello del Centro Nord.

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Santi Mario, Marta, Abaco e Audiface

 

Santi Mario, Marta, Abaco e Audiface


Nome: Santi Mario, Marta, Abaco e Audiface
Titolo: Martiri a Roma
Ricorrenza: 19 gennaio
Tipologia: Commemorazione
 
Si narra che Mario e la moglie Marta di origini persiane erano diretti a Roma con i loro due figli Audiface e Abaco per venerare le reliquie dei martiri, come erano soliti fare i cristiani delle origini. Giunti in città, nel periodo delle grandi persecuzioni ordinate da Diocleziano, si narra che aiutarono il prete Giovanni a seppellire duecentosessantasette martiri decapitati e abbandonati in aperta campagna lungo la via Salaria. Scoperti, furono arrestati, condotti in tribunale e decapitati anch’essi. La matrona romana Felicita ne raccolse i resti, poi conservati in una chiesa di cui restano le rovine a Bocca, presso Roma.

Verso la fine del Settecento, a seguito del graduale aumento degli abitanti delle zone limitrofe, fu presentata all’adunanza Capitolare del 30 agosto 1778 una richiesta di edificare una nuova chiesa capace di ospitare in maniera “decorosa” gli “abitatori” e i pellegrini devoti alla famiglia dei Santi Martiri Mario, Marta, Audiface e Abaco. Nel 1789, per volere di papa Pio VI, fu inaugurata la nuova chiesa progettata dall’insigne Architetto Virginio Bracci. Le loro reliquie ebbero vicende molto complesse: alcune furono traslate a Roma nelle chiese di sant’Adriano e di santa Prassede. Un’altra parte di fu esse fu inviata a Eginardo nell’828. Questi, biografo di Carlo Magno, le donò al monastero di Seligenstadt.

MARTIROLOGIO ROMANO. A Roma, sulla via Cornélia, i santi Martiri Màrio e Marta coniugi, e i figli Audiface e Abacum, nobili persiani, i quali, al tempo del Principe Claudio, erano venuti a Roma per pregare. Di essi Marta, dopo aver sopportato i flagelli, l’eculeo, il fuoco, gli uncini di ferro e il taglio delle mani, fu uccisa a Ninfa; gli altri furono decapitati e i loro corpi bruciati.