Archivi giornalieri: 28 gennaio 2022

Emolumenti erogati in anni successivi: tassazione ordinaria o separata?

Emolumenti erogati in anni successivi: tassazione ordinaria o separata?
Ecco quando, sugli emolumenti maturati nell’anno d’imposta, ma erogati in anni successivi, si applica la tassazione ordinaria.
Fisco e tasse

Quale tassazione applicare agli emolumenti erogati in anni successivi? Per gli emolumenti (quali il “premio di risultato”, l’“indennità di responsabilità”, ecc.), corrisposti “fisiologicamente” in anni successivi rispetto ai tempi tecnici per la loro erogazione, non si applica la tassazione separata. Va da sé, dunque, che i predetti emolumenti, corrisposti da un’azienda al proprio personale in base alle disposizioni del Testo unico consolidato delle norme sul regolamento del personale e l’ordinamento delle carriere (Tuc), devono essere assoggettati a tassazione ordinaria.

A specificarlo è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 49 del 25 gennaio 2022.

Emolumenti erogati in anni successivi: tassazione da applicare

Nel caso in questione, l’istante afferma che l’azienda erogo in favore dei propri dipendenti tre tipologie di emolumenti posticipati, ossia:

  • il premio di risultato, che spetta al personale dipendente in funzione dei risultati raggiunti dall’unità di appartenenza ed è stabilito il 31 dicembre dell’anno di riferimento tramite delibera aziendale sentite le organizzazioni sindacali. L’attribuzione di tale emolumento è quindi necessariamente e naturalmente posticipata;
  • l’indennità di responsabilità, che spetta alle unità di vertice in base al raggiungimento degli obiettivi loro assegnati. A differenza del premio di risultato per tali somme non è prevista la delibera che ne fissa l’importo e la ripartizione.
  • l’incremento efficienza aziendale, che viene liquidato in un’unica soluzione entro il terzo mese successivo a quello in cui la Banca d’Italia concorda con le OO.SS. la misura definitiva da corrispondere al personale.

Tassazione separata, quando di applica

Innanzitutto, l’Agenzia delle Entrate ricorda che l’art. 17, co. 1, lett. b), del TUIR (Dpr. n. 917/1986) prevede che sono soggetti a tassazione separata:

gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti, o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti”.

In altri termini, le situazioni che possono in concreto assumere rilevanza ai fini della tassazione separata sono di due tipi:

  • quelle di “carattere giuridico”, che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi; ai quali è sicuramente estranea l’ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti.
  • quelle consistenti in “oggettive situazioni di fatto”, che impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d’imposta.

Quindi, l’applicazione del regime di tassazione separata deve escludersi ogni qualvolta la corresponsione degli emolumenti in un periodo d’imposta successivo debba considerarsi “fisiologica” rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l’erogazione degli emolumenti stessi.

Che cosa significa questo? In parole povere, se ricorrono una delle cause giuridiche non è necessario accertare il ritardo della corresponsione del premio. Tale indagine invece va fatta nel caso in cui il ritardo è determinato da circostanze di fatto. I documenti di prassi, quindi, si applicano a circostanze in cui l’erogazione degli emolumenti al personale avviene in “ritardo” successivamente all’anno di riferimento.

Erogazione emolumenti in anni successivi: la risposta dell’Agenzia delle Entrate

Nel caos di specie, l’Agenzia delle Entrate afferma che l’erogazione degli emolumenti al personale a titolo di “premio di produttività” e “indennità di responsabilità” è corrisposta secondo le modalità stabilite nel TUC. Quindi, l’erogazione avviene in via “fisiologica” nell’anno successivo a quello di maturazione. Pertanto, tali somme, per la loro stessa natura stessa, vanno assoggettate a tassazione ordinaria.

Anche il premio relativo all’efficienza aziendale, secondo il parere dell’Agenzia, sconta la tassazione ordinaria. La definizione degli importi individuali avviene sulla base delle disposizioni del TUC, in cui è già previsto che la corresponsione delle somme possa avvenire nell’anno successivo a quello di maturazione.

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Detrazione affitto giovani 2022: cos’è, a chi spetta e come funziona. La guida pratica

Detrazione affitto giovani 2022: cos’è, a chi spetta e come funziona. La guida pratica

Nell’ultima legge di Bilancio confermato il bonus affitti, ovvero la detrazione affitto giovani 2022, ma con alcune modifiche. I dettagli.

Detrazione affitto giovani 2022

Detrazione affitto giovani 2022: in un periodo in cui i rincari sono all’ordine del giorno, l’elenco di bonus ed agevolazioni previste e confermate dal Governo, serve a controbilanciare le maggiori spese sostenute dalle famiglie e dai cittadini italiani in generale. In particolare, merita di essere qui menzionato il bonus affitti 2022, ossia quella particolare misura che ha trovato conferma nella manovra 2022. Si tratta di un meccanismo ideato al fine di facilitare l’uscita dei giovani dalla propria famiglia, acquisendo autonomia ed indipendenza, derivante dalla vita domestica in una nuova abitazione.

Di seguito intendiamo fare il punto sull’appena citato bonus affitti 2022, chiarendo quali sono i requisiti, come funziona e quali vantaggi comporta.

Detrazione affitto giovani 2022: in che cosa consiste? Requisiti e limiti

Spiegare che cos’è di fatto la Detrazione affitto giovani 2022 è piuttosto semplice. Abbiamo innanzi un’agevolazione che implica una detrazione fiscale dall’Irpef corrispondente al 20% dell’ammontare del canone di locazione, che l’inquilino deve al proprietario, fino a un limite massimo di 2.000 euro. Da rimarcare che, tra i beneficiari del bonus in oggetto, vi sono anche gli studenti fuori sede che affittano una stanza singola, per andare in un’altra città a frequentare una facoltà universitaria.

Nel dettaglio, si tratta di un incentivo incluso nel cd. ‘pacchetto affitti’, per il quale l’Esecutivo ha stanziato la consistente cifra pari a circa 30 miliardi di euro. Dal punto di vista tecnico, il bonus affitto 2022 è da considerarsi un contributo a fondo perduto, erogato dall’Agenzia delle Entrate.

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Non tutti possono accedere a questa agevolazione, ma soltanto i soggetti in possesso di specifici requisiti. Eccoli di seguito:

  • giovani di età compresa tra i 20 e i 31 anni non compiuti;
  • possesso di un reddito complessivo non al di sopra dei 15.493,71 euro all’anno;
  • sottoscrizione di un regolare contratto di locazione per l’intera unità abitativa o per una parte di essa, da destinarsi a residenza, ossia a “prima abitazione”;
  • l’immobile cui si applica l’incentivo deve essere intestato al richiedente il bonus (ossia l’appartamento o la stanza deve essere riconducibile solo al giovane che vi abita).

Inoltre non possono accedere alla misura coloro che sono senza lavoro o gli incapienti.

Detrazione fiscale affitto giovani 2022: importo massimo detraibile e limite temporale

Attenzione però al seguente limite: per quanto riguarda il 2022, l’importo massimo detraibile è sceso da 2.400 a 2.000 euro. Mentre la soglia minima è pari a 991,60. Non solo: sull’agevolazione in oggetto si applica un vincolo di ordine temporale, giacché il bonus affitti 2022 può essere richiesto esclusivamente nei primi 4 anni della durata del contratto di locazione. Anche quest’ultima è una novità rispetto al passato, giacché prima il periodo di spettanza corrispondeva ai primi tre anni.

Facendo un semplice esempio pratico, è possibile avere maggior chiarezza circa il funzionamento del bonus affitti 2022. Ipotizzando che un giovane paghi un canone di affitto annuo per una stanza di appartamento pari a circa 3.600 euro, non si applicherà la detrazione del 20% pari a 720 euro, ossia un valore più basso di quello della detrazione minima. Varrà invece la detrazione  forfettaria di 991,60 euro. Se invece il 20% del canone di affitto annuo dovesse superare i 2.000 euro, la detrazione non potrà comunque oltrepassare detta soglia.

Detrazione affitto 2022: a quali immobili si applica la detrazione fiscale in oggetto?

Ci si potrebbe domandare su quali immobili detta agevolazione si applica in concreto. Ebbene, rispondiamo che la detrazione fiscale vale per quasi tutti gli immobili a utilizzo residenziale. Ciò che conta è che il richiedente abbia sottoscritto un regolare contratto d’affitto.

Attenzione però: vi sono alcune categorie catastali le quali sono da intendersi escluse dall’applicazione del bonus affitti 2022.

Ecco quali sono:

  • categoria A/1 (abitazioni di tipo signorile);
  • categoria A/8 (abitazioni in ville);
  • ” A/9 (castelli e palazzi eminenti).

Inoltre, non rientrano nel campo di applicazione del bonus affitti 2022 anche tutti gli immobili che sono affittati con finalità turistico-alberghiere; gli immobili vincolati ai sensi della legge n.1089 del 1939 e gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, per i quali vale la relativa normativa vigente, statale o regionale.

Concludendo, al momento non sono ancora disponibili informazioni dettagliate su come richiedere l’agevolazione per il 2022. Tuttavia molto probabilmente sarà confermato l’iter 2021: in particolare, era necessario compilare dei moduli ad hoc, sul sito web dell’Agenzia delle Entrate. In particolare detti documenti, che rilevano a seguito della firma del contratto di locazione con l’inquilino, includono i dati personali e un impegno alla rinegoziazione del canone e alla riduzione dello stesso.

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Prospetto informativo disabili 2022: invio in scadenza il 31 gennaio

Prospetto informativo disabili 2022: invio in scadenza il 31 gennaio

Scade il 31 gennaio il termine per l’invio del Prospetto informativo disabili 2022. Novità sul prospetto e maggiorazione delle sanzioni.

Prospetto informativo disabili

Prospetto informativo disabili 2022: ancora pochi giorni per l’invio del prospetto disabili. L’adempimento, che scade il 31 gennaio 2022, riguarda tutti i datori di lavoro – sia pubblici che privati – al fine di attestare la situazione occupazionale dei disabili al 31 dicembre 2021. La scadenza, però, non riguarda indistintamente tutti i datori di lavoro, ma esclusivamente chi integra la cd. “quota di riserva” ai sensi dell’art. 3, co. L. n. 68/1999. Si tratta di quelle aziende che hanno almeno 15 lavoratori dipendenti costituenti base di computo.

Oltre ad avere in organico almeno 15 lavoratori dipendenti è necessario anche aver avuto cambiamenti nella situazione occupazionale, tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, entro il 31 dicembre 2021. Quindi, le aziende che non hanno avuto cambiamenti in tal senso non sono tenuti all’invio del Prospetto in commento. Ma andiamo in ordine e vediamo in dettaglio come e quando inviare il prospetto informativo.

Quota di riserva: come funziona

Prima di addentrarci all’adempimento del Prospetto informativo disabili è fondamentale comprendere il concetto di “quota di riserva”. Ebbene i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nella seguente misura:

  • 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
  • due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
  • un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

Per quanto riguarda i criteri di computo della quota di riserva, vanno conteggiati tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, mentre non sono computabili i lavoratori assimilati.

Ricordiamo inoltre che gli obblighi sono sospesi in caso di:

  • imprese in cassa integrazione guadagni straordinaria,
  • con procedure concorsuali in atto, ovvero
  • con contratti di solidarietà difensivi.

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Prospetto informativo disabili 2022: cosa indicare

Nel prospetto informativo disabili bisogna indicare:

  1. il numero complessivo dei lavoratori occupati;
  2. il numero di quelli computabili e il numero di quelli, invece, non computabili nella base di calcolo della quota di riserva;
  3. eventuali provvedimento di compensazione, sospensione, esonero parziale o convenzione;
  4. il numero di lavoratori appartenenti alle categorie protette computabili ai fini dell’assolvimento della quota d’obbligo e le mansioni disponibili per le eventuali ulteriori assunzioni obbligatorie ancora da effettuare fino alla completa copertura della quota stessa;
  5. eventuali posti di lavoro e mansioni disponibili per tale categoria di lavoratori.

Prospetto informativo 2022, come inviarlo

La trasmissione del Prospetto Informativo disabili può avvenire esclusivamente in modalità telematica. Il modulo deve essere inviato mediante i servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti individuati dalle Regioni.

Se il datore di lavoro ha sede legale e unità produttive in due o più Regioni, il prospetto informativo deve essere inviato nella Regione dove è ubicata la sede legale dell’azienda. Gli intermediari invece devono inviare la comunicazione dal servizio informatico regionale dove è ubicata la loro sede legale.

Una volta compilato il modulo online, i servizi informatici rilasciano una ricevuta di avvenuta trasmissione, indicante la data e l’ora di ricezione nel rispetto della normativa vigente. Tale ricevuta fa fede, salvo prova di falso, per documentare l’adempimento di legge.

Infine è permesso effettuare:

  • rettifiche al documento inviato, limitatamente ai dati che non influenzano il riconoscimento del dichiarante, dei lavoratori in forza ai sensi della L. 68/99 ed i dati che non influenzano il calcolo delle scoperture, entro 5 giorni dall’ultimo invio;
  • l’annullamento di un prospetto inviato per qualsiasi motivo prima della scadenza del termine stabilito per l’invio dello stesso.

Sanzioni maggiorate dal 2022

In caso di ritardato invio del prospetto informativo la sanzione amministrativa prevista è pari 702,43 euro, maggiorata di 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo. per ogni giorno di ritardo oltre il 31 gennaio.

Leggi anche: Lavoratori disabili: novità su prospetto informativo e contributo esonerativo

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Scadenze fiscali di febbraio 2022: dal superbonus alle fatture elettroniche. I dettagli

Scadenze fiscali di febbraio 2022: dal superbonus alle fatture elettroniche. I dettagli

Un elenco aggiornato delle principali scadenze fiscali di febbraio 2022: guida completa, dal superbonus alla rottamazione-ter

Scadenze fiscali

Le scadenze fiscali previste per il mese di febbraio 2022 sono diverse e tutte molto importanti. Si va dai versamenti delle ritenute Irpef e previdenziali per i datori di lavoro agli adempimenti e versamenti Iva, scadenze superbonus e rottamazione-ter.

Ad esempio, in materia di rottamazione-ter, dovrà essere pagata la rata con scadenza al 28 febbraio come da “comunicazione delle somme dovute” inviata dall’Agenzia delle entrate-riscossione al contribuente all’atto dell’accettazione della definizione agevolata.

Scadenze fiscali di febbraio 2022: ecco le principali date da ricordare

Ecco tutte le principali scadenze di febbraio 2022.

Le scadenze di febbraio 2022 per i datori di lavoro

Come ogni mese, i datori di lavoro sono chiamati a rispettare le scadenze tipiche dei sostituti d’imposta. Scadenze che coincidono con il giorno 16 di ogni mese.

Dunque, entro il 16 febbraio , i datori di lavori sono tenuti al versamento delle ritenute Irpef sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente.

I versamenti sono effettuati in F24 con i seguenti codici tributo:

  • 1001 – Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio;
  • 1002 – Ritenute su emolumenti arretrati;
  • 1012 – Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro.

La stessa cosa dicasi per le ritenute effettuate sui redditi da lavoro autonomo corrisposti nel mese di dicembre. Versamenti da effettuare in F24 con il codice tributo 1040. Naturalmente come periodo di competenza andrà indicato gennaio, o1/2022. L’obbligo riguarda anche le ritenute alla fonte su provvigioni (per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza) corrisposte nel mese precedente.

Anche questo mese, i datori di lavori devono versare all’INPS i contributi previdenziali e assistenziali a loro carico. Infatti, il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento (periodo di svolgimento della prestazione).

A fine mese scade anche il termine per effettuare il conguaglio in busta paga tra le ritenute operate e l’imposta dovuta ai fini IRPEF sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e per la determinazione delle addizionali regionale e comunale all’IRPEF.

Scadenze Iva febbraio 2022

In materia di IVA, i contribuenti mensili sono tenuti a liquidare e a versare l’Iva di gennaio (F24 con codice tributo 6001). Entro il 28, deve essere inviata all’Agenzia delle entrate la liquidazione periodica c.d Li.Pe, del 4° trimestre 2021. Infatti, Il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre.

Nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 2 maggio 2022, potrà essere inviata la dichiarazione Iva 2022.

Scadenza Li.Pe. e scadenza dichiarazione annuale Iva in qualche caso possono coincidere.

Infatti, la Li.Pe  relativa al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale Iva. In tale caso, la dichiarazione Iva deve essere presentata entro il 28 febbraio.

Entro il 25 febbraio, deve essere effettuata la presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE

Bollo su fatture elettroniche

Entro il 28 febbraio, deve essere versata l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel 4° trimestre 2021. Se si tratta di fatture per le quali è obbligatoria l’assolvimento dell’imposta di bollo.

Il pagamento può essere effettuato direttamente sul portale Fatture e corrispettivi con addebito sul proprio conto corrente. In alternativa è possibile stampare l’F24 e procedere al pagamento tramite i canali tradizionali.

Superbonus e cessione del credito: la scadenza del 7 febbraio

Febbraio segna anche una scadenza importante in materia di superbonus e altri bonus edilizi.

Infatti, il decreto Sostegni-ter approvato la scorsa settimana e non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prevede il divieto di cessioni del credito successive alla prima.

Nello specifico:

  • l’impresa applica lo sconto in fattura, in cambio ottiene il credito d’imposta pari allo sconto applicato ( o al 110% dello sconto applicato in caso di superbonus) che potrà cedere a banche e altri soggetti. Quest’ultimi a loro volta non potranno cedere il credito;
  • il contribuente non richiede lo sconto in fattura, paga le spese e decide di cedere il credito d’imposta pari alla detrazione spettante, in favore di banche o altri soggetti terzi. Anche in questo caso, chi riceve il credito non può monetizzare, potrà solo utilizzarlo per pagare imposte e contributi.

Attenzione per i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati già oggetto di una delle opzioni di cessione/sconto in fattura, potranno essere ulteriormente ceduti. In tale caso è ammessa una sola ulteriore cessione rispetto alla prima. Come da opzione di sconto in fattura o cessione del credito.

Dunque la data del 7 febbraio fa da spartiacque tra la vecchia e la nuova normativa.

Contribuenti in regime forfettario, la riduzione contributiva Inps

Entro il 28 febbraio i contribuenti in regime forfettario, artigiani e commercianti,  che intendono beneficiare della riduzione contributiva Inps del 35%, devono presentare apposita istanza all’Inps. L’istanza può essere presentata tramite l’apposita funzionalità presente nel proprio cassetto previdenziale.

Chi ha già presentato la richiesta per gli anni precedente, non è tenuto a replicarla. Fermo restando la conferma dei requisiti richiesti dalla norma, comma 77, Legge 190/2014, Legge di bilancio 2015.

Chi avvia una nuova attività nel 2022  e intende beneficiare della riduzione contributiva in parola, deve comunicare tale volontà con la massima tempestività. Rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione all’INPS (circolare INPS n° 28/ 2020).

Rottamazione-ter e saldo e stralcio

I contribuenti che  hanno effettuato entro il 14 dicembre 2021 (termine “ultimo” previsto nel DL n. 146/2021 “Decreto Fiscale”, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 215/2021) il pagamento delle rate dovute per il 2020 e il 2021, dovranno proseguire i pagamenti nel rispetto delle scadenze contenute nella “Comunicazione delle somme dovute” ricevuta.

Le scadenze delle rate della “Rottamazione-ter” previste dal Decreto Legge n. 119/2018, sono fissate nelle seguenti date:

  • 28 febbraio;
  • 31 maggio;
  • 31 luglio;
  • 30 novembre.

Per il pagamento entro tali date sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.

Dunque, il 28 febbraio ( o al max entro i 5 gg successivi) dovrà essere pagata la rata corrispondente a tale scadenza. Come da comunicazione delle somme dovute inviata dall’Agenzia delle entrate riscossione inviata all’atto dell’accettazione della definizione agevolata.

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San Tommaso d’Aquino

 

San Tommaso d’Aquino


Nome: San Tommaso d’Aquino
Titolo: Sacerdote e dottore della Chiesa
Nascita: 1227, Aquino
Morte: 7 marzo 1274, Fossanova
Ricorrenza: 28 gennaio
Tipologia: Commemorazione
Luogo reliquie:Chiesa dei Giacobini

Un astro di luce particolare e inestinguibile brilla nel cielo del secolo XIII; luce che attraversa i secoli, che illumina le menti: l’Angelico Dottore S. Tommaso.

Nacque ad Aquino nell’anno 1227 dal conte Landolfo e dalla contessa Teodora, parente di Federico Barbarossa, signori fra i più illustri di quei tempi.

Educato cristianamente fin dalla più tenera età, diede molti segni della sua futura scienza e grandezza.

A cinque anni fu affidato per l’educazione ai monaci benedettini di Montecassino. Vi rimase fino ai quattordici anni, fino a quando cioè i torbidi politici non decisero i genitori a riprenderlo entro le mura del proprio castello. Più tardi fu mandato all’Università di Napoli, ove, sebbene assai giovane, manifestò il suo potente ingegno, acquistandosi fama presso i condiscepoli e stima presso i maestri. Già si concepivano su di lui le più lusinghiere speranze, già i conti d’Aquino ed altri vedevano in lui il futuro campione del foro napoletano o romano, quando egli di colpo fece crollare tutti questi sogni, annunciando la sua decisione di entrare nell’Ordine di S. Domenico.

Da Napoli, per timore della famiglia che gli si opponeva decisamente, fu mandato a Parigi, ma nel viaggio, raggiunto dai fratelli, venne arrestato e ricondotto nel castello paterno di S. Giovanni a Roccasecca. Rimase prigioniero per circa un anno, vincendo tutte le difficoltà e le lusinghe. Per il suo angelico candore ed in premio della sua fortezza contro una grave tentazione, meritò d’essere cinto del cingolo di purezza da due Angeli, così che dopo d’allora mai più ebbe a subire tentazioni contro la bella virtù.

Aiutato dalle sorelle riuscì a fuggire, e tosto rientrò nel convento da cui era stato strappato. All’Università di Parigi studiò filosofia e teologia sotto il celeberrimo S. Alberto Magno e a 25 anni cominciò con somma lode a interpretare filosofi e teologi. Passò indi col suo maestro a Colonia, e qui ricevette la sacra ordinazione. Ritornato a Parigi come insegnante universitario sostenne lotte coi maestri secolari. Chiamato poi alla Corte Pontificia in qualità di teologo della curia romana vi rimase qualche anno, poi tornò a Parigi. È questo il tempo più fecondo del suo insegnamento. Da Parigi entrò in Italia e fu inviato da Gregorio X al Concilio di Lione. Ma nel viaggio mori a Fossanova, il 7 marzo 1274.

Raccolse, sistemò ed espose tutto lo scibile antico, e segnò le vie alle scienze nuove, tanto che non si esita a chiamarlo uno dei più grandi ingegni dell’umanità.

Mirabili ed eccelse furono le sue virtù. Tale e tanta fu la sua umiltà che ricusò l’arcivescovado di Napoli ripetutamente offertogli dal Sommo Pontefice. Il suo confessore ebbe a dire: « Fra Tommaso a 50 anni aveva il candore e la semplicità di un bambino di cinque anni ».

PRATICA. Impariamo da questo santo la fermezza nell’eseguire la volontà di Dio.

PREGHIERA. Dio, che illustri la Chiesa con la meravigliosa erudizione del tuo beato confessore Tommaso e la rendi feconda di tante opere, dacci, te ne preghiamo, d’intendere ciò ch’egli ci ha insegnato e di compiere, a suo esempio, ciò che ha fatto. Bibl., CINTI, Tommaso d’Aquino, Ed. Paoline.

MARTIROLOGIO ROMANO. Memoria di san Tommaso d’Aquino, sacerdote dell’Ordine dei Predicatori e dottore della Chiesa, che, dotato di grandissimi doni d’intelletto, trasmise agli altri con discorsi e scritti la sua straordinaria sapienza. Invitato dal beato papa Gregorio X a partecipare al secondo Concilio Ecumenico di Lione, morì il 7 marzo lungo il viaggio nel monastero di Fossanova nel Lazio e dopo molti anni il suo corpo fu in questo giorno traslato a Tolosa.

IL PENSIERO DI SAN TOMMASO

Uomo di fede e grande pensatore, San Tommaso d’Aquino diede vita a quello che viene chiamato tomismo, ed è considerato l’esponente più importante della filosofia scolastica nonché uno dei più grandi teologi cristiani.

Varie le sue opere e i suoi trattati sugli argomenti più disparati; tra le più importanti vi sono certamente la Summa Contra Gentiles, attraverso la quale cerca di convincere gli intellettuali musulmani della verità del cristianesimo, e la Summa theologiae, rimasta incompiuta. Essa tratta di Dio, della creazione e dell’azione umana.

Alla base del suo pensiero troviamo la non contraddizione tra fede e ragione, che possono coesistere ed anzi supportarsi l’un l’altra. Se la prima infatti eleva quest’ultima alla certezza e alla perfezione, attraverso la ragione possiamo spiegare e rendere accessibili le verità della fede, difendendola dalle critiche e dalle obiezioni.

In pratica sia filosofia che teologia parlano dello stesso Dio ma in maniera diversa. La filosofia risale dal basso, dalla creazione, la teologia discende dall’alto, da Dio, entrambe radicate nella loro verità si sostengono a vicenda.

Tra tutti i suoi insegnamenti, molti dei quali riprendono quelli di Aristotele, ci soffermiamo proprio sulla dimostrazione dell’esistenza di Dio attraverso cinque vie:

la prova cosmologica, che riprende il principio aristotelico secondo cui tutto ciò che si muove è mosso da altro; dovendo dunque individuare un primo motore immobile, esso non può che essere Dio.

La prova causale: se ogni fenomeno ha una causa, da questa concatenazione si risale alla causa prima identificata con Dio;

la prova del contingente e del necessario, che individua in Dio quel qualcosa di necessario da cui tutte le cose non necessarie discendono,

la via dei gradi di perfezione: la qualità ha vari gradi di perfezione, e in Dio risiedono i più alti;

e infine la prova della finalità delle cose: tutto in natura mostra di avere un suo fine ed ordine, ci deve essere una intelligenza superiore a stabilirlo.

Nel campo della teologia Tommaso fa una distinzione tra teologia naturale, che cerca di approdare a Dio attraverso l’utilizzo della ragione nell’osservazione e nella comprensione della creazione, e teologia rivelata, che si rivolge direttamente a Dio attraverso la fede.

Per quanto riguarda l’anima, immortale in quanto immateriale e quindi incorruttibile, egli sostenne che fosse indipendente dal corpo e derivante direttamente da Dio.

Come sostenne che tutti gli esserei viventi siano guidati da una “legge morale”, secondo la propria natura. Nelle creature definite irragionevoli essa si manifesta col carattere della necessità e ineluttabilità, in quelle ragionevoli invece esiste il libero arbitrio, la libertà di scelta sebbene l’individuo, una volta capito dove è il bene, tende naturalmente verso di esso. L’uomo, insomma, ha un’attitudine innata fare il bene e fuggire il male.

Ma il pensiero di una mente tanto eccelsa ha spaziato in vari ambiti, e non poteva non chiedersi cosa sia la felicità e come raggiungerla, approdando quasi nell’economia. Ad esempio se da un lato, asseriva, il commercio è necessario, dall’altro cercare l’arricchimento a scapito degli altri è sbagliato; la condivisione evita i conflitti e le diseguaglianze. Anche perché in fondo tutto appartiene a Dio, non a noi.