Archivi giornalieri: 15 gennaio 2022

Gli unici due paesi che non hanno ancora iniziato le vaccinazioni

  • MONDO 
  • SABATO 15 GENNAIO 2022

Gli unici due paesi che non hanno ancora iniziato le vaccinazioni

Sono la Corea del Nord, dove ufficialmente la pandemia non è mai arrivata, e l’Eritrea, dove invece è in corso la quarta ondata

 Persone in piazza a Pyongyang dopo la riunione plenaria del Comitato centrale del Partito dei Lavoratori, l’unico partito ammesso in Corea del Nord, lo scorso 5 gennaio (AP Photo/ Cha Song Ho)

 
 

A oggi secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ci sono solo due paesi al mondo che non hanno ancora avviato una campagna di vaccinazione contro il coronavirus: la Corea del Nord e l’Eritrea. Le autorità della Corea del Nord continuano a sostenere che la pandemia nel paese non sia mai arrivata, e le rigidissime restrizioni imposte fin dalla scoperta dei primi casi in Cina sembrano essere ancora oggi l’unico strumento utilizzato per contrastare la circolazione del virus, con pesanti conseguenze. In Eritrea, come in gran parte dei paesi del continente africano, è invece in corso la quarta ondata dell’epidemia, ma le autorità del paese non sembrano voler collaborare con gli organi di assistenza internazionale.

 

A settembre il regime nordcoreano del dittatore Kim Jong-un aveva rifiutato quasi 3 milioni di dosi del vaccino sviluppato dall’azienda di biotecnologie cinese Sinovac che le erano state offerte da Unicef nell’ambito del programma COVAX, che ha l’obiettivo di facilitare l’accesso ai vaccini per i paesi più poveri. La Corea del Nord aveva sostenuto che altri paesi ne avessero più bisogno. Già a luglio il paese aveva rifiutato circa 2 milioni di dosi del vaccino di AstraZeneca, facendo riferimento a presunti effetti collaterali, e nello stesso periodo le erano state offerte anche varie dosi del vaccino Sputnik V prodotto in Russia, che non è chiaro se avesse accettato.

 
 

Negli ultimi mesi il programma COVAX ha messo da parte 4,73 milioni di dosi del vaccino contro il coronavirus prodotto da AstraZeneca da destinare alla Corea del Nord, che però continua a sembrare restia ad accettarle: nonostante ci siano forti dubbi sul fatto che l’epidemia non sia mai arrivata nel paese, le autorità continuano a sostenere di voler gestire la possibile diffusione dei contagi «a modo loro», cioè con l’isolamento dal resto del mondo e non con i vaccini. Le gravi conseguenze delle restrizioni in vigore ormai da due anni però sono visibili da tempo.

 

Per evitare la diffusione dei contagi, il regime nordcoreano aveva deciso di chiudere i propri confini fin da quando erano stati riscontrati i primi casi nella città cinese di Wuhan, rinunciando di fatto allo scambio di beni con la Cina, l’unica grande economia che mantiene buoni rapporti con la Corea del Nord. La chiusura dei confini tuttavia non ha bloccato soltanto le importazioni di cibo, ma anche quelle di carburante e fertilizzanti essenziali per l’agricoltura, esacerbando i problemi. Secondo il giornale sudcoreano Daily NK, che ha fonti interne alla Corea del Nord, oggi i nordcoreani delle classi medie fanno due pasti anziché tre e la situazione economica del paese «sta chiaramente peggiorando».

Il professore Park Won Gon, esperto di studi sulla Corea del Nord all’Università Ewha di Seul, ha detto alla radio americana VoA che non si sa quanto il paese riuscirà ad andare avanti in questa situazione: secondo alcuni analisti citati da Park l’economia nordcoreana potrebbe non reggere oltre la prima metà di quest’anno. Da alcune immagini satellitari sembrerebbe che la Corea del Nord stia costruendo vari centri di decontaminazione, presumibilmente destinati a facilitare le importazioni dalla Cina: come ha osservato VoA, tuttavia, questi tentativi potrebbero non risolvere del tutto i problemi, visto che negli ultimi tempi la Cina stessa ha ricominciato a introdurre pesantissime restrizioni per limitare la diffusione dei contagi, mettendo ancora più in crisi la rete dei commerci globali.

CAMERA DEI DEPUTATI

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Green pass rafforzato obbligatorio per colf, badanti e baby sitter over 50

Green pass rafforzato obbligatorio per colf, badanti e baby sitter over 50

Il green pass rafforzato sarà obbligatorio, in alcuni casi, anche per i collaboratori domestici, in base alle ultime disposizioni.

Obbligo green pass rafforzato per colf, badanti e baby sitter over 50: da quando scatta? In quest’ultimo periodo i casi di coronavirus sono aumentati notevolmente, e tuttora i numeri dei contagi giornalieri non fanno stare di certo tranquilli. I vaccini rappresentato un vero e proprio ‘salvagente’, ma è altrettanto vero che le varianti del Covid destano preoccupazione per la loro imprevedibilità. Con un contesto come questo, non sorprendono le recenti decisioni del Governo, atte a introdurre nuove restrizioni; vincoli e divieti nei confronti della cittadinanza, ed in special modo verso coloro che non hanno ancora effettuato la vaccinazione.

Ebbene, in questo quadro, Assindatcolf ha appena reso noto che, sulla scorta di quanto previsto nel decreto legge n. 1 del 2022 – recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore” – dalla metà del prossimo febbraio coloro che svolgono attività lavorativa, anche in ambito domestico, dovranno essere muniti di green pass rafforzato.

Vediamo più da vicino.

Obbligo green pass rafforzato per collaboratori domestici: il decreto n. 1 del 2022

Ricordiamo che Assindatcolf è un soggetto assai rilevante per quanto attiene alla disciplina dei rapporti di lavoro di colf, badanti e baby sitter. L’Associazione Nazionale dei Datori di Lavoro Domestico fu costituita su iniziativa della Confedilizia nel 1983, allo specifico scopo di rappresentare e tutelare la categoria delle famiglie che hanno alle loro dipendenze dei collaboratori domestici.

In particolare, l’Associazione ha inteso specificare che dal 15 febbraio 2022 tutti i cittadini (italiani, comunitari residenti in Italia e stranieri) che abbiano compiuto i 50 anni di età, dovranno essere muniti di green pass rafforzato – da vaccinazione o guarigione – per compiere attività lavorativa, anche per quella domestica. Pertanto ciò ha indubbio rilievo per colf, badanti e baby sitter.

Quanto comunicato da Assindatcolf si fonda sul citato decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 gennaio 2022, ed entrato in vigore il giorno successivo, ossia l’8 gennaio 2022.

Ma sgomberiamo il campo da ogni possibile dubbio. Se ci si chiede chi sarà obbligato a vaccinarsi, la risposta è che in verità lo saranno:

  • tutti i cittadini italiani e i cittadini di altri stati membri UE;
  • residenti in Italia;
  • che abbiano compiuto i 50 anni di età o che compiano 50 anni di età entro il 15 giugno 2022.

Coerentemente con quanto appena riportato, il decreto n. 1 del 2022, oltre all’estensione dell’obbligo vaccinale agli over 50, ha stabilito il divieto di ingresso, da parte di coloro che hanno compiuto 50 anni e non sono vaccinati, in tutti i luoghi di lavoro.

Obbligo green pass rafforzato: la differenza tra green pass base, rafforzato e booster

Sul sito www.dgc.gov.it è stata aggiornata l’area FAQ, con alcune utili precisazioni proprio in riferimento agli argomenti del nostro articolo. In particolare,  gli autori della guida intendono chiarire una volta per tutte la differenza tra green pass base, rafforzato e booster. Ebbene detta differenza sta a indicare quali tipi di certificazione verde COVID-19 sono validi per distinti utilizzi e periodi di tempo, che possono cambiare con l’evolversi della situazione epidemiologica. In sintesi:

  • Green pass base: si intende la certificazione verde COVID-19 per vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo;
  • Green pass rafforzato: si intende esclusivamente la certificazione verde COVID-19 per vaccinazione o guarigione. Il green pass rafforzato non comprende, dunque, l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare;
  • Green pass booster: è la certificazione verde rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo, posteriore al completamento del ciclo vaccinale primario.

Obbligo green pass rafforzato: dove è richiesto il documento?

La certificazione necessaria in riferimento ai lavoratori over 50 – ed in particolare colf, badanti e baby sitter – è appunto quella che prende il nome di ‘green pass rafforzato’. Sempre nella citata area FAQ si trova chiaramente specificato che il green pass rafforzato è richiesto in zona bianca, in zona gialla e in zona arancione per aver accesso ad attività e servizi, che in mancanza di esso, sarebbero oggetto di limitazione sulla scorta della normativa attuale.

In particolare, nella guida predisposta in ambito governativo, si rimarca che:

Dal 15 febbraio 2022, a tutti i lavoratori del settore pubblico e privato, a partire dai 50 anni di età, è richiesto il green pass rafforzato, fino al 15 giugno 2022“.

Leggi anche: Esenzione canone RAI, come funziona e a chi spetta

Colf, badanti e baby sitter over 50 che non si vaccinano: le conseguenze

Concludendo, ben si comprende l’utilità di quanto comunicato da Assindatcolf: anche per quanto attiene al lavoro prestato entro le mura domestiche, i datori di lavoro o loro delegati saranno obbligati a verificare il rispetto delle prescrizioni da parte dei soggetti sottoposti all’obbligo vaccinale. Ne consegue che tutti coloro rendano noto di non essere in possesso del green pass rafforzato o che non mostrino una copia valida, dovranno essere ritenuti assenti ingiustificati.

Tuttavia non si applicheranno conseguenze disciplinari e vi sarà comunque il diritto alla conservazione del posto di lavoro. Ciò varrà fino alla presentazione di idonea certificazione. Da ribadire che anche per colf, badanti e baby sitter che non rispettano le prescrizioni aggiornate, non sarà dovuta la retribuzione, né altro compenso o spettanza.

⭐️ Segui Lavoro e Diritti su Google News: clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti.
 

Quota 102 nel 2022

Quota 102 nel 2022, domanda di pensione anticipata al via

Disponibile, dal 7 gennaio 2022, la domanda di pensione anticipata Quota 102. Si attende la circolare INPS con le istruzioni dettagliate.

Addio Quota 100, benvenuto Quota 102 nel 2022! Il meccanismo di pensionamento che permette ai lavoratori prossimi alla pensione di uscire dal mondo di lavoro con almeno 62 anni d’età e 38 anni di contributi non è più valido dal 31 dicembre 2021. Come annunciato a più riprese al presidente del consiglio, Mario Draghi, vi è la necessità di tornare al più presto al sistema previdenziale messo a punto dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012). Tale passaggio, però, non avviene tout court poiché la recente Legge di Bilancio (L. n. 234/2021) all’art. 1, co. 87 ha introdotto pensione anticipata quota 102 (lasciando APE Social rafforzata e Opzione Donna). Quindi, anche per quest’anno è possibile pensionarsi anticipatamente con il meccanismo delle quote, ma è necessario possedere 2 anni in più. Restano invariati gli anni contributivi.

Con il Messaggio n. 97 del 10 gennaio 2022, in attesa della Circolare esplicativa che recepisce le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 in merito, l’INPS ha fornito le modalità di presentazione della domanda di pensione, disponibile dal 7 gennaio 2022.

Ecco i dettagli.

Quota 102 nel 2022: le novità della Legge di Bilancio

All’art. 1, co. 87 della L. n. 234/2021, il Governo ha inteso abolire “quota 100 e tornare” – seppur gradualmente – alla Riforma Fornero (L. n. 92/2012). Questo passaggio si realizza in maniera graduale mediante l’introduzione – per il 2022 – di “quota 102”. Dunque, si deve intendere conclusa la fase sperimentale di “quota 100”, che terminava per l’appunto il 31 dicembre 2021.

Quindi, per poter accedere alla pensione con “quota 102”, entro il 31 dicembre 2022 occorre maturare:

  • 64 anni d’età anagrafica (in precedenza era 62 anni);
  • 38 anni di contributi.

Si rammenta, al riguardo, che i requisiti pensionistici possono essere raggiunti anche cumulando i periodi assicurativi non coincidenti presenti in due o più gestioni tra quelle indicate dalla norma e amministrate dall’INPS.

Quota 102, domanda di pensione anticipata online

Come accennato in premessa, a decorrere dal 7 gennaio 2022 la domanda di pensione deve essere presentata con le seguenti modalità.

Il cittadino in possesso delle credenziali di accesso (SPID, Carta nazionale dei servizi, Carta di identità elettronica 3.0) può compilare e inviare la domanda telematica di pensione disponibile fra i servizi on line, sul sito www.inps.it, accessibili nella sezione “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”.

Una volta effettuato l’accesso e scelta l’opzione “NUOVA PRESTAZIONE PENSIONISTICA”, occorre selezionare in sequenza:

  • “Anzianità/Anticipata/Vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Requisito quota 102”.

Devono, infine, essere selezionati il “Fondo e la Gestione di liquidazione”.

La modalità di presentazione delle domande, sopra illustrata, è utilizzabile da parte dei lavoratori iscritti alle Gestioni private, alla Gestione pubblica e alla Gestione spettacolo e sport, anche al fine di chiedere il cumulo dei periodi assicurativi per il conseguimento del diritto alla pensione “quota 102”.

La domanda può essere presentata anche per il tramite degli Istituti di Patronato e degli altri soggetti abilitati alla intermediazione delle istanze di servizio all’INPS ovvero, in alternativa, può essere presentata utilizzando i servizi del Contact center.

Quota 102, finestra mobile

Si ricorda, infine, che una volta raggiunti i requisiti, per l’effettivo diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico deve trascorrere il periodo previsto per l’apertura della cd. “finestra mobile”, diversificata in base al datore di lavoro ovvero alla gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico. In particolare:

  • i lavoratori dipendenti del settore privato ed i lavoratori autonomi conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi 3 mesi dalla maturazione dei requisiti;
  • i lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, di cui all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 165/2001, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi 6 mesi dalla maturazione dei requisiti.
⭐️ Segui Lavoro e Diritti su Google News: clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti.
 

Superbonus 110, senza prevalente funzione residenziale non spetta. Nuove istruzioni Agenzia delle entrate

Superbonus 110, senza prevalente funzione residenziale non spetta. Nuove istruzioni Agenzia delle entrate

Prevalente funzione residenziale dell’immobile e superbonus 110: come deve essere verificato il requisito? Ecco le istruzioni Agenzia Entrate

Ai fini della verifica del requisito della prevalente funzione residenziale dell’edificio, si deve tenere conto della superficie complessiva di  tutte le unità immobiliari che compongono l’edificio, residenziali e non.

Si è espressa in tal senso l’Agenzia delle entrate in risposta ad uno specifico interpello avente ad oggetto l’accesso al superbonus per un edificio condominiale composto anche da unità a destinazione non residenziale.

Ecco i dettagli.

Il superbonus 110 e il concetto di prevalenza residenziale

Nella circolare n° 24/E 2020, l’Agenzia delle entrate ha messo nero su bianco che, per i lavori condominiali, le spese sostenute sono ammesse al superbonus 110 solo se:

  • riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza;
  • qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50 per cento, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali (ad esempio strumentale o merce). Per le spese sostenute per i lavori sulle parti comuni dell’edificio.

Se tale percentuale risulta inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio.

Prevalente funzione residenziale dell’immobile: risposta n° 10 dell’11 gennaio 2022 Agenzia Entrate

La risposta n° 10 dell’11 gennaio 2022, riguarda proprio la verifica della prevalenza residenziale dell’immobile ai fini del superbonus 110.

Nello specifico, un contribuente abita in un condomino formato dai seguenti tre edifici:

  • edificio A, composto da 4 unità immobiliari ad uso abitativo;
  • edificio B, composto da 6 unità immobiliari, di cui 2 ad uso abitativo e 4 a diversa destinazione.

Inoltre, è presente un ulteriore edificio (edifico C). Costituito da un immobile in categoria D/6, strutturalmente separato e con accesso autonomo tramite un vano al piano terra del dell’edificio B.

Gli edifici A e B dispongono di un unico impianto termico centralizzato per la climatizzazione invernale. L’edificio C è dotato di impianto di riscaldamento autonomo e non ha nessun servizio energetico in comune con gli altri edifici.

Fatta tale descrizione, il contribuente ha chiesto al Fisco come debba essere verificato il requisito della prevalenza residenziale.

Concorre al calcolo della superficie complessiva anche l’edifico classificato in catasto con la categoria D/6?

Le istruzioni dell’Agenzia delle entrate

Secondo l’Agenzia delle entrate,  la verifica della prevalente funzione residenziale  va effettuata:

  • tenendo conto di tutti gli edifici che compongono il condominio e, pertanto, anche del terzo edificio categoria D6 ,
  • a nulla rilevando che quest’ultimo non abbia servizi energetici in comune con gli altri due edifici e che sia eventualmente provvisto di accesso autonomo dall’esterno.

Da qui, fermo restando quanto appena affermato, se la superficie residenziale non è superiore al 50%,:

  • il superbonus, per gli interventi realizzati sulle parti comuni spetta solo ai possessori o detentori unità immobiliari destinate ad abitazione,
  • i quali potranno fruire della detrazione anche per i relativi lavori “trainati” realizzati sulle singole unità immobiliari residenziali, a patto che non appartengano alle categorie catastali escluse dal beneficio (A/1, A/8 e A/9).

Fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalla norma.

⭐️ Segui Lavoro e Diritti su Google News: clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti.
 

Aiuti di stato Covid, obbligo di autodichiarazione in Gazzetta ufficiale

Aiuti di stato Covid, obbligo di autodichiarazione in Gazzetta ufficiale
Autodichiarazione Covid per Aiuti di Stato: norma in Gazzetta Ufficiale. Ecco chi deve presentarla per attestare il rispetto dei requisiti.
Aiuti di stato Covid

Sta per essere pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi  del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19”. Il riferimento è alle regole temporanee più vantaggiose sulla concessione degli Aiuti di Stato in favore di imprese e professionisti, a contrasto delle gravi conseguenze economiche legate al Covid-19.

Monitoraggio e controllo dei limiti fissati dall’Unione Europea, posti in essere con l’obbligo di autodichiarazione degli aiuti ricevuti in capo alle imprese.

Autodichiarazione Covid per Aiuti di Stato (credito d’imposta, contributi a fondo perduto e altri incentivi)

I soggetti beneficiari degli aiuti Covid-19, credito d’imposta, contributi a fondo perduto e altri incentivi, sono tenuti a presentare un’autodichiarazione all’Agenzia delle entrate. Obbligo introdotto con l’art.1, comma 14 D.L. 41/2021, decreto Sostegni. Gli aiuti specifici oggetto di autodichiarazione sono ben definiti dall’articolo 1 del decreto Mef 11 dicembre 2021 che sta per essere pubblicato in Gazzetta ufficiale. Con specifico riferimento alla normativa istitutiva.

Con l’autodichiarazione, le imprese devono attestare che l’importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali di cui alla Sezione 3.1 ovvero alla Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19”.

Ulteriori requisiti da attestare

L’attestazione riguarda anche il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni ossia:

  • che l’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi registrato nel periodo di riferimento rilevante per la spettanza della singola misura, a condizione che lo stesso sia compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ovvero in un periodo ammissibile di almeno un mese comunque compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31
    dicembre 2021, è inferiore di almeno il 30 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2019. In ogni caso tale periodo non può essere successivo alla data di presentazione dell’autodichiarazione;
  • che l’importo dell’agevolazione richiesto ai sensi della Sezione 3.12 non supera il 70 per cento dei costi fissi non coperti sostenuti nel periodo di cui alla lettera a), tranne che per le micro e piccole imprese, per le quali l’intensità dell’aiuto non supera il 90 per cento dei medesimi costi fissi non coperti.

E’ utile precisare che per costi fissi si intendono quelli sostenuti indipendentemente dal livello di produzione. Mentre per costi variabili si intendono quelli sostenuti in funzione del livello di produzione. Concetti ribaditi nella relazione illustrativa del decreto in commento.

Per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile che non sono coperti dai ricavi dello stesso periodo considerati al netto dei costi variabili e che non sono coperti da altre fonti quali assicurazioni, eventuali altri aiuti di Stato e altre misure di sostegno.

Superamento dei limiti Aiuti di Stato

In caso di superamento dei massimali  di aiuto ammessi durante la pandemia, l’importo dell’aiuto di Stato ricevuto per la parte che eccede il  massimale spettante deve essere spontaneamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli interessi di recupero; ma senza sanzioni.

In caso di mancata restituzione volontaria dell’aiuto il corrispondente importo è sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa. A tale ammontare dovranno essere sommati gli interessi di recupero. Maturati sino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto. In assenza di nuovi aiuti, l’importo dovrà essere riversato.

Attenzione, l’individuazione dei termini, delle modalità e del contenuto dell’autodichiarazione saranno definite con successivo provvedimento dell’Agenzia delle entrate.

⭐️ Segui Lavoro e Diritti su Google News: clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti.