Archivi giornalieri: 21 gennaio 2022

Lavoro

Min. Lavoro: trasferte e infedele registrazione del LUL

Posted: 28 Jun 2016 07:58 AM PDT

Con la nota n. 11885 la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha rilasciato dei chiarimenti in merito al disconoscimento delle trasferte e le sanzioni sulla infedele registrazione del Libro Unico del Lavoro. La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva rispondendo ad un quesito, evidenzia il sistema sanzionatorio applicabile nei casi […]

 

Sanità, proroga incarichi ai pensionati: effetti pensionistici

Sanità, proroga incarichi ai pensionati: effetti pensionistici

Il decreto Milleproroghe 2022, per fare fronte all’emergenza da Covid-19, ha esteso al 31 marzo 2022 gli incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari, sanitari e al personale del ruolo sanitario del comparto Sanità e degli operatori sociosanitari collocati in quiescenza .

Con il messaggio 20 gennaio 2022, n. 298 l’INPS comunica che, sotto il profilo pensionistico, fino al 31 marzo 2022 i redditi percepiti a seguito di questi incarichi continuano a essere cumulabili con i trattamenti pensionistici, compresa la pensione “Quota 100”, ad eccezione dei trattamenti di pensione ai lavoratori precoci.

 

La nuova funzionalità “INPS Notizie” per Alexa e Google Assistant

La nuova funzionalità “INPS Notizie” per Alexa e Google Assistant

Nel percorso di multicanalità e innovazione da tempo intrapreso dall’Istituto, finalizzato a rendere disponibili i servizi INPS all’utenza su canali diversi e in linea con le moderne aspettative, è stata realizzata una prima funzionalità, denominata “INPS Notizie”, per gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant. Tramite questo servizio, da attivare sul proprio dispositivo personale, è possibile consultare le ultime dieci news e gli ultimi dieci comunicati stampa dell’Istituto, mediante interazione vocale.

Per utilizzare il servizio con Alexa, occorre installare la skill tramite l’app del proprio smartphone, ovvero interagendo direttamente con l’assistente vocale, pronunciando: “Alexa abilita INPS Notizie”. Questi alcuni esempi di invocazione della nuova funzionalità:

  • “Alexa INPS notizie”
  • “Alexa apri INPS notizie”
  • “Alexa avvia INPS notizie”

Con Google, invece, non è richiesta alcuna installazione, sarà sufficiente pronunciare: “Ok Google fammi parlare con INPS notizie” oppure “Ok Google parla con INPS notizie”.

Una volta attivata, la funzionalità “INPS Notizie” permetterà di ascoltare le news e i comunicati in ordine cronologico (la prima notizia sarà quella più recente), effettuare una ricerca per testo, filtrare le notizie e i comunicati per data.

APE Sociale: proroga al 2022 e nuovi requisiti

APE Sociale: proroga al 2022 e nuovi requisiti

La legge di bilancio 2022 ha prorogato il periodo di sperimentazione dell’APE Sociale fino al 31 dicembre 2022 e ha introdotto nuove condizioni per il riconoscimento del beneficio ai disoccupati e ai lavoratori dipendenti che svolgono attività gravose.

In attesa della pubblicazione della circolare illustrativa delle nuove disposizioni, con il messaggio 20 gennaio 2022, n. 274 l’INPS comunica la riapertura delle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE Sociale e fornisce le prime istruzioni per l’applicazione della proroga prevista.

Nella sezione Moduli sono disponibili anche i modelli per le attestazioni che i datori di lavoro devono rilasciare ai lavoratori, differenziati a seconda che il richiedente del beneficio sia un lavoratore dipendente del settore privato o del settore pubblico (AP148), o un lavoratore domestico (AP149).

Osservatorio CIG: i dati di dicembre 2021

Osservatorio CIG: i dati di dicembre 2021

È stato pubblicato l’Osservatorio sulle ore autorizzate di Cassa Integrazione Guadagni con i dati di dicembre 2021. Nel 2021 sono state autorizzate complessivamente 2.821.165.153 di ore, il 35% in meno rispetto all’anno precedente.

A dicembre 2021 sono state autorizzate 120.741.945 ore, il dato registra un aumento del 32,5% rispetto alle ore autorizzate a novembre 2021.

Circa l’85% delle ore di CIG ordinaria, deroga e fondi di solidarietà sono state autorizzate con causale “emergenza sanitaria Covid-19”.

Le ore di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria autorizzate a dicembre 2021 sono state 37.290.484, con una variazione congiunturale del 47% rispetto a novembre.

Gli interventi di CIG in deroga sono stati pari a 23.307.026 ore autorizzate. La variazione congiunturale registra, rispetto al mese precedente, un aumento del 92,2%.

Il numero di ore autorizzate nei fondi di solidarietà è pari a 41.963.637 e registra un aumento, rispetto al mese precedente, pari al 97,5%.

Per le ore autorizzate specificatamente per emergenza sanitaria si rimanda al report mensile “ Cassa integrazione guadagni e fondi di solidarietà – Ore autorizzate per emergenza sanitaria – dicembre 2021” (pdf 362KB).

Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per il 2022

Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per il 2022

Dal 1° gennaio 2022 sono rivalutati sia i limiti di reddito familiare ai fini della cessazione o riduzione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, sia i limiti di reddito mensili per l’accertamento del carico ai fini del diritto agli assegni stessi.

La circolare INPS 20 gennaio 2022, n. 9 individua i limiti di reddito familiare e mensile relativi al 2022 per il riconoscimento degli assegni familiari e della maggiorazione di pensione.

Le indicazioni fornite dalla circolare si applicano nei confronti dei soggetti esclusi dalla normativa sull’Assegno al Nucleo Familiare (ANF), ossia i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli coltivatori diretti (per cui continua ad applicarsi la normativa sugli assegni familiari) e dei pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (per cui continua ad applicarsi la normativa delle quote di maggiorazione di pensione).

La nuova funzionalità “INPS Notizie” per Alexa e Google Assistant

La nuova funzionalità “INPS Notizie” per Alexa e Google Assistant

Nel percorso di multicanalità e innovazione da tempo intrapreso dall’Istituto, finalizzato a rendere disponibili i servizi INPS all’utenza su canali diversi e in linea con le moderne aspettative, è stata realizzata una prima funzionalità, denominata “INPS Notizie”, per gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant. Tramite questo servizio, da attivare sul proprio dispositivo personale, è possibile consultare le ultime dieci news e gli ultimi dieci comunicati stampa dell’Istituto, mediante interazione vocale.

Per utilizzare il servizio con Alexa, occorre installare la skill tramite l’app del proprio smartphone, ovvero interagendo direttamente con l’assistente vocale, pronunciando: “Alexa abilita INPS Notizie”. Questi alcuni esempi di invocazione della nuova funzionalità:

  • “Alexa INPS notizie”
  • “Alexa apri INPS notizie”
  • “Alexa avvia INPS notizie”

Con Google, invece, non è richiesta alcuna installazione, sarà sufficiente pronunciare: “Ok Google fammi parlare con INPS notizie” oppure “Ok Google parla con INPS notizie”.

Una volta attivata, la funzionalità “INPS Notizie” permetterà di ascoltare le news e i comunicati in ordine cronologico (la prima notizia sarà quella più recente), effettuare una ricerca per testo, filtrare le notizie e i comunicati per data.

Concorso INPS 2021, nuovo rinvio del diario delle prove al 4 febbraio 2022

Concorso INPS 2021, nuovo rinvio del diario delle prove al 4 febbraio 2022

Nuovo rinvio del diario delle prove del Concorso INPS 2021 al 4 febbraio 2022. Cosa sapere sul bando per 1858 consulenti protezione sociale.

Concorsi pubblici

Nuovo rinvio della comunicazione del diario delle prove del concorso INPS 2021 per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 1858 laureati per la la figura di consulente di protezione sociale. Il termine per l’invio delle domande è scaduto, lo ricordiamo, lo scorso 2 novembre.

Il 14 gennaio sarebbe dovuto uscire sul sito internet dell’Istituto e in Gazzetta Ufficiale serie concorsi ed esami, l’avviso relativo al diario della preselezione e delle prove scritte del Concorso INPS 2021. Sul sito e in Gazzetta è invece apparsa la comunicazione che rinvia la pubblicazione del diario d’esame alla nuova data del 4 febbraio 2022.

Il bando del Concorso pubblico INPS è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, IV serie speciale “Concorsi ed esami”, n. 78 del 1° ottobre 2021 e prevede, come detto sopra, l’assunzione di 1858 figure di consulente protezione sociale, nel ruolo di personale dell’INPS, area C, posizione economica C1. Di seguito i dettagli e il bando del Concorso.

Concorso INPS 2021: prove d’esame

Il Bando di Concorso INPS 2021 per 1858 posti prevede due prove scritte e una prova orale e dalle anticipazioni sappiamo che:

  • le prove d’esame dovrebbero svolgersi tra febbraio e ottobre 2022 a Roma;
  • la procedura del concorso prevede:
    • una prova preselettiva composta da 60 quesiti, come già avvenuto per il precedente concorso
    • e due prove scritte che saranno costituite da 30 quesiti ciascuna;
  • infine ricordiamo che la banca dati dei quesiti proposti nei precedenti concorsi INPS, utile per la preparazione, NON sarà resa disponibile.

Prova preselettiva

Il numero di domande di partecipazione è superiore a 25.000, quindi l’INPS effettuerà una preselezione dei candidati. La prova preselettiva consiste in quesiti a risposta multipla, di carattere psicoattitudinale, logica, lingua inglese, competenze informatiche, cultura generale.

In ogni caso la sede, il giorno e l’ora di svolgimento delle prove scritte, ovvero dell’eventuale preselezione saranno pubblicati  sul sito internet dell’INPS all’indirizzo www.inps.it nella sezione
“Avvisi, bandi e fatturazione” sottosezione ”Concorsi” e in Gazzetta Ufficiale.

Quindi il candidato che non si presenta nel giorno, luogo ed ora stabiliti o si ritiri dalle prove scritte, qualunque ne sia la causa, è escluso dal concorso.

Prima prova scritta

La prima prova scritta consiste in una serie di quesiti a risposta multipla sulle seguenti materie:

  1. bilancio e contabilità pubblica;
  2. pianificazione, programmazione e controllo e organizzazione e gestione aziendale;
  3. diritto amministrativo e costituzionale;
  4. diritto del lavoro e legislazione sociale.

La prova è valutata in trentesimi e la superano i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30.

Seconda prova scritta

La seconda prova scritta consiste poi in una serie di quesiti a risposta multipla nelle seguenti materie:

  1. scienza delle finanze;
  2. economia del lavoro;
  3. elementi di economia politica;
  4. diritto civile;
  5. elementi di diritto penale.

La prova è valutata in trentesimi e la superano i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30.

Valutazione dei titoli

Successivamente si passerà alla valutazione dei titoli dei candidati che passeranno le prove scritte, con attribuzione di un punteggio massimo di 9 punti.

Prova orale

Infine l’ultima prova consisterà in una prova orale sulle materie oggetto delle prove scritte.

La sede, il giorno e l’ora di svolgimento della prova orale sono pubblicati sul sito internet dell’INPS e comunicati tramite PEC, almeno 20 giorni prima della data della prova stessa. Pertanto il candidato che non si presenta nel giorno, luogo ed ora stabiliti senza giustificato motivo è escluso dal concorso.

La valutazione finale è espressa in trentesimi e superano la prova i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30.

Graduatoria finale Concorso INPS 2021 per 1858 posti

La graduatoria finale del concorso sarà stilata tenendo conto del punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato, costituito dalla somma tra la media dei voti riportati nelle due prove scritte, il punteggio dei titoli, previa verifica della inerenza degli stessi, e il voto riportato nella prova orale fino ad un totale massimo di 90.

Concorso INPS 2021, bando

Per tutte le altre informazioni (Assunzione in servizio, Stipula del contratto individuale di lavoro, Periodo di prova ecc.) si rimanda alla lettura del Bando Concorso INPS 2021 per 1858 posti così come pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

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Contributi non versati: cosa succede se l’azienda non versa i contributi INPS

Contributi non versati: cosa succede se l’azienda non versa i contributi INPS

Contributi non versati: cosa fare? Come deve comportarsi il lavoratore e cosa rischia il datore di lavoro? Analisi completa

Contributi non versati

Contributi non versati: cosa succede se l’azienda non versa i contributi INPS? E se li versa in misura inferiore o parziale? Il Codice Civile prevede all’articolo 2115 che imprenditore e lavoratore contribuiscano alle istituzioni di previdenza ed assistenza. Tradotto, significa che nel momento in cui le prestazioni del lavoratore vengono utilizzate dall’azienda sorge, oltre all’obbligo della retribuzione e dell’assicurazione INAIL, anche l’obbligo di contribuzione all’INPS (per previdenza e pensione).

Il pagamento dell’onere contributivo è in parte a capo del dipendente, realizzato attraverso una trattenuta in busta paga, mentre il residuo è dovuto dall’azienda. Il datore di lavoro versa questi contributi a mezzo F24 con codice DM10 (tanto per la quota a suo carico quanto per quella trattenuta al lavoratore).

Dal momento che l’INPS opera come un’assicurazione (malattia, disoccupazione, invalidità, pensioni) l’omesso versamento dei contributi ha effetti importanti sul dipendente:

  • nel breve periodo dal momento che, in parallelo al mancato pagamento delle somme all’Istituto, l’azienda potrebbe ritardare anche l’erogazione della retribuzione, in quanto coinvolta in una crisi di liquidità;
  • nel lungo periodo posto che i contributi versati all’ente di previdenza hanno effetti sulla misura e sulla maturazione del diritto alla pensione.

Analizziamo in dettaglio le conseguenze per il datore di lavoro in caso di mancato pagamento dei contributi; vediamo inoltre quali sono le soluzioni in mano al dipendente al pari del mancato pagamento dello stipendio.

Contributi non versati: cos’è e come funziona l’estratto contributivo INPS

A garanzia del lavoratore, in quanto soggetto che non si occupa direttamente di versare i contributi all’INPS, opera la cosiddetta “automaticità delle prestazioni”; nel rispetto del termine di prescrizione quinquennale relativo alle somme non pagate all’INPS.

Per evitare di perdere il diritto a vedersi accreditati i contributi, è bene tenere costantemente sotto controllo il proprio “Estratto conto contributivo”; in sostanza il documento che elenca tutte le somme versate all’INPS in favore del lavoratore.

Nel prospetto vengono elencati, suddivisi in base alla gestione cui risulta iscritto il contribuente, i versamenti:

  • da lavoro;
  • figurativi;
  • da riscatto.

L’Estratto può essere consultato da parte degli utenti con credenziali SPID, CIE o CNS; collegandosi al portale “inps.it – Prestazioni e Servizi – Prestazioni – Consultazione Estratto conto contributivo / previdenziale”. In alternativa è possibile:

  • Chiamare il Contact center INPS al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) o lo 06.164.164 da rete mobile;
  • Rivolgersi a enti di patronato o intermediari dell’Istituto.

Contributi INPS: automaticità delle prestazioni

A garanzia del lavoratore dipendente opera il principio della cosiddetta “automaticità delle prestazioni”. Ciò significa che le prestazioni previdenziali sono dovute anche nel caso in cui l’azienda non abbia regolarmente versato i contributi; salvo che la legge non disponga diversamente.

Per quanto riguarda i trattamenti di vecchiaia, invalidità e superstiti l’automaticità delle prestazioni opera:

  • Per la sola contribuzione omessa non prescritta;
  • A condizione che l’interessato dimostri la sussistenza del rapporto di lavoro, presentando all’INPS idonea documentazione.

Ipotesi prescrizione contributi

Possono pertanto presentarsi tre ipotesi, ovvero se i contributi:

  • non sono ancora prescritti quando si verifica l’evento assicurato (ad esempio il compimento dell’età pensionabile) il lavoratore consegue il diritto alla pensione;
  • non sono prescritti ma l’evento si verificherà dopo la prescrizione, l’interessato può attivarsi (prima del decorso della prescrizione) presentando idonea denuncia all’INPS affinché provveda alla riscossione dei contributi nei confronti del datore di lavoro, in alternativa chiedendo in giudizio la condanna dell’azienda al pagamento delle somme;
  • sono prescritti, il lavoratore ha diritto, nei confronti dell’azienda, al risarcimento generico dei danni ovvero al risarcimento del danno in forma specifica a mezzo costituzione di una rendita vitalizia reversibile.

Quest’ultima ha come scopo quello di compensare la pensione o la quota di essa che sarebbe spettata al lavoratore in relazione ai contributi omessi. In tal senso, gli importi versati all’INPS sono attribuiti al periodo in cui i contributi avrebbero dovuto essere pagati dall’azienda.

Prescrizione dei contributi INPS

I contributi non versati si prescrivono decorsi cinque anni dal giorno di scadenza del pagamento. Tuttavia, in caso di denuncia da parte del lavoratore o dei suoi superstiti, il termine prescrizionale passa, per il solo denunciante, a dieci anni.

In pratica, soltanto previa denuncia dell’interessato all’ente, nel rispetto del termine di prescrizione di cinque anni, lo stesso (ad esempio l’INPS) potrà procedere al recupero dei contributi non versati entro dieci anni dall’omissione.

L’Istituto ha inoltre chiarito (Circolare 2 marzo 2012 numero 31) che la denuncia di omissione contributiva inoltrata dal lavoratore è idonea ad estendere il periodo di prescrizione, indipendentemente dal fatto che l’INPS si attivi o meno, nei confronti del datore di lavoro inadempiente, con le azioni di recupero.

Trascorsi dieci anni, l’ente previdenziale è comunque impossibilitato a pretendere o ricevere le somme.

Un’ultima possibilità per il lavoratore è quella di promuovere un’azione volta ad ottenere dal datore il versamento della quota matematica, corrispondente alla ricostruzione della pensione persa per mancato pagamento della contribuzione.

Interruzione della prescrizione dei contributi

Come ha ricordato l’INPS in più circolari (Circolare 22 gennaio 1996 numero 18 e Circolare 25 maggio 2005 numero 69) gli atti di interruzione della prescrizione devono provenire necessariamente dall’ente creditore, a seguito di una denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti. Di conseguenza, non hanno alcuna efficacia i verbali dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL).

L’atto che interrompe la prescrizione dovrà riportare:

  • L’ammontare dei contributi omessi (o comunque l’indicazione degli elementi in grado di portare alla quantificazione dell’importo) ed il periodo cui si riferisce l’omissione;
  • Il nominativo e i dati anagrafici del denunciante;
  • Il regime sanzionatorio applicabile;
  • Gli estremi della denuncia, in particolare la data di presentazione.

Omesso versamento dei contributi: sanzioni civili e penali per omissione e evasione contributiva

Il datore di lavoro che omette di versare (in tutto o in parte) i contributi previdenziali incorre in possibili sanzioni civili e penali.

Sul punto è opportuno distinguere tra:

  • Omissione, inquadrabile come la condotta del datore di lavoro che non versa o versa in ritardo i contributi, il cui ammontare è comunque rilevabile dalle denunce e / o dalle registrazioni obbligatorie;
  • Evasione, che ricorre in presenza di denunce obbligatorie o registrazioni omesse o non conformi al vero (le retribuzioni erogate e i rapporti di lavoro sono occultati con la precisa intenzione di non versare i contributi).

Sanzioni civili

Coloro che non provvedono entro le scadenze stabilite al pagamento dei contributi (con ammontare rilevabile dalle denunce e / o registrazioni obbligatorie) ovvero vi provvedono in misura inferiore, sono tenuti a versare un importo pari al tasso BCE aumentato del 5,5% entro la misura massima del 40% dei contributi dovuti.

Al contrario, per le ipotesi di evasione:

  • Connessa a registrazioni o denunce obbligatorie non conformi al vero o omesse, è prevista una sanzione civile corrispondente ad un tasso di interesse pari al 30% (in ragione d’anno) entro la misura massima del 60% dei contributi dovuti;
  • Denunciata spontaneamente prima di richieste o contestazioni da parte degli organi di controllo e, comunque, entro 12 mesi dal termine ordinario di pagamento ed altresì con pagamento dei contributi entro 30 giorni dalla denuncia stessa, è applicata una sanzione civile pari al tasso BCE aumentato del 5,5% entro la misura massima del 40% dei contributi dovuti;
  • Con mancato o ritardato pagamento dei contributi, derivante da incertezze oggettive connesse ad orientamenti giurisprudenziali contrastanti circa l’obbligo contributivo (successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa) si applica la sanzione civile pari al tasso BCE aumentato del 5,5% entro il limite massimo del 40% dei contributi dovuti.

Riduzione delle sanzioni civili

L’ammontare delle sanzioni civili può essere ridotto, sino alla misura degli interessi legali, in caso di:

  • Oggettive incertezze sull’obbligo contributivo (ad esempio in virtù di un consolidato orientamento giurisprudenziale diverso e contrastante con quello precedente);
  • Fatto doloso del terzo;
  • Crisi, riorganizzazione, riconversione o ristrutturazione aziendale;
  • Omissioni o evasioni nell’ambito delle procedure concorsuali;
  • Omissioni nell’ambito di enti non economici, enti / fondazioni / associazioni non aventi fini di lucro.

Nel caso in cui l’INPS conceda la riduzione, la sanzione potrà essere ricondotta a:

  • Interessi legali vigenti alla data di presentazione della domanda, se il comportamento del richiedente è complessivamente valutato come corretto;
  • A fronte di una condotta non costantemente corretta, la sanzione potrà essere ridotta agli interessi legali vigenti alla data di presentazione della domanda, maggiorati del 50%.

Sanzioni penali

Le sanzioni penali per il datore di lavoro sono rappresentate dal reato di omesso versamento, ravvisato in presenza di un dolo generico (il quale si realizza quando si pone in essere la condotta tipica incriminata dalla norma).

Il mancato versamento realizzato da un terzo, cui l’azienda ha demandato il pagamento dei contributi, non esonera la stessa da responsabilità in sede penale. Spetta infatti al datore di lavoro, quale soggetto titolare del rapporto, vigilare sul fatto che il professionista / terzo provveda a versare le somme.

L’omesso pagamento di ritenute previdenziali, per la quota a carico del lavoratore ed operate sulla retribuzione riconosciuta a quest’ultimo (comprese le trattenute ai pensionati che lavorano):

  • Se di importo superiore a 10 mila euro annui è punito con la reclusione fino a 3 anni e la multa fino a 1.032 euro;
  • Se di importo pari o inferiore a 10 mila euro annui comporta la sanzione amministrativa da 10 mila a 50 mila euro non diffidabile.

L’azienda non è comunque punibile se provvede al versamento entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica del provvedimento di accertamento della violazione. La denuncia di reato dev’essere infatti trasmessa dopo il versamento tardivo o decorsi inutilmente i tre mesi.

Le ritenute previdenziali possono comunque essere compensate con eventuali somme anticipate in busta paga per conto dell’INPS nel caso in cui i contributi carico ditta (A) siano inferiori alle prestazioni anticipate (B). In tal caso la compensazione potrà essere effettuata ma limitatamente all’eccedenza (B – A = C).

L’arco temporale di riferimento per determinare il superamento o meno della soglia dei 10 mila euro interessa i contributi di competenza del mese di dicembre (da versare entro il 16 gennaio dell’anno successivo) sino a quelli relativi al mese di novembre (scadenza di versamento 16 dicembre).

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Cartelle esattoriali senza aggio sui pagamenti, ecco cosa cambia nel 2022

Cartelle esattoriali senza aggio sui pagamenti, ecco cosa cambia nel 2022

Cartelle esattoriali senza aggio sui pagamenti: le novità della Manovra recepite dall’Agenzia delle Entrate. Cosa cambia dal 1° gennaio 2022.

Cartelle esattoriali senza aggio sui pagamenti

Cartelle esattoriali senza aggio sui pagamenti: con il provvedimento del direttore dell’Agenzia del 18 gennaio 2022, l’Agenzia delle entrate ha approvato  il nuovo modello di cartella di pagamento che recepisce le novità contenute nell’ultima legge di bilancio che ha eliminato a partire dal 1° gennaio 2022, l’aggio dovuto dai contribuenti destinatari di cartelle esattoriali. Aggio che era dovuto a ristoro delle spese di gestione del servizio nazionale di riscossione.

Ecco cosa cambia già da gennaio 2022.

Cartelle esattoriali senza aggio: le novità nella Legge di bilancio 2022

La Legge n° 234/2021, Legge di bilancio 2022, al comma 15 e seg. interviene sull’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, in materia di oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione.

In particolare, il legislatore dispone che:

al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari e per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell’evasione, l’agente della riscossione ha diritto alla copertura dei costi da sostenere per il servizio nazionale di riscossione a valere sulle risorse a tal fine stanziate sul bilancio dello Stato (in relazione a quanto previsto dal sopra citato articolo 1, comma 13, lettera b), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193).

Da qui, il contribuente non sarà più tenuto a versare il c.d. aggio di riscossione che invece graverà sul bilancio dello Stato.

L’aggio era pari:

  • al 6% (3% a carico del contribuente debitore e il restante 3% a carico dell’ente creditore) con pagamento della cartella entro 60 gg dalla notifica,
  • al 6% delle somme a debito, interamente a carico del contribuente, per le somme pagate trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.

Inoltre, per le ipotesi di riscossione spontanea (articolo 32, Dlgs n. 46/1999), non è più dovuta, dal debitore, la quota pari all’1% delle somme iscritte a ruolo.

Le novità introdotte dalla Legge di bilancio riguardano i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2022 in avanti. Rimane invariato il rimborso dei diritti di notifica e delle spese esecutive correlate all’attivazione delle procedure di riscossione.

Per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021, gli oneri di riscossione continueranno ad essere dovuti nella misura e secondo le ripartizioni già in essere.

Leggi anche: Annullamento cartella esattoriale in autotutela

Cartelle esattoriali senza aggio sui pagamenti, istruzioni dell’Agenzia delle entrate

Alla luce di tali novità, con il provvedimento del direttore dell’Agenzia del 18 gennaio 2022, l’Agenzia delle entrate ha approvato  il nuovo modello di cartella di pagamento.

Attenzione, il nuovo modello che non recherà più alcun riferimento agli oneri di riscossione a carico del debitore,  verrà utilizzato per le cartelle di pagamento relative ai carichi affidati agli Agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2022. Resta fermo l’utilizzo del modello di cartella di pagamento approvato con provvedimento prot. n. 134363 del 14 luglio 2017 per le cartelle di pagamento relative ai carichi affidati agli Agenti della riscossione fino al 31 dicembre 2021 indipendentemente dalla data di notifica della cartella di pagamento che potrà avvenire anche successivamente al 31 dicembre 2021.

Si ricorda che dal 1° gennaio 2022 non sono più in vigore le misure straordinarie introdotte in materia di rateizzazione  delle cartelle esattoriali. Misure adottate dai vari decreti emergenziali che si sono susseguiti durante la pandemia da Coronavirus, ancora in essere.

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