Archivi giornalieri: 14 gennaio 2022

Linee guida per la pari opportunità di genere e generazionale e l’inclusione lavorativa delle Persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati dal PNRR

Linee guida per la pari opportunità di genere e generazionale e l’inclusione lavorativa delle Persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati dal PNRR

Il PNRR (d. l n. 77/2021) ha previsto che nei bandi di gara siano indicati come requisiti necessari e, in aggiunta, come requisiti premiali dell’offerta, criteri orientati verso gli obiettivi di parità, tenendo altresì conto degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile.

L’articolo 47 del PNRR, in attuazione di tali principi contiene una serie di disposizioni volte a favore le pari opportunità generazionali e di genere e quelle per l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità.

Il comma 8 dell’articolo 47 del d.l. n. 77/2021 ha affidato alle Linee Guida adottate con decreto del 7 dicembre 2021 del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia e del Ministro per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili nonchè il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro della Disabilità, decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2021 – Linee Guida che si intendono esaminare con il presente approfondimento – la definizione degli orientamenti in ordine alle modalità e ai criteri applicativi delle disposizioni contenute nello stesso articolo 47.

Le misure di incentivazione e tutela si applicheranno a tutte le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, integralmente o parzialmente con le risorse del PNRR e del PNC, sia che si tratti di concessioni sia che si tratti di appalti, a prescindere altresì dal relativo importo (sia che esso sia cioè superiore o inferiore alle soglie di rilevanza europea).

Ciò significa che l’applicazione delle suddette linee guida avrà carattere generalizzato e opererà nell’ambito di tutti i contratti pubblici del PNRR e del PNC.

Di rilievo la previsione in forza della quale saranno direttamente applicabili, senza necessità di espressa previsione nei singoli bandi di gara, alcune disposizioni volte a impegnare le aziende ad affrontare in modo trasparente l’analisi del proprio contesto lavorativo attraverso la redazione e produzione del rapporto sulla situazione del personale di cui all’articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità di cui al d. lgs. n. 198/2006, mediante la consegna della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile e ancora, attraverso la presentazione della dichiarazione e relazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità.

L’importanza di tali documenti per dare concretezza e fattiva realizzazione alle misure di tutela cui le Linee Guida mirano, la si comprende dall’esame delle conseguenze derivanti dalla loro omissione o dalla loro mancata comunicazione.

Avuto infatti riguardo al rapporto sulla situazione del personale, la mancata produzione della copia dell’ultimo rapporto sulla situazione del personale sarà causa di esclusione dalle gare per gli operatori economici pubblici e privati che occupino oltre 50 dipendenti.

Non all’esclusione dalla gara bensì all’applicazione di penali si giunge nell’ipotesi di mancata consegna alla stazione appaltante, a opera degli operatori economici con un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50, della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile.

Poichè questa relazione deve essere consegnata entro sei mesi dalla stipula del contratto, non avrebbe auto senso prevedere l’esclusione dalla gara (essendosi il contratto già perfezionato) e si è optato dunque per l’applicazione delle penali, da commisurarsi alla gravità della violazione e in misura proporzionale all’importo del contratto o delle prestazioni.

Inoltre è prevista l’impossibilità di partecipare in forma singola o in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi, a ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

Sempre all’applicazione delle penali quantificate sulla base dei criteri appena menzionati saranno esposti gli operatori economici con un numero di dipendenti almeno pari a 15 e non superiore a 50, che omettano di presentare la dichiarazione e relazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità.

Poichè tuttavia una norma speculare a quella contenuta nell’articolo 47 comma 3 bis del decreto legge n. 77/2021 è già contenuta all’articolo 17 della legge n. 68/1999 e nella normativa in questione non si pone una limitazione all’applicazione della stessa in base al requisito dimensionale dell’impresa, le stesse Linee Guida prevedono che tale dichiarazione debba essere richiesta anche alle imprese con più di 50 dipendenti. 

Al fine di rendere effettiva la tutela di genere e generazionale nonchè l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, sono stati inseriti dei requisiti necessari e ulteriori requisiti aventi carattere premiale.

L’articolo 47 comma 3 bis ha considerato così requisito necessario l’aver assolto, al momento della presentazione dell’offerta, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge n. 68/1999 e l’obbligo di assicurare in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30% delle assunzione all’occupazione giovanile e femminile (le stazioni appaltanti potranno essere assolte da tale obbligo oppure vi potranno assolvere in misura inferiore solo qualora ne diano adeguata e specifica motivazione (con un obbligo motivazionale molto stringente a carico del responsabile della stazione appaltante che dovrà far pervenire la motivazione stessa con atto espresso prima o contestualmente all’avvio della procedura a evidenza pubblica) e ciò qualora per l’oggetto del contratto o per la tipologia o natura del progetto o per altri elementi che dovranno essere dettagliatamente indicati, l’assolvimento dell’obbligo del 30% risulti impossibile o in contrasto con obiettivi di economicità, qualità del servizio, ottimale impiego delle risorse pubbliche, efficienza).

Un esempio di deroga all’obbligo di assicurare almeno il 30% delle assunzioni all’occupazione giovanile potrebbe per esempio rinvenirsi nelle esigenze specifiche correlate alle specificità delle mansioni da svolgere che richiedano una pregressa esperienza o una specializzazione.

Mentre è altresì previsto l’inserimento nei bandi di gara di altri requisiti aventi carattere premiale, attributivo di un punteggio aggiuntivo per l’offerente o per il candidato.

Le linee guida hanno inteso fornire dei criteri applicativi sia in relazione alla metodologia da utilizzare per definire la quota del 30% delle assunzioni da destinare a occupazione giovanile e femminile sia per individuare le circostanze che rendono impossibile o contrastante con gli obiettivi di efficienza ed economicità l’inserimento di clausole premiali o il rispetto della quota del 30% e infine hanno inteso fornire un’indicazione esemplificativa e non esaustiva di alcune clausole premiali: tra queste ricorre, per esempio, non essere stati destinatari nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori oppure aver utilizzato specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro dei propri dipendenti o modalità innovative di organizzazione del lavoro, oppure abbia rispettato gli obblighi di cui alla legge n. 68/1999.

Per concludere la disamina delle Linee Guida, pare infine utile riportare un significativo passaggio contenuto nel documento, che si è soffermato a rilevare il grande sforzo di innovazione che l’articolo 47 del PNRR richiede tanto alle stazioni appaltanti quanto agli operatori economici: “gli obiettivi di miglioramento dei tassi di occupazione femminile e giovanile che si intendono perseguire determineranno significative modifiche nell’esercizio della funzione di committenza pubblica e adeguamenti nell’organizzazione del lavoro delle aziende fornitrici e sarà dunque necessario esercitare, una osservazione attenta della prima applicazione della disciplina, in modo da valutare la capacità delle stazioni appaltanti di declinare nella specificità delle singole procedure di gara i dispositivi colti ad assicurare i meccanismi di incremento occupazionale previsti dall’articolo 47”.

Lavoro domestico

Lavoro domestico: obbligo di Green Pass rinforzato anche per colf, badanti e baby sitter over 50

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Assindatcolf comunica che, in base a quanto previsto nel decreto legge n. 1/2022, dal 15 febbraio 2022 tutti i cittadini (italiani, comunitari residenti in Italia e stranieri) che abbiano compiuto i 50 anni di età avranno bisogno del Green Pass rinforzato (da vaccinazione o guarigione) per svolgere attività lavorativa, anche per quella domestica.

Il decreto oltre ad aver esteso l’obbligo vaccinale agli over 50 ha previsto il divieto di accesso dei cinquantenni non vaccinati nei luoghi di lavoroLa misura resterà in vigore fino al 15 giugno 2022.

datori di lavoro o i loro delegati sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni per i soggetti sottoposti all’obbligo vaccinale. Coloro che comunichino di non esserne in possesso o che non esibiscano una copia valida dovranno essere considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con il diritto alla conservazione del posto di lavoro fino alla presentazione di idonea certificazione. Per i giorni di assenza ingiustificata non sarà dovuta la retribuzione, né altro compenso o emolumento.

Bollettino economico n. 8/2021

Bollettino economico n. 8/2021

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Segnalazione da UO Studi e analisi compatibilità

L’economia mondiale si conferma su un percorso di ripresa, sebbene le persistenti strozzature dal lato dell’offerta, l’andamento crescente dei prezzi delle materie prime e la diffusione della variante Omicron del coronavirus (COVID-19) continuino a gravare sulle prospettive di crescita nel breve periodo. All’inizio del quarto trimestre la dinamica della crescita si è confermata debole. Rispetto all’esercizio precedente, le prospettive per l’espansione dell’economia mondiale contenute nelle proiezioni macroeconomiche formulate lo scorso dicembre dagli esperti dell’Eurosistema sono state riviste al ribasso per il 2021, restano invariate per il 2022 e hanno segnato una correzione al rialzo per il 2023. La crescita del PIL mondiale in termini reali (esclusa l’area dell’euro) dovrebbe salire al 6,0% nel 2021, per poi rallentare al 4,5% nel 2022, al 3,9% nel 2023 e al 3,7% nel 2024. Le proiezioni macroeconomiche formulate dagli esperti dell’Eurosistema prevedono una crescita annua del PIL in termini reali pari al 5,1% nel 2021, al 4,2% nel 2022, al 2,9% nel 2023 e all’1,6% nel 2024. La ripresa dell’economia prosegue nell’area dell’euro, la crescita è in via di moderazione, ma nel corso di quest’anno dovrebbe tornare a segnare un vigoroso recupero. Secondo le previsioni, il perdurare della ripresa economica sarà determinato da una vigorosa domanda interna. Il mercato del lavoro sta registrando miglioramenti, con l’aumento del numero di occupati e la diminuzione dei beneficiari delle misure di integrazione salariale. Ciò sorregge la prospettiva di un incremento dei redditi e dei consumi delle famiglie. Questi ultimi saranno sospinti anche dai risparmi accumulati durante la pandemia.

 

Sezione lavoro Sentenza n. 41894 del 29/12/202

Sezione lavoro Sentenza n. 41894 del 29/12/2021 Impiego pubblico – periodo servizio militare – valutazione ai fini concorsuali o selettivi

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Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La Corte di Cassazione ritiene che sia conforme a diritto la statuizione della Corte territoriale, che ha riconosciuto il diritto al punteggio spettante per il servizio militare di leva non prestato in costanza di rapporto di lavoro, disapplicando, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell’art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2011 che consentiva, rispetto alle graduatorie ad esaurimento, la valutazione del solo servizio militare di leva reso in costanza di rapporto di lavoro. La Corte territoriale ha ritenuto applicabile la disposizione dell’articolo 485, comma 7, D.Lgs. nr. 297/1994, secondo cui il servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti. Il Ministero ricorrente ha sostenuto che la corretta interpretazione dell’art. 485, comma 7, del d.lgs. n. 297/1994, sarebbe applicabile soltanto dopo l’assunzione in ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera mentre ai fini del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento continuerebbe a trovare applicazione l’articolo 84 del DPR nr. 417/1974. La Suprema Corte ha respinto il motivo del ricorrente alla luce di una ricostruzione logico sistematica della disciplina della materia in cui la portata della valutazione dei periodi di servizio effettivo di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. La previsione legislativa è coerente con il principio di cui all’art. 52, comma 2, della Costituzione— secondo cui chi sia chiamato ad un servizio obbligatorio nell’interesse della nazione ottiene l’utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.

Sezione lavoro Sentenza n. 41894 del 29/12/2021

Sezione lavoro Sentenza n. 41894 del 29/12/2021 Impiego pubblico – periodo servizio militare – valutazione ai fini concorsuali o selettivi

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Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La Corte di Cassazione ritiene che sia conforme a diritto la statuizione della Corte territoriale, che ha riconosciuto il diritto al punteggio spettante per il servizio militare di leva non prestato in costanza di rapporto di lavoro, disapplicando, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell’art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2011 che consentiva, rispetto alle graduatorie ad esaurimento, la valutazione del solo servizio militare di leva reso in costanza di rapporto di lavoro. La Corte territoriale ha ritenuto applicabile la disposizione dell’articolo 485, comma 7, D.Lgs. nr. 297/1994, secondo cui il servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti. Il Ministero ricorrente ha sostenuto che la corretta interpretazione dell’art. 485, comma 7, del d.lgs. n. 297/1994, sarebbe applicabile soltanto dopo l’assunzione in ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera mentre ai fini del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento continuerebbe a trovare applicazione l’articolo 84 del DPR nr. 417/1974. La Suprema Corte ha respinto il motivo del ricorrente alla luce di una ricostruzione logico sistematica della disciplina della materia in cui la portata della valutazione dei periodi di servizio effettivo di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. La previsione legislativa è coerente con il principio di cui all’art. 52, comma 2, della Costituzione— secondo cui chi sia chiamato ad un servizio obbligatorio nell’interesse della nazione ottiene l’utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.

“Lavoro agile” – Circolare Brunetta -Orlando

“Lavoro agile” – Circolare Brunetta -Orlando

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Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

I Ministri per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e del Lavoro e delle politiche sociali, Andrea Orlando, hanno firmato una circolare per sensibilizzare le amministrazioni pubbliche e i datori di lavoro privati a usare pienamente tutti gli schemi di lavoro agile già presenti all’interno delle rispettive regolazioni contrattuali e normative. Il Ministro per la Pa, Renato Brunetta ha dichiarato che “E’ una grande prova di responsabilità condivisa, una decisione straordinaria per organizzare lo smart working in maniera intelligente e flessibile, nell’ambito delle regole vigenti e sulla base delle effettive necessità, coniugando la piena operatività dei servizi pubblici e delle attività economiche con la massima sicurezza dei lavoratori e degli utenti. Il privato utilizzerà il massimo della flessibilità per garantire sicurezza e servizi e per abbassare la curva del contagio e la stessa cosa farà il lavoro pubblico. La circolare è immediatamente in vigore per mettere insieme il massimo di efficienza dei servizi alle famiglie e alle imprese con il massimo della sicurezza, e con il contributo a controllare l’evoluzione della curva pandemica”.

Con Decreto Legge n. 1/2022 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”.

Governo
Con Decreto Legge n. 1/2022 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2022 il testo del Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1 che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti di formazione superiore, fino al 15 giugno prossimo. In particolare, il provvedimento prevede, a decorrere dal 8 gennaio, data di entrata in vigore del decreto legge, e fino al 15 giugno, l’estensione dell’obbligo vaccinale agli ultra cinquantenni, per coloro i quali entro il 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario o a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario (entro i termini previsti) o non abbiano effettuato la dose di richiamo entro i termini di validità della certificazione verde Covid-19, è prevista una sanzione pecuniaria di 100 euro. La sanzione è irrogata dal Ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia delle Entrate a valle del procedimento amministrativo previsto dal decreto. Inoltre, a decorrere dal 15 febbraio, per tutti i lavoratori pubblici e privati soggetti all’obbligo vaccinale, è richiesto di esibire il green pass rafforzato ossia la certificazione verde Covid-19 rilasciata esclusivamente a seguito di vaccinazione (ciclo primario e dose booster) o avvenuta guarigione, per accedere ai luoghi di lavoro e i datori di lavoro sono tenuti alla verifica dello stesso. Nel caso in cui i lavoratori non siano in possesso della certificazione verde Covid-19 rafforzata, o ne fossero trovati sprovvisti al momento dell’accesso nel luogo di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro fino alla presentazione del green pass rafforzato e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuta la retribuzione né altro compenso o emolumento. E’ vietato l’accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di vaccinazione. La violazione è punita con una sanzione amministrativa da euro 600 a euro 1.500. I lavoratori non soggetti all’obbligo vaccinale o il cui obbligo è differito per motivazioni medico – sanitarie devono essere adibiti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di contagio.

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Decreto Legge n.1/2022 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”

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Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2022 il testo del Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1 che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti di formazione superiore, fino al 15 giugno prossimo. In particolare, il provvedimento prevede, a decorrere dal 8 gennaio, data di entrata in vigore del decreto legge, e fino al 15 giugno, l’estensione dell’obbligo vaccinale agli ultra cinquantenni, per coloro i quali entro il 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario o a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario (entro i termini previsti) o non abbiano effettuato la dose di richiamo entro i termini di validità della certificazione verde Covid-19, è prevista una sanzione pecuniaria di 100 euro. La sanzione è irrogata dal Ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia delle Entrate a valle del procedimento amministrativo previsto dal decreto. Inoltre, a decorrere dal 15 febbraio, per tutti i lavoratori pubblici e privati soggetti all’obbligo vaccinale, è richiesto di esibire il green pass rafforzato ossia la certificazione verde Covid-19 rilasciata esclusivamente a seguito di vaccinazione (ciclo primario e dose booster) o avvenuta guarigione, per accedere ai luoghi di lavoro e i datori di lavoro sono tenuti alla verifica dello stesso. Nel caso in cui i lavoratori non siano in possesso della certificazione verde Covid-19 rafforzata, o ne fossero trovati sprovvisti al momento dell’accesso nel luogo di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro fino alla presentazione del green pass rafforzato e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuta la retribuzione né altro compenso o emolumento. E’ vietato l’accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di vaccinazione. La violazione è punita con una sanzione amministrativa da euro 600 a euro 1.500. I lavoratori non soggetti all’obbligo vaccinale o il cui obbligo è differito per motivazioni medico – sanitarie devono essere adibiti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di contagio.

 

Comparti > Funzioni Locali CFL146

 CFL146

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La riduzione stabile delle risorse destinate a remunerare i compensi dello straordinario è oggetto di contrattazione integrativa?

Le risorse derivanti dalla riduzione stabile dello straordinario hanno un vincolo di destinazione?

Al comma 2, lett.g), dell’art. 67 del CCNL del 21/05/2018, viene previsto che tra i titoli di stabile incremento delle risorse di cui al comma 1 (ossia le risorse stabili) vi sono gli “importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate”.

Il nuovo CCNL ha sostanzialmente affermato, come regola generale, l’esistenza di un vincolo di destinazione delle risorse derivanti dalla riduzione stabile delle risorse destinate allo straordinario a favore del Fondo risorse decentrate (parte stabile); quindi, la riduzione stabile delle stesse è sì una scelta gestionale, non soggetta a contrattazione, ma la destinazione di tali risorse è disposta dal CCNL.

CFL145[Funzioni locali] Costituzione del rapporto di lavoro

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Con riferimento all’istituto della conservazione del posto presso l’ente di provenienza per il dipendente che sia risultato vincitore di concorso presso altro ente, qualora il dipendente non superi il periodo di prova e voglia rientrare nell’ente di provenienza, nella categoria e professionale di appartenenza, nel caso di specie D3 giuridico, considerata l’accorpamento della categoria, operata con il CCNL del 21/05/2018, come dovrà essere inquadrato il lavoratore, in D1 o in D3 giuridico?

La norma prevista dall’art. 12, comma 5, del CCNL del 21/05/2018 precisa espressamente che a seguito della soppressione, all’interno della categoria D, di quei profili per i quali precedentemente, veniva riconosciuto un trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica D3, al personale che alla data di entrata in vigore della norma sia inquadrato in D3 siano “conservati il profilo posseduto e la posizione economica acquisita nell’ambito della categoria”.

Si tratta, come noto, di una clausola di salvaguardia della situazione soggettiva di quei dipendenti che, già in possesso della categoria giudica ed economica D3, alla data di entrata in vigore del CCNL del 21/05/2018 certamente continuano a godere della garanzia della conservazione del profilo e della posizione economica già acquisita.

La disciplina di cui all’art. 20, comma 10, del medesimo testo contrattuale, in relazione all’istituto della conservazione del posto presso l’ente di provenienza per il dipendente che sia risultato vincitore di concorso presso altro ente o amministrazione dispone che, “in caso di mancato superamento della prova o per recesso

di una delle parti, il dipendente stesso rientra, a domanda, nella categoria e profilo professionale di appartenenza”.

Come più volte evidenziato da parte della scrivente Agenzia, l’istituto regolato dall’art. 20, comma 10, del CCNL del 21/05/2018 si configura una sorta di riammissione in servizio, pertanto il dipendente, nel momento in cui ritorna presso l’ente di originaria appartenenza, come espressamente precisato, sarà collocato nella medesima categoria e profilo posseduti al momento dell’estinzione del rapporto di lavoro con lo stesso.

Sulla base di una lettura interpretativa contestuale delle richiamate norme e tenuto conto delle inequivocabili previsioni ivi contenute, si ritiene che, in una fattispecie come quella evidenziata, con la riammissione in servizio debba essere riconosciuto il medesimo inquadramento di cui il lavoratore era in possesso all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro

Aram CFL144

 CFL144

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Durante il periodo di comporto, la concessione degli ulteriori 18 mesi è solo su richiesta del lavoratore? L’ente può procedere in autonomia?

Relativamente alla corretta interpretazione della disciplina prevista dall’art. 36 del CCNL del 21.05.2018, la scrivente Agenzia ha avuto modo di precisare che conclusosi il periodo di comporto stabilito dal primo comma del richiamato art. 36, viene meno il divieto di licenziamento del lavoratore per malattia ed il datore di lavoro pubblico può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, adducendo a giustificazione solo e soltanto la circostanza dell’avvenuto superamento del periodo massimo di conservazione del posto.

Al fine di evitare la risoluzione del rapporto, superato il periodo massimo di conservazione del posto, previo accertamento delle condizioni di salute e su richiesta del lavoratore, l’ente può concedere al lavoratore la possibilità di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, sia pure non retribuito.

Con particolare riferimento alle modalità applicative dell’art. 36, comma 2, si evidenzia che, come espressamente ivi precisato, la concessione dell’ulteriore periodo di assenza non retribuita è disposta dal datore di lavoro su richiesta del dipendente. Poiché, nel CCNL non è prevista l’ipotesi di concessione dell’ulteriore periodo di 18 mesi in assenza della richiesta del lavoratore, la scrivente Agenzia non ritiene di poter esprimere alcuna valutazione in merito alle scelte che l’ente intenda adottare, quanto alla conservazione del posto attraverso la concessione dell’ulteriore periodo di assenza non retribuito o al contrario alla risoluzione del rapporto di lavoro. Nel caso di specie, la valutazione del bilanciamento dei concorrenti interessi delle parti (del lavoratore alla conservazione del posto e del datore di lavoro a ricevere una prestazione utile) lo può fare solo codesto Ente nell’ambito delle proprie prerogative datoriali.

Si segnala, per completezza informativa che, in relazione all’aspetto temporale e, in particolare, se ad una decisione non tempestivamente adottata dal datore di lavoro possa essere attribuita una valenza di “rinunzia alla facoltà di recedere dal rapporto di lavoro” utili indicazioni sono ricavabili dagli orientamenti giurisprudenziali espressi dalla Corte di Cassazione (in tal senso ad esempio: cfr. Corte di Cassazione – Ordinanza 11/09/2020 n. 18960)