Con Decreto Legge n. 1/2022 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”.

Governo
Con Decreto Legge n. 1/2022 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2022 il testo del Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1 che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti di formazione superiore, fino al 15 giugno prossimo. In particolare, il provvedimento prevede, a decorrere dal 8 gennaio, data di entrata in vigore del decreto legge, e fino al 15 giugno, l’estensione dell’obbligo vaccinale agli ultra cinquantenni, per coloro i quali entro il 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario o a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario (entro i termini previsti) o non abbiano effettuato la dose di richiamo entro i termini di validità della certificazione verde Covid-19, è prevista una sanzione pecuniaria di 100 euro. La sanzione è irrogata dal Ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia delle Entrate a valle del procedimento amministrativo previsto dal decreto. Inoltre, a decorrere dal 15 febbraio, per tutti i lavoratori pubblici e privati soggetti all’obbligo vaccinale, è richiesto di esibire il green pass rafforzato ossia la certificazione verde Covid-19 rilasciata esclusivamente a seguito di vaccinazione (ciclo primario e dose booster) o avvenuta guarigione, per accedere ai luoghi di lavoro e i datori di lavoro sono tenuti alla verifica dello stesso. Nel caso in cui i lavoratori non siano in possesso della certificazione verde Covid-19 rafforzata, o ne fossero trovati sprovvisti al momento dell’accesso nel luogo di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro fino alla presentazione del green pass rafforzato e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuta la retribuzione né altro compenso o emolumento. E’ vietato l’accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di vaccinazione. La violazione è punita con una sanzione amministrativa da euro 600 a euro 1.500. I lavoratori non soggetti all’obbligo vaccinale o il cui obbligo è differito per motivazioni medico – sanitarie devono essere adibiti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di contagio.

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Decreto Legge n.1/2022 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”

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Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2022 il testo del Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1 che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti di formazione superiore, fino al 15 giugno prossimo. In particolare, il provvedimento prevede, a decorrere dal 8 gennaio, data di entrata in vigore del decreto legge, e fino al 15 giugno, l’estensione dell’obbligo vaccinale agli ultra cinquantenni, per coloro i quali entro il 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario o a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario (entro i termini previsti) o non abbiano effettuato la dose di richiamo entro i termini di validità della certificazione verde Covid-19, è prevista una sanzione pecuniaria di 100 euro. La sanzione è irrogata dal Ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia delle Entrate a valle del procedimento amministrativo previsto dal decreto. Inoltre, a decorrere dal 15 febbraio, per tutti i lavoratori pubblici e privati soggetti all’obbligo vaccinale, è richiesto di esibire il green pass rafforzato ossia la certificazione verde Covid-19 rilasciata esclusivamente a seguito di vaccinazione (ciclo primario e dose booster) o avvenuta guarigione, per accedere ai luoghi di lavoro e i datori di lavoro sono tenuti alla verifica dello stesso. Nel caso in cui i lavoratori non siano in possesso della certificazione verde Covid-19 rafforzata, o ne fossero trovati sprovvisti al momento dell’accesso nel luogo di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro fino alla presentazione del green pass rafforzato e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuta la retribuzione né altro compenso o emolumento. E’ vietato l’accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di vaccinazione. La violazione è punita con una sanzione amministrativa da euro 600 a euro 1.500. I lavoratori non soggetti all’obbligo vaccinale o il cui obbligo è differito per motivazioni medico – sanitarie devono essere adibiti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di contagio.

 

Con Decreto Legge n. 1/2022 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”.ultima modifica: 2022-01-14T17:55:33+01:00da vitegabry
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