Archivi giornalieri: 18 gennaio 2022

In pensione a 62 anni con la defunta Quota 100? Ancora possibile a queste condizioni

In pensione a 62 anni con la defunta Quota 100? Ancora possibile a queste condizioni

L’entrata in vigore di quota 102 non ha eliminato la possibilità di andare in pensione con quota 100

Chi raggiunge i requisiti Quota 100 nel 2022 quanto dovrà aspettare per andare in pensione?

In pensione con quota 100, è ancora possibile o bisogna passare per forza da quota 102?

Ecco chi ancora può andare in pensione con quota 100.

Quota 100 e quota 102

La Legge n°234/2021, Legge di bilancio 2022, ha mandato in soffitta quota 100, ex art.14 D.L. 4/2019.

Con quota 100, il diritto a conseguire la pensione matura in presenza di un requisito anagrafico pari a 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni (cosiddetta quota 100).

Con la Legge di bilancio 2022, quota 100 è stata sostituita da quota 102.

Nello specifico, grazie a quota 102, si può andare in pensione con un requisito anagrafico pari a 64 anni e un’anzianità contributiva minima di 38 anni. Sia quota 100 che quota 102 sono misure di carattere temporaneo.

Quota 102 è stata introdotta intervenendo direttamente con una modifica al sopra citato art.14.

In dettaglio (Fonte dossier ufficiale legge di bilancio 2022), si modifica l’art. 14, comma 1, introducendo la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato in favore degli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 33524, che maturino nel corso dell’anno 2022 i requisiti di età anagrafica pari a 64 anni e di anzianità contributiva pari a 38 anni (c.d. “quota 102”). Fermo restando che il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato anche successivamente a tale data. Anche in questo caso, come per quota 100, il requisito di età anagrafica non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (comma 87, lett. a)).

Detto ciò, in alcuni casi è ancora possibile andare in pensione con quota 100.

E’ ancora possibile andare in pensione con quota 100?

La possibilità di andare in pensione con quota 100 anche nel 2022, è espressamente prevista dal legislatore.

Infatti, si parla anche di cristallizzazione dei requisiti.

Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021, puo’ essere esercitato anche successivamente alla predetta data. Infatti, la norma di riferimento, l’art. 14 del D.L. 4/2019, prevede espressamente tale possibilità. Da qui, il pensionamento può avvenire anche dopo il 31 dicembre 2021.

La possibilità di andare in pensione con quota 100 anche dopo il 31 dicembre 2021 ossia di cristallizzare i requisiti richiesti dalla norma, è stata confermata anche dall’INPS. Si veda a tal fine la circolare n°117/2019.

Dunque, chi ha maturato alla data del 31 dicembre 2021 i requisiti per accedere a quota 100 potrà andare in pensione con tale forma di pensionamento anche nel 2022.

 

Le Retribuzioni al 2022

Pensione anticipata Quota 102

Pensione anticipata Quota 102

Cos’è

La pensione anticipata Quota 102 è una prestazione economica erogata, a domanda, ai lavoratori dipendenti e autonomi che maturano, entro il 31 dicembre 2022, un’età anagrafica di almeno 64 anni e un’anzianità contributiva minima di 38 anni.

A chi è rivolto

La prestazione spetta ai lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) – che comprende il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e le gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) – e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, gestite dall’INPS, nonché ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata.

Alla prestazione non può accedere il personale appartenente alle Forze armate, il personale delle forze di Polizia e di Polizia penitenziaria, il personale operativo del corpo nazionale dei Vigili del fuoco e il personale della Guardia di finanza.

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

La disciplina delle decorrenze è diversificata a seconda del datore di lavoro, pubblico o privato, ovvero della gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

I lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche amministrazioni e i lavoratori autonomi, che maturano i prescritti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2022, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti (cosiddetta “finestra”).

Con riferimento ai predetti lavoratori, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo all’apertura della “finestra”.

Con riferimento ai lavoratori dipendenti, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione esclusiva dell’AGO (ad esempio Gestione Separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali, Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari ecc.), la prima decorrenza utile del trattamento è fissata al primo giorno successivo all’apertura della “finestra”.

I lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti (“finestra”).

Con riferimento ai predetti lavoratori, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico:

  • di una gestione esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del trattamento è fissata al primo giorno successivo all’apertura della “finestra”;
  • di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo all’apertura della “finestra”.

Il personale del comparto scuola e dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre e dal 1° novembre dell’anno di maturazione dei prescritti requisiti.

Il diritto alla decorrenza della pensione anticipata Quota 102, con il cumulo dei periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più gestioni tra quelle indicate dalla norma, è determinato in relazione alla qualifica da ultimo rivestita di lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni, di lavoratore dipendente da soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni o di lavoratore autonomo. Per i lavoratori che abbiano svolto l’ultima attività lavorativa come dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, trovano applicazione le disposizioni di cui al precedente punto 2. Il trattamento pensionistico in cumulo decorre, in ogni caso, dal primo giorno del mese successivo all’apertura della relativa “finestra”.

I lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti nel 2022 possono conseguire il trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo all’apertura della “finestra”.

REQUISITI

Ai fini del conseguimento della pensione anticipata Quota 102 è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

I soggetti possono richiedere la pensione anticipata Quota 102 se in possesso, entro il 31 dicembre 2022 di un’età anagrafica non inferiore a 64 anni e di un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Il requisito contributivo richiesto per la pensione anticipata Quota 102 può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando tutti e per intero i periodi assicurativi versati o accreditati presso l’AGO, le forme sostitutive ed esclusive della medesima, gestite dall’INPS, nonché la Gestione Separata. La titolarità di una pensione diretta a carico di una delle predette forme di assicurazione obbligatoria preclude l’esercizio della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi.

Incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro

La pensione anticipata c.d. “Quota 102” non è cumulabile con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, svolta anche all’estero, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. Tale incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia – adeguato agli incrementi della speranza di vita – previsto nella gestione a carico della quale è stata liquidata la pensione anticipata c.d. “Quota 102”. La produzione di redditi derivanti da attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale, ovvero la produzione di redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale oltre il limite dei 5.000 euro lordi annui comporta la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione dei predetti redditi e l’eventuale recupero delle rate di pensione indebitamente corrisposte.

Domanda

COME FARE DOMANDA

La domanda può essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa si può fare domanda tramite:

Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;

enti di patronato e intermediari dell’Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile..

il manifesto

ECONOMIA

Covid, per i capitalisti la pandemia è una corsa all’oro

Il caso. Secondo l’ong Oxfam nei primi 21 mesi della pandemia i dieci uomini più ricchi del mondo hanno più che raddoppiato i patrimoni da 700 a 1.500 miliardi di dollari. Ogni secondo hanno guadagnato 15 mila dollari, 1,3 miliardi di dollari ogni giorno. Nello stesso periodo 163 milioni di persone sono cadute in povertà a causa della pandemia. In Italia i 40 miliardari più ricchi posseggono oggi l’equivalente della ricchezza netta del 30% dei più poveri: 18 milioni di persone adulte. Un milione di individui e 400 mila famiglie sono sprofondati nella povertà. E il mercato del lavoro resta profondamente disuguale e genera, in modo strutturale, povertà. Ogni 4 secondi una persona muore perchè mancano le cure e i vaccini anti-Covid. In occasione dell’apertura dei lavori del World Economic Forum di Davos ecco il volto del coronacapitalismo: la secessione dei ricchi

Vaccinazione a Kampala (Uganda)
 Vaccinazione a Kampala (Uganda) 

Alla fine del primo anno pandemico, il 2020, il 20% più ricco degli italiani deteneva oltre due terzi della ricchezza nazionale mentre il 60% più povero appena il 14,3%. In quella platea già ristretta spuntava un’avanguardia di capitalisti che possedeva oltre sei volte la ricchezza della metà più povera della popolazione. C’era poi un’élite delle élite, il 5%, la cui ricchezza era pari a quanto posseduto dall’80% della fascia più povera della popolazione.

SONO alcuni dei dati contenuti nel rapporto «La pandemia della disuguaglianza», pubblicato da Oxfram, organizzazione impegnata nella lotta alle disuguaglianze, in occasione dell’apertura dei lavori del World Economic Forum di Davos, che quest’anno si terranno in forma virtuale. Un’occhiata alla lista Forbes è essere sufficiente per comprendere la natura classista delle politiche economiche e finanziarie varate nel corso dei 21 mesi appena trascorsi della pandemia del Covid. Tra marzo 2020 e novembre 2021 i miliardari nostrani sono aumentati da 36 a 49. A livello globale i 10 uomini più ricchi del mondo hanno raddoppiato, in termini reali, i loro patrimoni guadagnando 15 mila dollari al secondo, 1,3 miliardi di dollari al giorno. Solo Jeff Bezos, imperatore che regna nel mondo Amazon, ha ottenuto un surplus patrimoniale di +81,5 miliardi di dollari. Questi soldi basterebbero da soli per pagare la vaccinazione completa contro il Covid (due dosi e la terza «booster») all’intera popolazione mondiale. Bezos non perderebbe nulla del suo potere. In compenso potrebbe contribuire a finanziare anche la logistica mondiale, mettendo a disposizione la potenza della sua impresa (aerei compresi) per aiutare i paesi meno attrezzati a vaccinare la propria popolazione. Il problema riguarda anche il capitalismo farmaceutico. Pfizer, BioNTech e Moderna hanno realizzato utili miliardari, ma meno dell’1% dei loro vaccini ha raggiunto le persone nei Paesi a basso reddito, dove è stata vaccinata appena il 4,81% della popolazione. E pensare che per spendere le proprie fortune al ritmo di 1 milione di dollari al giorno ciascuno, Bezos e gli altri ultra-miliardari necessiterebbero di 414 anni. 414 anni di pena per tutto il resto del mondo. . Non sarebbe un esproprio. Sarebbe giustizia.

«LE BANCHE centrali hanno pompato miliardi di dollari nei mercati finanziari per salvare l’economia, ma gran parte di queste risorse sono finite nelle tasche dei miliardari che cavalcano il boom del mercato azionario – sostiene Gabriela Bucher, direttrice di Oxfam International – I settori come quelli farmaceutici hanno beneficiato della crisi con conseguenze avverse per troppi ed è succube alla logica del profitto e restio alla sospensione temporanea dei brevetti e alla condivisione di know-how e tecnologie necessarie per aumentare la produzione di vaccini Covid e salvare vite anche nei contesti più vulnerabili del pianeta».

LE DONNE, insieme ai lavoratori giovani e stranieri, sono tra le più colpite dalla crisi. La quota di «working poor» (lavoratori con retribuzione annuale inferiore a 10.837 euro e mensile inferiore a 972 euro nel 2017) è aumentata dal 26% del 1990 al 32,4% nel 2017. Ciò che ha contribuito all’aumento della povertà lavorativa è stato il precariato, il part-time in prevalenza involontario la cui incidenza è quasi triplicata in questi anni.

OXFAM ha inoltre individuato la ragione di fondo che mina le politiche di bonus e incentivi con i quali i governi hanno illuso, facendo addirittura parlare di un fantomatico «ritorno dello Stato». I massicci trasferimenti hanno solo attenuato le disuguaglianze retributive e reddituali, ma le prospettive a breve restano incerte, data la temporaneità degli interventi e i rischi, tutt’altro che scongiurati, di un ritorno allo status quo pre-pandemico. Il desiderio di tornare al mondo di prima è stato coltivato anche dal governo Draghi è che il virus sia l’eccezione. E che il business as usual la regola. Gli effetti di questa decisione politica sono quelli indicati anche da Oxfam. E questo è solo il primo tempo della crisi.

*** Maslennikov (Oxfam): «Con il governo Draghi sono difficili da adottare misure di giustizia sociale»

GU

Ultime Gazzette Pubblicate(formato “testuale”)

04/03/2020Nella sezione “Aree tematiche”, alla voce “Coronavirus”, è disponibile la “Raccolta degli atti emanati per il

CIV INPS: relazione di fine mandato e Rendiconto sociale 2017-2021

CIV INPS: relazione di fine mandato e Rendiconto sociale 2017-2021

Mercoledì 19 gennaio 2022, alle 9.30 presso Palazzo Wedekind, a Roma, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (CIV) dell’INPS presenterà la relazione di fine mandato e il Rendiconto sociale 2017-2021.

Il CIV è l’organo di indirizzo strategico dell’Istituto. Predispone le linee di indirizzo generale e approva la relazione programmatica, che definisce gli indirizzi strategici che l’Istituto dovrà perseguire nel periodo di riferimento. Delibera in via definitiva l’approvazione del bilancio preventivo, del bilancio assestato e del rendiconto consuntivo generale dell’INPS, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento.

Al termine della sua sesta consiliatura il CIV vuole, attraverso l’illustrazione della propria attività del quadriennio trascorso e del Rendiconto sociale, presentare le proprie considerazioni sulle principali questioni economiche e sociali oggetto dell’attività dell’INPS.

All’evento, come da programma (pdf 169KB), parteciperà Guglielmo Loy, Presidente del CIV. I lavori saranno conclusi da Andrea Orlando, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Sarà possibile partecipare all’evento anche online su Teams, cliccando sul seguente link: CIV INPS Presentazione relazione fine consiliatura e Rendiconto sociale 2017-2021.

Lavoratori autonomi dello spettacolo: indennità di disoccupazione ALAS

Lavoratori autonomi dello spettacolo: indennità di disoccupazione ALAS

Il decreto Sostegni bis ha introdotto una nuova indennità per la disoccupazione, denominata ALAS, rivolta ai lavoratori autonomi dello spettacolo a copertura degli eventi di cessazione involontaria del lavoro intervenuti dal 1° gennaio 2022.

In particolare, la nuova prestazione ALAS è destinata ai lavoratori autonomi dello spettacolo:

  • che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;
  • a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi del punto precedente;
  • esercenti attività musicali.

La circolare INPS 14 gennaio 2022, n. 8 riporta i requisiti di accesso all’indennità ALAS e specifica la base di calcolo, la misura e la durata della prestazione. Sono indicati, inoltre, la decorrenza e le ipotesi di decadenza dal diritto alla prestazione, il regime delle incompatibilità e incumulabilità, le modalità per presentare eventuali ricorsi amministrativi.

Per fruire della prestazione, i potenziali beneficiari devono presentare domanda online tramite il servizio “Indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS)” entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Aziende che non richiedono integrazione salariale: esonero contributi

Aziende che non richiedono integrazione salariale: esonero contributi

La legge di bilancio 2021 ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale previsti dalla stessa legge.

 La circolare INPS 19 febbraio 2021, n. 30 ha fornito le indicazioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura contributiva.

 L’Istituto, con il messaggio 14 gennaio 2022, n. 197, è tornato sull’argomento fornendo ulteriori chiarimenti rispetto all’ambito di applicazione della misura, nonché le indicazioni per la richiesta dell’esonero e per la corretta esposizione del beneficio nelle denunce contributive.

Dipendenti pubblici fuori ruolo: contribuzione per incarichi nell’UE

Dipendenti pubblici fuori ruolo: contribuzione per incarichi nell’UE

La circolare INPS 14 gennaio 2022, n. 7 riepiloga la normativa nazionale che regola gli obblighi contributivi dei dipendenti pubblici durante il periodo di collocamento fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo presso enti e organismi internazionali.

Nella circolare sono inoltre forniti chiarimenti sugli obblighi contributivi dei datori di lavoro pubblici con riferimento ai dipendenti collocati fuori ruolo per attività presso le Istituzioni dell’Unione europea e sulle facoltà concesse agli stessi dipendenti, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro nazionale o di quello presso l’UE, ovvero a seguito della stabilizzazione del rapporto di lavoro temporaneo.

I contributi versati alle Casse pensionistiche, sia della Gestione pubblica che della Gestione privata, dalle Amministrazioni pubbliche per i propri dipendenti collocati fuori ruolo per impiego o incarico temporaneo presso le istituzioni dell’Unione europea, già tutelati dal Fondo dell’UE, potranno essere rimborsati dall’Istituto all’Amministrazione che ha effettuato il versamento.

L’Istituto procederà al rimborso della contribuzione afferente al periodo in cui il dipendente pubblico è stato collocato fuori ruolo, nei limiti della prescrizione decennale e, come di consueto, dopo aver trattenuto gli eventuali importi a proprio credito. La contribuzione non rimborsata, in quanto versata in assenza dei presupposti dell’obbligo contributivo, non sarà valorizzata ai fini pensionistici.

Dipendenti pubblici fuori ruolo: contribuzione per incarichi nell’UE

Dipendenti pubblici fuori ruolo: contribuzione per incarichi nell’UE

La circolare INPS 14 gennaio 2022, n. 7 riepiloga la normativa nazionale che regola gli obblighi contributivi dei dipendenti pubblici durante il periodo di collocamento fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo presso enti e organismi internazionali.

Nella circolare sono inoltre forniti chiarimenti sugli obblighi contributivi dei datori di lavoro pubblici con riferimento ai dipendenti collocati fuori ruolo per attività presso le Istituzioni dell’Unione europea e sulle facoltà concesse agli stessi dipendenti, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro nazionale o di quello presso l’UE, ovvero a seguito della stabilizzazione del rapporto di lavoro temporaneo.

I contributi versati alle Casse pensionistiche, sia della Gestione pubblica che della Gestione privata, dalle Amministrazioni pubbliche per i propri dipendenti collocati fuori ruolo per impiego o incarico temporaneo presso le istituzioni dell’Unione europea, già tutelati dal Fondo dell’UE, potranno essere rimborsati dall’Istituto all’Amministrazione che ha effettuato il versamento.

L’Istituto procederà al rimborso della contribuzione afferente al periodo in cui il dipendente pubblico è stato collocato fuori ruolo, nei limiti della prescrizione decennale e, come di consueto, dopo aver trattenuto gli eventuali importi a proprio credito. La contribuzione non rimborsata, in quanto versata in assenza dei presupposti dell’obbligo contributivo, non sarà valorizzata ai fini pensionistici.