Sezione lavoro Sentenza n. 41894 del 29/12/202

Sezione lavoro Sentenza n. 41894 del 29/12/2021 Impiego pubblico – periodo servizio militare – valutazione ai fini concorsuali o selettivi

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Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La Corte di Cassazione ritiene che sia conforme a diritto la statuizione della Corte territoriale, che ha riconosciuto il diritto al punteggio spettante per il servizio militare di leva non prestato in costanza di rapporto di lavoro, disapplicando, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell’art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2011 che consentiva, rispetto alle graduatorie ad esaurimento, la valutazione del solo servizio militare di leva reso in costanza di rapporto di lavoro. La Corte territoriale ha ritenuto applicabile la disposizione dell’articolo 485, comma 7, D.Lgs. nr. 297/1994, secondo cui il servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti. Il Ministero ricorrente ha sostenuto che la corretta interpretazione dell’art. 485, comma 7, del d.lgs. n. 297/1994, sarebbe applicabile soltanto dopo l’assunzione in ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera mentre ai fini del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento continuerebbe a trovare applicazione l’articolo 84 del DPR nr. 417/1974. La Suprema Corte ha respinto il motivo del ricorrente alla luce di una ricostruzione logico sistematica della disciplina della materia in cui la portata della valutazione dei periodi di servizio effettivo di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. La previsione legislativa è coerente con il principio di cui all’art. 52, comma 2, della Costituzione— secondo cui chi sia chiamato ad un servizio obbligatorio nell’interesse della nazione ottiene l’utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.

Sezione lavoro Sentenza n. 41894 del 29/12/202ultima modifica: 2022-01-14T18:13:39+01:00da vitegabry
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