Lavoratori Autonomi dello spettacolo, arriva l’indennità di disoccupazione ALAS

Lavoratori Autonomi dello spettacolo, arriva l’indennità di disoccupazione ALAS

I lavoratori autonomi dello spettacolo che perdono il lavoro dal 1° gennaio 2022, avranno diritto all’indennità di disoccupazione ALAS

Al via la nuova indennità di disoccupazione ALAS per i lavoratori autonomi dello spettacolo. L’indennità in particolare scatta per gli eventi di disoccupazione avvenuti a fare data dal 1° gennaio 2022 e viene erogata per un massimo di sei mesi per un importo pari, in linea di massima, al 75% del reddito percepito nell’anno precedente alla domanda.

Per fruire dell’indennità ALAS i potenziali beneficiari devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. A tal fine è possibile utilizzare i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato nel sito internet dell’INPS.

A specificarlo è l’INPS con la Circolare n. 8 del 14 gennaio 2022.

ALAS: la normativa

Il D.L. n. 73/2021 (cd. “Decreto Sostegni bis”), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 106/2021 23 luglio 2021, all’art. 66 ha introdotto una nuova indennità per la disoccupazione, denominata ALAS. Essa è rivolta ai lavoratori autonomi dello spettacolo per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2022.

A tal fine è dovuta un’aliquota contributiva pari al 2%. Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2022, i datori di lavoro/committenti, che instaurano rapporti di lavoro autonomo con i lavoratori come sopra individuati, sono tenuti a versare anche la contribuzione di finanziamento dell’indennità ALAS.

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Indennità di disoccupazione ALAS, a chi spetta

L’indennità di disoccupazione ALAS è destinata ai lavoratori autonomi dello spettacolo. Sono, pertanto, destinatari della nuova prestazione ALAS:

  • i lavoratori autonomi che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;
  • autonomi a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 2, co. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 182/1997;
  • autonomi “esercenti attività musicali”.

ALAS, quali sono i requisiti

L’indennità ALAS è riconosciuta ai lavoratori che possono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti:

  • non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
  • non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;
  • avere maturato, nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno 15 giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
  • non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza;
  • avere un reddito relativo all’anno civile precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro.

Quanto spetta e durata della ALAS

L’indennità ALAS è rapportata:

  • al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, relativo all’anno in cui si è concluso l’ultimo rapporto di lavoro autonomo e all’anno civile precedente;
  • diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazioni di essi, presenti nel medesimo periodo di osservazione.

Nell’ipotesi in cui la/il lavoratrice/lavoratore abbia beneficiato della relativa prestazione, quest’ultima concorre alla determinazione della base di calcolo per la definizione della misura dell’indennità ALAS.

L’indennità, rapportata al reddito medio mensile come sopra determinato, è pari al 75% del suddetto reddito medio mensile nel caso in cui tale reddito sia pari o inferiore, per l’anno 2021, all’importo di 1.227,55 euro. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo, la misura dell’ALAS è pari al 75% del predetto importo di 1.227,55 euro, incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo di 1.227,55 euro. L’indennità ALAS non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.335,40 euro nel 2021.

L’ALAS è quindi corrisposta mensilmente per un numero di giornate pari alla metà delle giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di conclusione del rapporto di lavoro medesimo

ALAS, decorrenza

L’indennità ALAS spetta a decorrere:

  • dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno;
  • dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la domanda sia stata presentata successivamente all’ottavo giorno, ma entro il 68esimo;
  • dall’ottavo giorno successivo alle date di fine dei periodi di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale qualora la domanda sia stata presentata entro l’ottavo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora questa sia presentata successivamente all’ottavo giorno ma, comunque, nei termini di legge.

ALAS, decadenza

Il beneficiario dell’indennità ALAS decade dal diritto alla prestazione nei seguenti casi:

  • titolarità di trattamento pensionistico diretto;
  • essere beneficiario del Reddito di cittadinanza;
  • titolarità di altra prestazione di disoccupazione, quale NASpI, DIS-COLL;
  • infine nei casi di acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l’indennità ALAS.
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Lavoratori Autonomi dello spettacolo, arriva l’indennità di disoccupazione ALASultima modifica: 2022-01-19T22:30:41+01:00da vitegabry
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