Archivio mensile:gennaio 2021

Santa Martina

 

Santa Martina


Nome: Santa Martina
Titolo: Martire
Nascita: III Secolo, Roma
Morte: 228, Roma
Ricorrenza: 30 gennaio
Tipologia: Commemorazione

Questa santa Vergine romana discendeva da celebre famiglia consolare. Rimasta orfana ancora in tenera età, si dedicò con tutto l’ardore della sua anima giovanile alle opere della cristiana pietà, distribuendo con la massima liberalità le ricchezze che i suoi le avevano lasciato in grande abbondanza. Non ci fu miseria che non soccorresse: nessuno mai bussò invano alla sua porta. Nei poverelli ella vedeva Gesù stesso, il Maestro Divino che aveva detto: « Quello che avrete fatto al minimo dei vostri fratelli, l’avrete fatto a me ».

Siccome la carità cristiana era sconosciuta nel mondo pagano, ben presto si sospettò che Martina fosse seguace di quel Nazareno che veniva a predicare, per mezzo dei suoi Apostoli, una fratellanza universale anche nella stessa Roma.

I nemici del nome cristiano le tennero gli occhi addosso. e accertatisi della cosa, non esitarono ad accusarla come cristiana.

Temendo ella quanto le poteva accadere, e che difatti le accadde, d’essere arrestata ed uccisa, distribuì immediatamente tutto quello che ancora le rimaneva ai poveri ed alla Chiesa, per avere in cielo quel tesoro che «i ladri non rubano e la tignola non intacca ». Aveva appena realizzato questo suo disegno che fu accusata e condotta davanti al preside romano.

Fu tentata in mille modi, le furono fatte promesse e minacce perché sacrificasse agli dèi dell’impero. Ma la Vergine, forte della fortezza di Cristo, rispose sempre con fermezza che « era cristiana » e che come tale si sarebbe sempre comportata.

Passando il giudice dalle minacce ai fatti, fu battuta colle verghe, scarnificata con uncini di ferro, poi, intrisa di grasso bollente, fu gettata alle belve dell’anfiteatro. Ma le bestie la risparmiarono. Allora fu fatto un grandissimo rogo, e la Vergine vi venne legata sopra: quando il fumo e le fiamme furono esaurite, i carnefici e la folla immensa che assisteva al crudele spettacolo, videro la santa giovane perfettamente illesa in mezzo al braciere, in attitudine di preghiera: il suo Dio l’aveva scampata.

Molti della folla e qualcheduno dei suoi stessi carnefici, alla vista di quel prodigio, si convertirono e si dichiararono cristiani.

Ma il giudice, più che mai irritato, ordinò che fosse decapitata. La pia fanciulla chinò il capo sotto la spada del carnefice. Allo spettacolo del martirio altri pagani si convertirono alla vera fede, ed ebbero la grazia di udire distintamente una voce superna che chiamava la Vergine alle celesti dolcezze del cielo.

Ma i prodigi non erano finiti: un terremoto scosse paurosamente tutta la città, e le statue degli dèi caddero a terra.

La Vergine subì il martirio sotto l’imperatore Alessandro Severo, mentre era Sommo Pontefice Urbano I. Fu sepolta nella chiesa del carcere Mamertino assieme ai martiri Concordio, Epifanio e compagni.

PRATICA. Impariamo da questa santa giovanetta ad essere forti nella fede e a non vergognarci del nome di Cristiani.

PREGHIERA. O Dio, che fra gli altri miracoli di tua potenza, anche al sesso debole hai accordata la vittoria del martirio, per la tua bontà, concedi a noi che celebriamo la festa della beata vergine e martire Martina, di salire a te per mezzo dei suoi esempi.

MARTIROLOGIO ROMANO. santa Martina, Vergine e Martire, il cui natale si commemora il primo di questo mese.

San Costanzo di Perugia

 

San Costanzo di Perugia


San Costanzo di Perugia

Nome: San Costanzo di Perugia
Titolo: Vescovo e martire
Nascita: II secolo, Perugia
Morte: II secolo, Perugia
Ricorrenza: 29 gennaio
Tipologia: Commemorazione

Costanzo visse nel II secolo, era un giovane cristiano che si distingueva fin da subito nella Chiesa perugina per il suo zelo e per la sua generosità verso i poveri unita ad una grande severità verso se stesso.

Venne perciò eletto Vescovo molto giovane, quando aveva appena trent’anni. Era però già prudente, saggio nell’apostolato, maturo nella carità, saldo nell’autorità, e si dimostrò un Vescovo provvidenziale, specialmente negli anni difficili della persecuzione di Marco Aurelio.

Non tardò infatti l’imperatore ad arrestarlo e processarlo con l’accusa di aver abbracciato la fede nel Signore e se era trovato colpevole, cioè se confermava la propria fede rifiutando di sacrificare, doveva essere condannato alla pena capitale.

Non si sa chi denunziò l’attivo e benefico Vescovo di Perugia. Probabilmente, come in molti altri casi, qualcuno sperò di metter le mani sulle ricchezze della Chiesa, avute in consegna dai fedeli e destinate ai poveri. Forse proprio per questo, per strappargli cioè vantaggiose informazioni, il Vescovo Costanzo venne torturato a lungo e crudelmente, insieme con diversi altri compagni di fede.

Venne rinchiuso nel calidarium delle Terme romane, dove i cittadini rispettabili e raffinati facevano il bagno di vapore. Quella volta però il calidarium venne scaldato alla temperatura di un forno, ma San Costanzo uscì incolume dal bagno mortale.

Ebbe la grazia di convertire i suoi guardiani, e poté scappare una prima volta. Chiamato di nuovo in giudizio, venne condannato a camminare sui carboni ardenti. Ma né questo né altri supplizi ebbero potere su di lui. Liberato miracolosamente e arrestato una terza volta fu decapitato con la spada, verso l’anno 178.

MARTIROLOGIO ROMANO. A Perugia san Costanzo, Vescovo e Martire, il quale, insieme con i Compagni, sotto l’Imperatore Marco Aurélio, per la difesa della fede ricevette la corona del martirio.

Riflettendo sul senso della giornata della memoria

L'immagine può contenere: 2 persone, persone sedute
 Il 27 gennaio di 76 anni orsono “ad Auschwitz c’era la neve e il fumo saliva lento”, cantava Francesco Guccini, ma il “grande silenzio intorno” fu finalmente rotto dall’arrivo dei primi reparti della ormai vittoriosa Armata Rossa che spalancarono il cancello di quel grande campo di lavoro forzato e di sterminio, sopra il quale campeggiava la scritta terribile e ossimorica: Arbeit macht frei (il lavoro rende liberi).
La giornata della memoria istituita è una ricorrenza internazionale celebrata il 27 gennaio di ogni anno come giornata per commemorare le vittime della Shoah. È stato così designato dalla risoluzione 60/7 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1º novembre 2005, durante la 42ª riunione plenaria. In Italia l’istituzione risale alla legge 20 luglio 2000 n. 211 in cui si definiscono così le finalità e le celebrazioni del Giorno della Memoria: «La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, Giorno della Memoria, al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.
In occasione del Giorno della Memoria di cui all’articolo 1, sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti in modo da conservare nel futuro dell’Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e affinché simili eventi non possano mai più accadere».
Con la formazione del Terzo Reich in Germania, al secolare antigiudaismo cristiano e all’antisemitismo delle correnti politiche e culturali reazionarie dell’Ottocento e del Novecento si aggiunge la suggestione di una completa concentrazione e totale distruzione degli Ebrei d’Europa.
Alla vigilia della Seconda guerra mondiale, essi sono circa nove milioni: un universo composito e diversificato, che si colloca tra tradizione e modernità, chiusura in se stessi e assimilazione, osservanza religiosa e secolarizzazione.
Un universo che ha avuto, in epoca contemporanea, un ruolo di primo piano e d’avanguardia nella produzione artistica e letteraria, nella ricerca scientifica, nelle professioni liberali e nella stessa politica,.
A seguito delle leggi di Norimberga del 1935 e di susseguenti legislazioni razziali come quella italiana del 1938, la discriminazione e la persecuzione si indirizza, a partire dal 1941, nel progetto di soluzione finale, in Germania e nell’Europa occupata dai nazisti dopo l’aggressione del 1939 alla Polonia, in cui era presente la più numerosa comunità ebraica,.
Milioni di uomini e donne, bambini, giovani, adulti e anziani, sono deportati, sfruttati nella macchina produttiva tedesca, consunti fino alla morte e/o fisicamente eliminati: è la Shoah: il più grande sistematico, orribile genocidio della storia in cui milioni e milioni di europei sono coinvolti come vittime, carnefici e spettatori, spesso indifferenti e silenti, a partire dalle autorità più elevate militari, politiche ed ecclesiastiche.
Ha scritto Raul Hillberg nella presentazione del suo ponderoso volume La distruzione degli Ebrei d’Europa (Einaudi 1996): “Inesorabilmente si formò una macchina destinata a condurre a buon fine lo sterminio, costituita da un dispiegamento di uffici militari e civili, centrali e periferici, all’interno dei quali ogni impiegato e funzionario rispettando le proprie responsabilità, si adoperò a definire, classificare, trasportare, sfruttare e assassinare milioni di vittime innocenti e tutto come se nulla distinguesse la soluzione finaledagli affari correnti”.
Il razzismo, stregoneria del nostro tempo, secondo la definizione di Francis Ashley Montagu (La razza. Analisi di un mito, Einaudi 1966), precipita nella discriminazione, nella persecuzione, nella deportazione, nello sterminio. La Shoah, come ha scritto Hannah Arendt è stata anche banalità del male. Marco Revelli nel libro Oltre il Novecento (Einaudi 2001) sostiene che per conoscere e comprendere nel profondo il secolo appena trascorso e il volto terrificante della modernità contemporanea, non si può prescindere da Auschwitz, dal Gulag e dalla Bomba atomica su Hiroshima.
Guardando la fotografia in basso, è difficile non pensare al titolo di un libro famoso di un altro salvato dalla deportazione e dallo sterminio, Primo Levi. Se questo è un uomo, con tutta evidenza, si riferisce più propriamente a quanti, carnefici, collaboratori, ma anche spettatori indifferenti, silenti e/o distratti, hanno permesso che tanti uomini e tante donne fossero ridotti in questo stato.
Carlo Felice Casula

Pensioni anticipate legge Fornero e quota 100

Pensioni anticipate legge Fornero e quota 100: i requisiti nel 2021 per maturare il diritto


Per tutto il 2021 resta garantito l’accesso alla pensione anticipata con la quota 100, in alternativa alle regole ordinarie previste con la legge Fornero. Le informazioni da tenere in considerazione riguardo la scelta di pensionamento.

Il 2021 è l’ultimo anno utile per ottenere la pensione anticipata con la quota 100, in deroga alle regole previste dalla legge Fornero. L’opzione garantisce un’uscita flessibile ai lavoratori che matureranno i requisiti entro il prossimo 31 dicembre, ma appare ormai scontato che non sarà rinnovata. Le ipotesi di riforma del settore al momento lasciano presagire l’introduzione di un nuovo strumento di flessibilità, che però avrà requisiti peggiorativi rispetto alla situazione attuale.

Il problema sarà destinato a interessare principalmente coloro che avrebbero maturato l’accesso all’opzione di prepensionamento a partire dal 2022. Questo perché la legislazione vigente cristallizza il diritto alla maturazione della pensione, pertanto coloro che raggiungeranno i requisiti utili per la quota 100 nell’anno in corso potranno comunque esercitare il proprio diritto di accesso all’Inps anche successivamente.

Le pensioni anticipate tramite quota 100 nel 2021

Stante la situazione appena descritta, nel 2021 potranno accedere alla quota 100 tutti coloro che avranno maturato almeno 62 anni di età e 38 anni di contribuzione entro e non oltre il prossimo 31 dicembre. Questa particolare tipologia di pensione anticipata prevede la non cumulabilità con altri redditi da lavoro dipendente o autonomo. L’eccezione è rappresentata dai redditi occasionali, nella misura massima di 5mila euro l’anno.

In tal senso, è opportuno prestare attenzione alla scelta dal punto di vista delle conseguenze sul valore del futuro assegno. Se è vero infatti che la quota 100 non prevede l’applicazione di penalizzazioni, i mancati versamenti rispetto ai requisiti della pensione di vecchiaia o a quella anticipata porteranno comunque a ricevere un assegno più basso in paragone a quanto non si sarebbe realizzato in via ordinaria. In tal senso, la non cumulabilità con redditi da lavoro fino alla maturazione dei 67 anni di età non permette di effettuare nuovi versamenti all’Inps e quindi di integrare l’assegno.

In pensione con le misure anticipate previste dalla legge Fornero

L’attuale normativa permette comunque di accedere alla pensione anticipata indipendentemente dall’età effettivamente raggiunta. I requisiti prevedono attualmente la maturazione di almeno 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi di versamenti per le donne. La differenza rispetto ai 38 anni di contribuzione della quota 100 è quindi di circa 4-5 anni.

Da un punto di vista pratico, il vantaggio resta evidente per chi ha appena superato la soglia dei 38 anni di versamenti (avendo maturato almeno 62 anni di età). Per chi si avvicina alle soglie della pensione anticipata ordinaria occorre invece fare un’attenta valutazione di merito, anche in virtù della possibilità di ricevere un assegno più alto restando sul lavoro fino alla maturazione dei requisiti di quiescenza ordinari.

Il consiglio è quello di recarsi presso il proprio patronato di fiducia, in modo da poter avere una valutazione abbastanza precisa della variazione dell’assegno pensionistico. Tutto ciò, anche considerando che la scelta di accesso alla pensione anticipata tramite quota 100 risulta irreversibile.

SELFIEmployment

SELFIEmployment, al via nuova edizione: cos’è e come fare domanda

Dal 22 febbraio sarà operativo il nuovo SELFIEmployment con condizioni di accesso e di erogazione dei finanziamenti più vantaggiosi.

A decorrere dal 22 febbraio 2021 diventa operativo il nuovo SELFIEmployment, che sostituisce l’attuale versione della misura e offre condizioni di accesso e fruizione delle agevolazioni più vantaggiose. Da tale data sarà possibile presentare domanda solo dalle ore 12:00 del 22 febbraio 2021, esclusivamente online, sulla piattaforma informatica di Invitalia. Verranno quindi annullate le domande in compilazione e non ancora presentate alla data del 22 febbraio a valere sul vecchio Avviso.

SELFIEmployment è un fondo di micro-finanziamenti per la creazione e l’avvio di attività imprenditoriali, che concede prestiti senza interessi e senza necessità di garanzie reali o personali. L’attuale progetto finanzia con prestiti a tasso zero fino a 50.000 euro l’avvio di piccole iniziative imprenditoriali promosse non solo da Neet, ma anche da donne inattive e disoccupati di lungo periodo.

SELFIEmployment: a chi interessa

SELFIEmployment è rivolto ai giovani che hanno una forte attitudine al lavoro autonomo e all’imprenditorialità e la voglia di mettersi in gioco.

Per accedere ai finanziamenti bisogna essere:

  • giovani tra i 18 e 29 anni
  • NEET (Not in Education, Employment or Training), cioè senza un lavoro e non impegnati in percorsi di studio o di formazione professionale
  • iscritti al programma Garanzia Giovani, indipendentemente dalla partecipazione al percorso di accompagnamento finalizzato all’autoimprenditorialità.

Possono chiedere i finanziamenti anche imprese individuali, società di persone, società cooperative/cooperative sociali, associazioni professionali e società tra professionisti costituite da non più di 12 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda. Il progetto finanzia iniziative su tutto il territorio nazionale.

Inoltre, se si decide di intraprendere il percorso di formazione e accompagnamento all’avvio di impresa di Garanzia Giovani, si ha diritto a 9 punti di premialità sul punteggio complessivo durante la fase di valutazione della domanda di finanziamento, presentando l’attestato finale.

SELFIEmployment: cosa si può fare

Possono essere finanziate le iniziative in tutti i settori della produzione di beni, fornitura di servizi e commercio, anche in forma di franchising, come ad esempio:

  • turismo (alloggio, ristorazione, servizi) e servizi culturali e ricreativi
  • servizi alla persona, per l’ambiente, ICT (servizi multimediali, informazione e comunicazione)
  • risparmio energetico ed energie rinnovabili
  • servizi alle imprese
  • manifatturiere e artigiane
  • commercio al dettaglio e all’ingrosso
  • trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ad eccezione dei casi di cui all’articolo 1.1, lett. c), punti i) e ii) del Reg. UE n. 1407/2013;

Sono esclusi i settori della pesca e dell’acquacultura, della produzione primaria in agricoltura e, in generale, i settori esclusi dall’articolo 1 del Regolamento UE 1407/2013.

SELFIEmployment: invia la domanda

La domanda e il relativo business plan possono essere inviati esclusivamente online, attraverso la piattaforma informatica di Invitalia.

Per richiedere le agevolazioni è necessario:

  1. registrarsi  ai servizi online di Invitalia, indicando un indirizzo di posta elettronica ordinario
  2. una volta registrati, per compilare direttamente online la domanda, occorre caricare il business plan e la documentazione da allegare.

Chi è iscritto al Programma Garanzia Giovani ma non ha l’attestato del percorso di accompagnamento previsto dalla misura 7.1 PON IOG, deve compilare anche il documento di approfondimento istruttorio, presente tra gli allegati alla domanda.

Per concludere la procedura di presentazione della domanda è necessario possedere una firma digitale e un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Le domande vengono valutate da Invitalia in base all’ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento dei fondi. Quindi non ci sono scadenze o graduatorie.

Dopo la verifica formale per accertare il possesso dei requisiti, è prevista una valutazione di merito che riguarda, tra l’altro, le competenze tecniche e gestionali dei proponenti e la sostenibilità economico-finanziaria del progetto.

L’esito della valutazione viene comunicato entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, se per la stessa non occorre inviare eventuali motivi ostativi.

CIG

CIG in caso di permanenza domiciliare: come presentare la domanda

L’INPS ha rilasciato la domanda di CIG in favore delle aziende dei Comuni nei quali è stata disposta la permanenza domiciliare

Online l’applicativo per la presentazione della domanda di CIG in favore delle aziende operanti nei Comuni in cui è stata disposta la permanenza domiciliare dall’autorità pubblica. Questi ultimi, in particolare, possono usufruire dei trattamenti di integrazione salariale mediante conguaglio o rimborso. Per quanto riguarda il conguaglio, occorre compilare il flusso Uniemens. Quindi, con riferimento alla CIGO, i datori di lavoro, all’interno dell’elemento <CongCIGOAltCaus>, dovranno indicare il codice di nuova istituzione “L065”. Mentre nell’elemento <CongCIGOAltImp> bisogna indicare l’indennità ordinaria posta a conguaglio relativa all’autorizzazione non soggetta al contributo addizionale.

Diversamente, in caso di accesso alle prestazioni di assegno ordinario, per tutte le istanze presentate a partire da febbraio 2020, i datori di lavoro dovranno associare all’istanza un codice identificativo. Infatti, i datori di lavoro dovranno indicare il <CodiceEvento> “AOR”.

Le modalità di presentazione delle istanze sono state specificate dall’INPS con il Messaggio n. 304 del 25 gennaio 2021.

CIG per permanenza domiciliare: il “Decreto Agosto”

All’art. 19 del D.L. n. 104/2020 (cd. “Decreto Agosto”), convertito con modificazioni in L. n. 126/2020, è stata prevista una particolare tutela per i lavoratori domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio.

In particolare, i datori di lavoro operanti esclusivamente nell’Emilia-Romagna, nel Veneto e nella Lombardia, che abbiano sospeso l’attività lavorativa, a causa dell’impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei dipendenti, possono presentare domanda di accesso ai trattamenti di:

  • integrazione salariale ordinaria (CIGO);
  • integrazione salariale in deroga (CIGD);
  • assegno ordinario (ASO);
  • cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA).

La causale specifica è “COVID-19 – Obbligo permanenza domiciliare”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, e ha una durata massima di:

  • 4 settimane complessive per le prestazioni di CIGO, ASO e CIGD;
  • 20 giornate per la CISOA.

Rientrano nei trattamenti di integrazione salariale esclusivamente i lavoratori per i quali non hanno trovato applicazione le tutele previste in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Conseguentemente i datori di lavoro non potranno richiedere questa particolare prestazione con riferimento a dipendenti già ricompresi in precedenti richieste di trattamenti.

Come fare domanda

Le domande di accesso al trattamento dovranno essere corredate da una specifica autocertificazione. All’interno del documento il datore di lavoro ha l’obbligo di dichiarare i dipendenti non hanno prestato l’attività lavorativa per effetto di uno o più provvedimenti di restrizione emanati dalla pubblica autorità. La predetta autocertificazione, una volta compilata, dovrà essere allegata in formato “pdf”.

Gli effetti del regime decadenziale relativo alle istanze di concessione del trattamento di cui trattasi si considerano operanti dal 24 febbraio 2021.

Pagamento diretto dall’INPS

In caso di richiesta di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, il datore di lavoro deve inviare tutti i dati necessari:

  • per il pagamento;
  • per il saldo dell’integrazione salariale;

entro il termine di 30 giorni dalla notifica, da parte dell’Istituto, della PEC contenente l’autorizzazione alla prestazione.

Trascorsi infruttuosamente i termini sopra descritti, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro.

Da notare che per i datori di lavoro che accedono alla CIGD ed alla CISOA con causale “obbligo di permanenza domiciliare” è previsto esclusivamente il pagamento diretto della prestazione.

Conguaglio o rimborso

I datori di lavoro possono usufruire degli interventi di integrazione salariale mediante conguaglio o rimborso entro il termine di decadenza. Si ricorda, inoltre, che durante i periodi di integrazione salariale le quote di TFR maturate dai lavoratori restano a carico del datore di lavoro.

I datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo di Tesoreria, pertanto, dovranno versare al predetto fondo le quote di TFR maturate dal lavoratore durante il periodo di integrazione salariale.

NASpI 2021

NASpI 2021: requisiti, importo, durata e calcolo della disoccupazione INPS

Naspi 2021 INPS: guida completa e aggiornata alla disoccupazione INPS. Cos’è, come funziona, requisiti, durata, quanto spetta e novità.

L’indennità di disoccupazione NASpI è una prestazione INPS a sostegno del reddito dei lavoratori che hanno perso involontariamente il lavoro. Nel caso in cui un lavoratore subordinato perda in modo involontario la propria occupazione, può contare sul sostegno al reddito della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego.

In questa guida completa e aggiornata alle ultime novità dovute al Coronavirus, vedremo ad esempio a chi spetta e quali sono i requisiti, quanto dura, come si fa il calcolo e quanto spetta.

Aggiornamento: l’INPS ha rilasciato la Circolare 7/2021 con la quale fornisce gli importi aggiornati di ammortizzatori sociali e indennità validi per il 2021 tra cui i nuovi importi validi per il calcolo dell’indennità di disoccupazione NASpI. Per effetto della

Partiamo col dire che i destinatari del sussidio di disoccupazione sono lavoratori dipendenti, ricomprendendo in questa categoria anche gli apprendisti e i soci di cooperativa. Questi ultimi, accanto al rapporto associativo devono aver instaurato anche un rapporto subordinato. Rimangono invece esclusi da questa disoccupazione i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e gli operai agricoli.

Naspi, requisiti

Gli unici requisiti richiesti per poter procedere alla domanda sono di carattere oggettivo:

  • stato di disoccupazione intendendo la perdita del lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore;
  • requisito contributivo: tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
  • requisito lavorativo: trenta giorni di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l’inizio della disoccupazione.

Andiamo con ordine e vediamo nel dettaglio quali sono i requisiti obbligatori su elencati per accedere alla disoccupazione.

Stato di disoccupazione

Quale relazione c’è fra Naspi e stato di disoccupazione? Occorre precisare che devono essere soddisfatte due condizioni:

  • una ovvia, essere privi di occupazione (ovvero aver perso involontariamente la propria occupazione);
  • l’altra quella di aver dichiarato al centro per l’impiego la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e partecipare a misure di politica attiva del lavoro.

Vi sono comunque alcune ipotesi in cui è possibile percepire la disoccupazione pur lavorando (prestazioni occasionali); oppure questa si può sospendere per rioccupazioni di brevi periodi, ma affronteremo il discorso in seguito.

Leggi anche: ABC Lavoro: lo stato di disoccupazione

Naspi e dimissioni

Nonostante la perdita del lavoro debba essere indipendente dalla volontà del lavoratore vi sono alcune eccezioni. E’ infatti possibile accedere al trattamento di disoccupazione dopo le dimissioni, quindi evento dipendente dalla volontà del lavoratore:

  • durante il periodo tutelato di maternità;
  • dimissioni per giusta causa, cioè quando si sia verificata una causa che non consente la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro. A titolo esemplificativo il non pagamento delle retribuzioni da parte del datore di lavoro.

Leggi anche: come prendere la disoccupazione se mi licenzio dal lavoro

L’ulteriore eccezione è il caso della risoluzione consensuale allorquando sia intervenuta nell’ambito della procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro. Oppure nell’ipotesi di licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione proposta dal datore di lavoro entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento.

Infine per dimissioni a seguito del rifiuto del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore. Lo stesso vale se la sede è mediamente raggiungibile in 80 minuti con mezzi di trasporto pubblici. Questa ultima ipotesi è stata confermata anche con Messaggio INPS n. 369 del 26 gennaio 2018.

Requisito contributivo

Anche per la Naspi 2021 INPS il requisito contributivo rimane invariato, le settimane di contribuzione utili sono tredici nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

Per “utili” si intendono, a titolo esemplificativo, anche i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria. Questo vale se all’inizio del periodo di astensione risulta già versata contribuzione. Stesso discorso per i periodi di congedo parentale, purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro. Oppure i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni di età, nel limite di cinque giorni lavorativi nell’anno solare.

Al contrario non sono considerati utili, anche se coperti da contribuzione figurativa i periodi di cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore. Oppure i periodi di assenza per permessi e congedi fruiti dal lavoratore per assistere un soggetto con handicap in situazione di gravità, che sia coniuge, genitore, figlio, fratello o sorella convivente.

Essendo periodi non utili al conteggio questi vengono “neutralizzati” ampliando il quadriennio di riferimento (ovvero gli ultimi 4 anni).

Requisito lavorativo

Per la disoccupazione Naspi 2021 INPS rimangono ancora valide le trenta giornate di lavoro nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione. Per il calcolo di questo requisito le 30 giornate si intendono di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla loro durata oraria e si parla di giornate di calendario, quindi vale il periodo dal – al e non devono quindi essere giornate lavorate.

Come nel caso del requisito contributivo vi sono alcuni eventi che possono ampliare l’arco dei dodici mesi all’interno del quale ricercare il requisito.

Ecco un breve elenco indicativo:

  • malattia e infortunio sul lavoro;
  • cassa integrazione straordinaria ed ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore;
  • assenza per congedi e/o permessi fruiti dal lavoratore per assistere un soggetto con handicap in situazione di gravità, purché autorizzato;
  • congedo obbligatorio di maternità, purché all’inizio dell’astensione risulti già versata contribuzione;
  • congedo parentale, purché regolarmente indennizzati ed intervenuti in costanza di rapporto di lavoro.

Naspi quanto spetta? Calcolo importo aggiornato al 2021

Ma come si calcola la Naspi e quanto spetta? Per calcolare l’importo dell’indennità di disoccupazione spettante è necessario munirsi di estratto conto previdenziale (reperibile anche tramite procedura telematica attraverso il sito INPS) e calcolatrice. A questo punto occorre sommare tutte le retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, ricevute negli ultimi 4 anni, e dividere il risultato per il numero di settimane di contribuzione, infine il quoziente ottenuto deve essere moltiplicato per il coefficiente 4,33.

Se dal risultato di tale calcolo la retribuzione mensile è pari o inferiore al minimale mensile fissato dall’INPS annualmente di 1.227,55 euro (importo aggiornato al 2021), l’importo della NASPI è pari al 75% della suddetta retribuzione. Se è oltre a tale soglia, viene aggiunto al 75% un importo pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. In ogni caso, l’importo massimo dell’indennità non può superare i 1.335,40 euro al mese (importo aggiornato al 2021). Da considerare, inoltre, che a partire dal 91° giorno questo importo si riduce del 3% al mese.

Vediamo un esempio pratico con importi aggiornati alla circolare INPS numero 7 del 21/01/2021

  1. Imponibile previdenziale: 40.000€
  2. Settimane lavorate negli ultimi 4 anni: 104
  3. (Imponibile previdenziale / numero di settimane lavorate) * 4.33 (40.000 / 104) * 4.33 =
    1. 384.16 * 4.33 = 1.663,41
  4. Essendo la retribuzione mensile ottenuta superiore a 1.227,55 euro è necessario considerarne il 75% e aggiungere il 25% della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo.
    1. 1.227,55 * 75% = 920,66
    2. 1.663,41 – 1.227,55 = 435,86 * 25 % = 108,96
  5. L’importo mensile di NASPI spettante è pari ad euro:
    1. 1.029.62 = (920,66 + 108,96 = 1.029.62)

Ricordiamo che a partire dal quarto mese questo importo si riduce del 3% al mese.

Importo massimo NASpI per il 2021

Con circolare numero 7 del 21/01/2021 l’INPS ha rilasciato l’importo massimo del trattamento di disoccupazione NASpI 2021.

  • La retribuzione di riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione NASpI è pari ad euro 1.227,55 per il 2021.
  • L’importo massimo mensile della Naspi per il 2021 è fissato in euro 1.335,40.

Naspi, quanto dura

Quanto dura la Naspi? La durata della disoccupazione varia in base alla storia contributiva di ogni soggetto: è corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, fino ad un massimo di 24 mesi.

Nonostante la previsione di riduzione della durata a 18 mesi con decorrenza 2017, è stata riconfermata la durata iniziale di 24. Questo in considerazione all’eliminazione dell’indennità di mobilità ed essendo quindi la NASPI dal 2017 la forma principale di sostegno al reddito. L’indennità tuttavia non rimane invariata per tutto il periodo, come detto in precedenza dal primo giorno del quarto mese di fruizione, l’indennità diminuisce del 3% per ciascun mese.

Una eccezione alla durata è la NASpI in periodo di Covid che in base ai vari decreti (Cura Italia, Rilancio, Ristori ecc.) è stata allungata di qualche mese.

NASpI stagionali

Unica deroga alla durata della NASpI normale è prevista per la cosiddetta Naspi stagionali. Per loro è prevista la disoccupazione per un periodo leggermente maggiorato. Questo è per far fronte alle problematiche relative a questi tipi di lavoro.

Pensiamo ad esempio ai lavoratori del settore turismo estivo e invernale. In questi settori si lavora per pochi mesi all’anno e quindi è difficile trovare poi un altro lavoro nell’immediato. Allora per loro si è pensato di far durare, a determinate condizioni, la disoccupazione un mese in più.

Calcolatore NASpI online

Calcolo NASPIPer quanto riguarda importo e durata della Naspi c’è una importante novità comunicata dall’Istituto. Infatti per conoscere con precisione l’importo delle rate della NASpI e la durata della disoccupazione è ora molto più facile.

Oltre al calcolo che abbiamo indicato in precedenza, il cittadino può accedere al sito INPS per conoscere con precisione tutti i dati. Si tratta quindi di un vero e proprio calcolatore NASpI online.

In particolare si può dirigere in “Tutti i servizi” – “Nuova Assicurazione sociale per l’impiego ( NASpI): consultazione domande” e inserire le proprie credenziali (PIN o SPID) e trovare tutte le informazioni necessarie relative all’ultima domanda di disoccupazione presentata.

Per maggiori approfondimenti vi lascio alla ns guida completa su questa novità, la trovate seguendo questo link.

Domanda Naspi: quando si presenta

Quando presentare la domanda di NASpI? Entro quanto tempo dalla perdita del lavoro si può richiedere la Disoccupazione? Al fine di ottenere la prestazione di disoccupazione Naspi 2021 è necessario presentare la domanda, a pena di decadenza, all’INPS, in modalità telematica, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

A seconda di quando viene presentata la domanda l’importo decorre da un termine differente:

  • dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno;
  • dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia presentata dopo l’ottavo giorno;
  • nel caso in cui vi sia un periodo di malattia, maternità o infortunio decorre dall’ottavo giorno successivo al termine dell’evento se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno;
  • dal giorno successivo alla presentazione della domanda se presentata successivamente all’ottavo giorno, rispettando comunque i termini di legge;
  • in caso di licenziamento per giusta causa la Naspi parte con un ritardo di 30 giorni rispetto alla normalità.

Unica eccezione a tale regola è la proroga della presentazione della domanda NASpI nel periodo di covid-19 (come descritto in seguito).

Come presentare la domanda di Naspi

La disoccupazione NASpI può essere richiesta tramite i consueti canali telematici:

  • tramite servizi online per il cittadino inps con accesso tramite PIN personale di tipo dispositivo (fino a che non avverrà lo switch off con lo SPID);
  • con l’ausilio di un patronato;
  • tramite contact center INPS numero verde 803164 gratuito da fisso e 06164164 da mobile a tariffazione al minuto;

Come fare domanda di disoccupazione NASpI online

Il metodo più semplice ed economico è sicuramente quello di fare domanda di disoccupazione online con il proprio PIN personale sul sito dell’Istituto. E’ il modo più economico in quanto bensì la domanda via patronato è gratuita in sede di presentazione, ai pagamenti sarà applicata una trattenuta mensile che servirà a pagare il patronato stesso. Anche il metodo tramite contact center è gratis, ma forse un tantino più complicato della domanda online.

Domanda Naspi Precompilata

Ulteriore recente novità sulla disoccupazione riguarda la domanda. Infatti in via sperimentale molti contribuenti troveranno la domanda di NASpI precompilata dall’INPS nella propria area riservata.

Presto il servizio sarà accessibile a tutti tramite l’accesso all’area riservata al cittadino sul portale tramite accesso con PIN personale (finchè non verrà disattivato) o SPID, CNS e CIE 3.0.

Domanda di NASPI e Coronavirus

Con Messaggio n. 1286 l’INPS fornisce i primi chiarimenti in merito alla proroga delle scadenze di presentazione delle domande di NASpI.

Per gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro che danno luogo alla NASpi avvenuti dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, il termine di presentazione delle indennità NASpI e DIS-COLL è prorogato di ulteriori 60 giorni; si amplia quindi il termine ordinario da 68 giorni a 128 giorni, decorrente dalla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

Per le domande presentate oltre i 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la prestazione decorre dal sessantottesimo giorno dalla data di cessazione.

Messaggio INPS 1286/2020

Per ulteriori approfondimenti alleghiamo il Messaggio INPS 1286/2020 in oggetto.

download   Messaggio INPS numero 1286 del 20-03-2020 Allegato n 1
       » 97,4 KiB – 7.571 download

Abolizione del Modello SR163

Dal mese di aprile 2020 non è più necessario, durante la richiesta della NASpI, compilare e inviare all’INPS il modello SR163.

Il modulo INPS SR163 che serviva a documentare chi è il titolare del conto corrente sul quale avverranno i pagamenti NASpI è stato infatti abolito. Questo modello non deve più essere inviato online durante la domanda di Naspi telematica, oppure in forma cartacea direttamente allo sportello territoriale INPS di competenza.

L’INPS infatti prima del pagamento accede direttamente ad una apposita Banca Dati e verifica la regolarità e l’esattezza dei dati bancari inseriti in sede di domanda.

Leggi anche: Modello sr163 INPS: soppressione della certificazione del Conto Corrente

Quando arrivano i soldi della NASpI

Sicuramente è una delle domande più frequenti sulla Naspi è quando arrivano i soldi? Ovviamente è fra i dubbi più frequenti, visto che chi si trova in disoccupazione ha necessità di ricevere i pagamenti nel minor tempo possibile.

Purtroppo per questa domanda non esiste una risposta certa, cioè non c’è un vero e proprio calendario dei pagamenti NASpI INPS 2021. Infatti la data dipende per prima cosa da quando è stata presentata la domanda. Poi i tempi di pagamento variano da sede a sede, dai tempi di lavorazione delle domande e da tanti altri fattori. Partiamo comunque dal principio che bisogna attendere almeno un mese dalla domanda per il primo pagamento. Sempre che si siano seguiti alla lettera tutti i passi previsti dalla normativa.

In ogni caso la novità illustrata sopra relativa alle rate di disoccupazione già calcolate sul sito, probabilmente permetterà di visualizzare anche il calendario dei pagamenti Naspi aggiornato con le date dei pagamenti della disoccupazione.

DID Online

Una volta presentata la richiesta all’INPS e firmata la dichiarazione di immediata disponibilità presso il centro per l’impiego, questi dati vengono trasmessi all’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).

Dal 1° dicembre 2017 la dichiarazione di immediata disponibilità – DID per il riconoscimento dello status di disoccupato, potrà essere rilasciata solo online sul sito ANPAL. Tuttavia rimane confermato che i disoccupati che accedono alla NASpI o che beneficiano di una prestazione a sostegno al reddito non devono fare la DID online, in quanto la domanda di NASpI equivale a fare anche questa dichiarazione.

Sospensione, riduzione, decadenza dalla Naspi

Il D.Lgs. 150 del 14 settembre 2015 recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ha introdotto misure atte a rafforzare i meccanismi di condizionalità ai fini della fruizione delle prestazioni a sostegno del reddito.

Per questo motivo l’inosservanza degli obblighi del disoccupato portano ad alcune sanzioni che possono essere la completa o parziale decurtazione della NASPI, la sospensione o la decadenza dell’integrazione salariale.

La decadenza si ha quando il percettore della NASpI perde lo stato di disoccupazione, venendo a mancare uno dei requisiti per il suo ottenimento. In secondo luogo si perde nelle situazioni in cui non partecipi in modo attivo alle attività proposte nel patto di servizio. Oppure nel caso di mancata presentazione alla convocazione per gli appuntamenti con il tutor per la conferma dello stato di disoccupazione e la stipula del patto di servizio. Infine se rifiuta un’offerta di lavoro in linea con le caratteristiche professionali.

Riduzione e/o sospensione

Vi sono invece situazioni in cui la prestazione viene sospesa oppure ridotta. La sospensione opera nel caso in cui il disoccupato ottenga una rioccupazione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non superiore a sei mesi, per tale periodo l’indennità NASPI è sospesa riprendendo al termine del contratto per il periodo residuo spettante.

Il lavoratore non deve fornire alcuna comunicazione in quanto la sospensione opera d’ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie.

I casi della riduzione, invece, riguardano le situazioni di svolgimento da parte del beneficiario di attività lavorativa in forma autonoma o subordinata da cui, però, derivi un reddito inferiore al limite di conservazione dello stato di disoccupazione.

Il soggetto interessato deve obbligatoriamente comunicare all’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività lavorativa il reddito derivante dalla stessa e l’indennità viene ridotta di un importo pari all’80% dei redditi presunti, rapportati al tempo che intercorre tra le date di inizio e fine attività.

Cumulabilità NASpI con borse di studio, stage e tirocini e altre precisazioni

Con la Circolare INPS 174 del 2017 l’Istituto ha rilasciato importanti chiarimenti e precisazioni sulla compatibilità e cumulabilità della disoccupazione, pensiamo ad esempio a Naspi e Partita IVA. In particolare la Circolare fa riferimento alla compatibilità e cumulabilità della NASpI con:

  • redditi da nuovo lavoro subordinato;
  • caso di 2 lavori part-time (con cessazione di uno dei due);
  • lavoro autonomo preesistente e nuova attività;
  • lavoro di tipo accessorio (e altre forme di lavoro flessibile).

La circolare chiarisce inoltre la cumulabilità e compatitibilità del sussidio di disoccupazione con altri redditi quali:

  • borse di studi;
  • stage e tirocini professionali;
  • attività sportiva dilettantistica;

La circolare si sofferma infine sulle situazioni di compatibilità e cumulabilità della indennità di disoccupazione per:

  • gli iscritti ad albi professionali e liberi professionisti;
  • per i possessori di Partita IVA;
  • attività svolte in ambito societario, funzioni di Amministratore, Consigliere e Sindaco.

Leggi anche: disoccupazione cumulabilità e compatibilità

Contratto di lavoro part time e NASpI

Il lavoratore con contratto di lavoro part time ha diritto alla NASpI, ma per il calcolo bisogna tenere conto della percentuale di part-time e del minimale contributivo. A tal proposito abbiamo realizzato una guida proprio dedicata ai lavoratori a tempo parziale che perdono involontariamente il proprio lavoro.

Leggi anche: Contratto di lavoro part time e NASpI

Per i lavoratori con due o più contratti part-time che perdono involontariamente uno dei lavori inoltre vige la regola della cumulabilità e a talune condizioni possono continuare a lavorare e a percepire comunque l’indennità di disoccupazione.

Leggi anche: NASPI con due contratti part-time: le regole

NASpI e viaggi all’estero

Con la circolare INPS numero 177 del 28 novembre 2017, l’Istituto ha fornito importanti precisazioni sulle situazioni di concomitanza di NASPI e viaggi all’estero.

L’INPS ha di fatto esteso la possibilità di percepire la disoccupazione anche a coloro che si trovino all’estero, sia che si tratti di viaggi in cerca di nuova occupazione che per motivi diversi.

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NASpi e ANF

Contestualmente alla NASpI il lavoratore, se ha i requisiti necessari, può ricevere anche gli assegni familiari ANF. La domanda può essere fatta contestualmente alla richiesta di disoccupazione o anche in periodi successivi ottenendo anche gli arretrati.

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