Cartelle esattorial

Cartelle esattoriali, avvisi e pagamenti: sospensione fino al 31 gennaio 2021

La ripresa di cartelle esattoriali, avvisi e pagamenti e degli altri atti della riscossione slitta al 1° febbraio 2021. Ecco i dettagli.
 

Con un decreto ad hoc che anticipa il 5° decreto Ristori, il Governo sospende la notifica di cartelle esattoriali, gli avvisi e i pagamenti ad essi connessi fino al 31 gennaio 2021. Infatti, dal 1° gennaio era già ripresa sia l’attività dell’Agenzia delle entrate / Riscossione (Ex Equitalia).

Con il decreto approvato in data 14 gennaio arriva una boccata di ossigeno per i contribuenti, privati e imprese, colpiti duramente dall’attuale e oramai sempre più preoccupante emergenza economica sanitaria da covid-19. Un intervento più importante in tal senso potrebbe arrivare con il prossimo decreto Ristori. Considerata la crisi di Governo aperta nei giorni scorsi, il Consiglio dei Ministri ha deciso di intervenire procrastinando le notifiche e i pagamenti delle cartelle nonchè gli atti di accertamento.

Cartelle esattoriali, avvisi e pagamenti: sospesi fino a quando?

Il decreto-legge approvato in data 14 gennaio 2021 in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari interviene sia sulla notifica degli atti di accertamento, sia sulle scadenze legate alle cartelle esattoriali, dunque sulla riscossione.

In particolare, circa l’attività di accertamento da parte dell’Agenzia delle entrate, come da comunicato stampa del Governo, sono differiti:

dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, i termini previsti per la notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonché degli altri atti tributari elencati dall’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Oltre agli atti espressamente citati, rientrano nella proroga anche:

  • le comunicazioni di cui agli articoli 36-bis (Liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni) e 36-ter (Controllo formale delle dichiarazioni) del D.P.R. n. 600 del 1973;
  • le comunicazioni di cui all’articolo 54-bis (Liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni) del D.P.R. n. 633 del 1972;
  • gli inviti all’adempimento di cui all’articolo 21-bis (Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A.) del decreto-legge n. 78 del 2010;
  • gli atti di accertamento dell’addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all’articolo 23, comma 21, del decreto-legge n. 98 del 2011;
  • atti di accertamento delle tasse automobilistiche di cui al Testo Unico n. 39 del 1953 ed all’articolo 5 del decreto-legge n. 953 del 1982, limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna ai sensi dell’articolo 17, comma 10, della legge n. 449 del 1997;
  • gli atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l’utilizzo di telefoni cellulari di cui alla Tariffa articolo 21 del D.P.R. n. 641 del 1972.

Difatti, anche gli avvisi bonari legati ai controlli automatici e formali delle dichiarazione dei redditi rientrano nella sospensione.

A cosa si riferisce la sospensione

Dall’8 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2020, sono stati sospesi i versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da:

  • cartelle di pagamento
  • avvisi di addebito INPS e
  • avvisi di accertamento

affidati all’Agente della riscossione, quello che un tempo era Equitalia.

I pagamenti vanno effettuati entro il 31 gennaio 2021. Si veda l’art 68 del D.L. 18/2020, Cura Italia.

Sempre per lo stesso periodo,  8 marzo-31 dicembre 2020- Agenzia delle entrate-Riscossione non ha potuto notificare nuove cartelle di pagamento, nemmeno tramite posta elettronica certificata. Dal 1° gennaio è ripresa la notifica degli atti della riscossione.

Durante lo stesso periodo temporale, l’Agenzia delle entrate non ha attivato né azioni esecutive nè cautelari. Il riferimento è a ipoteche, pignoramenti e fermi amministrativi.

La sospensione ha riguardato anche i pignoramenti presso terzi. Infatti, fino alla fine del 2020, sono stati bloccati gli accantonamenti derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall’Agente della riscossione prima della data di entrata in vigore del Decreto n. 34/2020, se relativi a somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego nonché a titolo di pensione e trattamenti assimilati. Dunque fino al 31 dicembre 2020 il lavoratore dipendente ha ricevuto lo stipendio per intero, senza subire le ritenute da pignoramento.

Da qui l’intervento del nuovo decreto legge che rimanda i suddetti termini.

Dove è inserita la proroga della sospensione

In particolare come da comunicato stampa del Governo,

 fissa al 31 gennaio 2021 il termine finale di scadenza dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non, sospesi dall’articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, termine attualmente stabilito al 31 dicembre 2020.

Attenzione su questo passaggio, il D.L. 18/2020, c.d decreto Cura Italia preveda già che i pagamenti sospesi dovessero essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Sospensione che terminava al 31 dicembre 2020, quindi il mese entro il quale effettuare i pagamenti  non può che essere gennaio.

Dunque,  è da chiarire la portata dell’intervento sulla riprese dei pagamenti connessi alle cartelle scadute. Fino al 31 gennaio è sospesa altresì la notifica di nuove cartelle.

Sui pignoramenti, la sospensione degli accantonamenti è prorogata dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021.

Quali sono le regole da seguire

Il decreto si occupa di regolare gli atti già notificati al contribuente utente dal 1° gennaio 2021 in avanti.

Perchè facciamo riferimento alla data del 1° gennaio 2021?

Perchè il D.L. 34/2020, c.d Rilancio aveva previsto che per gli atti tributari individuati nel primo paragrafo:

  • per i quali i termini di decadenza scadevano tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020,
  • sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.

Salvo casi di indifferibili e di urgenza.

Inoltre la sospensione dell’attività di notifica delle cartelle e dei pagamenti ad essi collegati è venuta meno a partire dal 1° gennaio 2021.

Dunque dal 1° gennaio l’attività di notifica di accertamenti e degli altri atti tributari nonchè di cartelle era già ripresa.

Da qui, per gli atti notificati dal 1° gennaio 2021, il decreto dispone che:

  1. restano comunque acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti dal 1° gennaio 2021 in avanti, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive già corrisposti,
  2. restano fermi gli accantonamenti effettuati e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate nel suddetto periodo.

Sospensione web tax

Slitta dal 16 marzo al 16 febbraio 2021, il termine per il pagamento dell’imposta sui servizi digitali per il 2020, c.d web tax. La relativa dichiarazione  è rinviata  dal 31 marzo 2021 al 30 aprile 2021.

Il riferimento è alla dichiarazione annuale dell’ammontare dei servizi tassabili.

Cartelle esattorialultima modifica: 2021-01-18T19:20:45+01:00da vitegabry
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