Archivi giornalieri: 18 gennaio 2021

Bonus bici e monopattini, nuova possibilità per fare domanda: come fare

Bonus bici e monopattini, nuova possibilità per fare domanda: come fare

Il bonus bici e monopattini può nuovamente essere ottenuto da chi ha fatto l’acquisto l’anno scorso, ma era stato escluso. Ecco come fare.
 

Il bonus bici e monopattini è stato, nell’insieme, un discreto successo, tanto che l’attuale Esecutivo ha deciso di dar luogo a nuovi stanziamenti, per riproporlo nuovamente. Attenzione però: questa volta il beneficio riguarderà coloro che non sono riusciti a prenotare il bonus bici e monopattini lo scorso novembre, nell’ambito della prima campagna bonus.

Il contributo in questione è piuttosto interessante e offre un buon vantaggio a livello economico per chi intende ottenere il parziale rimborso per il prezzo d’acquisto delle bici nuove o usate, anche a pedalata assistita; delle handbike; dei veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (monopattini, hoverboard e segway) e per l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale.

Vediamo allora più nel dettaglio le ultime novità.

Bonus bici e monopattini: i 5 requisiti per averlo ed entro quando far domanda

Come appena anticipato, chi non era riuscito ad intascare il rimborso promesso, qualche mese fa, nell’ambito dell’iniziativa Bonus Mobilità, durante il noto “Click Day” – le cui modalità di svolgimento hanno ‘spiazzato’ non pochi interessati – da adesso ha una nuova possibilità per poterlo domandare ed ottenere.

Infatti, dal 14 gennaio fino al 15 febbraio 2021, gli esclusi possono fare nuova richiesta; servendosi dello stesso portale Web, a cui peraltro si potrà effettuare il login con il proprio SPID.

Tuttavia, ci sono cinque condizioni da rispettare, per poter ottenere concretamente il bonus bici e monopattini:

  • essere maggiorenni;
  • essere residenti in uno dei territori che seguono:
    • Comuni italiani aventi una popolazione al di sopra dei 50.000 abitanti;
    • capoluoghi di Regione o capoluoghi di provincia, anche con meno di 50.000 abitanti;
    • città metropolitane e, dunque, anche nei Comuni che sono inclusi nelle città metropolitane sebbene al di sotto dei 50.000 abitanti;
  • essere in possesso della fattura o dello scontrino parlante del bene legato al bonus;
  • in detto documento, il negoziante deve aver indicato nitidamente la tipologia di bene acquistato;
  • il bene deve essere stato obbligatoriamente comprato tra il 4 maggio 2020 e il 2 novembre 2020.

Il punto è che in queste circostanze, a differenza della volta precedente, l’interessato non dovrà attendere un giorno fatidico, bensì potrà comodamente effettuare la procedura in un lasso di tempo ben più ampio. Si sa già però che nei primi giorni in cui è stato possibile fare domanda, si è avuto qualche intoppo nel sistema informatico usato per le procedure; prova tangibile che molti hanno preferito fare subito domanda, per non rischiare.

Come ottenere il contributo?

Lo abbiamo accennato poco sopra: per ottenere il bonus bici e monopattini, l’interessato deve servirsi esclusivamente di internet e delle proprie credenziali. Infatti, occorrerà collegarsi, da pc o smartphone, al sito web creato appositamente per fare domanda. 

Di seguito il cittadino si potrà identificare con la carta di identità elettronica – che progressivamente sostituirà quella cartacea – o con lo SPID. Per questa via, sarà possibile richiedere ed ottenere il rimborso rappresentato dal bonus bici e monopattini. Inserire tutti i propri dati; il valore del bene comprato e la documentazione che comprova l’acquisto, rappresenta una fase fondamentale per intascare il contributo. Non bisogna aver smarrito fattura o scontrino, insomma.

Inoltre, fino a lunedì 15 febbraio, l’interessato potrà tornare nuovamente nella sua area riservata, per immettere eventuali correzioni o modifiche ai dati e alla documentazione presentata.

E’ interessante notare che l’Agenzia delle Entrate – grazie alle nuove tecnologie – dovrebbe ottenere subito i dati degli scontrini emessi per il tramite del registratore di cassa telematico. Ciò permetterebbe di controllare senza ritardi che un certo acquisto sia stato davvero compiuto per quell’importo presso un certo negoziante.

Il bonus bici e monopattini dovrebbe essere accreditato subito dopo il 15 febbraio; ossia la data di scadenza per effettuare la domanda. Ma visto il recente precedente, potrebbero volerci alcune settimane per intascare il rimborso, anche perchè sul punto non sono ancora stati forniti chiarimenti da parte di fonti ministeriali.

A quanto ammonta il beneficio e limiti

Veniamo ora ai numeri di questa misura. Si tratta di un contributo, una sorta di rimborso che può coprire al massimo il 60% della somma a suo tempo pagata; entro comunque un limite di spesa pari a 500,00 euro totali.

Insomma, dopo le diverse critiche sulle modalità per fare richiesta e sulla quantità di fondi previsti, ecco un nuovo capitolo relativo al bonus bici e monopattini. Si tratta, di fatto, di una terza opportunità di ottenimento del rimborso, riservata a chi non è ancora riuscito ad ottenere il contributo previsto dal decreto Rilancio.

E’ una terza opportunità giacchè dopo il famigerato click day del 4 novembre scorso, è seguita una seconda ‘finestra’ per far domanda, dal 9 novembre a 9 dicembre 2020. Ed ecco ora un altro mese a disposizione per ottenere il bonus bici e monopattini. Alle condizioni viste sopra.

Nuovi fondi a disposizione

Chiaro che coloro che hanno già intascato il bonus bici e monopattini una prima volta, non potranno fare una nuova richiesta. Il motivo è semplice: questa ulteriore ‘finestra’ si è aperta, per volontà del Governo, allo scopo di consentire di assegnare il rimborso, anche a coloro che nel periodo novembre-dicembre scorso, erano rimasti esclusi dalla procedura, per sopravvenuto esaurimento dei fondi a disposizione.

La situazione meritava e merita una soluzione come questa, giacchè sono stati davvero molti i cittadini delusi. Convinzione diffusa era ormai quella di aver pagato l’acquisto di un bene, nell’illusione di averne poi un parziale rimborso.

Concludendo, dobbiamo rimarcare che il provvedimento qui segnalato, ossia la nuova finestra per il rimborso, non riguarda il bonus bici e monopattini 2021. Per esso, infatti, aspettiamo distinte indicazioni dalle fonti ministeriali. In altre parole, soltanto chi ha comprato il bene tra il 4 maggio e il 2 novembre 2020, può effettuare domanda fino al 15 febbraio.

Cartelle esattorial

Cartelle esattoriali, avvisi e pagamenti: sospensione fino al 31 gennaio 2021

La ripresa di cartelle esattoriali, avvisi e pagamenti e degli altri atti della riscossione slitta al 1° febbraio 2021. Ecco i dettagli.
 

Con un decreto ad hoc che anticipa il 5° decreto Ristori, il Governo sospende la notifica di cartelle esattoriali, gli avvisi e i pagamenti ad essi connessi fino al 31 gennaio 2021. Infatti, dal 1° gennaio era già ripresa sia l’attività dell’Agenzia delle entrate / Riscossione (Ex Equitalia).

Con il decreto approvato in data 14 gennaio arriva una boccata di ossigeno per i contribuenti, privati e imprese, colpiti duramente dall’attuale e oramai sempre più preoccupante emergenza economica sanitaria da covid-19. Un intervento più importante in tal senso potrebbe arrivare con il prossimo decreto Ristori. Considerata la crisi di Governo aperta nei giorni scorsi, il Consiglio dei Ministri ha deciso di intervenire procrastinando le notifiche e i pagamenti delle cartelle nonchè gli atti di accertamento.

Cartelle esattoriali, avvisi e pagamenti: sospesi fino a quando?

Il decreto-legge approvato in data 14 gennaio 2021 in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari interviene sia sulla notifica degli atti di accertamento, sia sulle scadenze legate alle cartelle esattoriali, dunque sulla riscossione.

In particolare, circa l’attività di accertamento da parte dell’Agenzia delle entrate, come da comunicato stampa del Governo, sono differiti:

dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, i termini previsti per la notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonché degli altri atti tributari elencati dall’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Oltre agli atti espressamente citati, rientrano nella proroga anche:

  • le comunicazioni di cui agli articoli 36-bis (Liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni) e 36-ter (Controllo formale delle dichiarazioni) del D.P.R. n. 600 del 1973;
  • le comunicazioni di cui all’articolo 54-bis (Liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni) del D.P.R. n. 633 del 1972;
  • gli inviti all’adempimento di cui all’articolo 21-bis (Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A.) del decreto-legge n. 78 del 2010;
  • gli atti di accertamento dell’addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all’articolo 23, comma 21, del decreto-legge n. 98 del 2011;
  • atti di accertamento delle tasse automobilistiche di cui al Testo Unico n. 39 del 1953 ed all’articolo 5 del decreto-legge n. 953 del 1982, limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna ai sensi dell’articolo 17, comma 10, della legge n. 449 del 1997;
  • gli atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l’utilizzo di telefoni cellulari di cui alla Tariffa articolo 21 del D.P.R. n. 641 del 1972.

Difatti, anche gli avvisi bonari legati ai controlli automatici e formali delle dichiarazione dei redditi rientrano nella sospensione.

A cosa si riferisce la sospensione

Dall’8 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2020, sono stati sospesi i versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da:

  • cartelle di pagamento
  • avvisi di addebito INPS e
  • avvisi di accertamento

affidati all’Agente della riscossione, quello che un tempo era Equitalia.

I pagamenti vanno effettuati entro il 31 gennaio 2021. Si veda l’art 68 del D.L. 18/2020, Cura Italia.

Sempre per lo stesso periodo,  8 marzo-31 dicembre 2020- Agenzia delle entrate-Riscossione non ha potuto notificare nuove cartelle di pagamento, nemmeno tramite posta elettronica certificata. Dal 1° gennaio è ripresa la notifica degli atti della riscossione.

Durante lo stesso periodo temporale, l’Agenzia delle entrate non ha attivato né azioni esecutive nè cautelari. Il riferimento è a ipoteche, pignoramenti e fermi amministrativi.

La sospensione ha riguardato anche i pignoramenti presso terzi. Infatti, fino alla fine del 2020, sono stati bloccati gli accantonamenti derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall’Agente della riscossione prima della data di entrata in vigore del Decreto n. 34/2020, se relativi a somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego nonché a titolo di pensione e trattamenti assimilati. Dunque fino al 31 dicembre 2020 il lavoratore dipendente ha ricevuto lo stipendio per intero, senza subire le ritenute da pignoramento.

Da qui l’intervento del nuovo decreto legge che rimanda i suddetti termini.

Dove è inserita la proroga della sospensione

In particolare come da comunicato stampa del Governo,

 fissa al 31 gennaio 2021 il termine finale di scadenza dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non, sospesi dall’articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, termine attualmente stabilito al 31 dicembre 2020.

Attenzione su questo passaggio, il D.L. 18/2020, c.d decreto Cura Italia preveda già che i pagamenti sospesi dovessero essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Sospensione che terminava al 31 dicembre 2020, quindi il mese entro il quale effettuare i pagamenti  non può che essere gennaio.

Dunque,  è da chiarire la portata dell’intervento sulla riprese dei pagamenti connessi alle cartelle scadute. Fino al 31 gennaio è sospesa altresì la notifica di nuove cartelle.

Sui pignoramenti, la sospensione degli accantonamenti è prorogata dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021.

Quali sono le regole da seguire

Il decreto si occupa di regolare gli atti già notificati al contribuente utente dal 1° gennaio 2021 in avanti.

Perchè facciamo riferimento alla data del 1° gennaio 2021?

Perchè il D.L. 34/2020, c.d Rilancio aveva previsto che per gli atti tributari individuati nel primo paragrafo:

  • per i quali i termini di decadenza scadevano tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020,
  • sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.

Salvo casi di indifferibili e di urgenza.

Inoltre la sospensione dell’attività di notifica delle cartelle e dei pagamenti ad essi collegati è venuta meno a partire dal 1° gennaio 2021.

Dunque dal 1° gennaio l’attività di notifica di accertamenti e degli altri atti tributari nonchè di cartelle era già ripresa.

Da qui, per gli atti notificati dal 1° gennaio 2021, il decreto dispone che:

  1. restano comunque acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti dal 1° gennaio 2021 in avanti, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive già corrisposti,
  2. restano fermi gli accantonamenti effettuati e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate nel suddetto periodo.

Sospensione web tax

Slitta dal 16 marzo al 16 febbraio 2021, il termine per il pagamento dell’imposta sui servizi digitali per il 2020, c.d web tax. La relativa dichiarazione  è rinviata  dal 31 marzo 2021 al 30 aprile 2021.

Il riferimento è alla dichiarazione annuale dell’ammontare dei servizi tassabili.

Riforma Irpef 2021

Riforma Irpef 2021: ecco cosa propone l’Agenzia delle Entrate

La riforma Irpef è un obiettivo del Parlamento nel 2021, come previsto dalla legge di Bilancio. Le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate.
 

La parola d’ordine è semplificazione: la riforma dell’Irpef, che rientra nel più grande progetto di riforma del fisco, non può prescindere da ciò. Se ne è già occupato lo stesso Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, nel suo intervento in Commissione Finanze l’11 gennaio 2021 scorso.

Anche i lavori del Forum Nazionale dei Commercialisti ed Esperti Contabili del 14 gennaio scorso, vanno nella stessa direzione: equità, maggiore chiarezza delle norme, parere favorevole verso il sistema alla tedesca e, dunque, semplificazione.

D’altronde stiamo parlando dell’imposta più significativa del sistema tributario italiano per gettito, corrispondente a poco meno dell’11% Pil e al 40% cento circa delle entrate fiscali. Numeri importanti che giustificano una vera e propria riforma tributaria Irpef. Infatti, la sua struttura ha alcune criticità dal punto di vista dell’efficienza e dell’equità della tassazione, che vanno risolte.

Vediamo allora, più nel dettaglio, cosa potrebbe cambiare a breve; soffermandoci su che cosa ha proposto recentemente l’Agenzia delle Entrate, con riferimento alla modifica dell’Irpef.

Riforma Irpef 2021: i contributi degli esperti

La riforma dell’Irpef non può prescindere da un insieme di idee, proposte e contributi proveniente da più parti. Non a caso, infatti, le Commissioni Finanze di Camera e Senato del 22 gennaio 2021 riceveranno le proposte emerse dal lavoro della commissione di esperti, coordinata da Carlo Cottarelli, ed insediata presso il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti ed esperti contabili lo scorso 17 dicembre.

A tal proposito, sono tre i passi necessari, evidenziati dal Presidente del Consiglio appena citato, Massimo Miani, a seguito delle riflessioni con il gruppo di esperti:

  • semplificazione normativa, per avere finalmente norme lineari, di agevole interpretazione ed applicazione;
  • semplificazione e riduzione degli adempimenti;
  • garanzia di un rapporto equilibrato tra Fisco e cittadini contribuenti.

Nella stessa ottica, si collocano gli obbiettivi individuati da parte dell’Agenzia delle Entrate. L’amministrazione finanziaria infatti chiede più trasparenza nel calcolo dell’imposta netta, meno “salti di aliquota” all’aumentare del reddito da lavoro, e più progressività nella tassazione, rispetto a quella attuale.

Il Direttore Ernesto Maria Ruffini è infatti stato chiaro, in audizione davanti alle commissioni Finanze di Camera e Senato in merito alla auspicata riforma fiscale, già programmata dalla recente Legge di Bilancio 2021 (comma 2 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020): si tratta di obbiettivi da non mancare.

Leggi anche: Irpef 2021: scaglioni, aliquote e calcolo. Ecco una breve guida pratica.

Quali sono gli obiettivi secondo l’Agenzia delle Entrate

Secondo i calcoli, la riforma Irpef, al netto dei fondi per assegno universale per i figli e per i servizi alla famiglia, dispone di cifre considerevoli: si tratta di di 2-3 miliardi nel 2022 e 1-2 miliardi dal 2023, a cui si sommano i proventi legati alla lotta all’evasione fiscale.

Quest’anno le forze politiche sono dunque tenute a mettere nero su bianco la riforma Irpef; ciò  attraverso i fondi di cui alla legge di Bilancio e sulla scorta dei contributi degli esperti del settore.

Obiettivi della riforma Irpef, per l’Agenzia delle Entrate, dovranno essere la semplificazione delle norme in materia, ma anche l’assoluta trasparenza di calcolo dell’aliquota – con riduzione delle aliquote medie per i redditi medio-bassi – gli incentivi agli investimenti e un costo complessivo della riforma, che sia a basso impatto economico per il Paese.

Quelli segnalati finora sono gli obiettivi e i punti di riferimento essenziali, che secondo l’Agenzia delle Entrate, non devono mancare nella riforma Irpef.

Le proposte elaborate dal Fisco: quali sono in concreto?

Entrando più nel dettaglio, non sembra potersi prescindere dal quadro di proposte di dettaglio, in materia di riforma Irpef, recentemente elaborato dall’Agenzia delle Entrate. Vediamole in sintesi, onde cercare di capire come potrà cambiare il sistema fiscale italiano nel corso del 2021:

  • allargamento della base imponibile, immettendo redditi da investimento, mobiliare e immobiliare;
  • previsione di un reddito minimo esente, che sostituisca assegni e detrazioni correlate a lavoro e figli ma sia variabile in rapporto alla composizione della famiglia (modello dell’Irpef spagnola);
  • revisione aliquote e scaglioni Irpef, quantificate da un particolare algoritmo che dia effettiva progressività (si parla infatti di utilizzo del modello tedesco);
  • revisione del sistema di deduzioni e detrazioni fiscali, con il loro riordino;
  • tassazione per cassa alle imprese, con immediata deducibilità degli investimenti – al posto degli attuali ammortamenti – con superamento dello strumento della ritenuta d’acconto per i professionisti e degli acconti e saldi per le imprese;
  • flat tax per tutti i redditi, riportando deduzioni, detrazioni, crediti e bonus a un reddito minimo esente.

Ma soprattutto lo strumento da utilizzare per rendere davvero la riforma Irpef facilmente comprensibile ed assimilabile per tutti, è l’utilizzo di un testo unico fiscale; integrato e coordinato con le disposizioni speciali, da far rientrare in un unico Codice tributario. L’ottica, come si diceva, deve essere quella semplificazione e della sintesi costruttiva.

Lo scenario attuare va superato: ecco perchè

La citata riforma Irpef va predisposta allo scopo di lasciarsi alle spalle alcuni problemi che il sistema fiscale italiano si trascina da decenni. Per esempio, il fatto che circa la metà dei contribuenti dichiara un reddito non superiore a 17mila euro; e soltanto lo 0,1% dichiara più di 300mila euro. E’ chiaro che sono numeri che mettono in dubbio l’efficace funzionamento della macchina del Fisco. Ecco allora che la riforma Irpef deve anche saper incidere, riducendo l‘evasione fiscale e intervenendo con forza sulle attuali criticità.

Inoltre, la riforma Irpef dovrà andare nella direzione di consentire anche al cittadino non esperto di tasse, di capire con chiarezza come calcolare il proprio livello di imposizione; abbattendo le barriere dovute all’attuale scarsa trasparenza dell’imposta e dell’intero sistema fiscale italiano.

Concludendo, coloro che metteranno nero su bianco la riforma Irpef, non potranno prescindere dal principio di equità. Oggi, infatti, è prevista una progressività molto alta per i redditi fino a 40mila euro, che però cala per i redditi più elevati. Insomma, anche su questo elemento occorrerà agire.

Non resta dunque che attendere gli sviluppi e quali saranno i passi che il Parlamento compirà, nel 2021, per realizzare la riforma Irpef di cui all’ultima legge di Bilancio. Pare sicuro, in ogni caso, che non si potrà prescindere dalle citate indicazioni dell’Agenzia delle Entrate.

Santa Margherita d’Ungheria

 

Santa Margherita d’Ungheria


Nome: Santa Margherita d’Ungheria
Titolo: Principessa e religiosa
Nascita: 27 gennaio 1242, Dalmazia
Morte: 18 gennaio 1270, Domonkos kolostor
Ricorrenza: 18 gennaio
Tipologia: Commemorazione

Figlia del re d’Ungheria Béla IV Margherita nacque nel 1242 in Dalmazia. Sul suo Paese prolificava da alcuni mesi l’invasione mongola comandata da Bathu, nipote di Gengis Khan e i genitori trovarono scampo nel Paese vicino.

La madre è in attesa di un erede e allora i genitori fanno un voto: “Se nascerà una bambina la affideranno a un convento per la liberazione del loro Paese”.

La condizione si verificò, così la piccola a circa 3 anni venne accompagnata al convento domenicano di santa Caterina a Veszprém. Contemporaneamente venne costruito presso Buda, appositamente per lei, un nuovo convento su un’isoletta del Danubio che più tardi verrà chiamata Isola di Santa Margherita.

A dodici anni si consacrò totalmente a una vita religiosa ascetica, fatta di letture della Bibbia, di preghiere e di divisioni, dividendo una delle grandi mistiche medievali.

Passano gli anni, cambiano le esigenze politiche e il padre, dimenticò del voto desiderandola in sposa al re Ottocaro di Boemia. Ma succede l’imprevisto. Margherita non solo rifiuta il matrimonio concordato ma prende molto sul serio la vocazione religiosa nell’ordine domenicano.

Si scelse come confessore il superiore provinciale dei domenicani e ne seguì fedelmente le direttive. La fama della sua virtù le conferisce autorità anche in campo politico. Il padre Béla associò così al trono il figlio maggiore Stefano il quale, che non esitò a mettersi contro il re, Béla si vide così messo in pericolo il suo diritto di successione. Una disastrosa guerra familiare è in vista ma con le sue penitenze e le sue preghiere Margherita riesce a mettere pace tra il padre e il fratello.

Come religiosa Margherita non si fa sconti. Rispetta la Regola in modo scrupoloso, cerca di imitare ininterrottamente Gesù nella sofferenza fisica e nell’umiliazione. Sente avvicinarsi la morte. Vi si prepara facendosi leggere spesso il racconto della passione del Signore e si priva di cibo e riposo.

Muore il 18 gennaio 1270 a 28 anni e la sua tomba fu subito meta di pellegrinaggi. Con la santità della vita ella fu di sostegno per la monarchia ma soprattutto di aiuto per i cristiani d’Ungheria. Il processo canonico per dichiararla Santa è durato più di seicento anni.

MARTIROLOGIO ROMANO. A Budapest, in Ungheria, santa Margherita, Vergine, della stirpe regia degli Arpadi, Monaca dell’Ordine di san Doménico, insigne per la virtù della castità e per la rigorosissima penitenza, da Pio dodicesimo. Pontefice Massimo, iscritta nel catalogo delle sante Vergini.