Come si calcola la quota 100 per i dipendenti statali?

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Come si calcola la quota 100 per i dipendenti statali?

9 Gennaio 2021
 

Come si calcola la quota 100 per i dipendenti statali?

 
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Sono un dipendente dello Stato. Potrei andare in pensione con quota 100 in luglio 2021 con giusti 62 anni e 38 di contributi, però, ho capito che potrei usufruire della quota 100 anche negli anni futuri per la cristallizzazione del diritto. A questo punto, come verrebbe calcolata la mia pensione? Subirei meno penalizzazioni?

 

Come disposto dall’ articolo 14 DL 4/2019 e confermato dall’Inps (circ. 11/2019), il diritto alla quota 100 viene cristallizzato, una volta raggiunti i requisiti, purché questi risultino perfezionati entro il 31 dicembre 2021. A rilevare, per il diritto alla quota 100, risulta solo il perfezionamento dei requisiti e non la decorrenza della pensione. Pertanto, anche nell’ipotesi in cui, per effetto delle finestre, la pensione risulti liquidata nel 2022, sussiste sempre il diritto alla quota 100.

Qualora Lei decida di optare per la quota 100 negli anni a venire, il calcolo della pensione, stante l’attuale normativa, non cambia e si utilizza il metodo di calcolo:

 
  • retributivo, che si basa sui redditi più alti, o migliori (a seconda della gestione previdenziale di appartenenza); per i lavoratori iscritti presso Inps gestione dipendenti pubblici, cassa Stato (Ctps), il calcolo differisce notevolmente rispetto a quello applicato alla generalità degli iscritti presso il Fondo pensione lavoratori dipendenti dell’Inps Fpld ed è in parte differente anche rispetto al sistema applicato ai dipendenti degli enti locali;
  • contributivo, che si basa sui contributi accreditati e sull’età pensionabile;
  • misto, che comprende entrambi i sistemi.

Chi possiede almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 ha diritto al calcolo retributivo sino al 2011, poi al calcolo contributivo.

Chi possiede meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 ha diritto al calcolo retributivo sino al 1995, poi al calcolo contributivo: può però optare per il calcolo integralmente contributivo, avvalendosi dell’opzione contributiva; si tratta di una possibilità introdotta dalla legge Dini.

Chi non possiede contributi al 31 dicembre 1995 ha diritto al solo calcolo contributivo.

Nello specifico, per i dipendenti pubblici iscritti presso la Cassa Stato- Ctps, il sistema di calcolo della pensione si suddivide in tre quote, due retributive e una contributiva. Osserviamo le procedure di calcolo nel dettaglio.

 

Per calcolare la Quota A retributiva Ctps si fa riferimento al trattamento economico spettante alla cessazione dal servizio, considerato per 12 mensilità. Gli elementi da considerare sono quelli risultanti nell’ultima busta paga.

In particolare, ci si deve riferire ai seguenti elementi:

  • stipendio tabellare, scatti di anzianità (se previsti), maturato economico,
  • indennità integrativa speciale (o di contingenza) anche se conglobata nello stipendio.

In aggiunta, è considerato anche il valore corrispondente al 18% dello stipendio, degli scatti di anzianità e del maturato economico. Altri assegni o indennità non possono essere considerati se una disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile.

Si devono poi applicare alla base pensionabile delle aliquote di rendimento, che variano in base agli anni ed ai mesi di contribuzione posseduta.

Per calcolare la Quota B retributiva di pensione, la base pensionabile Ctps è costituita dalla media delle retribuzioni annue per 12 mensilità, percepite negli ultimi dieci anni precedenti la decorrenza della pensione (o sulle annualità sino alla pensione, per chi possiede meno di 15 anni di contributi al 31 dicembre 1992), e debitamente rivalutate.

 

Dal 1° gennaio 1996, la retribuzione imponibile è costituita da tutto ciò che il lavoratore riceve in dipendenza del rapporto di lavoro. Da tale data, sono considerati anche gli elementi “accessori” corrisposti. Per i dipendenti dello Stato, che nel calcolo hanno già conteggiato in più il valore virtuale del 18%, gli accessori sono considerati solo per l’eventuale quota superiore a tale valore.

Le retribuzioni, oggetto della media, sono attualizzate alla data della decorrenza della pensione, cioè sono incrementate in misura corrispondente alla variazione, tra l’anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione, dell’indice annuo dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’Istat. Ad esse, si applica altresì l’aumento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione.

In sostanza, le retribuzioni si rivalutano in base ai coefficienti validi per la quota B presso l’Assicurazione generale obbligatoria dell’Inps.

Alla base pensionabile si deve poi applicare il coefficiente di rendimento, che, per quanto concerne la quota B, è relativo agli anni posseduti dal 1° gennaio 1993 alla cessazione.

Per i dipendenti dello Stato, ogni anno di anzianità contributiva, o per meglio dire ogni mese, determina un aumento percentuale tale da raggiungere l’80% complessivo della retribuzione con 40 anni di servizio.

 

Con effetto dal 1° gennaio 1998, la legge (art. 59, comma 1 L.449/1997) stabilisce che alle anzianità contributive maturate dalla stessa data, anche per le forme di previdenza obbligatorie esclusive, sostitutive ed esonerative, si applicano le disposizioni in vigore nell’Assicurazione Generale Obbligatoria Inps (Ago), che riducono progressivamente le aliquote di rendimento sulle fasce di retribuzioni eccedenti il tetto pensionabile.

Per effetto di tale estensione, relativamente alle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 1998 e alle retribuzioni pensionabili eccedenti le fasce di reddito e, per ogni anno di servizio utile a pensione maturato dal 1° gennaio 1998 in poi, si applica l’integrale riduzione in vigore per l’Ago.

Per gli iscritti presso la gestione Inps dipendenti pubblici, il calcolo contributivo (introdotto dalla cd. Legge Dini, L. 335/1995) non si basa sulle retribuzioni percepite, come avviene per il sistema retributivo, ma sui contributi effettivamente versati nel corso dell’attività lavorativa, rivalutati e trasformati in rendita da un coefficiente che aumenta all’aumentare dell’età pensionabile.

Il sistema di calcolo contributivo si applica:

  • dal 2012 in poi, per chi possiede almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995;
  • dal 1996 in poi, per chi possiede almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995;
  • relativamente a tutte le annualità contribuite, per chi non possiede contribuzione anteriore al 1996, per chi opta per il ricalcolo interamente contributivo della pensione, per chi si pensiona con opzione Donna, utilizzando la totalizzazione (D.lgs. 42/2006) o il computo presso la gestione Separata (art.3 DM 282/1996).
 

Il calcolo contributivo in relazione alla totalità dei periodi contribuiti, quindi anche relativo ai contributi accreditati sino al 31 dicembre 1995, sussiste presso la gestione dipendenti pubblici solo in caso di pensione conseguita con opzione donna, opzione contributiva o nell’ipotesi di totalizzazione (in quest’ultima ipotesi, solo se non è stato raggiunto presso la gestione pubblica un autonomo diritto alla pensione).

Per ricavare l’assegno di pensione corrispondente alla quota successiva al 1996 (o al 2012 per gli assoggettati al calcolo retributivo sino al 31.12.2011) presso la gestione dipendenti pubblici, bisogna:

  • accantonare, per ogni anno, la contribuzione corrispondente all’applicazione dell’aliquota di computo specifica all’imponibile contributivo (il 33% per la generalità degli iscritti);
  • rivalutare i contributi accantonati ogni anno, in base alla media mobile quinquennale della crescita della ricchezza nazionale, ovvero all’incremento del Pil nominale, che comprende anche il tasso di inflazione che si registra anno per anno;
  • sommare i contributi rivalutati, ottenendo così il montante contributivo;
  • moltiplicare il montante contributivo per il coefficiente di trasformazione, una cifra espressa in percentuale che varia in base all’età, ottenendo così l’ammontare della quota di pensione.

Per quanto riguarda le penalizzazioni, in relazione alla quota 100 non si applicano: la pensione è calcolata sulla base dei sistemi di calcolo esposti, senza applicare tagli.

 

Si parla di tagli “di fatto”, in quanto anticipando il pensionamento risulta minore la contribuzione versata, in prospettiva, rispetto al trattamento spettante in caso di continuazione dell’attività lavorativa, sino alla maturazione dei requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia ordinaria.

In pratica, quale conseguenza del minor montante contributivo (cioè della somma dei contributi accantonati e rivalutati) risulta minore anche la quota contributiva della pensione.

Bisogna però considerare anche la quota retributiva della pensione: questa, basandosi, per i dipendenti dello Stato, sulle ultime retribuzioni, chiaramente può risultare più alta se la permanenza al lavoro determina un aumento delle voci di retribuzione. In pratica, il dipendente dello Stato che si pensiona con quota 100, anticipando il pensionamento ordinario:

  • versa, in prospettiva, meno contributi rispetto a quelli che sarebbero stati accreditati permanendo al lavoro;
  • non beneficia di eventuali futuri aumenti delle voci stipendiali, che influirebbero positivamente sulla quota retributiva di pensione.

Nel Suo caso, poiché Lei vorrebbe comunque ritardare l’accesso alla pensione quota 100, andrebbe a limitare notevolmente le conseguenze dell’anticipo, rendendo in pratica la Sua scelta equivalente rispetto alla scelta della pensione anticipata ordinaria.

 

Ricordi, però, che l’uscita con quota 100 comporta l’impossibilità di lavorare sino al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia ordinaria, attualmente pari a 67 anni.

Inoltre, qualora il sistema pensionistico crolli a causa dell’attuale crisi (come previsto dall’Ufficio Parlamentare di Bilancio nello studio 2/2020), non è esclusa l’applicazione di penalizzazioni ad oggi non previste ai nuovi pensionati: tuttavia, su questa eventualità non è al momento possibile fare alcuna previsione, posto che comunque, a parere della scrivente, l’applicazione di diversi sistemi di calcolo a chi ha acquisito il diritto alla pensione appare difficilmente percorribile, in quanto si tratta di diritti quesiti. La stessa legge Fornero di riforma delle pensioni (DL 201/2011) ha potuto disporre il calcolo della pensione solo a partire dal 2012 e non retroattivamente.

Come si calcola la quota 100 per i dipendenti statali?ultima modifica: 2021-01-10T21:29:43+01:00da vitegabry
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