Lavoro

Lavoro: da Regioni proposta linee guida per l’apprendistato

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, presieduta da Vasco Errani, ha approvato una “proposta di linee guida per l’apprendistato professionalizzante”.
Il documento, una base di proposta per arrivare a “linee guida” approvate dalla Conferenza Stato-Regioni, prevede che la durata e i contenuti dell’offerta formativa pubblica siano determinati, per l’intero periodo di apprendistato, sulla base del titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione: 120 ore, per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di I grado;
80 ore, per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale; 40 ore, per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno equivalente.

Queste durate possono essere ridotte per gli apprendisti che abbiano già completato, in precedenti rapporti di apprendistato, uno o più moduli formativi; la riduzione oraria del percorso coincide con la durata dei moduli già completati. I contenuti della formazione dovranno riguardare l’adozione di comportamenti sicuri sul luogo di lavoro, l’organizzazione e qualità aziendale, diritti e doveri del lavoratore e dell’impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva, competenze di base e trasversali, competenza digitale, competenze sociali e civiche, oltre, ovviamente, ad elementi di base della professione.  

La formazione – si legge ancora nel documento – deve essere svolta in ambienti adeguatamente organizzati ed attrezzati, si realizza, di norma, nella fase iniziale del contratto di apprendistato e deve prevedere modalità di verifica degli apprendimenti.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, presieduta da Vasco Errani, ha approvato una “proposta di linee guida per l’apprendistato professionalizzante”.
Il documento, una base di proposta per arrivare a “linee guida” approvate dalla Conferenza Stato-Regioni, prevede che la durata e i contenuti dell’offerta formativa pubblica siano determinati, per l’intero periodo di apprendistato, sulla base del titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione: 120 ore, per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di I grado;
80 ore, per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale; 40 ore, per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno equivalente.

Queste durate possono essere ridotte per gli apprendisti che abbiano già completato, in precedenti rapporti di apprendistato, uno o più moduli formativi; la riduzione oraria del percorso coincide con la durata dei moduli già completati. I contenuti della formazione dovranno riguardare l’adozione di comportamenti sicuri sul luogo di lavoro, l’organizzazione e qualità aziendale, diritti e doveri del lavoratore e dell’impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva, competenze di base e trasversali, competenza digitale, competenze sociali e civiche, oltre, ovviamente, ad elementi di base della professione.  

La formazione – si legge ancora nel documento – deve essere svolta in ambienti adeguatamente organizzati ed attrezzati, si realizza, di norma, nella fase iniziale del contratto di apprendistato e deve prevedere modalità di verifica degli apprendimenti.

 

Lavoroultima modifica: 2013-10-28T17:45:00+01:00da vitegabry
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