Incentivo all’esodo

Inps – L’incentivo all’esodo non è una pensione

 

L’articolo 4 della L. 92/2012 (riforma Fornero) prevede la possibilità, nei casi di eccedenza di personale – sottolinea l’Inps, nel messaggio n. 14894/13) -, di stipulare accordi tra i datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più prossimi al trattamento di pensione.

A seguito dell’accordo il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente la provvista finanziaria necessaria per l’erogazione ai lavoratori di una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe al momento della risoluzione del rapporto di lavoro e per la contribuzione figurativa correlata.

L’assegno che sarà erogato dall’Inps – ribadisce l’Istituto – è una vera e propria prestazione di sostegno al reddito e non un trattamento pensionistico, ciò significa che non è reversibile ai superstiti, né dà diritto alle aggiunte di famiglia.

 

Vd. anche ns. precedente news “Limiti alla doppia ricongiunzione” pubblicata il 25.9.13.

Incentivo all’esodoultima modifica: 2013-09-26T17:05:49+02:00da vitegabry
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