Legge 210/92

Legge 210/92 – Diritto all’assegno reversibile in mancanza di nesso causale

In materia di danni da trasfusione due interessanti sentenze emesse dal Tribunale di Torino stabiliscono, pur mancando il nesso causale tra decesso e patologia indennizzata, il diritto all’assegno reversibile per 15 anni agli aventi diritto.

La legge 210/92, nata per garantire un indennizzo a coloro che risultino contagiati da infezioni da HIV o epatiti, a seguito di somministrazione di sangue o di vaccini o di assunzione di emoderivati, stabilisce la corresponsione di un assegno, reversibile per quindici anni. E qualora le patologie indennizzate, abbiano portato al decesso  (nesso causale), gli eredi possono scegliere di optare per l’assegno (quindici anni) o per la liquidazione di una somma una tantum. 

Il Tribunale di Torino nella sentenza 2284/04 pur negando il nesso causale, sulla scorta del parere espresso dal consulente tecnico d’ufficio, ha stabilito che “Quanto previsto dall’art. 2, terzo comma della legge 210/92 ….non introduce ulteriori condizioni o requisiti rispetto a quelli stabiliti nel primo comma, secondo il quale la reversibilità dell’assegno  costituisce regola generale entro i limiti temporali ivi stabiliti, senza essere condizionata dall’evento morte del danneggiato”.

Dello stesso tenore, se non più esplicita, la sentenza 5351/07: “appare invece fondata la domanda subordinata di condanna all’erogazione dell’assegno reversibile (…). La norma in questione non pone alcuna specifica condizione al riguardo, né in particolare richiede che la morte del titolare dell’assegno sia causalmente legata alla patologia per cui fruiva dell’indennizzo, come invece avviene per l’assegno una tantum di cui sopra. Gli unici requisiti che appaiano configurabili per il diritto alla reversibilità dell’indennizzo sono il decesso del titolare e l’appartenere ad una delle categorie a cui la legge lo riconosce, che risultano entrambi sussistere”.

E’ da sottolineare che lo spirito con cui è nata la legge è quello di aiutare il “danneggiato” ad affrontare i piccoli e grandi problemi della vita quotidiana e lo Stato, in forma assistenziale, assolve tale obbligo. Possiamo quindi sostenere che a chi sopravvive non può venir meno quell’aiuto economico che il de cuius assicurava, anche sotto forma dell’indennizzo riconosciuto dallo stato e, quindi, non privo di fondamento il suo diritto alla reversibilità dell’assegno.

Legge 210/92ultima modifica: 2013-03-23T11:06:21+01:00da vitegabry
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