Archivi giornalieri: 19 marzo 2023

Indennità per autonomi e professionisti senza partita IVA: requisiti

Indennità per autonomi e professionisti senza partita IVA: requisiti

 

La circolare INPS 16 marzo 2023, n. 30 fornisce ai lavoratori autonomi e ai professionisti non titolari di partita IVA, iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS, le indicazioni per ottenere l’indennità una tantum.

Possono accedere all’indennità i lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:

  • aver percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021 oppure non superiore a 20.000 euro nel periodo d’imposta 2021;
  • essere già iscritti alla gestione autonoma dell’INPS con posizione attiva al 18 maggio 2022;
  • avere un’attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022;
  • aver effettuato entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità;
  • non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti al 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto Aiuti;
  • non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti.

I lavoratori possono richiedere l’indennità tramite il “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, seguendo le indicazioni della circolare, entro il 30 aprile 2023. È possibile presentare la domanda anche tramite

Invalidità civile: modalità di accertamento medico-legale online

 

Invalidità civile: modalità di accertamento medico-legale online

Pubblicazione: 17 marzo 2023 Ultimo aggiornamento: 17 marzo 2023

Il messaggio 17 marzo 2023, n.1060 riepiloga le modalità operative vigenti e le attività, che l’Istituto sta realizzando per semplificare il servizio di presentazione della documentazione sanitaria che occorre produrre per accertare gli stati invalidanti e di handicap.

L’attuale modalità di accertamento medico-legale, in materia di invalidità civile, è stata implementata per far fronte alle restrizioni imposte dall’emergenza covid.
Tale modalità, e la conseguente produzione di atti, può essere attivata:

  • su iniziativa della commissione medica che, ricevuta la domanda di prestazione assistenziale, esaminerà la documentazione allegata e potrà, eventualmente, invitare il richiedente a integrarla secondo le modalità descritte dal messaggio;
  • su iniziativa dell’interessato che potrà allegare le necessarie certificazioni direttamente sul sito dell’Istituto, dopo avere effettuato l’accesso all’area personale tramite la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE e CNS). La documentazione può essere allegata online anche dal medico certificatore o dal Patronato che assiste il diretto interessato.

Le modalità operative e di caricamento per l’invio dei documenti sono illustrate nel messaggio 1° ottobre 2022, n. 3574.
Il servizio di domanda online consente a tutti i cittadini, al medico certificatore e al Patronato, di allegare la documentazione richiesta, su Allega documentazione sanitaria. Inoltre, è stata inserita la nuova voce di menu Allegazione documentazione sanitaria, che permette di allegare la documentazione anche successivamente alla trasmissione della domanda.
Tale servizio è oggi la modalità esclusiva di trasmissione della documentazione sanitaria. Pertanto, la documentazione inviata attraverso altri canali, compreso l’invio tramite PEC, non sarà presa in considerazione.

San Giuseppe

 

San Giuseppe


San Giuseppe

autore: Guido Reni anno: 1635 titolo: San Giuseppe col bambino luogo: Museo dell’Ermitage, San Pietroburgo
Nome: San Giuseppe
Titolo: Sposo della Beata Vergine Maria
Nascita: I sec. a.C., Betlemme
Morte: I sec. d.C., Nazaret
Ricorrenza: 19 marzo e 20 marzo
Martirologio: edizione 2004
Tipologia: Solennità
S. Giuseppe, il più grande dei Santi che la Chiesa veneri dopo la SS. Vergine, era di stirpe reale, ma decaduta. La sua vita sublime rimase nascosta e sconosciuta: nessuno storico scrisse le sue memorie, ma della santità di lui abbiamo le più belle testimonianze nella Sacra Scrittura.

Iddio nei suoi arcani disegni aveva destinato Giuseppe ad essere il nutrizio del Salvatore Gesù Cristo, e sposo e custode della Vergine Madre.

Maria trovò in Giuseppe il compagno fedele che l’assistette, la consolò, la difese.

Il Vangelo ci fa vedere come da S. Giuseppe fosse ignorato il grande prodigio che lo Spirito S. aveva operato in Maria. Di fronte a questo fatto si trovò fortemente angustiato. E poiché tanta era la carità e la venerazione che egli nutriva per la sua santa sposa, aveva divisato in cuor suo di rimandarla occultamente. E già stava per eseguire il suo proposito, quando al Signore piacque rivelare per mezzo di un Angelo al suo servo fedele il grande mistero della Incarnazione.

E quando il desiderato delle genti, il figlio di Dio venne ad abitare fra gli uomini, S. Giuseppe, con la SS. Vergine, fu il primo ad adorarlo.

Quando il triste re di Giudea, Erode, ordinò che tutti i bambini del territorio di Betlemme al di sotto dei due anni fossero uccisi senza eccezione, Giuseppe, avvertito dall’Angelo in sogno, sorse prontamente, e presi Maria e il Bambino, fuggì in Egitto.

Morto Erode, S. Giuseppe fu avvertito nuovamente dall’Angelo di far ritorno, ed egli, premuroso, rimpatriò. Temendo però di Archelao, succeduto nel trono al padre Erode, fu da Dio avvertito di stabilirsi in Galilea. Si ritirò a Nazaret, dove ricco di meriti, si spense fra le braccia di Gesù e di Maria. Per questo S. Giuseppe è il grande protettore dei moribondi e dei padri.

PRATICA. Impariamo da S. Giuseppe la fedeltà a Dio.

PREGHIERA. Dio, che con ineffabile provvidenza, ti sei degnato eleggere il beato Giuseppe a sposo della tua Santissima Madre, fa’ che venerandolo in terra qual nostro protettore meritiamo di averlo intercessore in cielo.

MARTIROLOGIO ROMANO. Nella Giudèa il natale di san Giuséppe, Sposo della beatissima Vergine Maria, Confessore, il quale dal Sommo Pontefice Pio nono, secondo i voti e le preghiere di tutto l’Orbe cattolico, fu dichiarato Patrono della Chiesa universale.

* Negli anni in cui la solennità cade nella domenica di Quaresima la festa viene spostata il 20 marzo

Il Consilio

Il Consiglio

Attività consiliare

Leggi e banche dati

Organismi istituzionali

  • Difensore civico
  • Controllo contabile
  • CREL (Economia e lavoro)
  • Corecom
  • Garante dell’infanzia
  • Garante dei detenuti
  • Consulta femminile
  • Istituto Jemolo
  • Consiglio autonomie locali
  • Forum Giovani
  • Legge costitutiva

    L.R. 29 Novembre 2001, n. 29: Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani (1)

    Art. 1 (Finalità)

    1. La Regione riconosce il particolare rilievo che rivestono le problematiche giovanili nell’ambito della programmazione regionale in una prospettiva di sviluppo culturale, sociale ed economico della collettività regionale.

    2. In conformità con quanto previsto al comma 1, la Regione, al fine di acquisire una conoscenza specifica ed approfondita della condizione giovanile e di coordinare gli interventi e le politiche degli enti locali a favore dei giovani nonché di garantire una rappresentanza del mondo giovanile nelle sedi istituzionali, promuove, nel rispetto dei principi costituzionali e nell’ambito delle competenze di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche, azioni tese a :
    a) favorire la partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica;
    b) promuovere presso le province ed i comuni forme di consultazione dei giovani, in forma individuale ed associata, al fine di favorire la partecipazione degli stessi, alla vita amministrativa degli enti locali;
    c) analizzare ed approfondire, con il concorso delle associazioni rappresentative del mondo giovanile, le tematiche attinenti alla condizione dei giovani;
    d) promuovere un sistema coordinato di informazioni rivolto ai giovani;
    e) favorire l’inserimento dei giovani nella società e nel mercato del lavoro;
    f) prevenire i percorsi della devianza e contrastare l’emarginazione giovanile;
    g) incentivare lo sviluppo dell’associazionismo giovanile;
    h) coordinare gli interventi rivolti ai giovani in materia di formazione, istruzione, occupazione, servizi sociali e prevenzione sanitaria;
    i) favorire scambi culturali giovanili a carattere interregionale ed internazionale.

    Art. 2 (Forum regionale per le politiche giovanili)

    1. Per le finalità di cui all’articolo 1 è istituito, presso il Consiglio regionale, il Forum regionale per le politiche giovanili, di seguito denominato Forum, di cui fanno parte rappresentanti:
    a) delle organizzazioni giovanili di partiti politici presenti in almeno uno dei due rami del Parlamento;
    b) delle associazioni studentesche ed universitarie;
    c) delle organizzazioni sindacali di categoria dei giovani lavoratori maggiormente rappresentative;
    d) delle associazioni giovanili iscritte nel registro di cui all’articolo 5, purché costituite, come minimo, da un anno ed operanti sul territorio regionale; (2)
    d bis) dei consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani autonomamente istituiti dagli enti locali. (3)

    2. Il Forum dura in carica quanto il Consiglio regionale ed è convocato almeno due volte l’anno.

    3. Il Forum è presieduto dal Presidente del Consiglio regionale o da un suo delegato.

    4. Entro sessanta giorni dalla data di istituzione della struttura di cui all’articolo 4, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il regolamento interno del Forum.

    5. Il regolamento di cui al comma 4 disciplina:
    a) la composizione del Forum assicurando il rispetto del pluralismo della rappresentanze di cui al comma 1;
    b) le modalità di costituzione del Forum;
    c) l’organizzazione ed il funzionamento interno del Forum;
    d) le modalità per la costituzione, all’interno dei componenti del Forum, del direttivo con compiti istruttori e preparatori nonché di rappresentanza del Forum nelle sedi istituzionali;
    e) l’eventuale iscrizione nel registro di cui all’articolo 5 di ulteriori associazioni rispetto a quelle previste al comma 2 del medesimo articolo.

    6. Alle riunioni del Forum possono partecipare i consiglieri e gli assessori regionali ed essere invitati rappresentanti degli enti locali ed esperti in materia nonché i rappresentanti delle associazioni iscritte nel registro previsto all’articolo 5, diverse da quelle di cui al comma 1, lettera d).

    Art. 3 (Funzioni del Forum regionale per le politiche giovanili)

    1. Il Forum:
    a) esprime parere sulle iniziative concernenti la condizione giovanile su richiesta della Giunta e del Consiglio regionale nonché degli enti locali;
    b) predispone relazioni, studi, documenti, ed analisi sulla condizione giovanile, anche al fine di sottoporli alla valutazione dei competenti organi regionali;
    c) elegge i propri rappresentanti nelle corrispondenti sedi di consultazione giovanile costituite a livello nazionale ed internazionale.

    Art. 4 (Struttura regionale)

    1. Per l’esercizio delle finalità della presente legge è istituita, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, un’apposita struttura secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di organizzazione delle strutture del Consiglio regionale. (4)

    2. La struttura di cui al comma 1, tra l’altro:
    a) svolge attività di supporto al Forum;
    b) effettua un’azione di monitoraggio della condizione giovanile;
    c) valuta l’impatto delle politiche regionali in favore dei giovani;
    d) gestisce servizi informativi e banche dati sulla condizione e sulle politiche per i giovani;
    e) agevola la comunicazione e lo scambio di informazioni tra mondo giovanile e le istituzioni;
    f) svolge attività istruttoria ai fini dell’iscrizione nel registro di cui all’articolo 5 e provvede alla relativa tenuta.

    Art. 5 (Registro regionale delle associazioni giovanili)

    1. E’ istituito presso il Consiglio regionale il registro delle associazioni giovanili, di seguito denominato registro. (4)

    2. Al registro possono iscriversi le associazioni:
    a) studentesche;
    b) di volontariato;
    c) culturali;
    d) ambientaliste;
    e) sportive;
    f) a carattere religioso;
    g) ogni altra associazione, in conformità a quanto previsto dall’articolo 2, comma 5, lettera e).

    3. Ai fini dell’iscrizione nel registro, le associazioni di cui al comma 2 devono presentare domanda alla struttura prevista all’articolo 4 e, oltre ad essere formate in prevalenza da giovani, devono avere:
    a) sede nel territorio regionale;
    b) finalità giovanile indicata chiaramente nella denominazione e contemplata all’interno dello statuto;
    c) statuto improntato ai criteri di democraticità;
    d) assenza di finalità di lucro.

    4. La struttura regionale di cui all’articolo 4, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti di cui al comma 3, provvede all’iscrizione nel registro oppure al diniego dell’iscrizione con provvedimento motivato.

    5. La domanda di cui al comma 3 deve essere corredata dalla seguente documentazione:
    a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto;
    b) dettagliata relazione sull’attività che l’organizzazione svolge o che intende svolgere.

    6. La struttura di cui all’articolo 4 provvede con periodicità annuale alla revisione ed all’aggiornamento del registro in relazione al permanere dei requisiti previsti al comma 3.

    Art. 6 (5) (Programma triennale di interventi a favore dei giovani)

    1. La Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, approva il programma triennale di interventi a favore dei giovani, di seguito denominato Programma, contenente gli indirizzi, gli obiettivi ed i progetti dell’azione regionale.

    2. Il Programma contiene:
    a) l’individuazione della tipologia di progetti concernenti la condizione giovanile promossi dalla Regione;
    b) gli indirizzi per il coordinamento delle iniziative degli enti locali in materia;
    c) la determinazione del regime di finanziamento o di incentivazione per tipo di iniziativa;
    d) l’indicazione delle procedure di accesso ai finanziamenti ed agli incentivi.

    3. Il Programma prevede contributi a sostegno di progetti ed iniziative per, tra l’altro:
    a) l’ inserimento sociale e la partecipazione dei giovani;
    b) le politiche attive per l’occupazione;
    c) la prevenzione del disagio giovanile;
    d) la mobilità giovanile, con iniziative di scambio socio-culturale fra paesi europei;
    e) l’aggregazione, l’associazionismo e la cooperazione giovanile nazionale ed internazionale;
    f) l’ informazione e la consulenza per i giovani.

    4. Entro il 30 novembre, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sull’andamento del programma e le eventuali correzioni allo stesso.

    Art. 7 (Conferenza regionale per le politiche giovanili)

    1. E’ istituita la Conferenza regionale per le politiche giovanili, di seguito denominata Conferenza che, ripartita in ambiti territoriali provinciali, ha lo scopo di coordinare gli interventi in favore dei giovani e di scambiare le esperienze amministrative sviluppate in tema di politiche giovanili.

    2. La Conferenza è composta, per ciascun ambito provinciale, dagli assessori provinciali e comunali competenti in materia di politiche giovanili.

    3. Al fine di coordinare e raccordare l’attività della Conferenza, il Presidente della Giunta regionale, o l’assessore da lui delegato, convoca, almeno due volte l’anno, la Conferenza stessa.

    4. Alla seduta della Conferenza di cui al comma 3 partecipano gli assessori provinciali e tre rappresentanti per ogni ambito provinciale designati da ciascun ambito stesso nonché il presidente del Forum, il presidente ed i due vice presidenti della commissione consiliare, permanente o speciale, competente in materia di politiche giovanili.

    Art. 8 (Disposizioni finanziarie)

    1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa per l’importo di lire 200 milioni per l’anno 2001 che viene prevista nel bilancio pluriennale al capitolo numero 28186 di nuova istituzione, denominato “Fondo regionale per i giovani”.

    2. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al capitolo numero 16310 del bilancio pluriennale 2001.

    Note:

    (1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 19 dicembre 2001, n. 34, S.O. n. 6

    (2) Lettera sostituita dall’articolo 20, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 32

    (3) Lettera aggiunta dall’articolo 8, comma 2 della legge regionale 7 dicembre 2007, n. 20

    (4) Comma modificato dall’articolo 2, comma 172 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9

    (5) Vedi disposizione transitoria di cui all’articolo 102 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4
    Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l’efficacia degli atti legislativi originari.