Archivi giornalieri: 14 marzo 2023

Global Risks Report 2023 – WEF

Global Risks Report 2023 – WEF

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Segnalazione da Direzione Contrattazione 1

Il ”Global Risks Report 2023” pubblicato dal World Economic Forum presenta i risultati dell’ultima Global Risks Perception Survey (GRPS). Il capitolo 1 esamina l’impatto delle crisi attuali come quella geopolitica, economica e sanitaria e analizza i rischi a breve termine. Il capitolo 2, invece, considera una selezione di rischi che potrebbero essere più gravi a lungo termine (10 anni), esplorando i rischi economici, ambientali, sociali, geopolitici e tecnologici emergenti o in rapida accelerazione che potrebbero diventare le principali problematiche del domani. Il capitolo 3, infine, sviluppa possibili scenari futuri nei quali le connessioni tra i rischi emergenti delineati nelle sezioni precedenti possano evolvere collettivamente in una “policrisi” incentrata soprattutto sulla carenza di risorse naturali entro il 2030. Il prossimo decennio sarà, infatti, caratterizzato da crisi ambientali e sociali, guidate da tendenze geopolitiche ed economiche sottostanti. La crisi del costo della vita è classificata come il rischio globale più grave nei prossimi due anni, con un picco a breve termine. La perdita di biodiversità e il collasso dell’ecosistema è considerata uno dei rischi globali in più rapido deterioramento nel prossimo decennio. Invece rischi come “Confronto geoeconomico”, “Erosione della coesione sociale e polarizzazione della società”, insieme a “Criminalità informatica diffusa e insicurezza informatica” e “Migrazione involontaria su larga scala” sono tra i principali rischi presenti sia a breve che a lungo termine. In aggiunta, alcuni dei rischi descritti nella relazione di quest’anno sono vicini a un punto critico. Questo è il momento di agire collettivamente, con decisione e con una prospettiva a lungo termine per dare forma a un percorso verso un mondo più positivo, inclusivo e stabile.

Conti economici trimestrali – IV trimestre 2022

Conti economici trimestrali – IV trimestre 2022

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Segnalazione da UO Studi e analisi compatibilità

Nel quarto trimestre del 2022 il prodotto interno lordo (Pil), espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2015, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è diminuito dello 0,1% rispetto al trimestre precedente ed è cresciuto dell’1,4% nei confronti del quarto trimestre del 2021. Il quarto trimestre del 2022 ha avuto tre giornate lavorative in meno del trimestre precedente e due giornate lavorative in meno rispetto al quarto trimestre del 2021. La variazione acquisita per il 2023 è pari al +0,4%. Rispetto al trimestre precedente, tra i principali aggregati della domanda interna, risultano in diminuzione i consumi finali nazionali nella misura dell’1,1%, mentre sono in crescita del 2% gli investimenti fissi lordi. Per quanto riguarda i flussi con l’estero, le importazioni di beni e servizi sono diminuite dell’1,7% e le esportazioni sono cresciute del 2,6%. Si registrano andamenti congiunturali negativi del valore aggiunto in tutti i principali comparti produttivi: -0,7% in agricoltura, -0,2% nell’industria e -0,1% nei servizi.

Aram

PIL e indebitamento delle AP – anno 2022

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Segnalazione da UO Studi e analisi compatibilità

Nel 2022 l’economia italiana ha registrato una crescita decisa, ma inferiore rispetto a quella del 2021. A trascinare la crescita del Pil (+3,7%) è stata soprattutto la domanda nazionale al netto delle scorte, mentre la domanda estera e la variazione delle scorte hanno fornito contributi negativi. Dal lato dell’offerta di beni e servizi, il valore aggiunto ha segnato crescite nelle costruzioni e in molti comparti del terziario, mentre ha subito una contrazione nell’agricoltura. La crescita dell’attività produttiva si è accompagnata a una espansione dell’input di lavoro e dei redditi. Il rapporto tra l’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche e il Pil ha registrato un miglioramento rispetto al 2021. Il valore dell’indebitamento è stato rivisto a seguito del cambiamento introdotto nel trattamento contabile dei crediti di imposta.

 

Partecipazioni delle PA: al via la revisione periodica delle partecipazioni societarie e censimento annuale delle partecipazioni pubblich

Partecipazioni delle PA: al via la revisione periodica delle partecipazioni societarie e censimento annuale delle partecipazioni pubbliche

 

La Corte dei conti comunica che fino al 26 maggio 2023 resterà attivo l’applicativo “Partecipazioni” del Portale Tesoro per l’acquisizione dei provvedimenti di “revisione periodica” delle partecipazioni societarie (art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 – TUSP) e del “censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti” (art. 17, commi 3 e 4, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114).

Le Amministrazioni pubbliche, indicate all’art. 2 del d.lgs. n. 175 del 2016, a partire dal 22 febbraio 2023, devono comunicare, attraverso l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro (https://portaletesoro.mef.gov.it/):

– i dati relativi ai piani di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2021, adottati entro il 31/12/2022, nonché alla relazione sull’attuazione del precedente piano di razionalizzazione (art. 20, commi 1, 2 e 4, del TUSP);

– le informazioni sulle partecipazioni e sui rappresentanti in organi di governo di società e altri organismi al 31/12/2021 (art. 17, commi 3 e 4, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014).

Per entrambi i richiamati adempimenti è previsto l’obbligo di comunicazione anche in caso di assenza di dati, prestando esplicita dichiarazione da inoltrare attraverso l’applicativo.

La Corte dei conti precisa altresì che le Amministrazioni pubbliche dovranno comunque trasmettere, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del TUSP, alla competente Sezione di controllo, i provvedimenti di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2021.

 

La manovra per il 2023: un’analisi dei testi definitivi – UPB

La manovra per il 2023: un’analisi dei testi definitivi – UPB

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Segnalazione da UO Studi e analisi compatibilità

L’Ufficio Parlamentare di Bilancio ha pubblicato il Focus “La manovra per il 2023: un’analisi dei testi definitivi” in cui esamina le versioni finali della legge di bilancio per il 2023 approvata dal Parlamento il 29/12/2022 e del DL 176/2022, convertito con modifiche dalla L. 6/2023, e riguardante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica. Rispetto agli andamenti tendenziali a legislazione vigente, la manovra dovrebbe avere comportato un peggioramento dell’indebitamento netto delle PA pari a 0,5 punti percentuali di PIL nello scorso anno (9 miliardi), di un punto percentuale nell’anno in corso (20,8 miliardi) e di 0,1 punti nel 2024 (2,1 miliardi); per il 2025 gli interventi dovrebbero invece migliorare il disavanzo di 0,2 punti percentuali di PIL (4,9 miliardi). Sono stati quindi sostanzialmente confermati gli effetti sui saldi rispetto alla versione iniziale presentata in Parlamento. La manovra complessiva comporta entrate nette in riduzione rispetto allo scenario tendenziale in ognuno dei quattro anni e uscite nette in crescita nel primo biennio e in riduzione nel secondo, soprattutto nel 2025.

Aram

Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna sentenza n.19 /2023 Pubblico Impiego – Prestazione resa senza il prescritto titolo di studio – Danno erariale

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Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

I magistrati contabili si esprimono a proposito dell’espletamento di mansione lavorativa in assenza del prescritto titolo di studio, evidenziando che il difetto degli standards, e nella fattispecie, della professionalità richiesta rende la prestazione lavorativa del tutto inadeguata alle esigenze amministrative e la controprestazione, ovvero la retribuzione corrisposta, non risulta correlata alla prestazione richiesta e pattuita, essendo venuto meno il relativo rapporto sinallagmatico. Secondo i giudici, “l’Amministrazione non richiede né remunera una qualsiasi prestazione, bensì prestazioni corrispondenti a predeterminati parametri, in relazione ai quali determina ex ante il titolo di studio minimo richiesto per l’accesso all’impiego, quindi secondo un costante orientamento le condotte antigiuridiche si connotano come illecite e causative di danno all’erario sotto il duplice profilo dell’ingiustificato ottenimento dell’impiego presso l’amministrazione pubblica senza idoneo titolo di studio, e la conseguente indebita percezione delle corrispondenti retribuzioni a carico delle pubbliche finanze”.(ex multis: Corte dei Conti, sez. giur. per la Regione Siciliana, n. 211 del 2021; Sez. I Appello sent. n. 482/2017; Corte conti sez. giur. Lombardia n.241/2022; sez. Giur. Emilia- Romagna n.313/2019 e 141/202)

Aram

Ordinanza n. 5614 del 23/2/2023 Impiego pubblico – licenziamento disciplinare – controlli a campione – tempestività della contestazione disciplinare – momento di acquisizione della “notizia di infrazione” – reiterazione delle irregolarità – notevole inade

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Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La Corte di Cassazione conferma il licenziamento disciplinare di un dipendente pubblico che in molteplici occasioni ha sbagliato ad evadere le pratiche di sua competenza. I giudici di merito avevano rigettato la domanda proposta dal dipendente nei confronti dell’INPS – avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli in relazione alla non corretta lavorazione di 44 pratiche di riscatto ex art. 13 I. n. 1338/1962 -ritenendo inoltre tempestiva la contestazione disciplinare perché derivata da controlli effettuati dai superiori gerarchici a campione, in base a quanto disposto da apposita circolare interna. La consapevolezza della reale dimensione dell’inadempimento, inoltre, era stata acquisita dall’ufficio competente soltanto all’atto del ricevimento della relazione finale. L’ordinanza della Corte di Cassazione conferma il licenziamento considerando che sussiste il notevole inadempimento nella reiterazione delle irregolarità, che porta al recesso datoriale per giustificato motivo soggettivo, tenendo inoltre conto che l’impiegato era da tempo addetto all’incombenza. Ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la contestazione dell’addebito dall’art. 55 bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, assume rilievo esclusivamente il momento in cui l’ufficio competente abbia acquisito una “notizia di infrazione” di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l’avvio al procedimento mediante la contestazione, la quale può essere ritenuta tardiva solo quando l’Amministrazione rimanga ingiustificatamente inerte, pur essendo in possesso degli elementi necessari per procedere

Aram

Consultazione su “Piano biennale per la valutazione e la revisione della regolamentazione 2023-2024 (Piano biennale VIR 2023-2024)”

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Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Il Dipartimento della Funzione pubblica ha dato notizia della consultazione pubblica avviata dal Ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo sulla proposta del Piano biennale per la Valutazione e la Revisione della regolamentazione (VIR) 2023-2024, alla quale possono partecipare tutti dal 3 marzo fino al 31, scrivendo all’indirizzo email: semplice.consultazione@governo.it al fine di segnalare eventuali difficoltà riscontrate sugli atti inseriti nel documento, sui criteri adottati per la loro individuazione, nonché per formulare ulteriori proposte. Il documento, nello specifico, raccoglie l’elenco degli atti su cui il Ministro intende concentrare nei prossimi due anni le verifiche sull’impatto delle norme adottate e focalizza l’attenzione in particolare su tre interventi: “il primo riguarda l’articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (cosiddetto DLPNRR 2), finalizzato al rafforzamento dell’impegno a favore dell’equilibrio di genere, che le amministrazioni devono perseguire nell’individuare misure che attribuiscano vantaggi specifici o che evitino o compensino svantaggi nelle carriere al genere meno rappresentato il secondo l’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (cosiddetto DL Reclutamento)e DM 30 giugno 2022, n. 132, che ha introdotto il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), semplificando la disciplina degli atti di programmazione nella pubblica amministrazione, i piani della performance, dei fabbisogni del personale, della parità di genere, del lavoro agile e dell’anticorruzione; il terzo l’articolo 62 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,che ha modificato l’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introducendo, nei casi di formazione del silenzio-assenso, l’obbligo per l’amministrazione di rilasciare in via telematica, su richiesta del privato, un’attestazione dell’intervenuto accoglimento della domanda entro dieci giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il termine, l’attestazione dell’amministrazione può essere sostituita da una autodichiarazione del privato”

CFL204

CFL204

 

È possibile l’erogazione del buono pasto ai dipendenti ammessi alla fruizione del lavoro agile?

Si premette che

– in occasione della sessione negoziale 2019-2021, nei CCNL dei comparti Funzioni centrali, Sanità e Funzioni Locali è stata introdotta la regolamentazione del  “Lavoro a distanza” con la previsione di specifiche clausole relative al lavoro agile (ex L. n. 81/2017) e a quello da remoto;

– come ribadito dal Dipartimento della Funzione con nota DFP-0047621-P-10/06/2022 “…le amministrazioni devono assumere le decisioni più opportune in relazione all’attivazione o meno dei buoni pasto sostitutivi, alle conseguenti modalità di erogazione degli stessi, nonché all’attivazione di adeguate misure volte a garantire la verifica di tutte le condizioni e dei presupposti che ne legittimano l’attribuzione ai lavoratori, nel rispetto del vigente quadro normativo e contrattuale“.

Atteso che la disciplina contrattuale definisce il “lavoro agile” come una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, disciplinata da ciascun Ente con proprio Regolamento ed accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, mentre il “lavoro da remoto” come una modalità di esecuzione con innanzitutto un vincolo di luogo e anche di tempo, si ritiene che solo nel caso di lavoro da remoto, comportando questo un vincolo di tempo e di luogo, sia riconoscibile il buono pasto.

 

CFL203

CFL203

 

La previsione di salvaguardia contenuta all’art. 13, comma 5, del CCNL 16.11.2022, riguarda soltanto le graduatorie di procedure bandite prima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento ma non ancora concluse o riguarda anche le graduatorie vigenti ma di procedure già concluse? In particolare una graduatoria di personale educativo e scolastico per categoria C, approvate negli anni precedenti ed ancora valide, possono essere utilizzate solo entro il 31 marzo o anche successivamente? Ed in quest’ultimo caso (utilizzo anche dopo il nuovo sistema di inquadramento) il personale assunto con vecchie graduatorie verrebbe inquadrato nell’area degli Istruttori o nell’Area dei funzionari e d EQ?

 

Atteso che la ratio della disposizione contrattuale di cui all’art. 13, comma 5, del CCNL 16.11.2022 è quella di fare salve le graduatorie di tutte le procedure concorsuali bandite prima dell’entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione (prima del 1° di aprile 2023), si ritiene che anche le graduatorie di procedure già concluse prima del 1° di aprile, possano essere utilizzate secondo le regole ordinarie. In quest’ultimo caso il personale assunto dalle graduatorie di cat “C” verrà inquadrato in “Area istruttori” anche dopo il 1° aprile 2023.

 

Aram

L’azienda o Ente possono decidere autonomamente di ridurre per un anno le risorse destinate al fondo per la retribuzione degli incarichi, di cui all’art. 94 del CCNL Area Sanità 2016/2018, e/o del fondo per la retribuzione di risultato, art. 95 del citato CCNL, e avvalersi della facoltà di incrementare, nello stesso anno, il fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro art. 96 del medesimo CCNL?

Ai sensi del CCNL dell’Area della Sanità 2016/2018 non è prevista la possibilità di incrementare il fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro tramite risorse trasferite dal fondo per la retribuzione degli incarichi, stante la caratteristica delle voci stipendiali cui dette risorse sono destinate.

L’art. 96, comma 4, lett. c) del suddetto CCNL prevede invece espressamente che il fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro possa essere incrementato con importi variabili di anno in anno “della eventuale quota di risorse annualmente trasferita dal Fondo per la retribuzione di risultato, ai sensi dell’art. 95, comma 7, lett. e), (Fondo per la retribuzione di risultato)” con la esplicita precisazione che “dall’anno successivo al trasferimento, il predetto Fondo per la retribuzione di risultato riacquisisce le disponibilità trasferite”. Vista la temporaneità (in ragione d’anno) dell’assegnazione, tali risorse non si storicizzano mai nel fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro.

Tale modalità di utilizzo, annuale, delle risorse del fondo per la retribuzione di risultato è oggetto di contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell’art. 7, comma 5, lett. a) (“sono oggetto di contrattazione …omissis… i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo dei fondi di cui agli artt. 94 (Fondo per la retribuzione degli incarichi), 95 (Fondo per la retribuzione di risultato) e 96 (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro);”.

 

ASAN90a

ASAN90a

 

Quale è la corretta applicazione del disposto contrattuale relativo all’orario di lavoro della dirigenza medica di cui all’art. 24 CCNL Area Sanità 2016/2018?

In linea generale, le prestazioni di lavoro straordinario da parte dei dirigenti sanitari sono consentite solo nei limiti di cui all’art. 30, comma 1 (Lavoro straordinario) del CCNL 2016/2018 il quale ribadisce che “Fermo restando quanto previsto dall’art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 66/2003 e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro. Esse sono consentite ai dirigenti, per i servizi di guardia e di pronta disponibilità.” e altresì nei limiti di cui al comma 2 dello stesso articolo secondo il quale “La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal direttore responsabile sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalle Aziende ed Enti, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione”.

Resta pertanto fermo che le prestazioni di lavoro straordinario, anche diurne, sono consentite, in base al combinato disposto di cui ai commi 1 e 2 già citati, previa autorizzazione, solo se “rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 66/2003” ai soli fini di garanzia della continuità assistenziale, mentre sono sempre consentite, in base al solo comma 1, senza che sia necessaria la previa autorizzazione, le prestazioni straordinarie conseguenti ai servizi di guardia e di pronta disponibilità attivabili nelle sole ore notturne e nei giorni festivi.

Purtuttavia, si segnala anche che il comma 5 dell’art. 93 (Retribuzione di risultato e relativa differenziazione) del nuovo CCNL conferma “quanto previsto dall’art. 65, comma 3, ultimo periodo del CCNL del 5.12.1996, I biennio economico (La produttività per i dirigenti medici e veterinari di I e II livello del servizio sanitario nazionale) per l’Area IV e l’art.62, comma 3, ultimo periodo del CCNL del 5.12.1996, I biennio economico (La produttività per i dirigenti del Servizio sanitario nazionale) per l’Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, fermo restando che le norme previgenti sull’orario di lavoro ivi richiamate devono ritenersi disapplicate e sostituite da quelle del nuovo CCNL”.

In base alle disposizioni contrattuali sopra richiamate la retribuzione di risultato compensa anche l’eventuale superamento dell’orario di lavoro per il raggiungimento dell’obiettivo assegnato.