Archivi giornalieri: 12 maggio 2022

Venerdì 20 maggio sciopero generale: possibili disagi

Venerdì 20 maggio sciopero generale: possibili disagi

Si informano gli utenti che le organizzazioni sindacali CUBSGB USI hanno proclamato per l’intera giornata di venerdì 20 maggio 2022 uno sciopero generale nazionale di tutti i settori lavorativi pubblici e privati.

Hanno aderito allo sciopero anche le seguenti organizzazioni sindacali: CUB – Scuola Università Ricerca (SUR); Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali (FISI); Sindacati aderenti Unione Sindacale Italiana (USI); USI Educazione.

In relazione all’eventuale partecipazione dei lavoratori INPS allo sciopero potrebbero verificarsi disagi causati dalla ridotta attività.

Pensionati all’estero: aperta la campagna REDEST 2022

Pensionati all’estero: aperta la campagna REDEST 2022

Con il messaggio 10 maggio 2022, n. 1997 l’Istituto comunica l’apertura della campagna REDEST 2022relativa ai redditi 2021. La procedura è accessibile ai patronati, ai consolati e alle strutture territoriali secondo le modalità descritte nel messaggio.

La procedura REDEST 2021, relativa all’anno reddito 2020, è tuttora accessibile, mentre la procedura REDEST 2020, relativa all’anno reddito 2019, è stata definitivamente chiusa il 31 marzo 2022. Eventuali dichiarazioni relative all’anno reddito 2019 giacenti, o che perverranno successivamente, dovranno essere acquisite mediante ricostituzione.

Il messaggio fornisce le indicazioni sulle modalità di accertamento reddituale per i percettori di prestazioni collegate al reddito residenti all’estero e sulle attività di patronati e consolati.

Da INPGI a INPS: le novità nella dichiarazione dei redditi

Da INPGI a INPS: le novità nella dichiarazione dei redditi

Come previsto dalla legge di Bilancio 2022 (art. 1, commi 103-118, legge 30 dicembre 2021, n. 234), dal prossimo 1° luglio 2022, le funzioni previdenziali sostitutive dell’AGO (Assicurazione generale obbligatoria) attualmente gestite dall’INPGI (Istituto di previdenza dei giornalisti) vengono trasferite all’INPS.

Dalla stessa data sono iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti in carico all’INPS, i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso la medesima forma. Inoltre, sempre a decorrere dal 1° luglio 2022, anche i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni ai giornalisti sono riconosciuti dall’INPS (fino al 31 dicembre 2023 con le regole INPGI, dal 1° gennaio 2024 con la disciplina prevista per la generalità degli iscritti al FPLD).

Le novità nella dichiarazione dei redditi

Pertanto, il contribuente iscritto INPGI/1 (pensionato o beneficiario di trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni ) che trasmetta la dichiarazione 730 2022 precompilata oppure si rivolga ad un CAF o un professionista abilitato per inviare il mod. 730 2022, deve necessariamente indicare come sostituto d’imposta INPS (codice fiscale 80078750587), anche se la dichiarazione viene trasmessa prima del 1° luglio 2022.

Rimane in carico all’INPGI la Gestione Separata (INPGI/2) di coloro che esercitano attività giornalistica in forma autonoma, cioè i liberi professionisti. Pertanto, i contribuenti iscritti alla gestione separata INPGI/2 continueranno ad indicare INPGI quale sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio.

Cooperative agricole e consorzi: aliquote contributive per il 2022

Cooperative agricole e consorzi: aliquote contributive per il 2022

La circolare INPS 10 maggio 2022, n. 56 fornisce chiarimenti in ordine alle aliquote contributive applicabili, per l’anno 2022, alle cooperative agricole e ai loro consorzi ovvero ai datori di lavoro che operano nel settore dell’agricoltura e impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Per le cooperative agricole, così come individuate dalla legge n. 240/1984, l’assoggettamento alla contribuzione di finanziamento della NASpI e il contestuale venire meno dell’obbligo di versamento della contribuzione della disoccupazione agricola, determinato dalla legge di Bilancio 2022 a decorrere dal 1° gennaio 2022, comporta la ridefinizione delle contribuzioni alle quali applicare delle riduzioni.

Le nuove aliquote indicate nella circolare, prevedono un’aliquota complessiva, rispettivamente nella misura del 30,5830% e del 33,1830% e, pertanto, sostituiscono le aliquote presenti nelle tabelle 4 e 7 dell’allegato della circolare INPS 25 febbraio 2022, n. 31.

Sblocco contratto Statali, ecco la firma: in arrivo aumenti, arretrati e nuove regole

Sblocco contratto Statali, ecco la firma: in arrivo aumenti, arretrati e nuove regole

E’ arrivata il 9 maggio 2022 la firma definitiva per il contratto statali 2019-2021 con aumenti delle retribuzioni e arretrati. I dettagli.

ARAN e Ministero della Pubblica Amministrazione (Funzione Pubblica) annunciano che è arrivato in data 9 maggio 2022 lo sblocco del contratto Statali, ovvero la firma definitiva sul nuovo contratto degli statali relativo al triennio 2019/2021, dopo che c’era stato il via libera della Corte dei conti.

La firma del nuovo contratto per il comparto funzioni centrali porta numerose sia in materia di lavoro che di retribuzione. Sono infatti previsti, a partire da giugno 2022, aumenti mensili in busta paga in più per i dipendenti pubblici di ministeri, agenzie fiscali ed enti non economici, tra cui Inps ed Inail e il recupero degli arretrati. Previsti inoltre progressioni di carriera, scatti legati al merito e all’anzianità, la nascita della quarta area e la regolamentazione dello smart working.

Sblocco contratto statali: stipendi e arretrati per i dipendenti di Ministeri, Agenzie fiscali, Inps e INAIL

La firma del rinnovo del CCNL per il triennio 2019/2021 riguarda 225 mila Statali, ovvero i dipendenti di Ministeri, agenzie fiscali, Inps, INAIL e altri denominate ‘funzioni centrali’. Si parla di aumenti degli stipendi degli statali da giugno (fino a 117 euro in busta paga) e il ritocco della retribuzione conterrà anche un versamento degli arretrati.

L’Aran, ossia l’agenzia che per l’Esecutivo si occupa di trattare il rinnovo contratto con i sindacati, ha reso note le tabelle che spiegano anche gli iter di carriera dal 2022 in poi per i lavoratori del settore pubblico. Quanto proposto da Aran è ora stato messo nero su bianco nel nuovo contratto per il comparto funzioni centrali.

Di quanto aumentano gli stipendi

Gli aumenti in busta previsti per i dipendenti statali variano ovviamente in base al ruolo e all’inquadramento del lavoratore. Per ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici (INPS e INAIL) gli aumenti dello stipendio sono compresi tra 63 euro lordi mensili (dipendente di prima Area fascia F1) e 117 euro (ispettore generale).

Sono quindi circa 105 euro medi per 13 mesi, cui si aggiunge un beneficio pari ad altri 20 euro medi mensili. L’aumento sale poi fino a 117 euro lordi per la fascia degli assistenti amministrativi.

Rinnovo contratto Statali: quanto spetta di arretrati

Aumenti e arretrati arriveranno probabilmente con la busta paga di giugno 2022. Ma a quanto ammontano gli arretrati? Gli arretrati netti per il 2019-2021 arrivano a fino a 1.814 euro (per gli ispettori generali dei Ministeri). A seconda dei profili si parla di arretrati che oscillano da 1.300 euro a 2.600 euro lordi.

Secondo i conteggi di Confsal-Unsa su PA Magazine:

  • In un ministero si va dai circa 971 euro di un lavoratore di prima area in prima fascia, fino ai 1814 euro di un Ispettore generale. Un funzionario di terza area in settima fascia, riceverà un assegno per gli arretrati di 1.767 euro. Nella seconda area, un dipendente di sesta fascia troverà in busta paga 1.318 euro.
  • Nelle Agenzie fiscali si andrà dai 1.235 euro di un dipendente del livello più basso della prima area, fino ai 2.322 euro di un ispettore generale. Un funzionario di terza area in sesta fascia, otterrà 2.113 euro. Nella parte più alta della seconda area, gli arretrati saranno di circa 1.671 euro.
  • Negli enti pubblici non economici, come Inps e Inail, si andrà da 1.249 euro di un A1, fino ai 2.344 euro di un Ispettore generale. Tutti gli importi sono lordi.

CCNL Statali, come funziona lo smart working

Per la prima volta nel CCNL Statali viene regolamentato il lavoro agile o smart working. A differenza del lavoro da remoto questa modalità di lavoro da casa funzionerà per obiettivi.

Inoltre la prestazione lavorativa verrà eseguita in parte all’interno dei locali dell’amministrazione e in parte all’esterno di questi, senza una postazione fissa e predefinita, entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale.

Prevista poi una fascia oraria di “contattabilità”, ovvero degli orari in cui il lavoratore pubblico potrà essere contattato durante il lavoro in modalità agile. Al contempo ci saranno fasce orarie in cui sarà garantito il diritto alla disconnessione in cui lavoratore potrà essere irreperibile.

Come funziona il lavoro da remoto nel CCNL Statali

Il lavoro da remoto invece avrà agli stessi vincoli di orario dell’ufficio e prevede che il lavoratore abbia diritto a permessi e buoni pasto.

 

Concorso 1956 posti: prorogati i termini

Concorso 1956 posti: prorogati i termini

 

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 06-05-2022 la proroga del termine per la presentazione delle domande del concorso per 1956 posti di lavoro a tempo determinato presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell’istruzione.

Vediamo le informazioni principali.

     Indice

1. Chi può fare domanda

Leggi qui tutti i posti messi a bando

Questi i requisiti che devono essere posseduti alla data di  scadenza dei termini per la presentazione  della  domanda  di  partecipazione nonché al momento dell’assunzione: 

  1. essere o essere stati tirocinanti nell’ambito  dei  percorsi di formazione e lavoro presso le sedi del  Ministero  della  cultura, del Ministero della giustizia e del Ministero dell’istruzione  nelle Regioni previste dall’art. 50-ter del decreto-legge 25  maggio  2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,  n. 106.
  2. cittadinanza italiana ovvero  cittadinanza  di  altro  Stato membro dell’Unione europea. Sono  ammessi  altresì i  familiari  di cittadini italiani o di un altro Stato  membro  dell’Unione  europea, che non abbiano la cittadinanza di uno Stato  membro,  ma  che  siano titolari  del  diritto  di  soggiorno  o  del  diritto  di  soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi titolari del  permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo  o  titolari  dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
  3. avere un’età non inferiore ai diciotto anni.
  4. essere in possesso di uno dei seguenti titolo di studio: 
    1. per i profili di funzionario di area funzionale  III,  fascia retributiva F1: laurea,  diploma  di  laurea,  laurea  specialistica, laurea magistrale; 
    2. per i profili di assistente di  area  funzionale  II,  fascia retributiva  F2:  diploma  di istruzione  secondaria  di  II   grado        
    3. per i profili di operatore  di  area  funzionale  II,  fascia retributiva F1: assolvimento dell’obbligo  scolastico  o  diploma  di istruzione secondaria di I grado; 
    4. per il profilo professionale di collaboratore scolastico  ATA di categoria A1: diploma di  qualifica  triennale  rilasciato  da  un istituto professionale, diploma di maestro d’arte, diploma di  scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità,  attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.
  5. Idoneità fisica allo  svolgimento  delle  funzioni  cui  la selezione  si  riferisce.
  6. godimento dei diritti civili e politici; 
  7. non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; 
  8. non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione 
  9.  non aver riportato condanne penali,  passate  in  giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici; 
  10. per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei riguardi  degli  obblighi  di leva
  11.  per i posti  da  assegnare  al  Ministero  della  giustizia: possesso della condotta incensurabile ai sensi dell’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

2. Scadenze e termini

La domanda di ammissione sarà inviata esclusivamente per via telematica,  attraverso  il  sistema pubblico  di  identità  digitale  (SPID),   compilando   il   modulo sul sistema  «StepOne  2019»,  raggiungibile  dalla  rete internet all’indirizzo  «https://ripam.cloud»,  previa  registrazione del candidato  sullo  stesso  sistema.  Il candidato deve essere in possesso  di  un  indirizzo  di posta   elettronica   certificata   (PEC)   a   lui   intestato.   La registrazione, la compilazione e l’invio on-line della domanda devono essere  completati  entro  le  ore  14,00 del 24 maggio 2022. Per la partecipazione alla selezione deve essere anche versata una quota  di partecipazione di 10€ sulla base delle indicazioni riportate nel sistema  «Step-One  2019».  Il versamento deve essere effettuato entro le ore 13,00 del 24 maggio. 

Alla domanda dovranno anche essere allegate le attestazioni del possesso dei requisiti riportati.

3. L’iter di selezione

L’iter varia a seconda della posizione per cui si fa domanda. Si svolgerà tramite:

  • Per i posti di area funzionale III, fascia retributiva F1, e di area funzionale II, fascia retributiva  F2,  una  prova  selettiva scritta distinta che  si  svolgerà mediante l’utilizzo  di  strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate
  • Per i posti di area funzionale II, fascia retributiva F1, e di categoria A1, un colloquio di idoneità

La prova scritta, in particolare, sarà  composta  da 10 quesiti  di cultura generale e 10 quesiti volti  a  verificare  le  conoscenze in materie specifiche che variano in base alla posizione.

I primi classificati nell’ambito della graduatoria finale di ciascun profilo professionale saranno  nominati  vincitori  e  assegnati  alle amministrazioni interessate per  l’assunzione  a  tempo  determinato. 

Diventa autore di Diritto.it

 

Composizione negoziata della crisi di impresa: flop o stallo temporaneo?

Composizione negoziata della crisi di impresa: flop o stallo temporaneo?

 

Le aspettative sono alte, ma i risultati stentano ad arrivare: la composizione negoziata per la crisi di impresa è un flop o si tratta di uno stallo temporaneo? Analizziamo i dati di partenza e le prospettive future su questa misura introdotta nel nostro ordinamento dal D.L. 118/2021.

I dati diffusi da Unioncamere in data 22 aprile 2022 lasciano poco spazio alle interpretazioni: le istanze presentate per la Composizione Negoziata della Crisi di impresa sono, a poco più di 5 mesi dal varo (15 novembre 2021 – 22 aprile 2022), soltanto 175. Come testimoniato dai numeri sottostanti, le istanze presentate si concentrano per il 45% in sole 3 regioni (Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna). Non è stata presentata alcuna istanza, invece, in Molise, in Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

Interessante anche il ricevimento delle istanze, che sembra piuttosto stabile come indicato nel secondo istogramma. Infatti, nei 5 mesi in cui la misura è entrata in vigore, l’andamento non è stato crescente, quanto invece piuttosto stabile fatte salve alcune concentrazioni. In media, vengono presentate 8 istanze di composizione negoziata alla settimana.

Da ultimo, al fine di comprendere al meglio i numeri attuali, occorre individuare la ripartizione geografica degli esperti, che appare direttamente proporzionale alla collocazione regionale delle istanze presentate. Infatti, al 22 aprile, figurano 1885 esperti iscritti agli elenchi regionali. Il maggior numero di esperti proviene dalla regione Lombardia (432), dalla Toscana (216) e dal Lazio (198), rappresentanti il 55,33% del totale.

[1]

[2]

A questo punto, dopo aver analizzato i dati ricevuti da Unioncamere, è possibile riflettere su ciò che effettivamente ci attende in merito a questa misura e sul perché, finora, le istanze presentate sono rappresentate da un numero molto esiguo.

Sicuramente ci sono alcune motivazioni che ostano alla presentazione delle istanze di composizione della crisi. Una è di tipo pratico-operativo, mentre l’altra è condizionata dal momento storico che stiamo vivendo.

Quanto alla prima, si ravvisa facilmente nell’articolo 5 della Cnc, punto 3, che elenca la documentazione necessaria per accedere alla misura in oggetto:

  1. L’imprenditore, al momento della presentazione dell’istanza, inserisce nella piattaforma telematica:
  2. a) i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l’ufficio del  registro  delle  imprese,  oppure,  per   gli imprenditori  che  non  sono  tenuti  al  deposito  dei  bilanci,  le dichiarazioni dei redditi e dell’IVA  degli  ultimi  tre  periodi  di imposta, nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell’istanza;
  3. b) una relazione chiara e sintetica sull’attività  in  concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei  mesi  e le iniziative industriali che intende adottare;
  4. c) l’elenco dei  creditori,  con  l’indicazione  dei  rispettivi crediti scaduti e a scadere  e  dell’esistenza  di  diritti  reali  e personali di garanzia;
  5. d) una dichiarazione sulla  pendenza,  nei  suoi  confronti,  di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l’accertamento dello stato di insolvenza;
  6. e) il certificato unico dei debiti tributari di cui all’articolo 364, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
  7. f) la situazione  debitoria  complessiva  richiesta  all’Agenzia delle entrate-Riscossione;
  8. g) il  certificato  dei  debiti   contributivi   e   dei   premi assicurativi  di  cui  all’articolo  363,  comma   1,   del   decreto legislativo n. 14 del 2019, oppure, se non disponibile, il  documento unico di regolarità contributiva;
  9. h) un estratto delle informazioni presenti  nella  Centrale  dei rischi gestita  dalla  Banca  d’Italia  non  anteriore  di  tre  mesi rispetto alla presentazione dell’istanza.  [3]

Tale documentazione deve essere inserita per l’istanza nell’apposita piattaforma, ed è antecedente e propedeutica sia per la nomina dell’esperto che per l’avvio delle misure protettive.

Risulta, dunque, imprescindibile ottemperare a quanto richiesto.

Emerge subito, tuttavia, un chiaro confronto con quanto disposto dall’articolo 161 comma 6 della Legge Fallimentare (Concordato preventivo “in bianco”), per cui è necessario il solo deposito della seguente documentazione:

L’imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda  di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi  e all’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei  rispettivi crediti, riservandosi di  presentare  la  proposta,  il  piano  e  la documentazione di cui ai commi  secondo  e  terzo  entro  un  termine fissato dal giudice, compreso fra  sessanta  e  centoventi  giorni  e prorogabile,  in  presenza  di  giustificati  motivi,  di  non  oltre sessanta  giorni. [4]

È evidente, dunque, una chiara ed oggettiva complessità della documentazione richiesta nella composizione negoziata della crisi rispetto a quella del concordato preventivo “in bianco”. In particolare, i punti e) (certificato unico dei debiti tributari), f) (situazione  debitoria  complessiva ), g) (certificato  dei  debiti   contributivi   e   dei   premi assicurativi), necessitano di diverso tempo di elaborazione da parte degli enti preposti. Non si tratta, dunque, di documenti facilmente reperibili e spesso non collimano con la scarsità temporale a disposizione delle imprese in crisi.


Leggi anche:


Quanto alla seconda, invece, è doveroso ricordare che sono ancora importanti gli effetti delle misure governative che puntano a limitare gli effetti della pandemia da Covid – 19. È chiaro, dunque, che gli effetti della pandemia non si esemplifichino del tutto. Bisognerà aspettare qualche mese per ottenere un panorama più completo della situazione. Non dimentichiamo, peraltro, che a breve sarà più evidente anche l’impatto del conflitto russo ucraino sulle nostre imprese, in parte già manifestatosi con l’aumento dei prezzi per le materie prime e il carburante. Anche in questo caso, peraltro, il Governo sta studiando una serie di misure a supporto delle imprese più toccate dal conflitto russo ucraino, come riportato dal Sole 24 Ore.[5]

L’insieme delle misure di aiuto alle imprese ad oggi adottate dal Governo, sia per il conflitto russo ucraino che per la pandemia da Covid 19, hanno impedito l’emersione totale della gravità in cui versa il nostro sistema economico e produttivo. La poca richiesta di istanze di composizioni negoziate e di altre procedure concorsuali è dovuta a questi elementi e, come temono gli addetti ai lavori, sembra soltanto temporanea.

Alcuni eventi, infatti, quali ad esempio la ripresa dell’attività della riscossione, si teme possano far incrementare il numero delle istanze di composizione negoziata e delle altre procedure concorsuali.

A ben vedere, dunque, non si può parlare di flop della misura introdotta dal D.L. 118/2021. Sicuramente vi è un’obiettiva complessità della documentazione richiesta rispetto ad altre procedure (quali il “concordato in bianco”), ma se si tratti o meno dell’unico elemento ostativo per il suo accesso lo si potrà affermare solo quando le misure protettive del governo avranno esaurito i loro effetti e saremo in grado di analizzare con completezza la situazione economico produttiva in cui versa il nostro Paese.

Volume consigliato:

main product photo  

La nuova composizione negoziata della crisi d’impresa

Il manuale prende in esame anche le disposizioni contenute nel Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021 nonché le recenti modifiche al codice della Crisi d’impresa.

Il volume fornisce agli Amministratori delle aziende, ai loro Professionisti e agli Esperti indipendenti un prezioso vademecum per l’accesso alla composizione negoziata della crisi d’impresa e per la gestione degli adempimenti successivi.

   

 

[1] Istanze di composizione negoziata, Unioncamere, dati aggiornati al 22 aprile 2022.

[2] Istanze di composizione negoziata, Unioncamere, dati aggiornati al 22 aprile 2022.

[3] DECRETO-LEGGE 24 agosto 2021, n. 118, articolo 5 punto 3.

[4] Legge Fallimentare, articolo 161 comma 6.

[5] https://www.ilsole24ore.com/art/guerra-ucraina-cosi-piano-aiuti-aziende-piu-esposte-conflitto-AE2Rl2UB

Diventa autore di Diritto.it

 

Psicoterapia per elaborare il lutto: no alla maggiorazione del risarcimento per le spese delle sedute

Psicoterapia per elaborare il lutto: no alla maggiorazione del risarcimento per le spese delle sedute

 

Qui la sentenza: Corte di Cassazione – sez. III civ. – sentenza n. 14549 del 09-05-2022

Affinché la maggiorazione del risarcimento del danno sia legittima, occorre motivare la ragione per cui il ricorso alle sedute di psicoterapia costituisce un’eccezionale condizione rispetto a quelle che normalmente conseguono all’illecito. Lo ha stabilito la III Sezione Civile della Corte di Cassazione, Sentenza 09 maggio 2022, n. 14549.

La maggiorazione statuita del giudice d’appello

Una compagnia di assicurazione, che in grado d’appello si era vista condannare alla maggiorazione del risarcimento del danno, già liquidato in primo grado, per la morte di un uomo avvenuta in una battuta di caccia, adisce la Cassazione denunciando la violazione delle norme che dettano i principi in tema di personalizzazione del danno biologico.

La necessità della psicoterapia secondo la perizia

Più precisamente, il giudice d’appello aveva riconosciuto una maggiorazione del 50% del danno, in favore della vedova, in base a una relazione peritale la quale aveva previsto la necessità, per la stessa danneggiata, di elaborare il lutto ricorrendo a delle sedute di psicoterapia.

L’elaborazione del lutto quale conseguenza della perdita di un congiunto

Per la tesi difensiva della compagnia, l’elaborazione del lutto rappresenta una conseguenza normale della perdita di un congiunto e, pertanto, non giustifica una maggiorazione del risarcimento, il quale, invece, presuppone conseguenze particolari o anormali dell’illecito. Inoltre, la compagnia ha ritenuto che alcuna specifica allegazione, o prova, era stata addotta a dimostrazione dell’eccezionalità di tale evento nel caso concreto, ovvero della sua particolare o speciale rilevanza.

La violazione delle regole di personalizzazione del danno

La Cassazione ha giudicato il motivo fondato, accogliendo le doglianze della compagnia, in quanto la Corte d’appello aveva ritenuto anormale il recupero del lutto, rispetto a ciò che ordinariamente avviene, in base a una indicazione del consulente tecnico che aveva previsto che il superamento di tale stato non potesse avvenire col semplice trascorrere del tempo, bensì solo tramite l’aiuto di una psicoterapia. Così facendo, però, lo stesso giudice d’appello ha violato le regole di personalizzazione del danno poiché, al contrario, il ricorso alla terapia in questione non comporta un eccezionale rimedio al danno, integrando piuttosto una tipica situazione di elaborazione del lutto. Era invece necessario motivare la ragione per cui il ricorso alle sedute di psicoterapia costituisse, nella specie, un’eccezionale condizione rispetto a quelle che normalmente conseguono all’illecito (in tal senso, Cassazione n. 25164/2020).

Sul tema del risarcimento del danno consigliamo il volume:

 

16 maggio: sciopero della magistratura contro la riforma Cartabia

16 maggio: sciopero della magistratura contro la riforma Cartabia

di Biarella Laura, Avvocato, Giornalista Pubblicista, Docente 
PDF
 

Con un comunicato stampa del 4 maggio 2022, l’ANM ha dato notizia della proclamazione di un giorno di astensione dei magistrati dalle funzioni per il 16 maggio, data individuata dalla Giunta esecutiva centrale.

L’individuazione della data

L’Assemblea straordinaria dei soci dell’Anm, riunita in Roma il 30 aprile 2022, ha deliberato una giornata di astensione dall’attività giudiziaria, individuata dalla Giunta esecutiva centrale per lunedì 16 maggio 2022.

La garanzia dei servizi essenziali

Le ragioni dell’astensione sono contenute nel deliberato approvato dall’assemblea. L’astensione avverrà garantendo i servizi essenziali, così come evidenziati nella parte del codice di autoregolamentazione che li riguarda.

La mozione approvata dall’Assemblea Generale ANM

Il 30 aprile 2022 l’Assemblea Generale ha approvato una mozione, proclamando una giornata di astensione in protesta contro la riforma dell’ordinamento giudiziario approvata dalla Camera. Nel deliberato si legge che “La Magistratura tutta, che si riconosce nell’A.N.M., vuole denunciare pubblicamente che la riforma in discussione al Parlamento non accorcerà di un giorno la durata dei processi, ma cambierà radicalmente la figura del magistrato, in contrasto con quello che prevede la Costituzione”.

Leggi anche l’articolo “Riforma Giustizia: la posizione di ANM”

La distinzione delle funzioni

Sull’esplicito presupposto che il Paese ha bisogno di recuperare fiducia nella magistratura, è stato evidenziato che per ottenere ciò serve una riforma che attui l’art. 107 della Costituzione, secondo cui i magistrati si distinguono fra loro soltanto per le funzioni e che affermi che non devono esistere carriere in magistratura. Per l’Assemblea, la riforma Cartabia, continuando l’opera intrapresa dalla riforma Castelli-Mastella, rende gerarchicamente ordinati anche gli uffici giudicanti, crea una magistratura alta e una bassa, e aumenterà l’ansia di carriera. Per la stessa Assemblea il Paese ha bisogno di magistrati che vengano valutati per la qualità del loro lavoro, e non soltanto per la quantità, che si concentrino solo sulle decisioni che devono prendere, non sugli adempimenti burocratici e nemmeno sulle loro carriere, liberi di giudicare serenamente, seguendo solo la loro coscienza, non di giudici impauriti delle ripercussioni personali delle loro decisioni. Per quanto riguarda la parte pubblica, nel deliberato si legge che il Paese abbisogna di pubblici ministeri che ragionino come giudici, aperti al dubbio sull’innocenza dell’indagato, che valutino le prove con il medesimo atteggiamento di terzietà del giudice, mentre non ha bisogno di avvocati dell’accusa, né di pubblici ministeri che sentono una condanna come una vittoria e un’assoluzione come una sconfitta, bensì che cercano la verità con fatica e umiltà, insieme a tutti gli altri protagonisti del processo.

Le criticità della riforma e il ruolo di ANM nell’agitazione

Il deliberato prosegue osservando che, come risulta formulata, la riforma pone dei concreti problemi di compatibilità col quadro normativo di riferimento sovranazionale, proponendo che l’ANM prosegua nello stato di agitazione e nei giorni che precedono la giornata di astensione:

  • individui alcuni luoghi simbolici del territorio nazionali, collegati alla giurisdizione
  • organizzi, in collaborazione con gli ordini forensi, i rappresentanti del personale amministrativo, una manifestazione pubblica, invitando alla stessa tutti i cittadini e gli amministratori locali;
  • curi la lettura pubblica, nei medesimi luoghi, di provvedimenti innovativi, che hanno dato l’avvio ai mutamenti giurisprudenziali su temi sensibili, legati alla tutela dei diritti, al riconoscimento di situazioni degna di tutela, definito e individuato le responsabilità per i delitti che hanno segnato la storia dell’Italia repubblicana;
  • predisponga nel più breve tempo possibile, anche tramite le commissioni di studio, brevi schede informative che spieghino i punti rilevanti della riforma e le conseguenze dannose per i cittadini e la giurisdizione;
  • inviti tutte le sezioni e sottosezioni dell’ANM a organizzare assemblee permanenti, nelle quali ogni magistrato disponibile spiegherà i contenuti della riforma a piccoli gruppi di cittadini, instaurando con gli stessi un dialogo diretto.

La giornata di studio

Viene inoltre proposta l’organizzazione, in parallelo, di una giornata di studio confronto e dibattito dove, coinvolgendo gli stessi attori, la magistratura associata si interrogherà sulle cadute etiche e sulla crisi di consenso che ne è derivata, e ascolterà le critiche, le proposte, le indicazioni, perché si possa restituire alla giurisdizione l’autorevolezza che le è propria.

Potrebbero interessarti anche:

Diventa autore di Diritto.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

 
 
laura-biarella

Biarella Laura

Laureata cum laude presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, è Avvocato e Giornalista. È autrice di numerose monografie giuridiche e di un contemporary romance, e collabora, anche come editorialista, con redazioni e su banche dati giuridiche (tra le altre Altalex, Quotidiano Giuridico, NTPLus, 24OreAvvocato, AlVolante, InSella, Diritti e Risposte, Orizzonte Scuola, Fisco e Tasse, poliziamunicipale.it). Ha svolto le funzioni di membro aggiunto presso la Corte d’Appello di Perugia, ai sensi della L. n. 69/1963. Già “cultore della materia” presso Università degli Studi E Campus nelle cattedre di “diritto privato” e “diritto della conciliazione, della mediazione e dell’arbitrato”, è moderatrice e relatrice di convegni, docente presso corsi di formazione e corsi di preparazione all’esame di abilitazione di avvocato. E’ stata professore a contratto di “Arbitrato” presso l’Università degli Studi E Campus, Master in ADR, sedi di Roma e Novedrate. E’ stata membro del Comitato Scientifico del corso di preparazione dell’esame di avvocato Altalex. Ha svolto docenze di diritto e procedura civile presso la Scuola Forense dell’Ordine degli Avvocati di Perugia, ed ivi ha ricoperto il ruolo di Segretario del Comitato Scientifico. Svolge la funzione di Tutore legale presso il Tribunale dei Minorenni dell’Umbria. E’ membro del Comitato di Redazione del mensile 24Ore Avvocato.

  • Rimani aggiornato sulle novità del mondo del diritto
  • Leggi i commenti alle ultime sentenze in materia civile, penale, amministrativo
  • Acquista con lo sconto le novità editoriali – ebook, libri e corsi di formazione

Rimani sempre aggiornato iscrivendoti alle nostre newsletter!

Iscriviti alla newsletter di Diritto.it e

Unlock Content
To unlock the following content, you’ll need to view a short advertisement.

Rimborso spese legali imputati assolti: al via le domande

Rimborso spese legali imputati assolti: al via le domande

 

Pubblicate le istruzioni operative per presentare le richieste di rimborso delle spese legali per gli imputati assolti.

Indice

1. Guida “Istanza imputato assolto”

Il Ministero della Giustizia, il 23 marzo 2022, ha diramato una Guida per gli utenti che utilizzano l’applicativo Istanza imputati assolti all’interno del Portale online lsg.giustizia.it, fornito dal medesimo Ministero per presentare le richieste di rimborso. Una volta creata e inviata l’istanza, l’utente potrà monitorare, tramite il sistema, l’intero ciclo, dalla presa in carico da parte dell’amministrazione o ad un eventuale rifiuto, fino al pagamento.

2. Fondo rimborso spese legali imputati assolti

La Legge di bilancio 2021 (l. n. 178/2020) aveva istituito un Fondo apposito destinato al rimborso delle spese legali, in favore degli imputati assolti mediante sentenza divenuta irrevocabile a decorrere dal I° gennaio 2021. Un decreto del ministro della Giustizia, di concerto col ministro dell’Economia e delle Finanze, datato 20 dicembre 2021, ha messo a punto i criteri e le modalità dell’erogazione del rimborso. 

3. SPID

Per accedere al servizio l’utente dovrà essere in possesso di Identità Digitale Persona Fisica (SPID), quindi effettuare l’autentificazione autorizzando l’invio dei propri dati.


Leggi anche: Nuovo decreto sul rimborso delle spese legali in caso di assoluzione


4. Importi

 Il rimborso viene riconosciuto fino a concorrenza di 10.500 euro, frazionato in tre quote annuali, a decorrere dall’anno successivo a quello ove la sentenza sia divenuta irrevocabile.

5. Fruitori

Sono individuati nei destinatari di una sentenza di assoluzione definitiva pronunciata con le formule:

  • “perché il fatto non sussiste”,
  • “perché non ha commesso il fatto”,
  • “perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato”, esclusa l’ipotesi ove tale ultima pronuncia sia intervenuta in seguito alla della depenalizzazione dei fatti che sono stati oggetto dell’imputazione.

6. Coloro che sono esclusi

Non possono accedere al Fondo, coloro che:

  • risultino essere stati condannati per taluni capi di imputazione, pur essendo stati assolti per altri;
  • per i quali sia stata emessa sentenza di estinzione del reato per prescrizione o amnistia;
  • abbiano beneficiato nello stesso procedimento del patrocinio a spese dello Stato;
  • abbiano ottenuto la condanna del querelante alla rifusione delle spese processuali;
  • abbiano diritto al rimborso delle spese legali dall’ente da cui dipendono.

7. Accesso telematico

L’istanza di accesso al Fondo può essere inoltrata dal richiedente unicamente per via telematica, attraverso il servizio “Istanza imputato assolto”, accessibile dal portale istituzionale del Ministero della Giustizia mediante le credenziali SPID di livello due.

8. Termini per la presentazione

Relativamente alle sentenze divenute irrevocabili durante l’anno: 

  • 2021, le domande potranno essere presentate dal 1° marzo al 30 giugno 2022;
  • 2022 e degli anni a seguire, l’istanza potrà essere presentata tra il 1° gennaio ed il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui la sentenza di assoluzione sia diventata irrevocabile.

Volume consigliato: