Avvisi bonari: fino a 60 giorni per pagare, emendamento nel Decreto Energia
Nei prossimi mesi il contribuente potrà giovarsi di regole di maggior favore, per quanto riguarda i rapporti con il Fisco. Infatti all’interno del decreto Energia o dl Ucraina bis è stato inserito un emendamento ad hoc, che permette di mettersi in regola e/o pagare gli avvisi bonari dell’Agenzia delle Entrate in un arco di tempo pari a 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, e non 30. Attenzione però: la novità in oggetto si applicherà per un lasso di tempo circoscritto.
Più nel dettaglio, detto emendamento costituisce una delle novità incluse nella legge di conversione del cd. decreto Energia, all’esame del Parlamento in questo periodo. Focalizziamoci allora su quanto appena ricordato, che rappresenta sicuramente una boccata d’ossigeno per non pochi contribuenti – alle prese in questo periodo con non pochi aumenti e scadenze fiscali di vario tipo.
Avvisi bonari: il contesto di riferimento e la novità in arrivo
Ricordiamo che gli avvisi bonari sono di fatto comunicazioni con cui l’Agenzia delle Entrate informa il contribuente del controllo compiuto sulla sua dichiarazione dei redditi; evidenziando eventuali imposte e contributi che non risultano pagati. In altre parole si tratta di una comunicazione di irregolarità, rintracciata grazie ai controlli automatici effettuati dall’Amministrazione finanziaria.
Nessun dubbio a riguardo: oggetto delle novità in arrivo sono le somme che, svolti i controlli automatici, appaiono dovute a titolo d’imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già utilizzati, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento.
Il contribuente che riceve l’avviso bonario può scegliere sia di versare le somme con una sanzione abbassata di un terzo rispetto a quella ordinaria, sia di contestare la comunicazione ricevuta – dando le prove a sostegno delle proprie rivendicazioni. Il meccanismo è chiaro: laddove dai controlli automatici sia evidenziato un risultato differente rispetto a quello indicato nella dichiarazione, il contribuente è tempestivamente informato del fatto – in modo che provveda a sanare la situazione.
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La durata limitata dell’emendamento avvisi bonari e il suo scopo
Ebbene, in questo quadro si colloca il menzionato emendamento al decreto Energia, di assoluto rilievo per non pochi contribuenti. Per un periodo limitato varieranno i termini per pagare gli avvisi bonari, che infatti da 30 raddoppieranno a 60 giorni.
La finalità di questa iniziativa non è difficile da scorgere. Per questa via, le forze politiche hanno infatti voluto contribuire a garantire la necessaria liquidità alle famiglie ed alle aziende, a seguito degli effetti negativi legati da un lato alla pandemia, e dall’altro alle conseguenze scaturite dal perdurare del conflitto Russia-Ucraina.
Grazie all’allungamento dei termini avvisi bonari, i contribuenti potranno dunque contare su un maggior tempo per mettersi in regola e versare quanto dovuto – in base alle comunicazioni di irregolarità.
In cosa consiste l’agevolazione sugli avvisi bonari
Abbiamo accennato al fatto che detta novità non sarà introdotta a tempo indeterminato, avendo invece una durata limitata e mirata espressamente ad agevolare cittadini ed imprese, in questa delicata fase a livello socio-economico.
In particolare, i contribuenti interessati dalla novità potranno pagare in 60 giorni esclusivamente nel lasso di tempo sussistente tra l’entrata in vigore della legge di conversione – da approvare entro il 20 maggio – e il 31 agosto di quest’anno. Perciò salvo ulteriori proroghe, a partire dal primo settembre il termine tornerà alla misura ordinaria, ovvero 30 giorni.
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Cosa succede se il contribuente non paga l’avviso bonario nei 60 giorni?
Ricordiamo altresì che – alla luce dell’emendamento sugli avvisi bonari in oggetto – dopo i citati 60 giorni, se il contribuente non si è ancora messo in regola regolarizzando la sua situazione nei confronti del Fisco, gli importi richiesti saranno in via diretta iscritti a ruolo a titolo definitivo. In queste circostanze, egli non potrà più avvalersi del beneficio della riduzione ad un terzo delle sanzioni amministrative di cui all’atto.
Chiaro che con questa linea, i fautori dell’emendamento intendono modificare la tabella di marcia per l’iscrizione a ruolo delle somme dovute e non versate. Con ciò intervenendo di fatto su quanto previsto nel d. lgs. n. 462 del 1997.
Ricordiamo infine che, al fine dell’entrata in vigore della modifica in oggetto, il testo dovrà comunque essere approvato in via definitiva da Senato e Camera. Necessaria perciò la conversione in legge del dl n. 21 del 2022, entro il prossimo 20 maggio.