Archivi giornalieri: 3 maggio 2022

RIFORMA PENSIONI 2022/ I conti utili per i contributi Inps

RIFORMA PENSIONI 2022/ I conti utili per i contributi Inps

Riforma pensioni 2022, alcune indicazioni che tornano utili per il riscatto della laurea da utilizzare per accedere a Quota 102

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IL RISCATTO VALIDO PER QUOTA 102

Rispondendo a una domanda posta da un lettore del sito di Repubblica all’esperto pensioni, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ricorda che “la penalizzazione nel passaggio da metodo misto a metodo di calcolo contributivo puro è variabile e dipende” dalle ultime retribuzioni prima della cessazione, “oltre che dal numero di contributi accantonati ai fini del diritto entro il 31.12.1995”.

 

Nella riposta a un altro quesito, la Fondazione sottolinea che “il riscatto di laurea, sia in formula ordinaria sia Light (da operare previa opzione per il metodo contributivo come da circolare Inps 54/21 nel caso di corsi di studio localizzati ante 1996), è valido per raggiungere i 38 anni di contributi da avere entro il 31.12.2022” per poter accedere a Quota 102. Ovviamente insieme ai 64 anni di età previsti dal requisito anagrafico della misura di riforma pensioni valida solo per quest’anno. Viene però evidenziato che “l’onere di riscatto andrà versato tutto prima di accedere a pensione”.

BONUS PENSIONI NEL DECRETO AIUTI: COME FUNZIONA

In attesa di capire come il Governo cercherà di innovare la prossima riforma pensioni 2022-2023, una importante novità anche per i pensionati arriva con l’ultimo Decreto Aiuti da 14 miliardi di euro complessivi. Il “Salva-Italia” di Draghi pone all’attenzione un nuovo bonus di 200 euro una tantum destinato a lavoratori ma anche pensionati.

«Per i pensionati ci penseranno invece le casse di previdenza e l’importo», ha spiegato ieri in conferenza stampa il Ministro dell’Economia Daniele Franco. Il bonus sarà erogato in luglio, integrato all’assegno pensionistico: il requisito principale è l’essere contribuenti fino a 35mila euro annui, con finanziamento complessivo di 6 miliardi di euro. Niente taglio del cuneo fiscale dunque, ipotesi rimasta fino all’ultimo ieri nella Cabina di regia pre-Cdm, poi esclusa dall’utilizzo del bonus anti-crisi nel Dl Aiuti. (agg. di Niccolò Magnani)

RIFORMA PENSIONI, LE PROPOSTE DI DAMIANO

Intervistato da Avvenire a proposito della conferma arrivata dal Rapporto Bes 2021 sul fatto che a pagare maggiormente l’impatto del Covid sul fronte del lavoro sono stati giovani e donne, Cesare Damiano evidenzia che “se non ci occupiamo delle categorie più fragili andremo incontro a una crisi sociale profonda che macro-eventi come pandemia e guerra non faranno altro che acuire.

Esistono tante azioni possibili: dal ricorso alla detassazione degli aumenti salariali alla riforma del sistema previdenziale con forme di sostegno per i giovani (attraverso  la valorizzazione della formazione ai fini contributivi o l’aumento del montante pensionistico che valorizzi il numero dei figli). Ma la questione di fondo non è solo normativa. Serve una visione. E bisogna spostare il pensiero dall’oggi al dopodomani, dall’ombelico all’orizzonte”. Per l’ex ministro del Lavoro servirebbe anche “una detassazione permanente per le assunzioni a tempo indeterminato. Se non si scommette sula stabilità, non si investe sulla famiglia, sulla natalità e si entra in una spirale perversa di decrescita”.

LE PAROLE DI LUCIDI (UILP)

Come riporta Il Messaggero, Emilio Lucidi è stato eletto segretario area Uil pensionati di Frosinone e nel corso della sua relazione ha detto: “Noi anziani rappresentiamo circa un quarto della popolazione. È il momento di costruire insieme alle pensionate, ai pensionati, persone anziane e giovani, le rivendicazioni.

Siamo stanchi di essere considerati un peso per la nuova società, un ostacolo ai diritti e alle giuste rivendicazioni dei giovani, ladri del loro futuro, problema della sanità e dell’assistenza, fino a considerarci lo scarto della società. Siamo stanchi di assistere ad attacchi indiscriminati alle pensioni, descritte come fonte di privilegi, ruberie e bancomat di qualsiasi Governo. Le nostre pensioni sono state ottenute dopo anni di lavoro, di versamenti, di contributi, di pagamento di tasse e imposte. Siamo stanchi di essere discriminati per l’età, contribuiamo ogni giorno alla vita sociale ed economica del Paese, dei figli, nipoti, famiglie e amici che hanno bisogno di aiuto e affetto”.

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI DAMIANI (FORZA ITALIA)

Intervenendo al webinar “Il miraggio della pensione, un riordino è d’obbligo fra le mille opzioni di un sistema caotico” organizzato dalla Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, il senatore di Forza Italia Dario Damiani ha spiegato che “serve un complesso di norme che sia in grado di superare i vecchi sistemi di ‘Quota 100’ e ‘Quota 102’.

Dal punto di vista della sostenibilità dobbiamo perseguire un sistema più forte e strutturato attraverso un’attenta politica attiva del lavoro, perché il sistema si deve sostenere in maniera circolare. Tra entrate e uscite serve riequilibrio con politiche occupazionali adeguate, riducendo il costo del lavoro per bilanciare i quadri economici. Non è più rimandabile una riforma delle pensioni, ma prima viene quella del mercato del lavoro”.

RIFORMA PENSIONI, L’ANALISI DI MENGA (EUROPA VERDE)

Come riporta pupia.tv, Rosa Menga, deputata di Europa Verde ritiene invece “assolutamente necessario un riordino del sistema per dare certezze ai lavoratori che si affacciano alla pensione e che hanno necessità di programmare il loro futuro. Misure spot che assecondano le esigenze politiche senza alcuna prospettiva non aiutano.

Quota 102 non può rappresentare una certezza, è un’altra misura a termine che ne segue un’altra altrettanto a termine come è stata ‘Quota 100’. Agli italiani occorrono misure stabili ed eque, una vera riforma delle pensioni, tenendo presente che i costi del sistema saranno sempre più a carico dei giovani. Una riforma delle pensioni equa e solidale eviterà il conflitto generazionale, già in atto, a causa di interessi divergenti. Il Governo deve intervenire per raggiungere equità e prospettive con orizzonti di lungo termine”.

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Basta un po’ d’olio per perdere la pensione di un anno? La testimonianza di un lettore e nuovi spunti per incompatibilità post Quota 100

Basta un po’ d’olio per perdere la pensione di un anno? La testimonianza di un lettore e nuovi spunti per incompatibilità post Quota 100

Basta un po’ d’olio per perdere la pensione di un anno? Si tratta di una vera e propria situazione assurda e paradossale la testimonianza di un pensionato Quota 100, che svolge l’attività di addetto alla raccolta di olive come compartecipante agricolo individuale che non riceve alcuna retribuzione, ma una quota di riparto sull’olio prodotto.

Basta un po’ d’olio per perdere la pensione di un anno? Si tratta di una vera e propria situazione assurda e paradossale la testimonianza di un pensionato Quota 100, che svolge l’attività di addetto alla raccolta di olive come compartecipante agricolo individuale che non riceve alcuna retribuzione, ma una quota di riparto sull’olio prodotto.

Basta un po’ d’olio per perdere la pensione di un anno? Si tratta di una vera e propria situazione assurda e paradossale la testimonianza di un pensionato Quota 100, che svolge l’attività di addetto alla raccolta di olive come compartecipante agricolo individuale che non riceve alcuna retribuzione, ma una quota di riparto sull’olio prodotto.

La normativa vigente stabilisce che la pensione Quota 100 non impedisce di svolgere un’attività lavorativa, ma inibisce di cumulare i redditi da lavoro con quelli da pensione. Non si parla di incompatibilità tra Quota 100 e attività lavorativa, ma di incumulabilità dei redditi da lavoro con quelli di pensione.

Di seguito riportiamo la testimonianza di un pensionato Quota 100 che svolge l’attività di addetto alla raccolta di olive come compartecipante agricolo individuale con quota di riparto sull’olio prodotto, che vede chiedersi dall’INPS la restituzione della pensione dell’anno 2020, nonostante lo stesso continui ad incassare l’assegno previdenziale ogni mese.

Ecco di seguito il quesito posto dal pensionato:

“Buonasera, sono nato nel 1955 e sono andato in pensione con Quota 100 ad aprile 2019. Nel mese di novembre 2020 ho fatto la raccolta di olive e sono stato iscritto Unilav con inizio rapporto 13/11/20 fine rapporto 30/11/20, con la dicitura di “addetto alla raccolta di olive come compartecipante agricolo individuale che non riceve retribuzione bensì quota di riparto su prodotto ottenuto”. Adesso mi è arrivata una lettera dall’Inps dove mi chiedono tutta la pensione ricevuta nell’anno 2020, ma continuano a pagarmi la pensione mensilmente. Sull’e/c contributivo che ho visto sul sito Inps effettivamente nell’anno 2020 c’è scritto che ho lavorato 2 giornate con reddito “euro 153,24” ma io non ho preso nessuna cifra e tantomeno non ho ricevuto la Certificazione Unica dall’Azienda Agricola.

Mi può consigliare come agire, sulla lettera dell’Inps c’è scritto che posso fare ricorso entro 90 gg, come posso giustificare questa cosa assurda?”.

Il pensionato Quota 100 non percepisce e non ha percepito alcuna retribuzione e l’INPS, con la Circolare 117/2019, ha specificato che non basta lo svolgimento dell’attività lavorativa perchè si verifichi la sospensione della pensione, ma è necessario che il pensionato incassi redditi non cumulabili con la pensione affinchè si verifichi.

Se dall’attività lavorativa svolta non si percepisce reddito incumulabile l’assegno previdenziale non viene sospeso.

Pensione Quota 100 e compatibilità con i redditi da lavoro

La Pensione Quota 100 non permette di cumulare il reddito da pensione con il reddito da lavoro dipendente o autonomo. È concessa la cumulabilità tra reddito da pensione e reddito da lavoro autonomo occasionale ma nel limite di 5.000 euro lordi annui e fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia.

Non sono cumulabili con la Pensione Quota 100 il reddito fondiario agrario dei coltivatori diretti, al netto della contribuzione previdenziale e i redditi derivanti da contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro.

Sono cumulabili con la pensione Quota 100 i redditi di impresa non collegati ad un’attività di lavoro, tutte le indennità percepite per cariche pubbliche elettive, i redditi derivanti da contratti di associazione in partecipazione senza apporto di lavoro, l’indennità sostitutiva del preavviso, perché non fa parte della retribuzione, le indennità percepite per le trasferte e missioni fuori del territorio del Comune, i redditi derivanti da attività socialmente utili svolte nell’ambito di programmi di reinserimento degli anziani,  i rimborsi percepiti dal lavoratore per le spese di viaggio e di trasporto, le spese di vitto che non fanno parte dell’imponibile fiscale e le quote di riparto su prodotto ottenuto.

Pensione Quota 100: per un po’ di olio si perde il diritto a percepire l’assegno?

Pertanto, tenendo in considerazione l’elenco dei redditi cumulabili con la pensione Quota 100, possiamo asserire che il pensionato non deve restituire la pensione all’INPS nel caso in cui percepisca le quote di riparto sull’olio prodotto.

Nell’anno 2020 il pensionato ha lavorato solo due giornate con reddito “euro 153,24”, ma non ha percepito alcuna cifra e tantomeno non ha ricevuto la Certificazione Unica dall’Azienda Agricola.

Pensione Quota 100: come fare ricorso?

Il pensionato Quota 100 può presentare ricorso entro 90 gg, che decorrono dalla data di ricezione della comunicazione del provvedimento dell’INPS. Il ricorso può essere presentato dal soggetto interessato (in questo caso dal pensionato), in carta semplice con sottoscrizione dell’interessato; oppure, tramite la procedura telematica Ricorsi online, accessibile dal sito web dell’Inps tramite le credenziali personali dispositive. Il ricorso può essere presentato anche da un intermediario abilitato.

 

Assenza ingiustificata dal lavoro: regole e sanzioni

Assenza ingiustificata dal lavoro: regole e sanzioni

Quando si può parlare di assenza ingiustificata e quali conseguenze ci sono per il lavoratore dipendente a livello economico e disciplinare?

Assenza ingiustificata: quando si configura l’assenza dal lavoro ingiustificata e quali sono le conseguenze? Cosa succede se un lavoratore non si presenta al lavoro? Nel corso del rapporto può accadere che il dipendente sia assente dal lavoro. Di norma, per questi periodi spetta comunque la retribuzione, posto che dipendono da cause legittime come ferie e permessi retribuiti, malattia, gravidanza, infortuni sul lavoro, permessi legge 104 ecc.

Oltre ai casi citati, esistono altri casi di assenza sul lavoro che pur non essendo retribuite giustificano la mancata presenza del dipendente, tra cui permessi per malattia del bambino, aspettativa non retribuita, Aspettativa per cariche pubbliche o sindacali, congedo non retribuito per gravi motivi personali e infine l’aspettativa per lavoratori tossicodipendenti o loro familiari.

Tuttavia possono verificarsi anche delle assenze ingiustificate, che oltre a non essere retribuite non sono nemmeno determinate da alcun valido motivo, peraltro non dimostrabile presentando documenti o certificati (come avviene ad esempio per malattie e infortuni). Al di là degli effetti economici (mancata retribuzione), a seconda delle previsioni dei contratti collettivi o dei codici disciplinari, le assenze senza giustificazione possono esporre il dipendente a pesanti responsabilità fino a portare, nei casi estremi, al licenziamento.

Vediamo tutto ciò che c’è da sapere.

Assenza ingiustificata dal lavoro: responsabilità disciplinare

L’assenza ingiustificata può esporre il lavoratore dipendente a una responsabilità disciplinare. Questo significa che l’azienda, previo obbligatorio espletamento di una procedura di contestazione può sanzionare il dipendente con ammonizione scritta, multa, sospensione, trasferimento o licenziamento.

Leggi anche: Richiamo disciplinare sul lavoro: cos’è e come difendersi

La scelta di quale provvedimento adottare dipende dall’azienda, tenuto conto della gravità del fatto commesso, di eventuali precedenti in tal senso e di quanto prevedono il CCNL e il codice disciplinare.

Quest’ultimo documento è obbligatorio se si vuole sanzionare il dipendente. In esso sono riportate le singole condotte punibili e le relative sanzioni. Il codice può anche replicare in toto quanto previsto dal CCNL o integrarlo / modificarlo.

Leggi anche: Codice disciplinare aziendale: cos’è, contenuto e obbligo affissione

Procedura disciplinare

Prima di irrogare qualsiasi sanzione disciplinare, la normativa (art. 7 Legge n. 300/70 cosiddetto “Statuto dei lavoratori”) impone di:

  1. rendere noto al dipendente che il suo comportamento è contrario al codice disciplinare (lettera di richiamo per assenza ingiustificata);
  2. esaminare le sue eventuali giustificazioni.

Passi da compiere

Il primo passo da compiere è la consegna del richiamo disciplinare al dipendente (lettera di richiamo per assenza ingiustificata). Questo dev’essere prodotto in forma scritta con raccomandata consegnata a mani del lavoratore (che dovrà firmarla per ricevuta) o, in alternativa, sempre con raccomandata all’indirizzo noto e con ricevuta di ritorno.

Il dipendente ha cinque giorni di tempo dalla consegna della contestazione per presentare sue eventuali giustificazioni (i giorni sono di calendario e si considerano anche i festivi).

Una volta superata la finestra temporale per le eventuali giustificazioni, l’azienda deve decidere se irrogare o meno la sanzione.

Nel primo caso, qualsiasi provvedimento dev’essere comunicato in forma scritta, specificando altresì i motivi alla base della decisione.

In caso di chiusura del procedimento senza sanzioni, sebbene non sia obbligatorio, è consigliabile comunque comunicare la scelta al dipendente in forma scritta.

Licenziamento per assenza ingiustificata: cos’è e come funziona

La massima contestazione disciplinare per assenza ingiustificata si traduce nel licenziamento. Il licenziamento per assenza ingiustificata scatta laddove l’assenza del dipendente sia talmente grave da giustificare la risoluzione del contratto; oppure le reiterate assenze dal lavoro fanno scattare lo scarso rendimento del lavoratore.

L’azienda in questi casi è tenuta a comunicare il licenziamento in forma scritta, indicando i motivi alla base della decisione, la condotta del dipendente, le sue eventuali giustificazioni e le ragioni per cui non sono state accolte. Come farsi licenziare per ottenere la Naspi?

Quando la condotta del dipendente è di gravità tale da non consentire la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto si parla di licenziamento per giusta causa. In questa fattispecie non è dovuto il preavviso, pertanto il rapporto si considera cessato dal giorno della contestazione dell’addebito ovvero, a scelta dell’azienda, dal momento in cui il dipendente riceve la lettera di licenziamento.

Se invece si ricade nella fattispecie del licenziamento per giustificato motivo soggettivo, tra la data di contestazione dell’addebito o quella di comunicazione del licenziamento e l’ultimo giorno lavorato deve trascorrere un periodo di tempo definito dal contratto collettivo applicato, cosiddetto periodo di preavviso.

Questo ha infatti la funzione di consentire al dipendente di trovare una diversa collocazione lavorativa prima che il contratto si risolva definitivamente.

Se l’azienda non rispetta il preavviso è tenuta a corrisponderne in busta paga l’indennità sostitutiva, da quantificarsi con la retribuzione cui avrebbe avuto diritto il dipendente per il periodo tra la data del licenziamento e quello che sarebbe stato l’ultimo giorno di lavoro se il preavviso fosse stato osservato.

Il licenziamento del dipendente dev’essere comunicato al Centro per l’impiego a mezzo invio del modello Unilav, entro cinque giorni decorrenti dall’ultimo lavorato.

Ticket Naspi (o contributo licenziamento)

Nei casi di licenziamento di un dipendente a tempo indeterminato l’azienda è tenuta a corrispondere all’INPS il cosiddetto “ticket licenziamento”, la cui funzione è quella di finanziare l’indennità di disoccupazione NASPI.

L’importo base per ogni anno di lavoro fino ad un massimo di 3. Questo significa che per rapporti di durata pari o superiore ai 36 mesi il contributo annuale si moltiplica per 3.

Leggi anche: Ticket licenziamento: importi aggiornati e quando va pagato

Per i periodi inferiori all’anno il contributo mensile dovrà essere moltiplicato per i mesi di lavoro (se il mese è parzialmente lavorato si considera come intero se di durata pari o superiore ai 15 giorni).

Il contributo dev’essere versato con F24 entro il giorno 16 del secondo mese successivo quello di interruzione del rapporto. Se ad esempio il rapporto è cessato il 15 luglio 2019 la somma dovrà essere versata entro e non oltre il 16 settembre 2019.

Cosa comporta l’assenza ingiustificata in busta paga?

Per l’assenza ingiustificata non spetta alcun tipo di retribuzione, così come non maturano gli altri elementi differiti quali ferie, permessi, TFR, mensilità aggiuntive (tredicesima ed eventuale quattordicesima se prevista dal CCNL applicato).

Facciamo l’esempio di un dipendente che ha una retribuzione fissa mensile pari ad euro 1.950,00 lordi. Sappiamo che il suo compenso sarà identico ogni mese, indipendentemente dalle ore lavorate. Questo significa che la retribuzione non cambierà se in una determinata settimana il dipendente lavorerà 20 ore e ne farà altrettante di ferie.

Alla retribuzione fissa si potranno sommare eventuali maggiorazioni per lavoro notturno o festivo (comprese le domeniche), straordinari (feriali e festivi). Al contrario, alla retribuzione fissa si dovranno sottrarre assenze ingiustificate, scioperi, permessi non retribuiti.

Esempio retribuzione assenza ingiustificata

Ipotizziamo che il dipendente nel mese di maggio 2019 abbia totalizzato 8 ore di assenza ingiustificata. In questo caso la retribuzione sarà pari a:

Retribuzione lorda euro 1.950,00 – Assenza ingiustificata (8 ore) equivalenti ad euro 50,00 = 1.900,00 lordi.

Nel libro unico del lavoro e nel cedolino paga (da consegnare al dipendente all’atto dell’erogazione del compenso) le voci saranno così indicate:

  • Descrizione                                    Trattenute                                     Competenze
  • Retribuzione                                                                                          1.950,00
  • Assenza ingiustificata                  50,00

Naturalmente, al saldo di euro 1.900,00 dovranno essere sottratti ulteriori importi a titolo di trattenute per contributi previdenziali e assistenziali (INPS) e tasse (IRPEF). Ipotizziamo che queste siano pari rispettivamente ad euro 70,00 e ad euro 100,00.

Il netto finale (la somma che sarà erogata al dipendente) ammonterà a:

  • Retribuzione lorda                       1.950,00
  • Assenza ingiustificata                  50,00 –
  • Contributi INPS                             70,00 –
  • IRPEF                                               100,00 –
  • Netto                                              1.730,00

Esempio retribuzione assenza ingiustificata con paga oraria

Il dipendente con paga oraria riceve una retribuzione commisurata alle ore lavorate in ogni singolo mese, al netto di quelli che sono gli eventi non retribuiti come assenze ingiustificate, scioperi e permessi non retribuiti.

Alla retribuzione lorda si sommano invece i periodi di non lavoro per i quali spetta comunque la retribuzione come ferie, permessi, malattie, maternità, infortuni.

Infine, sono previsti elementi aggiuntivi come maggiorazioni per lavoro notturno o festivo (comprese le domeniche) e straordinari (feriali e festivi).

Ipotizziamo che nel mese di maggio 2019 abbia totalizzato 140 ore di lavoro, 30 di ferie e 8 di assenze ingiustificate. La retribuzione del mese sarà pari a:

Retribuzione euro 1.500,00 + Ferie euro 120,00 – Assenza ingiustificata 50,00 euro = 1.570 euro lordi.

Al risultato ottenuto si dovranno sottrarre, come nell’esempio precedente, contributi INPS e IRPEF. Se ad esempio queste sono pari rispettivamente ad euro 56,00 e ad euro 80,00, il netto sarà di:

  • Retribuzione lorda                       1.500,00
  • Ferie                                                120,00 +
  • Assenza ingiustificata                  50,00 –
  • Contributi INPS                             56,00 –
  • IRPEF                                               80,00 –
  • Netto                                              1.434,00

Contestazione assenza ingiustificata: non deve essere tardiva

Perde il diritto di licenziare il datore di lavoro che tollera le assenze del proprio dipendente anche oltre il periodo di comporto. La Cassazione con sentenza nr. 11342 dell’11 maggio 2010 ha stabilito che il datore di lavoro che tollera le eccessive assenze del proprio dipendente, anche oltre il periodo di comporto, perde il diritto di licenziare. In questi casi infatti è sempre necessario rispettare il criterio della “tempestività” del recesso, ovvero la contestazione per assenza ingiustificata deve essere fatta subito.

La Suprema Corte ha così dato ragione ad un lavoratore che, impugnava il proprio licenziamento intimatogli per superamento del periodo di comporto. Il licenziamento, in tutti i gradi di giudizio è stato considerato tardivo poichè il datore di lavoro aveva tollerato il comportamento del dipendente, comminandogli il licenziamento, solo quando aveva sommato nel triennio 572 giorni di assenza per malattia, a fronte del limite contrattuale di 365 giorni.

 

Servizio mensa aziendale e buoni pasto: quale aliquota IVA applicare

Servizio mensa aziendale e buoni pasto: quale aliquota IVA applicare

Si applica il 10% di IVA se i lavoratori dipendenti pagano la mensa in parte in contanti ed in parte con i buoni pasto.

Quale aliquota IVA occorre applicare nel rapporto tra la società emittente i buoni pasto e la società che gestisce il servizio di mensa aziendale, che accetta i buoni pasto? A questa domanda ha risposta l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’interpello n. 231 del 28 aprile 2022, specificando che la misura dell’aliquota applicabile sarà del 10%.

Tale aliquota, in particolare, riguarda la somministrazione di:

  • alimenti e bevande, effettuate anche mediante distributori automatici;
  • prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande.

Ecco i dettagli.

Servizio mensa aziendale e servizio sostitutivo reso a mezzo dei buoni pasto

La somministrazione di alimenti e bevande ai dipendenti, da parte dei datori di lavoro, ovvero l’erogazione agli stessi di somme finalizzate all’acquisto di pasti, è regolata dall’art. 51, co. 2, lett. c), del TUIR. Tale disposizione prende in considerazione distinte ipotesi, e precisamente:

  • gestione diretta di una mensa da parte del datore di lavoro;
  • prestazione di servizi sostitutivi di mense aziendali (Ticket restaurant);
  • corresponsione di una somma a titolo di indennità sostitutiva di mensa.

Il legislatore non ha dettato regole particolari in merito alle diverse opzioni disponibili sull’organizzazione dell’erogazione dei pasti ai dipendenti. Si ritiene, pertanto, che il datore di lavoro sia libero di scegliere la modalità che ritiene più facilmente adottabile in funzione delle proprie esigenze organizzative.

Ad esempio, può istituire:

  • il servizio di mensa per una categoria di dipendenti;
  • il sistema dei ticket restaurant per un’altra categoria;
  • l’erogazione di una indennità sostitutiva per un’altra ancora;
  • il servizio di mensa e nello stesso tempo corrispondere un’indennità sostitutiva o i ticket restaurant ai dipendenti che per esigenze di servizio non possono usufruire del servizio mensa.

Quale trattamento fiscale applicare al servizio mensa?

A seconda della specifica tipologia di servizio prescelta dal datore di lavoro da erogare ai dipendenti, discende il relativo trattamento fiscale da applicare.

In particolare, è prevista l’applicazione dell’aliquota IVA del 4% per le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense:

  • aziendali ed interaziendali;
  • delle scuole di ogni ordine e grado;
  • per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni.

L’aliquota del 4% deve ritenersi applicabile anche se le somministrazioni stesse sono rese in dipendenza di contratti, anche di appalto, aventi ad oggetto servizi sostitutivi di mensa aziendale, sempreché siano commesse da datori di lavoro.

Non è ammessa in detrazione l’imposta relativa alla somministrazione di alimenti e bevande da chiunque effettuata nei confronti di datori di lavoro. Fa eccezione quella effettuata nei locali dell’impresa o in locali adibiti a mensa aziendale o interaziendali.

Cosa sono i buoni pasto e come funziona il regime fiscale IVA?

La disciplina del servizio sostitutivo di mensa aziendale mediante l’utilizzo dei buoni pasto è contenuta nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 7 giugno 2017, n. 122.

Il buono pasto (o ticket restaurant) è un documento di legittimazione che attribuisce al titolare il diritto di ricevere la somministrazione di alimenti e bevande per un importo pari al valore facciale del buono stesso. Il cui valore nominale è comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto.

Tra gli esercizi legittimati a ricevere i buoni pasto sono ricomprese, tra l’altro:

  • le attività di somministrazioni di alimenti e bevande;
  • le mense aziendali e interaziendali.

In tale caso, l’operazione che rileva ai fini IVA è la prestazione di servizi che la mensa aziendale rende nei confronti della società emittente i ticket restaurant in favore del lavoratore.

Tale prestazione di servizi consiste nell’impegno ad effettuare la somministrazione all’atto della presentazione del buono pasto da parte del lavoratore.

Nel rapporto tra la società emittente i buoni pasto e la società che gestisce il servizio di mensa aziendale, che accetta i buoni pasto, la misura dell’aliquota applicabile sarà del 10%, riguardante le somministrazioni di:

  • alimenti e bevande, effettuate anche mediante distributori automatici;
  • prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande.

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Decreto PNRR 2, testo Dl 36/2022 in Gazzetta Ufficiale: le principali novità su Fisco e Lavoro

Decreto PNRR 2, testo Dl 36/2022 in Gazzetta Ufficiale: le principali novità su Fisco e Lavoro

Con la pubblicazione del decreto-legge 36/2022 PNRR 2, ufficiali le novità in materia di Pos obbligatorio e fattura elettronica forfettari.

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto n° 36/2022, nuovo decreto PNRR 2, e sono numerose le novità in ambito fiscale (si va dal Pos obbligatorio alla fattura elettronica per i contribuenti forfettari) e del lavoro contenute nel testo. Si tratta soprattutto di misure con le quali il Governo cerca di rafforzare il contrasto all’economia sommersa.

Come detto prima si va dall’obbligo di accettazione di pagamenti tracciabili alla fatturazione elettronica per i forfettari e per tutti i soggetti che fino ad oggi ne sono esonerati. Si interviene altresì in ambito lavoro, novità rilevante infatti è la previsione del cosiddetto portale del sommerso.

Decreto PNRR 2 in Gazzetta Ufficiale, le principali misure in arrivo

Ecco di seguito un riepilogo delle principali novità su fisco e lavoro.

L’obbligo di accettazione di pagamenti tracciabili

Il decreto anticipa al 30 giungo 2022 la data a partire dalla quale troveranno applicazione le sanzioni previste in caso di mancata accettazione di pagamenti tacciabili. Ciò vale sia per le imprese che per i professionisti.

Le sanzioni sarebbero dovute entrare in vigore a partire dal 1° gennaio 2023. Così come prevedeva il D.L. 152/2021, primo decreto PNRR.

Nello specifico a partire dal 30 giugno, in capo alle imprese e ai professionisti che non accetteranno pagamenti tracciabili si applicheranno le seguenti sanzioni:

sanzione amministrativa pecuniaria pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.

Attenzione, non si applica l’istituto della c.d. ablazione amministrativa. In sostanza niente sconti sulle sanzioni dovute.

Le banche inviano i dati del Pos all’Agenzia delle entrate

Sempre in materia di pagamenti tracciabili, il nuovo decreto dispone che le banche e gli altri intermediari finanziari che mettono a disposizione degli esercenti (imprese e professionisti) il servizio Pos, devono trasmettere al Fisco:

  • i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico (Pos) messi a disposizione degli esercenti,
  • nonchè l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti.

Attenzione, si tratta di una misura già in essere e operativa al fine di verificare l’effettiva spettanza del credito d’imposta in favore degli esercenti per le commissioni pagate alle banche che mettono loro a disposizione il servizio Pos.

Ora il decreto dispone che le comunicazioni comprensive dell’importo complessivo riguardano tutti i suddetti strumenti di pagamento. Non solo quelli collegati al registratore di cassa o quelli tecnicamente definiti “strumenti di pagamento evoluti”.

Forfettari, obbligo di fattura elettronica dal 1° luglio per chi supera i 25000 euro

Dal 1° luglio anche i contribuenti in regime forfettario dovranno fatturare le operazioni con il formato elettronico. La fattura dovrà transitare per il sistema di interscambio (Sdi)

La novità riguarda non solo i contribuenti in regime forfettario ma anche:

  • coloro che sono in regime di vantaggio (articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011),
  • associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore) che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale forfettario.

Non tutti saranno tenuti a rispettare l’obbligo già da luglio.

Infatti, le partite iva con un limite ricavi compensi non superiore a 25.000 euro potranno rimandare l’obbligo al 1° gennaio 2024.

Noi di Lavoro e diritti riteniamo che tale soglia vada valutata di anno in anno. Ad esempio, se lo scorso anno 2021 il monte ricavi/compensi non ha superato 25.000 euro allora, l’obbligo non decorrerà dal 1° luglio dal 2022. Al 1° gennaio 2023 andrà fatta un’ulteriore verifica, rispetto ai ricavi/compensi 2022.

Ad ogni modo, saranno necessarie conferma da parte dell’Agenzia delle entrate.

Ecobonus e sismabonus, novità sulle comunicazioni da inviare all’Enea

Il decreto introduce novità anche in materia di bonus edilizi e di comunicazioni da inviare all’Enea per comunicare il risparmio energetico conseguito in seguito all’effettuazione dei lavori.

La comunicazione dovrà essere effettuata anche in riferimento agli interventi di ecobonus e sismabonus. Fino ad oggi la comunicazione riguardava solo gli interventi rientranti nella macroarea della ristrutturazione edilizia, se tali interventi permettevano di ottenere un risparmio energetico (art.16, comma 2-bis, D.L. 63/2013).

Ora,  l’invio dati è finalizzato soprattutto alla valutazione della corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Missione 2, Componente 3, Investimento 2.1 “Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l’efficienza energetica e la sicurezza degli edifici”).

Nuovo credito d’imposta per gli investimento nel Mezzogiorno

Novità anche per il credito d’imposta mezzogiorno adattato alle Zone economiche speciali (ZES).

Nello specifico, per gli  gli investimenti effettuati nelle Zes, il credito d’imposta spetta ora:

  • non solo per l’acquisto di immobili strumentali agli investimenti (articolo 5, comma 2, Dl 91/2017),
  • ma anche per l’acquisto di terreni nonché
  • l’acquisizione, la realizzazione o l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

Codice della crisi d’impresa

Il decreto PNRR 2 dispone lo slittamento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa (Dlgs 14/2019).

In particolare si passa dal 16 maggio al 15 luglio 2022.

Novità Lavoro Decreto PNRR 2: il portale nazionale del sommerso

Un’altra novità di particolare importanza è l’introduzione del cosiddetto portale del sommerso. Confluiranno sul portale tutte le risultanze dell’attività di vigilanza svolta dall’Ispettorato nazionale del lavoro, dal personale ispettivo dell’INPS, dell’INAIL, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza avverso violazioni in materia di lavoro sommerso nonchè in materia di lavoro e legislazione sociale.

L’obiettivo è quello di monitorare il fenomeno del sommerso nonchè programmare in maniera più efficace l’attività ispettiva. Il portale sarà gestito  dall’Ispettorato nazionale del lavoro.

Come si legge nel decreto,  Il Portale nazionale sostituisce e integra le banche dati esistenti attraverso le quali l’Ispettorato nazionale del lavoro, l’INPS e l’INAIL condividono le risultanze degli accertamenti ispettivi.

Infine, per ridurre gli infortuni sul lavoro nonché la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori,  nella fase di realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, l’INAIL, è sollecitata a promuove appositi protocolli di intesa. Protocolli da definire  con aziende e grandi gruppi industriali impegnati nella esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza per l’attivazione.

DECRETO-LEGGE 30 aprile 2022, n. 36

Di seguito il testo PDF del Dl 36/2022 recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

 

Con questa utility è possibile calcolare l’ammontare della pensione di reversibilità

Con questa utility è possibile calcolare l’ammontare della pensione di reversibilità Inps spettante ai parenti del defunto che ne hanno diritto.

Modalità di compilazione dei campi

Per il calcolo della pensione di reversibilità è indispensabile inserire l’importo lordo della pensione percepita dal defunto, specificando se si tratta di un valore mensile o annuale (13 mensilità), oppure l’assegno maturato alla data del decesso sulla base dei contributi versati (pensione indiretta).
Occorre indicare poi quali sono i parenti aventi diritto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Per calcolare l’eventuale riduzione per cumulo con altri redditi è necessario indicare il reddito del coniuge. L’anno serve per determinare il reddito minimo Inps utile per il calcolo della riduzione.

Nota: L’applicazione calcola la riduzione per cumulo nell’ipotesi più frequente, ossia riferita al coniuge beneficiario. Per non applicare la riduzione è sufficiente non mettere la spunta sul campo “Il coniuge ha un reddito”.

CALCOLO PENSIONE di REVERSIBILITA’ e INDIRETTA
 
Anno: 2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
 
Importo Pensione €   mensile  annuale
 
 
 
Indica solo i parenti aventi diritto: 
 
Coniuge:  
Il coniuge ha un redddito:   di €   all’anno
 
 
 
Figli o nipoti aventi diritto:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 

Genitori aventi diritto:

1
2
  (senza coniuge e figli)

Fratelli aventi diritto:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
  (senza coniuge, figli e genitori)

 

 
 

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Avvertenza

I dati forniti dall’applicazione sono utilizzabili a scopo indicativo e per un uso non professionale. I conteggi ufficiali della pensione di reversibilità sono effettuati dall’INPS.

La Pensione ai Superstiti

Si tratta di una prestazione di tipo previdenziale in favore di alcuni parenti di lavoratori dipendenti e autonomi o pensionati deceduti con posizione previdenziale Inps o già titolari di una pensione erogata dall’Inps.
Il termine usato più comunemente per indicare questo tipo di trattamento pensionistico è “pensione di reversibilità“, che però si riferisce al caso in cui la persona deceduta era titolare di una pensione o ne aveva già maturato il diritto.
Se invece il deceduto non era titolare di alcuna pensione si parla di “pensione indiretta” ma in un caso o nell’altro le regole per la determinazione della quota spettante agli eredi sono le stesse.
La pensione di reversibilità può essere richiesta se:
– il defunto godeva già di un trattamento pensionistico (pensione di vecchiaia, inabilità o anzianità).
La pensione indiretta può essere richiesta se:
– il defunto alla data del decesso aveva i “vecchi” requisiti di assicurazione e contribuzione per la pensione di vecchiaia, e cioè almeno 15 anni.
– il defunto era assicurato e versava contributi da almeno 5 anni, di cui 3 nei cinque anni precedenti la data della morte.

Gli Aventi Diritto

Il Coniuge

Il coniuge superstite ha diritto alla pensione di reversibilità anche se risulta:
– separato consensualmente,
– separato “con addebito” (in questo caso solo se gli è stato riconosciuto l’assegno di mantenimento),
– divorziato, non risposato e già titolare dell’ “assegno alimentare” per il coniuge prima della sentenza di divorzio.

NOTA: In presenza di almeno un coniuge contitolare (ad esempio il coniuge divorziato dal defunto e non risposato), l’ammontare dell’assegno spettante a entrambi i coniugi non viene stabilito dall’Inps ma dal Tribunale con un’apposita sentenza.
Generalmente il criterio adottato per la ripartizione è in proporzione alla durata del matrimonio di ciascuno, ma la sentenza della Corte Costituzionale n. 419/1999 ha statuito che la durata temporale non sia l’unico criterio da seguire, ma che vadano presi in considerazione altri elementi, quali ad esempio le condizioni economiche dei contitolari aventi diritto.

I Figli

I figli (legittimi, legittimati, adottivi, naturali, affiliati, legalmente riconosciuti o nati da precedente matrimonio con l’altro coniuge) hanno diritto alla pensione di reversibilità o a quella indiretta qualora, alla data del decesso del genitore, siano:

– minori di 18 anni,
– studenti di scuola media o professionale non oltre i 21 anni di età che siano a carico del genitore defunto e non svolgano alcuna attività lavorativa,
– studenti universitari per la durata legale del corso di laurea e in ogni caso non oltre i 26 anni di età che siano a carico e senza lavoro,
– figli riconosciuti “inabili al lavoro” di qualsiasi età purché a carico del genitore.

Hanno diritto all’assegno (di reversibilità o indiretto) anche i figli nati postumi entro il 35° giorno dalla data del decesso del genitore.

NOTE:
– I figli (o equiparati) maggiorenni e studenti sono considerati “a carico” se il loro reddito annuo non supera il trattamento minimo inps maggiorato del 30%.
– Il figlio studente universitario perde il diritto alla pensione indiretta e di reversibilità se inizia un’attività lavorativa anche a carattere precario o saltuario (cfr. Corte-Cost n. 42 del 25/02/1999).
– Un figlio inabile al lavoro è considerato “a carico” del genitore se ha un reddito inferiore a quello consentito per la pensione di invalidità civile totale.
– Un figlio inabile al lavoro, che sia anche titolare dell’indennità di accompagnamento, è considerato “a carico” del genitore se ha un reddito inferiore a quello per gli invalidi civili totali, aumentato dell’indennità di accompagnamento.
– L’inabilità al lavoro deve essere certificata dal medico INPS.

I Nipoti

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 180/1999, ha stabilito che i nipoti minorenni e viventi a carico degli ascendenti vanno equiparati ai figli se:

– non sono economicamente autosufficienti,
– sono a totale carico del defunto.

I Genitori

I genitori del defunto hanno diritto alla pensione di reversibilità o indiretta se:

– non vi sono coniugi, figli o nipoti aventi diritto,
– hanno più di 65 anni di età,
– non sono titolari di pensione,
– sono a carico del lavoratore deceduto.

I Fratelli

I fratelli (o le sorelle) del defunto hanno diritto se:

– non esistono genitori, coniugi, figli o nipoti aventi diritto,
– sono celibi (o nubili),
– sono inabili al lavoro,
– sono completamente a carico del lavoratore deceduto.

Quanto spetta

L’importo spettante ai superstiti è calcolato sulla base della pensione dovuta al lavoratore deceduto ovvero della pensione in pagamento al pensionato deceduto applicando le percentuali previste dalla L. 335/95:
60%, solo coniuge;
70%, solo un figlio;
80%, coniuge e un figlio ovvero due figli senza coniuge;
100% coniuge e due o più figli ovvero tre o più figli;
15% per ogni altro familiare, avente diritto, diverso dal coniuge, figli e nipoti.
NOTA:
Le pensioni ai coniugi superstiti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2012 sono soggette ad una riduzione dell’aliquota percentuale, rispetto alla disciplina generale, nei casi in cui il deceduto abbia contratto matrimonio ad un’età superiore a 70 anni; la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni o il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore ai dieci anni. La decurtazione della pensione ai superstiti non opera qualora vi siano figli minori, studenti o inabili.

Incumulabilità con i Redditi del Beneficiario

A partire dal 1995 la pensione di reversibilità o indiretta deve essere ridotta delle percentuali seguenti, in base al reddito del beneficiario (Art. 1, comma 41 L. 335/95):

– riduzione del 25% per redditi superiori a 3 volte il trattamento minimo annuo per lavoratori dipendenti.
– riduzione del 40% per redditi superiori a 4 volte il trattamento minimo annuo per lavoratori dipendenti.
– riduzione del 50% per redditi superiori a 5 volte il trattamento minimo annuo per lavoratori dipendenti.

Scarica le tabelle INPS con i limiti di reddito per il 2022
(vedi tabella “F”)

NOTA:
La circolare Inps n. 234 del 25 agosto 1995 stabilisce che la riduzione per cumulo non si applica se sono titolari della pensione di reversibilità i figli (minori, studenti o portatori di handicap anche se maggiorenni), da soli o in concorso con il coniuge.
Si applica invece nel caso in cui sia titolare della pensione il solo coniuge (oppure il coniuge con figli che non rientrano nell’ipotesi di non applicabilità) eventualmente contitolare con fratelli, sorelle o genitori.
Per effettuare il calcolo senza applicare la riduzione per cumulo basta non mettere la spunta nel campo “Il coniuge ha un reddito“.

Clausola di Salvaguardia

A tutela di coloro che hanno redditi poco superiori ai limiti delle fasce sopra descritte la normativa prevede un meccanismo che attenua la riduzione per cumulo.
In sostanza il trattamento complessivo spettante al coniuge (reddito + pensione ridottanon può essere inferiore a quello che sarebbe spettato allo stesso soggetto in possesso di un reddito pari al limite massimo della fascia precedente a quella in cui si colloca il suo reddito.

Per il calcolo del reddito ai fini della riduzione si considerano:

  • tutti i redditi assoggettabili ad Irpef, al lordo di qualsiasi detrazione comunque specificata (oneri deducibili, detrazioni e deduzioni),
  • i redditi da lavoro autonomo da cui devono essere detratti i contributi previdenziali obbligatori,
  • i redditi conseguiti all’estero,
  • le pensioni estere dirette.

Per il calcolo del reddito non si considerano invece:

  • la casa di abitazione e le relative pertinenze,
  • i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sugli stessi,
  • le competenze arretrate soggette a tassazione separata,
  • le indennità di accompagnamento di ogni tipo,
  • le pensioni e gli assegni per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti,
  • la pensione sociale e l’assegno sociale,
  • le pensioni di guerra e indennità accessorie,
  • le pensioni privilegiate ordinarie tabellari per infermità contratte in servizio di leva,
  • le rendite vitalizie Inail,
  • gli interessi dei BOT, CCT e di ogni altro titolo di Stato.

Governo

Conferenza stampa del Presidente Draghi

Lunedì, 2 Maggio 2022

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, insieme ai Ministri dell’Economia Franco, della Transizione ecologica Cingolani, del Lavoro Orlando, dello Sviluppo economico Giorgetti, delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Giovannini, illustra in conferenza stampa i provvedimenti adottati dal Consiglio dei Ministri.

Introduzione del Presidente Draghi 

Il decreto che presentiamo questa sera testimonia l’impegno del governo nel sostenere le famiglie, in particolare le più deboli, nel sostenere le imprese. Nel clima di grandissima incertezza che c’è, il governo fa il possibile per poter dare un senso di direzione, di vicinanza a tutti gli italiani. Le azioni e le decisioni di oggi rappresentano bene la determinazione del governo, e il senso del Governo stesso. Il provvedimento di oggi è molto articolato. L’obiettivo principale è quello di difendere il potere d’acquisto delle famiglie, soprattutto delle più deboli, e la capacità produttiva delle imprese. E’ molto articolato perché si estende in molte aree. Approviamo numerose liberalizzazioni, importanti riforme nel settore delle energie rinnovabili. Queste riforme, queste liberalizzazioni o semplificazioni ci permettono di accelerare la transizione ecologica, di fare quello scatto negli investimenti, nelle rinnovabili che contribuiranno sicuramente a renderci più indipendenti dal gas russo. Voglio ringraziare tutti i ministri qui presenti, il ministro Franco, il ministro Cingolani, il ministro Giorgetti, il ministro Orlando, il ministro Giovannini, la ministra Messa e il ministro Bianchi che non sono con noi stasera, tutto il governo per questo lavoro molto complesso. Le misure di oggi affrontano prima di tutto il problema del carovita che penalizza la generalità dei cittadini, la loro situazione economica, e certamente può frenare la ripresa. Nel mese di aprile il tasso di inflazione è stato del 6,2%, leggero calo rispetto a marzo ma comunque ai livelli più alti degli ultimi 30 anni. Tenete presente che questa inflazione, questa accelerazione nei prezzi dipende in grandissima misura dei prezzi dell’energia. Se noi facciamo eccezione per questi, il tasso di inflazione è il 2,9%. Sempre alto, sempre più alto ma molto molto meno dei livelli che vediamo oggi. Cosa significa questo? Significa che queste sono delle situazioni temporanee e quindi vanno affrontate con strumenti eccezionali. Senza questa azione da parte del governo, queste situazioni temporanee finiscono per indebolire l’economia, aumentare la povertà e creare poi delle condizioni permanenti di debolezza economica, di povertà. Questo giustifica queste azioni eccezionali che sono contenute in questo decreto e che, peraltro, erano contenute nei decreti precedenti. Non dimentichiamo infatti che abbiamo già stanziato 20 miliardi per sostenere l’economia e le famiglie. L’economia attualmente attraversa una fase di rallentamento, nel primo trimestre è stato registrato un – 0,2%. Ricordate che questo dato è rispetto al trimestre precedente quando l’economia era salita dello 0,7%. Quindi si tratta per il momento di un rallentamento, non di una recessione. Ora vedremo come andranno i prossimi mesi. Occorre però già ora registrare alcuni dati sul mercato del lavoro che sono usciti oggi: mostrano come a marzo ci siano stati 800 mila occupati in più rispetto a un anno fa. Il tasso di occupazione ora in Italia sfiora il 60%, è il livello più alto dall’inizio delle serie storiche italiane. A marzo il tasso di disoccupazione è sceso all’8,3%. Questi sono dati positivi. Tra l’altro nell’ultimo mese c’è anche un forte segnale di ripresa dell’occupazione a tempo indeterminato, ci sono stati 122 mila occupati in più di cui 103 mila a tempo indeterminato e 19 mila a tempo determinato. Non voglio enfatizzare troppo queste notizie, certamente arrivano in un momento in cui tutta la gran parte delle diagnosi economiche sono più pessimistiche, le previsioni di tutti gli istituti internazionali mostrano rallentamento, si parla di pericolo di recessione. E, d’altronde, i rischi che osserviamo – quelli prima di tutto derivanti dall’inflazione, che può indebolire i consumi, poi dalla guerra e l’incertezza per la guerra e le sanzioni – non possono far pensare a un quadro positivo. Però è importante registrare questi dati positivi, molto positivi e inattesi in questo quadro. Ci sono tanti modi di interpretarli, ma il punto di fondo, la conclusione è che – positivi o negativi – l’impegno del governo nel sostenere l’economia, nel sostenere le famiglie, le imprese non diminuisce, resta intenso, determinato, deciso come prima. Questo è il senso di questo governo. L’incertezza resta molto forte, quindi noi intendiamo a fare tutto quel che è necessario. I provvedimenti di oggi valgono 14 miliardi, che si aggiungono ai 15,5 miliardi dei provvedimenti precedenti. Siamo quindi a un totale di circa 30 miliardi già spesi, e 30 miliardi sono circa 2 punti percentuali del prodotto interno lordo. Vorrei notare che l’abbiamo fatto senza ricorrere a scostamenti di bilancio. Questo sta a dimostrare che – come abbiamo detto tante volte – non sono tanto gli strumenti che contano, ma conta la risposta alle necessità, alle esigenze. In altre parole, è importante segnalare ciò che richiedono gli interventi, come ci si arriva poi sarà una questione che viene decisa volta per volta. Tra l’altro con questo decreto veniamo incontro anche alle esigenze che ci sono state manifestate oggi nella riunione con i sindacati, che vorrei ringraziare per il contributo veramente fattivo, costruttivo che hanno dato nel corso di questa riunione. Faccio un accenno breve ai provvedimenti di oggi, poi i vari ministri descriveranno con maggior dettaglio.

Prima di tutto noi rinnoviamo per altri 2 mesi il taglio delle accise su benzina, gasolio e per altri tre mesi rinnoviamo l’intervento sociale per i più poveri che continuano a essere protetti dai rincari dell’energia. Come ricordate nell’ultimo decreto abbiamo elevato questa quota a 5,2 milioni di famiglie che, quindi, continuano essere protette per altri tre mesi dai rincari dell’energia. Estendiamo i crediti di imposta per le aziende a maggiore intensità di gas ed elettricità; adeguiamo i prezzi nei contratti d’appalto per riflettere l’aumento dei costi delle materie prime e sono, quindi, coperti allo stato se non erro fino al 90% del rincaro. Anche questa è una misura abbastanza straordinaria. Creiamo un fondo per le imprese che hanno sofferto di più per i danni della guerra e ristoriamo gli enti locali per i costi che stanno affrontando. A proposito del fatto che copriamo l’aumento del costo delle materie prime, è una misura molto importante perché permette di mantenere tutti i cantieri che sono stati aperti con il PNRR – e anche non quelli del PNRR – in maniera tale che possano continuare a lavorare, quindi a occupare persone. Infine, soprattutto, approviamo un importante provvedimento di sostegno ai redditi di 28 milioni di italiani, tra pensionati e lavoratori dipendenti e anche autonomi. Per i pensionati e lavoratori dipendenti che hanno un reddito fino a 35 mila euro ci sarà un bonus uguale per tutti di 200 euro. Quindi una misura che consente di aiutare le famiglie e limita i rischi di ulteriori aumenti di inflazione. Finanziamo queste misure mantenendo lo stesso livello di indebitamento che abbiamo raggiunto lo scorso anno. Questo si ottiene incrementando la tassa sui profitti eccezionali delle aziende dell’energia, i profitti che queste aziende hanno accumulato in questi mesi. Ma il governo vuole guardare oltre questa fase di emergenza: abbiamo deciso misure di semplificazione, di liberalizzazione – che saranno descritte dal ministro Cingolani – e che sono la strada maestra per poter procedere a un investimento significativo nelle rinnovabili. Il governo – come dicevo prima – trova il suo senso nella protezione delle famiglie e nel sostegno delle imprese e quindi resta pronto a tutti gli interventi che dovessero essere necessari, nel caso, di un peggioramento della congiuntura. 
Grazie.

Quirinale

Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della presentazione dei candidati ai Premi “David di Donatello”

 Palazzo del Quirinale, 02/05/2022 (II mandato)

Rivolgo un saluto cordiale al Ministro, alla Presidente Piera Detassis, a tutti i presenti, ai tanti candidati che, nel loro insieme, rappresentano l’anima e il motore del cinema italiano.

La consegna dei David di Donatello è un grande evento della cultura italiana. La sua storia è così lunga e intensa, ed è così radicata – grazie all’intraprendenza e alla determinazione del fondatore Gian Luigi Rondi – da costituire quasi un’enciclopedia del nostro cinema.

Ringrazio Pilar Fogliati, complimenti per la maratona condotta con provvida leggerezza. E grazie a Rita Marcotulli e al suo quartetto. Nella conduzione, negli inserimenti musicali, ci hanno accompagnato in maniera magistrale.

Complimenti, i più grandi, a Giovanna Ralli e a Sabrina Ferilli.

Giovanna Ralli: per tutti, per la mia generazione particolarmente, è una leggenda. La sua eleganza, la sua maestria sono state davvero, e lo sono per tutti, un punto di riferimento, con grande ammirazione. Grazie per le sue parole.

Sabrina Ferilli: immagine simpatica, trascinante, irresistibile nella sua bravura.

Grazie per quanto avete fatto, grazie per quanto rappresentate.

Sono due attrici romane, come ha detto poc’anzi Giovanna Ralli, che adesso sono ufficialmente nella storia del David.

Ripercorrendo gli anni e rileggendo i titoli dei film, i nomi degli attori, dei registi, dei tanti premiati e candidati, si scopre un patrimonio immenso di creatività, di pensiero, di professionalità, di capacità tecnica.

La storia del cinema fa parte pienamente della storia del nostro Paese, che il cinema è stato capace di vivere, di raccontare, esprimendone sentimenti e valori. È stato capace di rafforzare il senso civico, di sollevare grandi questioni sociali.

È stato capace di dare emozioni.

Parole e immagini che sono oggi parte di noi, e senza le quali saremmo meno consapevoli come Paese.

Il cinema ha contribuito a far conoscere l’Italia nel mondo. A farla apprezzare per i suoi talenti. A destare curiosità e interesse per quel che eravamo e per quel che siamo diventati.

Tanti sono gli artefici di questa straordinaria impresa collettiva. Citarne solo alcuni potrebbe apparire arbitrario.

Ricordo soltanto qualche pietra miliare.

Settantaquattro anni fa Vittorio De Sica veniva premiato, per Sciuscià, con il premio speciale agli Oscar: quel premio, poco tempo dopo. sarebbe diventato l’Oscar per il miglior film straniero.

Sessant’anni fa Sofia Loren – come abbiamo poc’anzi ascoltato nel video – vinse l’Oscar, con La ciociara, come migliore attrice. Fu la prima donna a vincere quel titolo per un film non in lingua inglese. Ricordiamo quelle sequenze che, drammaticamente, richiamano gli orrori cui oggi imprevedibilmente assistiamo.

Quaranta anni or sono a conquistare l’Oscar, per gli effetti speciali, fu Carlo Rambaldi, il costruttore di ET, simbolo di quelle molteplici capacità, professionalità, mestieri che rendono il cinema una macchina ingegnosa che produce fascino.

Negli anni successivi sono stati moltissimi i riconoscimenti internazionali all’arte e al genio del cinema italiano.

Il mondo è radicalmente cambiato. La velocità dei mutamenti si manifesta sempre più accelerata. Il cinema e l’audiovisivo si trovano nel vortice di trasformazioni che riguardano tecniche, strumenti, linguaggi.

Le sfide, produttive e culturali, impongono nuovi saperi, nuove modalità di espressione e nuove idee di comunicazione.

Si avverte l’esigenza di creare prodotti validi e apprezzati per le nuove generazioni, che saranno il pubblico del futuro. I giovani e i giovanissimi mostrano interesse crescente al mondo dell’arte e dello spettacolo, ma richiedono modalità di gran lunga diverse per la loro fruizione.

Le radici non mutano. Sono preziose anche se tutto sta cambiando. Anzi, per questo divengono ancor più preziose.

I cambiamenti interni all’industria cinematografica sono stati accompagnati, in questi due anni, da eventi che hanno sconvolto i ritmi di vita, le abitudini, le stesse priorità della nostra comunità nazionale.

La pandemia ha fortemente condizionato tante nostre attività.

Per il cinema è stato un colpo durissimo la chiusura, per lunghi periodi, delle sale e il prolungarsi delle misure di prevenzione. Ma credo che sia inesatto dire – riprendo le osservazioni del ministro Franceschini – che quello della pandemia sia stato per il cinema italiano un tempo di paralisi.

La crisi è stata forte, ma l’ideazione, la produzione, la realizzazione di opere è proseguita. E non è azzardato dire che il cinema oggi sta vivendo una stagione di crescita.

Non è la prima volta, del resto, nella storia – in quella italiana particolarmente – che si può parlare di crescita attraverso una crisi.

Vorrei qui riprendere una considerazione della bravissima Pilar Fogliati, che ha fatto poc’anzi un accorato appello in favore dei colleghi che lavorano nel mondo dello spettacolo dal vivo: la musica, la danza, il teatro.

Durante i lunghi mesi della pandemia hanno subito la cancellazione totale della loro attività, dei loro cartelloni, delle tournée. L’augurio che desidero esprimere è che per tutti si apra una stagione di vera ripresa.

Ne hanno bisogno i professionisti che vi lavorano, con le loro famiglie. Ne abbiamo bisogno noi, gli spettatori. L’arte, lo spettacolo, la musica non sono il superfluo, ma una componente essenziale della vita della società.

Ci sono momenti in cui si è chiamati ad affrontare sfide difficili. Questo è uno di quei momenti. Il cinema di oggi e di domani avrà caratteristiche diverse, che voi dovrete ideare, progettare, costruire.

L’interrelazione crescente del cinema con la televisione e con le altre piattaforme apre straordinarie opportunità. Sono strade che state già percorrendo con successo e con grande apprezzamento del pubblico.

La molteplicità dei mezzi di trasmissione dell’audiovisivo sta portando anche a un confronto, a uno scambio di linguaggi e di modalità espressive.

Non si può più immaginare uno spazio del cinema separato da questo contesto così ricco e così in movimento. Tuttavia il cinema deve saper conservare il suo tratto originale, la sua cultura del messaggio, la sua poesia, perché così il dialogo sarà davvero proficuo.

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha destinato alla cultura e al cinema – come il Ministro ha ricordato – importanti risorse. La cultura è un vettore indispensabile dello sviluppo. Adesso dobbiamo fare in modo che gli investimenti producano i risultati che speriamo.

Il potenziamento di Cinecittà – grazie anche a preziosi investimenti privati, in stretta collaborazione con le istituzioni pubbliche – può offrire molto al cinema italiano, alle nostre produzioni e alle coproduzioni con altri Paesi. Può inoltre rilanciare Roma come uno dei poli più importanti del cinema in Europa, attraendo produzioni internazionali anche grazie alla formula del tax credit. Cinecittà capitale europea del cinema: questo è un grande obiettivo per il Paese, da cui possono derivare benefici non soltanto economici.

Le sale del cinema richiedono attenzione e non possono essere trascurate. Il loro ruolo sociale è importante, nelle città più popolate come anche nei centri minori. Le sale sono centri di aggregazione.

La crisi delle sale cinematografiche da noi si presenta superiore a quella di altri Paesi europei. Questo spinge a interventi e ad aver cura di questo patrimonio civile.

Risorse destinate a cinema e teatri per migliorare l’ecoefficienza degli ambienti e per consentire di abbellirli, di renderli più funzionali e sicuri riguardano una questione davvero di grande rilievo.

Nella festa del David il pensiero si rivolge doverosamente ai protagonisti del cinema che ci hanno lasciato di recente. Per tutti ricordo alcune donne che hanno dato un contributo straordinario e che ricordiamo con ammirazione: Monica Vitti, Lina Wertmuller, Piera Degli Esposti, Catherine Spaak.

Il cinema è un’arte che trasmette, preservandole, storia e memoria. Il cinema, come tutte le arti, mantiene perennemente presente il ricordo.

Naturalmente il cinema non dimentica di essere immerso nella società del suo tempo, nei drammi e negli affanni del suo tempo. La guerra scatenata nel cuore d’Europa da un’aggressione inaccettabile scuote le nostre coscienze.

Il cinema italiano oggi è protagonista nella solidarietà con artisti ucraini, da noi ospitati.

La cultura non si ferma. Neppure di fronte alla guerra. La cultura unisce. Supera i confini – limiti che essa non contempla – ed è fondamentale per ricreare condizioni di pace.

Una guerra insensata non può mettere in discussione i legami spirituali e culturali che, nei secoli, si sono fortemente intrecciati nel mondo della cultura d’Europa. La scelta sciagurata della Federazione Russa di fare ricorso alla brutalità della violenza e della guerra non può e non deve lacerare quei legami preziosi tra i popoli europei che la cultura ha contribuito a costruire e a consolidare.

La doverosa indignazione e la condanna non possono certo riguardare la cultura, grandi spiriti del passato e le loro opere, che tanto hanno dato alla civiltà del mondo intero. Sarebbe grave e controproducente per la nostra Italia e la nostra Europa. Lacerare la cultura europea, significherebbe assecondare quella logica di aggressione.

Rispettando pratiche scaramantiche della gente dello spettacolo, sia per la premiazione di domani che per il vostro lavoro futuro, mi limito a esprimere auguri in generale. Auguri estesi a tutto il nostro Paese.

L’Italia e il suo cinema sono inscindibili. L’Italia ha bisogno del suo cinema e il cinema ha bisogno dell’Italia.