Archivi giornalieri: 12 maggio 2022

Aiuti di Stato per Covid: ecco il modulo per l’autodichiarazione delle imprese

Aiuti di Stato per Covid: ecco il modulo per l’autodichiarazione delle imprese

 

È stato pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il modello di dichiarazione sostitutiva che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19 devono inviare all’Agenzia stessa. Il documento serve ad attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework” e il rispetto delle varie condizioni previste. 

Vediamo di seguito modalità e tempistiche di attestazione.

     Indice 

1. Soggetti interessati

L’autodichiarazione deve essere presentata da tutti i soggetti che hanno beneficiato di aiuti previsti in ragione dell’emergenza “Covid-19”. Nel caso in cui la dichiarazione sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l’accesso a quegli aiuti che già la prevedevano, la presentazione della dichiarazione sostitutiva “generale” non è obbligatoria, a meno che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nel “Decreto Sostegni”. In quest’ultimo caso, la dichiarazione va comunque presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente goduti, nonché di quelli già indicati nella dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata.

La dichiarazione è da presentare in ogni caso se

  • Il beneficiario ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C;
  • Il beneficiario ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti;
  • Il beneficiario si è avvalso della possibilità di “allocare” la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1 del Temporary Framework, qualora residui il massimale stabilito.

2. Modalità di compilazione

>>>Scarica qui il modulo in PDF<<<

Il contribuente o il soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni potranno trasmettere la dichiarazione esclusivamente online

  • Utilizzando il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate
  • Tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate 

Per eventuali difficoltà, l’Agenzia ha predisposto una guida alla compilazione, disponibile a questo link.

3. Tempistiche 

La dichiarazione deve essere inviata dal 28 aprile al 30 giugno 2022, esclusivamente con modalità telematiche, come descritto sopra. Entro cinque giorni dall’invio viene rilasciata una ricevuta che attesta la presa in carico o lo scarto della dichiarazione. In quest’ultimo caso, sarà comunque considerata tempestiva la dichiarazione trasmessa nuovamente entro i cinque giorni successivi alla comunicazione di scarto dell’Agenzia. Qualora si intenda sostituire una Dichiarazione precedentemente trasmessa è possibile presentare entro i termini una nuova Dichiarazione; l’ultima Dichiarazione trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate

4. Questioni sollevate ed interrogazione parlamentare

Il comunicato dell’Agenzia delle Entrate solleva questioni e dubbi da molte parti. Ad esempio, l’Associazione Nazionale dei Commercialisti ha richiesto la proroga dei termini al 31 Ottobre, poiché, secondo le parole del suo presidente Cuchel, il termine sarebbe “del tutto inadeguato, inutilmente stringente, che non tiene minimamente conto del carico di lavoro che in questo particolare periodo grava sui professionisti”, oltre che “solo formalmente rispettosa dello Statuto del Contribuente”. Inoltre, l’ANC richiede che i dati richiesti siano unicamente quelli non ancora in possesso della PA, per evitare duplicazioni. 

 

I commercialisti comunque non sono gli unici a sollevare dubbi; il 4 maggio è stata posta interrogazione parlamentare n 5-08011, per domandare se non si ritenga opportuno:

  • cancellare le sanzioni ove l’errore nell’indicazione degli aiuti ricevuti non comporti il superamento dei massimali previsti, 
  • disporre l’esonero per le imprese di piccole e medie dimensioni in considerazione della cifra elevata dai massimali consentiti, 
  • prevedere una proroga per l’invio della dichiarazione almeno al 30 settembre 2022

La risposta è stata pubblicata lo stesso 4 maggio, e fa notare che:

  • Le sanzioni sono collegate alle previsioni contenute nell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e non costituiscono sanzioni «tributarie».
  • l’autodichiarazione è stata disciplinata dall’articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021, che al comma 13 cita i soggetti dell’adempimento, non prevedendo esoneri. Questa necessità è poi stata ribadita dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 dicembre 2021 e dalla decisione della Commissione UE C(2021) 7521 final del 15 ottobre 2021, con la quale è stato autorizzato il cosiddetto «regime ombrello».
  • I termini per la presentazione del modello sono stati previsti in correlazione con quanto contenuto nella Decisione C(2022) 171 final dell’11 gennaio 2022, e in considerazione del numero elevatissimo di aiuti da registrare, il differimento della data del 30 giugno 2022 pregiudicherebbe il rispetto della scadenza del 31 dicembre 2022 per l’assolvimento dell’obbligo di registrazione. Quindi, qualunque differimento del termine dovrebbe accompagnarsi a un pari differimento del termine per la registrazione degli aiuti nel RNA.

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Avvocati: nuovi bandi della Cassa Forense per i figli degli iscritti

Avvocati: nuovi bandi della Cassa Forense per i figli degli iscritti

 

Nel corso delle ultime settimane, la Cassa Forense ha pubblicato due bandi interessanti a favore dei figli di iscritti. Vediamo tutte le informazioni principali.

      Indice 

            a. -Chi può fare domanda

            b. -Modalità e scadenze

       2. Bando per l’assegnazione di borse di studio agli universitari figli di iscritti 

            a. -Chi può fare domanda

            b. -Modalità e scadenze

1. Bando per il rimborso parziale delle spese per centri estivi 

Il bando 6/2022 prevede il rimborso parziale delle spese in centri estivi per figli di iscritti alla Cassa tra 3 e 14 anni (età alla data di pubblicazione del bando), fino allo stanziamento dell’importo di € 1.000.000,00. Il rimborso ammonta all’importo del 50% al netto di IVA della spesa complessiva documentata, e non potrà essere inferiore ad euro 150,00, né superiore ad euro 1.000,00 per ogni figlio. I contributi sono erogati, fino a esaurimento dell’importo complessivo, secondo la priorità cronologica di presentazione della domanda.  Puoi leggere qui il bando completo.

a) Chi può fare domanda? 

Sono richiesti i seguenti requisiti:

  • Essere in regola con le prescritte comunicazioni reddituali alla Cassa (Mod.5) alla data di pubblicazione del bando
  • Non essere beneficiario di rimborso, totale o parziale, per le medesime causali da parte di altri Enti
  • Avere un reddito professionale non superiore ad euro 65.000,00 relativo all’anno 2021 (Mod. 5/2022)
  • Frequenza da parte dei figli minori di centri estivi diurni, per almeno quindici giorni, tra la fine dell’anno scolastico 2021/2022 ed il 30 luglio 2022;
  • Trasmettere il modulo di domanda con le autocertificazioni richieste e corredato della documentazione prescritta all’art. 5 del bando.    

b) Modalità e scadenze   

La domanda dev’essere inviata a partire dal 1 ottobre 2022 e sino alle ore 24,00 del 31 ottobre 2022 tramite la procedura on-line attivata sul sito internet della Cassa (www.cassaforense.it). Il richiedente dovrà presentare insieme alla domanda, sempre con modalità telematica, copia della fattura/e relativa/e alle spese sostenute per la frequenza, da parte dei figli, dei centri estivi diurni, intestata/e al richiedente.

In caso di mancanza di documenti o informazioni verrà richiesta l’integrazione entro 15 giorni.

2. Bando per l’assegnazione di borse di studio agli universitari figli di iscritti

Il bando 3/2022 prevede l’assegnazione di borse di studio, fino allo stanziamento dell’importo di € 700.000,00, in favore di studenti universitari figli di iscritti alla Cassa. L’importo di ogni borsa, erogato in unica soluzione, è di € 2.000,00 lordi per la frequenza di università o di istituti a essa equiparati. Tale importo viene ridotto del 50% per coloro che ne hanno già beneficiato nel 2021. Le borse di studio sono erogate, fino a esaurimento dello stanziamento previsto dal bando, secondo una graduatoria inversamente proporzionale al valore ISEE. Puoi leggere qui il bando completo.

a) Chi può fare domanda?

Sono richiesti i seguenti requisiti:

  • Essere figlio di un iscritto a Cassa Forense in regola, alla data di pubblicazione del bando, con le prescritte comunicazioni reddituali (Modelli 5) per l’intero periodo di iscrizione alla Cassa, da data non antecedente al 1975 e per i pensionati dall’anno successivo al pensionamento
  • Essere iscritto, nell’anno accademico 2021/2022, a università o istituti equiparati e non trovarsi oltre il primo anno fuori corso
  • Non aver superato i 26 anni di età alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda
  • Aver superato i 4/5 degli esami previsti dal piano di studi con una media aritmetica e/o ponderata non inferiore a 27/30
  • ISEE dell’iscritto alla Cassa non superiore a € 30.000,00

b) Modalità e scadenze

La domanda per l’assegnazione della borsa di studio, sottoscritta dal richiedente, deve essere inviata entro le ore 24,00 del 30 novembre 2022 all’indirizzo PEC bandi@cert.cassaforense.it. Per la presentazione della domanda deve essere utilizzato il modulo pubblicato sul sito www.cassaforense.it. Al modulo deve essere allegata la seguente documentazione:

  • Certificazione piano di studi generale, suddivisa per ciascun anno accademico, con indicazione degli esami sostenuti fino alla data della domanda, della votazione e dei crediti formativi per ciascun esame
  • Attestazione ISEE dell’iscritto alla Cassa rilasciata nell’anno 2022, senza la segnalazione di omissioni e/o difformità;
  • Copia del documento di identità del richiedente.

In caso di mancanza di documenti o informazioni verrà richiesta l’integrazione entro 15 giorni.

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Santi Nereo e Achilleo

 

Santi Nereo e Achilleo


Santi Nereo e Achilleo

autore: Ottavio Vannini e Domenico Passignano anno: XVI sec. titolo: Martirio di Nereo e Achilleo luogo: Chiesa di Santa Maria Maddalena de’Pazzi, Firenze
Nome: Santi Nereo e Achilleo
Titolo: Martiri
Ricorrenza: 12 maggio
Martirologio: edizione 2004
Tipologia: Commemorazione
 
Sono due martiri gloriosi, molto venerati dal popolo cristiano.

Da un frammento dell’epigrafe composta dal Papa S. Damaso e posta sulla tomba dei martiri si sa che i erano pretoriani di Nerone ed eseguivano le uccisioni che il tiranno loro imponeva. Dice l’epigrafe: « Nereo ed Achilleo martiri si erano ascritti alla milizia ed esercitavano l’ufficio crudele di attendere gli ordini del tiranno, pronti ad eseguirli, perché il terrore ve li costringeva. Miracolo della fede! Essi depongono all’istante il furore, si convertono, abbandonano il campo dello scellerato loro duce, gettano via gli scudi e le corazze, i dardi insanguinati e confessano la fede di Cristo, si rallegrano di testimoniare il trionfo… Apprendete quanto possa la gloria di Cristo! ».

I loro atti ci dicono che furono convertiti da S. Pietro: difatti i pretoriani ebbero più volte relazioni con gli Apostoli. Probabilmente il martire Nereo è quello stesso che S. Paolo nella lettera ai Romani (c. XXI, 15) dice di salutare.

Appena convertiti, dal servizio dall’imperatore passarono a quello di Flavia Domitilla, nobile vergine romana, nipote del console Flavio Clemente, anch’egli martire per la fede e parente dell’imperatore Domiziano. E con essa i due dopo le faccende domestiche s’intrattenevano nella preghiera e in discorsi spirituali.

Scoperti cristiani, furono mandati in esilio con la nobile loro padrona nell’isola di Ponza, ove continuarono la pratica della penitenza e della preghiera. Si fabbricarono tre cellette in attesa del martirio che presentivano non lontano.

Salito al trono Traiano, questi richiamò a Roma molti cristiani esiliati da Domiziano, tra cui S. Domitilla e Nereo ed Achilleo suoi domestici, per costringerli a sacrificare agli dei. Ma la matrona romana e i due servi ricusarono. Perciò furono condannati a morte e subirono il martirio a Terracina, Nereo e Achilleo furono decapitati e Flavia arsa viva. I loro corpi furono trasportati nel cimitero della via Ardeatina a mezzo miglio da Roma nei possedimenti di Flavia Domitilla.

PRATICA. Dice S. Gregorio Magno in un panegirico: «Questi santi… hanno disprezzato il mondo perchè aspiravano a beni migliori ed eterni». Imitiamoli se vogliamo giungere alla felicità eterna.

PREGHIERA. La confessione dei tuoi santi martiri Nereo, Achilleo deh! Signore, ti riesca gradita e ci renda degni del tuo servizio.

MARTIROLOGIO ROMANO. Santi Néreo e Achílleo, martiri, che, come riferisce il papa san Damaso, si erano arruolati come soldati e, spinti da timore, erano pronti ad obbedire agli empi comandi del magistrato, ma, convertitisi al vero Dio, gettati via scudi, armature e lance, lasciarono l’accampamento e, confessando la fede in Cristo, godettero del suo trionfo. In questo giorno a Roma i loro corpi furono deposti nel cimitero di Domitilla sulla via Ardeatina.