Misure alternative al carcere: prestazioni previdenziali e assistenziali

Misure alternative al carcere: prestazioni previdenziali e assistenziali

La sentenza della Corte Costituzionale n. 137/2021, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 61, della legge n. 92 /2012, nella parte in cui prevede la revoca delle prestazioni, quali l’indennità di disoccupazione, l’assegno sociale, la pensione sociale e la pensione per gli invalidi civili, nei confronti di coloro che stiano scontando la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere, invocando il diritto all’assistenza per chi necessiti dei mezzi per sopravvivere, che deve essere comunque garantito a ciascun individuo, pur se colpevole di determinati reati.

Ne consegue che l’INPS non procederà più alla revoca dei trattamenti assistenziali e/o previdenziali nei confronti dei soggetti che, seppure condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 2, comma 58, della legge n. 92/2012, stiano scontando la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.

Con riferimento alle misure alternative alla detenzione in carcere, si elencano a titolo indicativo e non esaustivo le seguenti:

  • l’affidamento in prova al servizio sociale;
  • le misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria;
  • la detenzione domiciliare;
  • la detenzione domiciliare speciale riferita ai genitori con figli minori, al fine della tutela di questi ultimi;
  • la liberazione anticipata;
  • le misure adottate durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il messaggio 16 marzo 2022, n. 1197 fornisce le istruzioni operative per la gestione di tutte le prestazioni interessate dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 137/2021, precisando che, a tale fine, gli interessati dovranno presentare all’Istituto apposita istanza.

Per poter procedere al riesame di precedenti domande respinte e all’accoglimento delle stesse con conseguente erogazione della prestazione, l’interessato è tenuto, inoltre, a produrre il provvedimento della competente Autorità giudiziaria da cui risulti la data a partire dalla quale il medesimo è stato ammesso a scontare la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.

Per ipotesi diverse da quelle disciplinate dalla richiamata sentenza continuano a trovare applicazione le disposizioni precedentemente impartite.

Misure alternative al carcere: prestazioni previdenziali e assistenzialiultima modifica: 2022-03-19T11:30:15+01:00da vitegabry
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