Lavoro autonomo occasionale, nuove FAQ sul modulo comunicazione obbligatoria

Lavoro autonomo occasionale, nuove FAQ sul modulo comunicazione obbligatoria

Nuove FAQ dell’INL sulla predisposizione e l’invio del modulo di comunicazione obbligatoria per il lavoro autonomo occasionale.

Lavoro autonomo occasionale, dal 21 dicembre 2021, il committente (imprenditore) è tenuto a comunicare preventivamente l’avvio dell’attività all’ITL competente per territorio (comunicazione obbligatoria). A tal fine, il committente può utilizzare il canale SMS, posta elettronica oppure le modalità attualmente in uso per il lavoro intermittente. Per il mancato rispetto dell’obbligo scatta una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Non si applica la procedura di diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124; pertanto, le sanzioni potranno essere più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori.

A segnalarlo è l’INL con la Nota n. 29 dell’11 gennaio 2022, fornendo i primi chiarimenti circa la novità introdotta all’art. 13 del cd. “Decreto Fisco-Lavoro 2022”.

Aggiorniamo questa guida con le FAQ dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro aggiornate al 1° marzo (allegate a fondo pagina).

Lavoro autonomo occasionale, modulo comunicazione obbligatoria

La L. n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021, ha introdotto a far data dal 21 dicembre 2021 un nuovo obbligo di comunicazione finalizzato a “svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive” nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali.

In particolare, è stato previsto che l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’ITL competente per territorio, da parte del committente. A tal fine è possibile utilizzare i seguenti canali: SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative previste per il lavoro intermittente.

Si specifica, al riguardo, che l’obbligo riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data di emanazione della presente nota. Per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data dell’11 gennaio 2022, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati, la comunicazione andrà effettuata entro i prossimi 7 giorni di calendario e cioè entro il 18 gennaio p.v. compreso.

Campo di applicazione

L’obbligo della comunicazione obbligatoria interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori. Inoltre, la disposizione interessa i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c.

Restano viceversa esclusi, oltre ai rapporti di natura subordinata:

  • le collaborazioni coordinate e continuative, ivi comprese quelle etero-organizzate di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015;
  • i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017), rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;
  • le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA;
  • i rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

Modalità di comunicazione

L’obbligo di comunicazione, da effettuarsi all’ITL competente per territorio e cioè in ragione del luogo dove si svolge la prestazione, avviene alternativamente mediante:

  • SMS;
  • posta elettronica;
  • modalità operative di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 81/2015 già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente.

Nel rispetto di tali modalità, pertanto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederà ad aggiornare/integrare gli applicativi in uso. Nel frattempo, la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale.

Trattasi di un indirizzo di posta ordinaria e non certificata e pertanto il personale ispettivo potrà verificare anche presso i committenti la conservazione di una copia della comunicazione.

Contenuto della comunicazione

Quanto ai contenuti della comunicazione la stessa, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, senza alcun allegato, dovrà avere i seguenti contenuti minimi:

  • dati del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  • sintetica descrizione dell’attività;
  • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese).

Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione. Dato obbligatorio è altresì quello relativo all’ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.

Annullamento della comunicazione

Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore. Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono comunque tradursi in una omissione della comunicazione.

Sanzioni per mancato invio della comunicazione obbligatoria

In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Non si applica la procedura di diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124. Le sanzioni potranno essere dunque più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori. Inoltre, potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.

Modulo comunicazione obbligatoria lavoro autonomo occasionale

Di seguito il modulo per la comunicazione obbligatoria lavoro autonomo occasionale in formato PDF e l’elenco delle caselle email valide.

INL FAQ comunicazione dei lavoratori autonomo occasionali

L’INL ha rilasciato una serie di FAQ in merito alla comunicazione obbligatoria del lavoro autonomo occasionale.

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Lavoro autonomo occasionale, nuove FAQ sul modulo comunicazione obbligatoriaultima modifica: 2022-03-04T10:57:05+01:00da vitegabry
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