torna al menu di scelta rapida
Archivio mensile:ottobre 2021
Asili nido: sei milioni per il pagamento delle rette
Asili nido: sei milioni per il pagamento delle rette
Troncarelli: “Vogliamo continuare a stare accanto ai minori e alle loro famiglie, assicurando le migliori condizioni educative, di socializzazione, di gioco e inclusione”
26/10/2021
Pubblicato l’Avviso da sei milioni di euro rivolto ai nuclei familiari della Regione Lazio per il pagamento delle rette degli asili-nido. Il bando è diretto alle famiglie residenti nella regione con un ISEE fino a un massimo pari o inferiore a 60mila euro e prevede l’erogazione di buoni di massimo 400 euro al mese per l’accoglienza dei bambini da 3-36 mesi negli asili-nido, che si trovano nel Lazio, per il periodo che va dal 1° settembre 2021 al 31 luglio 2022.
“Con questo intervento vogliamo continuare a stare accanto ai minori e alle loro famiglie, puntando ad aumentare la fruibilità del servizio degli asili nido – commenta l’Assessora alle Politiche Sociali Welfare, Beni Comuni e ASP Alessandra Troncarelli -. In particolare, vogliamo intercettare quella fascia di utenza che non riesce ad accedere al servizio pubblico, per mancanza di posti disponibili, per assenza del servizio o per inconciliabilità rispetto alle esigenze di vita quotidiana dei genitori, dovendo, conseguentemente, far ricorso ai servizi privati supportandone i relativi costi”.
Può presentare domanda chi ha la responsabilità genitoriale di un minore iscritto a un asilo-nido accreditato o che abbia effettuato richiesta di accreditamento nel territorio della Regione Lazio.
Saranno ammesse domande riferite a un bambino iscritto a una struttura non ancora accreditata unicamente se quest’ultima ha presentato richiesta di accreditamento entro la data del 31 dicembre 2021. Nel caso in cui si intenda usufruire dei buoni servizio per più di un minore, il richiedente dovrà formulare una domanda per ciascuno di essi e al momento della presentazione dell’istanza dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno stato non facente parte dell’Unione Europea in possesso di regolare permesso di soggiorno; essere residente o domiciliato in uno dei comuni della Regione Lazio; avere la responsabilità genitoriale del minore destinatario del servizio per l’infanzia; essere la persona che sostiene il pagamento delle spese relative all’asilo nido frequentato dal minore.
“Il nostro obiettivo è quello di assicurare le migliori condizioni educative, di socializzazione, di gioco e di inclusione dei bambini, aiutandoli a relazionarsi in modo sano e costruttivo con i loro coetanei – conclude l’assessore -. Inoltre, allo stesso tempo, vogliamo supportare le famiglie aiutandole nella conciliazione delle esigenze private con le aspirazioni professionali e occupazionali, consentendo di mantenere o migliorare la propria condizione formativa e promuovendo in particolar modo la partecipazione delle donne al mondo del lavoro. Si tratta di un aiuto pratico e tangibile che può rappresentare una boccata di ossigeno per i tanti nuclei familiari che si trovano ad affrontare un momento di particolare difficoltà, anche in conseguenza della crisi socio-economica legata alla diffusione del Covid-19”.
I richiedenti devono presentare domanda di partecipazione ai sensi del presente avviso, redatta esclusivamente on-line, accedendo all’apposita piattaforma efamily al seguente indirizzo http://buoninido2122.efamilysg.it; si potrà procedere all’inoltro della richiesta a partire a partire dalle ore 14:00 del giorno 28/10/2021 ed entro le ore 23:59 del 30/06/2022.
L’elenco degli asili nido accreditati è consultabile sul portale regionale S.I.R.S.E Lazio, al seguente indirizzo https://sirse.regione.lazio.it/sinselazio/ (selezionando “Download Elenco Nidi Accreditati”).
Il presente avviso è consultabile al seguente link
Parlamento
Sezioni del sito (navigazione principale)
Navigazione secondaria
salta il menu di navigazione secondario e vai al contenuto della pagina
Anno 2021
- Legge 24 Settembre 2021 n. 143
-
Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2021
Pubblicazione:G.U. n. 246 del 24 Settembre 2021 (Supp. Ord.)
- Legge 24 Settembre 2021 n. 142
-
Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2020
Pubblicazione:G.U. n. 246 del 14 Ottobre 2021 (Supp. Ord.)
- Legge 27 Settembre 2021 n. 134
-
Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari
Pubblicazione:G.U. n. 237 del 04 Ottobre 2021
- Legge 24 Settembre 2021 n. 133
-
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti
Pubblicazione:G.U. n. 235 del 01 Ottobre 2021
Testo coordinato:G.U. n. 235 del 01 Gennaio 2021
- Legge 16 Settembre 2021 n. 126
-
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche
Pubblicazione:G.U. n. 224 del 18 Settembre 2021
Testo coordinato:G.U. n. 224 del 18 Settembre 2021
- Legge 16 Settembre 2021 n. 125
-
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d’acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro
Pubblicazione:G.U. n. 224 del 18 Settembre 2021
Testo coordinato:G.U. n. 224 del 18 Settembre 2021
- Legge 04 Agosto 2021 n. 116
-
Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici
Pubblicazione:G.U. n. 193 del 13 Agosto 2021
- Legge 06 Agosto 2021 n. 113
-
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia
Pubblicazione:G.U. n. 188 del 07 Agosto 2021 (Supp. Ord.)
Testo coordinato:G.U. n. 188 del 07 Agosto 2021 (Supp. Ord.)
- Legge 30 Luglio 2021 n. 112
-
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori
Pubblicazione:G.U. n. 188 del 07 Agosto 2021
Testo coordinato:G.U. n. 188 del 07 Agosto 2021
- Legge 04 Agosto 2021 n. 109
-
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell’architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale
Pubblicazione:G.U. n. 185 del 04 Agosto 2021
Testo coordinato:G.U. n. 185 del 04 Agosto 2021
Report aggiornato al: 29-10-2021 17:15
89.552.410
Totale somministrazioni
Totale con almeno una dose
Totale ciclo vaccinale
Totale dose addizionale
di dose addizionale
Totale richiamo (booster)
dose booster che ha ultimato il ciclo vaccinale da
almeno sei mesi
Totale | 89.552.410 | 99.784.095 | 89.7 |
---|---|---|---|
Regioni | Dosi somministrate | Dosi consegnate | % |
Abruzzo | 1.949.861 | 2.267.252 | 86 |
Basilicata | 831.892 | 936.665 | 88,8 |
Calabria | 2.597.407 | 2.902.284 | 89,5 |
Campania | 8.203.821 | 9.179.706 | 89,4 |
Emilia-Romagna | 6.852.918 | 7.329.082 | 93,5 |
Friuli-Venezia Giulia | 1.754.174 | 2.031.249 | 86,4 |
Lazio | 8.728.103 | 10.330.497 | 84,5 |
Liguria | 2.285.492 | 2.546.892 | 89,7 |
Lombardia | 15.702.243 | 17.273.626 | 90,9 |
Marche | 2.220.187 | 2.507.456 | 88,5 |
Molise | 479.287 | 506.050 | 94,7 |
P.A. Bolzano | 707.824 | 782.179 | 90,5 |
P.A. Trento | 810.135 | 878.910 | 92,2 |
Piemonte | 6.529.916 | 7.131.644 | 91,6 |
Puglia | 6.081.453 | 6.874.702 | 88,5 |
Sardegna | 2.485.713 | 2.751.755 | 90,3 |
Sicilia | 6.710.431 | 7.649.403 | 87,7 |
Toscana | 5.874.590 | 6.156.615 | 95,4 |
Umbria | 1.339.885 | 1.469.397 | 91,2 |
Valle d’Aosta | 176.266 | 191.150 | 92,2 |
Veneto | 7.230.812 | 8.087.581 | 89,4 |
iDistribuzione
somministrazioni
rispetto alle consegne
il manifesto
Servizi online casalinghe/i
Homepage
L’assicurazione istituita dalla legge 493/1999 tutela contro gli infortuni in ambito domestico, da cui sia derivata una inabilità permanente, le persone di età compresa tra 18 e 67 anni che svolgono in via esclusiva ed abituale, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, l’insieme delle attività finalizzate alla cura delle persone e dell’ambiente domestico dove dimora il nucleo familiare dell’assicurata/o.
- presentare la domanda di iscrizione e richiedere l’avviso di pagamento PA per pagare il premio
- presentare la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva per beneficiare dell’esonero dal pagamento del premio. L’esonero spetta alle persone che nell’anno precedente a quello della domanda hanno dichiarato un reddito lordo ai fini IRPEF non superiore a 4.648,11 euro e che appartengono ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo ai fini Irpef non è superiore a 9.296,22 euro (concorrono alla formazione del reddito complessivo del nucleo familiare i redditi dei singoli componenti il nucleo familiare medesimo così come disciplinato dall’articolo 3 del DPCM 159/2013). In tutti i casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi i requisiti reddituali indicati si applicano ai redditi lordi ai fini IRPEF percepiti nel secondo anno precedente a quello della domanda di iscrizione. La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata ogni anno entro il 31 gennaio per rinnovare l’assicurazione.
- inviare la richiesta di cancellazione se vengono meno i requisiti assicurativi
- visualizzare il numero di avviso di pagamento/IUV da pagare dal 1° al 31 gennaio per rinnovare l’assicurazione (avviso disponibile dal 1° gennaio di ogni anno per i soggetti già iscritti l’anno precedente inclusi quelli esonerati dal premio)oppure il numero di avviso di pagamento/IUV elaborato a seguito della presentazione della domanda d’iscrizione e richiesta avviso di pagamento.
- visualizzare e stampare le ricevute degli avvisi pagati online tramite PagoPA
- visualizzare la propria situazione assicurativa e i pagamenti
- inviare segnalazioni e richieste di informazioni tramite il servizio Inail risponde.
Per l’iscrizione con avviso di pagamento è necessario:
- selezionare la voce di menu ‘Domanda di iscrizione e richiesta avvio di pagamento’;
- se necessario modificare i dati di residenza e contatti mail e telefonici;
- inserire la data di maturazione dei requisiti cioè da quando si è entrati in possesso dei requisiti per l’iscrizione all’assicurazione contro gli infortuni ;
dopo aver effettuato la richiesta l’utente riceverà una mail con la ricevuta della domanda di iscrizione ed una mail con l’avviso di pagamento.
Per l’iscrizione con dichiarazione sostitutiva è necessario:
- selezionare la voce di menu ‘Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva’;
- se necessario modificare i dati di residenza e contatti mail e telefonici;
- confermare i requisiti assicurativi e la data dell’iscrizione all’assicurazine;
- inserire i propri requisiti reddituali (non superiori a 4648,11 euro) relativi ai due anni precedenti all’anno in corso;
- inserire se necessario, l’anagrafica ed i requisiti reddituali di ciascun componente del nucleo familiare;
- confermare la dichiarazione
dopo aver effettuato la richiesta l’utente riceverà una mail con la ricevuta dell’iscrizione.
Inail
Protocolli e accordi
-
27/10/2021
PROTOCOLLO DI INTESA TRA INAIL DR EMILIA ROMAGNA E REGIONE EMILIA ROMAGNA – DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
Convenzione per l’erogazione di prestazioni riabilitative multiassiali post Covid-19.
Di seguito sono riportati i tag associati a questo risultato della ricercaD.R. EMILIA ROMAGNA
EMILIA ROMAGNA
-
13/10/2021
CONVENZIONE TRA INAIL DT PERUGIA-TERNI E ALLIANCE MEDICAL DIAGNOSTIC S.R.L.
Convenzione per l’erogazione di prestazioni diagnostiche TAC e RMN.
Di seguito sono riportati i tag associati a questo risultato della ricercaD.R. UMBRIA
UMBRIA
-
08/10/2021
CONVENZIONE TRA INAIL DR LAZIO E FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS
Convenzione per l’erogazione di prestazioni riabilitative multiassiali post Covid-19.
Di seguito sono riportati i tag associati a questo risultato della ricercaD.R. LAZIO
LAZIO
-
04/10/2021
PROTOCOLLO D’INTESA TRA INAIL DR SICILIA E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
Protocollo d’intesa per lo sviluppo di tematiche e per la realizzazione di attività di interesse comune in materia di cultura della sicurezza sul lavoro.
Di seguito sono riportati i tag associati a questo risultato della ricercaD.R. SICILIA
SICILIA
-
29/09/2021
PROTOCOLLO D’INTESA TRA INAIL DR EMILIA ROMAGNA E REGIONE EMILIA ROMAGNA
Protocollo d’intesa finalizzato alla partecipazione del personale sanitario alla campagna di vaccinazione
Di seguito sono riportati i tag associati a questo risultato della ricercaD.R. EMILIA ROMAGNA
EMILIA ROMAGNA
-
28/09/2021
CONVENZIONE TRA INAIL DP TRENTO E AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI
Convenzione per l’erogazione di prestazioni riabilitative multiassiali in favore di infortunati e tecnopatici affetti da complicanze da infezione da sars-Cov-2.
Di seguito sono riportati i tag associati a questo risultato della ricercaD.P. TRENTO
TRENTINO
-
27/09/2021
PROTOCOLLO D’INTESA TRA INAIL E SISTEMA IMPRESA – CONFEDERAZIONE DELLE IMPRESE E DEI PROFESSIONISTI
Protocollo d’intesa per lo sviluppo di attività congiunte finalizzate alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e alla realizzazione di attività e progetti volti alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici e delle malattie professionali.
Di seguito sono riportati i tag associati a questo risultato della ricercaD.C. PREVENZIONE
NAZIONALE
-
23/09/2021
ACCORDO OPERATIVO TERRITORIALE TRA INAIL DT IMPERIA, REGIONE LIGURIA E ANMIL IMPERIA
Accordo operativo territoriale finalizzato al reinserimento e integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro.
Di seguito sono riportati i tag associati a questo risultato della ricercaD.R. LIGURIA
LIGURIA
-
22/09/2021
CONVENZIONE TRA INAIL DR EMILIA ROMAGNA E ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Convenzione finalizzata alla realizzazione di iniziative di raccordo tra il mondo della formazione e quello del lavoro e alla diffusione della cultura d’impresa.
Di seguito sono riportati i tag associati a questo risultato della ricercaD.R. EMILIA ROMAGNA
EMILIA ROMAGNA
-
21/09/2021
CONVENZIONE TRA INAIL DIREZIONE PROVINCIALE TRENTO E PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Convenzione per l’erogazione di prestazioni integrative di riabilitazione di cui all’art. 11, co. 5 bis, del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici.
Di seguito sono riportati i tag associati a questo risultato della ricercaD.P. TRENTO
TRENTINO
PAGINAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA
Archiviato quota 100 si torna alla Fornero: la riabilitazione di una normativa tanto bistrattata
Archiviato quota 100 si torna alla Fornero: la riabilitazione di una normativa tanto bistrattata
Pare che il nuovo capitolo del tormentone delle pensioni abbia trovato un punto e a capo. Quota 100 – come previsto dal decreto n.4/2019 che aveva l’aveva disposta – è arrivata alla fine della sua non troppo edificante storia. Draghi lo aveva annunciato che non aveva mai condiviso questa misura e che era arrivato il momento di ritornare, sia pure gradualmente, alla “normalità’’ ovvero alla riforma Fornero. In fondo è quest’autorevole riabilitazione di una normativa tanto bistrattata la scolta più importante di questa fase.
La soluzione tecnica trovata (quota 102 ovvero 64 anni + 38 di versamenti a valere per il solo 2020) è un compromesso nel compromesso. Si era partiti, infatti, all’interno della maggioranza, per ridisegnare tutto il percorso che, a parità (38 anni) di contributi, doveva portare senza traumi eccessivi l’età di pensionamento inclusa in quota 100 (62 anni) a 67 anni previsti per la pensione di vecchiaia; poi ci si è accontentati di un primo passo destinato a durare quanto il governo e la legislatura (non è detto che le due scadenze coincidano). Del resto in tempi come gli attuali è già tanto sapere che cosa succederà il prossimo anno nella vita di ciascuno di noi, anche se è legittima la preoccupazione di quanti, ormai vicini al traguardo, si vedono cambiare tanto di frequente le ‘’regole di ingaggio’’ per ottenere una pensione che di per sé è (o almeno si crede che lo sia) una condizione di relativa sicurezza.
La soluzione trovata – si dovrà capire meglio che cosa significa e a che cosa serve il fondo previsto per le PMI – non dovrebbe scontentare nessuno. Innanzi tutto il governo riesce ad evitare uno degli ostacoli più pericolosi piazzato sul suo cammino. Sulle pensioni non è la prima volta che i governi cadono o traballano, perché è un argomento facile da strumentalizzare, soprattutto dopo che da anni se ne sono impossessati i peggiori lestofanti e demagoghi, con il sostanziale appoggio dei talk show disposti ad avvelenare i pozzi del vivere civile pur di dare una notizia sfiziosa. Il governo ha mantenuto la promessa di archiviare quota 100 alla scadenza prevista e – come dicevo prima – ha ridato legittimità alla riforma Fornero, rassicurando così la Ue e i mercati finanziari; i pentastellati sono diventati rigorosi per loro conto e hanno dimenticato di aver votato questa norma. Matteo Salvini ne ha dette di tutti i colori in difesa della misura-beniamina della Lega: ha minacciato barricate, il blocco del traffico nelle autostrade, poi ha deciso di trattare. Potrà usare la tattica che ha adottato da quando fa parte della maggioranza: quella di anticipare le sconfitte che subisce come se fossero sue vittorie.
Su quota 102 dirà che ha impedito al governo di riorganizzare nell’ambito dello scalone la riforma Fornero, salvo che per un solo anno. Poi, quando si andrà a votare e il centro destra vincerà il nuovo governo abolirà la “legge Fornero” senza fare prigionieri. I soli interlocutori rimasti appesi alle loro proposte sono rimasti i sindacati. Con il suo comportamento durante l’ultimo incontro (Mario Draghi si è alzato e se ne è andato) il premier ha voluto ribadire che non ha tempo da perdere ad ascoltare proposte fuori della storia. Vogliono scioperare? L’Italia è un Paese libero. Devono essere i lavoratori a domandarsi se fa i loro interessi un sindacato che balbetta sul green pass e si occupa solo di pensioni.
Beata Chiara Luce Badano
Beata Chiara Luce Badano
La beatificazione di Chiara Luce Badano, avvenuta il 25 settembre 2010, è stata accompagnata da una corrente di gioia ed entusiasmo giovanile.
Chiara nasce a Sassello il 29 ottobre 1971. l genitori sono di origini modeste, Chiara è bella di aspetto e radiosa nello spirito. Le piace vestir bene, ama lo sport, stringe amicizie, entra a far parte del movimento dei Focolari. Nel 1985, per poter frequentare il liceo classico, si trasferisce con la famiglia a Savona. Qui succede l’imprevedibile: durante una partita a tennis, avverte un forte, persistente dolore alla spalla. Gli accertamenti danno un responso impietoso: sarcoma osseo, senza grandi possibilità di guarigione. Cominciano le visite e i ricoveri in ospedale, ma nulla sembra poter togliere il sorriso dal volto di Chiara. La sua cameretta diventa una piccola chiesa, luogo di incontro e di preghiera.
Dice Chiara: «l ‘importante è fare la volontà di Dio». E la sua omonima, la fondatrice dei Focolari, le attribuisce un secondo nome: Luce, perché dai suoi grandi occhi promana una luce di gioia. Si avvicina ormai il momento del distacco e la giovane ne è più che mai cosciente. È il suo incontro con lo sposo Gesù e Lei vuole presentarsi bella ed elegante. Si sceglie l’abito bianco, i canti per la cerimonia, raccomanda a tutti di non piangere. Alla mamma lascia le sue ultime parole: «Mamma sii felice, perché io lo sono già», È l’alba di domenica 7 ottobre 1990. Chiara è una giovane del nostro tempo. Per questo la Chiesa l’ha posta sul moggio della santità come segno di speranza soprattutto per i suoi coetanei.
MARTIROLOGIO ROMANO. A Sassello (Italia), Beata Chiara Badano, laica, membro del movimento dei Focolari o Opera di Maria.
Visita fiscale INPS: cos’è, come si svolge, chi la manda e quanto costa
Chi manda la visita fiscale? Come si fa la richiesta di visita medica di controllo del medico INPS e quanto costa? Partiamo dal presupposto che la visita medica di controllo domiciliare, è un accertamento presso il domicilio del lavoratore, in determinate fasce orarie giornaliere, conosciute come fasce di reperibilità, o anche orari visita fiscale, che variano tra pubblico e privato.
La visita di controllo INPS può essere mandata dal datore di lavoro (a sue spese) o dall’Istituto di previdenza; serve cioè per verificare l’effettivo stato di malattia del lavoratore dipendente. Tra gli eventi di assenza più frequenti che possono colpire i dipendenti, infatti, al primo posto c’è di gran lunga la malattia: da intendersi come quell’evento morboso che impedisce di svolgere l’attività lavorativa. Per verificare che effettivamente il dipendente sia impossibilitato a recarsi al lavoro, questi deve farsi rilasciare un certificato medico o attestato di malattia che indichi i giorni in cui deve stare a riposo in attesa della completa guarigione. Sull’attestato inoltre si deve indicare il proprio domicilio di reperibilità.
Questo indirizzo serve al medico fiscale dell’INPS per effettuare una vista a sorpresa a domicilio al fine di verificare se permane lo stato di malattia oppure no. La legge quindi consente queste visite di controllo presso l’indirizzo indicato dal dipendente. Queste possono essere richieste, come detto sopra, d’ufficio dall’INPS oppure dal datore di lavoro, ma possono essere condotte solo da determinati soggetti (Medico Fiscale), escluso il datore di lavoro (tramite medico privato).
In passato per i dipendenti pubblici i controlli erano effettuati dalla ASL; dal 1° settembre 2017 è entrato in vigore il Polo unico per le visite fiscali presso l’INPS, il quale diventa l’unico ente competente per le visite fiscali di controllo.
Analizziamo la questione nel dettaglio.
Indice dei contenuti
Visita fiscale: chi può fare i controlli
I controlli sullo stato di malattia della generalità dei dipendenti privati e pubblici possono avvenire solo da parte dell’INPS.
L’azienda può fare richiesta di visita medica di controllo, ma non può mandare un medico privato a domicilio. Il costo della visita fiscale INPS in questo caso è a carico del datore di lavoro.
Inoltre l’azienda può disporre controlli diretti a verificare se il dipendente si dedica ad altra attività lavorativa in grado di pregiudicare o ritardare la guarigione (di cui parleremo poi).
Visita Fiscale, chi la manda?
Ma veniamo a una delle domande principali di questa guida, ovvero: chi manda la visita fiscale? La visita di controllo può essere richiesta d’ufficio dall’INPS o dall’azienda.
Nel caso di visita mandata dall’INPS questa non ha nessun costo per l’azienda; serve tuttavia all’Istituto per conoscere il reale stato di salute del lavoratore. Normalmente la visita fiscale viene predisposta dall’INPS quando pervengono certificati medici di malattia per periodi molto lunghi, oppure ripetuti in un breve lasso di tempo.
Vediamo invece come fa il datore di lavoro a mandare la visita fiscale.
Richiesta visita di controllo dall’azienda
Il datore di lavoro può presentare apposita istanza in via telematica sul portale INPS, attraverso il servizio “Richiesta visite mediche di controllo (Polo unico VMC)”, rivolto sia ai datori di lavoro privati che alle pubbliche amministrazioni, compresi coloro che non sono obbligati a versare i contributi a finanziamento dell’indennità di malattia INPS.
Per accedere al servizio è sufficiente essere in possesso delle credenziali INPS, nello specifico username (codice fiscale del legale rappresentante o del soggetto delegato) e password (il cosiddetto PIN).
Richiesta visita medica: come si fa
Una volta effettuato l’accesso sul sito INPS si deve selezionare l’azienda che richiede la visita medica (se al medesimo profilo sono associate più realtà, ad esempio nel caso di un gruppo imprese).
Il passaggio successivo è riportare i riferimenti del dipendente per cui si intende richiedere la visita di controllo. Particolare attenzione dev’essere posta nell’indicare l’indirizzo di reperibilità. Questo sarà preso a riferimento dal personale medico INPS per la visita.
L’indirizzo da inserire nella richiesta è quello indicato nel certificato medico scaricato sempre dal portale INPS, sezione “Certificati di malattia per i datori di lavoro”, dove è presente un motore di ricerca che permette di risalire a tutti i certificati dei dipendenti di una determinata azienda.
Una volta inserito il dipendente, la procedura chiede di scegliere la data per la visita di controllo e la fascia oraria (per i privati), dalle 10 alle 12 o dalle 17 alle 19.
La fascia prescelta è solo indicativa. Questo significa che se non è possibile, la visita viene effettuata il giorno prescelto, ma in una fascia diversa da quella selezionata.
Costo visita fiscale INPS datore di lavoro
Quanto costa visita fiscale INPS? Con l’introduzione della fatturazione elettronica, il portale chiede di inserire anche il codice destinatario o in alternativa la PEC dell’azienda così da addebitare correttamente i costi della visita, che dovranno essere versati con modello F24 previa comunicazione INPS.
Il costo della visita fiscale INPS a carico del datore di lavoro varia dai 28 euro ai 52 euro circa.
Visita medica di controllo malattia: cosa deve fare il dipendente
Il dipendente del settore privato o pubblico deve rendersi reperibile presso l’indirizzo fornito in sede di invio del certificato medico, per tutto il periodo della malattia, compresi sabati, domeniche e giorni festivi. Ma quali sono gli orari delle visite fiscali, ovvero le fasce orarie di reperibilità del lavoratore malato?
Dipendente privato:
- dalle 10 alle 12;
- dalle 17 alle 19.
Il dipendente pubblico invece tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.
I CCNL non possono intervenire, ad esempio prevedendo condizioni più estensive o restrittive.
Obbligo di reperibilità in malattia
L’obbligo di reperibilità è escluso per coloro che sono assenti a causa di:
- Patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- Stati patologici connessi a un’invalidità che ha ridotto la capacità lavorativa in misura pari o superiore al 67%.
Leggi anche: Esonero dalla visita fiscale: regole e differenza con l’assenza giustificata
Al termine della visita di controllo, il medico redige un apposito verbale e ne rilascia copia al dipendente. Il documento viene anche trasmesso all’INPS e reso disponibile al datore che ha richiesto la visita.
Assenza alla visita di controllo
Se il dipendente è assente il medico rilascia un invito a presentarsi il giorno successivo (feriale) alla visita di controllo ambulatoriale, oltre a comunicare l’assenza all’INPS e, tramite questa, al datore di lavoro.
In caso di assenza alla visita ambulatoriale, l’INPS ne dà notizia all’azienda e invita il dipendente a presentare le proprie giustificazioni entro 10 giorni.
L’assenza ingiustificata comporta:
- Perdita totale di qualsiasi trattamento economico per i primi 10 giorni, se il dipendente risulta assente alla prima visita;
- L’assenza alla seconda visita (ambulatoriale o domiciliare) comporta, in aggiunta alla precedente sanzione la riduzione del 50% del trattamento economico per il periodo residuo di malattia;
- L’assenza alla terza visita causa la perdita totale dell’indennità sino al termine della malattia.
Leggi anche: Assenza alla visita fiscale INPS, sanzioni economiche e disciplinari
Assenze giustificate alle visite fiscali
E’ giustificato il dipendente assente alla visita di controllo, in caso di:
- Ricovero ospedaliero;
- Se il periodo di malattia è già stato accertato da una precedente visita di controllo;
- Assenza dovuta a giustificato motivo.
Il giustificato motivo ricorre nei casi di forza maggiore, di eventi che abbiano reso non differibile la presenza del dipendente altrove ovvero in caso di concomitanza della malattia con visite, prestazioni o accertamenti specialistici che non si sarebbero potuti svolgere in orari diversi dalle fasce di reperibilità.
Il dipendente deve presentare la documentazione in grado di giustificare la propria assenza alla visita domiciliare.
Concorso INPS: domanda in scadenza il 2 novembre. Ecco cosa sapere
E’ in scadenza il prossimo 2 novembre la domanda di ammissione al nuovo Concorso INPS 2021, per titoli ed esami, a 1858 posti di consulente protezione sociale. Il Bando è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, IV serie speciale “Concorsi ed esami”, n. 78 del 1° ottobre 2021. Il concorso pubblico INPS per titoli ed esami, prevede l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 1858 figure di consulente protezione sociale, nel ruolo di personale dell’INPS, area C, posizione economica C1.
Le domande di partecipazione potranno essere presentate solo ed esclusivamente in via telematica, utilizzando la seguente applicazione presente nell’apposita area predisposta sul sito dell’Istituto raggiungibile all’indirizzo: https://concorsi.inps.it
L’invio online della domanda debitamente compilata potrà essere inviata entro e non oltre le ore 16 del 2 novembre 2021; allo scadere del predetto termine, avverte l’INPS, il sistema non permetterà più l’invio del modulo elettronico. Di seguito indichiamo i requisiti indicati nel bando di concorso, le date ufficiali e le modalità di accesso all’area riservata per l’invio della domanda di candidatura.
Indice dei contenuti
INPS, concorso per 1858 posti: ecco i requisiti
Come tutti i concorsi INPS per poter partecipare al nuovo bando per 1858 posti di consulente protezione sociale i candidati dovranno avere, entro la data di scadenza della presentazione della domanda numerosi requisiti soggettivi.
Concorso INPS 2021: titolo di studi necessario
Laurea magistrale/specialistica (LM/LS) in una delle seguenti discipline:
- finanza (LM-16 o 19/S),
- ingegneria gestionale (LM-31 o 34/S),
- relazioni internazionali (LM52 o 60/S),
- scienze dell’economia (LM-56 o 64/S),
- ” della politica (LM-62 o 70/S),
- ” delle pubbliche amministrazioni (LM-63 o 71/S),
- ” economiche per l’ambiente e la cultura (LM-76 o 83/S),
- ” economico aziendali (LM-77 o 84/S),
- ” per la cooperazione allo sviluppo (LM-81 o 88/S),
- ” statistiche (LM-82),
- metodi per l’analisi valutativa dei sistemi complessi (LM 48/S),
- statistica demografica e sociale (90/S),
- ” economica finanziaria ed attuariale (91/S),
- ” per la ricerca sperimentale (92/S),
- scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM-83),
- servizio sociale e politiche sociali (LM-87),
- programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (57/S),
- sociologia e ricerca sociale (LM-88),
- sociologia (89/S),
- metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali (49/S),
- studi europei (LM-90 o 99/S),
- giurisprudenza (LMG-01 o 22/S),
- teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica (102/S).
ovvero diploma di laurea (DL) secondo il “vecchio ordinamento” corrispondente ad una delle predette lauree magistrali (DM 9 luglio 2009 MIUR). Infine per i titoli conseguiti all’estero è necessario che gli stessi siano riconosciuti equipollenti a quelli sopra indicati nei modi previsti dalla legge o che siano ad essi equiparati con DPCM (art. 38 del D.lgs. n.165/2001 – art. 2 del d.P.R. n.189/2009);
Altri requisiti soggettivi
- cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero appartenenza a una delle tipologie previste dall’art.38 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.;
- non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico, né essere stato interdetto dai pubblici uffici ai sensi della vigente normativa in materia;
- non aver riportato condanne penali, ancorché non passate in giudicato, che impediscano la costituzione o la prosecuzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;
- posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari laddove previsti per legge;
- godimento dei diritti politici e civili;
- idoneità fisica all’impiego.
Concorso INPS: come fare domanda
Come detto in premessa il candidato deve presentare domanda esclusivamente online all’indirizzo: https://concorsi.inps.it/
Si potrà accedere alla domanda solo tramite:
- SPID;
- oppure CIE (carta d’identità elettronica);
- o infine CNS (carta nazionale dei servizi).
Non è più possibile usare quindi il PIN dell’INPS in quanto lo stesso è stato definitivamente accantonato dal 1° ottobre 2021.
Domanda Concorso INPS: scadenza il 2 novembre 2021
Come accennato sopra l’invio on line della domanda per la partecipazione al concorso INPS 1858 consulenti protezione sociale, debitamente compilata, deve essere effettuato entro e non oltre il termine perentorio delle ore 16.00 del 2 novembre 2021; cioè il trentunesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale. In questo caso il 31imo giorno è un festivo, coincide infatti con il 1° novembre, per cui la scadenza slitta al 2 novembre.
Dopo l’invio della candidatura online, il candidato deve stampare la domanda protocollata, firmarla e consegnarla nel luogo e nel giorno stabilito per lo svolgimento della prima prova
scritta, o dell’eventuale prova preselettiva, pena l’esclusione dal concorso.
Nella domanda si dovrà indicare, oltre ai vari dati personali richiesti, anche la propria PEC per le future comunicazioni. In tal senso il candidato ha l’obbligo di comunicare – a mezzo PEC all’indirizzo dc.risorseumane@postacert.inps.gov.it – successive eventuali variazioni della suddetta PEC.
INPS, Concorso 2021: prove d’esame
Il Bando di Concorso INPS 2021 per 1858 posti prevede due prove scritte e una prova orale.
Prova preselettiva
Nell’eventualità in cui pervenga un numero di domande di partecipazione superiore a 25.000, l’INPS effettuerà una preselezione dei candidati; la prova preselettiva consiste in quesiti a risposta multipla, di carattere psicoattitudinale, logica, lingua inglese, competenze informatiche, cultura generale.
In ogni caso la sede, il giorno e l’ora di svolgimento delle prove scritte, ovvero dell’eventuale preselezione saranno pubblicati sul sito internet dell’INPS all’indirizzo www.inps.it nella sezione
“Avvisi, bandi e fatturazione” sottosezione ”Concorsi” e in Gazzetta Ufficiale.
Quindi il candidato che non si presenta nel giorno, luogo ed ora stabiliti o si ritiri dalle prove scritte, qualunque ne sia la causa, è escluso dal concorso.
Prima prova scritta
La prima prova scritta consiste in una serie di quesiti a risposta multipla sulle seguenti materie:
- bilancio e contabilità pubblica;
- pianificazione, programmazione e controllo e organizzazione e gestione aziendale;
- diritto amministrativo e costituzionale;
- diritto del lavoro e legislazione sociale.
La prova è valutata in trentesimi e la superano i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30.
Seconda prova scritta
La seconda prova scritta consiste poi in una serie di quesiti a risposta multipla nelle seguenti materie:
- scienza delle finanze;
- economia del lavoro;
- elementi di economia politica;
- diritto civile;
- elementi di diritto penale.
La prova è valutata in trentesimi e la superano i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30.
Valutazione dei titoli
Successivamente si passerà alla valutazione dei titoli dei candidati che passeranno le prove scritte, con attribuzione di un punteggio massimo di 9 punti.
Prova orale
Infine l’ultima prova consisterà in una prova orale sulle materie oggetto delle prove scritte.
La sede, il giorno e l’ora di svolgimento della prova orale sono pubblicati sul sito internet dell’INPS e comunicati tramite PEC, almeno 20 giorni prima della data della prova stessa. Pertanto il candidato che non si presenta nel giorno, luogo ed ora stabiliti senza giustificato motivo è escluso dal concorso.
La valutazione finale è espressa in trentesimi e superano la prova i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30.
Graduatoria finale Concorso INPS 2021 per 1858 posti
La graduatoria finale del concorso sarà stilata tenendo conto del punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato, costituito dalla somma tra la media dei voti riportati nelle due prove scritte, il punteggio dei titoli, previa verifica della inerenza degli stessi, e il voto riportato nella prova orale fino ad un totale massimo di 90.
Concorso INPS bando
Per tutte le altre informazioni (Assunzione in servizio, Stipula del contratto individuale di lavoro, Periodo di prova ecc.) si rimanda alla lettura del Bando Concorso INPS 2021 per 1858 posti così come pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Distacco transnazionale dei lavoratori a catena in ingresso e uscita: gli obblighi formali
L’INL, con la Circolare n. 2 del 19 ottobre 2021, ha fornito indicazioni pratiche per l’applicazione della normativa in materia di distacco transnazionale dei lavoratori. Nel documento di prassi si analizzano tutti gli adempimenti a carico delle imprese coinvolte e le sanzioni applicabili in caso di violazione. In particolare, l’Ispettorato si sofferma:
- sulle ipotesi dei distacchi a catena di lavoratori somministrati;
- sul rafforzamento del nucleo delle tutele già previste dalla legislazione vigente per i lavoratori distaccati;
- sull’ampliamento del livello di tutele per i lavoratori coinvolti in distacchi di lunga durata.
Si ricorda, a tal proposito, che la Direttiva europea ha inteso disciplinare le ipotesi in cui i lavoratori somministrati da una agenzia ad una impresa utilizzatrice avente sede nel medesimo o in un altro Stato membro siano inviati a rendere la prestazione lavorativa presso un’altra impresa – c.d. destinataria – avente sede in un ulteriore Stato membro.
L’agenzia straniera può somministrare in Italia senza particolari formalità, salvo la necessità che sia abilitata in virtù di un provvedimento equivalente all’autorizzazione di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 276/2003. Inoltre, deve essere rilasciato dalle competenti autorità dello Stato di provenienza.
Distacco transnazionale dei lavoratori a catena in ingresso e uscita: come funziona
Nel caso in cui i lavoratori somministrati vengano impiegati in Italia su richiesta di una impresa utilizzatrice avente sede in uno Stato membro diverso dall’Italia che intrattiene il rapporto commerciale con l’agenzia di somministrazione avente sede nello stesso paese della utilizzatrice o in altro stato membro, è necessario che si realizzino i seguenti requisiti:
- il distacco deve originare necessariamente da una prestazione di servizi di somministrazione di lavoro (primo anello della catena);
- l’agenzia di somministrazione e l’impresa utilizzatrice possono aver sede presso lo stesso Stato membro o in Stati membri differenti, in ogni caso diversi dall’Italia;
- il rapporto commerciale in virtù del quale il lavoratore fa il proprio ingresso in Italia (secondo anello della catena) non può essere una somministrazione di manodopera, ma deve trattarsi di un rapporto commerciale di diversa natura. In altri termini, deve rientrare nella più vasta accezione di prestazione transnazionale di servizi.
Si realizza un distacco a catena in uscita dall’Italia in cui l’impresa con sede in Italia, utilizzatrice di lavoratori somministrati da agenzia stabilita in uno Stato membro, invia gli stessi presso un terzo e differente Stato membro in esecuzione di una prestazione di servizi. Tale prestazione, anche in tal caso, non può consistere in un ulteriore contratto commerciale di somministrazione di lavoro.
I distacchi in uscita soggiacciono alla normativa del paese in cui la prestazione lavorativa è resa. Laddove, nel corso di una attività di vigilanza, si rilevi la violazione del divieto della “doppia somministrazione” si dovrà informare della circostanza l’autorità competente del paese presso il quale il lavoratore risulta inviato, ai fini delle relative valutazioni in ordine alla natura fraudolenta del distacco.
Distacco transnazionale dei lavoratori a catena in ingresso e uscita: obblighi formali
A presidio della disciplina del distacco a catena, sono stati introdotti nuovi obblighi informativi e sono stati adeguati gli obblighi di comunicazione che gravano sull’agenzia di somministrazione straniera.
In particolare, l’invio in Italia del lavoratore somministrato deve essere comunicato dall’agenzia di somministrazione straniera entro le ore 24 del giorno antecedente l’invio mediante l’utilizzo del “Modello UNI – Distacco UE”. Per la violazione del richiamato obbligo trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.
Per consentire all’agenzia di somministrazione di adempiere all’obbligo di comunicazione nei termini prescritti dalla norma, l’impresa utilizzatrice ha l’obbligo di comunicare all’agenzia di somministrazione straniera, prima dell’invio del lavoratore, i seguenti dati:
- numero e generalità dei lavoratori distaccati in Italia;
- data inizio e fine distacco;
- luogo di svolgimento della prestazione di servizi;
- tipologia dei servizi.
Infine, l’impresa utilizzatrice italiana che invia i lavoratori presso altra impresa avente sede in un diverso Stato membro ha l’obbligo di informare “senza ritardo” l’agenzia di somministrazione straniera che il medesimo personale sarà inviato presso altra impresa non ubicata nel nostro Paese.
La violazione di tale obbligo comporta una sanzione amministrativa da un minimo di 180 euro a un massimo di 600 euro per ciascun lavoratore interessato.
Distacco a catena: temporaneità del distacco
Si garantisce maggiore protezione per i lavoratori in distacco di lunga durata, stabilendo anche uno specifico regime per le condizioni di lavoro e occupazione applicabili. La disciplina trova applicazione dopo che siano trascorsi 12 mesi dall’inizio del distacco. Tale periodo è estensibile a 18 mesi previa notifica motivata da parte dell’impresa distaccante al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.