Archivi giornalieri: 28 ottobre 2021

Visita fiscale INPS: cos’è, come si svolge, chi la manda e quanto costa

Visita fiscale INPS: cos’è, come si svolge, chi la manda e quanto costa

Visita Fiscale: cos’è e come funziona? Chi la manda, quanto costa e come si svolge la visita di controllo del medico INPS per la malattia.

Chi manda la visita fiscale? Come si fa la richiesta di visita medica di controllo del medico INPS e quanto costa? Partiamo dal presupposto che la visita medica di controllo domiciliare, è un accertamento presso il domicilio del lavoratore, in determinate fasce orarie giornaliere, conosciute come fasce di reperibilità, o anche orari visita fiscale, che variano tra pubblico e privato.

La visita di controllo INPS può essere mandata dal datore di lavoro (a sue spese) o dall’Istituto di previdenza; serve cioè per verificare l’effettivo stato di malattia del lavoratore dipendente. Tra gli eventi di assenza più frequenti che possono colpire i dipendenti, infatti, al primo posto c’è di gran lunga la malattia: da intendersi come quell’evento morboso che impedisce di svolgere l’attività lavorativa. Per verificare che effettivamente il dipendente sia impossibilitato a recarsi al lavoro, questi deve farsi rilasciare un certificato medico o attestato di malattia che indichi i giorni in cui deve stare a riposo in attesa della completa guarigione. Sull’attestato inoltre si deve indicare il proprio domicilio di reperibilità.

Questo indirizzo serve al medico fiscale dell’INPS per effettuare una vista a sorpresa a domicilio al fine di verificare se permane lo stato di malattia oppure no. La legge quindi consente queste visite di controllo presso l’indirizzo indicato dal dipendente. Queste possono essere richieste, come detto sopra, d’ufficio dall’INPS oppure dal datore di lavoro, ma possono essere condotte solo da determinati soggetti (Medico Fiscale), escluso il datore di lavoro (tramite medico privato).

In passato per i dipendenti pubblici i controlli erano effettuati dalla ASL; dal 1° settembre 2017 è entrato in vigore il Polo unico per le visite fiscali presso l’INPS, il quale diventa l’unico ente competente per le visite fiscali di controllo.

Analizziamo la questione nel dettaglio.

Visita fiscale: chi può fare i controlli

I controlli sullo stato di malattia della generalità dei dipendenti privati e pubblici possono avvenire solo da parte dell’INPS.

L’azienda può fare richiesta di visita medica di controllo, ma non può mandare un medico privato a domicilio. Il costo della visita fiscale INPS in questo caso è a carico del datore di lavoro.

Inoltre l’azienda può disporre controlli diretti a verificare se il dipendente si dedica ad altra attività lavorativa in grado di pregiudicare o ritardare la guarigione (di cui parleremo poi).

Visita Fiscale, chi la manda?

Ma veniamo a una delle domande principali di questa guida, ovvero: chi manda la visita fiscale? La visita di controllo può essere richiesta d’ufficio dall’INPS o dall’azienda.

Nel caso di visita mandata dall’INPS questa non ha nessun costo per l’azienda; serve tuttavia all’Istituto per conoscere il reale stato di salute del lavoratore. Normalmente la visita fiscale viene predisposta dall’INPS quando pervengono certificati medici di malattia per periodi molto lunghi, oppure ripetuti in un breve lasso di tempo.

Vediamo invece come fa il datore di lavoro a mandare la visita fiscale.

Richiesta visita di controllo dall’azienda

Il datore di lavoro può presentare apposita istanza in via telematica sul portale INPS, attraverso il servizio “Richiesta visite mediche di controllo (Polo unico VMC)”, rivolto sia ai datori di lavoro privati che alle pubbliche amministrazioni, compresi coloro che non sono obbligati a versare i contributi a finanziamento dell’indennità di malattia INPS.

Per accedere al servizio è sufficiente essere in possesso delle credenziali INPS, nello specifico username (codice fiscale del legale rappresentante o del soggetto delegato) e password (il cosiddetto PIN).

Richiesta visita medica: come si fa

Una volta effettuato l’accesso sul sito INPS si deve selezionare l’azienda che richiede la visita medica (se al medesimo profilo sono associate più realtà, ad esempio nel caso di un gruppo imprese).

Il passaggio successivo è riportare i riferimenti del dipendente per cui si intende richiedere la visita di controllo. Particolare attenzione dev’essere posta nell’indicare l’indirizzo di reperibilità. Questo sarà preso a riferimento dal personale medico INPS per la visita.

L’indirizzo da inserire nella richiesta è quello indicato nel certificato medico scaricato sempre dal portale INPS, sezione “Certificati di malattia per i datori di lavoro”, dove è presente un motore di ricerca che permette di risalire a tutti i certificati dei dipendenti di una determinata azienda.

Una volta inserito il dipendente, la procedura chiede di scegliere la data per la visita di controllo e la fascia oraria (per i privati), dalle 10 alle 12 o dalle 17 alle 19.

La fascia prescelta è solo indicativa. Questo significa che se non è possibile, la visita viene effettuata il giorno prescelto, ma in una fascia diversa da quella selezionata.

Costo visita fiscale INPS datore di lavoro

Quanto costa visita fiscale INPS? Con l’introduzione della fatturazione elettronica, il portale chiede di inserire anche il codice destinatario o in alternativa la PEC dell’azienda così da addebitare correttamente i costi della visita, che dovranno essere versati con modello F24 previa comunicazione INPS.

Il costo della visita fiscale INPS a carico del datore di lavoro varia dai 28 euro ai 52 euro circa.

Visita medica di controllo malattia: cosa deve fare il dipendente

Il dipendente del settore privato o pubblico deve rendersi reperibile presso l’indirizzo fornito in sede di invio del certificato medico, per tutto il periodo della malattia, compresi sabati, domeniche e giorni festivi. Ma quali sono gli orari delle visite fiscali, ovvero le fasce orarie di reperibilità del lavoratore malato?

Dipendente privato:

  • dalle 10 alle 12;
  • dalle 17 alle 19.

Il dipendente pubblico invece tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

I CCNL non possono intervenire, ad esempio prevedendo condizioni più estensive o restrittive.

Obbligo di reperibilità in malattia

L’obbligo di reperibilità è escluso per coloro che sono assenti a causa di:

  • Patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  • Stati patologici connessi a un’invalidità che ha ridotto la capacità lavorativa in misura pari o superiore al 67%.

Leggi anche: Esonero dalla visita fiscale: regole e differenza con l’assenza giustificata

Al termine della visita di controllo, il medico redige un apposito verbale e ne rilascia copia al dipendente. Il documento viene anche trasmesso all’INPS e reso disponibile al datore che ha richiesto la visita.

Assenza alla visita di controllo

Se il dipendente è assente il medico rilascia un invito a presentarsi il giorno successivo (feriale) alla visita di controllo ambulatoriale, oltre a comunicare l’assenza all’INPS e, tramite questa, al datore di lavoro.

In caso di assenza alla visita ambulatoriale, l’INPS ne dà notizia all’azienda e invita il dipendente a presentare le proprie giustificazioni entro 10 giorni.

L’assenza ingiustificata comporta:

  • Perdita totale di qualsiasi trattamento economico per i primi 10 giorni, se il dipendente risulta assente alla prima visita;
  • L’assenza alla seconda visita (ambulatoriale o domiciliare) comporta, in aggiunta alla precedente sanzione la riduzione del 50% del trattamento economico per il periodo residuo di malattia;
  • L’assenza alla terza visita causa la perdita totale dell’indennità sino al termine della malattia.

Leggi anche: Assenza alla visita fiscale INPS, sanzioni economiche e disciplinari

Assenze giustificate alle visite fiscali

E’ giustificato il dipendente assente alla visita di controllo, in caso di:

  • Ricovero ospedaliero;
  • Se il periodo di malattia è già stato accertato da una precedente visita di controllo;
  • Assenza dovuta a giustificato motivo.

Il giustificato motivo ricorre nei casi di forza maggiore, di eventi che abbiano reso non differibile la presenza del dipendente altrove ovvero in caso di concomitanza della malattia con visite, prestazioni o accertamenti specialistici che non si sarebbero potuti svolgere in orari diversi dalle fasce di reperibilità.

Il dipendente deve presentare la documentazione in grado di giustificare la propria assenza alla visita domiciliare.

Concorso INPS: domanda in scadenza il 2 novembre. Ecco cosa sapere

 

Concorso INPS: domanda in scadenza il 2 novembre. Ecco cosa sapere

E’ in scadenza la domanda per il Concorso INPS 2021, come da bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale, per 1858 consulenti protezione sociale

E’ in scadenza il prossimo 2 novembre la domanda di ammissione al nuovo Concorso INPS 2021, per titoli ed esami, a 1858 posti di consulente protezione sociale. Il Bando è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, IV serie speciale “Concorsi ed esami”, n. 78 del 1° ottobre 2021. Il concorso pubblico INPS per titoli ed esami, prevede l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 1858 figure di consulente protezione sociale, nel ruolo di personale dell’INPS, area C, posizione economica C1.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate solo ed esclusivamente in via telematica, utilizzando la seguente applicazione presente nell’apposita area predisposta sul sito dell’Istituto raggiungibile all’indirizzo: https://concorsi.inps.it

L’invio online della domanda debitamente compilata potrà essere inviata entro e non oltre le ore 16 del 2 novembre 2021; allo scadere del predetto termine, avverte l’INPS, il sistema non permetterà più l’invio del modulo elettronico. Di seguito indichiamo i requisiti indicati nel bando di concorso, le date ufficiali e le modalità di accesso all’area riservata per l’invio della domanda di candidatura.

INPS, concorso per 1858 posti: ecco i requisiti

Come tutti i concorsi INPS per poter partecipare al nuovo bando per 1858 posti di consulente protezione sociale i candidati dovranno avere, entro la data di scadenza della presentazione della domanda numerosi requisiti soggettivi.

Concorso INPS 2021: titolo di studi necessario

Laurea magistrale/specialistica (LM/LS) in una delle seguenti discipline:

  • finanza (LM-16 o 19/S),
  • ingegneria gestionale (LM-31 o 34/S),
  • relazioni internazionali (LM52 o 60/S),
  • scienze dell’economia (LM-56 o 64/S),
  • ” della politica (LM-62 o 70/S),
  • ” delle pubbliche amministrazioni (LM-63 o 71/S),
  • ” economiche per l’ambiente e la cultura (LM-76 o 83/S),
  • ” economico aziendali (LM-77 o 84/S),
  • ” per la cooperazione allo sviluppo (LM-81 o 88/S),
  • ” statistiche (LM-82),
  • metodi per l’analisi valutativa dei sistemi complessi (LM 48/S),
  • statistica demografica e sociale (90/S),
  • ” economica finanziaria ed attuariale (91/S),
  • ” per la ricerca sperimentale (92/S),
  • scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM-83),
  • servizio sociale e politiche sociali (LM-87),
  • programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (57/S),
  • sociologia e ricerca sociale (LM-88),
  • sociologia (89/S),
  • metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali (49/S),
  • studi europei (LM-90 o 99/S),
  • giurisprudenza (LMG-01 o 22/S),
  • teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica (102/S).

ovvero diploma di laurea (DL) secondo il “vecchio ordinamento” corrispondente ad una delle predette lauree magistrali (DM 9 luglio 2009 MIUR). Infine per i titoli conseguiti all’estero è necessario che gli stessi siano riconosciuti equipollenti a quelli sopra indicati nei modi previsti dalla legge o che siano ad essi equiparati con DPCM (art. 38 del D.lgs. n.165/2001 – art. 2 del d.P.R. n.189/2009);

Altri requisiti soggettivi

  1. cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero appartenenza a una delle tipologie previste dall’art.38 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.;
  2. non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico, né essere stato interdetto dai pubblici uffici ai sensi della vigente normativa in materia;
  3. non aver riportato condanne penali, ancorché non passate in giudicato, che impediscano la costituzione o la prosecuzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;
  4. posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari laddove previsti per legge;
  5. godimento dei diritti politici e civili;
  6. idoneità fisica all’impiego.

Concorso INPS: come fare domanda

Come detto in premessa il candidato deve presentare domanda esclusivamente online all’indirizzo: https://concorsi.inps.it/

Si potrà accedere alla domanda solo tramite:

  1. SPID;
  2. oppure CIE (carta d’identità elettronica);
  3. o infine CNS (carta nazionale dei servizi).

Non è più possibile usare quindi il PIN dell’INPS in quanto lo stesso è stato definitivamente accantonato dal 1° ottobre 2021.

Domanda Concorso INPS: scadenza il 2 novembre 2021

Come accennato sopra l’invio on line della domanda per la partecipazione al concorso INPS 1858 consulenti protezione sociale, debitamente compilata, deve essere effettuato entro e non oltre il termine perentorio delle ore 16.00 del 2 novembre 2021; cioè il trentunesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale. In questo caso il 31imo giorno è un festivo, coincide infatti con il 1° novembre, per cui la scadenza slitta al 2 novembre.

Dopo l’invio della candidatura online, il candidato deve stampare la domanda protocollata, firmarla e consegnarla nel luogo e nel giorno stabilito per lo svolgimento della prima prova
scritta, o dell’eventuale prova preselettiva, pena l’esclusione dal concorso.

Nella domanda si dovrà indicare, oltre ai vari dati personali richiesti, anche la propria PEC per le future comunicazioni. In tal senso il candidato ha l’obbligo di comunicare – a mezzo PEC all’indirizzo dc.risorseumane@postacert.inps.gov.it – successive eventuali variazioni della suddetta PEC.

INPS, Concorso 2021: prove d’esame

Il Bando di Concorso INPS 2021 per 1858 posti prevede due prove scritte e una prova orale.

Prova preselettiva

Nell’eventualità in cui pervenga un numero di domande di partecipazione superiore a 25.000, l’INPS effettuerà una preselezione dei candidati; la prova preselettiva consiste in quesiti a risposta multipla, di carattere psicoattitudinale, logica, lingua inglese, competenze informatiche, cultura generale.

In ogni caso la sede, il giorno e l’ora di svolgimento delle prove scritte, ovvero dell’eventuale preselezione saranno pubblicati  sul sito internet dell’INPS all’indirizzo www.inps.it nella sezione
“Avvisi, bandi e fatturazione” sottosezione ”Concorsi” e in Gazzetta Ufficiale.

Quindi il candidato che non si presenta nel giorno, luogo ed ora stabiliti o si ritiri dalle prove scritte, qualunque ne sia la causa, è escluso dal concorso.

Prima prova scritta

La prima prova scritta consiste in una serie di quesiti a risposta multipla sulle seguenti materie:

  1. bilancio e contabilità pubblica;
  2. pianificazione, programmazione e controllo e organizzazione e gestione aziendale;
  3. diritto amministrativo e costituzionale;
  4. diritto del lavoro e legislazione sociale.

La prova è valutata in trentesimi e la superano i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30.

Seconda prova scritta

La seconda prova scritta consiste poi in una serie di quesiti a risposta multipla nelle seguenti materie:

  1. scienza delle finanze;
  2. economia del lavoro;
  3. elementi di economia politica;
  4. diritto civile;
  5. elementi di diritto penale.

La prova è valutata in trentesimi e la superano i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30.

Valutazione dei titoli

Successivamente si passerà alla valutazione dei titoli dei candidati che passeranno le prove scritte, con attribuzione di un punteggio massimo di 9 punti.

Prova orale

Infine l’ultima prova consisterà in una prova orale sulle materie oggetto delle prove scritte.

La sede, il giorno e l’ora di svolgimento della prova orale sono pubblicati sul sito internet dell’INPS e comunicati tramite PEC, almeno 20 giorni prima della data della prova stessa. Pertanto il candidato che non si presenta nel giorno, luogo ed ora stabiliti senza giustificato motivo è escluso dal concorso.

La valutazione finale è espressa in trentesimi e superano la prova i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30.

Graduatoria finale Concorso INPS 2021 per 1858 posti

La graduatoria finale del concorso sarà stilata tenendo conto del punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato, costituito dalla somma tra la media dei voti riportati nelle due prove scritte, il punteggio dei titoli, previa verifica della inerenza degli stessi, e il voto riportato nella prova orale fino ad un totale massimo di 90.

Concorso INPS bando

Per tutte le altre informazioni (Assunzione in servizio, Stipula del contratto individuale di lavoro, Periodo di prova ecc.) si rimanda alla lettura del Bando Concorso INPS 2021 per 1858 posti così come pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Distacco transnazionale dei lavoratori a catena in ingresso e uscita: gli obblighi formali

 

Distacco transnazionale dei lavoratori a catena in ingresso e uscita: gli obblighi formali

Il distacco transnazionale deve essere comunicato mediante il “Modello UNI – Distacco UE”, pena una sanzione da 150 a 500 euro per lavoratore

L’INL, con la Circolare n. 2 del 19 ottobre 2021, ha fornito indicazioni pratiche per l’applicazione della normativa in materia di distacco transnazionale dei lavoratori. Nel documento di prassi si analizzano tutti gli adempimenti a carico delle imprese coinvolte e le sanzioni applicabili in caso di violazione. In particolare, l’Ispettorato si sofferma:

  • sulle ipotesi dei distacchi a catena di lavoratori somministrati;
  • sul rafforzamento del nucleo delle tutele già previste dalla legislazione vigente per i lavoratori distaccati;
  • sull’ampliamento del livello di tutele per i lavoratori coinvolti in distacchi di lunga durata.

Si ricorda, a tal proposito, che la Direttiva europea ha inteso disciplinare le ipotesi in cui i lavoratori somministrati da una agenzia ad una impresa utilizzatrice avente sede nel medesimo o in un altro Stato membro siano inviati a rendere la prestazione lavorativa presso un’altra impresa – c.d. destinataria – avente sede in un ulteriore Stato membro.

L’agenzia straniera può somministrare in Italia senza particolari formalità, salvo la necessità che sia abilitata in virtù di un provvedimento equivalente all’autorizzazione di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 276/2003. Inoltre, deve essere rilasciato dalle competenti autorità dello Stato di provenienza.

Distacco transnazionale dei lavoratori a catena in ingresso e uscita: come funziona

Nel caso in cui i lavoratori somministrati vengano impiegati in Italia su richiesta di una impresa utilizzatrice avente sede in uno Stato membro diverso dall’Italia che intrattiene il rapporto commerciale con l’agenzia di somministrazione avente sede nello stesso paese della utilizzatrice o in altro stato membro, è necessario che si realizzino i seguenti requisiti:

  • il distacco deve originare necessariamente da una prestazione di servizi di somministrazione di lavoro (primo anello della catena);
  • l’agenzia di somministrazione e l’impresa utilizzatrice possono aver sede presso lo stesso Stato membro o in Stati membri differenti, in ogni caso diversi dall’Italia;
  • il rapporto commerciale in virtù del quale il lavoratore fa il proprio ingresso in Italia (secondo anello della catena) non può essere una somministrazione di manodopera, ma deve trattarsi di un rapporto commerciale di diversa natura. In altri termini, deve rientrare nella più vasta accezione di prestazione transnazionale di servizi.

Si realizza un distacco a catena in uscita dall’Italia in cui l’impresa con sede in Italia, utilizzatrice di lavoratori somministrati da agenzia stabilita in uno Stato membro, invia gli stessi presso un terzo e differente Stato membro in esecuzione di una prestazione di servizi. Tale prestazione, anche in tal caso, non può consistere in un ulteriore contratto commerciale di somministrazione di lavoro.

I distacchi in uscita soggiacciono alla normativa del paese in cui la prestazione lavorativa è resa. Laddove, nel corso di una attività di vigilanza, si rilevi la violazione del divieto della “doppia somministrazione” si dovrà informare della circostanza l’autorità competente del paese presso il quale il lavoratore risulta inviato, ai fini delle relative valutazioni in ordine alla natura fraudolenta del distacco.

Distacco transnazionale dei lavoratori a catena in ingresso e uscita: obblighi formali

A presidio della disciplina del distacco a catena, sono stati introdotti nuovi obblighi informativi e sono stati adeguati gli obblighi di comunicazione che gravano sull’agenzia di somministrazione straniera.

In particolare, l’invio in Italia del lavoratore somministrato deve essere comunicato dall’agenzia di somministrazione straniera entro le ore 24 del giorno antecedente l’invio mediante l’utilizzo del “Modello UNI – Distacco UE”. Per la violazione del richiamato obbligo trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.

Per consentire all’agenzia di somministrazione di adempiere all’obbligo di comunicazione nei termini prescritti dalla norma, l’impresa utilizzatrice ha l’obbligo di comunicare all’agenzia di somministrazione straniera, prima dell’invio del lavoratore, i seguenti dati:

  • numero e generalità dei lavoratori distaccati in Italia;
  • data inizio e fine distacco;
  • luogo di svolgimento della prestazione di servizi;
  • tipologia dei servizi.

Infine, l’impresa utilizzatrice italiana che invia i lavoratori presso altra impresa avente sede in un diverso Stato membro ha l’obbligo di informare “senza ritardo” l’agenzia di somministrazione straniera che il medesimo personale sarà inviato presso altra impresa non ubicata nel nostro Paese.

La violazione di tale obbligo comporta una sanzione amministrativa da un minimo di 180 euro a un massimo di 600 euro per ciascun lavoratore interessato.

Distacco a catena: temporaneità del distacco

Si garantisce maggiore protezione per i lavoratori in distacco di lunga durata, stabilendo anche uno specifico regime per le condizioni di lavoro e occupazione applicabili. La disciplina trova applicazione dopo che siano trascorsi 12 mesi dall’inizio del distacco. Tale periodo è estensibile a 18 mesi previa notifica motivata da parte dell’impresa distaccante al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Santi Simone e Giuda

 

Santi Simone e Giuda


Nome: Santi Simone e Giuda
Titolo: Apostoli
Ricorrenza: 28 ottobre
Tipologia: Festa

S. Simone fu soprannominato Cananeo o Zelote per distinguerlo da S. Pietro e da S. Simone, che succedette a S. Giacomo il Minore nella sede vescovile di Gerusalemme… continua

S. Giuda, soprannominato Taddeo per non confonderlo col traditore del Signore, era figlio di Cleofa e di Maria, cugina della Beatissima Vergine… continua

PRATICA. A imitazione dei due Apostoli, professiamo e difendiamo la fede cattolica senza rispetto umano.

PREGHIERA. O Dio, che per mezzo dei tuoi beati Apostoli Simone e Giuda ci hai concesso di giungere alla conoscenza del tuo nome, concedici di celebrare con frutto la loro gloria eterna e di trarne profitto.

MARTIROLOGIO ROMANO. Festa dei santi Simone e Giuda, Apostoli: il primo era soprannominato Cananeo o Zelota, e l’altro, chiamato anche Taddeo, figlio di Giacomo, nell’ultima Cena interrogò il Signore sulla sua manifestazione ed egli gli rispose: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui».