Archivi giornalieri: 8 ottobre 2021

Accollo del debito d’imposta: soggetti interessati e procedure operative

Accollo del debito d’imposta: soggetti interessati e procedure operative

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate disciplina le modalità di esecuzione, le sanzioni e il recupero degli importi dovuti.

E’ pienamente operativo l’istituto dell’accollo del debito d’imposta altrui. Istituto in base al quale un soggetto debitore si prende in carico del debito d’imposta altrui rispondendo, in qualità di coobbligato, del debito con il Fisco. L’Agenzia delle entrate ha approvato il codice identificativo da indicare in F24 per il pagamento del debito d’imposta altrui (questo deve essere effettuato solo con il modello F24).

Dunque, alla luce del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, che disciplina le modalità di esecuzione, l’eventuale irrogazione delle sanzioni in caso di inosservanza delle regole e il relativo recupero degli importi dovuti ora il quadro è completo. Ecco i dettagli.

Accollo del debito d’imposta altrui: cos’è

La Legge n° 212/2000, c.d. Statuto del contribuente,  prevede il c.d accollo del debito d’imposta altrui. L’istituto seppur operativo, non ha mai trovato piena applicazione a regime. In quanto mancava il decreto attuativo che mettesse nero su bianco i termini di operatività.

Tuttavia, il legislatore, con l’art.81 del D.L. 124/2019, riprendendo quanto disposto dallo Statuto del Contribuente, ha meglio definito i contorni delle norma. Rimandando ad un provvedimento dell’Agenzia delle entrate, le regole operative da seguire. Sia per colui che “cede” il debito ossia l’accollato, sia per colui che lo prende in carico, accollante.

Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate, datato 24 settembre 2021, ha fissato le ulteriori disposizioni attuative.

Come deve essere pagato il debito?

Chiariamo fin da subito che i debiti oggetto di accollo possono essere pagati solo in F24 da presentare solo tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Attenzione, non è possibile pagare il debito compensandolo con i crediti d’imposta vantati dall’accollante.

Infatti, è corretto affermare che:

  • colui che si accolla il debito d’imposta altrui provvede al pagamento mediante  F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto della delega di pagamento;
  • la delega è rifiutata anche qualora per il pagamento si utilizzino in compensazione crediti dell’accollante;
  • si considerano come non avvenuti a tutti gli effetti di legge i versamenti effettuati in violazione delle modalità appena indicate.

Detto ciò, come vedremo in avanti, la violazione delle modalità di pagamento del debito tributario originario, comporta l’applicazione delle sanzioni sia in capo all’accollante che all’accollato.

Come deve essere compilato l’F24? 

Sulle modalità di compilazione dell’F24, , il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 23 settembre, ha specificato che nella sezione “Contribuente” sono indicati:

  • nel campo “Codice fiscale”, il codice fiscale dell’accollato, soggetto passivo del rapporto tributario e debitore originario;
  • nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale dell’accollante, soggetto che effettua il versamento in luogo dell’accollato, unitamente al codice che sarà individuato con successiva risoluzione.

La risoluzione, la n°59/2021,  è stata approvata in data 6 ottobre. Di conseguenza è stato individuato il codice identificativo dell’accollo del debito d’imposta da indicare in F24.

L’indicazione del codice identificativo

Il codice identificativo è il seguente: “80” denominato – “Accollante del debito di imposta”. Difatti il codice individua colui che effettua il pagamento ossia il soggetto che ha preso in carico il debito altrui.

Nella risoluzione è specificato che:

Il codice identificativo “80” è indicato nell’omonimo campo della sezione “Contribuente” del modello F24, unitamente al codice fiscale dell’accollante che effettua il pagamento del debito d’imposta altrui, da indicare nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”.

Approvato il codice identificativo, è utile ribadire che:

  • ai fini del pagamento, l’accollante non può utilizzare in compensazione i propri crediti, pena lo scarto del modello F24;
  • il saldo del modello F24 è addebitato sul conto intestato al codice fiscale dell’accollante.

Le istruzioni in parola, si applicano a decorrere dal 12 ottobre 2021.

E’ importante precisare che fin quando il debito non viene pagato, il debitore originario non è liberato dell’obbligazione nei confronti del Fisco.

Infatti, nella risoluzione n°140/ E 2017, l’Agenzia delle entrate ha ribadito che:

l’assunzione volontaria dell’impegno di pagare le imposte dovute dall’iniziale debitore non significa “assumere la posizione di contribuente o di soggetto passivo del rapporto tributario, ma la qualità di obbligato (o coobbligato) in forza di titolo negoziale”, tanto che l’Amministrazione finanziaria non può esercitare nei confronti degli accollanti “i propri poteri di accertamento e di esazione, che possono essere esercitati solo nei confronti di chi sia tenuto per legge a soddisfare il credito fiscale” (Cass. S.U. n. 28162 del 2008).

L’Agenzia delle entrate ha  ritenuto validi e non sanzionabili i pagamenti dei debiti accollati effettuati tramite compensazione prima della pubblicazione della risoluzione.

Le sanzioni previste per i soggetti accollante e accollato

Il pagamento dei debiti tributari in violazione delle regole finora analizzate è punito con specifiche sanzioni.

Sia in capo all’accollante che all’accollato.

In particolare, nei confronti dell’accollato, debitore originario, l’omesso pagamento comporta:

  • il recupero dell’imposta non versata e degli interessi,
  • nonché l’applicazione della sanzione pari al trenta per cento di ogni importo non versato (articolo 13 comma 1 d.lgs. n. 471 del 1997).

In capo all’accollante, il pagamento del debito utilizzando crediti in compensazione è punito con:

  • la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato, qualora questo sia effettivamente esistente (di cui all’articolo 13, comma 4, del D.Lgs. n. 471 del 1997).
  • la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti utilizzati, laddove inesistenti (di cui all’articolo 13, comma 5, del D.Lgs. n. 471 del 1997).

Dunque, nel primo caso, recuperata l’imposta in capo all’accollato, il credito dell’accollante tornerà utilizzabile secondo le regole ordinarie.

Sulle modalità di riscossione dell’imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni, l’Agenzia delle entrate emette un apposito atto di recupero da notificare entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentato l’F24 con crediti in compensazione.

Dimissioni durante l’assenza per malattia: come fare e cosa sapere

Dimissioni durante l’assenza per malattia: come fare e cosa sapere

Cosa deve fare il lavoratore dimissionario che si ammala durante il preavviso e quali effetti ci sono in busta paga? Analisi completa

La malattia è un evento morboso che provoca l’alterazione dello stato di salute del dipendente e la conseguente incapacità temporanea a rendere la prestazione lavorativa.

Dal momento che la malattia costringe il lavoratore ad assentarsi, il suo effetto è quello di sospendere il decorso del periodo di preavviso, da intendersi come quel lasso di tempo, decorrente tra la comunicazione all’azienda della volontà di interrompere il rapporto e l’ultimo giorno di vigenza del contratto.

In questi casi è bene sapere come comportarsi per quanto riguarda l’invio delle dimissioni telematiche, adempimento in vigore dal 12 marzo 2016 (pena l’inefficacia delle stesse) ed altresì conoscere gli effetti in busta paga, tanto del preavviso lavorato quanto delle ipotesi di trattenuta dell’indennità sostitutiva o di interruzione del contratto mentre si è ancora in malattia.

Analizziamo la questione in dettaglio, ma prima ricordiamo insieme come funzionano le dimissioni telematiche.

Dimissioni telematiche

A partire dal 12 marzo 2016 le dimissioni volontarie devono essere obbligatoriamente formalizzate con modalità telematica, a pena di inefficacia, attraverso l’invio di appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro ed inviati:

  • All’Ispettorato territoriale del lavoro competente;
  • Al datore di lavoro via posta elettronica certificata.

La nuova procedura ha lo scopo di contrastare le cosiddette “dimissioni in bianco”, attraverso uno strumento che certifichi la reale volontà del lavoratore di interrompere il rapporto.

Interessate dall’obbligo sono tutte le ipotesi di dimissioni, eccezion fatta per quelle rassegnate:

  • Nelle sedi protette o dinanzi le commissioni di certificazione;
  • Nel corso del periodo di prova;
  • Nel lavoro domestico e marittimo;
  • Da parte dei genitori lavoratori, in quanto soggette a convalida da parte del servizio ispettivo del Ministero del lavoro.

Con riferimento all’ultimo punto, sono coinvolte le dimissioni presentate da:

  • Lavoratrice durante il periodo di gravidanza;
  • Lavoratrice / lavoratore nei primi 3 anni di vita del bambino.

Procedura di invio

Le dimissioni telematiche possono essere inviate:

  • Dal lavoratore in autonomia accedendo al portale lavoro.gov.it (necessario possedere le credenziali SPID);
  • Avvalendosi dei servizi offerti dagli intermediari abilitati quali consulenti del lavoro, Ispettorato territoriale del lavoro (ITL), enti bilaterali, commissioni di certificazione, patronati ed organizzazioni sindacali).

Una volta compilato il modulo online, comprensivo di:

  • Dati anagrafici del lavoratore;
  • Dati identificativi del datore di lavoro;
  • Data di decorrenza delle dimissioni (corrispondente al giorno successivo l’ultimo di vigenza del contratto);
  • Tipologia di dimissioni (se ordinarie o per giusta causa);

la comunicazione è inoltrata automaticamente all’ITL ed alla pec del datore di lavoro.

Nei 7 giorni successivi l’invio, il lavoratore ha comunque la facoltà di revocare le dimissioni, utilizzando lo stesso modulo telematico disponibile sul sito ministeriale.

Preavviso di dimissioni

Il periodo di preavviso è rappresentato dall’intervallo tra:

  • La data di comunicazione al datore di lavoro della propria intenzione di interrompere il rapporto;
  • L’ultimo giorno di vigenza del contratto.

L’obbligo di rispettare il preavviso non sussiste in caso di risoluzione del contratto:

  • Per giusta causa;
  • Nel corso o al termine del periodo di prova;
  • Alla cessazione del rapporto a tempo determinato per scadenza del termine;
  • Consensuale;
  • Per mancata ripresa del servizio a seguito di reintegrazione sul posto di lavoro.

Nel corso del periodo di preavviso, la cui durata è generalmente prevista dai contratti collettivi, il rapporto di lavoro prosegue regolarmente. Ciò significa che:

  • Il lavoratore è tenuto a garantire l’attività lavorativa;
  • Il datore di lavoro, parimenti, riconosce il compenso per la prestazione svolta dal dipendente.

Leggi anche: Dimissioni con preavviso: come fare e tempi da rispettare

Decorrenza delle dimissioni

Come preannunciato, il preavviso decorre dal momento in cui l’intenzione di risolvere il rapporto è comunicata alla controparte.

Salvo diversa previsione del CCNL o del contratto individuale, i giorni di preavviso sono quelli di calendario.

In presenza di determinati eventi la decorrenza si interrompe e riprende al rientro in servizio del dipendente. Ci riferiamo a:

  • Ferie;
  • Richiamo alle armi;
  • Maternità ed infortunio;
  • Malattia.

Malattia durante il periodo di preavviso: cosa sapere

Il principale effetto della malattia intervenuta nel corso del periodo di preavviso è quella, appunto, di sospenderne la decorrenza.

In tal senso il rischio per il dipendente è di aver comunicato, all’interno del modulo telematico, una data di fine rapporto anticipata, rispetto a quella effettiva, a causa del potere sospensivo della malattia.

In questa fattispecie spetta al datore di lavoro indicare la data corretta di risoluzione del contratto, attraverso la comunicazione telematica al Ministero del lavoro a mezzo modello UNILAV. Obbligo, quest’ultimo, che dev’essere assolto in tutti i casi di cessazione del rapporto, entro i 5 giorni successivi l’ultimo di vigenza del contratto.

In definitiva, l’evento di malattia è considerato come un giustificato motivo di discordanza tra la data di cessazione indicata dal dipendente nel modulo telematico di dimissioni e la comunicazione UNILAV trasmessa dall’azienda.

Malattia durante il preavviso

Sulla malattia durante il preavviso, abbiamo scritto in un’altra guida.

Dimissioni durante l’assenza per malattia

Diverso è il discorso del lavoratore che intende dimettersi mentre si trova assente per malattia. In tal caso, proprio perchè la malattia interrompe il decorso del preavviso, quest’ultimo inizierà solo dopo la malattia.

Ciò significa che il periodo di preavviso potrà iniziare solo al termine del periodo di malattia indicato nel certificato inviato al datore di lavoro.

Preavviso di dimissioni non lavorato

La parte che subisce il recesso (il datore di lavoro nel caso delle dimissioni) previo accordo o su richiesta del lavoratore può:

  • Dispensare il dipendente dal rispettare il preavviso, determinando così la cessazione immediata del rapporto;
  • In alternativa, chiedere un preavviso inferiore a quello previsto dal contratto collettivo.

In concreto queste decisioni possono comportare l’interruzione del contratto mentre il dipendente è ancora assente in malattia.

L’effetto concreto sarà l’erogazione dell’indennità di malattia a carico INPS (anticipata in busta paga dal datore di lavoro) e l’integrazione conto azienda (nella misura prevista dal CCNL applicato) sino all’ultimo giorno di vigenza del contratto.

Diritto all’indennità di malattia dopo la conclusione del rapporto di lavoro

Il diritto all’indennità di malattia permane peraltro dopo la conclusione del rapporto, nel limite ordinario dei 180 giorni indennizzabili dall’Istituto. In tal caso, sarà l’INPS a corrispondere direttamente al dipendente le somme, calcolando l’indennità in base alle seguenti percentuali della retribuzione media giornaliera:

  • 50% per le assenze dal 4° al 20° giorno;
  • 66,66% a decorrere dal 21° giorno;
  • 80% per tutti i giorni indennizzabili a beneficio dei dipendenti di pubblici esercizi e laboratori di pasticceria.

Ricordiamo che l’indennità INPS spetta a:

  • Operai e categorie assimilate, nonché lavoratori a domicilio di aziende appartenenti al settore INPS Industria;
  • Operai e categorie assimilate, impiegati e lavoratori a domicilio delle aziende appartenenti al settore Commercio;
  • Salariati per le aziende del settore Credito, assicurazioni e servizi tributari appaltati;
  • Operai a tempo indeterminato, operai a tempo determinato, salariati fissi, obbligati, avventizi, compartecipanti e piccoli coloni di aziende dell’Agricoltura.

Leggi anche: Ferie durante il periodo di preavviso: cosa c’è da sapere

Indennità sostitutiva del preavviso

Il dipendente che interrompe il rapporto senza rispettare il periodo di preavviso, in assenza di qualsiasi accordo con il datore, è tenuto a riconoscere a quest’ultimo un’indennità sostitutiva:

  • Calcolata in base alla retribuzione (compresi i ratei delle mensilità aggiuntive) che sarebbe spettata se il lavoratore avesse proseguito l’attività nel rispetto delle disposizioni del CCNL in materia di preavviso;
  • Trattenuta in busta paga.

In queste ipotesi permane comunque il diritto all’indennità di malattia sino all’ultimo di vigenza del contratto ed anche successivamente, se il dipendente rientra tra i beneficiari della prestazione INPS.

Esonero under 36: pronte le istruzioni dell’INPS

.Esonero under 36: pronte le istruzioni dell’INPS

Fornite le indicazioni per la gestione degli adempimenti relativi alle assunzioni agevate di cui al cd esonero under 36.

Online le istruzioni INPS per recuperare l’esonero per le nuove assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2021, in merito al cosiddetto esonero under 36. Infatti, con il Messaggio n. 3389 del 7 ottobre 2021, sono state fornite le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo, limitatamente alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021.

Infatti, i datori di lavoro dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di settembre 2021, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.

Per quanto attiene all’esonero contributivo relativo alle eventuali assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022, le istruzioni riguardanti la fruizione dell’esonero saranno fornite all’esito del procedimento di autorizzazione da parte della Commissione europea.

Esonero under 36: la norma

Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, l’art. 1, co. da 10 a 15, della L. n. 178/2020 ha prorogato l’esonero under 26 della Legge di Bilancio 2018 (art. 1, co. 100 a 105 e 107 della L. n. 205/2017). Dunque, per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, è riconosciuto uno sgravio del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi. L’incentivo vale fino all’importo massimo di 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.

La durata dell’esonero contributivo suindicato è riconosciuta per un periodo massimo di 48 mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni:

  • Abruzzo;
  • Molise;
  • Campania;
  • Basilicata;
  • Sicilia;
  • Puglia;
  • Calabria;

Esonero under 36: soggetti interessati

Si ricorda che l’esonero in oggetto è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

La misura in trattazione non si applica, invece, nei confronti della Pubblica Amministrazione. Inoltre, l’incentivo non può essere riconosciuto nei riguardi delle imprese del settore finanziario. Questo perché tali imprese non rientrano nell’ambito di applicazione della comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni.

Nello specifico, le imprese operanti nel settore finanziario escluse dall’esonero sono quelle che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE alla sezione “K” – Financial and insurance activities. Si evidenzia che la sezione “K” della NACE, con le relative divisioni (codice a 2 cifre), gruppi (codice a 3 cifre) e classi (codice a 4 cifre), corrisponde a quella dell’Ateco2007. Tutti i codici Ateco (a 6 cifre), rientranti nelle divisioni 64, 65 e 66, fanno parte della sezione “K” della classificazione Ateco2007.

Analogamente, la misura in trattazione non può trovare applicazione per i rapporti di apprendistato e per i contratti di lavoro domestico. Tali istituti, infatti, prevedono già l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

Esonero under 36: aspetti di cumulabilità

L’esonero in argomento trae la sua disciplina dall’esonero strutturale giovanile di cui all’art. 1, co. da 100 a 108, 113 e 114, della Legge di Bilancio 2018. Pertanto, l’esonero contributivo introdotto dalla legge di Bilancio 2021 non è cumulabile con:

“altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi” (cfr. l’art. 1, comma 114, della legge n. 205/2017).

Prendendo a riferimento le forme di incentivo all’assunzione maggiormente diffuse fruibili in relazione alle nuove assunzioni, il predetto esonero contributivo, conseguentemente, non è cumulabile:

  • con l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero prive di impiego da almeno 6 mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni;
  • con l’incentivo all’assunzione rivolto alla medesima categoria di donne, c.d. svantaggiate.

Si precisa infine che, per il periodo di applicazione della misura in trattazione, non è possibile usufruire, per i medesimi lavoratori, della c.d. Decontribuzione Sud.

Esonero under 36: requisiti di concessione

Il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework). Inoltre è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Al riguardo, si rappresenta che in data 6 agosto 2021 le Autorità italiane hanno notificato alla Commissione europea la misura in trattazione e che la medesima Commissione ha autorizzato la concedibilità dell’esonero in oggetto per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2021, termine finale di operatività del Temporary Framework.

Esonero under 36: flusso Uniemens

I datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero per le nuove assunzioni, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di settembre 2021, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.

In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

  • nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “GI36”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato articolo 1, comma 10, legge n.178/2020”;
  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserita la data di assunzione a tempo indeterminato o la data di trasformazione nel formato AAAAMMGG (8 caratteri; ad esempio: 20210609);
  • nell’ elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

Domanda di disoccupazione 2021: come fare e documenti necessari

Domanda di disoccupazione 2021: come fare e documenti necessari

La domanda di disoccupazione va presentata online o tramite patronato: ecco come fare e i documenti necessari da allegare. La guida completa.

Come fare domanda di disoccupazione? Dove si richiede? Quali sono i documenti necessari? Quando si presenta la domanda? Ecco le istruzioni dettagliate alla domanda di NASpI sul sito, oppure tramite patronato o numero verde INPS, i requisiti da rispettare e i documenti necessari fra cui la DID e il Patto di servizio Personalizzato o quelli facoltativi tipo il modello MV10. Una novità riguarda l’abolizione del modello SR163 che non va più allegato alla domanda di assegno di disoccupazione. Ultime novità sono l’abolizione del PIN INPS dal 1° ottobre 2021 e il nuovo servizio NASpI – servizio personalizzato e interattivo.

Pubblichiamo questa guida per venire incontro alle esigenze di chi si trova a perdere involontariamente il lavoro, ossia nei casi in cui il lavoratore venga licenziato per riduzione di personale, per fine contratto o per qualsiasi altra motivazione. Allo stesso tempo questa guida vale anche per chi da le dimissioni per giusta causa o nei periodi tutelati.

Aggiornamento del 7 ottobre 2021: come accennato sopra dal 1° ottobre 2021 il PIN INPS non funziona più. Inoltre con una nota del 6 ottobre 2021 inoltre l’INPS presenta il nuovo servizio NASpI personalizzato e interattivo: una volta fatta la domanda di NASpI, l’INPS provvederà ad avvisare il cittadino che la domanda è stata accettata o respinta. In seguito si potrà accedere al nuovo servizio Video personalizzato e interattivo. La spiegazione del nuovo servizio è a fondo pagina.

Ma prima di vedere quali sono gli step per fare la domanda di sussidio di disoccupazione, vediamo in breve quali sono i requisiti per averne diritto.

Requisiti disoccupazione

Ricordiamo, come detto in premessa, che uno dei presupposti della disoccupazione NASpI è la perdita involontaria dell’occupazione; oltre a questo requisito inoltre il lavoratore deve rispettare:

  1. il requisito contributivo: il lavoratore deve poter far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione
  2. il requisito lavorativo: il lavoratore deve poter far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Detto ciò passiamo a vedere, una volta constatato di avere i requisiti necessari, come fare domanda di disoccupazione.

Dove chiedere la disoccupazione

Verificate quindi le condizioni di cui sopra, vediamo ora dove richiedere la disoccupazione. Per richiedere il sussidio di disoccupazione, si può optare per una di queste tre modalità:

  1. domanda di Naspi online direttamente dal sito www.inps.it se in possesso del PIN dispositivo INPS (abolito dal 1° ottobre 2021). Oppure di SPID (o CNS o Carta d’identità elettronica);
  2. domanda di disoccupazione attraverso l’ausilio di un patronato;
  3. richiesta di disoccupazione tramite Contact Center Multicanale INPS, chiamando da rete fissa il numero gratuito 803164 oppure da cellulare il numero 06164164.

Mentre la prima e la terza opzione sono completamente gratuite, nel caso di domanda tramite patronato questo non potrà richiedere alcun onorario in fase di invio della domanda; ma lo stesso ha la facoltà di trattenere una quota percentuale mensilmente su tutta la durata della disoccupazione.

Ecco perchè anche senza assistenza è molto meglio presentare la domanda autonomamente per risparmiare il più possibile. Ora che abbiamo visto quali sono i requisiti e dove chiedere la disoccupazione, ci concentreremo quindi sulla domanda di NASpI online effettuata direttamente dal disoccupato.

Come fare la domanda di disoccupazione: domanda di Naspi online

Come e dove si richiede la disoccupazione? Se non si vuole andare dal patronato si può procedere personalmente; in tal caso l’unica via è quella di fare domanda di disoccupazione NASpI online.

Per prima cosa, se non già in possesso, è necessario richiedere SPID. Dal 1° ottobre 2021 il PIN INPS non funziona più per il cittadino, che viene sostituito progressivamente e definitivamente dallo SPID.

Ad oggi quindi solo se si ha SPID si potrà operare direttamente sul sito. Si potrà comunque accedere all’area riservata e presentare la domanda autonomamente anche tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’identità elettronica.

N.B. Dal 1° ottobre 2021 il PIN non è più operativo e si può accedere ai vari servizi solo con SPID, CIE 3.0 o CNS. Oppure si può fare una delega SPID servizi INPS.

INPS disoccupazione on line: dove si trova il servizio

Essendo abilitati a procedere si deve eseguire il login nell’area dei Servizi online del sito INPS e seguire questo percorso:

  1. servizi per il cittadino;
  2. selezionare l’opzione “invio domande di prestazioni a sostegno del reddito”;
  3. cliccare sulla dicitura NASPI che comparirà sulla barra di sinistra, quindi nella sotto sezione “Indennità di NASPI” e compilare la domanda.

La domanda di disoccupazione NASpI online si compone di 6 sezioni e i dati da inserire sono ovviamente anagrafici e lavorativi. Viene caricata automaticamente la posizione contributiva del soggetto richiedente e nelle schermate successive bisogna indicare informazioni specifiche. Riferite ad esempio alla ricezione o meno del periodo di preavviso oppure a periodi di lavoro svolti all’estero.

Nella nuova schermata proposta è necessario dichiarare il possesso del requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro nei 12 mesi precedente. Contestualmente se si svolge attività lavorativa in forma autonoma dal quale derivi un reddito compatibile al mantenimento dello stato di disoccupazione (4.800 euro annui).

Gli ultimi passaggi riguardano la scelta di applicare le detrazioni familiari sull’importo derivante dall’assegno di NASPI (MV10 INPS) e se si vogliono percepire gli assegni familiari.

Sussidio di disoccupazione e assegni familiari (ANF)

Non tutti sanno che anche durante la ricezione del sussidio di disoccupazione è possibile percepire gli assegni per il nucleo familiare (anche detti assegni familiari o ANF). In questo caso sarà direttamente l’INPS a erogarli insieme alla disoccupazione.

L’importante è compilare la domanda di ANF mentre si presenta la domanda di disoccupazione online. Anche se ci si dimentica di presentare la domanda di ANF contestualmente a quella di NASpI nulla andrà perduto, infatti si potrà aggiungere la richiesta anche in un secondo momento, e addirittura anche dopo che la NASpI è terminata e si avrà diritto agli arretrati (fino a 5 anni dopo il diritto).

Leggi anche: assegni familiari ANF su NASpI, ecco come funziona

NASpI e detrazioni da lavoro dipendente e per familiari a carico

Per ottenere una indennità di disoccupazione più alta altro aspetto da non dimenticare sono le detrazioni da lavoro dipendente e per familiari a carico. In fase di invio della domanda infatti la procedura chiederà se si ha diritto alle detrazioni fiscali; oltre alle detrazioni da lavoro dipendente si potranno ottenere:

  1. le detrazioni per figli a carico;
  2. detrazioni per moglie a carico.

Modello mv10

Il modulo da compilare in questo caso si chiama modello MV10 e come nel caso degli ANF può essere presentato anche in fase successiva. Da notare inoltre che se non sono state richieste le detrazioni anche se spettanti, queste non vanno perse; infatti si potranno usare in fase di conguaglio nella dichiarazione dei redditi 730 dell’anno successivo.

Occhio comunque a questo aspetto: quando si termina un lavoro e in corso di anno si percepisce la NASpI è sempre obbligatorio l’anno successivo presentare la dichiarazione dei redditi, proprio perchè si sarà in presenza di due o più Certificazioni Uniche (ex CUD) e quindi i redditi e le detrazioni andranno necessariamente conguagliate.

NASPI e DID online

La domanda a questo punto è quasi compilata interamente, rimane solo la parte riguardante lo stato di disoccupazione: requisito fondamentale per poter accedere alla prestazione.

Nel caso in cui il disoccupato non si sia recato presso il centro per l’impiego per sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, questa può essere completata nella sezione 5/6 della domanda on-line di NASPI, velocizzando così i tempi.

Giunti all’ultima schermata, 6/6, non resta che impegnarsi a comunicare all’INPS una serie di dati richiesti che possano inficiare l’efficacia della domanda e dichiarare la veridicità dei dati inseriti, ricontrollare attentamente quanto inserito ed inviare.

Documenti per disoccupazione: cosa allegare alla domanda di NASPI

Quali sono i documenti per la disoccupazione? Vi è la possibilità di allegare documenti alla domanda di NASpI. Sebbene nelle istruzioni non venga riportato l’obbligo di alcun allegato, è consigliabile inviare l’Unilav chiedendolo al datore di lavoro, evitando così eventuali ritardi dovuti a controlli legati alle motivazioni della richiesta di indennità di NASPI.

Come detto sopra inoltre è consigliabile allegare il modello mv10 al fine del calcolo delle detrazioni fiscali spettanti (da lavoro dipendente e familiari a carico).

Avendo a questo punto terminato la compilazione della domanda, rimane un ultimo aspetto da analizzare: il pagamento del sussidio di disoccupazione.

Domanda disoccupazione documenti necessari: modello SR163 abolito

Fra i documenti necessari alla domanda di NASpI occhio al modello SR163. L’INPS ha infatti chiarito che al fine di ricevere i pagamenti relativi alle prestazioni a sostegno del reddito, tra cui, come in questo caso la NASpI, non è più obbligatorio compilare e spedire il modulo SR163.

Il controllo sull’IBAN sarà effettuato autonomamente dall’INPS. Occhio però perchè il conto corrente deve essere obbligatoriamente intestato al richiedente dell’assegno di disoccupazione.

Leggi anche: modello SR163

INPS disoccupazione on line: quando si presenta la domanda di disoccupazione

È bene fare attenzione alle tempistiche nel caso di richiesta di assegno di disoccupazione NASPI.

Infatti la domanda deve essere presentata entro il termine di decadenza di 68 giorni che decorre:

  • data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro;
  • allorché nel corso dei sessantotto giorni si verifichi un evento di maternità, malattia o infortunio indennizzabile, il termine rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento e riprende a decorrere al termine dello stesso per la parte residua;
  • data di definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;
  • dalla data di fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
  • dal trentesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa.

Uniche eccezioni riguardano il periodo di emergenza da COVID-19. In questo periodo infatti i tempi per presentare la domanda sono variati: vi invitiamo a contattare un patronato o direttamente l’INPS per sapere le tempistiche attuali.

NASpI e Patto di servizio personalizzato

Entro 15 giorni dalla presentazione in via telematica della domanda di prestazione a sostegno del reddito, il disoccupato deve sottoscrivere presso il Centro per l’Impiego il “Patto di Servizio Personalizzato”.

Questa sorta di contratto serve quindi sia per ricevere il pagamento dell’indennità sia per far partecipare il disoccupato ad attività di politica attiva consistente in corsi di formazione e riqualificazione professionale al fine di ottenere un nuovo inserimento nel mondo del lavoro.

Infatti contiene la definizione del profilo personale di “occupabilità” del soggetto all’interno del mercato del lavoro, in secondo luogo individua un responsabile delle attività per la ricerca attiva di una posizione lavorativa nonché le tempistiche delle attività stesse.

Quando arrivano i soldi della Naspi

Dopo aver presentato autonomamente la domanda di disoccupazione NASpI online dalla stessa area è anche possibile vedere quando arriva la NASpI. Non serve quindi rivolgersi all’INPS, anche se per ogni dubbio è bene consultare il contact center INPS numero verde ai numeri 803164 da fisso e 06164164 da mobile.

Su questo punto vi è stata di recente una ulteriore innovazione da parte dell’Istituto Previdenziale; infatti da metà settembre 2018 accedendo alla propria area riservata è possibile controllare:

  1. lo stato di lavorazione e di avanzamento della domanda di NASpI;
  2. il calendario dei pagamenti con importi e date di pagamento;
  3. la proiezione della NASpI con l’importo totale e tutte le prossime date e importi.

NASpI servizio personalizzato e interattivo (video)

In data 6 ottobre 2021 l’INPS informa che agli utenti con domanda di NASpI accolta possono accedere all’area riservata MyINPS tramite SPID, CIE e CNS e trovare una video guida personalizzata che illustra i servizi a loro dedicati.

La video guida indica all’utente:

  1. come è stata calcolata la sua NASpI,
  2. quali sono le regole di compatibilità da considerare,
  3. l’importo e la durata del beneficio

Questo serve ad anticipare le risposte alle domande più frequenti, ovvero:

“Quanto prenderò ogni mese? Per quanti mesi? Quando riceverò l’accredito della prima rata di NASpI ? Cosa devo fare se trovo un nuovo lavoro?”.

Accertamento dell’invalidità: semplificata la procedura per la richiesta di visita medica

Accertamento dell’invalidità: semplificata la procedura per la richiesta di visita medica

La valutazione di atti e documenti probanti lo stato di handicap può essere richiesto in sede di redazione del certificato medico introduttivo

Online il nuovo servizio, denominato “Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile”, per la definizione agli atti delle domande/posizioni in attesa di valutazione sanitaria, ovvero l’Accertamento dell’invalidità attraverso la visita medico legale. Tale servizio consente ai cittadini di inoltrare online all’INPS la documentazione sanitaria, ai fini dell’accertamento medico legale, in attesa di:

  • valutazione sanitaria di prima istanza/aggravamento (dove le commissioni mediche INPS operano in convenzione con le regioni);
  • revisione di invalidità, cecità, sordità, handicap e disabilità.

La documentazione sanitaria pervenuta mediante l’allegazione online verrà conservata negli archivi dell’Istituto e sarà sempre disponibile e consultabile per gli eventuali successivi accertamenti:

  • di revisione;
  • aggravamento;
  • verifica straordinaria ovvero per le attività dell’UOC audit del Coordinamento generale Medico Legale e della Commissione Medica Superiore.

A renderlo noto è l’INPS, con il Messaggio n. 3315 dell’1 ottobre 2021.

Accertamento dell’invalidità: la normativa

Sulla base dell’art. 29-ter del D.L. n. 76/2020, che consente la definizione dei verbali sanitari attraverso la valutazione agli atti, le commissioni mediche INPS preposte all’accertamento delle minorazioni civili e dell’handicap, sono autorizzate a redigere verbali:

  • sia di prima istanza aggravamento (là dove operano e sono attive le convenzioni con le regioni);
  • sia di revisione, anche solo sugli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva.

La valutazione sugli atti può essere richiesta dal diretto interessato unitamente alla produzione di documentazione sanitaria adeguata. La commissione INPS di accertamento valuta la documentazione sanitaria pervenuta e trasmessa dal cittadino. Nei casi in cui la ritenga non sufficiente per una valutazione obiettiva, l’interessato sarà convocato a visita diretta.

Accertamento dell’invalidità: il nuovo servizio online

Il nuovo servizio, denominato “Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile”, consente ai cittadini di inoltrare online all’INPS la documentazione sanitaria probante, ai fini dell’accertamento medico legale, per la definizione agli atti delle domande/posizioni in attesa di valutazione sanitaria di prima istanza/aggravamento o di revisione di invalidità, cecità, sordità, handicap e disabilità.

Tale nuovo servizio consente alle commissioni mediche INPS di:

  • snellire il procedimento di verifica sanitaria in ottemperanza alla nuova norma vigente;
  • agevolare l’accertamento nei casi di pazienti particolarmente gravi per i quali il recarsi a visita diretta potrebbe essere particolarmente disagevole;
  • implementare una modalità accertativa, prevista da specifica norma, che tenga conto dell’attuale contesto pandemico.

I cittadini, che hanno già presentato una domanda di invalidità civile, di handicap, di cecità, sordità o disabilità ovvero che hanno già ricevuto una comunicazione dall’Istituto riguardante una revisione, potranno chiedere di essere valutati agli atti, inoltrando la documentazione sanitaria.

A tal fine, i medesimi cittadini possono accedere al nuovo servizio in commento, attraverso il sito istituzionale dell’INPS, dopo essersi autenticati con le proprie credenziali di identità digitale (SPID, CNS o CIE). Si ricorda che l’accesso ai servizi online dell’Istituto mediante PIN è consentito fino al 30 settembre 2021. La documentazione da allegare online sarà accettata solo se in formato PDF e di dimensione massima di 2 MB per documento.

La documentazione trasmessa online sarà resa disponibile alla commissione medica INPS, che potrà pronunciarsi con l’emissione di un verbale agli atti che verrà poi trasmesso al cittadino a mezzo di raccomandata A/R. Qualora, invece, la documentazione pervenuta non venga considerata sufficiente o non permetta una completa ed esauriente valutazione obiettiva, la medesima commissione medica potrà convocare a visita diretta l’interessato.

Permessi per lutto: guida completa

Permessi per lutto: guida completa

Guida completa ai permessi per lutto spettanti ai dipendenti in caso di decesso o grave infermità di un familiare, tra normativa e CCNL

La normativa sul lavoro prevede in favore dei lavoratori dipendenti il diritto di richiedere giorni di permesso per lutto in caso di decesso o permessi per documentata grave infermità di un familiare. I permessi retribuiti sono concessi nel limite massimo di 3 giorni all’anno, dietro presentazione da parte del dipendente della documentazione comprovante il diritto all’astensione. I contratti collettivi possono intervenire prevedendo condizioni di miglior favore.

Al verificarsi dell’evento tutelato, l’interessato deve comunicare all’azienda l’accaduto oltre ai giorni di assenza per lutto, in cui quindi l’assenza sarà giustificata da giorni di permesso per lutto. Per le ore non lavorate ma coperte da permesso per lutto e grave infermità spetta comunque la retribuzione oltre alla maturazione di ferie, permessi, mensilità aggiuntive e tfr. In alternativa al permesso, nei casi di decesso del familiare la normativa riconosce al lavoratore la possibilità di richiedere un periodo di congedo non retribuito. Vediamo nel dettaglio la disciplina dei permessi retribuiti per lutto familiare.

Permessi per lutto

Come detto in premessa i permessi per lutto, ovvero i permessi retribuiti per lutto, consistono in giorni di permesso retribuiti aggiuntivi a quelli che maturano mensilmente (ferie, permessi e ROL). Vediamo quindi a chi spettano, quanto è la retribuzione, come fare richiesta e i documenti necessari.

A chi spettano

I permessi per lutto spettano ai lavoratori dipendenti pubblici e privati, con esclusione perciò di tutti quei soggetti titolari di rapporti che si collocano al di fuori dell’area della subordinazione, come tirocinanti e collaboratori coordinati e continuativi.

I permessi per lutto spettano in caso di decesso:

  • Del coniuge anche se legalmente separato (o della parte dell’unione civile);
  • Parente entro il 2° grado (anche non convivente) in linea retta o collaterale;
  • Soggetto componente la famiglia anagrafica.

Riepilogando i permessi per lutto spettano per la morte di:

  • Coniuge;
  • Genitori;
  • Figli;
  • Fratelli e sorelle;
  • Nonni;
  • Nipoti (figli dei figli).

Non spettano per gli affini (cioè i parenti del coniuge come suocero e suocera) se non per alcune tipologie di lavoratori e CCNL (prevalentemente lavoratori pubblici). I giorni di lutto non spettano quindi per suocero e suocera, ma spettano i permessi lutto nonno ovvero i genitori dei propri genitori; ma non spettano infine per la morte del nonno o della nonna del coniuge.

Giorni per lutto familiare

La normativa riconosce al dipendente il diritto a chiedere 3 giorni per lutto familiare all’anno ovvero di permesso per funerale. Nel computo delle assenze si tiene conto anche delle eventuali giornate richieste per grave infermità di un familiare. Questo significa che se nel 2019 il dipendente ha ottenuto 2 giorni di permesso per grave infermità del coniuge potrà chiedere lo stesso anno, in caso di decesso di un familiare, solo un’altra giornata di permesso.

Nel computo del tetto massimo non si tiene conto dei giorni festivi e non lavorativi.

Effetti sulla retribuzione

I giorni di assenza coperti da permessi per lutto sono comunque retribuiti, come se il dipendente avesse svolto la normale attività lavorativa. Gli stessi periodi sono utili ai fini della maturazione di ferie e permessi, mensilità aggiuntive, trattamento di fine rapporto, anzianità di servizio.

I giorni di permesso devono essere indicati nel calendario presenze del Libro unico del lavoro con un apposito giustificativo. La retribuzione spettante è riportata invece nella sezione competenze / trattenute.

In caso di evento verificatosi durante le ferie, i permessi per lutto hanno l’effetto di interrompere il godimento del periodo feriale.

Permessi per lutto cosa fare e come procedere

Per ottenere i permessi per lutto il dipendente deve innanzitutto comunicare all’azienda il verificarsi dell’evento e i giorni in cui si asterrà dal lavoro. In alternativa ai permessi, il beneficiario può chiedere una riduzione dell’orario di lavoro in misura corrispondente ai permessi sostituiti. In quest’ultimo caso, la riduzione d’orario può protrarsi per un periodo superiore ai 3 giorni.

Per ottenere la riduzione d’orario dipendente e azienda devono stipulare un accordo scritto in cui sono indicati i giorni di permesso sostituiti.

I permessi o la riduzione d’orario devono essere utilizzati entro 7 giorni dal decesso.

I giorni di permesso per lutto sono cumulabili con quelli previsti dalla Legge 104 per l’assistenza al familiare disabile.

Documenti necessari

Per qualificare la propria assenza come permesso per lutto il dipendente è tenuto a presentare idonea certificazione (ad esempio il certificato di morte rilasciato dal Comune in cui è avvenuto il decesso se diverso da quello di residenza) ovvero una dichiarazione sostitutiva.

Dal momento che la legge non lo esclude espressamente, si ritiene che i permessi per lutto possano essere concessi anche in caso di funerale all’estero.

Permessi retribuiti per lutto familiare: il ruolo dei contratti collettivi

I contratti collettivi possono intervenire prevedendo condizioni di miglior favore, sia con riguardo al numero di giorni spettanti che sui soggetti per il cui decesso si ha diritto ai permessi.

Ad esempio il CCNL Alimentari – Industria riconosce 4 giorni di permesso retribuito in caso di decesso del coniuge (anche legalmente separato), un parente entro il 2° grado anche non convivente ovvero un soggetto componente la famiglia. I 4 giorni sono computati ad evento anziché su base annua come prevede la normativa.

Il CCNL Pulizia concede 3 giorni di permesso retribuito per ogni decesso familiare elevati a 5 (di cui solo 3 retribuiti) se l’evento luttuoso si è verifica fuori provincia.

Al contrario, il CCNL Legno e arredamento – Industria prevede 3 giorni all’anno di permesso retribuito per decesso del coniuge, anche legalmente separato, di un parente entro il 2° grado anche non convivente ovvero un soggetto componente la famiglia.

Condizioni di miglior favore possono altresì esser previste da contratti collettivi territoriali, aziendali o accordi individuali.

Permessi lutto suoceri

Anche per la morte di suocero o  suocera spettano i permessi per lutto?

Di norma i dipendenti del settore privato non possono chiedere permessi per lutto per la morte di suocero o suocera, non essendo parenti entro il secondo grado. Tuttavia esistono alcuni CCNL che ammettono questa possibilità, estendendo i permessi agli affini entro il primo grado, quindi anche a suocero o suocera del titolare figlio o figlia del coniuge.

Ad esempio la maggior parte dei CCNL o contratti collettivi pubblici, cioè per gli statali o dipendenti pubblici, li prevedono.

Congedo non retribuito per gravi motivi personali

In alternativa ai giorni di permesso per lutto familiare, il dipendente può chiedere (DM 21/07/2000) un periodo di congedo non retribuito per gravi motivi personali che riguardano:

  • Sé stesso o il soggetto convivente;
  • Parenti o affini entro il 3° grado disabili (anche se non conviventi);
  • Coniuge o parte dell’unione civile, figli, genitori, adottanti, generi e nuore, suocero e suocera, fratelli e sorelle (i soggetti citati non è obbligatorio siano conviventi).

Per gravi motivi si intendono anche le incombenze familiari dovute al decesso di uno dei soggetti di cui sopra.

Il congedo può essere concesso per non più di 2 anni, continuativi o frazionati, nell’arco dell’intera vita lavorativa. Nel conteggio dei 2 anni si devono considerare anche i giorni festivi e non lavorativi compresi nel periodo di fruizione. Le frazioni di congedo inferiori ai 30 giorni si sommano e si considera fruito un mese quando la somma delle frazioni è pari a 30 giorni.

Sono i contratti collettivi a dover disciplinare le procedure di richiesta e concessione dei congedi. In assenza di disposizioni in merito, il datore è tenuto entro 10 giorni dalla richiesta ad esprimersi in merito.

Fondo rotativo regionale per il recupero delle aziende in crisi (WBO)

Fondo rotativo regionale per il recupero delle aziende in crisi (WBO)

Fondo rotativo regionale per il recupero delle aziende in crisi (WBO)

La Regione Lazio (L.R. 13/2018 – art. 4, c. 40 e ss) ha istituito il Fondo rotativo regionale per il recupero delle aziende in crisi (Fondo WBO), finalizzato a sostenere operazioni per il recupero di aziende in crisi da parte di cooperative costituite da dipendenti o ex dipendenti (cd. Workers Buyout).

Con deliberazione n. 666 del 24 settembre 2019, modificata dalla deliberazione n. 717 dell’8 ottobre 2019, la Giunta Regionale ha approvato gli “Indirizzi e Criteri per la gestione del Fondo WBO” definendo i principi generali per l’accesso al Fondo e stabilendo di affidare a Lazio Innova il compito di individuare il gestore del Fondo WBO e di curare i rapporti con tale soggetto.

In esito ad una apposita procedura aperta (ex art. 60 d.lgs. n. 50/2016), Lazio Innova ha affidato la gestione del Fondo WBO a CFI – Cooperazione Finanza Impresa.

L’Avviso Pubblico rivolto alle imprese che possono beneficiare degli interventi del Fondo WBO è pubblicato da CFI sul BURL n.  94 del  5 ottobre 2021 – Sezione privati.

 

Finalità del Fondo WBO

Lo strumento consiste in un finanziamento agevolato – a tasso zero – e ha la finalità di sostenere l’acquisizione di aziende in crisi o oggetto di delocalizzazione, da parte dei dipendenti dell’impresa organizzati in forma cooperativa.

Il Fondo WBO, in particolare, finanzia l’affitto o l’acquisto di aziende, rami d’azienda o complessi di beni e contratti da parte di società cooperative costituite da lavoratori dipendenti dell’azienda in crisi o oggetto di delocalizzazione:

  • per effetto del diritto di prelazione ai sensi di quanto disposto dall’articolo 11, comma 2, del decreto – legge 23 dicembre 2013, n. 145 (convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n.9);
  • al fine del rilancio o della riconversione del sito produttivo a rischio chiusura a causa di delocalizzazione dell’attività economica.

A tale scopo sono stanziati 8.000.000,00 euro.

La gestione del Fondo è affidata a CFI – Cooperazione Finanza Impresa.

 

Beneficiari

Società cooperative, appartenenti alla categoria produzione e lavoro, costituite per almeno i 2/3 da dipendenti di un’azienda in crisi o oggetto di delocalizzazione (Azienda di provenienza), che presentino un progetto industriale per il recupero dell’azienda.

Nell’Avviso sono specificate le attività escluse dall’ambito di operatività dello strumento.

 

Spese ammissibili e finanziamento concedibile

Sono ammissibili le spese inerenti all’attività d’impresa, come elencate nell’Avviso.

Il finanziamento è pari al 100% dei costi ammissibili; l’importo minimo è pari a 20.000 euro.

L’agevolazione consiste in un finanziamento a tasso zero ed è concessa ai sensi e nei limiti dei Regolamenti UE n. 1407/2013 (de minimis) o n. 1408/2013 (de minimis agricoltura).

Modalità di erogazione ed eventuali garanzie sui beni oggetto dell’investimento saranno fissate dalla delibera di concessione, in base alle caratteristiche del progetto industriale presentato.

 

Sportello informativo e modalità di accesso allo strumento

La procedura è a sportello e si attiva con la presentazione della domanda e della relativa documentazione a corredo, secondo le modalità previste nell’Avviso, direttamente a CFI, all’indirizzo PEC cfi@pec.it.

L’apertura dello sportello è prevista alle ore 9.00 del 20 ottobre 2021; le domande possono essere presentate fino al 1° luglio 2029.

Possono presentare domanda anche i dipendenti dell’Azienda di provenienza non ancora costituiti in cooperativa, in qualità di Soggetti Promotori.

Presso la sede di CFI è attivato uno sportello informativo accessibile dal lunedì al venerdì, dalle 9,30 alle 16,00,

Lo sportello informativo è a disposizione dei soggetti interessati allo strumento per:

  • fornire informazione e assistere le cooperative (o i promotori) nella predisposizione della domanda;
  • informare i lavoratori sugli strumenti di capitalizzazione utilizzabili;
  • dare suggerimenti e indicazioni per il miglioramento del Piano industriale;
  • proporre soluzioni di rafforzamento patrimoniale.

In base all’entità e alla tipologia degli investimenti previsti e alle caratteristiche del singolo progetto, CFI può mettere a disposizione altri strumenti finanziari, ad integrazione di quello previsto dal Fondo WBO, per la migliore riuscita del progetto industriale.

L’accesso allo sportello informativo può avvenire sia con accesso fisico alla sede di CFI – previo appuntamento – sia con canale informatico.

Di seguito i contatti generali di CFI e l’indirizzo di posta elettronica dedicato al quale è possibile inviare richieste di informazioni sul Fondo WBO:

CFI Cooperazione Finanza Impresa s.c.p.a.

Via Giovanni Amendola 5 / 00185 / Roma

(+39) 06 4440 284 (+39) 06 4451 766

Sito web: www.cfi.it

Indirizzo mail: info@cfi.it

Indirizzo di posta elettronica dedicato allo sportello informativo del Fondo WBOfondowbolazio@cfi.it

Indirizzo PEC per invio domande di accesso al Fondo WBOcfi@pec.it

 

Documentazione di riferimento

Avviso pubblico (BUR n. 94/201)

 

Modulistica in formato editabile

Mod. A – Domanda

Mod. B – Domanda promotori

Mod. C – Titolare effettivo

Mod. D – Antimafia e familiari conviventi

Mod. E – Piano di impresa

Mod. F – Pianificazione economico-finanziaria

Appendici

Lazio terra di sport: impianti, sport a scuola e inclusione

Lazio terra di sport: impianti, sport a scuola e inclusione

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Investimenti della Giunta regionale per promuovere e garantire la pratica sportiva a tutti i livelli. Oltre 8 milioni di euro per misure destinate a tre grandi beneficiari: ASD E SSD, scuole e famiglie

21/09/2021

Il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti presenta nella sede della SS Romulea a Roma “Lazio, terra di sport. Impianti, sport a scuola, inclusione: le azioni della Regione Lazio per la promozione dell’attività sportiva”.
Nel corso dell’evento aperto da Roberto Tavani, delegato allo Sport del Presidente della Regione Lazio, sono stati illustrati gli investimenti della Giunta regionale per promuovere e garantire la pratica sportiva a tutti i livelli.

Un investimento complessivo di oltre 8 milioni di euro per misure destinate a tre grandi beneficiari:
1. Le ASD e SSD – associazione sportiva dilettantistiche e società sportive dilettantistiche che rischiavano seriamente di chiudere per colpa della crisi economica generata dal Covid;
2. Le scuole, nello specifico gli istituti comprensivi (da 6 a 13 anni);
3. Le famiglie che, purtroppo sempre a causa della crisi pandemica, sono state costrette a ridurre e tagliare i consumi, e tra queste spese rientrano anche quelle concernenti la pratica sportiva.

Ai ristori e alle misure per la ripartenza messi in campo dalla Giunta Zingaretti nel corso dell’emergenza Covid, si aggiungono quattro nuove importanti misure specifiche.

LE 4 MISURE

1. 6 milioni di euro per gli impianti sportivi. Il bando uscirà a metà ottobre per supportare il più possibile il miglioramento dell’impiantistica pubblica e privata sul territorio. È previsto infatti un programma straordinario di riqualificazione, adeguamento e messa in sicurezza degli impianti sportivi esistenti per avere strutture nuove, accessibili e in piena sicurezza. Le risorse sono state ripartite in ogni provincia in base alla densità abitativa. Saranno finanziate le strutture che non hanno beneficiato di alcun contributo negli ultimi tre anni, con un sostegno fino a 50 mila euro a fondo perduto. A Roma per esempio andranno quasi 3 milioni del nuovo bando con cui sarà possibile riqualificare almeno 60 impianti.  

2. 1,3 milioni per i buoni sport. Una misura che in questi anni abbiamo promosso, anche durante la pandemia. Sono in tutto più di 6.500 i buoni e voucher sportivi erogati per garantire la pratica sportiva ai ragazzi e alle famiglie in difficoltà economica, anziani e persone con disabilità e per sostenere le associazioni sportive che portano lo sport sul territorio. La Regione Lazio ha già stanziato 300mila euro per far scorrere la precedente graduatoria e dare la possibilità a chiunque ne avesse fatto domanda di ricevere i buoni sport. È partito l’invio di altri 723 buoni sport ad altrettante famiglie. E’ inoltre uscito questa mattina il nuovo bando con il quale saranno erogati ulteriori 2.300 buoni sport.

3. 100 mila euro per almeno 20 progetti per lo sport paralimpico. Con il nuovo bando, che uscirà entro la fine del mese, si interviene in maniera ancora più mirata per sostenere l’associazionismo di base, affiliato al Comitato Italiano Paralimpico, che organizza manifestazioni sportive paralimpiche sul territorio regionale. Saranno dati maggiori punteggi ai progetti che creano sinergie con le realtà sociali, le scuole e le associazioni per manifestazioni che possono svolgersi fino alla primavera del 2022.

4. ‘Scuola di squadra’: 1 milione di euro per 500 istituti per l’acquisto di attrezzature sportive. L’iniziativa, visto il successo ottenuto, viene replicata al fine di offrire in questa edizione la possibilità agli istituti comprensivi di rinnovare la loro dotazione sportiva. Nell’edizione precedente di ‘Scuola di squadra’ la Regione ha già dotato oltre 230 scuole secondarie di secondo grado pubbliche del Lazio di quasi 30.000 attrezzature di ogni genere e kit sportivi. In questa edizione il progetto si rivolgerà agli istituti comprensivi pubblici coprendo la fascia di età tra 6 e 13 anni.

Sociale: tre mln per avvio centri polivalenti a favore di persone con disabilità

Sociale: tre mln per avvio centri polivalenti a favore di persone con disabilità

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Centri polivalenti disabilità

Troncarelli: “promuoviamo percorsi personalizzati di inclusione sociale volti alla valorizzazione e allo sviluppo delle competenze, al potenziamento delle autonomie, della volontà individuale del destinatario”

27/09/2021

Dalla Regione Lazio 3 milioni di euro per migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità, grazia a un bando diretto agli Enti del Terzo settore. Saranno infatti questi ultimi a poter partecipare al bando, presentando proposte progettuali per la gestione di Centri polivalenti per giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico ed altre disabilità con bisogni complessi sul territorio della Regione Lazio. Per ciascun progetto selezionato la Regione erogherà un contributo fino ad un massimale pari ad euro 750 mila per ciascun Centro polivalente. Ciascuna proposta progettuale potrà prevedere, a titolo di cofinanziamento, ulteriori risorse messe a disposizione dal soggetto proponente o dai soggetti del partenariato oppure da soggetti terzi, persone fisiche o giuridiche. A darne notizia è l’Assessore alle Politiche Sociali Welfare, Beni Comuni e ASP Alessandra Troncarelli.

L’avviso è diretto ad avviare una procedura di selezione di Enti del Terzo Settore per la gestione biennale, il cui termine è fissato al 15 novembre 2023, di una struttura socio-assistenziale in una delle seguenti macroaree territoriali, che deve rappresentare il territorio di collocazione della sede fisica del centro: Roma, Città metropolitana di Roma, Lazio nord (Viterbo-Rieti), Lazio sud (Latina-Frosinone). Le proposte progettuali di gestione dei Centri polivalenti dovranno avere come destinata giovani e adulti (dai 18 anni compiuti) con disturbo dello spettro autistico e altre disabilità con bisogni complessi, nonché coloro che quotidianamente se ne prendono cura, i familiari e i caregiver. Le disponibilità regionali finalizzate alla gestione dei Centri polivalenti dovranno prevedere, a pena di esclusione, l’attivazione di misure e interventi per un minimo di 8 e un massimo di 20 destinatari.

“Con questo provvedimento vogliamo attivare dei progetti innovativi a carattere socio-assistenziale finalizzati al superamento del mero assistenzialismo e incentrati sulla piena partecipazione alla vita sociale e di comunità delle persone più fragili e di coloro che li assistono – afferma l’assessora Alessandra Troncarelli -. In particolare, puntiamo a sostenere i giovani che si trovano a vivere il passaggio tra la conclusione del ciclo scolastico e l’inizio di un’attività lavorativa, promuoviamo percorsi personalizzati di inclusione sociale volti alla valorizzazione e allo sviluppo delle competenze, al potenziamento delle autonomie e delle capacità di autodeterminazione e della volontà individuale del destinatario”.

“La Regione Lazio attiverà una cabina di regia regionale come struttura di riferimento per il coordinamento dei Centri polivalenti e, fermo restando il principio della scelta di una macroarea in fase di presentazione della proposta, la struttura funzionerà come servizio diffuso sul territorio – aggiunge Troncarelli -. In ogni struttura saranno presenti due poli organizzativi: il work lab per la realizzazione di tirocini e percorsi di orientamento al lavoro e il community lab per il coinvolgimento della comunità locale nei processi di fruizione condivisa degli spazi e per la collaborazione attiva alla vita del centro. Ricordo, inoltre, che il nostro obiettivo è quello di una presa in carico integrata della persona, con un coordinamento delle compagini sanitarie e sociali, valorizzando il budget di salute, per l’elaborazione di un progetto individuale costruito sulle esigenze del singolo”.

Gli Enti interessati, all’atto della presentazione della domanda, devono essere iscritti in uno dei Registri nazionali o regionali previsti dalla normativa di riferimento e indicati nell’avviso, devono avere sede legale e operativa nel territorio della Regione Lazio e potranno presentare una proposta progettuale, in forma singola o in Associazione Temporanea di Impresa o di Scopo, costituita o costituenda, con comprovata esperienza pluriennale nel campo dell’inclusione di giovani e adulti con disabilità e/o esperienza specifica in progettualità relative a giovani e adulti con disturbo dello spettro autistico.

Ai fini dell’ammissibilità, la proposta progettuale dovrà includere le manifestazioni di interesse al partenariato da parte dei seguenti enti pubblici afferenti alla macroarea territoriale di riferimento, competenti della presa in carico socio-sanitaria dei destinatari: per i servizi sanitari, la Direzione sanitaria della ASL coinvolta/e; per i servizi sociali, la/e Direzione/i del distretto sociosanitario coinvolto/i o il Dipartimento delle politiche sociali, nel caso di Roma Capitale.

La domanda di partecipazione deve essere trasmessa, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso, al seguente indirizzo: welfaredicomunitaeinnovazionesociale@regione.lazio.legalmail.it

Il presente avviso pubblico e la relativa modulistica per la partecipazione sono reperibili sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e al seguente link https://www.regione.lazio.it/documenti/75141

Santa Pelagia di Antiochia

 

Santa Pelagia di Antiochia


Nome: Santa Pelagia di Antiochia
Titolo: Penitente
Nascita: III Secolo, Antiochia di Siria, Turchia
Morte: III Secolo, Gerusalemme, Israele
Ricorrenza: 8 ottobre
Tipologia: Commemorazione

La Penitenza di Pelagia, così come la possiamo ricostruire dai manoscritti greci e dalle traduzioni, è un racconto edificante ma assai ben condotto, una specie di resto teatrale (niente di sorprendente trattandosi di un’attrice) la cui azione si svolge dapprima ad Antiochia, terza città dell’Impero romano celebre per la sua ricchezza, i suoi divertimenti e i suoi studenti, per spostarsi in seguito nella città santa di Gerusalemme, sul monte degli Olivi.

Una strana relazione si stabilì tra i due protagonisti, una donna di cattivi costumi e un asceta. Pelagia era un’attrice di mimo, giovane, ricca e bella, che sembrava avere tutto ciò che si poteva desiderare: oro, gioielli, perle (da cui il suo nome d’arte: Margherita, cioè “la Perla”), schiavi, ancelle, amanti in gran numero. Nacque da una famiglia cristiana, e dunque teoricamente catecumeni, non mise mai piede in chiesa. Il vescovo Nonno era invece una figura completamente diversa: dapprima monaco nell’ordine di Tabennesi, la comunità fondata da Pacomio, e poi nel seggio di Eliopoli (Baalbek), una roccaforte del paganesimo che egli aveva appena convertito alla religione di Cristo.

Il racconto avvenne per bocca d’un personaggio secondario, il diacono Giacomo, che parlava in prima persona da testimone oculare. Questo spontaneo confidente, rivelatore inconsapevole del mistero, fu introdotto allo scopo di conferire vivacità e autenticità alla storia.

Alcuni vescovi, riuniti ad Antiochia per un concilio, erano seduti davanti alla cappella dedicata al martire S. Giuliano; ascoltavano Nonno predicare, quand’ecco passare Pelagia, superba, impudica, circondata dal corteo dei suoi “fans”. Tutti, sconvolti, distolsero gli occhi, tranne Nonno che la seguì con lo sguardo e scoppiò in lacrime. Ebbe un colpo di fulmine per Pelagia, sedotto non dalla sua bellezza carnale, ma dallo zelo che essa impiegava nel servire Satana: zelo che umiliava la lentezza con la quale egli progrediva nella via del Signore. Scosso nel profondo del suo essere, si ritirò nella sua cella e trascorse una notte di mortificazione e di penitenza. Il Signore, che fu il vero conduttore dell’azione, gli inviò allora un sogno, una premonizione accurata di ciò che stava per accadere. Nonno si confidò, enigmaticamente, col diacono Giacomo.

Quello stesso giorno, era domenica, la provvidenza fece sì che il vescovo di Antiochia scelga Nonno per commentare il Vangelo nella Grande Chiesa, e che Pelagia vi entri proprio in quel momento. A sua volta fu come colpita dal fulmine, e “versa un torrente di lacrime che non c’era modo alcuno di raffrenare”. La conclusione logica di questa conversione improvvisa e totale fu il battesimo che Pelagia finalmente ricevette. Avviene così che Nonno non voglia ammetterla al sacramento a meno che essa non presenti un garante richiesto allora dalla Chiesa per donne peccatrici. La frustrazione di Pelagia fu tale che essa non esitò a incolpare Nonno di tutto ciò che potrebbe accaderle se fosse ricaduta nel mondo del peccato. L’intervento del vescovo di Antiochia consentì di dirimere la questione: una diaconessa, Donna Romana, sarà madre spirituale per l’attrice e grazie al battesimo poté ritrovare la propria innocenza e il suo vero nome.

Comincò allora un periodo di tre anni che condusse Pelagia dal servizio integrale di Satana a una devozione totale a Dio. Prima tappa: una triplice offensiva del diavolo, manifestamente ispirata al racconto evangelico della Tentazione. Pelagia mise in fuga l’antico padrone e, distribuendo i suoi averi ai poveri, abbandona tutte le ricchezze e tutti i lussi che aveva potuto ottenere tramite il peccato. Al posto di vesti lussuose, tuniche e cilici donate da Nonno, e scomparve nella notte, con grande disperazione di Donna Romana temendo il peggio.

Stessa ingenua incomprensione da parte di Giacomo quando si recò in pellegrinaggio a Gerusalemme e, su consiglio di Nonno, visitò il santo eremita Pelagio, murato in una cella sul monte degli Olivi. Non riconobbe però in questo eremita emaciato colei che fu la perla di Antiochia, e occorsero la morte di Pelagia e la vestizione funebre perché la verità poté farsi strada: sudo il mondo fu stupefatto, non si poteva nascondere questo esempio di virtù femminile, e un pietoso corteo di asceti di entrambi i sessi condusse Pelagia all’ultima dimora.

Questo racconto, nel corso degli anni, ha subito importanti modifiche. Molti particolari archeologici e liturgici sono scomparsi; i personaggi originari, con i quali il lettore o l’ascoltatore hanno tendenza a identificarsi, vengono ricacciati nell’ombra: il diacono Giacomo, per esempio, da autore e narratore che era, diventa un semplice attore che qualche volta non appare altro che nella scena finale. Il rapporto che unisce il servo di Dio alla serva di Satana non sempre viene compreso: si cerca di edulcorare o di giustificare piattamente la reazione di Nonno al passaggio di Pelagia il dramma spirituale cede il posto al banale resoconto della conversione di una peccatrice come tante altre, e l’economia del racconto ne risulta talvolta sensibilmente modificata: un compendio in antico francese sopprime tutta la seconda parte della storia; una volta che la conversione sia compiuta e sia stata sanzionata dal battesimo, il resto non ha più la minima importanza.

Poesia e verità
Di fronte a questo rigoglio di una leggenda tanto fluida e per così dire viva, è giusto chiedersi se essa poggi su fatti reali. Non è difficile trovarle un precedente, proprio ad Antiochia, ed è possibile che ‘agiografo se ne sia servito, proprio come deve aver derivato il nome di Pelagia da una martire della stessa città, una giovane che alla fine del IV secolo aveva posto fine ai suoi giorni per sfuggire alle soldatesche. Si tratta di un personaggio storico, celebrato da S. Ambrogio. S. Giovanni Crisostomo ha pronunciato su di lei un’omelia che si ritrova talvolta nei manoscritti agiografici, nei quali sostituisce la Vita.

MARTIROLOGIO ROMANO. Ad Antiochia in Siria, santa Pelagia, vergine e martire, che san Giovanni Crisostomo esaltò con grandi lodi.

Giornate FAI: Palazzo Wedekind apre al pubblico il 16 e 17 ottobre

Giornate FAI: Palazzo Wedekind apre al pubblico il 16 e 17 ottobre

In occasione delle giornate FAI d’autunno 2021 (pdf 391KB), l’INPS apre le porte della storica sede di Palazzo Wedekind in piazza Colonna, a Roma, e il Museo che raccoglie tra le più significative opere del patrimonio artistico che l’Istituto da sempre conserva, cura e restaura.

Sabato 16 ottobre sarà la giornata dedicata alle viste degli iscritti FAI, dalle 9 alle 19, mentre domenica 17 il Palazzo sarà aperto a tutti i cittadini negli stessi orari. È necessario prenotare la visita sul sito dedicato, a partire dal pomeriggio del 7 ottobre. Seguendo le norme anti-Covid, gli ingressi saranno organizzati in più turni e fino ad esaurimento dei posti disponibili.

I visitatori, accolti dai volontari FAI, avranno accesso alla Sala Montecitorio e alla Sala Angiolillo, dove sono esposte diverse opere d’arte tra cui un Arazzo della collezione Colonna di Sciarra.

La vista proseguirà nella Pinacoteca, alla scoperta di una ricca esposizione di opere d’arte del ‘900, selezionate tra i tanti tesori artistici dell’INPS, valorizzati all’interno del Museo Multimediale dell’Istituto.

Tre sono i percorsi tematici della mostra presso Palazzo Wedekind: Lavoro, Universo e Paesaggi di città nell’arte. Oltre ai dipinti, l’esposizione è arricchita da sculture in bronzo, bassorilievi in marmo di Leoncillo Leonardi, preziose ceramiche e ritratti dal grande valore artistico come quello di Corrado Alvaro di Renato Guttuso.

Da sempre l’INPS è impegnato nella valorizzazione dell’arte e nella promozione della cultura. L’appuntamento annuale con le giornate del FAI sancisce un sodalizio importante con i suoi iscritti e con tutti i visitatori amanti dell’arte e della scoperta dei tesori curati e valorizzati dalle istituzioni.