Archivi giornalieri: 22 ottobre 2021

Distacco

 

Distacco transnazionale dei lavoratori a catena in ingresso e uscita: gli obblighi formali

Il distacco transnazionale deve essere comunicato mediante il “Modello UNI – Distacco UE”, pena una sanzione da 150 a 500 euro per lavoratore

L’INL, con la Circolare n. 2 del 19 ottobre 2021, ha fornito indicazioni pratiche per l’applicazione della normativa in materia di distacco transnazionale dei lavoratori. Nel documento di prassi si analizzano tutti gli adempimenti a carico delle imprese coinvolte e le sanzioni applicabili in caso di violazione. In particolare, l’Ispettorato si sofferma:

  • sulle ipotesi dei distacchi a catena di lavoratori somministrati;
  • sul rafforzamento del nucleo delle tutele già previste dalla legislazione vigente per i lavoratori distaccati;
  • sull’ampliamento del livello di tutele per i lavoratori coinvolti in distacchi di lunga durata.

Si ricorda, a tal proposito, che la Direttiva europea ha inteso disciplinare le ipotesi in cui i lavoratori somministrati da una agenzia ad una impresa utilizzatrice avente sede nel medesimo o in un altro Stato membro siano inviati a rendere la prestazione lavorativa presso un’altra impresa – c.d. destinataria – avente sede in un ulteriore Stato membro.

L’agenzia straniera può somministrare in Italia senza particolari formalità, salvo la necessità che sia abilitata in virtù di un provvedimento equivalente all’autorizzazione di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 276/2003. Inoltre, deve essere rilasciato dalle competenti autorità dello Stato di provenienza.

Distacco transnazionale dei lavoratori a catena in ingresso e uscita: come funziona

Nel caso in cui i lavoratori somministrati vengano impiegati in Italia su richiesta di una impresa utilizzatrice avente sede in uno Stato membro diverso dall’Italia che intrattiene il rapporto commerciale con l’agenzia di somministrazione avente sede nello stesso paese della utilizzatrice o in altro stato membro, è necessario che si realizzino i seguenti requisiti:

  • il distacco deve originare necessariamente da una prestazione di servizi di somministrazione di lavoro (primo anello della catena);
  • l’agenzia di somministrazione e l’impresa utilizzatrice possono aver sede presso lo stesso Stato membro o in Stati membri differenti, in ogni caso diversi dall’Italia;
  • il rapporto commerciale in virtù del quale il lavoratore fa il proprio ingresso in Italia (secondo anello della catena) non può essere una somministrazione di manodopera, ma deve trattarsi di un rapporto commerciale di diversa natura. In altri termini, deve rientrare nella più vasta accezione di prestazione transnazionale di servizi.

Si realizza un distacco a catena in uscita dall’Italia in cui l’impresa con sede in Italia, utilizzatrice di lavoratori somministrati da agenzia stabilita in uno Stato membro, invia gli stessi presso un terzo e differente Stato membro in esecuzione di una prestazione di servizi. Tale prestazione, anche in tal caso, non può consistere in un ulteriore contratto commerciale di somministrazione di lavoro.

I distacchi in uscita soggiacciono alla normativa del paese in cui la prestazione lavorativa è resa. Laddove, nel corso di una attività di vigilanza, si rilevi la violazione del divieto della “doppia somministrazione” si dovrà informare della circostanza l’autorità competente del paese presso il quale il lavoratore risulta inviato, ai fini delle relative valutazioni in ordine alla natura fraudolenta del distacco.

Distacco transnazionale dei lavoratori a catena in ingresso e uscita: obblighi formali

A presidio della disciplina del distacco a catena, sono stati introdotti nuovi obblighi informativi e sono stati adeguati gli obblighi di comunicazione che gravano sull’agenzia di somministrazione straniera.

In particolare, l’invio in Italia del lavoratore somministrato deve essere comunicato dall’agenzia di somministrazione straniera entro le ore 24 del giorno antecedente l’invio mediante l’utilizzo del “Modello UNI – Distacco UE”. Per la violazione del richiamato obbligo trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.

Per consentire all’agenzia di somministrazione di adempiere all’obbligo di comunicazione nei termini prescritti dalla norma, l’impresa utilizzatrice ha l’obbligo di comunicare all’agenzia di somministrazione straniera, prima dell’invio del lavoratore, i seguenti dati:

  • numero e generalità dei lavoratori distaccati in Italia;
  • data inizio e fine distacco;
  • luogo di svolgimento della prestazione di servizi;
  • tipologia dei servizi.

Infine, l’impresa utilizzatrice italiana che invia i lavoratori presso altra impresa avente sede in un diverso Stato membro ha l’obbligo di informare “senza ritardo” l’agenzia di somministrazione straniera che il medesimo personale sarà inviato presso altra impresa non ubicata nel nostro Paese.

La violazione di tale obbligo comporta una sanzione amministrativa da un minimo di 180 euro a un massimo di 600 euro per ciascun lavoratore interessato.

Distacco a catena: temporaneità del distacco

Si garantisce maggiore protezione per i lavoratori in distacco di lunga durata, stabilendo anche uno specifico regime per le condizioni di lavoro e occupazione applicabili. La disciplina trova applicazione dopo che siano trascorsi 12 mesi dall’inizio del distacco. Tale periodo è estensibile a 18 mesi previa notifica motivata da parte dell’impresa distaccante al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Visita fiscale INPS: cos’è, come si svolge, chi la manda e quanto costa

Visita fiscale INPS: cos’è, come si svolge, chi la manda e quanto costa

Visita Fiscale: cos’è e come funziona? Chi la manda, quanto costa e come si svolge la visita di controllo del medico INPS per la malattia.

Chi manda la visita fiscale? Come si fa la richiesta di visita medica di controllo del medico INPS e quanto costa? Partiamo dal presupposto che la visita medica di controllo domiciliare, è un accertamento presso il domicilio del lavoratore, in determinate fasce orarie giornaliere, conosciute come fasce di reperibilità, o anche orari visita fiscale, che variano tra pubblico e privato.

La visita di controllo INPS può essere mandata dal datore di lavoro (a sue spese) o dall’Istituto di previdenza; serve cioè per verificare l’effettivo stato di malattia del lavoratore dipendente. Tra gli eventi di assenza più frequenti che possono colpire i dipendenti, infatti, al primo posto c’è di gran lunga la malattia: da intendersi come quell’evento morboso che impedisce di svolgere l’attività lavorativa. Per verificare che effettivamente il dipendente sia impossibilitato a recarsi al lavoro, questi deve farsi rilasciare un certificato medico o attestato di malattia che indichi i giorni in cui deve stare a riposo in attesa della completa guarigione. Sull’attestato inoltre si deve indicare il proprio domicilio di reperibilità.

Questo indirizzo serve al medico fiscale dell’INPS per effettuare una vista a sorpresa a domicilio al fine di verificare se permane lo stato di malattia oppure no. La legge quindi consente queste visite di controllo presso l’indirizzo indicato dal dipendente. Queste possono essere richieste, come detto sopra, d’ufficio dall’INPS oppure dal datore di lavoro, ma possono essere condotte solo da determinati soggetti (Medico Fiscale), escluso il datore di lavoro (tramite medico privato).

In passato per i dipendenti pubblici i controlli erano effettuati dalla ASL; dal 1° settembre 2017 è entrato in vigore il Polo unico per le visite fiscali presso l’INPS, il quale diventa l’unico ente competente per le visite fiscali di controllo.

Analizziamo la questione nel dettaglio.

Visita fiscale: chi può fare i controlli

I controlli sullo stato di malattia della generalità dei dipendenti privati e pubblici possono avvenire solo da parte dell’INPS.

L’azienda può fare richiesta di visita medica di controllo, ma non può mandare un medico privato a domicilio. Il costo della visita fiscale INPS in questo caso è a carico del datore di lavoro.

Inoltre l’azienda può disporre controlli diretti a verificare se il dipendente si dedica ad altra attività lavorativa in grado di pregiudicare o ritardare la guarigione (di cui parleremo poi).

Visita Fiscale, chi la manda?

Ma veniamo a una delle domande principali di questa guida, ovvero: chi manda la visita fiscale? La visita di controllo può essere richiesta d’ufficio dall’INPS o dall’azienda.

Nel caso di visita mandata dall’INPS questa non ha nessun costo per l’azienda; serve tuttavia all’Istituto per conoscere il reale stato di salute del lavoratore. Normalmente la visita fiscale viene predisposta dall’INPS quando pervengono certificati medici di malattia per periodi molto lunghi, oppure ripetuti in un breve lasso di tempo.

Vediamo invece come fa il datore di lavoro a mandare la visita fiscale.

Richiesta visita di controllo dall’azienda

Il datore di lavoro può presentare apposita istanza in via telematica sul portale INPS, attraverso il servizio “Richiesta visite mediche di controllo (Polo unico VMC)”, rivolto sia ai datori di lavoro privati che alle pubbliche amministrazioni, compresi coloro che non sono obbligati a versare i contributi a finanziamento dell’indennità di malattia INPS.

Per accedere al servizio è sufficiente essere in possesso delle credenziali INPS, nello specifico username (codice fiscale del legale rappresentante o del soggetto delegato) e password (il cosiddetto PIN).

Richiesta visita medica: come si fa

Una volta effettuato l’accesso sul sito INPS si deve selezionare l’azienda che richiede la visita medica (se al medesimo profilo sono associate più realtà, ad esempio nel caso di un gruppo imprese).

Il passaggio successivo è riportare i riferimenti del dipendente per cui si intende richiedere la visita di controllo. Particolare attenzione dev’essere posta nell’indicare l’indirizzo di reperibilità. Questo sarà preso a riferimento dal personale medico INPS per la visita.

L’indirizzo da inserire nella richiesta è quello indicato nel certificato medico scaricato sempre dal portale INPS, sezione “Certificati di malattia per i datori di lavoro”, dove è presente un motore di ricerca che permette di risalire a tutti i certificati dei dipendenti di una determinata azienda.

Una volta inserito il dipendente, la procedura chiede di scegliere la data per la visita di controllo e la fascia oraria (per i privati), dalle 10 alle 12 o dalle 17 alle 19.

La fascia prescelta è solo indicativa. Questo significa che se non è possibile, la visita viene effettuata il giorno prescelto, ma in una fascia diversa da quella selezionata.

Costo visita fiscale INPS datore di lavoro

Quanto costa visita fiscale INPS? Con l’introduzione della fatturazione elettronica, il portale chiede di inserire anche il codice destinatario o in alternativa la PEC dell’azienda così da addebitare correttamente i costi della visita, che dovranno essere versati con modello F24 previa comunicazione INPS.

Il costo della visita fiscale INPS a carico del datore di lavoro varia dai 28 euro ai 52 euro circa.

Visita medica di controllo malattia: cosa deve fare il dipendente

Il dipendente del settore privato o pubblico deve rendersi reperibile presso l’indirizzo fornito in sede di invio del certificato medico, per tutto il periodo della malattia, compresi sabati, domeniche e giorni festivi. Ma quali sono gli orari delle visite fiscali, ovvero le fasce orarie di reperibilità del lavoratore malato?

Dipendente privato:

  • dalle 10 alle 12;
  • dalle 17 alle 19.

Il dipendente pubblico invece tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

I CCNL non possono intervenire, ad esempio prevedendo condizioni più estensive o restrittive.

Obbligo di reperibilità in malattia

L’obbligo di reperibilità è escluso per coloro che sono assenti a causa di:

  • Patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  • Stati patologici connessi a un’invalidità che ha ridotto la capacità lavorativa in misura pari o superiore al 67%.

Leggi anche: Esonero dalla visita fiscale: regole e differenza con l’assenza giustificata

Al termine della visita di controllo, il medico redige un apposito verbale e ne rilascia copia al dipendente. Il documento viene anche trasmesso all’INPS e reso disponibile al datore che ha richiesto la visita.

Assenza alla visita di controllo

Se il dipendente è assente il medico rilascia un invito a presentarsi il giorno successivo (feriale) alla visita di controllo ambulatoriale, oltre a comunicare l’assenza all’INPS e, tramite questa, al datore di lavoro.

In caso di assenza alla visita ambulatoriale, l’INPS ne dà notizia all’azienda e invita il dipendente a presentare le proprie giustificazioni entro 10 giorni.

L’assenza ingiustificata comporta:

  • Perdita totale di qualsiasi trattamento economico per i primi 10 giorni, se il dipendente risulta assente alla prima visita;
  • L’assenza alla seconda visita (ambulatoriale o domiciliare) comporta, in aggiunta alla precedente sanzione la riduzione del 50% del trattamento economico per il periodo residuo di malattia;
  • L’assenza alla terza visita causa la perdita totale dell’indennità sino al termine della malattia.

Leggi anche: Assenza alla visita fiscale INPS, sanzioni economiche e disciplinari

Assenze giustificate alle visite fiscali

E’ giustificato il dipendente assente alla visita di controllo, in caso di:

  • Ricovero ospedaliero;
  • Se il periodo di malattia è già stato accertato da una precedente visita di controllo;
  • Assenza dovuta a giustificato motivo.

Il giustificato motivo ricorre nei casi di forza maggiore, di eventi che abbiano reso non differibile la presenza del dipendente altrove ovvero in caso di concomitanza della malattia con visite, prestazioni o accertamenti specialistici che non si sarebbero potuti svolgere in orari diversi dalle fasce di reperibilità.

Il dipendente deve presentare la documentazione in grado di giustificare la propria assenza alla visita domiciliare.

Leggi anche: Assenza giustificata alla visita fiscale INPS: ecco cosa sapere

Controlli investigativi dell’azienda

L’azienda può tuttavia disporre accertamenti investigativi per verificare se il dipendente in malattia svolge un’altra attività. Al fine di dimostrare l’insussistenza dello stato morboso ovvero l’incapacità di quest’ultimo nel rendere impossibile la prestazione lavorativa.

La verifica deve limitarsi alla sola osservazione del comportamento del dipendente nella vita di tutti i giorni da cui può derivare una responsabilità dal punto di vista disciplinare, senza alcuna valutazione sullo stato di malattia (controllo riservato appunto a INPS e ASL).

Chi in malattia si dedica ad altra attività lavorativa può essere ritenuto colpevole di violare i doveri di correttezza e buona fede. Circostanze che possono portare anche al licenziamento, previo espletamento da parte dell’azienda dell’intera procedura di contestazione disciplinare.

Secondo la Cassazione è punibile il comportamento del dipendente quando l’attività svolta è indice di scarsa attenzione alle proprie condizioni fisiche e ai tempi di guarigione.

L’azienda deve provare che l’attività svolta durante la malattia ha ritardato ovvero sarebbe stata potenzialmente in grado di prolungare la guarigione. Il dipendente può invece difendersi dimostrando che l’attività era compatibile con lo stato di malattia.

Orientamento della giurisprudenza sui controlli investigativi sui dipendenti in malattia

Esaminando le sentenze della Cassazione degli anni passati emergono una serie di attività ritenute in grado di pregiudicare o allungare i tempi di recupero:

  • Svolgimento di pratica sportiva;
  • Guidare una moto e recarsi in spiaggia per dedicare ad altra attività lavorativa;
  • Servizio ai tavoli, alla cassa e somministrazione di bevande in un locale pubblico.
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Assegno unico per i figli 2021, domanda di arretrati fino al 31 ottobre

 

Assegno unico per i figli 2021, domanda di arretrati fino al 31 ottobre

Da luglio a dicembre 2021, è in vigore il nuovo assegno unico figli minori per le famiglie senza ANF. Fino al 31 ottobre per gli arretrati.

Le domande di assegno unico per i figli minori possono essere inviate dal 1° luglio; fino al 31 ottobre è possibile richiedere anche gli arretrati di luglio, agosto e settembre.

L’assegno unico “ponte” per i figli, è valido dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021, ed è stato previsto temporaneamente, insieme alla maggiorazione degli ANF, in attesa dell’entrata in vigore del nuovo Assegno Unico (assegno Universale) dal 2022. L’importo del cosiddetto assegno unico per autonomi e disoccupati varia in relazione ai componenti del nucleo familiare e dell’ISEE. Ad esempio, nei nuclei familiari con almeno due figli minori, e con un ISEE fino a 7.000 euro, spetta un importo di 167,50 euro. Gli importi sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità.

L’Assegno temporaneo per i figli minori è stato varato con il D.L. 79/2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’8 giugno ed entrato in vigore il 9 giugno 2021, recante “Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori”.

Ecco i dettagli.

Assegno temporaneo per i figli: a chi spetta

L’assegno ponte, lo ricordiamo, riguarda i soggetti esclusi dalla disciplina degli ANF:

  • lavoratori autonomi,
  • disoccupati,
  • coltivatori diretti,
  • coloni e mezzadri,
  • titolari di pensione da lavoro autonomo,
  • nuclei che non hanno uno o più requisiti per godere dell’ANF.

Ai lavoratori dipendenti già aventi diritto agli ANF spetta per lo stesso periodo una maggiorazione degli assegni familiari. Il tutto in attesa dell’unificazione della normativa nell’Assegno Unico 2022.

Assegno unico figli 2021: come fare domanda

Con il messaggio numero 2371 del 22 giugno 2021 l’INPS ha illustrato le modalità di domanda del contributo temporaneo per i figli minori.

La domanda deve essere presentata in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli istituti di patronato, secondo le modalità indicate dall’INPS. Le domande presentate entro il 31 ottobre (prima era il 30 settembre) 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.

La domanda va presentata

  • in modalità telematica all’INPS
  • ovvero presso gli istituti di patronato

Resta ferma la decorrenza della misura dal mese di presentazione della domanda stessa. Per le domande presentate entro il 31 ottobre 2021 (scadenza prorogata), sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.

Erogazione Assegno temporaneo figli 2021

L’erogazione dell’assegno avviene mediante accredito su IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato. In caso di affido condiviso dei minori, l’assegno può essere accreditato in misura pari al 50% sull’IBAN di ciascun genitore.

L’assegno non concorre alla formazione del reddito.

Assegno ponte 2021: a chi spetta e come funziona

Dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’ANF è riconosciuto un assegno temporaneo su base mensile.

Questo aiuto spetta a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, siano in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro UE, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; o in possesso del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  • residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi; ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

In sostanza fino alla fine del 2021 vi saranno a regime gli assegni per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti e assimilati e l’assegno ponte per tutti gli altri. Dal 2022 entrerà in vigore invece l’assegno universale (assegno unico per i figli a carico) che sarà valido per la generalità delle famiglie con figli minori.

Leggi anche: Dagli ANF all’Assegno Unico: le tappe verso il nuovo assegno per i figli

Decreto-Legge 79-2021 Testo Gazzetta Ufficiale

Alleghiamo il testo dalla Gazzetta Ufficiale del Decreto-Legge 79-2021 recante “Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori”.

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Messaggio INPS numero 2371 del 22-06-2021

Il messaggio INPS con le istruzioni sul contributo temporaneo figli minori 2021.

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Assegno unico figli: quanto spetta

L’assegno a favore dei soggetti è determinato in base alla tabella di cui all’Allegato 1 del D.L. n. 79/2021, la quale individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell’assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori.

Gli importi sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità.

Il beneficio è riconosciuto dall’INPS nel limite massimo complessivo di 1.580 milioni di euro per l’anno 2021.

Compatibilità Assegno temporaneo figli minori con altri sostegni alle famiglie

Il beneficio è compatibile con:

  • il Reddito di cittadinanza;
  • la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione dell’assegno, la dichiarazione sostitutiva unica aggiornata deve essere presentata entro 2 mesi dalla data della variazione.

Dal mese successivo a quello di presentazione della DSU aggiornata, la prestazione decade d’ufficio, ovvero è adeguata nel caso in cui i nuclei familiari abbiano presentato contestualmente una nuova domanda di assegno temporaneo.

LAVORO, CONCORSI E CARRIERA

 

Concorso INPS: domanda in scadenza il 2 novembre. Ecco cosa sapere

E’ in scadenza la domanda per il Concorso INPS 2021, come da bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale, per 1858 consulenti protezione sociale

E’ in scadenza il prossimo 2 novembre la domanda di ammissione al nuovo Concorso INPS 2021, per titoli ed esami, a 1858 posti di consulente protezione sociale. Il Bando è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, IV serie speciale “Concorsi ed esami”, n. 78 del 1° ottobre 2021. Il concorso pubblico INPS per titoli ed esami, prevede l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 1858 figure di consulente protezione sociale, nel ruolo di personale dell’INPS, area C, posizione economica C1.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate solo ed esclusivamente in via telematica, utilizzando la seguente applicazione presente nell’apposita area predisposta sul sito dell’Istituto raggiungibile all’indirizzo: https://concorsi.inps.it

L’invio online della domanda debitamente compilata potrà essere inviata entro e non oltre le ore 16 del 2 novembre 2021; allo scadere del predetto termine, avverte l’INPS, il sistema non permetterà più l’invio del modulo elettronico. Di seguito indichiamo i requisiti indicati nel bando di concorso, le date ufficiali e le modalità di accesso all’area riservata per l’invio della domanda di candidatura.

INPS, concorso per 1858 posti: ecco i requisiti

Come tutti i concorsi INPS per poter partecipare al nuovo bando per 1858 posti di consulente protezione sociale i candidati dovranno avere, entro la data di scadenza della presentazione della domanda numerosi requisiti soggettivi.

Concorso INPS 2021: titolo di studi necessario

Laurea magistrale/specialistica (LM/LS) in una delle seguenti discipline:

  • finanza (LM-16 o 19/S),
  • ingegneria gestionale (LM-31 o 34/S),
  • relazioni internazionali (LM52 o 60/S),
  • scienze dell’economia (LM-56 o 64/S),
  • ” della politica (LM-62 o 70/S),
  • ” delle pubbliche amministrazioni (LM-63 o 71/S),
  • ” economiche per l’ambiente e la cultura (LM-76 o 83/S),
  • ” economico aziendali (LM-77 o 84/S),
  • ” per la cooperazione allo sviluppo (LM-81 o 88/S),
  • ” statistiche (LM-82),
  • metodi per l’analisi valutativa dei sistemi complessi (LM 48/S),
  • statistica demografica e sociale (90/S),
  • ” economica finanziaria ed attuariale (91/S),
  • ” per la ricerca sperimentale (92/S),
  • scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM-83),
  • servizio sociale e politiche sociali (LM-87),
  • programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (57/S),
  • sociologia e ricerca sociale (LM-88),
  • sociologia (89/S),
  • metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali (49/S),
  • studi europei (LM-90 o 99/S),
  • giurisprudenza (LMG-01 o 22/S),
  • teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica (102/S).

ovvero diploma di laurea (DL) secondo il “vecchio ordinamento” corrispondente ad una delle predette lauree magistrali (DM 9 luglio 2009 MIUR). Infine per i titoli conseguiti all’estero è necessario che gli stessi siano riconosciuti equipollenti a quelli sopra indicati nei modi previsti dalla legge o che siano ad essi equiparati con DPCM (art. 38 del D.lgs. n.165/2001 – art. 2 del d.P.R. n.189/2009);

Altri requisiti soggettivi

  1. cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero appartenenza a una delle tipologie previste dall’art.38 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.;
  2. non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico, né essere stato interdetto dai pubblici uffici ai sensi della vigente normativa in materia;
  3. non aver riportato condanne penali, ancorché non passate in giudicato, che impediscano la costituzione o la prosecuzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;
  4. posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari laddove previsti per legge;
  5. godimento dei diritti politici e civili;
  6. idoneità fisica all’impiego.

Concorso INPS: come fare domanda

Come detto in premessa il candidato deve presentare domanda esclusivamente online all’indirizzo: https://concorsi.inps.it/

Si potrà accedere alla domanda solo tramite:

  1. SPID;
  2. oppure CIE (carta d’identità elettronica);
  3. o infine CNS (carta nazionale dei servizi).

Non è più possibile usare quindi il PIN dell’INPS in quanto lo stesso è stato definitivamente accantonato dal 1° ottobre 2021.

Domanda Concorso INPS: scadenza il 2 novembre 2021

Come accennato sopra l’invio on line della domanda per la partecipazione al concorso INPS 1858 consulenti protezione sociale, debitamente compilata, deve essere effettuato entro e non oltre il termine perentorio delle ore 16.00 del 2 novembre 2021; cioè il trentunesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale. In questo caso il 31imo giorno è un festivo, coincide infatti con il 1° novembre, per cui la scadenza slitta al 2 novembre.

Dopo l’invio della candidatura online, il candidato deve stampare la domanda protocollata, firmarla e consegnarla nel luogo e nel giorno stabilito per lo svolgimento della prima prova
scritta, o dell’eventuale prova preselettiva, pena l’esclusione dal concorso.

Nella domanda si dovrà indicare, oltre ai vari dati personali richiesti, anche la propria PEC per le future comunicazioni. In tal senso il candidato ha l’obbligo di comunicare – a mezzo PEC all’indirizzo dc.risorseumane@postacert.inps.gov.it – successive eventuali variazioni della suddetta PEC.

INPS, Concorso 2021: prove d’esame

Il Bando di Concorso INPS 2021 per 1858 posti prevede due prove scritte e una prova orale.

Prova preselettiva

Nell’eventualità in cui pervenga un numero di domande di partecipazione superiore a 25.000, l’INPS effettuerà una preselezione dei candidati; la prova preselettiva consiste in quesiti a risposta multipla, di carattere psicoattitudinale, logica, lingua inglese, competenze informatiche, cultura generale.

In ogni caso la sede, il giorno e l’ora di svolgimento delle prove scritte, ovvero dell’eventuale preselezione saranno pubblicati  sul sito internet dell’INPS all’indirizzo www.inps.it nella sezione
“Avvisi, bandi e fatturazione” sottosezione ”Concorsi” e in Gazzetta Ufficiale.

Quindi il candidato che non si presenta nel giorno, luogo ed ora stabiliti o si ritiri dalle prove scritte, qualunque ne sia la causa, è escluso dal concorso.

Prima prova scritta

La prima prova scritta consiste in una serie di quesiti a risposta multipla sulle seguenti materie:

  1. bilancio e contabilità pubblica;
  2. pianificazione, programmazione e controllo e organizzazione e gestione aziendale;
  3. diritto amministrativo e costituzionale;
  4. diritto del lavoro e legislazione sociale.

La prova è valutata in trentesimi e la superano i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30.

Seconda prova scritta

La seconda prova scritta consiste poi in una serie di quesiti a risposta multipla nelle seguenti materie:

  1. scienza delle finanze;
  2. economia del lavoro;
  3. elementi di economia politica;
  4. diritto civile;
  5. elementi di diritto penale.

La prova è valutata in trentesimi e la superano i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30.

Valutazione dei titoli

Successivamente si passerà alla valutazione dei titoli dei candidati che passeranno le prove scritte, con attribuzione di un punteggio massimo di 9 punti.

Prova orale

Infine l’ultima prova consisterà in una prova orale sulle materie oggetto delle prove scritte.

La sede, il giorno e l’ora di svolgimento della prova orale sono pubblicati sul sito internet dell’INPS e comunicati tramite PEC, almeno 20 giorni prima della data della prova stessa. Pertanto il candidato che non si presenta nel giorno, luogo ed ora stabiliti senza giustificato motivo è escluso dal concorso.

La valutazione finale è espressa in trentesimi e superano la prova i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30.

Graduatoria finale Concorso INPS 2021 per 1858 posti

La graduatoria finale del concorso sarà stilata tenendo conto del punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato, costituito dalla somma tra la media dei voti riportati nelle due prove scritte, il punteggio dei titoli, previa verifica della inerenza degli stessi, e il voto riportato nella prova orale fino ad un totale massimo di 90.

Concorso INPS bando

Per tutte le altre informazioni (Assunzione in servizio, Stipula del contratto individuale di lavoro, Periodo di prova ecc.) si rimanda alla lettura del Bando Concorso INPS 2021 per 1858 posti così come pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

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Decreto Fiscale 2022, testo in Gazzetta Ufficiale: misure economiche, fiscali, tutela del lavoro

Sono interessanti le novità in arrivo nel testo del Decreto Fiscale collegato alla legge di bilancio 2022 (DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2021, n. 146 ) il cui testo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2021. Come al solito, nel corso degli ultimi mesi dell’anno, il Governo introduce un pacchetto di provvedimenti che riguardano una pluralità di settori. In particolare nel testo del collegato Fiscale 2022, troviamo previsioni in materia di riscossione, lavoro, bonus e altre importanti misure. In tema di lavoro il CdM ha altresì introdotto un pacchetto di misure in tema di sicurezza del lavoro, al fine di ridurre la drastica impennata di morti sul lavoro che si avuta negli ultimi mesi.

Nel Dl Fiscale 2022 (Dl 146/2021) si intende dare più tempo per il versamento di quanto spettante al Fisco e si riaprono le porte della rottamazione e del saldo e stralcio. L’ok definitivo al decreto-legge Fiscale 2022 è arrivato nel pomeriggio del 15 ottobre. Ricordiamo comunque che Legge di Bilancio e Collegato Fiscale dovranno essere convertiti in Legge dello Stato entro il prossimo 31 dicembre.

Vediamo ora in sintesi quali sono le principali novità contenute in questo importante provvedimento. A fondo pagina inoltre alleghiamo il testo definitivo del Dl Fiscale 2022 così come pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Decreto fiscale 2022: novità in tema di riscossione e fisco

E’ da rimarcare che il testo della bozza di Decreto Fiscale 2022 è quello tipico del provvedimento-ponte, mirato a coprire gli ultimi mesi dell’anno, in vista di altre consistenti novità a partire dal prossimo. Come accennato, il provvedimento del Governo intende occuparsi soprattutto di riscossione e di lavoro. Ma non soltanto.

Il decreto collegato alla Legge di Bilancio 2022 intende riuscire a risolvere alcune questioni al centro del dibattito politico negli ultimi mesi. Ma serve, come accennato, il via libera del Consiglio dei Ministri, che comunque dovrebbe giungere a breve.

Tra le novità, più tempo per il pagamento delle cartelle esattoriali notificate al contribuente da inizio settembre; ma anche la nuova rottamazione e saldo e stralcio, con estensione dei tempi della decadenza dai piani di rateazione.

Spicca, nella lista delle misure incluse nel provvedimento del Governo, la riapertura dei termini per i contribuenti decaduti dalla rottamazione ter e dal saldo e stralcio. E’ infatti stabilita la data del 30 novembre 2021, che dovrà essere poi approvata nel testo ufficiale, per il versamento delle rate dovute al Fisco.

Come appena accennato, dal primo settembre 2021 l’Agenzia delle Entrate e Riscossione ha ricominciato l’invio delle cartelle esattoriali: per coloro che ricevono la notifica fino al 31 dicembre 2021 i tempi per far fronte ai versamenti sono pari a 150 giorni.

Nell’ambito del Decreto Fiscale 2022, vi sono anche semplificazioni sulla disciplina del patent box, ossia un regime speciale di tassazione per i redditi di impresa derivanti, ad esempio, dall’uso di software protetto da copyright.

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Decreto fiscale 2022:  novità in tema di lavoro

Il testo del Decreto Fiscale 2022, è pensato per applicare i propri effetti sul brevissimo termine, proprio al fine di aggiustare il tiro su alcune questioni assai delicate, che impongono una rapida risoluzione. Ecco perchè trova spazio anche la materia del lavoro.

Congedi covid

In particolare, sul fronte dell’occupazione, il provvedimento citato dispone il rinnovo dei congedi parentali per figli in DAD e in quarantena; e la proroga della CIG Covid, con ulteriori 9 o 13 settimane fino al 31 dicembre 2021. Infatti, come recentemente confermato dallo stesso Ministro del Lavoro Orlando, fino a fine anno i datori di lavoro che hanno terminato le settimane di ASO; Assegno Ordinario, e CIG in deroga a disposizione, possono domandarne e ottenerne altre 13 supplementari.

Ulteriori 9 settimane di CIG covid-19

Mentre, altre 9 settimane di cassa integrazione ordinaria sono assegnate anche ai datori di lavoro delle industrie tessili;  delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia; e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili.

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Indennità di malattia covid

Nell’ambito del Decreto Fiscale 2022, trova anche spazio il rifinanziamento della malattia in ipotesi di quarantena per coronavirus. E, sempre in tema di occupazione, il Decreto Fiscale 2022 intende potenziare le misure di sicurezza sul lavoro.

Reddito di Cittadinanza

L’ok al testo del provvedimento collegato alla legge di Bilancio 2022 servirà anche a dare nuove risorse al reddito di cittadinanza, vale a dire uno strumento che è stato finora cruciale per chi ha perso il lavoro a causa della pandemia. Nella bozza del decreto troverebbero spazio fino a 200 milioni di euro di nuovi stanziamenti.

Bonus e altro

Nel testo c’è anche spazio per il rifinanziamento dell’ecobonus auto e per il potenziamento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, anche al fine di varare regole più stringenti in materia di lavoro nero.

Sicurezza sul Lavoro

Come detto in premessa ampio spazio è stato dedicato alla Sicurezza del Lavoro; questo è quanto si evince dal Comunicato Stampa e dalla Bozza di Decreto Fiscale 2022.

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Il decreto interviene con una serie di misure sul mondo del lavoro, a cominciare dalla sicurezza sui luoghi di lavoro: le norme approvate consentiranno infatti di intervenire con maggiore efficacia sulle imprese che non rispettano le misure di prevenzione o che utilizzano lavoratori in nero.

L’obiettivo è quello di incentivare e semplificare l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di un maggiore coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle disposizioni per assicurare la prevenzione. Pertanto il provvedimento interviene, in primo luogo, con modifiche al Decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Lavoro nero, più bassa la soglia per la sospensione dell’attività imprenditoriale

Cambiano anche le condizioni necessarie per l’adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni: 10% e non più 20% del personale “in nero” presente sul luogo di lavoro. Non è più richiesta alcuna “recidiva” ai fini della adozione del provvedimento che scatterà subito a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche. La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede altresì l’impossibilità, per l’impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.

Violazione norme sicurezza, al via l’inasprimento delle sanzioni

Nel caso in cui vengano accertate gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, è prevista – come detto – la sospensione dell’attività, anche senza la necessità di una reiterazione degli illeciti.

Per poter riprendere l’attività produttiva è necessario non soltanto il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, ma anche il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda delle fattispecie di violazione. L’importo è raddoppiato se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto un provvedimento di sospensione.

Controlli, all’INL compiti di coordinamento

Sono estese le competenze di coordinamento all’INL – Ispettorato Nazionale del Lavoro – negli ambiti della salute e sicurezza del lavoro.

Più ispettori e più tecnologie

All’estensione delle competenze attribuite all’INL si accompagneranno un aumento dell’organico – è prevista l’assunzione di 1.024 unità – e un investimento in tecnologie di oltre 3,7 milioni di euro nel biennio 2022/2023 per dotare il nuovo personale ispettivo della strumentazione informatica necessaria a svolgere l’attività di vigilanza.

Previsto anche l’aumento del personale dell’Arma dei Carabinieri dedicato alle attività di vigilanza sull’applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro, che passerà dalle attuali 570 a 660 unità dal 1° gennaio 2022.

Rafforzamento SINP

Viene rafforzata la banca dati dell’INAIL, il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), per il quale si punta a una definitiva messa a regime e a una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute. Gli organi di vigilanza sono tenuti ad alimentare un’apposita sezione della banca dati, dedicata alle sanzioni applicate nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta nei luoghi di lavoro. Mentre l’INAIL dovrà rendere disponibili alle Aziende sanitarie locali e all’Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate e agli infortuni denunciati.

Bozza Decreto Fiscale 2022

Alleghiamo infine il testo del Decreto Fiscale 2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre e il Comunicato Stampa di Palazzo Chigi rilasciato al termine del Consiglio dei Ministri numero 41 del 15 ottobre 2021.

Distacco transnazionale dei lavoratori a catena in ingresso e uscita: gli obblighi formali

 
Distacco transnazionale dei lavoratori a catena in ingresso e uscita: gli obblighi formali

Il distacco transnazionale deve essere comunicato mediante il “Modello UNI – Distacco UE”, pena una sanzione da 150 a 500 euro per lavoratore

L’INL, con la Circolare n. 2 del 19 ottobre 2021, ha fornito indicazioni pratiche per l’applicazione della normativa in materia di distacco transnazionale dei lavoratori. Nel documento di prassi si analizzano tutti gli adempimenti a carico delle imprese coinvolte e le sanzioni applicabili in caso di violazione. In particolare, l’Ispettorato si sofferma:

  • sulle ipotesi dei distacchi a catena di lavoratori somministrati;
  • sul rafforzamento del nucleo delle tutele già previste dalla legislazione vigente per i lavoratori distaccati;
  • sull’ampliamento del livello di tutele per i lavoratori coinvolti in distacchi di lunga durata.

Si ricorda, a tal proposito, che la Direttiva europea ha inteso disciplinare le ipotesi in cui i lavoratori somministrati da una agenzia ad una impresa utilizzatrice avente sede nel medesimo o in un altro Stato membro siano inviati a rendere la prestazione lavorativa presso un’altra impresa – c.d. destinataria – avente sede in un ulteriore Stato membro.

L’agenzia straniera può somministrare in Italia senza particolari formalità, salvo la necessità che sia abilitata in virtù di un provvedimento equivalente all’autorizzazione di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 276/2003. Inoltre, deve essere rilasciato dalle competenti autorità dello Stato di provenienza.

Distacco transnazionale dei lavoratori a catena in ingresso e uscita: come funziona

Nel caso in cui i lavoratori somministrati vengano impiegati in Italia su richiesta di una impresa utilizzatrice avente sede in uno Stato membro diverso dall’Italia che intrattiene il rapporto commerciale con l’agenzia di somministrazione avente sede nello stesso paese della utilizzatrice o in altro stato membro, è necessario che si realizzino i seguenti requisiti:

  • il distacco deve originare necessariamente da una prestazione di servizi di somministrazione di lavoro (primo anello della catena);
  • l’agenzia di somministrazione e l’impresa utilizzatrice possono aver sede presso lo stesso Stato membro o in Stati membri differenti, in ogni caso diversi dall’Italia;
  • il rapporto commerciale in virtù del quale il lavoratore fa il proprio ingresso in Italia (secondo anello della catena) non può essere una somministrazione di manodopera, ma deve trattarsi di un rapporto commerciale di diversa natura. In altri termini, deve rientrare nella più vasta accezione di prestazione transnazionale di servizi.

Si realizza un distacco a catena in uscita dall’Italia in cui l’impresa con sede in Italia, utilizzatrice di lavoratori somministrati da agenzia stabilita in uno Stato membro, invia gli stessi presso un terzo e differente Stato membro in esecuzione di una prestazione di servizi. Tale prestazione, anche in tal caso, non può consistere in un ulteriore contratto commerciale di somministrazione di lavoro.

I distacchi in uscita soggiacciono alla normativa del paese in cui la prestazione lavorativa è resa. Laddove, nel corso di una attività di vigilanza, si rilevi la violazione del divieto della “doppia somministrazione” si dovrà informare della circostanza l’autorità competente del paese presso il quale il lavoratore risulta inviato, ai fini delle relative valutazioni in ordine alla natura fraudolenta del distacco.

Distacco transnazionale dei lavoratori a catena in ingresso e uscita: obblighi formali

A presidio della disciplina del distacco a catena, sono stati introdotti nuovi obblighi informativi e sono stati adeguati gli obblighi di comunicazione che gravano sull’agenzia di somministrazione straniera.

In particolare, l’invio in Italia del lavoratore somministrato deve essere comunicato dall’agenzia di somministrazione straniera entro le ore 24 del giorno antecedente l’invio mediante l’utilizzo del “Modello UNI – Distacco UE”. Per la violazione del richiamato obbligo trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.

Per consentire all’agenzia di somministrazione di adempiere all’obbligo di comunicazione nei termini prescritti dalla norma, l’impresa utilizzatrice ha l’obbligo di comunicare all’agenzia di somministrazione straniera, prima dell’invio del lavoratore, i seguenti dati:

  • numero e generalità dei lavoratori distaccati in Italia;
  • data inizio e fine distacco;
  • luogo di svolgimento della prestazione di servizi;
  • tipologia dei servizi.

Infine, l’impresa utilizzatrice italiana che invia i lavoratori presso altra impresa avente sede in un diverso Stato membro ha l’obbligo di informare “senza ritardo” l’agenzia di somministrazione straniera che il medesimo personale sarà inviato presso altra impresa non ubicata nel nostro Paese.

La violazione di tale obbligo comporta una sanzione amministrativa da un minimo di 180 euro a un massimo di 600 euro per ciascun lavoratore interessato.

Distacco a catena: temporaneità del distacco

Si garantisce maggiore protezione per i lavoratori in distacco di lunga durata, stabilendo anche uno specifico regime per le condizioni di lavoro e occupazione applicabili. La disciplina trova applicazione dopo che siano trascorsi 12 mesi dall’inizio del distacco. Tale periodo è estensibile a 18 mesi previa notifica motivata da parte dell’impresa distaccante al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Welfare: 35 mln per nuovi asili nido, ristrutturazione scuole infanzia e abbattimento rette

Welfare: 35 mln per nuovi asili nido, ristrutturazione scuole infanzia e abbattimento rette
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Zingaretti: “Per l’educazione e la crescita dei bambini e soprattutto per offrire un sostegno economico alle loro famiglie, soprattutto di quelle più fragili”

20/10/2021

Nuovi asili nido, ristrutturazione di scuole per l’infanzia, abbattimento delle rette: sono solo alcuni dei servizi che saranno finanziati dalla Regione Lazio con un contributo di 35 milioni di euro per il triennio 2021-2023, approvato in una delibera di Giunta.

Il Programma Regionale dei Servizi Educativi comprende infatti una serie di interventi volti ad ampliare l’offerta pubblica e la sua distribuzione territoriale. Oltre ai nuovi asili nido saranno realizzati anche nuovi Poli per l’infanzia dai Comuni e/o dalle ASP e grazie a questo nuovo finanziamento saranno incentivati anche nuovi servizi integrativi realizzati da privati, in particolare nidi domestici, e gestiti in convenzione con il comune di riferimento; sarà riconosciuto anche un finanziamento tra i 20 e i 35 mila euro per lavori di manutenzione delle strutture esistenti e costituita una specifica riserva nella ripartizione dei fondi per supportare il periodo di ‘start up’ dei nuovi nidi con un contributo fino a mille euro per ogni nuovo posto bimbo attivato. Inoltre, in un’ottica di inclusione ed integrazione, sono previsti possibili incentivi per il sostegno ai servizi educativi che si avvalgono di educatori bilingue LIS (Lingua Italiana dei Segni) e di personale specializzato e formato per lavorare con bambine e bambini non udenti. Promossa anche la realizzazione di progetti sperimentali, di avvicinamento alla lettura, alla lingua inglese e alla musica e l’utilizzo di materiale ecologico, la riduzione dell’uso della plastica e l’impiego di prodotti a chilometro zero.

 “Ulteriori 35 milioni di euro per l’educazione e la crescita dei bambini e soprattutto per offrire un sostegno economico alle loro famiglie, soprattutto di quelle più fragili, ma non solo, perché con questa delibera incentiviamo la creazione di nuovi servizi di qualità, coinvolgendo genitori, educatori e associazioni. Inoltre valorizziamo il patrimonio immobiliare grazie alla ristrutturazione di strutture già esistenti o inutilizzate, mettendo sempre la sicurezza dei nostri figli al centro della nostra azione di governo e facendo tornare a nuova vita e soprattutto al servizio di tutta la comunità edifici vuoti e abbandonati. La Regione Lazio vuole essere vicina alle famiglie e con questo provvedimento lo dimostriamo ancora una volta”, commenta il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti

“Con questo atto – commenta l’assessora alle Politiche Sociali Welfare, Beni Comuni e ASP Alessandra Troncarelli – abbiamo infatti definito i criteri di ripartizione delle risorse, tra Comuni e le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi educativi, e stabilito un costo standard regionale del servizio di nido pubblico per mese/bambino di 840 euro, che viene applicato come parametro minimo per la convenzione con i nidi accreditati e come importo minimo di base d’asta per l’appalto di servizi pubblici”.

A sostegno delle famiglie prosegue il percorso per l’abbattimento delle rette dei nidi pubblici, azzerandone il pagamento almeno per le fasce di popolazione più vulnerabili con particolare attenzione anche ai più piccoli in condizioni di disabilità e, a tal proposito, in base al testo approvato, gli utenti con disabilità grave certificata, e con ISEE fino a 50 mila euro, sono esentati dal versamento della retta.

“Il presente Programma regionale nasce da un proficuo lavoro di concertazione con le Organizzazioni sindacali, il Terzo settore e l’Anci – conclude l’assessore -. Ringrazio inoltre la Commissione consiliare competente per il contributo alla stesura definitiva del documento. Tutte le parti chiamate in causa hanno dato vita a una cooperazione e collaborazione con l’unico obiettivo di assicurare le migliori condizioni educative, di socializzazione e inclusione ai bambini e alle bambine del Lazio”.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

OTTOBRE ROSA – MESE DELLA PREVENZIONE DEL TUMORE AL SENO

 
 

OTTOBRE ROSA 2021

La Regione Lazio, in occasione di Ottobre Rosa, offre alle donne di età compresa tra i 45 e i 49 anni, cioè nella fascia di età non compresa dal programma di screening, l’opportunità di prenotare una mammografia gratuita nelle strutture sanitarie che partecipano all’iniziativa fino ad esaurimento della disponibilità.
Per prenotare chiama il NUMERO 06 164161840 attivo dal 30 settembre al 30 ottobre, dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30 ed il sabato dalle 7.30 alle 13.00.
Per fissare un appuntamento è necessaria la richiesta medica con il codice esenzione: D01 – Campagna di Screening regionale.

Se invece hai tra i 50 e i 74 anni contatta il NUMERO VERDE SCREENING della tua ASL perché puoi accedere a percorsi di screening gratuiti.

I Programmi di Screening consistono in percorsi organizzati di prevenzione e diagnosi precoce e sono ATTIVI TUTTO L’ANNO.

La Regione Lazio, attraverso le sue ASL, offre 3 percorsi di prevenzione GRATUITI alle persone comprese nelle seguenti fasce d’età:

  • Donne 25-64 anni per la prevenzione del tumore del collo dell’utero
  • Donne 50-74 anni per la prevenzione del tumore della mammella
  • Donne e uomini 50-74 anni per la prevenzione del tumore del colon retto

Come funzionano i programmi di screening

  • Viene spedita a casa una lettera d’invito con un appuntamento prefissato dalla ASL di appartenenza per effettuare il test di screening; l’appuntamento può essere modificato telefonando al numero verde indicato nella lettera.
  • Il risultato viene comunicato per posta; nell’eventualità che sia necessario ripetere il test o effettuare ulteriori accertamenti, l’interessato verrà contattato telefonicamente.
  • Nel caso di un test con risultato dubbio, l’interessato sarà invitato a eseguire gli esami di approfondimento presso un centro specializzato (Centro di Screening di II livello).
  • Nel caso in cui non dovesse pervenire la lettera di invito, sarà possibile telefonare ai NUMERI VERDI delle Aziende Sanitarie per avere informazioni e prenotare un esame.
È importante effettuare i controlli programmati rispondendo agli inviti della propria ASL, in questo modo la prevenzione diventa più efficace e aumentano le possibilità di ricevere cure adeguate e meno aggressive.

San Giovanni Paolo II

 

San Giovanni Paolo II


Nome: San Giovanni Paolo II
Titolo: Papa
Nascita: 18 maggio 1920, Wadowice, Polonia
Morte: 2 aprile 2005, Vaticano
Ricorrenza: 22 ottobre
Tipologia: Memoria liturgica

Di solito, perché uno sia ufficialmente dichiarato santo, ne deve passare di acqua sotto i ponti del Tevere, con il rischio che il suo ricordo si disciolga nel vischioso amalgama del tempo. Poche le eccezioni. Una ha riguardato papa Giovanni Paolo II, scomparso nel 2005. Con lui la burocrazia vaticana ha bruciato i tempi, accogliendo l’appello lanciato a gran voce dalle centinaia di migliaia di persone accorse a Roma a rendergli l’estremo riconoscente: «Subito santo!».

Il ricordo del papa venuto dall’Est è ancora vivissimo nel cuore e nella memoria di moltissimi. Chi ha qualche anno di più lo ricorda affacciato al balcone di San Pietro, sconosciuto cardinale di Cracovia, rivolgere con voce robusta ben impostata e in un italiano un po’ acerbo, il primo saluto ai fedeli romani, dopo la sua elezione a sommo pontefice. Queste le parole con cui ha inaugurato il suo pontificato, il 22 ottobre 1978: « Non abbiate paura! Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo! Alla sua salvatrice potestà aprite i confini degli stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura! Cristo sa cosa è dentro l’uomo. Solo lui lo sa! ».

Il suo è stato un pontificato lunghissimo, intenso e soprattutto missionario. Tantissimi i viaggi da lui intrapresi per incontrare lì dove vivono i cristiani di tutto il mondo e irrobustirli nella fede e sostenerli con la vicinanza nella carità.

Aperto al dialogo con tutti, in particolare con le altre religioni, i cui rappresentanti egli ha voluto incontrare ad Assisi, nel 1986, per pregare insieme per la pace nel mondo.

Attento ai giovani, che ricambiavano le sue attenzioni accompagnandolo e sostenendolo con il loro tonificante entusiasmo, specie nell’ultima fase della sua vita, debilitato dall’età e dalla malattia. A volte deciso, come nella Valle dei Templi ad Agrigento, quando, rivolgendosi ai mafiosi con inattesa durezza, ha invocato su di loro l’ira di Dio, se non si fossero convertiti. O quando ha puntato il dito minaccioso contro Augusto Cardenal, il mite monaco e poeta venezuelano, esponente della teologia della liberazione per lui, uomo vissuto sotto il regime comunista, pericolosamente imbevuta di marxismo rivoluzionario.

Autorevole e decisivo sullo scacchiere mondiale, tanto che gli viene riconosciuto un ruolo importante nella caduta del regime comunista in Polonia, sua patria, e poi nel resto della galassia sovietica.

Karol Wojtyla nasce a Wadowice, in Polonia, il 18 maggio 1920, ultimo di tre figli. Vive un’infanzia tranquilla in un paese mai tranquillissimo. A tempo debito, riceve i sacramenti dell’iniziazione cristiana e si iscrive alle scuole fino all’università Jagellonica di Cracovia, nel 1938. L’anno seguente la Polonia è occupata dalle truppe del Terzo Reich: fine della libertà e di ogni attività culturale. Le università chiudono i battenti e Wojtyla deve mettere da parte i libri e cercarsi un lavoro, che trova prima in una cava e poi nella fabbrica chimica Solvay. Così si guadagna da vivere ed evita la deportazione in Germania.

Continua nella clandestinità a coltivare interessi culturali, come la passione per il teatro. Gli piace calcare le scene e nel 1939 recita nell’opera fiabesca Il cavaliere al chiaro di luna, messa in scena da una compagnia sperimentale, il Teatro Rapsodico. Intraprende anche lo studio delle lingue. Un’altra vocazione nel frattempo fa breccia nel suo cuore, la vocazione sacerdotale, cui dà seguito iscrivendosi nel 1942 ai corsi di formazione del seminario maggiore clandestino di Cracovia.

La vocazione ha origine da un incidente occorsogli nel febbraio 1944. Sta rincasando dal lavoro quando un camion tedesco lo investe. Esce malconcio dall’incidente: trauma cranico acuto ed escoriazioni varie, una ferita alla spalla curata in due settimane d’ospedale. Vede nell’essersela cavata un segno della chiamata del Signore.

Vive la tragedia del suo popolo. Nell’agosto 1944, durante la rivolta di Varsavia, sfugge alla deportazione. Quando la Gestapo perquisisce la città di Cracovia, casa per casa, alla caccia di polacchi maschi, Karol riesce a nascondersi in arcivescovado, dove rimane fino a guerra finita.

La notte del 17 gennaio 1945 i tedeschi abbandonano la città. Nella Polonia e nell’Europa, finalmente liberate dall’incubo nazista, la vita rinasce. Anche il seminario riapre i battenti e Wojtyla riprende gli studi, iscrivendosi alla facoltà di teologia dell’università Jagellonica e l’1 novembre 1946 viene ordinato sacerdote.

Giovane prete di eccellenti promesse, è mandato a Roma a coronare con la laurea un profittevole corso di studi. Due anni dopo, nel 1948, relatore padre Garrigou-Lagrange, consegue il dottorato in teologia discutendo una tesi sulla dottrina della fede in san Giovanni della Croce.

Ritornato in patria, alterna l’attività pastorale in alcune parrocchie con l’assistenza spirituale agli universitari. Nel 1951 riprende gli studi all’Università cattolica di Lublino, dove si laurea nuovamente con una tesi sulla possibilità di fondare un’etica cristiana a partire dal sistema etico del filosofo Max Scheler. Dopodiché, si dedica all’insegnamento della teologia morale e dell’etica nel seminario di Cracovia e nella facoltà di teologia di Lublino.

Ha tutte le carte in regola per una promettente carriera ecclesiastica. Il primo passo gliela fa compiere Pio XII nel 1958 nominandolo vescovo ausiliare di Cracovia. Prosegue Paolo VI, facendolo arcivescovo, nel 1964, della stessa città e creandolo, tre anni dopo, cardinale. Nel frattempo partecipa al concilio Vaticano II (1962-1965) dando un contributo importante nell’elaborazione delle costituzioni Gaudium et spes e Dignitatis humanae.

A Cracovia l’arcivescovo Wojtyla deve fare i conti con il duro regime comunista, ma non è tipo da subirne i soprusi senza battere ciglio. Si contrappone a esso con fierezza e coraggio, fino a sfidarne i burocrati pubblicando a puntate nel giornale diocesano libri colpiti dalla censura, come Ipotesi su Gesù di Vittorio Messori e Lettera a un bambino mai nato di Oriana Fallaci.

Dopo la morte di Paolo VI, nell’agosto 1978, partecipa al conclave, che elegge a succedergli Albino Luciani, patriarca di Venezia, che prende il nome di Giovanni Paolo I. Trentatré giorni dopo, la Cappella Sistina accoglie i cardinali per un nuovo conclave. Luciani è prematuramente scomparso, stroncato da un infarto nel cuor della notte.

Il 16 ottobre 1978 fumata bianca. I cardinali hanno eletto il giovane (ha solo cinquantotto anni) arcivescovo di Varsavia, cardinale Karol Wojtyla. Con il nome di Giovanni Paolo II, egli inizia il 22 ottobre successivo il suo pontificato, destinato a essere uno dei più lunghi della storia della chiesa: ventisette anni, ricchi anche di sorprese, come quella di vederlo sciare sui monti innevati del Terminillo, della Marmolada e dell’Adamello.

San Giovanni Paolo II sciatore

Carissimi fratelli e sorelle,

siamo ancora tutti addolorati dopo la morte del nostro amatissimo Papa Giovanni Paolo I. Ed ecco che gli Eminentissimi Cardinali hanno chiamato un nuovo vescovo di Roma. Lo hanno chiamato da un paese lontano… lontano, ma sempre così vicino per la comunione nella fede e nella tradizione cristiana. Ho avuto paura nel ricevere questa nomina, ma l’ho fatto nello spirito dell’ubbidienza verso Nostro Signore Gesù Cristo e nella fiducia totale verso la sua Madre, la Madonna Santissima.

Non so se posso bene spiegarmi nella vostra… nostra lingua italiana. Se mi sbaglio mi corrigerete. E così mi presento a voi tutti, per confessare la nostra fede comune, la nostra speranza, la nostra fiducia nella Madre di Cristo e della Chiesa, e anche per incominciare di nuovo su questa strada della storia e della Chiesa, con l’aiuto di Dio e con l’aiuto degli uomini.

Tra i primi passi del suo ministero, il pellegrinaggio alla tomba dei due patroni d’Italia: va ad Assisi a rendere omaggio a san Francesco e poi si reca nella basilica di Santa Maria sopra Minerva in Roma a venerare Caterina da Siena.

I viaggi missionari sono un tratto caratteristico del pontificato di Giovanni Paolo II: ne fa ben 104, nel corso dei quali incontra milioni di fedeli in tutto il mondo; 146 sono le visite pastorali in Italia; come vescovo di Roma; poi, visita 317 parrocchie. Innumerevoli anche le udienze generali del mercoledì e le udienze speciali riservate a personalità del mondo della politica, della cultura e della scienza.

Giovanni Paolo II Giornata mondiale della Gioventù

Per i giovani avvia nel 1985 le Giornate mondiali della gioventù. Ed è presente a ben diciannove di esse in varie parti del mondo, con la partecipazione di milioni di giovani entusiasti e affascinati dalla parola di Dio che egli annuncia senza sconti.

Un episodio lo segna a fondo nel corpo e nello spirito, l’attentato di cui è vittima il 13 maggio 1981 in piazza San Pietro. A colpirlo è un giovane killer turco, Mehmet Ali Agca. Su chi abbia armato la sua mano non è mai stata fatta completa luce: i servizi segreti di paesi del blocco sovietico, irritati per il suo apporto dato alla caduta del comunismo? Forse.

Il pontefice ferito è sottoposto a un difficile intervento chirurgico. Si salva e lui attribuisce la salvezza all’intervento della Madonna, apparsa a Fatima, appunto, un 13 di maggio. L’anno successivo, ristabilitosi, si reca in Portogallo a ringraziarla e fa incastonare il bossolo del proiettile nella corona che cinge la testa della Vergine.

La vicenda ha un seguito. Interrogandosi sul senso di quanto accadutogli e su alcune coincidenze e conoscendo il contenuto dell’ultimo dei segreti confidati dalla Madonna ai pastorelli di Fatima e non ancora svelato, intravede se stesso nei tratti del vescovo vestito di bianco colpito a morte, descritto nel segreto, e collega il tutto a quanto successogli quel 13 maggio.

Vive con intensità e slancio, nonostante il progredire inesorabile della malattia, la preparazione al terzo millennio e poi la celebrazione del giubileo del 2000, promuovendo grandi celebrazioni e iniziative, dalle quali si attende un profondo rinnovamento spirituale della chiesa. Rilancia in seguito proclamando l’anno mariano e l’anno dell’eucaristia.

L’evangelizzazione di chi non ha ancora subito il fascino del Vangelo di Cristo, e la rievangelizzazione di chi a quel fascino si è poi sottratto sono la nota dominante del suo pontificato e dei suoi interventi: sinodi (14), lettere encicliche ed esortazioni apostoliche (15), libri (5), Catechismo della chiesa cattolica…

Il tutto, naturalmente, accompagnato da una profonda fede personale, da una filiale devozione alla Madre del Signore e da un grande amore per il prossimo, soprattutto per i più deboli, bambini, anziani e malati, nelle cui file passa lui stesso l’ultimo tratto di vita, offrendo un umanissimo e luminoso esempio di sopportazione e di coraggio nel cercare un senso al dolore che accompagna la vita di ciascuno.

Giovanni Paolo II morto

Giovanni Paolo II muore in Vaticano il 2 aprile 2005. Davanti alla sua bara, esposta in San Pietro, sfilano più di tre milioni di pellegrini. Benedetto XVI lo proclama beato maggio 2011 e viene canonizzato il 27 aprile 2014 da Papa Francesco.

PRATICA O nostro amatissimo padre Giovanni Paolo II aiutaci ad amare la Chiesa con la stessa gioia e intensità con cui tu l’amasti in vita.

PREGHIERA O Trinità Santa, ti ringraziamo per aver donato alla Chiesa il Beato Giovanni Paolo II e per aver fatto risplendere in lui la tenerezza della tua paternità, la gloria della Croce di Cristo e lo splendore dello Spirito d’amore.