Archivi giornalieri: 18 ottobre 2021

Contributo a fondo perduto Sostegni e Sostegni-bis alternativo: al via le domande

Contributo a fondo perduto Sostegni e Sostegni-bis alternativo: al via le domande

Domande al via di Contributo a fondo perduto Sostegni e Sostegni-bis alternativo fino al 13 dicembre 2021. Ecco i dettagli.

Dal 14 ottobre 2021, e fino al 13 dicembre 2021, è possibile inviare le domande per fruire del contributo a fondo perduto “Sostegni” (art. 1 del D.L. n. 41/2021) e del contributo “Sostegni-bis alternativo” (art. 1, co. da 5 a 13 del D.L. n. 73/2021).

Possono presentare istanza i soggetti che svolgono attività di impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario titolari di partita IVA che hanno conseguito, nel 2019, ricavi o compensi compresi fra 10 milioni e 15 milioni di euro.

Infatti, l’Agenzia delle Entrate, con un Provvedimento prot. n. 268440 del 13 ottobre 2021), ha approvato il modello di domanda, con le relative istruzioni, per richiedere i contributi.

Contributo a fondo perduto Sostegni e Sostegni-bis alternativo: a chi spetta

Le nuove agevolazioni spettano ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA e residenti o stabiliti in Italia, che:

  • nel 2019 abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi fra 10 e 15 milioni di euro;
  • hanno registrato un calo di almeno il 30% tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e quello dell’anno 2019;
  • hanno registrato un calo di almeno il 30% tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 e quello del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020.

Non possono accedere ai contributi:

  • i soggetti la cui attività e partita IVA non risulti attiva alla data di entrata in vigore dei rispettivi decreti-legge, gli enti pubblici (art. 74 del Tuir);
  • gli intermediari finanziari;
  • le società di partecipazione (art. 162-bisdel Tuir).

Contributo a fondo perduto Sostegni e Sostegni-bis alternativo: quanto spetta

Una volta verificato il possesso dei requisiti, per calcolare i contributi spettanti, la differenza tra le medie mensili viene moltiplicata per una percentuale specifica, a seconda dell’oggetto della domanda. Se viene richiesto esclusivamente il contributo “Sostegni”, l’importo è ottenuto applicando la percentuale del 20% alla differenza tra:

  • l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020;
  • l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019;

con un minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

In questo caso viene riconosciuto anche il contributo “Sostegni-bis automatico” (art. 1, commi da 1 a 3, del D.L. n. 73/2021).

Se si richiede esclusivamente il contributo “Sostegni-bis alternativo” il contributo è pari al 30% della differenza tra:

  • l’ammontare medio mensile del fatturato dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021;
  • l’ammontare medio mensile del fatturato dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020.

Se vengono richiesti entrambi, per il contributo “Sostegni-bis alternativo” si applica la percentuale del 20% alla differenza tra:

  • l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021;
  • l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Per tutti i soggetti l’importo di ciascun contributo non può essere superiore a 150.000 euro.

Contributo a fondo perduto Sostegni e Sostegni-bis alternativo: come e quando fare domanda

I contribuenti possono richiedere i contributi a fondo perduto con apposita istanza, mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, fino al 13 dicembre 2021. Nell’istanza devono essere indicati:

  • prima i codici fiscali del richiedente, dell’eventuale rappresentante o intermediario;
  • successivamente le informazioni sulla sussistenza dei requisiti;
  • infine l’Iban del conto corrente su cui ricevere l’accredito.

I contributi arrivano mediante bonifico o, su specifica scelta irrevocabile del richiedente, possono essere riconosciuti come crediti di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione.

Assegno mensile di invalidità: requisito di inattività lavorativa

Assegno mensile di invalidità: requisito di inattività lavorativa

Con il messaggio 14 ottobre 2021, n. 3495 si forniscono chiarimenti in merito al requisito dell’inattività lavorativa per la liquidazione dell’assegno mensile di invalidità civile.

La Corte di Cassazione ha stabilito che il mancato svolgimento dell’attività lavorativa è, al pari del requisito sanitario, un elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale. Lo svolgimento dell’attività lavorativa, a prescindere dalla misura del reddito ricavato, preclude quindi il diritto al beneficio.

Di conseguenza, l’assegno mensile di assistenza sarà liquidato, fermi restando tutti i requisiti previsti dalla legge, solo nel caso in cui risulti l’inattività lavorativa del soggetto beneficiario.

Datori di lavoro privati: rinuncia a una quota di esonero

Datori di lavoro privati: rinuncia a una quota di esonero

Il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha previsto, in favore dei datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, che non richiedano i nuovi trattamenti di integrazione salariale, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico.

Il decreto prevedeva la possibilità di rinuncia alla frazione di esonero richiesto in precedenza e non goduto, e contestualmente la possibilità di presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale. Il datore di lavoro poteva esercitatare la facoltà anche per una frazione del numero dei lavoratori interessati dal beneficio.

Alla data del 25 dicembre 2020, numerosi datori di lavoro avevano già integralmente fruito dell’esonero, precludendosi, in tal modo, l’accesso alle misure disciplinate dal decreto n. 137/2020.

L’Istituto, con il messaggio 14 ottobre 2021, n. 3475, chiarisce che i datori di lavoro che varsano nella condizione descritta, ossia che abbiano fruito per intero dell’esonero previsto dal decreto-legge n. 104/2020, possono ugualmente accedere al diverso esonero introdotto dal decreto-legge n. 137/2020, rinunciando a una quota di esonero “anche per una frazione del numero dei lavoratori interessati dal beneficio”.

In assenza di una definizione normativa del concetto di “frazione” di esonero a cui l’azienda debba rinunciare, per poter accedere alle misure previste dal decreto 137/2020, tale requisito deve ritenersi soddisfatto anche in caso di rinuncia alla quota di esonero relativa a un solo lavoratore.

Si precisa, inoltre, che, qualora i datori di lavoro interessati abbiano già avuto accesso all’esonero del decreto-legge n. 104/2020, in assenza di restituzione delle quote del suddetto beneficio, resta ferma, come previsto nella circolare n. 24/2021, l’impossibilità di accedere al nuovo esonero disciplinato dal decreto-legge n. 137/2020.

Infine, con il messaggio si forniscono le istruzioni operative e contabili per i datori di lavoro che intendano esercitare la facoltà di rinuncia del decreto n. 137/2020, da esercitarsi entro il termine di invio dei flussi contributivi relativi al mese di dicembre 2021.

Artigiani e commercianti: avvisi bonari rate maggio e agosto 2020

Artigiani e commercianti: avvisi bonari rate maggio e agosto 2020

Con il messaggio 13 ottobre 2021, n. 3467, l’INPS segnala agli iscritti alle Gestione degli Artigiani e Commercianti l’inizio delle elaborazioni degli avvisi bonari relativi alle rate in scadenza a maggio e agosto 2020.

Gli avvisi bonari sono a disposizione del contribuente nel Cassetto previdenziale artigiani e commercianti, dove è possibile consultare anche la relativa comunicazione.

Agli iscritti, o ai loro intermediari, che abbiano fornito un indirizzo di posta elettronica verrà inviata una email di alert.

In caso di mancato pagamento, l’importo dovuto verrà richiesto tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

Ad oggi, ancora numerosi versamenti effettuati con le causali AD-CD, in assenza dell’istanza di sospensione dei termini di versamento per emergenza epidemiologica Covid-19, non sono stati accreditati sulla posizione del contribuente. La legge 5 giugno 2020, n. 40 (cfr. circolari INPS 16 maggio 2020, n. 59 e 28 maggio 2020, n. 64 e messaggio 20 luglio 2020, n. 2871) ha previsto, infatti, la sospensione dei termini di versamento della rata con scadenza al 18 maggio 2020 per i contribuenti in possesso dei requisiti previsti che avessero presentato apposita istanza di sospensione, avvalendosi del servizio online dedicato.

I soggetti per i quali non risulta presentata l’istanza di sospensione saranno comunque destinatari dell’avviso bonario. Al fine di consentire loro di sanare la propria posizione ed effettuare il corretto abbinamento dei versamenti andati a riciclo e l’aggiornamento dell’estratto contributivo, è stata prevista la riapertura della procedura di presentazione dell’istanza di sospensione.

Agricoli autonomi: rimborsi contribuzione indebitamente versata

Agricoli autonomi: rimborsi contribuzione indebitamente versata

In tema di contribuzione dei lavoratori autonomi agricoli, la legge 22 luglio 1966, n. 613 ha stabilito che i contributi indebitamente versati in qualsiasi tempo, non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e, salvo il caso di dolo, sono restituiti senza interessi all’assicurato o ai suoi aventi causa.

Dalla disposizione emerge che in nessun caso la contribuzione indebitamente versata alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni può essere oggetto di convalida da parte dell’Istituto ai fini del diritto e della misura delle prestazioni previdenziali spettanti ai lavoratori autonomi.

L’Istituto con la circolare INPS 14 ottobre 2021, n. 152 informa che coloro che hanno versato contributi non dovuti hanno diritto alla restituzione della somma indebitamente versata con l’unica eccezione della sussistenza del dolo, che impedisce la restituzione di quanto versato.

Si precisa che, poiché tali versamenti costituiscono per l’Istituto, un’ipotesi di indebito oggettivo, il diritto al rimborso è soggetto alle regole di prescrizione ordinaria, applicabile a tutti i diritti per i quali, come per il caso del diritto alla restituzione dell’indebito, non sia stabilito espressamente dalla legge un termine più breve o l’imprescrittibilità.

Il diritto al rimborso di quanto indebitamente versato ha un termine di prescrizione decennale stabilito, decorrente dalla data nella quale è stato effettuato il versamento della contribuzione non dovuta.

Si ricorda che la contribuzione indebitamente versata non ha alcuna validità ai fini dell’implementazione della posizione assicurativa, in quanto non costituisce contribuzione utile, sia ai fini del diritto che ai fini della misura, per l’erogazione delle prestazioni previdenziali

San Luca

 

San Luca


Nome: San Luca
Titolo: Evangelista
Nascita: I secolo, Antiochia di Siria
Morte: 18 ottobre 93, Tebe
Ricorrenza: 18 ottobre
Tipologia: Festa

L’Evangelista S. Luca nacque in Antiochia di Siria, dà genitori pagani. Imparò la scienza medica e, allo scopo di perfezionare le sue cognizioni, intraprese diversi viaggi nella Grecia e nell’Egitto. Si portò poi a Troade per esercitarvi la sua professione: ma qui il Signore l’attendeva per un’altra missione più grande. Essendo passato di là l’apostolo Paolo a predicare il S. Vangelo, Luca, conquistato dalla verità, volle seguirlo nel sacro ministero e gli fu compagno fedelissimo fino alla morte.

Verso il 60, mentre S. Paolo si trovava prigioniero a Cesarea, Luca scrisse, per divina ispirazione, il terzo Vangelo in lingua greca, che si distingue per la sua chiarezza ed eleganza.

Questo Vangelo è dedicato a Teofilo, che era un famoso cristiano di Antiochia, ma nello stesso tempo è indirizzato a tutti i Cristiani e a tutti quelli che vogliono salvarsi, siano essi ebrei o pagani: il regno di Dio è aperto a tutti. Egli voleva dimostrare la bontà e la misericordia di Dio, e perciò racconta gli episodi e le parabole più commoventi.

Eloquentissime sono le parabole del buon samaritano, della pecorella smarrita, del fariseo e del pubblicano, di Zaccheo e del figliuol prodigo, che ci manifestano l’infinita misericordia di un Dio morto per noi sulla croce e che perdona agli stessi suoi crocifissori: « Padre, perdona loro, perché non sanno quel che fanno ».

Il santo evangelista si diede anche alla predicazione ed evangelizzò la Macedonia, la Dalmazia, l’Italia e la Gallia. Durante la prigionia di S. Paolo in Roma scrisse gli « Atti degli Apostoli » in cui narra la storia dei primi anni della Chiesa e particolarmente i viaggi di S. Paolo. Ma la tradizione ci dice che S. Luca, oltre che medico, era pure pittore. Devotissimo della Madonna, è tra gli Evangelisti quello che ne parla più diffusamente. Non può non averla vista, non averle parlato: lo dimostrano anche le belle immagini della Vergine che ci furono tramandate sotto il suo nome.

Mori nella Bitinia, all’età di 84 anni. Le sue venerate spoglie vennero deposte nella città di Costantinopoli, assieme a quelle di S. Andrea, nella basilica dedicata ai dodici Apostoli. Giunsero poi a Padova, dove tuttora si trovano nella Basilica di Santa Giustina.

S. Paolo lo chiama « medico carissimo » e « fratello, la cui Mele è nel Vangelo ».

Il suo simbolo è un toro alato, perché il primo personaggio che introduce nel suo Vangelo è il padre di Giovanni Battista, Zaccaria, sacerdote del tempio e responsabile del sacrificio di tori.

PRATICA Il Vangelo sia la regola della nostra vita.

PREGHIERA. Deh! Signore, interceda per noi il tuo evangelista S. Luca, il quale ad onor del tuo nome portò continuamente nel suo corpo la mortificazione della croce.

MARTIROLOGIO ROMANO. Festa di san Luca, Evangelista, che, secondo la tradizione, nato ad Antiochia da famiglia pagana e medico di professione, si convertì alla fede in Cristo. Divenuto compagno carissimo di san Paolo Apostolo, sistemò con cura nel Vangelo tutte le opere e gli insegnamenti di Gesù, divenendo scriba della mansuetudine di Cristo, e narrò negli Atti degli Apostoli gli inizi della vita della Chiesa fino al primo soggiorno di Paolo a Roma.

Parabola del figlio prodigo

Parabola del figlio prodigo

Disse ancora: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane disse al padre: Padre, dammi la parte del patrimonio che mi spetta. E il padre divise tra loro le sostanze. Dopo non molti giorni, il figlio più giovane, raccolte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò le sue sostanze vivendo da dissoluto. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò e si mise a servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube che mangiavano i porci; ma nessuno gliene dava. Allora rientrò in se stesso e disse: Quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di te; non sono più degno di esser chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi garzoni. Partì e si incamminò verso suo padre.

Quando era ancora lontano il padre lo vide e commosso gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di te; non sono più degno di esser chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: Presto, portate qui il vestito più bello e rivestitelo, mettetegli l’anello al dito e i calzari ai piedi. Portate il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze; chiamò un servo e gli domandò che cosa fosse tutto ciò. Il servo gli rispose: È tornato tuo fratello e il padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si arrabbiò, e non voleva entrare. Il padre allora uscì a pregarlo. Ma lui rispose a suo padre: Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai trasgredito un tuo comando, e tu non mi hai dato mai un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che questo tuo figlio che ha divorato i tuoi averi con le prostitute è tornato, per lui hai ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre: Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato».

Parabola del buon samaritano

Parabola del buon samaritano
Un dottore della Legge si alzò per metterlo alla prova: «Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna?». 26 Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella Legge? Che cosa vi leggi?». 27 Costui rispose: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente e il prossimo tuo come te stesso». 28 E Gesù: «Hai risposto bene; fa’ questo e vivrai». 29 Ma quegli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo?». 30 Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. 31 Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre dall’altra parte. 32 Anche un levita, giunto in quel luogo, lo vide e passò oltre. 33 Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto lo vide e n’ebbe compassione. 34 Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi, caricatolo sopra il suo giumento, lo portò a una locanda e si prese cura di lui. 35 Il giorno seguente, estrasse due denari e li diede all’albergatore, dicendo: Abbi cura di lui e ciò che spenderai in più, te lo rifonderò al mio ritorno. 36 Chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei briganti?». 37 Quegli rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va’ e anche tu fa’ lo stesso».»