Archivi giornalieri: 19 ottobre 2021

Dal Fatto Quotidiano

POLITICA

Assalto alla Cgil, Lamorgese in aula risponde a Meloni: “Strategia della tesione? Accusa ingiusta e ombra inaccettabile”. Fdi protesta

Assalto alla Cgil, Lamorgese in aula risponde a Meloni: “Strategia della tesione? Accusa ingiusta e ombra inaccettabile”. Fdi protesta

La ministra dell’Interno riferisce in Parlamento sugli scontri di Roma rifiuta “il dubbio che le forze della polizia si prestino ad essere strumento di oscure finalità politiche”. Ma parla di “deficit di sicurezza determinato dalla situazione che ha superato ogni ragionevole previsione”. La bagarre dei deputati del partito di destra che grida “dimissioni”
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Più di tre quarti d’ora d’intervento per ripercorrere, tappa dopo tappa, ogni momento delle manifestazioni degli ultimi giorni: a cominciare da quella del 9 ottobre, che si è conclusa con l’assalto alla Cgil. Ma anche per rispondere a Giorgia Meloni, che l’aveva accusata di aver messo in campo una nuova “strategia della tensione“, consentendo ai leader di Forza Nuova di assaltare la sede del sindacato. Ma Luciana Lamorgese respinge le accuse al mittente. E intervenendo alla Camera per illustrare la sua informativa urgente relativa agli scontri a Roma, a Milano e a Trieste, ha replicato alla leader di Fratelli d’Italia. “C’è stata una lettura politica che tende ad accreditare la tesi di un disegno assecondato da comportamento delle forze dell’ordine, devo respingere fermamente questa lettura”, perché essa “insinua il dubbio che le forze della polizia si prestino ad essere strumento di oscure finalità politiche. E’ un’ingiusta accusa, che getta un’ombra inaccettabile sull’operato delle forze ordine”, ha detto la ministra dell’Interno. Provocando proteste e interruzioni dai banchi di Fratelli d’Italia. Il presidente Roberto Fico ha richiamato all’ordine i deputati Andrea Delmastro (si è sentito urlare ‘Basta!”) e Federico Mollicone, entrambi di Fdi, mentre dagli stessi banchi si sentiva chiaramente un coro intonare “dimissionidimissioni“.

 
 
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“Deficit di sicurezza, evidenti criticità nella gestione dell’ordine pubblico” – Quindi la ministra ha ripercorso quanto successo il 9 di ottobre. “Nell’immediatezza dei fatti ho chiesto al capo della polizia una dettagliata ricostruzione delle evidenti delle criticità che, occorre riconoscerlo, hanno contrassegnato la gestione dell’ordine pubblico di quelle ore. E’ palese che non si sia riusciti a contenere tutti i propositi criminali da cui era mossa la parte violenta dei manifestanti, specie quella istigata da elementi più politicizzati“. Un’ammissione seguita dal fatto che Lamorgese ha parlato di un evidente “deficit di sicurezza determinato dalla situazione che ha superato ogni ragionevole previsione” e che non deve “più ripetersi”. La titolare del Viminale ha spiegato che per la manifestazione del 9 ottobre scorso a Roma sono state impiegate “840 unità effettive, un numero da ritenersi adeguato alle stime previsionali”. Stime che, evidentemente, erano al ribasso visto che il numero dei manifestanti era superiore a quello preventivato. “L’iniziativa di Roma ha visto una partecipazione composita e assai eterogenea di gruppi e movimenti politici sia della destra radicale che della sinistra antagonista e della componente anarchica, ma anche di semplici cittadini contro le misure di contenimento del Covid: un numero di persone tra le 10 e 12mila persone. Si tornerà su alcuni interrogativi in merito alla sottovalutazione dell’evento anche a causa di difetti di comunicazione, ad esempio gli organizzatori della manifestazione nel dare preavviso avevano previsto circa mille persone”, ha detto Lamorgese, aggiungendo che “alle 16.45 senza alcuna autorizzazione circa 3mila manifestanti hanno iniziato a muoversi in corteo da piazzale Flaminio” in maniera “impetuosa e disordinata e per un breve momento le forze di polizia hanno accusato una grave difficoltà di reazione”. Perché, a quel punto, non sono stati chiamati in servizio agenti di rinforzo? Il 13 ottobre scorso Lamorgese aveva spiegato sempre a Montecitorio, durante il question time, che la scelta di fermare il numero due di Forza Nuova “non è stata ritenuta percorribile” dai “responsabili dei servizi di sicurezza”, perché “in quel contesto c’era l’evidente rischio di una reazione violenta dei suoi sodali con degenerazione dell’ordine pubblico”. Un passaggio che aveva provocato l’attacco di Meloni e che oggi la ministra non ha ripetuto. “Le interlocuzioni della polizia con Castellino avevano lo scopo di guadagnare tempo per riorganizzare gli assetti delle forze di polizia”, ha detto la ministra. Aggiungendo che “l’irruzione nella sede della Cgil è stato il momento più drammatico” e “che ha turbato l’opinione pubblica per la violenza dell’azione distruttiva e lo sfregio alla democrazia. Un momento durato 8 angoscianti minuti, che ha avuto il suo apice tra le 17.32, quando i manifestanti irrompono nella sede sindacale, e le 17.35, quando le forze di polizia riprendono il controllo della situazione e liberano i locali”.

“Chiara intrusione di frange eversive nella proteste” – Lamorgese ha pure smentito il retroscena – definito “inquietante” – relativo ad “agenti infiltrati nel corso della manifestazione contro il green pass. La ministra ha sottolineato che in piazza erano presenti “agenti in borghese della Digos. E se l’assalto alla Cgil è frutto di un “deficit di sicurezza”, secondo la ministra dell’Interno “è risultato evidente il rischio che la protesta e il malcontento sociale, innescati dagli effetti depressivi della pandemia, potessero essere oggetto di strumentali intrusioni da parte di frange eversive di vario orientamento politico e ideologico, interessate a rilanciare progettualità conflittuali e istanze destabilizzanti anche canalizzando forme spontenee e trasversali di ribellismo rimaste finora prive di regia unica“. In questo senso la ministra ha spiegato che “si attende un periodo ancora molto impegnativo che per altro vedrà a fino ottobre lo svolgimento del G20. E’ da considerare prezioso l’apporto informativo volto a considerare ogni pericolo e indirizzare attività di mediazioni che hanno dimostrato l’efficacia nell’abbassare la tensione e decongestionare la piazza“. Lamorgese ha poi spiegato che “in questo periodo la protesta ha investito minacciosamente ogni ambito facendo emergere nuovi soggetti da tutelare e nuovi obiettivi sensibili da proteggere”. Quindi ha ricordato che “dal febbraio 2020 al 18 ottobre 2021 si si sono tenute in tutta Italia 5.769 manifestazioni di protesta contro i provvedimenti governativi di contenimento del virus. Più della metà, 3.668, si sono svolte nel 2021 e di queste 1.526 tenutesi tra il 22 luglio e il 18 ottobre di quest’anno”. Di questi, ha aggunto, “gli episodi di rilievo sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica si attestano al 3,4%, riguardando soltanto 52 manifestazioni“. In questo senso i fatti di Milano e Trieste “si inquadrano nello stesso contesto dei fatti di Roma”.

Il dibattito in Parlamento – Il dibattito alla Camera è proseguito con l’intervento della deputata M5s Vittoria Baldino: “A Roma c’è stato un cortocircuito dovuto a una non corretta valutazione del numero delle persone in piazza. Che ci siano stati errori è innegabile e bisogna capire cosa e perché non ha funzionato e che non accada più. Allo stesso tempo fa effetto osservare come parte del centrodestra usi la piazza a proprio uso e consumo per lanciare messaggi ambigui e speculare su un malumore che c’è”. Ha attaccato la ministra Gianni Tonelli, deputato della Lega, secondo il quale nell’informativa di Lamorgese “emergono in maniera dirompente le falle della sua organizzazione. Come mai è stato consentito a Castellino e ai suoi sodali di aizzare la folla contro la Cgil? Si è fatta mettere in scacco dai dei ‘rubagalline’ dell’ordine pubblico. La sua informativa signor ministro è un goffo tentativo di autoassolversi”. A difesa dell’esponente del governo di Mario Draghi, invece, si è esposta invece Debora Serracchiani, capogruppo del Pd, che ha definito l’assalto alla Cgil come “di chiara matrice fascista. Un evento grave e inquietante che mette alla luce un disegno di frange neofasciste che miravano ad assaltare palazzo Chigi e il Parlamento”. Poi Serracchiani ha attaccato Meloni: “Nei giorni scorsi abbiamo sentito la leader di un partito accusare il governo di porre in atto una ‘strategia della tensione’. Questo governo è custode della democrazia. E simili accuse vanno rigettate con la massima fermezza”. Ha attaccato frontalmente la ministra, invece, Francesco Lollobrigida, capogruppo di FdI: “Noi non abbiamo dubbi a definire le violenze come quelle alla Cgil di Roma come provenienti da ambienti neofascisti, ma c’è sfuggita la matrice sui fatti di Milano, non abbiamo sentito una parola di condanna da parte del Pd della violenza rossa che, grazie alla polizia, non ha potuto devastare quotidiani e aggredire la Camera del lavoro“.

Agevolazioni prima casa under 36, chiarimenti del Fisco su beneficiari e requisiti da rispettare

 

Agevolazioni prima casa under 36, chiarimenti del Fisco su beneficiari e requisiti da rispettare

L’Agenzia delle entrate ha rilasciato i tanto attesi chiarimenti sulle agevolazioni acquisto prima casa spettante ai giovani under 36.

Con la circolare n°12 del 14 ottobre, l’Agenzia delle entrate ha rilasciato i tanto attesi chiarimenti sulle agevolazioni acquisto prima casa spettante ai giovani under 36. Le agevolazioni non riguardano solo l’atto di compravendita ma anche la stipula del mutuo per reperire i fondi necessari per l’acquisto.

Possono accedere alle agevolazioni introdotte dal Decreto Sostegni-bis, gli under 36 che rispettano precisi requisiti anagrafici e reddituali-patrimoniali. Quest’ultimi dimostrabili tramite ISEE. Anche tramite ISEE corrente.

Agevolazioni prima casa under 36: cosa sono e a chi spettano

L’art.64 del D.L. 73/2021, decreto Sostegni-bis, introduce delle agevolazioni per i giovani che intendono acquistare la loro prima casa e le relative pertinenze (nota II-bis, posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986 (Tur).

Si parla di agevolazioni in quanto, la norma dispone:

  • l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale e,
  • in caso di acquisto soggetto ad IVA, anche il riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari al tributo corrisposto in relazione all’acquisto.

È prevista, inoltre, al ricorrere dei medesimi presupposti, l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo.

Tali agevolazioni si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.

Il beneficio fiscale in esame non si estende ai contratti preliminari di compravendita. Infatti, la norma fa  riferimento ai soli atti traslativi o costitutivi di diritti a titolo oneroso.

Prima di passare all’analisi dei requisiti da rispettare, è bene chiarire quali sono le imposte che si pagano sulla prima casa. Per meglio circoscrivere l’intervento del decreto Sostegni-bis.

Nello specifico, se la vendita non è soggetta ad Iva, il contribuente paga:

  • imposta di registro al 2% (anziché 9%)con un minimo di 1.000 euro;
  • imposta ipotecaria e catastale pari a 50 euro.

Non è dovuta l’imposta di bollo.

In caso di trasferimento soggetto ad Iva, il contribuente paga:  le imposte di registro, ipotecaria e catastale, ciascuna nella misura fissa di 200 euro. Oltre all’imposta di bollo per 230 euro.

I requisiti da rispettare per le agevolazioni prima casa under 36

Ai fini dell’accesso alle agevolazioni prima casa under 36, il contribuente deve rispettare precisi requsiti anagrafici ed economico reddituali. Quest’ultimi dimostrabile tramite ISEE. Anche corrente.

Nello specifico, le agevolazioni previste dall’articolo 64 del Decreto Sostegni bis, trovano applicazione in favore di acquirenti 1° casa che oltre a rispettare i requisiti per le agevolazioni prima casa (nota II-bis, posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986 (Tur):

  • non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato”;
  • hanno un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui”.

Requisito anagrafico

Sul requisito anagrafico, nella circolare n°12/e, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che l’agevolazione spetta ai soggetti acquirenti che, nell’anno solare in cui viene stipulato l’atto traslativo, non abbiano ancora compiuto il trentaseiesimo anno d’età. Per meglio intenderci, se un soggetto  stipulerà un atto di acquisto di un immobile ad uso abitativo a novembre 2021 e compirà 36 anni di età nel dicembre 2021, non beneficerà dell’agevolazione. Al contrario, con rogito a novembre 2021 e compimento dei 36 anni a gennaio 2022, l’agevolazione spetta.

Dunque, il requisito anagrafico è la prima condizioni da verificare.

Requisito reddituale tramite ISEE

L’altro requisito da rispettare è invece di natura reddituale/patrimoniale.

Infatti, per accedere alle agevolazioni prima casa under 36, è necessario che il valore ISEE del nucleo familiare non si superiore a 40.000 euro annui.

Su tale passaggio, l’Agenzia delle entrate ha individuato nella data di stipula del contratto d’acquisto, il momento in corrispondenza del quale deve essere verificato il requisito.

Inoltre, è specificato che:

Il contribuente deve essere in possesso di un ISEE in corso di validità alla data del rogito e, pertanto, tale documento dovrà essere stato richiesto in un momento necessariamente antecedente alla stipula dello stesso, mediante la presentazione della relativa DSU in data anteriore (o almeno contestuale) all’atto.

Nell’atto deve essere indicato il numero di protocollo dell’attestazione ISEE in corso di validità. Laddove l’attestazione non sia stata ancora rilasciata, deve essere indicato il numero di protocollo della DSU presentata dal contribuente.

L’attestazione ISEE alla quale occorre fare riferimento è, in via generale, quella ordinaria. Nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla norma (DPCM 159/2013), è valido anche l’ISEE corrente. Se il contribuente si trova nelle condizioni al verificarsi della quali può essere richiesto.

Gli atti e gli immobili agevolabili

Beneficiano delle agevolazioni in esame, gli atti aventi ad oggetto gli immobili per i quali operano le agevolazioni prima casa, nota II-bis, posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986 (Tur).

Dunque, tra gli immobili ammessi al beneficio rientrano quelli classificati o classificabili nelle seguenti categorie catastali: A/2 (abitazioni di tipo civile); A/3 (abitazioni di tipo economico);A/4 (abitazioni di tipo popolare); A/5 (abitazione di tipo ultra popolare); A/6 (abitazione di tipo rurale); A/7 (abitazioni in villini); A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).

Sono le escluse le abitazioni di lusso. Il riferimento è alle abitazioni che rientrano nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico).

L’agevolazione si applica a tutti gli atti comportanti il trasferimento a titolo oneroso della proprietà (o quota di comproprietà), il trasferimento o la costituzione di diritti reali di godimento (nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione) delle anzidette case di abitazione .

Indicazioni in caso di co-acquisto

Nella circolare 12/2021, è affrontata anche l’ipotesi di co-acquisto dell’immobile. E’ la situazione in cui l’acquisto è effettuato da più soggetti. E’ il caso ad esempio di marito e moglie.

Cosa succede se uno dei due soggetti non rispetta i requisiti anagrafici richiesti dalla norma ?

In tale caso, chi non rispetta i requisiti richiesti dal decreto Sostegni, pagherà, per la propria quota di proprietà, le imposte in misura ordinaria. Potrà beneficiare delle agevolazioni prima casa se rispetta i requisiti. Non delle agevolazioni under 36.

Addizionale regionale all’IRPEF: cos’è, come si calcola e come si applica

L’addizionale Regionale è un’imposta locale, che si aggiunge a quella sul reddito delle persone fisiche. L’addizionale IRPEF si applica sul reddito imponibile ai fini dell’Imposta sul reddito delle persone Fisiche, in una percentuale che varia da regione a regione e, in taluni casi, in base alla fascia di reddito del contribuente.

Ciascuna Regione determina l’ammontare dell’aliquota, con la possibilità, simile a quanto accade per l’IRPEF, di introdurre carichi fiscali diversi a seconda del reddito complessivo del contribuente, attraverso il sistema dei cosiddetti “scaglioni”.

Una volta calcolato l’ammontare dell’addizionale all’IRPEF, questa dev’essere versata con modalità diverse a seconda che si tratti di redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati (busta paga) o, al contrario, si ricada in tutte le altre tipologie reddituali (lavoratori autonomi tramite Dichiarazione dei Redditi).

Analizziamo la disciplina di questa imposta regionale in dettaglio.

Addizionale regionale: soggetti interessati

L’addizionale regionale si applica ai contribuenti per i quali, nell’anno di riferimento, risulta dovuta l’IRPEF, una volta sottratte le detrazioni ed i crediti d’imposta per i redditi prodotti all’estero.

Sono esclusi dall’addizionale i contribuenti:

  • Soggetti ad IRES;
  • Titolari soltanto di redditi esenti da IRPEF ovvero soggetti a imposta sostitutiva o tassazione separata;
  • In possesso di un reddito complessivo cui corrisponde un’IRPEF non superiore a 12 euro, una volta scomputate le detrazioni ed i crediti d’imposta.

Leggi anche: Irpef: scaglioni, aliquote e calcolo imponibile e tassazione

Aliquota addizionale regionale

Per determinare quanto si è tenuti a versare a titolo di addizionale regionale, è necessario applicare l’aliquota stabilita dalla Regione di residenza al 1° gennaio dell’anno di riferimento.

Di norma l’aliquota è fissata all’1,23% o eventualmente maggiorata tra l’1,23 ed il 3,33%.

Le Regioni a statuto ordinario hanno la possibilità di:

  • Fissare aliquote differenziate in base agli scaglioni di reddito;
  • Incrementare le detrazioni fiscali per familiari a carico già previste.

Limitatamente alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano è riconosciuta la possibilità di maggiorare l’aliquota base dell’addizionale (1,23%) fino ad un massimo di un punto percentuale.

In caso di disavanzo sanitario eccessivo si applica una maggiorazione pari 0,30 punti percentuali, con riguardo a tutti gli scaglioni di reddito.

Ciascuna regione è tenuta a fissare l’aliquota con apposito provvedimento, da trasmettere poi al Dipartimento delle Finanze ai fini della pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia entrate, entro il 31 gennaio dell’anno cui l’addizionale si riferisce.

Esempi di aliquote Addizionali IRPEF

Per l’anno 2021 si citano a titolo di esempio le aliquote per l’addizionale regionale applicate in Emilia – Romagna, Lombardia e Veneto.

In Emilia – Romagna esiste una tassazione differenziata per scaglioni di reddito:

  • Aliquota 1,33% per redditi fino a 15 mila euro;
  • 1,93% per redditi da 15.001 a 28.000 euro;
  • 2,03% per redditi da 28.001 a 55.000 euro;
  • 2,23% per redditi da 55.001 a 75.000 euro;
  • 2,33% per redditi oltre 75.000 euro.

In Lombardia, al contrario l’aliquota – base pari ad 1,23% è prevista per i redditi fino a 15 mila euro. Successivamente si applicano i seguenti scaglioni:

  • Reddito da 15.001 a 28.000 euro aliquota 1,58%;
  • da 28.001 a 55.000 euro aliquota 1,72%;
  • da 55.001 a 75.000 euro aliquota 1,73%;
  • oltre 75.000 euro aliquota 1,74%.

In Veneto è prevista un’aliquota unica pari all’1,23%, senza alcuna distinzione in base agli scaglioni di reddito. Tuttavia, per i soggetti disabili o con familiari disabili a carico ed in possesso di redditi non eccedenti i 45 mila euro, è prevista un’aliquota ridotta pari allo 0,9%.

Se la persona con disabilità è a carico di più soggetti, lo 0,9% è riconosciuta a patto che la somma dei redditi di questi ultimi non ecceda i 45 mila euro.

Tabella Addizionali Regionali 2021

Al pari delle Regioni, si considerano anche le province autonome, l’elenco completo sarà quindi formato da Addizionale Regionale Abruzzo, Basilicata, Bolzano, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia, Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trento, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto.

Qui di seguito trovate i link alle tabelle regionali a cura del MEF (Dipartimento delle Finanze) con le aliquote aggiornate applicabili di Addizionale regionale all’IRPEF valide per il 2021 e per gli anni precedenti.

Addizionale regionale:

Calcolo addizionali regionali: base imponibile e tassazione

Una volta individuata l’aliquota in base alla Regione di residenza, questa dev’essere applicata sul reddito complessivo dell’interessato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili.

Eccezion fatta per i redditi da lavoro dipendente ed assimilati (cui dedicheremo un apposito paragrafo) in tutte le altre ipotesi, una volta determinato l’importo dovuto a titolo di addizionale regionale questo dev’essere versato con le modalità e nei termini previsti per il pagamento del saldo IRPEF:

  • In favore della Regione in cui si ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell’anno di riferimento dell’addizionale (a tal proposito è bene ricordare che la variazione del domicilio fiscale ha effetto decorsi 60 giorni);
  • Utilizzando i codici tributo in F24 3801 o 3803 (in caso di assistenza fiscale) o 3796 (in caso di rimborso).

Le istanze di rimborso dell’addizionale devono essere inoltrate direttamente alla Regione interessata, entro i termini previsti per il recupero dei crediti IRPEF.

Addizionale regionale busta paga

L’importo dovuto a titolo di addizionale regionale in busta paga è calcolato, con riferimento ai redditi da lavoro dipendente ed assimilati, in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno, al termine del periodo d’imposta o, se antecedente, alla cessazione del rapporto di lavoro.

Una volta applicata l’aliquota regionale al reddito del contribuente, l’importo ottenuto è recuperato a partire dal periodo di paga successivo, di norma coincidente con il cedolino del mese di Gennaio essendo le operazioni di conguaglio effettuate a Dicembre, in un numero di rate mensili variabile da un minimo di 9 ad un massimo di 11.

Rata addizionale regionale

Le rate di addizionale regionale saranno:

  • 11 se il conguaglio è effettuato a Dicembre;
  • 10 se il conguaglio interessa la busta paga di Gennaio;
  • 9 in caso di conguaglio con il cedolino di Febbraio;

in considerazione del fatto che le rate non potranno interessare il periodo di paga successivo quello le cui ritenute sono versate nel mese di dicembre.

E’ possibile applicare una rateazione inferiore previo accordo tra azienda e dipendente, nonché:

  • Su iniziativa del datore di lavoro se l’importo totale dell’imposta è tale da giustificarlo;
  • Se il calendario di pagamento degli stipendi non consente di applicare il numero massimo di rate previsto dalla legge.

Fanno inoltre eccezione le ipotesi di incapienza delle retribuzioni a subire la trattenuta per addizionale regionale. Si pensi ad esempio ai periodi di aspettativa non retribuita. La soluzione è prelevare nelle buste paga successive l’importo non trattenuto, riducendo il numero di rate.

Se il rapporto di lavoro si interrompe, le addizionali regionali relative all’anno in corso, oltre alle rate residue calcolate sul reddito del periodo d’imposta precedente, vengono prelevate in un’unica soluzione nel cedolino di competenza dell’ultimo mese di vigenza del contratto.

Versamento delle addizionali regionali lavoratori dipendenti

Le somme trattenute dal sostituto d’imposta (datore di lavoro) in busta paga devono essere dallo stesso versate con modello F24, utilizzando i codici tributo 3802 (addizionale regionale a debito) o 1669 (rimborso addizionale regionale a seguito di conguaglio di fine anno o di fine rapporto).

Il caso dei collaboratori

Un aspetto particolare è quello relativo ai collaboratori. Si pensi in particolare agli amministratori che ricevono il compenso e / o il gettone di presenza in un’unica soluzione ovvero con una cadenza ultra-mensile (trimestrale o semestrale).

In questi frangenti se il datore di lavoro è a conoscenza dell’ammontare annuo delle somme che erogherà al collaboratore e della periodicità della corresponsione, sarà sufficiente determinare in sede di conguaglio di fine anno l’ammontare delle addizionali dovute ed il numero di rate.

Al contrario, se non sono certi i compensi futuri e nemmeno la cadenza dei pagamenti, l’intero importo dovuto a titolo di addizionale regionale sarà trattenuto in un’unica soluzione l’anno successivo sulla prima busta paga utile.

Locazioni brevi, banca dati delle strutture ricettive: lotta all’evasione fiscale sugli affitti

 

Locazioni brevi, banca dati delle strutture ricettive: lotta all’evasione fiscale sugli affitti

Decreto per la realizzazione e gestione della banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi.

Il Ministero del Turismo ha approvato il decreto che fissa le modalità di realizzazione e gestione della banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi.

In tal modo, si completa il quadro delle iniziative previste dal D.L. Crescita, volte a contrastare il fenomeno degli affitti irregolari e di conseguenza il rispetto degli adempimenti fiscali previsti dalla legge.

Il decreto disciplina le modalità di costituzione, gestione e accesso alla banca dati, nonché di acquisizione dei codici identificativi regionali, ove adottati.

Ecco i dettagli.

Locazioni brevi: cosa sono e come funzionano

Le locazioni brevi sono disciplinate dall’art.4 del D.L. 50/2017. Nello specifico, sono considerate brevi le locazioni di durata non superiore a 30 giorni. Rientrano nel regime delle locazioni brevi anche i contratti che prevedono la pulizia dei locali o la fornitura della biancheria. Sono ammessi anche altri servizi quali, l’utenza wi-fi, aria condizionata, ecc. Si veda a tal proposito la circolare n° 24/E 2017.

Per le locazioni brevi, ossia per i canoni di locazione lordi ad esse riconducibili, è possibile applicare la cedolare secca al 21%; anche se l’affitto è stato concordato tramite un intermediario immobiliare e anche da quelli che operano on line come ad esempio AIRBNB.

Soprattutto per le locazioni concluse direttamente dal locatore, è molto diffuso il fenomeno degli affitti in nero. Difatti, si tratta di somme spesso sottratte a tassazione.

Tassazione strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi: novità decreto Crescita

Proprio per contrastare il fenomeno degli affitti irregolari per le c.d. locazioni brevi o locazioni turistiche, il D.L.34/2019, decreto Crescita, ha previsto alcune misure ad hoc.

In primis, all’art.13-quater, comma 1, del decreto citato, è disposto che i dati dei soggetti alloggiati, comunicati alla Questura  dalle strutture ricettive e dai proprietari (o coloro che hanno altro diritto reale) degli immobili destinati a locazione breve,  sono forniti dal Ministero dell’interno in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, all’Agenzia delle entrate.

L’Agenzia delle entrate li rende disponibili, anche a fini di monitoraggio, ai comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno, o il contributo di soggiorno.

Attenzione, tali dati sono utilizzati dall’Agenzia delle entrate, unitamente a quelli trasmessi dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ai fini dell’analisi del rischio.

Con il decreto M.E.F. dell’11 novembre 2020, sono state individuate le disposizioni attuative del suddetto passaggio di dati.

Banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi: cos’è e come funziona

Lo stesso decreto Crescita ha disposto la creazione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di una banca di dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi. Le Strutture ricettive e gli immobili sono identificati mediante un codice identificativo da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza. Fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali.

Il decreto Crescita, sempre all’art.13-quater, al comma 4 in questo caso, in previsione della banca dati,  demandava ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, l’individuazione delle modalità di realizzazione e di gestione della banca dati. Lo stesso decreto  doveva definire le modalità di acquisizione dei codici identificativi regionali nonché le modalità di accesso alle informazioni che vi sono contenute.

Il regolamento attuativo

Il decreto del ministero del Turismo è stato adottato solo in data 29 settembre. Con un ritardo di circa due anni.

Nei fatti,  il decreto ministeriale prot. 1782 del 29 settembre 2021, reca le “Modalità di realizzazione e gestione della banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all’articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n.58″.

Il decreto regolamenta le modalità di costituzione, gestione e accesso alla banca dati, nonché di acquisizione dei codici identificativi regionali, ove adottati.

Le informazioni contenute nella banca dati riguardano:

  • tipologia di alloggio;
  • ubicazione;
  • capacità ricettiva;
  • estremi dei titoli abilitativi;
  • soggetto che esercita l’attività ricettiva;
  • codice identificativo regionale, ove adottato, o codice alfanumerico.

Nel decreto è specificato che per le strutture ricettive e gli immobili destinati a locazioni brevi ubicati in una Regione o in una Provincia autonoma che non ha adottato un proprio codice identificativo, sulla base dei dati di cui al comma 2, la banca dati genera un codice alfanumerico, recante l’indicazione della tipologia di alloggio, della Regione o della Provincia autonoma e del Comune di ubicazione.

L’obiettivo è quello di identificare le strutture ricettive e gli immobili destinati a locazione breve.

Alcune Regioni già prevedono delle disposizioni che impongono l’identificazione delle varie strutture. Compresi gli immobili destinati a locazione breve.

La banca dati sarà operativa grazie ad un’apposita piattaforma elettronica affidata ad un soggetto gestore. Ai fini dell’alimentazione della piattaforma sarà definito un protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero del turismo, le Regioni e le province autonome.

Promozione e pubblicità delle locazioni brevi

I titolari delle strutture ricettive, i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo ai sensi della normativa vigente in materia, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici per l’offerta di alloggi a fini turistici sono tenuti a indicare il codice identificativo regionale o, in mancanza, il codice alfanumerico di cui all’articolo 1, comma 3, del presente decreto in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza. Il codice deve essere indicato ed esposto in modo tale da garantirne la visibilità e un facile accesso da parte dell’utenza.

Pena l’applicazione di sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro e in caso di reiterazione della violazione, la sanzione è maggiorata del doppio.

Sospensione dell’attività per lavoro nero: novità Sicurezza sul Lavoro nel Dl fiscale

Il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2022 interviene su una pluralità di aspetti, rappresentando un provvedimento assai articolato che tocca altresì la materia del lavoro, ed in particolare la sicurezza sul lavoro.

In particolare, l’art. 15 del decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 ottobre ha la finalità di sostituire l’art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81., ossia il noto Testo Unico Sicurezza sul Lavoro.

Il decreto fiscale modifica il citato testo, attribuendo all’Ispettorato Nazionale del Lavoro una ampia capacità di intervento, ma non solo. Infatti il provvedimento su cui vi è stato l’ok del Governo lo scorso venerdì prevede sospensione dell’attività; multe e divieto di partecipazione alle gare d’appalto per le imprese con il 10% dei lavoratori impiegati in modo irregolare.

Ecco le principali novità nel dettaglio.

Sospensione dell’attività per lavoro nero e irregolare: cosa cambia con il decreto fiscale?

Il testo del decreto collegato alla legge di bilancio diminuisce dal 20% al 10% la quota di lavoratori irregolari i quali, se individuati dall’Ispettorato del lavoro nell’ambito di un’ispezione, fa scattare la sospensione dell’attività d’impresa.

Inoltre, la sospensione dell’attività d’impresa scatta altresì in caso di gravi violazioni in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Dette violazioni  saranno individuate con un decreto ad hoc del Ministero del Lavoro. Mentre anche in questo caso, il provvedimento di sospensione dell’impresa sarà adottato dall’Ispettorato del Lavoro.

Nel frattempo – e fino alla data di adozione del decreto – le violazioni che fanno scattare il provvedimento di sospensione dell’impresa sono incluse nell’Allegato I alla bozza di decreto fiscale. Ci riferiamo dunque alla mancanza dei seguenti elementi chiave per garantire la continuità dell’attività d’impresa:

  • elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
  • elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione;
  • formazione ed addestramento;
  • costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
  • elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);
  • fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto;
  • protezioni verso il vuoto;
  • applicazione delle armature di sostegno, tranne le prescrizioni che si possono desumere dalla relazione tecnica di consistenza del terreno;
  • protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).

Sospensione attività per irregolarità sicurezza sul lavoro

Inoltre, tra le violazioni che fanno scattare la sospensione dell’impresa abbiamo i lavori presso linee elettriche in mancanza di disposizioni organizzative e procedurali per la protezione dei lavoratori dai correlati rischi; la presenza di conduttori nudi in tensione senza disposizioni organizzative e procedurali mirate a garantire l’incolumità dei lavoratori in rapporto ai rischi collegati.

Altra violazione in tema di sicurezza sul lavoro è invece rappresentata dall’omessa vigilanza per quanto attiene alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo. Anche di ciò si trova opportuna traccia nel testo del decreto fiscale approvato recentemente dal Consiglio dei Ministri.

Sospensione dell’attività d’impresa e esclusione dalle procedure d’appalto

Il citato decreto fiscale inoltre dispone un’altra significativa novità. Infatti, per tutta la durata del periodo della sospensione all’azienda irregolare, per cause legata al mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, può essere vietata e così impedita la contrattazione con la PA.

In buona sostanza, l’azienda che non rispetta appieno quanto previsto dalle norme giuslavoristiche e che dunque impiega lavoratori irregolari o compie violazioni in tema di sicurezza sul lavoro può subire il blocco della partecipazione alle gare d’appalto; ossia una vera e propria interdizione con evidenti ricadute sul piano economico.

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Anzi, in circostanze come quelle evidenziate, è disposta una segnalazione ad hoc all’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) e al Ministero delle Infrastrutture.

Da notare che per l’imprenditore che non rispetta il provvedimento di sospensione dell’impresa, può scattare l’arresto fino a 6 mesi.

Con le nuove “Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” contenute nell’art. 15 nel decreto fiscale approvato dal Consiglio dei ministri il 15 ottobre, l’Esecutivo guidato da Mario Draghi – come promesso ai sindacati – rende più severe le misure per prevenire i decessi e gli infortuni dei lavoratori, in un periodo che – come è ben noto – è stato caratterizzato da troppe vittime sul lavoro.

Concludendo, se è vero che abbiamo innanzi consistenti novità, che riguardano la quotidianità di tantissime imprese e lavoratori dipendenti; è altrettanto vero che i contenuti del decreto devono ora compiere il passaggio in Parlamento per la conversione in legge.

Bonus domotica 2021, cos’è e come funziona l’agevolazione fiscale per rendere la casa smart

Bonus domotica 2021, cos’è e come funziona l’agevolazione fiscale per rendere la casa smart

All’interno del cd. ecobonus, rientra il bonus domotica. E’ una detrazione fiscale del 65% per introdurre dispositivi intelligenti in casa.

Bonus domotica 2021: nel quadro dei bonus fiscali e degli incentivi per i privati cittadini è davvero variegato, forse non tutti sanno che al momento è attivo anche il cd. bonus casa domotica, vale a dire un’agevolazione pari al 65% sulle spese compiute, per comprare sistemi di controllo domestico smart. Si tratta di un bonus che è stato rinnovato anche per quest’anno.

Ricordiamo brevemente che la domotica consiste in quella disciplina che si occupa dello studio delle tecnologie mirate a migliorare la qualità della vita nella propria abitazione e più in generale negli edifici.

La domotica inoltre permette di conseguire un effettivo incremento delle prestazioni e delle possibilità presentate dai vari impianti presenti nell’abitazione; ottimizzando i consumi e consentendo così l’integrazione di distinte funzioni come comfort; controllo; sicurezza; comunicazione e risparmio energetico. Oggigiorno, in un periodo in cui l’aumento delle bollette spaventa non pochi italiani, adottare soluzioni legate alle innovazioni della domotica, appare una scelta opportuna.

Insomma, il bonus domotica ha ragion d’essere, specialmente in fase di ripensamento o ristrutturazione della propria abitazione. Ne vedremo di seguito le principali caratteristiche, i destinatari e come ottenerlo: una guida rapida per non rischiare di perdere questa interessante agevolazione.

Bonus domotica 2021: chi sono i destinatari?

Da rimarcare che il bonus fiscale in oggetto è assegnato a condizione che sia possibile monitorare il funzionamento dei dispositivi ‘intelligenti’, grazie a strumentazioni ad hoc, quali telecomandi, tablet e gli stessi smartphone, attraverso app specifiche.  Le tecnologie utilizzate, in secondo luogo, devono essere in grado di analizzare ogni dato che è collegato al consumo e al funzionamento dei vari impianti.

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Vediamo allora in elenco chi sono i beneficiari del bonus domotica 2021:

  • Persone fisiche che pagano le spese o sono proprietarie degli immobili nei quali si compiono le installazioni degli impianti di domotica;
  • Associazioni tra professionisti;
  • Contribuenti che hanno ottenuto reddito di impresa;
  • Istituti autonomi che gestiscono le case popolari;
  • Enti pubblici e privati che svolgono attività di ambito commerciale;
  • Coloro che esercitano arti e professioni e gli imprenditori in ipotesi di immobili strumentali alle loro attività;
  • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

Come si può notare, dunque, i destinatari sono potenzialmente davvero tanti. Tuttavia, occorre rispettare i requisiti di funzionamento degli impianti, accennati poco sopra.

Bonus casa domotica: il meccanismo dell’agevolazione

Abbiamo appena accennato al fatto che, grazie alla domotica è possibile ottenere il controllo intelligente dell’ambiente domestico, conseguendo anche un risparmio energetico ed economico. Ben si comprende allora la scelta di introdurre un bonus domotica ad hoc, una particolare agevolazione fiscale che però non è da intendersi in maniera a se stante. Essa rientra nel cd. ecobonus che è previsto per le spese legate al miglioramento energetico della casa.

Come già accade per l’ipotesi delle spese per il miglioramento energetico della casa, anche il bonus domotica è – come accennato – una agevolazione, ossia una detrazione fiscale del 65% sulle spese compiute per acquistare i sistemi di controllo domestico.

Coloro i quali possono contare su detta agevolazione, possono conseguire il bonus in tre modi distinti:

  • sconto sulla fattura dei lavori per installare i dispositivi ‘intelligenti’;
  • credito di imposta che è versato a  rate con la dichiarazione dei redditi;
  • cessione del credito di imposta a soggetti terzi.

Nella detrazione fiscale in oggetto possono essere incluse le spese per comprare e installare questi dispositivi. Ci riferiamo ad es. a quelli che attengono alla regolazione delle temperature all’interno della propria abitazione, agli infissi e agli impianti di videosorveglianza, ma non solo.

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Bonus domotica casa smart: entro quando richiederlo

Ci si potrebbe domandare qual è la durata effettiva di questa agevolazione. Ebbene, essa è stata pensata per tutte quelle spese correlate al controllo da remoto degli impianti fino alla fine del 2021, perciò l’ultimo giorno disponibile è il prossimo 31 dicembre.

Per conseguire il bonus fiscale è obbligatorio compiere i pagamenti con metodi tracciabili, in quanto i contanti non sono ammessi. Va da sé che il beneficiario dovrà custodire tutti i documenti che comprovano le spese correlate agli interventi di domotica per una regolare dichiarazione dei redditi. In particolare nei bonifici sono da indicare causale del pagamento; codice fiscale di chi ha diritto alla detrazione e codice fiscale o numero di partita Iva di coloro che hanno installato gli impianti di domotica nell’abitazione.

Al momento non è noto se il bonus domotica riuscirà a sopravvivere alle manovre di politica economica di fine anno. Vero è però che i vari bonus potrebbero essere rivisti nel corso del prossimo anno ed ogni vantaggio su questi investimenti è perciò garantito soltanto fino al 31 dicembre. Infatti, a partire dal prossimo anno, c’è chi teme un taglio netto ai bonus previsti nel 2021.

Indennità Covid-19 decreto Sostegni bis: gestione dei riesami

Indennità Covid-19 decreto Sostegni bis: gestione dei riesami

L’INPS, con il messaggio 18 ottobre 2021, n. 3530, fornisce le istruzioni per la gestione degli eventuali riesami delle domande di indennità Covid-19 (previste dal decreto Sostegni bis) respinte per non avere superato i controlli sui requisiti normativamente stabiliti.

Gli esiti della domanda e le relative motivazioni sono consultabili accedendo al servizio Indennità Covid-19 (decreto Sostegni Bis 2021), alla voce “Esiti”.

Cittadini britannici in Italia: prestazioni assistenziali dopo Brexit

Cittadini britannici in Italia: prestazioni assistenziali dopo Brexit

La circolare INPS 18 ottobre 2021, n. 154 chiarisce i criteri e fornisce le istruzioni operative per il riconoscimento di prestazioni assistenziali, a sostegno della famiglia, di inclusione sociale e di invalidità civile ai cittadini del Regno Unito residenti in Italia alla data del 31 dicembre 2020, in applicazione dell’Accordo di recesso (Withdrawal Agreement, WA) sottoscritto con l’Unione Europea e a conclusione del periodo di transizione dopo Brexit già disciplinato.

cittadini del Regno Unito, residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020 e che mantengono i diritti connessi al soggiorno legale in Italia anche per il periodo successivo a tale data, sono equiparati ai cittadini dell’Unione Europea e non devono costituire un nuovo status di soggiorno.

Tale criterio si applica ai fini dell’accesso alle prestazioni di assistenza sociale o al mantenimento delle seguenti prestazioni già in godimento:

  • prestazioni assistenziali a sostegno della famiglia (assegno di natalità, bonus asilo nido e contributo per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione, premio alla nascita, assegno temporaneo, ecc.);
  • assegno sociale di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335;
  • prestazioni di invalidità civile (invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità);
  • prestazioni di inclusione sociale e contrasto alla povertà (reddito di cittadinanza, pensione di cittadinanza, reddito di emergenza, reddito di libertà).

A partire dal 1° gennaio 2021, i cittadini britannici che risultano residenti in Italia alla data del 31 dicembre 2020, possono richiedere, presso la Questura di residenza, un documento di soggiorno in formato digitale. Le informazioni per il rilascio del suddetto documento sono contenute nel vademecum realizzato dal Ministero dell’Interno e disponibile sul sito web dello stesso.

Tale documento rappresenta un diritto per i cittadini del Regno Unito e garantisce un più agevole riconoscimento dei diritti previsti dall’Accordo di recesso (se ricorrono le condizioni), ma non costituisce un obbligo.

Nella circolare sono inoltre fornite precisazioni circa l’ambito di applicazione dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (TCA) e del Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (PSSC) in esso contenuto.

UNIEMENS: nuovi codici contratto da novembre 2021

UNIEMENS: nuovi codici contratto da novembre 2021

Con decorrenza dal periodo di paga novembre 2021, sono istituiti nuovi codici contratto della sezione <PosContributiva> da utilizzare nella denuncia individuale del flusso UNIEMENS .

Il messaggio 18 ottobre 2021, n. 3531 contiene la descrizione dei nuovi codici con le relative causali e la descrizione dei codici contratto disattivati, anch’essi da novembre 2021, con le motivazioni.

San Paolo della Croce

 

San Paolo della Croce


Nome: San Paolo della Croce
Titolo: Sacerdote
Nascita: 3 gennaio 1694, Ovada, Piemonte
Morte: 18 ottobre 1775, Roma
Ricorrenza: 19 ottobre
Tipologia: Memoria facoltativa
Patrono di:Ovada

Nacque ad Ovada in Piemonte, da nobile famiglia oriunda di Castellazzo, presso Alessandria. Quando nacque, la camera si illuminò di vivissima luce, e ancora fanciullo fu dall’augusta Regina del cielo salvato da certo naufragio, segni questi che palesano chiaramente i divini disegni di Dio sul nostro Santo.
Coll’uso di ragione incominciò a divampare il suo amore per Gesù e, contemplando i dolori e le sofferenze del Maestro, incominciò il duro esercizio della penitenza.

Infiammato dal desiderio del martirio, già s’era arruolato nella flotta veneziana, pronta per abbattere la mezzaluna che minacciava l’Europa cristiana; ma poi, avendo compreso che ben altra era la volontà divina, lasciò la milizia terrena e formò una valorosa schiera di soldati del Redentore: i Passionisti. Essi si proponevano di far conoscere a tutti i dolori sofferti da Dio per salvarci, e con la loro rigida disciplina, riparare tanti peccati, causa dei dolori di Gesù Crocifisso.

Ritornò in patria e, rifiutate le nozze, abbandonata l’eredità paterna, s’incamminò per la regale via della croce. Ricevette dal suo Vescovo una rude tonaca e dietro suo comando si diede alla predicazione.

Si portò quindi a Roma, ove potè studiare regolarmente la sacra teologia e dove dal Sommo Pontefice Benedetto XIII fu consacrato sacerdote. Ottenuta la facoltà di formare la nuova congregazione, coi primi figli si ritirò nella solitudine di Monte Argentaro, in Toscana, ove già prima la SS. Vergine l’aveva invitato, indicandogli la nera divisa, decorata dello stemma della passione; quivi gettò le fondamenta della sua nuova famiglia dandole le regole, ed aggiungendo ai tre consueti voti quello di promuovere il ricordo della passione.

Grande fu il bene compiuto da questa Congregazione. Innumerevoli eretici, meditando le sofferenze e i dolori di Gesù, riconobbero il loro peccato e pentiti ritornarono in seno alla Chiesa Cattolica.

Tanto era viva la fiamma di carità in quell’anima santa che si palesò anche esternamente bruciandogli spesso la flanella di cui era vestito; nel celebrare non poteva trattenere le lacrime e sovente era rapito in estasi, sollevato da terra, circonfuso da vivida luce.

Fu favorito di molti doni celesti: rivelazioni, colloqui divini, profezie, il dono delle lingue.

Era amato e stimato dai Sommi Pontefici, eppure l’umile Santo si chiamava grande peccatore, degno d’essere calpestato dai demoni.

Nonostante una vita sì penitente, arrivò a veneranda vecchiaia; il 28 aprile del 1775, dati gli ultimi paterni ammonimenti ai suoi diletti figli, ricevuti i Ss. Sacramenti, ricreato da una celeste visione volava al suo Redentore.

PRATICA. Gesù crocifisso sia l’oggetto del nostro amore: egli ci ha amati fino alla morte di croce.

PREGHIERA. Signore Gesù Cristo, che hai donato a S. Paolo una carità singolare perché predicasse 11 mistero della croce, e per suo mezzo hai voluto far fiorire una nuova famiglia nella Chiesa, concedici per sua intercessione, che ricordando continuamente la sua passione in terra, meritiamo di riceverne il frutto in cielo.

MARTIROLOGIO ROMANO. San Paolo della Croce, sacerdote, che fin dalla giovinezza rifulse per spirito di penitenza e zelo e, mosso da singolare carità verso Cristo crocifisso contemplato nel volto dei poveri e dei malati, istituì la Congregazione dei Chierici regolari della Croce e della Passione di Nostro Signore Gesù Cristo. Il suo anniversario di morte, avvenuta a Roma, ricorre il giorno precedente a questo.