Locazioni brevi, banca dati delle strutture ricettive: lotta all’evasione fiscale sugli affitti

 

Locazioni brevi, banca dati delle strutture ricettive: lotta all’evasione fiscale sugli affitti

Decreto per la realizzazione e gestione della banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi.

Il Ministero del Turismo ha approvato il decreto che fissa le modalità di realizzazione e gestione della banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi.

In tal modo, si completa il quadro delle iniziative previste dal D.L. Crescita, volte a contrastare il fenomeno degli affitti irregolari e di conseguenza il rispetto degli adempimenti fiscali previsti dalla legge.

Il decreto disciplina le modalità di costituzione, gestione e accesso alla banca dati, nonché di acquisizione dei codici identificativi regionali, ove adottati.

Ecco i dettagli.

Locazioni brevi: cosa sono e come funzionano

Le locazioni brevi sono disciplinate dall’art.4 del D.L. 50/2017. Nello specifico, sono considerate brevi le locazioni di durata non superiore a 30 giorni. Rientrano nel regime delle locazioni brevi anche i contratti che prevedono la pulizia dei locali o la fornitura della biancheria. Sono ammessi anche altri servizi quali, l’utenza wi-fi, aria condizionata, ecc. Si veda a tal proposito la circolare n° 24/E 2017.

Per le locazioni brevi, ossia per i canoni di locazione lordi ad esse riconducibili, è possibile applicare la cedolare secca al 21%; anche se l’affitto è stato concordato tramite un intermediario immobiliare e anche da quelli che operano on line come ad esempio AIRBNB.

Soprattutto per le locazioni concluse direttamente dal locatore, è molto diffuso il fenomeno degli affitti in nero. Difatti, si tratta di somme spesso sottratte a tassazione.

Tassazione strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi: novità decreto Crescita

Proprio per contrastare il fenomeno degli affitti irregolari per le c.d. locazioni brevi o locazioni turistiche, il D.L.34/2019, decreto Crescita, ha previsto alcune misure ad hoc.

In primis, all’art.13-quater, comma 1, del decreto citato, è disposto che i dati dei soggetti alloggiati, comunicati alla Questura  dalle strutture ricettive e dai proprietari (o coloro che hanno altro diritto reale) degli immobili destinati a locazione breve,  sono forniti dal Ministero dell’interno in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, all’Agenzia delle entrate.

L’Agenzia delle entrate li rende disponibili, anche a fini di monitoraggio, ai comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno, o il contributo di soggiorno.

Attenzione, tali dati sono utilizzati dall’Agenzia delle entrate, unitamente a quelli trasmessi dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ai fini dell’analisi del rischio.

Con il decreto M.E.F. dell’11 novembre 2020, sono state individuate le disposizioni attuative del suddetto passaggio di dati.

Banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi: cos’è e come funziona

Lo stesso decreto Crescita ha disposto la creazione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di una banca di dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi. Le Strutture ricettive e gli immobili sono identificati mediante un codice identificativo da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza. Fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali.

Il decreto Crescita, sempre all’art.13-quater, al comma 4 in questo caso, in previsione della banca dati,  demandava ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, l’individuazione delle modalità di realizzazione e di gestione della banca dati. Lo stesso decreto  doveva definire le modalità di acquisizione dei codici identificativi regionali nonché le modalità di accesso alle informazioni che vi sono contenute.

Il regolamento attuativo

Il decreto del ministero del Turismo è stato adottato solo in data 29 settembre. Con un ritardo di circa due anni.

Nei fatti,  il decreto ministeriale prot. 1782 del 29 settembre 2021, reca le “Modalità di realizzazione e gestione della banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all’articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n.58″.

Il decreto regolamenta le modalità di costituzione, gestione e accesso alla banca dati, nonché di acquisizione dei codici identificativi regionali, ove adottati.

Le informazioni contenute nella banca dati riguardano:

  • tipologia di alloggio;
  • ubicazione;
  • capacità ricettiva;
  • estremi dei titoli abilitativi;
  • soggetto che esercita l’attività ricettiva;
  • codice identificativo regionale, ove adottato, o codice alfanumerico.

Nel decreto è specificato che per le strutture ricettive e gli immobili destinati a locazioni brevi ubicati in una Regione o in una Provincia autonoma che non ha adottato un proprio codice identificativo, sulla base dei dati di cui al comma 2, la banca dati genera un codice alfanumerico, recante l’indicazione della tipologia di alloggio, della Regione o della Provincia autonoma e del Comune di ubicazione.

L’obiettivo è quello di identificare le strutture ricettive e gli immobili destinati a locazione breve.

Alcune Regioni già prevedono delle disposizioni che impongono l’identificazione delle varie strutture. Compresi gli immobili destinati a locazione breve.

La banca dati sarà operativa grazie ad un’apposita piattaforma elettronica affidata ad un soggetto gestore. Ai fini dell’alimentazione della piattaforma sarà definito un protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero del turismo, le Regioni e le province autonome.

Promozione e pubblicità delle locazioni brevi

I titolari delle strutture ricettive, i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo ai sensi della normativa vigente in materia, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici per l’offerta di alloggi a fini turistici sono tenuti a indicare il codice identificativo regionale o, in mancanza, il codice alfanumerico di cui all’articolo 1, comma 3, del presente decreto in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza. Il codice deve essere indicato ed esposto in modo tale da garantirne la visibilità e un facile accesso da parte dell’utenza.

Pena l’applicazione di sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro e in caso di reiterazione della violazione, la sanzione è maggiorata del doppio.

Sospensione dell’attività per lavoro nero: novità Sicurezza sul Lavoro nel Dl fiscale

Il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2022 interviene su una pluralità di aspetti, rappresentando un provvedimento assai articolato che tocca altresì la materia del lavoro, ed in particolare la sicurezza sul lavoro.

In particolare, l’art. 15 del decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 ottobre ha la finalità di sostituire l’art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81., ossia il noto Testo Unico Sicurezza sul Lavoro.

Il decreto fiscale modifica il citato testo, attribuendo all’Ispettorato Nazionale del Lavoro una ampia capacità di intervento, ma non solo. Infatti il provvedimento su cui vi è stato l’ok del Governo lo scorso venerdì prevede sospensione dell’attività; multe e divieto di partecipazione alle gare d’appalto per le imprese con il 10% dei lavoratori impiegati in modo irregolare.

Ecco le principali novità nel dettaglio.

Sospensione dell’attività per lavoro nero e irregolare: cosa cambia con il decreto fiscale?

Il testo del decreto collegato alla legge di bilancio diminuisce dal 20% al 10% la quota di lavoratori irregolari i quali, se individuati dall’Ispettorato del lavoro nell’ambito di un’ispezione, fa scattare la sospensione dell’attività d’impresa.

Inoltre, la sospensione dell’attività d’impresa scatta altresì in caso di gravi violazioni in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Dette violazioni  saranno individuate con un decreto ad hoc del Ministero del Lavoro. Mentre anche in questo caso, il provvedimento di sospensione dell’impresa sarà adottato dall’Ispettorato del Lavoro.

Nel frattempo – e fino alla data di adozione del decreto – le violazioni che fanno scattare il provvedimento di sospensione dell’impresa sono incluse nell’Allegato I alla bozza di decreto fiscale. Ci riferiamo dunque alla mancanza dei seguenti elementi chiave per garantire la continuità dell’attività d’impresa:

  • elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
  • elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione;
  • formazione ed addestramento;
  • costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
  • elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);
  • fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto;
  • protezioni verso il vuoto;
  • applicazione delle armature di sostegno, tranne le prescrizioni che si possono desumere dalla relazione tecnica di consistenza del terreno;
  • protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).

Sospensione attività per irregolarità sicurezza sul lavoro

Inoltre, tra le violazioni che fanno scattare la sospensione dell’impresa abbiamo i lavori presso linee elettriche in mancanza di disposizioni organizzative e procedurali per la protezione dei lavoratori dai correlati rischi; la presenza di conduttori nudi in tensione senza disposizioni organizzative e procedurali mirate a garantire l’incolumità dei lavoratori in rapporto ai rischi collegati.

Altra violazione in tema di sicurezza sul lavoro è invece rappresentata dall’omessa vigilanza per quanto attiene alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo. Anche di ciò si trova opportuna traccia nel testo del decreto fiscale approvato recentemente dal Consiglio dei Ministri.

Sospensione dell’attività d’impresa e esclusione dalle procedure d’appalto

Il citato decreto fiscale inoltre dispone un’altra significativa novità. Infatti, per tutta la durata del periodo della sospensione all’azienda irregolare, per cause legata al mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, può essere vietata e così impedita la contrattazione con la PA.

In buona sostanza, l’azienda che non rispetta appieno quanto previsto dalle norme giuslavoristiche e che dunque impiega lavoratori irregolari o compie violazioni in tema di sicurezza sul lavoro può subire il blocco della partecipazione alle gare d’appalto; ossia una vera e propria interdizione con evidenti ricadute sul piano economico.

Leggi anche: Decreto fiscale 2022, tutte le principali novità incluse nel provvedimento

Anzi, in circostanze come quelle evidenziate, è disposta una segnalazione ad hoc all’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) e al Ministero delle Infrastrutture.

Da notare che per l’imprenditore che non rispetta il provvedimento di sospensione dell’impresa, può scattare l’arresto fino a 6 mesi.

Con le nuove “Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” contenute nell’art. 15 nel decreto fiscale approvato dal Consiglio dei ministri il 15 ottobre, l’Esecutivo guidato da Mario Draghi – come promesso ai sindacati – rende più severe le misure per prevenire i decessi e gli infortuni dei lavoratori, in un periodo che – come è ben noto – è stato caratterizzato da troppe vittime sul lavoro.

Concludendo, se è vero che abbiamo innanzi consistenti novità, che riguardano la quotidianità di tantissime imprese e lavoratori dipendenti; è altrettanto vero che i contenuti del decreto devono ora compiere il passaggio in Parlamento per la conversione in legge.

Locazioni brevi, banca dati delle strutture ricettive: lotta all’evasione fiscale sugli affittiultima modifica: 2021-10-19T18:42:31+02:00da vitegabry
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