Agevolazioni prima casa under 36, chiarimenti del Fisco su beneficiari e requisiti da rispettare

 

Agevolazioni prima casa under 36, chiarimenti del Fisco su beneficiari e requisiti da rispettare

L’Agenzia delle entrate ha rilasciato i tanto attesi chiarimenti sulle agevolazioni acquisto prima casa spettante ai giovani under 36.

Con la circolare n°12 del 14 ottobre, l’Agenzia delle entrate ha rilasciato i tanto attesi chiarimenti sulle agevolazioni acquisto prima casa spettante ai giovani under 36. Le agevolazioni non riguardano solo l’atto di compravendita ma anche la stipula del mutuo per reperire i fondi necessari per l’acquisto.

Possono accedere alle agevolazioni introdotte dal Decreto Sostegni-bis, gli under 36 che rispettano precisi requisiti anagrafici e reddituali-patrimoniali. Quest’ultimi dimostrabili tramite ISEE. Anche tramite ISEE corrente.

Agevolazioni prima casa under 36: cosa sono e a chi spettano

L’art.64 del D.L. 73/2021, decreto Sostegni-bis, introduce delle agevolazioni per i giovani che intendono acquistare la loro prima casa e le relative pertinenze (nota II-bis, posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986 (Tur).

Si parla di agevolazioni in quanto, la norma dispone:

  • l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale e,
  • in caso di acquisto soggetto ad IVA, anche il riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari al tributo corrisposto in relazione all’acquisto.

È prevista, inoltre, al ricorrere dei medesimi presupposti, l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo.

Tali agevolazioni si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.

Il beneficio fiscale in esame non si estende ai contratti preliminari di compravendita. Infatti, la norma fa  riferimento ai soli atti traslativi o costitutivi di diritti a titolo oneroso.

Prima di passare all’analisi dei requisiti da rispettare, è bene chiarire quali sono le imposte che si pagano sulla prima casa. Per meglio circoscrivere l’intervento del decreto Sostegni-bis.

Nello specifico, se la vendita non è soggetta ad Iva, il contribuente paga:

  • imposta di registro al 2% (anziché 9%)con un minimo di 1.000 euro;
  • imposta ipotecaria e catastale pari a 50 euro.

Non è dovuta l’imposta di bollo.

In caso di trasferimento soggetto ad Iva, il contribuente paga:  le imposte di registro, ipotecaria e catastale, ciascuna nella misura fissa di 200 euro. Oltre all’imposta di bollo per 230 euro.

I requisiti da rispettare per le agevolazioni prima casa under 36

Ai fini dell’accesso alle agevolazioni prima casa under 36, il contribuente deve rispettare precisi requsiti anagrafici ed economico reddituali. Quest’ultimi dimostrabile tramite ISEE. Anche corrente.

Nello specifico, le agevolazioni previste dall’articolo 64 del Decreto Sostegni bis, trovano applicazione in favore di acquirenti 1° casa che oltre a rispettare i requisiti per le agevolazioni prima casa (nota II-bis, posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986 (Tur):

  • non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato”;
  • hanno un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui”.

Requisito anagrafico

Sul requisito anagrafico, nella circolare n°12/e, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che l’agevolazione spetta ai soggetti acquirenti che, nell’anno solare in cui viene stipulato l’atto traslativo, non abbiano ancora compiuto il trentaseiesimo anno d’età. Per meglio intenderci, se un soggetto  stipulerà un atto di acquisto di un immobile ad uso abitativo a novembre 2021 e compirà 36 anni di età nel dicembre 2021, non beneficerà dell’agevolazione. Al contrario, con rogito a novembre 2021 e compimento dei 36 anni a gennaio 2022, l’agevolazione spetta.

Dunque, il requisito anagrafico è la prima condizioni da verificare.

Requisito reddituale tramite ISEE

L’altro requisito da rispettare è invece di natura reddituale/patrimoniale.

Infatti, per accedere alle agevolazioni prima casa under 36, è necessario che il valore ISEE del nucleo familiare non si superiore a 40.000 euro annui.

Su tale passaggio, l’Agenzia delle entrate ha individuato nella data di stipula del contratto d’acquisto, il momento in corrispondenza del quale deve essere verificato il requisito.

Inoltre, è specificato che:

Il contribuente deve essere in possesso di un ISEE in corso di validità alla data del rogito e, pertanto, tale documento dovrà essere stato richiesto in un momento necessariamente antecedente alla stipula dello stesso, mediante la presentazione della relativa DSU in data anteriore (o almeno contestuale) all’atto.

Nell’atto deve essere indicato il numero di protocollo dell’attestazione ISEE in corso di validità. Laddove l’attestazione non sia stata ancora rilasciata, deve essere indicato il numero di protocollo della DSU presentata dal contribuente.

L’attestazione ISEE alla quale occorre fare riferimento è, in via generale, quella ordinaria. Nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla norma (DPCM 159/2013), è valido anche l’ISEE corrente. Se il contribuente si trova nelle condizioni al verificarsi della quali può essere richiesto.

Gli atti e gli immobili agevolabili

Beneficiano delle agevolazioni in esame, gli atti aventi ad oggetto gli immobili per i quali operano le agevolazioni prima casa, nota II-bis, posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986 (Tur).

Dunque, tra gli immobili ammessi al beneficio rientrano quelli classificati o classificabili nelle seguenti categorie catastali: A/2 (abitazioni di tipo civile); A/3 (abitazioni di tipo economico);A/4 (abitazioni di tipo popolare); A/5 (abitazione di tipo ultra popolare); A/6 (abitazione di tipo rurale); A/7 (abitazioni in villini); A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).

Sono le escluse le abitazioni di lusso. Il riferimento è alle abitazioni che rientrano nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico).

L’agevolazione si applica a tutti gli atti comportanti il trasferimento a titolo oneroso della proprietà (o quota di comproprietà), il trasferimento o la costituzione di diritti reali di godimento (nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione) delle anzidette case di abitazione .

Indicazioni in caso di co-acquisto

Nella circolare 12/2021, è affrontata anche l’ipotesi di co-acquisto dell’immobile. E’ la situazione in cui l’acquisto è effettuato da più soggetti. E’ il caso ad esempio di marito e moglie.

Cosa succede se uno dei due soggetti non rispetta i requisiti anagrafici richiesti dalla norma ?

In tale caso, chi non rispetta i requisiti richiesti dal decreto Sostegni, pagherà, per la propria quota di proprietà, le imposte in misura ordinaria. Potrà beneficiare delle agevolazioni prima casa se rispetta i requisiti. Non delle agevolazioni under 36.

Addizionale regionale all’IRPEF: cos’è, come si calcola e come si applica

L’addizionale Regionale è un’imposta locale, che si aggiunge a quella sul reddito delle persone fisiche. L’addizionale IRPEF si applica sul reddito imponibile ai fini dell’Imposta sul reddito delle persone Fisiche, in una percentuale che varia da regione a regione e, in taluni casi, in base alla fascia di reddito del contribuente.

Ciascuna Regione determina l’ammontare dell’aliquota, con la possibilità, simile a quanto accade per l’IRPEF, di introdurre carichi fiscali diversi a seconda del reddito complessivo del contribuente, attraverso il sistema dei cosiddetti “scaglioni”.

Una volta calcolato l’ammontare dell’addizionale all’IRPEF, questa dev’essere versata con modalità diverse a seconda che si tratti di redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati (busta paga) o, al contrario, si ricada in tutte le altre tipologie reddituali (lavoratori autonomi tramite Dichiarazione dei Redditi).

Analizziamo la disciplina di questa imposta regionale in dettaglio.

Addizionale regionale: soggetti interessati

L’addizionale regionale si applica ai contribuenti per i quali, nell’anno di riferimento, risulta dovuta l’IRPEF, una volta sottratte le detrazioni ed i crediti d’imposta per i redditi prodotti all’estero.

Sono esclusi dall’addizionale i contribuenti:

  • Soggetti ad IRES;
  • Titolari soltanto di redditi esenti da IRPEF ovvero soggetti a imposta sostitutiva o tassazione separata;
  • In possesso di un reddito complessivo cui corrisponde un’IRPEF non superiore a 12 euro, una volta scomputate le detrazioni ed i crediti d’imposta.

Leggi anche: Irpef: scaglioni, aliquote e calcolo imponibile e tassazione

Aliquota addizionale regionale

Per determinare quanto si è tenuti a versare a titolo di addizionale regionale, è necessario applicare l’aliquota stabilita dalla Regione di residenza al 1° gennaio dell’anno di riferimento.

Di norma l’aliquota è fissata all’1,23% o eventualmente maggiorata tra l’1,23 ed il 3,33%.

Le Regioni a statuto ordinario hanno la possibilità di:

  • Fissare aliquote differenziate in base agli scaglioni di reddito;
  • Incrementare le detrazioni fiscali per familiari a carico già previste.

Limitatamente alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano è riconosciuta la possibilità di maggiorare l’aliquota base dell’addizionale (1,23%) fino ad un massimo di un punto percentuale.

In caso di disavanzo sanitario eccessivo si applica una maggiorazione pari 0,30 punti percentuali, con riguardo a tutti gli scaglioni di reddito.

Ciascuna regione è tenuta a fissare l’aliquota con apposito provvedimento, da trasmettere poi al Dipartimento delle Finanze ai fini della pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia entrate, entro il 31 gennaio dell’anno cui l’addizionale si riferisce.

Esempi di aliquote Addizionali IRPEF

Per l’anno 2021 si citano a titolo di esempio le aliquote per l’addizionale regionale applicate in Emilia – Romagna, Lombardia e Veneto.

In Emilia – Romagna esiste una tassazione differenziata per scaglioni di reddito:

  • Aliquota 1,33% per redditi fino a 15 mila euro;
  • 1,93% per redditi da 15.001 a 28.000 euro;
  • 2,03% per redditi da 28.001 a 55.000 euro;
  • 2,23% per redditi da 55.001 a 75.000 euro;
  • 2,33% per redditi oltre 75.000 euro.

In Lombardia, al contrario l’aliquota – base pari ad 1,23% è prevista per i redditi fino a 15 mila euro. Successivamente si applicano i seguenti scaglioni:

  • Reddito da 15.001 a 28.000 euro aliquota 1,58%;
  • da 28.001 a 55.000 euro aliquota 1,72%;
  • da 55.001 a 75.000 euro aliquota 1,73%;
  • oltre 75.000 euro aliquota 1,74%.

In Veneto è prevista un’aliquota unica pari all’1,23%, senza alcuna distinzione in base agli scaglioni di reddito. Tuttavia, per i soggetti disabili o con familiari disabili a carico ed in possesso di redditi non eccedenti i 45 mila euro, è prevista un’aliquota ridotta pari allo 0,9%.

Se la persona con disabilità è a carico di più soggetti, lo 0,9% è riconosciuta a patto che la somma dei redditi di questi ultimi non ecceda i 45 mila euro.

Tabella Addizionali Regionali 2021

Al pari delle Regioni, si considerano anche le province autonome, l’elenco completo sarà quindi formato da Addizionale Regionale Abruzzo, Basilicata, Bolzano, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia, Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trento, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto.

Qui di seguito trovate i link alle tabelle regionali a cura del MEF (Dipartimento delle Finanze) con le aliquote aggiornate applicabili di Addizionale regionale all’IRPEF valide per il 2021 e per gli anni precedenti.

Addizionale regionale:

Calcolo addizionali regionali: base imponibile e tassazione

Una volta individuata l’aliquota in base alla Regione di residenza, questa dev’essere applicata sul reddito complessivo dell’interessato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili.

Eccezion fatta per i redditi da lavoro dipendente ed assimilati (cui dedicheremo un apposito paragrafo) in tutte le altre ipotesi, una volta determinato l’importo dovuto a titolo di addizionale regionale questo dev’essere versato con le modalità e nei termini previsti per il pagamento del saldo IRPEF:

  • In favore della Regione in cui si ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell’anno di riferimento dell’addizionale (a tal proposito è bene ricordare che la variazione del domicilio fiscale ha effetto decorsi 60 giorni);
  • Utilizzando i codici tributo in F24 3801 o 3803 (in caso di assistenza fiscale) o 3796 (in caso di rimborso).

Le istanze di rimborso dell’addizionale devono essere inoltrate direttamente alla Regione interessata, entro i termini previsti per il recupero dei crediti IRPEF.

Addizionale regionale busta paga

L’importo dovuto a titolo di addizionale regionale in busta paga è calcolato, con riferimento ai redditi da lavoro dipendente ed assimilati, in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno, al termine del periodo d’imposta o, se antecedente, alla cessazione del rapporto di lavoro.

Una volta applicata l’aliquota regionale al reddito del contribuente, l’importo ottenuto è recuperato a partire dal periodo di paga successivo, di norma coincidente con il cedolino del mese di Gennaio essendo le operazioni di conguaglio effettuate a Dicembre, in un numero di rate mensili variabile da un minimo di 9 ad un massimo di 11.

Rata addizionale regionale

Le rate di addizionale regionale saranno:

  • 11 se il conguaglio è effettuato a Dicembre;
  • 10 se il conguaglio interessa la busta paga di Gennaio;
  • 9 in caso di conguaglio con il cedolino di Febbraio;

in considerazione del fatto che le rate non potranno interessare il periodo di paga successivo quello le cui ritenute sono versate nel mese di dicembre.

E’ possibile applicare una rateazione inferiore previo accordo tra azienda e dipendente, nonché:

  • Su iniziativa del datore di lavoro se l’importo totale dell’imposta è tale da giustificarlo;
  • Se il calendario di pagamento degli stipendi non consente di applicare il numero massimo di rate previsto dalla legge.

Fanno inoltre eccezione le ipotesi di incapienza delle retribuzioni a subire la trattenuta per addizionale regionale. Si pensi ad esempio ai periodi di aspettativa non retribuita. La soluzione è prelevare nelle buste paga successive l’importo non trattenuto, riducendo il numero di rate.

Se il rapporto di lavoro si interrompe, le addizionali regionali relative all’anno in corso, oltre alle rate residue calcolate sul reddito del periodo d’imposta precedente, vengono prelevate in un’unica soluzione nel cedolino di competenza dell’ultimo mese di vigenza del contratto.

Versamento delle addizionali regionali lavoratori dipendenti

Le somme trattenute dal sostituto d’imposta (datore di lavoro) in busta paga devono essere dallo stesso versate con modello F24, utilizzando i codici tributo 3802 (addizionale regionale a debito) o 1669 (rimborso addizionale regionale a seguito di conguaglio di fine anno o di fine rapporto).

Il caso dei collaboratori

Un aspetto particolare è quello relativo ai collaboratori. Si pensi in particolare agli amministratori che ricevono il compenso e / o il gettone di presenza in un’unica soluzione ovvero con una cadenza ultra-mensile (trimestrale o semestrale).

In questi frangenti se il datore di lavoro è a conoscenza dell’ammontare annuo delle somme che erogherà al collaboratore e della periodicità della corresponsione, sarà sufficiente determinare in sede di conguaglio di fine anno l’ammontare delle addizionali dovute ed il numero di rate.

Al contrario, se non sono certi i compensi futuri e nemmeno la cadenza dei pagamenti, l’intero importo dovuto a titolo di addizionale regionale sarà trattenuto in un’unica soluzione l’anno successivo sulla prima busta paga utile.

Agevolazioni prima casa under 36, chiarimenti del Fisco su beneficiari e requisiti da rispettareultima modifica: 2021-10-19T18:48:07+02:00da vitegabry
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