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Bonus verde, proroga al 2022 quasi certa: ecco cos’è e come funziona

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Bonus verde, proroga al 2022 quasi certa: ecco cos’è e come funziona

Il bonus verde sarà molto probabilmente presente anche nel 2022. La conferma giunge dal documento programmatico di bilancio.

Il bonus verde sarà prorogato per il 2022? Gli ultimi mesi dell’anno sono caratterizzati, come sempre e oggi più che mai, dall’intenso lavoro dell’Esecutivo, per mettere a punto provvedimenti chiave; il prossimo e più importante sarà la redazione e poi l’approvazione in CdM della legge di Bilancio per il successivo passaggio il Parlamento. Tra gli argomenti sul tavolo, quello – di certo non di secondaria importanza – relativo al pacchetto di bonus e agevolazioni previste a favore di cittadini, famiglie e imprese. Ci si domanda, insomma, quali continueranno ad essere presenti anche nel 2022, e quali invece saranno cancellati.

Secondo le ultime indiscrezioni, pare che nell’ambito della legge di Bilancio 2022, troverà spazio anche la proroga del bonus verde – detrazione fiscale riconosciuta per oneri inerenti la sistemazione del verde di casa o del condominio. La scadenza del beneficio è fissata alle spese compiute entro il 31 dicembre di quest’anno.

Si tratta di considerazioni che trovano fondamento, grazie a quanto riportato nel Documento Programmatico di Bilancio (DPB), approvato il 19 ottobre 2021, da parte del Consiglio dei Ministri. Detto Documento illustra e anticipa le maggiori linee di intervento che saranno incluse nella manovra finanziaria 2022 e le conseguenze sui cd. indicatori macroeconomici e di finanza pubblica. Per avere conferma definitiva, è però necessario aspettare il testo della manovra.

Intanto, diamo qualche informazione di dettaglio circa il citato bonus verde, da spendere nelle case e nei condomini.

Bonus verde: di che si tratta?

Il bonus verde consiste in un’agevolazione introdotta con la Legge di bilancio 2018 e poi prorogata nel 2019 (art. 1 della Legge n. 145 del 2018), nel 2020 (art. 10 del Decreto Legge n. 162 del 2019) e nel 2021 (art. 1, comma 76 della Legge n. 178 del 2020).

Nel sito dell’Agenzia delle Entrate sono indicate con precisione le informazioni utili ai fini di comprendere funzione ed utilità del bonus verde. Esso consiste in una detrazione Irpef del 36% sulle spese effettuate per gli interventi che seguono:

  • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;
  • sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici costruiti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  • progettazione e manutenzione, se collegate allo svolgimento di questi interventi.

La detrazione è organizzata e suddivisa in 10 quote annuali di identico ammontare e va quantificata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. A conti fatti, la detrazione massima applicabile corrisponde a 1.800 euro (36% di 5.000) ad unità immobiliare. Non è consentita la possibilità di opzione per sconto in fattura o cessione del credito.

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Pagamenti tracciabili

Come già visto altrove, il pagamento delle spese deve però compiersi con strumenti che ne permettano la tracciabilità. Ci riferiamo ad es. al bonifico bancario o postale, o alla carta di debito/credito. Ciò all’evidente fine di consentire al Fisco di conoscere la transazione e di combattere l’evasione fiscale.

La detrazione fiscale non vale invece per quanto attiene alle spese sostenute per la manutenzione ordinaria periodica dei giardini già presenti, non collegata ad un intervento innovativo o modificativo. E niente bonus verde anche per i lavori in economia; ossia quella tipologia di lavori svolti autonomamente dal proprietario, senza affidarsi ad imprese specializzate (i cd. lavori fai da te).

Bonus verde 2022: chi ne ha diritto? I destinatari

Sempre nel sito dell’Amministrazione Finanziaria, sono riportate chiaramente le informazioni circa i destinatari della citata agevolazione, denominata bonus verde. In particolare, hanno diritto al beneficio tutti i contribuenti che possiedono o detengono, sulla scorta di un titolo idoneo, l’immobile su cui sono compiuti gli interventi e che hanno pagato le collegate spese.

Da notare altresì che possono essere oggetto di agevolazione anche le spese effettuate per interventi compiuti sulle parti comuni esterne dei condomini, fino a un importo massimo totale di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. “In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi“, così si trova opportunamente scritto nella pagina web dell’Agenzia delle Entrate, relativa al funzionamento del bonus verde.

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Nel dettaglio, la detrazione fiscale scatterà anche per le spese per l’intervento di sistemazione a verde nel suo insieme, inclusivo delle opere mirate alla sua realizzazione e non il mero acquisto di piante o diverso materiale. Inoltre, la creazione di fioriere  e l’allestimento a verde di balconi e terrazzi è coperto dal bonus in oggetto soltanto se permanente e se collegato ad un intervento innovativo.

Concludendo, come accennato all’inizio, coloro i quali vogliano sostenere spese per quanto attiene al verde del proprio giardino  o al verde condominiale, molto probabilmente anche il prossimo anno potranno compiere spese coperte dall’agevolazione. In tal senso manca solo la conferma nel testo della legge di Bilancio 2022, atteso entro pochi giorni.

Il lavoro di Rassegna Sindacale

LA STAMPA

Il lavoro di Rassegna Sindacale

ILARIA ROMEO15/12/2020 – 07:09

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Storia di un giornale che ha accompagnato la storia del nostro Paese, dagli anni della ricostruzione fino a questo incertissimo 2020. Nato per volontà della Cgil di Giuseppe Di Vittorio nel 1955 ha raccontato sindacato, economia e lavoro per oltre sessant’anni

Rassegna Sindacale inizia le sue pubblicazioni il 15 dicembre del 1955: un anno importante, per la Cgil e per il Paese. È l’anno della sconfitta alla Fiat, dell’autocritica di Di Vittorio e del “ritorno in fabbrica”; l’anno di Rosa Parks, della Fiat 600 e della Corte costituzionale.

“Il dovere che incombe alla nostra Rassegna Sindacale – si legge in apertura – è quello di essere, nei limiti modesti di un quindicinale, uno strumento che, con la collaborazione di tutti, riesca ad esprimere, quanto prima e quanto più compiutamente è possibile, la maturità raggiunta dai sindacati unitari, divenendo lo specchio fedele degli immancabili progressi che noi compiremo. (…) Un lavoro di conoscenza: ecco il compito che si dà Rassegna Sindacale. E poiché per il movimento dei lavoratori il conoscere non è, non può essere, un atto che si conchiude in se stesso, ma è, invece, una delle condizioni per procedere più rapidamente verso la propria emancipazione, Rassegna Sindacale, con i suoi scritti, le sue polemiche, i suoi giudizi, intende recare un apporto nuovo alle lotte della classe operaia e dei lavoratori per il salario, la libertà, per il rispetto e l’attuazione delle norme della Costituzione”.

Fra gli autori dei testi pubblicati nel primo numero del giornale compare un giovane segretario dei chimici di cui si sentirà in seguito molto parlare: Luciano Lama.

“La segreteria della Cgil è dolente di comunicare – riporta a pagina 8 il giornale – che il compagno Di Vittorio dopo i congressi di organizzazioni sindacali cui ha partecipato nella scorsa settimana, al ritorno a Roma è stato colpito da infermità che gli ha imposto di interrompere il suo lavoro. I medici che lo hanno in cura esigono che questa si svolga nel riposo completo affinché la guarigione sia rapida e sicura. La segreteria confederale invita tutte le organizzazioni e tutti i lavoratori a proseguire con slancio la preparazione del Congresso confederale e augura all’on. Di Vittorio di poter ritornare presto al suo lavoro”.

“Se l’insorgere improvviso della malattia non avesse costretto il nostro amato compagno Di Vittorio al riposo assoluto – commenta il corsivo della redazione – questo primo numero di Rassegna Sindacale avrebbe avuto l’ambito onore di ricevere un suo articolo. Il rammarico per l’assenza di questo è poca cosa di fronte al dolore che ci arreca la temporanea infermità del segretario” (il primo articolo di Giuseppe Di Vittorio sul quindicinale, dal titolo Il fronte del patronato contro i lavoratori e la democrazia, è del 31 marzo 1956, cui farà seguito, il 30 settembre, un testo sull’attualità di Achille Grandi. L’articolo viene dettato telefonicamente da Sofia dove Di Vittorio si trova per presiedere i lavori del Consiglio generale Fsm.).

I nomi importanti, comunque, non mancano e già il primo numero del giornale preannuncia nell’uscita successiva un articolo di Renato Bitossi su Significato e valore degli accordi separati ed un articolo di Vittorio Foa su Il significato e la nuova realtà della fabbrica.

Dal terzo numero di Rassegna (15 gennaio 1956) compaiono tra gli autori Agostino Novella, segretario di organizzazione e futuro segretario generale, Fernando Santi (numero del 31 gennaio1956), Bruno Trentin (15 marzo 1956), Oreste Lizzadri (30 aprile 1956), Piero Boni (15 maggio 1956) e Sergio Garavini (30 giugno 1956).

Rassegna Sindacale ha accompagnato la storia del nostro Paese, dagli anni della ricostruzione fino a questo incertissimo 2020. 

Una storia fatta di alti e bassi, corsi e ricorsi, legata a doppio filo a quella della Cgil fin dal dicembre 1955. Un’eredità importante raccolta oggi da Collettiva, la nuova piattaforma multimediale della Cgil che raccoglie le esperienze di Rassegna Sindacale, RadioArticolo1, Ediesse, degli uffici stampa e dei comunicatori della Cgil a livello nazionale e territoriale. Uno spazio per raccontare il mondo del lavoro e dei lavoratori online dal Primo maggio scorso.

Una scelta non casuale – spiegava il sindacato – perché Collettiva nasce per essere “la piattaforma su cui diffondere il grande racconto collettivo del lavoro e del sindacato: le lotte, le battaglie, le conquiste e le pratiche solidali che trasformano le relazioni sociali partendo dai valori della solidarietà, della democrazia, della giustizia sociale, della sostenibilità ambientale e dei diritti delle persone”.

“Nessuno si salva da solo, ci si salva tutti insieme: sindacato vuol dire vedere le cose collettivamente, insieme agli altri, lavorando insieme le cose si risolvono”, spiegava in un video il segretario generale della Cgil Maurizio Landini.

Perché – e mai come questo anno ce lo ha dimostrato – ‘ci si salva e si va avanti solo tutti insieme’. Perché la soluzione è sempre Collettiva.

La video guida Inps per beneficiari NASpI

La video guida Inps per beneficiari NASpI

 

Per tutti gli utenti con domanda di NASpI accolta è disponibile, accedendo all’area riservata MyINPS tramite SPID, CIE e CNS, una video guida personalizzata che illustra i servizi a loro dedicati. Lo ha reso noto l’Inps con il comunicato stampa del 6 ottobre 2021. La video guida indica all’utente come è stata calcolata la sua NASpI, quali sono le regole di compatibilità da considerare, l’importo e la durata del beneficio. Inoltre, accompagna l’utente nella gestione in autonomia della propria NASpI, aprendo un canale interattivo con l’Inps grazie ad apposite icone che compaiono nel corso del video. La video guida – si legge – è personalizzata con messaggi volti a ricordare, a chi ha valorizzato i campi della domanda relativi al lavoro autonomo e al reddito da lavoro autonomo previsto, l’obbligo di comunicazione annuale del reddito per ridurre il contenzioso e la possibilità di chiedere l’anticipazione NASpI. L’Inps comunica, infine, che il servizio resterà a disposizione del beneficiario per alcuni mesi all’interno dell’area notifiche MyINPS e sarà scaricabile attraverso il QR Code presente nella lettera di attribuzione del beneficio recapitata in Cassetta Postale online.

 

Notizie correlate: Anticipo NASpI con estensione Irpef – Nuove indennità e deroghe NASpI – Indennità Covid e NASpI del decreto Sostegni

 

 
 
 
 

Cig, modello SR41 valido fino a fine anno

Cig, modello SR41 valido fino a fine anno

Cig, modello SR41 valido fino a fine anno

 

L’Inps accoglie la richiesta del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di prorogare il periodo transitorio per l’invio dei flussi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, Cigo, Cigd e Aso, tramite il modello SR41 accanto al flusso “Uniemens-Cig”. Il messaggio n. 3556 del 19 ottobre 2021 sposta al 31 dicembre 2021 la possibilità di utilizzare tanto il nuovo flusso telematico introdotto dall’articolo 8, comma 5, del decreto legge n. 41/2021 quanto il modello SR41. Il superamento dell’attuale modalità di trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’Inps o al saldo delle anticipazioni avverrà quindi dal 1° gennaio del nuovo anno: le richieste di pagamento con oggetto periodi di integrazione salariale decorrenti dal gennaio 2022 potranno essere inviate solo con il nuovo flusso telematico “Uniemens-Cig”.

Nel messaggio dell’Inps, che rimanda alla circolare n. 62/2021 per aspetti, caratteristiche e standard del nuovo flusso di trasmissione dati, si ricorda che sono esclusi dal sistema Uniemens-Cig i trattamenti di integrazione salariale del settore agricolo per cui andrà usato il modello SR43 semplificato.

 

Notizie correlate: DL Sostegni e ammortizzatori, la collocazione temporale – Debutta il flusso UniEmens-Cig

 

 
 
 
 
 
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Green pass e ritorno in ufficio, le Faq per la Pubblica amministrazione

Green pass e ritorno in ufficio, le Faq per la Pubblica amministrazione

15 ottobre 2021

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: ECCO LE PRIME FAQ SUL GREEN PASS E SUL RIENTRO IN UFFICIO
Pubblicate e continuamente aggiornate sul sito del Dipartimento della funzione pubblica, sul sito di Formez PA e sul sito di Linea Amica.

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FAQ SULL’APPLICAZIONE DELL’OBBLIGO DI GREEN PASS NELLA PA (DPCM 12 OTTOBRE)

1. Qual è l’atto normativo che ha esteso l’utilizzo del green pass sui luoghi di lavoro?

La necessità della Certificazione verde COVID-19 (green pass) per l’accesso ai luoghi di lavoro, pubblici e privati, è stata disciplinata dal decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” .

2. Ci sono ulteriori indicazioni da parte del Governo sulle modalità di utilizzo del green pass nelle pubbliche amministrazioni?

Sì. Con Dpcm del 12 ottobre 2021, su proposta del ministro per la Pubblica amministrazione e del ministro della Salute, sono state dettate le Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale”.

3. Quali sono le figure obbligate al rispetto dell’obbligo di green pass per l’accesso alle amministrazioni pubbliche?

L’obbligo del green pass riguarda tutti i dipendenti pubblici e, poiché riguarda anche i lavoratori privati, è esteso a tutti coloro che accedono alle amministrazioni, anche occasionalmente, per svolgere attività lavorativa o di formazione o di volontariato. L’obbligo di green pass va rispettato anche dai visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo, come per lo svolgimento di una riunione o la partecipazione a un congresso.

4. Gli utenti dei servizi hanno l’obbligo di green pass?

No. L’unica categoria di soggetti esclusa dall’obbligo di esibire il green pass per accedere agli uffici pubblici è quella degli utenti, ovvero di coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l’erogazione del servizio che l’amministrazione è tenuta a prestare.

5. I titolari di cariche elettive, di cariche istituzionali di vertice e i componenti di organi (sindaci, consiglieri comunali, assessori) sono obbligati ad avere il green pass per accedere ai luoghi in cui esercitano le proprie funzioni?

Sì. I titolari di cariche elettive, di cariche istituzionali di vertice e i componenti di organi, dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, per accedere ai luoghi in cui esercitano le loro funzioni devono possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19, salvo esenzioni dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

6. Chi è escluso dall’obbligo di possedere ed esibire il green pass?

L’obbligo di possedere e di esibire la certificazione verde COVID-19 non si applica ai soggetti che, per condizione medica, non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una Certificazione verde COVID-19. Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante lettura del QR code in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale – previa trasmissione al medico competente dell’amministrazione di appartenenza della relativa documentazione sanitaria rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute del 4 agosto 2021 non potrà essere soggetto ad alcun controllo. Resta fermo che il medico competente, se autorizzato dal dipendente, può informare il personale deputato ai controlli sulla circostanza che questi soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche.

7. Con quanto anticipo il datore di lavoro può chiedere ai lavoratori informazioni in merito al possesso o meno del green pass?

Non c’è un limite di tempo predefinito (né minimo, né massimo) in quanto l’articolo 3 del decreto-legge n. 139 del 2021 stabilisce che il datore di lavoro possa, per specifiche esigenze organizzative, chiedere al lavoratore se sia in possesso del green pass con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.

8. Come può essere svolto l’accertamento del possesso del green pass?

Ogni amministrazione è autonoma nell’organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il Dpcm 12 ottobre 2021. I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi. È opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all’ingresso. Laddove l’accertamento non avvenga al momento dell’accesso al luogo di lavoro, esso dovrà avvenire su base giornaliera, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa, potrà essere generalizzato o a campione, purché in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente.

Oltre all’app “VerificaC19”, saranno rese disponibili specifiche funzionalità che consentano una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Tali verifiche potranno avvenire attraverso:

  • l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
  • per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze, l’interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC;
  • per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC;
  • per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale del, e la Piattaforma nazionale-DGC.

9. A quali conseguenze va incontro il dipendente pubblico privo del green pass al momento dell’accesso al luogo di lavoro?

Nel caso in cui un dipendente pubblico comunichi di non essere in possesso della Certificazione verde COVID-19 o qualora ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione stessa e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

10. Quali sono le sanzioni previste per il personale delle pubbliche amministrazioni che accede ai luoghi di lavoro in violazione delle norme in tema di green pass?

L’accesso dei dipendenti pubblici ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi di in tema di green pass, ferme le conseguenze disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti di appartenenza, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 600 a 1.500 euro. In caso di reiterazione della violazione la sanzione amministrativa è raddoppiata. Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto a seguito di segnalazione. È ammesso il pagamento in misura ridotta secondo le disposizioni di cui all’art. 202, commi 1, 2 e 2.1, del Codice della strada, di cui al Dlgs 30 aprile 1992, n. 285.

11. Quali sono le sanzioni previste per il datore di lavoro pubblico in caso di mancata effettuazione dei controlli o di mancata adozione delle misure organizzative richieste dalla norma entro il 15 ottobre?

Il datore di lavoro che omette i controlli o che non adotta le misure organizzative per l’organizzazione delle verifiche è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro. In caso di reiterazione della violazione la sanzione amministrativa è raddoppiata. Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto a seguito di segnalazione.

12. Sono previste deroghe all’obbligo di esibizione del green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro?

No. La normativa non consente deroghe, ad eccezione delle categorie esenti.

13. Quali misure deve intraprendere l’amministrazione in relazione ai servizi forniti all’utenza?

Il datore di lavoro deve predisporre tutte le misure di contenimento stabilite dalle competenti autorità sanitarie e dagli eventuali protocolli d’intesa stipulati con le organizzazioni sindacali al fine di evitare che l’accesso agli uffici da parte di utenza non tenuta a possedere o a esibire il green pass possa comportare rischi di contagio.

14. Un’amministrazione può delegare la funzione del controllo del green pass a personale esterno? Se sì, l’amministrazione è tenuta a comunicare in via ufficiale questa circostanza ai lavoratori, ad esempio pubblicando un avviso sul proprio sito web o inviando una email alla casella di posta istituzionale di ciascuno?

Ai fini delle verifiche previste, per datore di lavoro deve intendersi il dirigente apicale di ciascuna amministrazione o soggetto equivalente a seconda del relativo ordinamento. Il dirigente apicale può delegare, con atto scritto, la funzione di controllo al personale specifico preferibilmente con qualifica dirigenziale. Tali circostanze possono essere esplicitate nelle misure organizzative che ciascuna amministrazione deve assumere nell’ambito della propria autonomia.

15. Le linee guida prevedono che i giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio. Come impatta tale previsione con l’istituto della progressione economica orizzontale, visto che l’articolo 16, comma 6, del Ccnl del comparto delle funzioni locali stabilisce che “ai fini della progressione economica orizzontale il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi”? Se un dipendente ha ottenuto l’ultima progressione con decorrenza dal 1° gennaio 2020 ed effettua delle assenze ingiustificate per mancanza di certificazione verde dal 1° novembre 2021 al 31 dicembre 2021 può partecipare alla selezione per il riconoscimento della progressione economica con decorrenza 1° gennaio 2022?

Come specificato nelle linee guida relativamente alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio, a qualunque fine.  

16. Per il personale comunale comandato a tempo pieno a svolgere la propria prestazione lavorativa presso l’Ufficio del Giudice di Pace, ubicato in un edificio di proprietà del Comune ma distinto dalla sede degli uffici comunali, la verifica del rispetto degli obblighi in materia di green pass è a carico del Comune o del Tribunale?

Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell’accesso al luogo di lavoro. Deve pertanto ritenersi che le attività di verifica debbano essere svolte nell’ambito della struttura dove il dipendente comandato presta servizio.

17. Come può dimostrare l’incaricato alla verifica di aver effettuato i controlli? È possibile tenere un registro con l’indicazione della data e nome del lavoratore controllato a campione? Deve essere controfirmato?

Si tratta di una misura organizzativa rimessa alla valutazione del datore di lavoro, nell’ambito della propria autonomia.

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FAQ SUL RIENTRO IN PRESENZA DEI DIPENDENTI PUBBLICI DAL 15 OTTOBRE (DPCM 23 SETTEMBRE E DM 8 OTTOBRE)

1. Dal 15 ottobre, per garantire un rientro ordinato dei lavoratori pubblici negli uffici, è prevista la flessibilità degli orari di ingresso e di uscita, così come degli orari di apertura degli sportelli. Ogni amministrazione ha piena autonomia?

Sì, ogni amministrazione ha piena autonomia nel disciplinare le diverse forme di flessibilità previste dal decreto del ministro per la Pubblica amministrazione, ovviamente valutandole in relazione alle esigenze della propria utenza e del proprio territorio.

2. Chi è considerato esente dall’obbligo di possedere ed esibire il certificato verde può richiedere di lavorare in smart working? E chi non ha il green pass?

Il lavoro agile è uno strumento di carattere organizzativo e una modalità di rendere la prestazione di lavoro. Se al lavoratore non è consentito rendere la prestazione di lavoro per mancato possesso del green pass, è dunque inibito anche il lavoro agile. I soggetti esenti dalla campagna vaccinale (che sono gli unici esentati dal possesso del green pass), possono comunque accedere agli uffici e lavorare in presenza, ferma restando la possibilità, per tutti i lavoratori in regola con la certificazione verde covid-19, di utilizzare il lavoro agile al ricorrere delle condizioni previste dal decreto.

3. Le amministrazioni che hanno già approvato i Pola (Piani organizzativi per il lavoro agile) potranno continuare con lo smart working, nelle more della definizione dei Piao (Piani integrati di attività e organizzazione)?

Sì, ma nel rispetto delle condizionalità previste dal decreto ministeriale, fermo restando lo svolgimento di tutta la capacità operativa in presenza per la fruizione dei servizi da parte dell’utenza.

4. Il rientro in presenza richiede nuovi protocolli di sicurezza? Quali sono le regole minime di prevenzione anti-contagio da rispettare?

Il decreto del ministro per la Pubblica amministrazione dell’8 ottobre 2021, sul quale il Comitato tecnico-scientifico si è espresso favorevolmente nella seduta del 5 ottobre, si applica nel rispetto delle misure minime vigenti di carattere sanitario, coerenti con le autorizzazioni alle riaperture previste nei provvedimenti del Cts.

5. Le amministrazioni sono tenute a fornire comunicazioni specifiche ai dipendenti in vista del 15 ottobre?

Le amministrazioni non sono obbligate a fornire comunicazioni specifiche, ma restano libere di organizzarsi nel modo più confacente alla propria realtà purché rispettino le misure previste nel decreto ministeriale.

6. Anche per i lavoratori “fragili” – per i quali la disciplina di cui all’articolo 26, commi 2 e 2 bis del decreto-legge 18/2020 è stata prorogata da ultimo fino al 31 dicembre 2021 – devono essere rispettate le condizioni previste dal decreto ministeriale 8 ottobre, la prevalenza della prestazione lavorativa in presenza e la stipula dell’accordo individuale?

Il decreto ministeriale sul ritorno in presenza disciplina anche le modalità di svolgimento del lavoro agile.  La norma di proroga consente al lavoratore fragile di usufruirne, ma questo non solleva l’amministrazione dal rispetto delle condizionalità previste dal decreto ministeriale.

7. Dal 15 ottobre, in caso di contrazione dei servizi scolastici per cause connesse al Covid-19 o in caso di quarantena del figlio minore, l’amministrazione potrà autorizzare il genitore-dipendente allo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità di lavoro agile?

Il lavoro agile non è più quello della fase emergenziale e dunque il ricorso a tale modalità di lavoro è consentito nei limiti della disciplina vigente e delle condizionalità previste dal decreto ministeriale.

8. Se è lo stesso lavoratore a dover osservare un periodo di quarantena, potrà continuare a farsi ricorso al lavoro agile per la durata di suddetto periodo?

Anche in questo caso, la quarantena non è un motivo per ricorrere al lavoro agile.

9. Il personale non adibito alle attività di front office/back office al pubblico può effettuare smart working fino al 30 ottobre, nelle more del rientro definitivo, alla luce della tempistica dei 15 giorni prevista nel decreto ministeriale 8 ottobre?

I 15 giorni per le misure organizzative delle amministrazioni non escludono affatto il rispetto delle condizionalità previste dal decreto ministeriale, e non possono essere utilizzati a fini elusivi. Si evidenzia che dal 15 ottobre l’ordinaria modalità di svolgimento della prestazione lavorativa è quella svolta in presenza e che, a decorrere dalla predetta data, le modalità di svolgimento del lavoro agile sono disciplinate dal citato decreto ministeriale.

10. Un’amministrazione che abbia aderito al Piano organizzativo del lavoro agile (Pola) e che si sia dotata di un approccio strutturato e organizzato anche sul versante degli strumenti può proseguire la sperimentazione in vista dell’adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) in cui il Pola possa convergere?

In presenza di una pianificazione post emergenziale, che sarà comunque ridefinita nel Piao, e del rispetto di tutte le condizionalità previste dal decreto ministeriale, il ricorso al lavoro agile non può ritenersi escluso.

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(Pubblicate e continuamente aggiornate sul sito del Dipartimento della funzione pubblica, sul sito di Formez PA e sul sito di Linea Amica)

Data di aggiornamento: 15 ottobre 2021