Archivi giornalieri: 7 ottobre 2021

Domanda di disoccupazione 2021: come fare e documenti necessari

Domanda di disoccupazione 2021: come fare e documenti necessari

La domanda di disoccupazione va presentata online o tramite patronato: ecco come fare e i documenti necessari da allegare. La guida completa.

Come fare domanda di disoccupazione? Dove si richiede? Quali sono i documenti necessari? Quando si presenta la domanda? Ecco le istruzioni dettagliate alla domanda di NASpI sul sito, oppure tramite patronato o numero verde INPS, i requisiti da rispettare e i documenti necessari fra cui la DID e il Patto di servizio Personalizzato o quelli facoltativi tipo il modello MV10. Una novità riguarda l’abolizione del modello SR163 che non va più allegato alla domanda di assegno di disoccupazione. Ultime novità sono l’abolizione del PIN INPS dal 1° ottobre 2021 e il nuovo servizio NASpI – servizio personalizzato e interattivo.

Pubblichiamo questa guida per venire incontro alle esigenze di chi si trova a perdere involontariamente il lavoro, ossia nei casi in cui il lavoratore venga licenziato per riduzione di personale, per fine contratto o per qualsiasi altra motivazione. Allo stesso tempo questa guida vale anche per chi da le dimissioni per giusta causa o nei periodi tutelati.

Aggiornamento del 7 ottobre 2021: come accennato sopra dal 1° ottobre 2021 il PIN INPS non funziona più. Inoltre con una nota del 6 ottobre 2021 inoltre l’INPS presenta il nuovo servizio NASpI personalizzato e interattivo: una volta fatta la domanda di NASpI, l’INPS provvederà ad avvisare il cittadino che la domanda è stata accettata o respinta. In seguito si potrà accedere al nuovo servizio Video personalizzato e interattivo. La spiegazione del nuovo servizio è a fondo pagina.

Ma prima di vedere quali sono gli step per fare la domanda di sussidio di disoccupazione, vediamo in breve quali sono i requisiti per averne diritto.

Requisiti disoccupazione

Ricordiamo, come detto in premessa, che uno dei presupposti della disoccupazione NASpI è la perdita involontaria dell’occupazione; oltre a questo requisito inoltre il lavoratore deve rispettare:

  1. il requisito contributivo: il lavoratore deve poter far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione
  2. il requisito lavorativo: il lavoratore deve poter far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Detto ciò passiamo a vedere, una volta constatato di avere i requisiti necessari, come fare domanda di disoccupazione.

Dove chiedere la disoccupazione

Verificate quindi le condizioni di cui sopra, vediamo ora dove richiedere la disoccupazione. Per richiedere il sussidio di disoccupazione, si può optare per una di queste tre modalità:

  1. domanda di Naspi online direttamente dal sito www.inps.it se in possesso del PIN dispositivo INPS (abolito dal 1° ottobre 2021). Oppure di SPID (o CNS o Carta d’identità elettronica);
  2. domanda di disoccupazione attraverso l’ausilio di un patronato;
  3. richiesta di disoccupazione tramite Contact Center Multicanale INPS, chiamando da rete fissa il numero gratuito 803164 oppure da cellulare il numero 06164164.

Mentre la prima e la terza opzione sono completamente gratuite, nel caso di domanda tramite patronato questo non potrà richiedere alcun onorario in fase di invio della domanda; ma lo stesso ha la facoltà di trattenere una quota percentuale mensilmente su tutta la durata della disoccupazione.

Ecco perchè anche senza assistenza è molto meglio presentare la domanda autonomamente per risparmiare il più possibile. Ora che abbiamo visto quali sono i requisiti e dove chiedere la disoccupazione, ci concentreremo quindi sulla domanda di NASpI online effettuata direttamente dal disoccupato.

Come fare la domanda di disoccupazione: domanda di Naspi online

Come e dove si richiede la disoccupazione? Se non si vuole andare dal patronato si può procedere personalmente; in tal caso l’unica via è quella di fare domanda di disoccupazione NASpI online.

Per prima cosa, se non già in possesso, è necessario richiedere SPID. Dal 1° ottobre 2021 il PIN INPS non funziona più per il cittadino, che viene sostituito progressivamente e definitivamente dallo SPID.

Ad oggi quindi solo se si ha SPID si potrà operare direttamente sul sito. Si potrà comunque accedere all’area riservata e presentare la domanda autonomamente anche tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’identità elettronica.

N.B. Dal 1° ottobre 2021 il PIN non è più operativo e si può accedere ai vari servizi solo con SPID, CIE 3.0 o CNS. Oppure si può fare una delega SPID servizi INPS.

INPS disoccupazione on line: dove si trova il servizio

Essendo abilitati a procedere si deve eseguire il login nell’area dei Servizi online del sito INPS e seguire questo percorso:

  1. servizi per il cittadino;
  2. selezionare l’opzione “invio domande di prestazioni a sostegno del reddito”;
  3. cliccare sulla dicitura NASPI che comparirà sulla barra di sinistra, quindi nella sotto sezione “Indennità di NASPI” e compilare la domanda.

La domanda di disoccupazione NASpI online si compone di 6 sezioni e i dati da inserire sono ovviamente anagrafici e lavorativi. Viene caricata automaticamente la posizione contributiva del soggetto richiedente e nelle schermate successive bisogna indicare informazioni specifiche. Riferite ad esempio alla ricezione o meno del periodo di preavviso oppure a periodi di lavoro svolti all’estero.

Nella nuova schermata proposta è necessario dichiarare il possesso del requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro nei 12 mesi precedente. Contestualmente se si svolge attività lavorativa in forma autonoma dal quale derivi un reddito compatibile al mantenimento dello stato di disoccupazione (4.800 euro annui).

Gli ultimi passaggi riguardano la scelta di applicare le detrazioni familiari sull’importo derivante dall’assegno di NASPI (MV10 INPS) e se si vogliono percepire gli assegni familiari.

Sussidio di disoccupazione e assegni familiari (ANF)

Non tutti sanno che anche durante la ricezione del sussidio di disoccupazione è possibile percepire gli assegni per il nucleo familiare (anche detti assegni familiari o ANF). In questo caso sarà direttamente l’INPS a erogarli insieme alla disoccupazione.

L’importante è compilare la domanda di ANF mentre si presenta la domanda di disoccupazione online. Anche se ci si dimentica di presentare la domanda di ANF contestualmente a quella di NASpI nulla andrà perduto, infatti si potrà aggiungere la richiesta anche in un secondo momento, e addirittura anche dopo che la NASpI è terminata e si avrà diritto agli arretrati (fino a 5 anni dopo il diritto).

Leggi anche: assegni familiari ANF su NASpI, ecco come funziona

NASpI e detrazioni da lavoro dipendente e per familiari a carico

Per ottenere una indennità di disoccupazione più alta altro aspetto da non dimenticare sono le detrazioni da lavoro dipendente e per familiari a carico. In fase di invio della domanda infatti la procedura chiederà se si ha diritto alle detrazioni fiscali; oltre alle detrazioni da lavoro dipendente si potranno ottenere:

  1. le detrazioni per figli a carico;
  2. detrazioni per moglie a carico.

Modello mv10

Il modulo da compilare in questo caso si chiama modello MV10 e come nel caso degli ANF può essere presentato anche in fase successiva. Da notare inoltre che se non sono state richieste le detrazioni anche se spettanti, queste non vanno perse; infatti si potranno usare in fase di conguaglio nella dichiarazione dei redditi 730 dell’anno successivo.

Occhio comunque a questo aspetto: quando si termina un lavoro e in corso di anno si percepisce la NASpI è sempre obbligatorio l’anno successivo presentare la dichiarazione dei redditi, proprio perchè si sarà in presenza di due o più Certificazioni Uniche (ex CUD) e quindi i redditi e le detrazioni andranno necessariamente conguagliate.

NASPI e DID online

La domanda a questo punto è quasi compilata interamente, rimane solo la parte riguardante lo stato di disoccupazione: requisito fondamentale per poter accedere alla prestazione.

Nel caso in cui il disoccupato non si sia recato presso il centro per l’impiego per sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, questa può essere completata nella sezione 5/6 della domanda on-line di NASPI, velocizzando così i tempi.

Giunti all’ultima schermata, 6/6, non resta che impegnarsi a comunicare all’INPS una serie di dati richiesti che possano inficiare l’efficacia della domanda e dichiarare la veridicità dei dati inseriti, ricontrollare attentamente quanto inserito ed inviare.

Documenti per disoccupazione: cosa allegare alla domanda di NASPI

Quali sono i documenti per la disoccupazione? Vi è la possibilità di allegare documenti alla domanda di NASpI. Sebbene nelle istruzioni non venga riportato l’obbligo di alcun allegato, è consigliabile inviare l’Unilav chiedendolo al datore di lavoro, evitando così eventuali ritardi dovuti a controlli legati alle motivazioni della richiesta di indennità di NASPI.

Come detto sopra inoltre è consigliabile allegare il modello mv10 al fine del calcolo delle detrazioni fiscali spettanti (da lavoro dipendente e familiari a carico).

Avendo a questo punto terminato la compilazione della domanda, rimane un ultimo aspetto da analizzare: il pagamento del sussidio di disoccupazione.

Domanda disoccupazione documenti necessari: modello SR163 abolito

Fra i documenti necessari alla domanda di NASpI occhio al modello SR163. L’INPS ha infatti chiarito che al fine di ricevere i pagamenti relativi alle prestazioni a sostegno del reddito, tra cui, come in questo caso la NASpI, non è più obbligatorio compilare e spedire il modulo SR163.

Il controllo sull’IBAN sarà effettuato autonomamente dall’INPS. Occhio però perchè il conto corrente deve essere obbligatoriamente intestato al richiedente dell’assegno di disoccupazione.

Leggi anche: modello SR163

INPS disoccupazione on line: quando si presenta la domanda di disoccupazione

È bene fare attenzione alle tempistiche nel caso di richiesta di assegno di disoccupazione NASPI.

Infatti la domanda deve essere presentata entro il termine di decadenza di 68 giorni che decorre:

  • data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro;
  • allorché nel corso dei sessantotto giorni si verifichi un evento di maternità, malattia o infortunio indennizzabile, il termine rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento e riprende a decorrere al termine dello stesso per la parte residua;
  • data di definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;
  • dalla data di fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
  • dal trentesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa.

Uniche eccezioni riguardano il periodo di emergenza da COVID-19. In questo periodo infatti i tempi per presentare la domanda sono variati: vi invitiamo a contattare un patronato o direttamente l’INPS per sapere le tempistiche attuali.

NASpI e Patto di servizio personalizzato

Entro 15 giorni dalla presentazione in via telematica della domanda di prestazione a sostegno del reddito, il disoccupato deve sottoscrivere presso il Centro per l’Impiego il “Patto di Servizio Personalizzato”.

Questa sorta di contratto serve quindi sia per ricevere il pagamento dell’indennità sia per far partecipare il disoccupato ad attività di politica attiva consistente in corsi di formazione e riqualificazione professionale al fine di ottenere un nuovo inserimento nel mondo del lavoro.

Infatti contiene la definizione del profilo personale di “occupabilità” del soggetto all’interno del mercato del lavoro, in secondo luogo individua un responsabile delle attività per la ricerca attiva di una posizione lavorativa nonché le tempistiche delle attività stesse.

Quando arrivano i soldi della Naspi

Dopo aver presentato autonomamente la domanda di disoccupazione NASpI online dalla stessa area è anche possibile vedere quando arriva la NASpI. Non serve quindi rivolgersi all’INPS, anche se per ogni dubbio è bene consultare il contact center INPS numero verde ai numeri 803164 da fisso e 06164164 da mobile.

Su questo punto vi è stata di recente una ulteriore innovazione da parte dell’Istituto Previdenziale; infatti da metà settembre 2018 accedendo alla propria area riservata è possibile controllare:

  1. lo stato di lavorazione e di avanzamento della domanda di NASpI;
  2. il calendario dei pagamenti con importi e date di pagamento;
  3. la proiezione della NASpI con l’importo totale e tutte le prossime date e importi.

NASpI servizio personalizzato e interattivo (video)

In data 6 ottobre 2021 l’INPS informa che agli utenti con domanda di NASpI accolta possono accedere all’area riservata MyINPS tramite SPID, CIE e CNS e trovare una video guida personalizzata che illustra i servizi a loro dedicati.

La video guida indica all’utente:

  1. come è stata calcolata la sua NASpI,
  2. quali sono le regole di compatibilità da considerare,
  3. l’importo e la durata del beneficio

Questo serve ad anticipare le risposte alle domande più frequenti, ovvero:

“Quanto prenderò ogni mese? Per quanti mesi? Quando riceverò l’accredito della prima rata di NASpI ? Cosa devo fare se trovo un nuovo lavoro?”.

La video guida accompagna quindi l’utente nella gestione in autonomia della propria NASpI, aprendo un canale interattivo con INPS, grazie ad apposite icone che compaiono durante il video.

Cessione del quinto della pensione, tassi aggiornati quarto trimestre 2021

Cessione del quinto della pensione, tassi aggiornati quarto trimestre 2021

Definiti i nuovi tassi effettivi globali medi (TEGM) per il periodo “1° ottobre 2021 – 30 dicembre 2021”, riferiti al quarto trimestre 2021

Con il Decreto n. 77147 del 24 settembre 2021 il Ministero dell’Economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro ha indicato i tassi effettivi globali medi (TEGM) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell’art. 2, co. 1, della L. n. 108/1996, recante disposizioni in materia di usura, come modificata dal D.L. n. 70/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 106/2011, rilevati dalla Banca d’Italia ed in vigore per il periodo “1° ottobre 2021 – 30 dicembre 2021”.

In particolare, con il Messaggio n. 3341 del 5 ottobre 2021, l’INPS ha specificato che:

  • per gli importi fino a 15.000 euro si applica un TEGM del 11,11%, mentre il tasso di soglia dell’usura è pari a 17,89%;
  • per gli importi oltre i 15.000 euro si applica un TEGM del 7,19% e il tasso di soglia dell’usura corrisponde al 12,99%.

Alla luce dei nuovi tassi, vediamo in dettaglio come funziona la cessione del quinto delle pensioni e come si calcola la quota cedibile.

Cessione del quinto della pensione: campo di applicazione

Si tratta della possibilità rivolta ai pensionati pubblici e privati di contrarre prestiti, con banche e intermediari finanziari, da estinguersi con cessione di quote di pensione fino al quinto dell’importo della stessa.

Possono essere cedute tutte le pensioni, ad eccezione di:

  • pensioni e assegni sociali;
  • invalidità civili;
  • assegni mensili per l’assistenza ai pensionati per inabilità;
  • sostegno al reddito (VOCRED, VOCOOP, VOESO);
  • assegni al nucleo familiare;
  • pensioni con contitolarità per la quota parte non di pertinenza del soggetto richiedente la cessione;
  • prestazioni di esodo ex art. 4, co. da 1 a 7–ter, della L. n. 92/2012.

Cessione del quinto della pensione: funzionamento

Ma cosa deve fare, in pratica, il pensionato per ottenere il prestito con cessione del quinto? Ebbene, per prima cosa il pensionato deve richiedere presso qualsiasi Sede INPS la “comunicazione di cedibilità della pensione”: si tratta di un documento in cui viene indicato l’importo massimo della rata del prestito.

Tale documento va poi consegnato alla Banca o alla società finanziaria con la quale stipulare il contratto di finanziamento.

Nel caso in cui il pensionato, per la stipula del contratto, si rivolga ad un Ente finanziario convenzionato con l’INPS, la comunicazione di cedibilità verrà elaborata direttamente dalla Banca/Finanziaria attraverso un collegamento telematico con l’Istituto stesso, e i tassi d’interesse applicati al contratto di prestito saranno più vantaggiosi.

Cessione del quinto della pensione: modalità di calcolo

Poiché il pensionato può cedere fino a un quinto della propria pensione, la rata dipende dall’importo della pensione stessa. L’importo cedibile è calcolato al netto delle trattenute fiscali e previdenziali, e in modo da non intaccare l’importo della pensione minima stabilito annualmente dalla legge. Per questo motivo i trattamenti pensionistici integrati al minimo non possono essere oggetto di cessione.

In caso di titolarità di più pensioni cedibili, il calcolo si effettua sull’importo totale delle pensioni percepite.

Cessione del quinto della pensione: tutele del pensionato

Prima di poter versare l’importo della rata trattenuta dalla pensione alla Banca o alla società finanziaria, l’INPS verifica la presenza di alcune condizioni a tutela del pensionato, che si riassumono di seguito:

  • la Banca o la Finanziaria devono avere tutti i requisiti richiesti dalla legge per questo tipo
    di operazione;
  • il tasso applicato al prestito deve essere inferiore al “tasso soglia” anti-usura per gli Enti finanziari accreditati o al tasso convenzionale stabilito per la propria fascia di età per il prestito erogato da Ente finanziario convenzionato;
  • la rata contrattualmente prevista non deve superare un quinto dell’importo della pensione;
  • nel contratto devono essere indicate tutte le spese (istruttoria, estinzione anticipata, premio assicurativo per premorienza, commissioni, interessi).

Per contenere il livello dei tassi di interesse e tutelare i pensionati, l’INPS ha predisposto una Convenzione, sottoscritta da numerose Banche e società finanziarie, che garantisce tassi più favorevoli rispetto a quelli di mercato. L’elenco delle Banche e degli Istituti convenzionati è disponibile seguendo il percorso indicato:

  • “Servizi Online” > “Elenco di tutti i servizi” > “Cessione quinto” > “Gestione Enti Convenzionati”.

Cessione del quinto della pensione: tassi di soglia convenzionali

Per i prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, il valore dei tassi da applicarsi nel periodo “1° ottobre 2021 – 30 dicembre 2021” sono i seguenti:

  • per gli importi fino a 15.000 euro si applica un TEGM dell’11,11%, mentre il tasso di soglia dell’usura è pari a 17,89%;
  • importi oltre i 15.000 euro invece il TEGM è del 7,19% e il tasso di soglia dell’usura corrisponde al 12,99%.

Sulla base di tali dati, i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione concessi da intermediari finanziari in regime di convenzionamento ai pensionati variano come segue:

  • per i pensionati fino a 59 anni si applica un tasso di soglia convenzionale dell’8,30% fino a 15.000 euro e del 6,19% oltre i 15.000 euro;
  • per i pensionati compresi fra i 60 e 64 anni si applica un tasso di soglia convenzionale del 9,10% fino a 15.000 euro e del 6,99% oltre i 15.000 euro;
  • fra i 65 e 69 anni si applica un tasso di soglia convenzionale del 9,90% fino a 15.000 euro e del 7,79% oltre i 15.000 euro;
  • fra i 70 e 74 anni si applica un tasso di soglia convenzionale del 10,60% fino a 15.000 euro e del 8,49% oltre i 15.000 euro;
  • 75 – 79 anni si applica un tasso di soglia convenzionale del 11,40% fino a 15.000 euro e del 9,29% oltre i 15.000 euro.
  • con età maggiore di 79 anni si applica un tasso di soglia convenzionale del 17,89% fino a 15.000 euro e del 12,99% oltre i 15.000 euro.

Procedura dedicata

Infine, si precisa che la procedura dedicata alla gestione di detto processo – denominata “Quote Quinto” – effettua un controllo “bloccante” sui nuovi tassi applicati. Tale funzione inibisce, pertanto, la notifica telematica, da parte delle banche/intermediari finanziari, dei piani di cessione del quinto della pensione qualora i tassi applicati risultino superiori a quelli convenzionali.

Da ultimo si specifica che per la classe di età “Maggiore di 79 anni” i tassi soglia coincidono con i tassi soglia usura di cui al decreto ministeriale sopra citato.

Le suddette modifiche sono operative con decorrenza 1° ottobre 2021.

Accertamento dell’invalidità: semplificata la procedura per la richiesta di visita medica

Online il nuovo servizio, denominato “Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile”, per la definizione agli atti delle domande/posizioni in attesa di valutazione sanitaria, ovvero l’Accertamento dell’invalidità attraverso la visita medico legale. Tale servizio consente ai cittadini di inoltrare online all’INPS la documentazione sanitaria, ai fini dell’accertamento medico legale, in attesa di:

  • valutazione sanitaria di prima istanza/aggravamento (dove le commissioni mediche INPS operano in convenzione con le regioni);
  • revisione di invalidità, cecità, sordità, handicap e disabilità.

La documentazione sanitaria pervenuta mediante l’allegazione online verrà conservata negli archivi dell’Istituto e sarà sempre disponibile e consultabile per gli eventuali successivi accertamenti:

  • di revisione;
  • aggravamento;
  • verifica straordinaria ovvero per le attività dell’UOC audit del Coordinamento generale Medico Legale e della Commissione Medica Superiore.

A renderlo noto è l’INPS, con il Messaggio n. 3315 dell’1 ottobre 2021.

Accertamento dell’invalidità: la normativa

Sulla base dell’art. 29-ter del D.L. n. 76/2020, che consente la definizione dei verbali sanitari attraverso la valutazione agli atti, le commissioni mediche INPS preposte all’accertamento delle minorazioni civili e dell’handicap, sono autorizzate a redigere verbali:

  • sia di prima istanza aggravamento (là dove operano e sono attive le convenzioni con le regioni);
  • sia di revisione, anche solo sugli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva.

La valutazione sugli atti può essere richiesta dal diretto interessato unitamente alla produzione di documentazione sanitaria adeguata. La commissione INPS di accertamento valuta la documentazione sanitaria pervenuta e trasmessa dal cittadino. Nei casi in cui la ritenga non sufficiente per una valutazione obiettiva, l’interessato sarà convocato a visita diretta.

Accertamento dell’invalidità: il nuovo servizio online

Il nuovo servizio, denominato “Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile”, consente ai cittadini di inoltrare online all’INPS la documentazione sanitaria probante, ai fini dell’accertamento medico legale, per la definizione agli atti delle domande/posizioni in attesa di valutazione sanitaria di prima istanza/aggravamento o di revisione di invalidità, cecità, sordità, handicap e disabilità.

Tale nuovo servizio consente alle commissioni mediche INPS di:

  • snellire il procedimento di verifica sanitaria in ottemperanza alla nuova norma vigente;
  • agevolare l’accertamento nei casi di pazienti particolarmente gravi per i quali il recarsi a visita diretta potrebbe essere particolarmente disagevole;
  • implementare una modalità accertativa, prevista da specifica norma, che tenga conto dell’attuale contesto pandemico.

I cittadini, che hanno già presentato una domanda di invalidità civile, di handicap, di cecità, sordità o disabilità ovvero che hanno già ricevuto una comunicazione dall’Istituto riguardante una revisione, potranno chiedere di essere valutati agli atti, inoltrando la documentazione sanitaria.

A tal fine, i medesimi cittadini possono accedere al nuovo servizio in commento, attraverso il sito istituzionale dell’INPS, dopo essersi autenticati con le proprie credenziali di identità digitale (SPID, CNS o CIE). Si ricorda che l’accesso ai servizi online dell’Istituto mediante PIN è consentito fino al 30 settembre 2021. La documentazione da allegare online sarà accettata solo se in formato PDF e di dimensione massima di 2 MB per documento.

La documentazione trasmessa online sarà resa disponibile alla commissione medica INPS, che potrà pronunciarsi con l’emissione di un verbale agli atti che verrà poi trasmesso al cittadino a mezzo di raccomandata A/R. Qualora, invece, la documentazione pervenuta non venga considerata sufficiente o non permetta una completa ed esauriente valutazione obiettiva, la medesima commissione medica potrà convocare a visita diretta l’interessato.


Permessi per lutto: guida completa

La normativa sul lavoro prevede in favore dei lavoratori dipendenti il diritto di richiedere giorni di permesso per lutto in caso di decesso o permessi per documentata grave infermità di un familiare. I permessi retribuiti sono concessi nel limite massimo di 3 giorni all’anno, dietro presentazione da parte del dipendente della documentazione comprovante il diritto all’astensione. I contratti collettivi possono intervenire prevedendo condizioni di miglior favore.

Al verificarsi dell’evento tutelato, l’interessato deve comunicare all’azienda l’accaduto oltre ai giorni di assenza per lutto, in cui quindi l’assenza sarà giustificata da giorni di permesso per lutto. Per le ore non lavorate ma coperte da permesso per lutto e grave infermità spetta comunque la retribuzione oltre alla maturazione di ferie, permessi, mensilità aggiuntive e tfr. In alternativa al permesso, nei casi di decesso del familiare la normativa riconosce al lavoratore la possibilità di richiedere un periodo di congedo non retribuito. Vediamo nel dettaglio la disciplina dei permessi retribuiti per lutto familiare.

Permessi per lutto

Come detto in premessa i permessi per lutto, ovvero i permessi retribuiti per lutto, consistono in giorni di permesso retribuiti aggiuntivi a quelli che maturano mensilmente (ferie, permessi e ROL). Vediamo quindi a chi spettano, quanto è la retribuzione, come fare richiesta e i documenti necessari.

A chi spettano

I permessi per lutto spettano ai lavoratori dipendenti pubblici e privati, con esclusione perciò di tutti quei soggetti titolari di rapporti che si collocano al di fuori dell’area della subordinazione, come tirocinanti e collaboratori coordinati e continuativi.

I permessi per lutto spettano in caso di decesso:

  • Del coniuge anche se legalmente separato (o della parte dell’unione civile);
  • Parente entro il 2° grado (anche non convivente) in linea retta o collaterale;
  • Soggetto componente la famiglia anagrafica.

Riepilogando i permessi per lutto spettano per la morte di:

  • Coniuge;
  • Genitori;
  • Figli;
  • Fratelli e sorelle;
  • Nonni;
  • Nipoti (figli dei figli).

Non spettano per gli affini (cioè i parenti del coniuge come suocero e suocera) se non per alcune tipologie di lavoratori e CCNL (prevalentemente lavoratori pubblici). I giorni di lutto non spettano quindi per suocero e suocera, ma spettano i permessi lutto nonno ovvero i genitori dei propri genitori; ma non spettano infine per la morte del nonno o della nonna del coniuge.

Giorni per lutto familiare

La normativa riconosce al dipendente il diritto a chiedere 3 giorni per lutto familiare all’anno ovvero di permesso per funerale. Nel computo delle assenze si tiene conto anche delle eventuali giornate richieste per grave infermità di un familiare. Questo significa che se nel 2019 il dipendente ha ottenuto 2 giorni di permesso per grave infermità del coniuge potrà chiedere lo stesso anno, in caso di decesso di un familiare, solo un’altra giornata di permesso.

Nel computo del tetto massimo non si tiene conto dei giorni festivi e non lavorativi.

Effetti sulla retribuzione

I giorni di assenza coperti da permessi per lutto sono comunque retribuiti, come se il dipendente avesse svolto la normale attività lavorativa. Gli stessi periodi sono utili ai fini della maturazione di ferie e permessi, mensilità aggiuntive, trattamento di fine rapporto, anzianità di servizio.

I giorni di permesso devono essere indicati nel calendario presenze del Libro unico del lavoro con un apposito giustificativo. La retribuzione spettante è riportata invece nella sezione competenze / trattenute.

In caso di evento verificatosi durante le ferie, i permessi per lutto hanno l’effetto di interrompere il godimento del periodo feriale.

Permessi per lutto cosa fare e come procedere

Per ottenere i permessi per lutto il dipendente deve innanzitutto comunicare all’azienda il verificarsi dell’evento e i giorni in cui si asterrà dal lavoro. In alternativa ai permessi, il beneficiario può chiedere una riduzione dell’orario di lavoro in misura corrispondente ai permessi sostituiti. In quest’ultimo caso, la riduzione d’orario può protrarsi per un periodo superiore ai 3 giorni.

Per ottenere la riduzione d’orario dipendente e azienda devono stipulare un accordo scritto in cui sono indicati i giorni di permesso sostituiti.

I permessi o la riduzione d’orario devono essere utilizzati entro 7 giorni dal decesso.

I giorni di permesso per lutto sono cumulabili con quelli previsti dalla Legge 104 per l’assistenza al familiare disabile.

Documenti necessari

Per qualificare la propria assenza come permesso per lutto il dipendente è tenuto a presentare idonea certificazione (ad esempio il certificato di morte rilasciato dal Comune in cui è avvenuto il decesso se diverso da quello di residenza) ovvero una dichiarazione sostitutiva.

Dal momento che la legge non lo esclude espressamente, si ritiene che i permessi per lutto possano essere concessi anche in caso di funerale all’estero.

Permessi retribuiti per lutto familiare: il ruolo dei contratti collettivi

I contratti collettivi possono intervenire prevedendo condizioni di miglior favore, sia con riguardo al numero di giorni spettanti che sui soggetti per il cui decesso si ha diritto ai permessi.

Ad esempio il CCNL Alimentari – Industria riconosce 4 giorni di permesso retribuito in caso di decesso del coniuge (anche legalmente separato), un parente entro il 2° grado anche non convivente ovvero un soggetto componente la famiglia. I 4 giorni sono computati ad evento anziché su base annua come prevede la normativa.

Il CCNL Pulizia concede 3 giorni di permesso retribuito per ogni decesso familiare elevati a 5 (di cui solo 3 retribuiti) se l’evento luttuoso si è verifica fuori provincia.

Al contrario, il CCNL Legno e arredamento – Industria prevede 3 giorni all’anno di permesso retribuito per decesso del coniuge, anche legalmente separato, di un parente entro il 2° grado anche non convivente ovvero un soggetto componente la famiglia.

Condizioni di miglior favore possono altresì esser previste da contratti collettivi territoriali, aziendali o accordi individuali.

Permessi lutto suoceri

Anche per la morte di suocero o  suocera spettano i permessi per lutto?

Di norma i dipendenti del settore privato non possono chiedere permessi per lutto per la morte di suocero o suocera, non essendo parenti entro il secondo grado. Tuttavia esistono alcuni CCNL che ammettono questa possibilità, estendendo i permessi agli affini entro il primo grado, quindi anche a suocero o suocera del titolare figlio o figlia del coniuge.

Ad esempio la maggior parte dei CCNL o contratti collettivi pubblici, cioè per gli statali o dipendenti pubblici, li prevedono.

Congedo non retribuito per gravi motivi personali

In alternativa ai giorni di permesso per lutto familiare, il dipendente può chiedere (DM 21/07/2000) un periodo di congedo non retribuito per gravi motivi personali che riguardano:

  • Sé stesso o il soggetto convivente;
  • Parenti o affini entro il 3° grado disabili (anche se non conviventi);
  • Coniuge o parte dell’unione civile, figli, genitori, adottanti, generi e nuore, suocero e suocera, fratelli e sorelle (i soggetti citati non è obbligatorio siano conviventi).

Per gravi motivi si intendono anche le incombenze familiari dovute al decesso di uno dei soggetti di cui sopra.

Il congedo può essere concesso per non più di 2 anni, continuativi o frazionati, nell’arco dell’intera vita lavorativa. Nel conteggio dei 2 anni si devono considerare anche i giorni festivi e non lavorativi compresi nel periodo di fruizione. Le frazioni di congedo inferiori ai 30 giorni si sommano e si considera fruito un mese quando la somma delle frazioni è pari a 30 giorni.

Sono i contratti collettivi a dover disciplinare le procedure di richiesta e concessione dei congedi. In assenza di disposizioni in merito, il datore è tenuto entro 10 giorni dalla richiesta ad esprimersi in merito.

Per i giorni di congedo non spetta alcuna retribuzione e nemmeno maturano ferie e permessi, mensilità aggiuntive, trattamento di fine rapporto, anzianità di servizio.


Requisiti bonus rottamazione TV 2021: ecco a chi spetta e perchè

Più volte su queste pagine ci siamo soffermati sui bonus ed agevolazioni introdotti dal Governo in quest’ultimo periodo. Da un lato la finalità è quella di dare un impulso deciso alle attività lavorative ed economiche; dall’altro detti incentivi servono ad aiutare le famiglie italiane nelle spese quotidiane o ricorrenti.

Di seguito vogliamo focalizzarci nuovamente sul bonus rottamazione TV 2021, ossia l’agevolazione – lanciata dal Governo lo scorso 23 agosto – che favorisce l’acquisto di un nuovo apparecchio televisivo e la rottamazione di quello vecchio. Il MISE ha messo a disposizione due diversi bonus, cumulabili tra loro; in virtù dei quali il beneficiario può contare su una cifra massima pari a 130 euro di sconto.

Di seguito vogliamo fare il punto su questo beneficio, per individuare quali sono i requisiti da possedere e per evidenziare che non tutti ne hanno effettivo diritto.

Bonus rottamazione TV: il contesto di riferimento

Il bonus rottamazione TV – questo è il suo nome completo – è stato introdotto, come accennato, allo scopo di favorire l’acquisto di televisori compatibili con il nuovo sistema di digitale terrestre. In particolare, l’incentivo è obbligatorio per il passaggio dall’odierno standard della tv digitale terrestre al nuovo standard DVB-T2, tramite il quale il telespettatore potrà vedere i programmi televisivi con una qualità video perfezionata.

Cominciata nel 2020 e di durata biennale, la rivoluzione dei televisori condurrà ad un integrale cambiamento del panorama delle reti tv nel nostro paese. Insomma, è doveroso fare uno “switch” verso nuove modalità di trasmissione del segnale del digitale terrestre, che da luglio 2022 sarà il citato DVB T2. I prossimi due anni saranno dunque una fase di passaggio dal vecchio al nuovo contesto, nella quale i cittadini avranno tutto il tempo di cambiare i datati televisori con apparecchi capaci di supportare la nuova tecnologia.

Procedendo alla rottamazione del vecchio apparecchio, il beneficiario otterrà uno sconto corrispondente al 20% del prezzo di acquisto del nuovo, fino a un tetto di 100 euro. Attenzione a questo aspetto: non vi sono limiti di reddito in materia, dunque non è obbligatorio presentare l’Isee aggiornato. Il bonus vale fino al 31 dicembre 2022, a meno che in una data anteriore non abbia luogo l’esaurimento del fondo di 250 milioni previsto.

Nel dettaglio, vi è da dire che il bonus TV citato non ha sostituito, ma si unisce, al precedente incentivo per la rottamazione delle televisioni, corrispondente al valore di 30 euro (prima 50). L’incentivo è rivolto esclusivamente ai nuclei familiari con Isee al di sotto dei 20mila euro. E’ previsto dunque il cumulo, entro un tetto di 130 euro.

Nuovo Bonus TV 2021

Confindustria ha da poco tempo reso noti i primi dati sul nuovo bonus TV 2021, aggiornati al primo ottobre.  Si tratta di circa mezzo milione di vecchi televisori già rottamati con il nuovo incentivo: insomma, l’agevolazione sta registrando un buon successo e le ragioni della corsa all’incentivo sono soprattutto due:

  • a partire dal 20 ottobre, i primi canali RAI e Mediaset modificheranno codifica. Pertanto chi non ha una TV aggiornata, vorrà di certo cambiarla quanto prima;
  • per conseguire il nuovo Bonus TV non serve possedere un ISEE entro 20.000 euro.

Sembrerebbe dunque che non vi siano particolari limiti all’ottenimento del beneficio, ma ciò non significa che il bonus TV sia rivolto a tutti.

Infatti, vi sono alcuni limiti che di fatto impediscono e impediranno a non pochi cittadini di accedere al nuovo bonus TV 2021. Ci riferiamo ad es. all’impossibilità di conseguire due volte il bonus nell’identico nucleo familiare; e anche al fatto che il contributo può giungere al massimo al 20% del costo della nuova TV. Perciò si ottengono 100 euro esclusivamente acquistando una televisione da almeno 500 euro di costo. Ma non solo: vi sono anche altri e più rilevanti limiti, che ora esporremo.

Infine è bene sottolineare che il bonus rottamazione non vale per sostituire solo il decoder. Infatti per l’acquisito del decoder è possibile fruire del solo bonus decoder e al momento:

  1. è pari a 30 euro;
  2. non serve rottamare un decoder vecchio;
  3. c’è bisogno di un ISEE fino a 20 mila euro.

Leggi anche: Bonus cashback per il 2022, ci sarà il ritorno?

Requisiti bonus rottamazione TV 2021: 4 importanti limiti alla fruizione del bonus rottamazione TV

Anzitutto bisogna rimarcare che un significativo vincolo che farà in modo di impedire a tanti telespettatori di sfruttare il nuovo bonus TV è dato dal fatto che esso è correlato strettamente alla rottamazione di una vecchia TV, non compatibile con il nuovo standard DVB-T2. D’altronde, come sopra indicato, questo beneficio prende anche il nome di bonus rottamazione.

I requisiti per accedere al nuovo bonus TV 2021 sono pertanto oggettivi, cioè relativi all’apparecchio da rottamare e da comprare e soggettivi, relativamente all’essere in regola con il canone RAI per l’acquirente ed all’avvenuta adesione da parte del negoziante.

Rottamare una TV non compatibile con TVB2

In altre parole, non è sufficiente una TV qualunque: va rottamato proprio un apparecchio vecchio e non compatibile con il DVB-T2. Pertanto, ogni interessato farà bene a fare il test di compatibilità con il nuovo digitale terrestre, per capire se potrà conseguire il bonus TV.

Nuovo TV presente nell’elenco del MISE

Inoltre il TV da acquistare si deve trovare nell’apposito elenco prestabilito dal MISE.

Essere in regola con il Canone RAI

Altro rilevante limite è rappresentato dal fatto che per conseguire il bonus TV, il consumatore deve poter provare di essere in regola con il pagamento del canone RAI. Altrimenti se ha più di 75 anni, di essere stato esentato dal versamento della tassa sulla tv. In buona sostanza, chi in passato non ha rispettato l’obbligo di pagamento del canone non potrà sfruttare il Bonus TV 2021, introdotto dal Governo Draghi.

Cessione del quinto della pensione, tassi aggiornati quarto trimestre 2021

Cessione del quinto della pensione, tassi aggiornati quarto trimestre 2021

Definiti i nuovi tassi effettivi globali medi (TEGM) per il periodo “1° ottobre 2021 – 30 dicembre 2021”, riferiti al quarto trimestre 2021

Con il Decreto n. 77147 del 24 settembre 2021 il Ministero dell’Economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro ha indicato i tassi effettivi globali medi (TEGM) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell’art. 2, co. 1, della L. n. 108/1996, recante disposizioni in materia di usura, come modificata dal D.L. n. 70/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 106/2011, rilevati dalla Banca d’Italia ed in vigore per il periodo “1° ottobre 2021 – 30 dicembre 2021”.

In particolare, con il Messaggio n. 3341 del 5 ottobre 2021, l’INPS ha specificato che:

  • per gli importi fino a 15.000 euro si applica un TEGM del 11,11%, mentre il tasso di soglia dell’usura è pari a 17,89%;
  • per gli importi oltre i 15.000 euro si applica un TEGM del 7,19% e il tasso di soglia dell’usura corrisponde al 12,99%.

Alla luce dei nuovi tassi, vediamo in dettaglio come funziona la cessione del quinto delle pensioni e come si calcola la quota cedibile.

Cessione del quinto della pensione: campo di applicazione

Si tratta della possibilità rivolta ai pensionati pubblici e privati di contrarre prestiti, con banche e intermediari finanziari, da estinguersi con cessione di quote di pensione fino al quinto dell’importo della stessa.

Possono essere cedute tutte le pensioni, ad eccezione di:

  • pensioni e assegni sociali;
  • invalidità civili;
  • assegni mensili per l’assistenza ai pensionati per inabilità;
  • sostegno al reddito (VOCRED, VOCOOP, VOESO);
  • assegni al nucleo familiare;
  • pensioni con contitolarità per la quota parte non di pertinenza del soggetto richiedente la cessione;
  • prestazioni di esodo ex art. 4, co. da 1 a 7–ter, della L. n. 92/2012.

Cessione del quinto della pensione: funzionamento

Ma cosa deve fare, in pratica, il pensionato per ottenere il prestito con cessione del quinto? Ebbene, per prima cosa il pensionato deve richiedere presso qualsiasi Sede INPS la “comunicazione di cedibilità della pensione”: si tratta di un documento in cui viene indicato l’importo massimo della rata del prestito.

Tale documento va poi consegnato alla Banca o alla società finanziaria con la quale stipulare il contratto di finanziamento.

Nel caso in cui il pensionato, per la stipula del contratto, si rivolga ad un Ente finanziario convenzionato con l’INPS, la comunicazione di cedibilità verrà elaborata direttamente dalla Banca/Finanziaria attraverso un collegamento telematico con l’Istituto stesso, e i tassi d’interesse applicati al contratto di prestito saranno più vantaggiosi.

Cessione del quinto della pensione: modalità di calcolo

Poiché il pensionato può cedere fino a un quinto della propria pensione, la rata dipende dall’importo della pensione stessa. L’importo cedibile è calcolato al netto delle trattenute fiscali e previdenziali, e in modo da non intaccare l’importo della pensione minima stabilito annualmente dalla legge. Per questo motivo i trattamenti pensionistici integrati al minimo non possono essere oggetto di cessione.

In caso di titolarità di più pensioni cedibili, il calcolo si effettua sull’importo totale delle pensioni percepite.

Cessione del quinto della pensione: tutele del pensionato

Prima di poter versare l’importo della rata trattenuta dalla pensione alla Banca o alla società finanziaria, l’INPS verifica la presenza di alcune condizioni a tutela del pensionato, che si riassumono di seguito:

  • la Banca o la Finanziaria devono avere tutti i requisiti richiesti dalla legge per questo tipo
    di operazione;
  • il tasso applicato al prestito deve essere inferiore al “tasso soglia” anti-usura per gli Enti finanziari accreditati o al tasso convenzionale stabilito per la propria fascia di età per il prestito erogato da Ente finanziario convenzionato;
  • la rata contrattualmente prevista non deve superare un quinto dell’importo della pensione;
  • nel contratto devono essere indicate tutte le spese (istruttoria, estinzione anticipata, premio assicurativo per premorienza, commissioni, interessi).

Per contenere il livello dei tassi di interesse e tutelare i pensionati, l’INPS ha predisposto una Convenzione, sottoscritta da numerose Banche e società finanziarie, che garantisce tassi più favorevoli rispetto a quelli di mercato. L’elenco delle Banche e degli Istituti convenzionati è disponibile seguendo il percorso indicato:

  • “Servizi Online” > “Elenco di tutti i servizi” > “Cessione quinto” > “Gestione Enti Convenzionati”.

Cessione del quinto della pensione: tassi di soglia convenzionali

Per i prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, il valore dei tassi da applicarsi nel periodo “1° ottobre 2021 – 30 dicembre 2021” sono i seguenti:

  • per gli importi fino a 15.000 euro si applica un TEGM dell’11,11%, mentre il tasso di soglia dell’usura è pari a 17,89%;
  • importi oltre i 15.000 euro invece il TEGM è del 7,19% e il tasso di soglia dell’usura corrisponde al 12,99%.

Sulla base di tali dati, i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione concessi da intermediari finanziari in regime di convenzionamento ai pensionati variano come segue:

  • per i pensionati fino a 59 anni si applica un tasso di soglia convenzionale dell’8,30% fino a 15.000 euro e del 6,19% oltre i 15.000 euro;
  • per i pensionati compresi fra i 60 e 64 anni si applica un tasso di soglia convenzionale del 9,10% fino a 15.000 euro e del 6,99% oltre i 15.000 euro;
  • fra i 65 e 69 anni si applica un tasso di soglia convenzionale del 9,90% fino a 15.000 euro e del 7,79% oltre i 15.000 euro;
  • fra i 70 e 74 anni si applica un tasso di soglia convenzionale del 10,60% fino a 15.000 euro e del 8,49% oltre i 15.000 euro;
  • 75 – 79 anni si applica un tasso di soglia convenzionale del 11,40% fino a 15.000 euro e del 9,29% oltre i 15.000 euro.
  • con età maggiore di 79 anni si applica un tasso di soglia convenzionale del 17,89% fino a 15.000 euro e del 12,99% oltre i 15.000 euro.

Procedura dedicata

Infine, si precisa che la procedura dedicata alla gestione di detto processo – denominata “Quote Quinto” – effettua un controllo “bloccante” sui nuovi tassi applicati. Tale funzione inibisce, pertanto, la notifica telematica, da parte delle banche/intermediari finanziari, dei piani di cessione del quinto della pensione qualora i tassi applicati risultino superiori a quelli convenzionali.

Da ultimo si specifica che per la classe di età “Maggiore di 79 anni” i tassi soglia coincidono con i tassi soglia usura di cui al decreto ministeriale sopra citato.

Le suddette modifiche sono operative con decorrenza 1° ottobre 2021.

Giornate FAI: Palazzo Wedekind apre al pubblico il 16 e 17 ottobre

Giornate FAI: Palazzo Wedekind apre al pubblico il 16 e 17 ottobre

In occasione delle giornate FAI d’autunno 2021 (pdf 391KB), l’INPS apre le porte della storica sede di Palazzo Wedekind in piazza Colonna, a Roma, e il Museo che raccoglie tra le più significative opere del patrimonio artistico che l’Istituto da sempre conserva, cura e restaura.

Sabato 16 ottobre sarà la giornata dedicata alle viste degli iscritti FAI, dalle 9 alle 19, mentre domenica 17 il Palazzo sarà aperto a tutti i cittadini negli stessi orari. È necessario prenotare la visita sul sito dedicato, a partire dal pomeriggio del 7 ottobre. Seguendo le norme anti-Covid, gli ingressi saranno organizzati in più turni e fino ad esaurimento dei posti disponibili.

I visitatori, accolti dai volontari FAI, avranno accesso alla Sala Montecitorio e alla Sala Angiolillo, dove sono esposte diverse opere d’arte tra cui un Arazzo della collezione Colonna di Sciarra.

La vista proseguirà nella Pinacoteca, alla scoperta di una ricca esposizione di opere d’arte del ‘900, selezionate tra i tanti tesori artistici dell’INPS, valorizzati all’interno del Museo Multimediale dell’Istituto.

Tre sono i percorsi tematici della mostra presso Palazzo Wedekind: Lavoro, Universo e Paesaggi di città nell’arte. Oltre ai dipinti, l’esposizione è arricchita da sculture in bronzo, bassorilievi in marmo di Leoncillo Leonardi, preziose ceramiche e ritratti dal grande valore artistico come quello di Corrado Alvaro di Renato Guttuso.

Da sempre l’INPS è impegnato nella valorizzazione dell’arte e nella promozione della cultura. L’appuntamento annuale con le giornate del FAI sancisce un sodalizio importante con i suoi iscritti e con tutti i visitatori amanti dell’arte e della scoperta dei tesori curati e valorizzati dalle istituzioni.

Quando si andrà in pensione nel 2022

 
DIRITTO E FISCO | ARTICOLI

Quando si andrà in pensione nel 2022

7 Ottobre 2021 | Autore: 
Quando si andrà in pensione nel 2022
 

Ape sociale strutturale e rafforzata, opzione donna permanente, pensione quota 41, pensione contributiva di garanzia: le nuove proposte.

Terminata la sperimentazione di quota 100, si cerca di scongiurare il ritorno “secco” alla legge Fornero, introducendo nuove agevolazioni pensionistiche finalizzate ad evitare un eccessivo e generalizzato inasprimento dei requisiti per l’uscita dal lavoro. Le recenti proposte per la flessibilità in uscita sono state raccolte in un dossier della Camera, intitolato “Disposizioni per consentire la libertà di scelta nell’accesso dei lavoratori al trattamento pensionistico” [1]Quando si andrà in pensione nel 2022?

Il dossier contiene sia proposte tese ad ampliare e prorogare misure agevolative già esistenti, sia proposte che prevedono l’introduzione di nuove misure.

 
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Tra le disposizioni che con tutta probabilità saranno approvate, vi sono innanzitutto la proroga e l’estensione dell’Ape sociale e dell’opzione donna, due strumenti d’impatto sostenibile per le casse pubbliche.

Si vorrebbe poi finalmente introdurre nel nostro ordinamento la pensione contributiva di garanzia, per sostenere i lavoratori più giovani, assoggettati al solo calcolo contributivo del trattamento e non aventi diritto, per questo, alle integrazioni della pensione, nonché spesso limitati nelle possibilità di pensionamento a causa dell’assegno troppo basso.

Un’altra misura periodicamente riproposta è quella della cosiddetta pensione quota 41: si tratta della possibilità di pensionarsi con 41 anni di versamenti per tutti, anche sommando i contributi di casse diverse, senza necessità di appartenere a specifiche categorie tutelate.

Potrebbero tornare anche vecchie misure ormai “dimenticate”, come il part time agevolato per i lavoratori prossimi alla pensione di vecchiaia. Ma procediamo con ordine

Ape sociale strutturale e rafforzata

L’Ape sociale consiste nella possibilità di ottenere un’indennità di accompagnamento alla pensione, a carico dello Stato, erogata dai 63 anni di età, sino al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, attualmente pari a 67 anni.

Per ottenerla, bisogna avere alle spalle un minimo di 30 anni di contributi, se appartenenti alle categorie dei disoccupati di lungo corso, caregiver e invalidi dal 74%, oppure di 36 anni di contributi se appartenenti alla categoria degli addetti ai lavori gravosi (addetti a specifiche mansioni per almeno 6 anni delle ultime 7 annualità o per almeno 7 anni dell’ultimo decennio). Le donne hanno diritto a uno sconto nel requisito contributivo pari a un anno per ogni figlio, sino a un massimo di 2.

L’importo dell’indennità è calcolato allo stesso modo della pensione, ma non può superare 1.500 euro mensili lordi.

La misura è accessibile per chi matura i requisiti prescritti entro il 31 dicembre 2021: tuttavia, le domande possono essere inviate, tardivamente, solo entro il 30 novembre 2021.

In base alle nuove proposte presentate, l’Ape sociale dovrebbe:

  • diventare una misura strutturale, cioè permanente, senza dunque più la necessità di essere rinnovata ogni anno;
  • essere estesa ai lavoratori fragili.

Inoltre, le categorie di addetti ai lavori gravosi dovrebbero essere ampliate, rispetto alle 15 attuali, con l’aggiunta di ulteriori figure quali commessi, cassieri, maestri elementari, bidelli, tassisti, falegnami: l’inclusione delle nuove categorie sarà decisa a breve dal Governo.

Opzione donna strutturale

Si vorrebbe rendere strutturale anche l’opzione donna: ricordiamo che si tratta della possibilità, per le sole lavoratrici, di ottenere la pensione a 58 anni (59 anni se autonome), con un minimo di 35 anni di contributi, previa attesa di una finestra di 12 mesi (di 18 mesi per le autonome) e in cambio del ricalcolo interamente contributivo del trattamento.

requisiti anagrafici e contributivi devono risultare maturati entro il 31 dicembre 2020.

In base alla nuova proposta, dovrebbe essere abolita la data limite entro la quale maturare i requisiti, in modo da avere una sorta di “proroga automatica”, di anno in anno, come avviene attualmente per la pensione dedicata ai lavoratori precoci con 41 anni di contributi.

Pensione quota 41

A proposito della pensione con 41 anni di contributi, una proposta che periodicamente viene presentata [2] prevede la possibilità di ottenere la quiescenza con:

  • 41 anni di contributi, ottenuti considerando tutti i versamenti, anche accreditati in casse diverse, nonché i contributi Enasarco (non coincidenti temporalmente con i contributi accreditati presso Inps commercianti);
  • senza necessità di essere lavoratori precoci;
  • senza necessità di appartenere a specifiche categorie tutelate.

Pensione contributiva di garanzia

In merito ai lavoratori assoggettati al calcolo puramente contributivo della prestazione, in quanto privi di contributi al 31 dicembre 1995, è noto che la pensione non può beneficiare di integrazioni al minimo, contrariamente a quanto avviene per le pensioni con calcolo retributivo- misto (di scarso rilievo appare la parziale cumulabilità del trattamento con l’assegno sociale).

Inoltre, per questi lavoratori è previsto il rispetto di un importo soglia minimo:

  • per accedere alla pensione anticipata a 64 anni (prestazione pensionistica almeno pari a 2,8 volte l’assegno sociale);
  • per ottenere la pensione di vecchiaia ordinaria e in regime di totalizzazione (importo almeno pari a 1,5 volte l’assegno sociale).

Un recente progetto di legge [3] dispone, per far fronte a queste limitazioni, l’istituzione di una pensione contributiva di garanzia, che garantisca, a tutti gli assoggettati al calcolo interamente contributivo, un trattamento commisurato agli anni di contribuzione e all’età dell’uscita dal lavoro. Sarebbe inoltre garantito un assegno minimo nel caso in cui i contributi versati non consentissero di raggiungere la soglia di 660 euro mensili.

Part time agevolato

Un’ulteriore proposta prevede poi il ritorno del part time agevolato, una misura sperimentale terminata nel 2018 [4].

Il tempo parziale agevolato prevedeva, per i dipendenti più vicini alla pensione di vecchiaia, una riduzione dal 40% al 60% dell’orario ordinario, a fronte della quale erano comunque riconosciuti i contributi figurativi in misura piena, come se il dipendente stesse lavorando full time. Inoltre, al lavoratore era riconosciuto, da parte del datore di lavoro, un premio detassato e non soggetto a contributi, corrispondente ai contributi non pagati, pari al 33% della retribuzione non dovuta dall’azienda per effetto della riduzione dell’orario di lavoro.

Ulteriori agevolazioni per la pensione

Tra le ulteriori proposte agevolative in merito alle pensioni ricordiamo:

  • l’accesso agevolato al pensionamento, tramite maggiorazioni contributive e sconti del requisito anagrafico per la vecchiaia, a favore dei caregiver, cioè per coloro che assistono un familiare con handicap grave e non autosufficiente;
  • l’anticipo dell’età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a un anno per ogni figlio, fino a un massimo di 5 anni o di 3 anni, per le lavoratrici madri;
  • il mantenimento della pensione quota 100 per gli addetti ai lavori usuranti;
  • l’accesso flessibile alla pensione, dai 62 anni (con un minimo di 35 anni di contributi e un assegno pari ad almeno 1,5 volte l’assegno sociale) ai 70 anni, con un decremento o una maggiorazione, a seconda dell’età pensionabile, sino all’8%.
 
 
La casa nel fondo patrimoniale si può pignorare
 

 
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note

[1] Camera dei deputati, servizio studi, Dossier 478 del 21/09/2021.

[2] Proposta di legge Durigon C. 2855.

[3] Proposta di legge C.2904.

[4] Art. 1, co. 284 L. 208/2015.

Autore immagine: pixabay.com

Beata Vergine Maria del Rosario

 

Beata Vergine Maria del Rosario

autore Luca Giordano anno 1657 titolo Madonna del Rosario
Nome: Beata Vergine Maria del Rosario
Titolo: Apparizione
Ricorrenza: 7 ottobre
Tipologia: Commemorazione

La festa odierna ci ricorda il giorno in cui i Cristiani riportarono la vittoria contro i Turchi a Lepanto nel 1571. S. Pio V la istituì sotto il titolo di S. Maria della Vittoria e due anni dopo Gregorio XIII la confermava, mutandone il nome in quello di festa del S. Rosario.

A ragione questa vittoria venne attribuita alla SS. Vergine poiché, mentre a Lepanto si combatteva, in tutta la cristianità si recitava il Rosario. Erano milioni di fedeli con a capo il Papa che pregavano affinchè la scimitarra degli infedeli non giungesse a far strage nelle nostre contrade, com’era preciso disegno dei Turchi. L’armata cristiana; inferiore di numero, assalì con grande fede ed ardore il nemico, e gl’inflisse una tale sconfitta che abbattè per sempre la potenza turca sul mare.

Non ci dilunghiamo sui particolari di quel memorando avvenimento; vogliamo invece considerarne meglio l’arma vincitrice, ossia il Rosario. Le sue origini sono molto antiche e vanno ricercate nell’uso degli anacoreti dei primi secoli e dei frati laici i quali non potendo recitare i centocinquanta salmi dell’Ufficio vi supplivano con altrettanti Pater Noster. Verso il secolo XII si incominciò a recitare in tal modo anche l’Ave Maria che ben presto si alternò con il Pater. Più tardi vi si aggiunsero le considerazioni dei misteri e, dopo le dieci Ave Maria, il Gloria Patri. Così si giunse alla forma attuale.

Il merito di aver dato il maggior impulso alla devozione del Rosario è di San Domenico. Si dice che mentre il Santo predicava contro gli Albigesi, gli apparve la Vergine SS. e consegnandogli una corona gli disse che con quell’arma avrebbe vinto l’errore. Il grande predicatore diffuse la pratica del Rosario tra i fedeli e le sue prediche ottennero quel magnifico risultato che la storia registra.

La SS. Vergine confermò più volte con prodigi la eccellenza del Rosario, specialmente apparendo a Lourdes ed a Fàtima con la corona in mano.

Il Rosario è senza dubbio la devozione più facile e più cara : è un intreccio delle preghiere che ogni bambino impara sulle ginocchia della mamma: il Pater insegnatoci parola per parola da Gesù; l’Ave Maria composta dalle parole con le quali l’arcangelo Gabriele e S. Elisabetta salutarono Maria SS.; il Gloria, inno di lode e ringraziamento alla SS. Trinità.

Queste soavi preghiere vengono intrecciate con la meditazione dei tratti più notevoli della vita di Gesù e di Maria. Anzi i misteri sono l’anima del Rosario. Infatti lo scopo di questa santa istituzione è appunto quello di ricordarci quei divini misteri che ogni cristiano deve sempre avere dinanzi agli occhi, perchè lo incitino alla riconoscenza dei benefici divini e perchè possa vedere se la sua vita è conforme ai modelli contemplati.

Per ottenere questi frutti dobbiamo recitare il Rosario adagio, con devozione; e mentre il labbro ripete l’Ave Maria, il pensiero deve meditare i misteri assegnati per ogni decina e trarre da essi i principali insegnamenti pratici.

PRATICA. Acquistiamo la pia abitudine di recitare quotidianamente il S. Rosario.

PREGHIERA. O Dio, il cui Unigenito Figliuolo con la sua vita, morte e risurrezione ci meritò la grazia dell’eterna salvezza, deh!, fa’ che mentre noi meditiamo i misteri del santissimo Rosario della B. V. Maria, ne imitiamo in tal guisa il contenuto, che possiamo poi conseguire il premio celeste che essi ci promettono.

MARTIROLOGIO ROMANO. Memoria della beata Maria Vergine del Rosario: in questo giorno con la preghiera del Rosario o corona mariana si invoca la protezione della santa Madre di Dio per meditare sui misteri di Cristo, sotto la guida di lei, che fu associata in modo tutto speciale all’incarnazione, passione e risurrezione del Figlio di Dio.

SUPPLICA ALLA MADONNA DEL ROSARIO

Madonna del Rosario di Pompei

O Augusta Regina delle Vittorie, o Sovrana del Cielo e della Terra, al cui nome si rallegrano i cieli e tremano gli abissi, o Regina gloriosa del Rosario, noi devoti figli tuoi, in questo giorno solenne, effondiamo gli affetti del nostro cuore e con confidenza di figli ti esprimiamo le nostre miserie.
Dal Trono di clemenza, dove siedi Regina, volgi, o Maria, il tuo sguardo pietoso su di noi, sulle nostre famiglie, sull’Italia, sull’Europa, sul mondo. Ti prenda compassione degli affanni e dei travagli che amareggiano la nostra vita. Vedi, o Madre, quanti pericoli nell’anima e nel corpo, quante calamità ed afflizioni ci costringono.
O Madre, implora per noi misericordia dal Tuo Figlio divino e vinci con la clemenza il cuore dei peccatori. Sono nostri fratelli e figli tuoi che costano sangue al dolce Gesù e contristano il tuo sensibilissimo Cuore. Mostrati a tutti quale sei, Regina di pace e di perdono.

Ave Maria

È vero che noi, per primi, benché tuoi figli, con i peccati torniamo a crocifiggere in cuor nostro Gesù e trafiggiamo nuovamente il tuo cuore.

Lo confessiamo: siamo meritevoli dei più aspri castighi, ma tu ricordati che sul Golgota, raccogliesti, col Sangue divino, il testamento del Redentore moribondo, che ti dichiarava Madre nostra, Madre dei peccatori.

Tu dunque, come Madre nostra, sei la nostra Avvocata, la nostra speranza. E noi, gementi, stendiamo a te le mani supplichevoli, gridando: Misericordia!

O Madre buona, abbi pietà di noi, delle anime nostre, delle nostre famiglie, dei nostri parenti, dei nostri amici, dei nostri defunti, soprattutto dei nostri nemici e di tanti che si dicono cristiani, eppur offendono il Cuore amabile del tuo Figliolo. Pietà oggi imploriamo per le Nazioni traviate, per tutta l’Europa, per tutto il mondo, perché pentito ritorni al tuo Cuore.

Misericordia per tutti, o Madre di Misericordia!

Ave Maria

Degnati benevolmente, o Maria, di esaudirci! Gesù ha riposto nelle tue mani tutti i tesori delle Sue grazie e delle Sue misericordie.

Tu siedi, coronata Regina, alla destra del tuo Figlio, splendente di gloria immortale su tutti i Cori degli Angeli. Tu distendi il tuo dominio per quanto sono distesi i cieli, e a te la terra e le creature tutte sono soggette. Tu sei l’onnipotente per grazia, tu dunque puoi aiutarci. Se tu non volessi aiutarci, perché figli ingrati ed immeritevoli della tua protezione, non sapremmo a chi rivolgerci. Il tuo cuore di Madre non permetterà di vedere noi, tuoi figli, perduti, Il Bambino che vediamo sulle tue ginocchia e la mistica Corona che miriamo nella tua mano, ci ispirano fiducia che saremo esauditi. E noi confidiamo pienamente in te, ci abbandoniamo come deboli figli tra le braccia della più tenera fra le madri, e, oggi stesso, da te aspettiamo le sospirate grazie.

Ave Maria

Chiediamo la benedizione a Maria

Un’ultima grazia noi ora ti chiediamo, o Regina che non puoi negarci in questo giorno solennissimo. Concedi a tutti noi l’amore costante e in modo speciale la materna benedizione. Non ci staccheremo da te finché non ci avrai benedetti. Benedici, o Maria, in questo momento il Sommo Pontefice. Agli antichi splendori della tua Corona, ai trionfi del tuo Rosario, onde sei chiamata Regina delle Vittorie, aggiungi ancor questo, o Madre: concedi il trionfo della Religione e la pace alla umana Società. Benedici i nostri Vescovi, i Sacerdoti e particolarmente tutti coloro che zelano l’onore del tuo Tempio. Benedici infine tutti coloro che lavorano e si impegnano per onorarti solennemente nella ricorrenza della tua festa e promuovono con amore la devozione al Santo Rosario. O Rosario benedetto di Maria, catena dolce che ci riannodi a Dio, vincolo di amore che ci unisci agli Angeli, torre di salvezza,negli assalti dell’interno, porto sicuro nel comune naufragio, noi non ti lasceremo mai più. Tu ci sarai conforto nell’ ora di agonia, a tè l’ultimo bacio della vita che si spegne.

E l’ultimo accento delle nostre labbra sarà il nome tuo soave, o Regina del Rosario, o Madre nostra cara, o Rifugio dei peccatori, o Sovrana consolatrice dei mesti.

Sii ovunque, benedetta, oggi e sempre, in terra e in cielo. Amen.