Archivi giornalieri: 5 ottobre 2021

Cassa integrazione per attività professionali: come inviare la domanda di assegno ordinario

 

Cassa integrazione per attività professionali: come inviare la domanda di assegno ordinario

Illustrate le nuove modalità di presentazione delle domande di assegno ordinario garantito dal FdS per le attività professionali

Modificate le modalità per la presentazione delle domande di accesso all’assegno ordinario garantito dal Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. Infatti, l’istanza deve essere inviata all’INPS, non prima di 30 giorni, non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, esclusivamente in via telematica. Entrambi i termini richiamati hanno natura ordinatoria, pertanto il mancato rispetto degli stessi non determina la perdita del diritto alla prestazione. Tuttavia, nel caso di presentazione prima dei 30 giorni, l’irricevibilità della domanda e, nel caso di presentazione oltre i 15 giorni, determina uno slittamento del termine di decorrenza della prestazione.

A specificarlo è l’INPS con il Messaggio n. 3240 del 28 settembre 2021. Nel documento di prassi l’Istituto Previdenziale ha chiarito che il servizio per l’invio della domanda è disponibile nel portale INPS www.inps.it. Per accedervi è possibile utilizzare la funzione “Cerca” nella pagina principale inserendo “Accesso ai servizi per aziende e consulenti” oppure selezionare “Servizi per le aziende e consulenti” nell’elenco alfabetico dei servizi, accessibile dal menu della pagina principale al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi”. Dopo avere effettuato l’autenticazione, occorre selezionare nel menu interno il servizio “CIG e Fondi di solidarietà” > “Fondi di solidarietà”.

FdS bilaterali: la normativa

Il D.Lgs. n. 148/2015, in attuazione della delega di cui all’art. 1, co. 2, lett. a), n. 7), della L. n. 183/2014, ha riordinato la disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali.

A tal fine, l’INPS (Circolare n. 122 del 17 giugno 2015) ha fornito le relative istruzioni per la compilazione e l’inoltro delle domande di prestazioni ordinarie garantite dai Fondi di solidarietà già operativi. Sul punto, il Ministero del Lavoro ha chiarito che i Fondi di solidarietà sono pienamente operativi dalla data di nomina del Comitato amministratore. Inoltre, in tema di assegno ordinario, il Fondo garantisce la prestazione per eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti, al più tardi, 15 giorni prima della medesima data.

In data 20 maggio 2021 è stato nominato il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali. Tale Fondo, pertanto, sulla scorta del citato chiarimento ministeriale, è pienamente operativo dalla data del 20 maggio 2021.

Cassa integrazione per attività professionali: domanda di assegno ordinario

A norma dell’art. 30, co. 2 del D.Lgs n. 148/2015, la domanda di accesso all’assegno ordinario deve essere presentata all’INPS non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, esclusivamente in via telematica.

Entrambi i termini su richiamati hanno natura ordinatoria. Pertanto, il mancato rispetto degli stessi non determina la perdita del diritto alla prestazione. Tuttavia, nel caso di presentazione prima dei 30 giorni, l’irricevibilità della domanda e, nel caso di presentazione oltre i 15 giorni, determina uno slittamento del termine di decorrenza della prestazione.

In caso di presentazione tardiva, il trattamento di integrazione salariale non potrà avere luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione. In considerazione del fatto che l’operatività del Fondo si è perfezionata, le prestazioni di assegno ordinario sono riconosciute per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 5 maggio 2021.

Dunque, il periodo intercorrente tra la data del 5 maggio 2021 e il 28 settembre 2021 è neutralizzato. Conseguentemente, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti nel periodo c.d. neutralizzato, la decorrenza dei 15 giorni utili per la presentazione della domanda di assegno ordinario è il 28 settembre 2021.

Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal giorno successivo al 28 settembre 2021, il termine di decorrenza dei 15 giorni coinciderà con la data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Cassa integrazione per attività professionali: presentazione della domanda con causale “COVID-19”

I datori di lavoro iscritti al FdS bilaterale per il settore delle attività professionali, dovevano continuare a presentare le domande di assegno ordinario per l’emergenza da COVID-19:

  • al Fondo di integrazione salariale (FIS);
  • ai Fondi del Trentino e di Bolzano-Alto Adige:
  • alla cassa integrazione in deroga, in relazione al requisito dimensionale del datore di lavoro.

Diversamente, le eventuali domande di assegno ordinario per le causali non “COVID-19” dovevano essere presentate al Fondo di appartenenza.

Dunque, con effetto dal 1° gennaio 2021, anche le domande con causale “COVID-19” debbano essere finanziate prioritariamente con le risorse proprie di ciascun Fondo. Pertanto, a partire dal 28 settembre 2021, i datori di lavoro appartenenti al Fondo in esame, inquadrati con c.a. “0S”, dovranno presentare, al Fondo medesimo, anche le domande con causale “COVID-19”.

Bonus cashback 2022, ci sarà? Ecco le possibili novità per il prossimo anno

Bonus cashback 2022, ci sarà? Ecco le possibili novità per il prossimo anno

Il bonus cashback è sospeso dal primo luglio 2021, ma non archiviato del tutto. Ci sarà un ritorno con modifiche il prossimo anno?

Nei mesi scorsi più volte ci siamo soffermati sul bonus cashback, ossia uno degli incentivi messi in atto dal passato Governo Conte bis, per spingere ai pagamenti elettronici e combattere l’evasione fiscale. Come è ben noto, a partire dal secondo semestre del 2021, ossia dal primo luglio scorso, il beneficio in questione ha subito la sospensione da parte dell’attuale Governo guidato da Mario Draghi. Ma non è stato cancellato in modo definitivo. Infatti, conferme ufficiali in tal senso non sono mai arrivate.

Il meccanismo del bonus cashback comportava un rimborso del 10% (su un tetto di spesa di 1500 euro a semestre) per i pagamenti compiuti con strumenti tracciabili (carte di credito; debito o prepagate). Per partecipare al programma cashback occorreva essere maggiorenni; ed aver effettuato l’iscrizione all’App Io della pubblica amministrazione. Inoltre era necessario indicare il proprio codice fiscale; gli estremi di una o più carte e l’Iban. Si poteva partecipare liberamente al programma in oggetto: non vi erano infatti vincoli legati a classe sociale o reddito.

Mai particolarmente amato sia a livello politico che presso la cittadinanza, il bonus cashback potrebbe ritornare nel 2022. Con qualche novità: facciamo il punto della situazione.

Bonus cashback 2022: molti meno fondi a disposizione

Abbiamo accennato al fatto che il bonus cashback è stato archiviato la scorsa estate, ma non in modo definitivo. La scelta era legata al fatto che i primi dati raccolti indicavano come maggiori utilizzatori del bonus cashback gli abitanti del nord Italia con un reddito medio alto. Ciò fu riportato da fonti di Palazzo Chigi.

Leggi anche: Reddito di cittadinanza, Naspi, Assegno unico, le date dei pagamenti di ottobre

In buona sostanza, l’incentivo, dal punto di vista pratico, avrebbe comportato un ulteriore vantaggio per i nuclei familiari ricchi. La misura invece era stata introdotta per favorire tutti, indipendentemente da ceto sociale o reddito.

In base alle ultime indiscrezioni legate ai lavori a Palazzo Chigi, pare che sia tuttavia pronto un nuovo piano per far ripartire l’iniziativa bonus cashback, a partire del gennaio 2022. In ballo uno stanziamento pari a circa 500 milioni di euro l’anno, ossia un ammontare di denaro molto inferiore rispetto a quello messo a disposizione della misura, durante il Conte bis. Infatti, all’epoca furono stanziati ben 5 miliardi dal precedente esecutivo, di cui 3 soltanto per il 2022.

Bonus cashback: quali novità in arrivo?

Il Governo Draghi intenderebbe recuperare il bonus cashback, apportando dei correttivi tali da rendere la misura davvero rivolta ai soggetti più deboli  dal punto di vista economico.

In primis, non tutti i cittadini potranno sfruttare il meccanismo del bonus cashback, ma esclusivamente i meno abbienti. Infatti, a partire dal 2022, dovrebbe essere introdotta una sorta di soglia reddituale, al fine di incentivare solo i cittadini con un Isee più basso di un certo livello. Per questa via il bonus, indirizzato ai meri cittadini maggiorenni residenti in Italia con reddito medio-basso, comporterebbe il rimborso per le sole persone non agiate. In buona sostanza, la misura acquisterebbe insomma un senso differente e risponderebbe maggiormente a logiche perequative.

Inoltre, l’Esecutivo attuale starebbe pensando anche ad un abbassamento del numero minimo di transazioni obbligatorie, per conseguire il rimborso. Non più 50 transazioni a semestre, ma un numero inferiore. Ciò servirebbe a rendere maggiormente fruibile l’incentivo, che andrebbe ad aiutare economicamente soprattutto chi ha difficoltà a sostenere tutte le spese quotidiane. Ma anche su questo punto, siamo in attesa di dettagli e conferme ufficiali.

Leggi anche: Bonus pubblicità 2021, domande dal 1 al 31 ottobre

Altra modifica sostanziale al funzionamento del bonus cashback atterrebbe alla cancellazione del cd. super bonus cashback, sul quale nei mesi scorsi ci siamo soffermati più volte, anche per sottolineare i tanti casi dei cd. furbetti del bonus, che attraverso delle astute micro-transazioni, miravano a scalare la classifica per l’assegnazione del beneficio, a discapito dei consumatori onesti.

Concludendo, ribadiamo che si tratta al momento di mere indiscrezioni. Pertanto, conferme ufficiali di una possibile re-introduzione del bonus cashback, non sono ancora giunte da Palazzo Chigi. Staremo a vedere se vi saranno novità sostanziali nella prossima manovra di bilancio.

Delega SPID servizi INPS: indicazioni per la richiesta o la revoca

 

Delega SPID servizi INPS: indicazioni per la richiesta o la revoca

Dall’1 ottobre 2021 è possibile registrare direttamente online una delega SPID al fine di consentire l’utilizzo dei servizi web INPS

Come noto, i cittadini impossibilitati a utilizzare in autonomia i servizi web INPS possono delegare una persona di loro fiducia per l’accesso ai servizi online e per richieste presso gli sportelli INPS. Finora, la delega doveva essere fatta direttamente presso gli sportelli INPS, con obbligo quindi di presenza fisica. Dal 1° ottobre 2021, invece, non è più così. Infatti, al fine di consentire l’utilizzo dei servizi web dell’Istituto anche a coloro che sono già in possesso di un’identità digitale SPID, CIE e/o CNS, è possibile registrare direttamente online una delega a persona di fiducia. Allo stesso modo, si può revocare una delega già registrata.

Dunque, con il Messaggio n. 3305 dell’1 ottobre 2021, l’INPS ha fornito le indicazioni per la richiesta e revoca della delega online attraverso credenziali SPID, CIE o CNS (c.d. “Delega SPID su SPID”).

Delega SPID servizi INPS: come avviene la registrazione

Per registrare una delega online, il delegante, mediante una sua identità digitale SPID, CIE o CNS, può accedere al servizio online disponibile nell’area riservata “MyInps”. Quindi, nella sezione “Deleghe identità digitali”, bisogna inserire i dati identificativi e il codice fiscale del soggetto che si vuole designare come proprio delegato e l’eventuale scadenza desiderata della delega. La delega risulta immediatamente attiva.

La registrazione della delega è notificata automaticamente al delegato laddove per lo stesso siano disponibili contatti telematici certificati.

Leggi anche: come fare SPID in tabaccheria

Revoca della delega SPID

Sempre dalla sezione “Deleghe identità digitali” è possibile verificare lo stato di un’eventuale delega concessa e procedere alla sua revoca. Si precisa che, al fine di prevenire eventuali abusi, la delega registrata online avrà una durata minima di 30 giorni entro i quali non potrà essere revocata online, ma esclusivamente presso uno sportello INPS.

Quante deleghe SPID si possono fare

In considerazione della nuova opportunità di delegare online, il numero massimo di deleghe in capo allo stesso delegato è fissato a tre. Il limite non si applica alle deleghe richieste in qualità di tutore, curatore e amministratore di sostegno.

Inoltre, i tutori, i curatori, gli amministratori di sostegno e gli esercenti la potestà genitoriale possono inviare la documentazione anche attraverso una PEC alla Struttura territorialmente competente. La richiesta sarà ricevibile solo se il modulo di richiesta e tutti i documenti allegati siano sottoscritti con firma digitale.

Leggi anche: SPID Poste, quanto costa

Stop al PIN INPS dal 1° ottobre 2021

Infine, si ricorda che dal 1° ottobre 2021 non è più possibile accedere ai servizi online INPS con il PIN, con la sola eccezione di quelli rilasciati ai residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano.

Rimarranno ancora temporaneamente attivi i PIN rilasciati alle aziende e ai loro intermediari.

Isopensione: chiarimenti INPS sui requisiti d’età in base alla speranza di vita

Il meccanismo di adeguamento alla speranza di vita dell’età pensionabile incide sul regime dell’isopensione. Meccanismo che, peraltro, è stato congelato per il biennio 2021-2022 ma che dal 1° gennaio 2023 sarà di nuovo operativo. Difatti, per il biennio 2021-2022, per coloro che hanno avuto accesso alle prestazioni di accompagnamento alla pensione (cd. isopensione), entro il 1° gennaio 2019, la maturazione dei requisiti contributivi, per la pensione anticipata, è fissata a:

  • 42 anni e 3 mesi per le donne;
  • 43 anni e 3 mesi per gli uomini.

Mentre la maturazione del requisito anagrafico, per la pensione di vecchiaia, è fissata a 67 anni; a prescindere da quale sia stata la data certificata, in via prospettica, in fase di accesso alle suddette prestazioni.

A renderlo noto è l’INPS, con la circolare n. 142 del 27 settembre 2021.

Isopensione, incrementi prospettici della speranza di vita

Poiché l’accesso a tali prestazioni può avvenire anche con diversi anni di anticipo rispetto al conseguimento della pensione (con l’isopensione l’uscita è anticipata fino a 7 anni), in sede di determinazione della data di pensionamento, l’istituto utilizza gli incrementi prospettici. Ciò può portare ad avere una decorrenza, certificata sulla base delle stime della speranza di vita effettuata in un periodo più remoto, non coincidente con quella determinata in sede di liquidazione della pensione, che tiene conto, invece, degli effettivi incrementi.

Solo l’emanazione dei decreti direttoriali per gli anni a venire stabilirà in modo definitivo l’incremento della

In altre parole, ci potrebbe essere una discordanza tra:

  • i requisiti richiesti al momento della certificazione di esodo
  • e quelli fissati al momento del termine della prestazione.

Pertanto, l’interessato che non ha maturato i requisiti potrebbe rimanere scoperto per tutto il periodo rimanente.

Un rischio che si potrebbe concretizzare tenuto conto – come detto – che l’accesso a tali tipologie di pensione anticipata può avvenire anche con diversi anni di anticipo rispetto al conseguimento dei requisiti richiesti per l’uscita dal mondo del lavoro.

In tal caso, specifica l’INPS, per gli assegni con decorrenza precedente al 2019, il datore di lavoro può continuare ad erogare la prestazione fino alla maturazione delle condizioni; purché si presenti la domanda di pensione anticipata entro ottobre di quest’anno.

Isopensione, adeguamenti della speranza di vita dal 2022

Per i titolari di isopensione, con decorrenza entro il 1° gennaio 2019, si modifica la durata del periodo di corresponsione delle prestazioni; oltre alla contribuzione correlata eventualmente dovuta.

L’INPS provvederà, a seguito della ripresa del meccanismo, ad erogare le prestazioni in base alle variazioni dell’adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita. Sul punto, lo stesso Istituto evidenzia che potrebbero essersi verificati dei casi di presentazione in ritardo della domanda di pensione anticipata.

I titolari di prestazioni di accompagnamento alla pensione, infatti, potrebbero non aver considerato l’incremento pari a zero della speranza di vita per i due anni di riferimento.

In queste ipotesi, la decorrenza dei trattamenti pensionistici resta comunque la prima utile in base alla data di presentazione della domanda di pensione anticipata e il datore di lavoro può, eccezionalmente, continuare ad erogare la prestazione per tutto il periodo rimanente.

In questo modo viene garantito il pagamento dell’indennità senza che per il titolare sei verifichi l’interruzione della prestazione prima che venga percepito il trattamento pensionistico. La contribuzione correlata è comunque dovuta fino alla maturazione dei requisiti contributivi di 42 anni e 3 mesi per le donne e di 43 anni e 3 mesi per gli uomini.

Isopensione, titolari di assegni straordinari dei Fondi di solidarietà

Con riferimento ai titolari, entro il 1° gennaio 2019, di assegni straordinari dei Fondi di solidarietà,  l’INPS fa riserva di fornire successive istruzioni, nel caso in cui i competenti Comitati amministratori assumano sulla tematica in oggetto specifiche determinazioni. In assenza di tali determinazioni, si conferma la facoltà del lavoratore in esodo di usufruire dell’assegno straordinario fino alla scadenza inizialmente stabilita.

Nel caso di anticipo della scadenza, la Struttura territoriale competente alla gestione dell’assegno straordinario avrà cura di inserire nel “Portale delle prestazioni atipiche” le rate di prestazione di accompagnamento a pensione, eventualmente corrisposte nelle more della liquidazione della pensione.


Tasse sulle mance: per la Cassazione sono reddito da lavoro dipendente

Bisogna pagare le tasse sulle mance? Le mance sono tassabili, ovvero costituiscono reddito da lavoro dipendente e quindi imponibile fiscale ai fini del TUIR? Quasi tutti nella vita abbiamo lasciato la mancia ad un cameriere o al fattorino, al momento di andare via da un ristorante o da un bar, dopo la consumazione o dopo una consegna. Ebbene, proprio sulla cd. mancia vi è una recentissima sentenza  della Cassazione – la n. 26512 – depositata ieri giovedì 30 settembre, che fa finalmente luce su questa elargizione, dal punto di vista fiscale.

Ebbene, la Suprema Corte ha chiarito che le mance incassate per il tramite della propria prestazione lavorativa, vanno tassate; ovvero sono riconducibili a reddito da lavoro dipendente.

La sentenza del giudice di legittimità non è stata ancora pubblicata, ma è stata citata dal noto quotidiano economico Il Sole 24 Ore per la sua indubbia rilevanza nei rapporti tra cliente e prestatore di lavoro. Vediamo allora qualche dettaglio in proposito.

Tasse sulle mance: il contesto di riferimento

Prima di parlare di tasse sulle mance, spendiamo qualche parola su questa somma di denaro. La mancia consiste in una somma che è elargita, oltre a quanto spettante, come ricompensa per il servizio prestato. E’ un’erogazione liberale usata soprattutto nell’ambito della ristorazione e facchinaggio.

L’origine della cd. mancia deriva dal francese manche, ossia manica, ed è da rimarcare che l’abitudine si diffuse in tempi nei quali la servitù non incassava stipendio; ma soltanto vitto, alloggio e un vestito nuovo da far durare per dodici mesi. Le maniche del vestito, com’è ovvio, erano le prime a consumarsi per l’usura: ecco perché il padrone versava al servo una “mancia” per consentirgli di acquistare le maniche di ricambio. Ma è pur vero che secondo alcuni l’origine della mancia sarebbe ancora più antica, e da far risalire agli antichi romani.

Oggi diffusa nel mondo, le abitudini in fatto di mancia cambiano in base al Paese. Infatti, in paese come gli USA e il Canada è praticamente obbligatoria nella prassi; in altri paesi come il Giappone è invece un’offesa, in ragione del fatto che il buon servizio è semplicemente un dovere. Insomma, nel paese del sol levante, il cameriere non si aspetta mai un ‘bonus’ per il lavoro svolto.

In Europa, Italia compresa, concedere la mancia è a libera scelta dei clienti. Per quanto riguarda il nostro paese equivale a una esigua percentuale del conto del ristorante o dell’hotel, per il facchino, per il cameriere, o per il personale di pulizia.

Mance tassabili: ecco il motivo individuato dalla Corte

Abbiamo all’inizio accennato che con una sentenza del 30 settembre, la Corte di Cassazione ha sancito che debbono essere versate le tasse sulle mance incassate con la propria prestazione lavorativa. In particolare, il provvedimento ha l’utilità di chiarire una volta per tutte, che le mance sono da considerarsi parte del reddito da lavoro dipendente, sia a scopi fiscali che a fini contributivi.

Nel redigere la sentenza, la Corte di Cassazione ha dato ragione all’Agenzia delle Entrate, la quale aveva fatto ricorso contro un dipendente di un hotel di lusso della Costa Smeralda, in Sardegna, il quale in un anno era riuscito ad incassare la bellezza di 84mila euro solo in mance erogate dai facoltosi clienti.

Leggi anche: Bonus computer e tablet in scadenza, ecco come funziona

Per l’Amministrazione finanziaria, infatti, il totale delle mance ottenute dal dipendente costituiva reddito da lavoro dipendente non dichiarato. In un primo tempo, tuttavia, la Commissione tributaria regionale, cui si era rivolto il contribuente in difesa della sua posizione, aveva però accolto la tesi del lavoratore subordinato. Ciò sulla scorta dell’affermazione per cui le mance erano giunte dai clienti e dalla libera volontà di questi ultimi. Senza cioè il ‘passaggio intermedio’ del datore di lavoro.

Cassazione: le mance rientrano fra i redditi da lavoro dipendente

La controversia, giunta infine in Cassazione, alla fine ha premiato l’Agenzia delle Entrate e la sue richieste in merito alle tasse sulle mance. Infatti, la Suprema Corte ha chiarito che in base all’art. 51 TUIR,  il concetto di reddito da lavoro dipendente non attiene soltanto alla retribuzione versata dal datore di lavoro; ma include altresì anche tutte le (eventuali) somme incassate, nell’ambito del rapporto di lavoro. Ecco allora il rilievo delle mance, le quali debbono considerarsi di fatto tassabili.

In altre parole, le erogazioni liberali dirette al lavoratore dipendente, per quanto svolto al livello di prestazione lavorativa, fanno parte dell’ampio concetto di reddito. Ne consegue che hanno rilievo a fini fiscali, come opportunamente segnalato dalla Cassazione.

Riforma Pensioni

Riforma pensioni/ Cobas chiedono di spostare il requisito di vecchiaia a 60 anni

Pubblicazione: 05.10.2021 Ultimo aggiornamento: 10:38 – Lorenzo Torrisi

Riforma pensioni, i Cobas proclamano uno sciopero generale e tra le altre cose chiedono di portare l’età pensionabile a 60 anni

Pensioni_Fornero_Cartello_Lapresse
Lapresse
 

COBAS CHIEDONO PENSIONI DI VECCHIAIA A 60 ANNI

Oggi a Catanzaro si terrà un’iniziativa organizzata dalla Cgil Area Vasta Catanzaro-Crotone-Vibo riguardante in tema delle pensioni dal titolo “Cambiare le pensioni. Adesso. La vertenza continua”. Come riporta catanzaroinforma.it, all’evento parteciperà anche Roberto Ghiselli, Segretario confederale della Cgil da tempo impegnato in prima linea nelle vertenze riguardanti la riforma delle pensioni. Lunedì prossimo, invece, come ricorda ilcittadinoonline.it, è in programma lo sciopero generale proclamato dai Cobas. Tra le rivendicazioni c’è “l’abolizione del Jobs Act e della riforma Fornero sui licenziamenti individuali e collettivi”, oltre alla richiesta di “pensioni di vecchiaia a 60 anni, rivalutazione delle pensioni attuali e pensioni pubbliche garantite ai giovani”. Portare le pensioni di vecchiaia a 60 anni vorrebbe dire di fatto far diminuire il requisito anagrafico di ben 7 anni. Verosimilmente, inoltre, i Cobas vorrebbe slegare tale requisito dall’andamento dell’aspettativa di vita.

 
 
 

 
Current Time 0:13
/
Duration 0:15
Loaded: 0%
 
 

Pubblicità 1 di 1 – 0:02
Il video inizierà a breve

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI MAZZAFERRO

In un articolo pubblicato su lavoce.info, Carlo Mazzaferro evidenzia che per una buona riflessione in tema di riforma pensioni, vista l’imminente scadenza di Quota 100, non si deve dimenticare che “nel corso del prossimo decennio la quota retributiva nelle pensioni di chi uscirà dal mercato del lavoro diminuirà velocemente il suo peso a tutto vantaggio di quella contributiva” e nel sistema contributivo “se si va in pensione presto, l’importo della prestazione si riduce non solo a causa della minore contribuzione, ma anche perché aumenta il numero di anni durante i quali si percepisce la pensione e viceversa. Tutto ciò ha effetti importanti sul bilancio del sistema pensionistico perché riduce adeguatamente l’importo delle pensioni quando sono liquidate in anticipo e le accresce in maniera ‘corretta” quando vengono pagate in ritardo”.

L’OPZIONE PER IL POST-QUOTA 100

Il Professore di Scienza delle Finanze all’Università di Bologna ricorda che “la maggiore corrispettività tra disavanzi e avanzi del sistema contributivo indica che il metodo ha” “un’indubitabile superiorità rispetto a quello retributivo. In questa ottica, per tornare al tema dell’imminente scadenza di ‘quota 100’, l’opzione di un ricalcolo della quota residua di pensione retributiva in cambio della possibilità di scegliere l’età di uscita, con un vincolo minimo attento alle esigenze di sostenibilità finanziaria e adeguatezza della prestazione, potrebbe essere uno scambio ragionevole. E, soprattutto, rispettoso nei confronti di quelle generazioni che, dopo il 2030 circa, andranno in pensione con una regola completamente contributiva”.

Lavoratori marittimi: online il servizio per richiedere la malattia

Lavoratori marittimi: online il servizio per richiedere la malattia

Per il riconoscimento dell’indennità di malattia dei lavoratori marittimi è disponibile un nuovo servizio online, denominato “Comunicazione integrativa malattia marittimi”. Si tratta di uno strumento di acquisizione aggregata degli elementi istruttori di carattere amministrativo e sanitario.

In alternativa al servizio online, accessibile tramite le proprie credenziali, la domanda può essere presentata tramite gli enti di patronato e gli intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Per le prime istruzioni operative sul nuovo servizio è possibile consultare la circolare INPS 28 settembre 2021, n. 145.

Esonero contributi filiere agricole e pesca: domande differite

Esonero contributi filiere agricole e pesca: domande differite

Invalidità civile: nuovo servizio per la documentazione sanitaria

Invalidità civile: nuovo servizio per la documentazione sanitaria

Il messaggio 1° ottobre 2021, n. 3315 informa che è attivo il nuovo servizio “Allegazione documentazione sanitaria invalidità civile”, che permette ai cittadini di inoltrare online all’Istituto la documentazione sanitaria probante, ai fini dell’accertamento medico-legale, per la definizione agli atti delle domande/posizioni in attesa di valutazione sanitaria di prima istanza/aggravamento (dove le commissioni mediche INPS operano in convenzione con le regioni) o di revisione di invalidità, cecità, sordità, handicap e disabilità.

Il servizio consente alle commissioni mediche INPS di:

  • snellire il procedimento di verifica sanitaria in ottemperanza alla nuova norma vigente (articolo 29-ter, decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76)
  • agevolare l’accertamento nei casi di pazienti particolarmente gravi per i quali il recarsi a visita diretta potrebbe essere particolarmente disagevole;
  • implementare una modalità accertativa, prevista da specifica norma, che tenga conto dell’attuale contesto pandemico.

I cittadini possono accedere al servizio dopo essersi autenticati con le proprie credenziali di identità digitale (SPID, CNS o CIE). Si ricorda che l’accesso ai servizi online dell’Istituto mediante PIN non è più consentito dal 1° ottobre 2021.

Santa Maria Faustina Kowalska

 

Santa Maria Faustina Kowalska


Nome: Santa Maria Faustina Kowalska
Titolo: Vergine
Nascita: 25 agosto 1905, Glogowiec, Polonia
Morte: 5 ottobre 1938, Cracovia, Polonia
Ricorrenza: 5 ottobre
Tipologia: Commemorazione

Elena Kowalska è conterranea di Giovanni Paolo II che l’ha elevata agli onori degli altari nell’anno 2000. Era nata a Giogowiec nel distretto di Turek, provincia di Lodz, il 25 agosto 1905. Le difficili condizioni economiche e sociali provocate dalla prima guerra mondiale, che avevano messo in ginocchio molte famiglie polacche, compresa la sua, non consentirono a Elena, che pure era di intelligenza vivace, di andare oltre le prime tre classi della scuola elementare. Per contribuire a far quadrare in qualche modo il bilancio familiare, andò a lavorare come domestica in una casa di buona famiglia.

Ma mentre lavava piatti e tirava a cera i lindi pavimenti dei suoi signori, pensava ad altro. Nel suo cuore era germogliato il desiderio di abbracciare la vita religiosa, non certo per sottrarsi alla fatica del lavoro, ma per vivere in modo più profondo e radicale la vocazione cristiana. Incontrò subito l’opposizione dei genitori che con la sua entrata in convento avrebbero perso un’indispensabile fonte di guadagno. La risolutezza di Elena ebbe però la meglio sull’opposizione dei genitori e nel 1924 poteva chiedere finalmente di essere accolta nella Congregazione della beata Vergine Maria della misericordia.

Era consuetudine che ogni aspirante alla vita religiosa portasse con sé, nel momento dell’ammissione, una congrua dote, perché i conventi, essendo poveri, non erano in grado di provvedere al corredo delle aspiranti.

Ma neppure la famiglia di Elena poteva farlo, per cui la giovane dovette lavorare sodo ancora un anno per mettere insieme almeno l’indispensabile. Non le venne invece chiesta la dote vera e propria, che avrebbe richiesto ben più di un anno di lavoro. Aveva vent’anni quando venne ammessa al postulantato, e poi (1926) al noviziato come suora conversa, addetta cioè al servizio della comunità.

Come avviene in altri ordini o congregazioni religiose, con l’occasione cambiò il nome di Elena con quello di Maria Faustina: era un modo per segnare il distacco dalla vita precedente e l’inizio di un nuovo modo di stare con il Signore e con gli altri.

Due anni dopo emise i voti temporanei e nel 1933 quelli definitivi, nel suggestivo rito della professione perpetua.

Per tredici anni suor Faustina lavorò in quasi tutte le case della provincia, che erano allora dieci, occupandosi dei mestieri più umili: la cucina, il giardino e la portineria. Eseguiva sempre con molta fedeltà quanto richiestole, e con gioia, illuminando ogni atto con la luce della sua spiritualità, molto intensa, costellata da slanci mistici dei quali erano a conoscenza solo i suoi direttori spirituali e le superiore.

Nel 1934, obbedendo all’indicazione del suo direttore spirituale, cominciò a scrivere un diario personale che intitolò La divina misericordia nell’anima mia, e che è un resoconto particolareggiato di rivelazioni e di esperienze mistiche.

Nel 1935 Faustina ricette una rivelazione privata da Gesù nella quale le avrebbe richiesto una particolare forma di preghiera detta Coroncina alla Divina Misericordia. Secondo suor Faustina, particolari grazie sarebbero state concesse a chi avrebbe recitato questa preghiera:

La mia misericordia avvolgerà in vita e specialmente nell’ora della morte le anime che reciteranno questa coroncina. Per la recita di questa coroncina mi piace concedere tutto ciò che mi chiederanno. I sacerdoti la consiglieranno ai peccatori come ultima tavola di salvezza; anche se si trattasse del peccatore più incallito se recita questa coroncina una volta sola, otterrà la grazia della mia infinita misericordia. Quando vicino ad un agonizzante viene recitata questa coroncina, si placa l’ira di Dio e l’imperscrutabile misericordia avvolge l’anima.

La Coroncina della Divina Misericordia

  1. Si inizia recitando, dopo il segno della croce, un Padre nostro, un Ave Maria e il Credo.
  2. Sui 5 (cinque) grani del Padre Nostro, ovvero i grani maggiori del Santo Rosario si dice: «Eterno Padre, io Ti offro il Corpo e il Sangue, l’Anima e la Divinità del Tuo dilettissimo Figlio e Nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.»
  3. Sui 50 (cinquanta) grani minori si dice: «Per la Sua dolorosa Passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero.»
  4. Al termine si dice per tre volte: «Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.»
  5. La preghiera termina con la seguente invocazione: «O Sangue ed Acqua che scaturisti dal Cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in te!»; ed infine nuovamente il segno della croce.
La Coroncina della Divina Misericordia

Suor Faustina viene ricordata anche come l’apostola della devozione a Gesù misericordioso. Una pia pratica che, radicatasi in Polonia grazie al suo zelo, si estese, a partire dai primi anni Quaranta, anche fuori dai confini polacchi per abbracciare tutto il mondo. Con tale pratica si diffuse anche la conoscenza di colei che ne aveva fatto il centro della propria spiritualità.

Il 5 ottobre 1938 suor Faustina tornava alla casa del Padre. Morì nel convento di Lagiewniki nei pressi di Cracovia, offrendosi alla misericordia divina come vittima per la conversione dei peccatori.. Venne sepolta nel cimitero della congregazione. Quando fu avviato il processo informativo per verificare l’eroicità delle sue virtù, le sue spoglie vennero trasferite nella cappella della congregazione, diventata subito cuore della devozione di molti fedeli che si affidano alla sua intercessione per ottenere conforto dell’anima e sollievo nelle malattie.

È stata proclamata beata il 18 aprile 1993 e santa nel 2000, anno del Giubileo, da Giovanni Paolo II.

MARTIROLOGIO ROMANO. A Cracovia in Polonia, santa Maria Faustina (Elena) Kowalska, vergine delle Suore della Beata Maria Vergine della Misericordia, che si adoperò molto per manifestare il mistero della divina misericordia.

Lascia un pensiero su Santa Maria Faustina Kowalska